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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 07/10/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3106/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Cingolani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile di primo grado, iscritta al nr. 3106/2023 R.A.C.C., vertente
TRA
(C.F.: ) nato il Parte_1 C.F._1
29/09/1982 in Pescara ed ivi residente a[...]-3 ed elettivamente domiciliato in Montesilvano al C.so Umberto n. 188, presso e nello studio dell'Avvocato Marcello CORDOMA (C.F.:
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
OPPONENTE
CONTRO
pagina 1 di 8 (già , C.F. e numero di Controparte_1 CP_1
iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n.
, REA n. 420580, partecipante al Gruppo IVA con P.IVA_1
P.IVA , corrente in Venezia Mestre, Via Terraglio n. P.IVA_2
63, autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia del 21.06.2018, Prot. n.
0757078/18, società con socio unico Banca IFIS Spa, appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS Spa, e per essa, quale mandataria, giusta procura speciale a rogito del Notaio in Persona_1
Venezia – Mestre, rep. n. 42351 – racc. n. 15678 del 09.12.2020,
(già , C.F. e numero di Controparte_2 CP_3
iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n.
, REA n. 432072, partecipante al Gruppo IVA con P.IVA_3
P.IVA , corrente in 30174 Venezia Mestre, Via P.IVA_2
Terraglio n. 63, autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia del 09.12.2020, Prot. n.
1640067/20, società con socio unico Controparte_1
appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS Spa, in persona della procuratrice speciale Dott.ssa (C.F. Controparte_4
) nata a Castelfranco Veneto (TV) in [...] C.F._3
21.11.1981, giusta procura a rogito Notaio in Persona_1
pagina 2 di 8 Venezia - Mestre, rep. n. 44416 – racc. n. 16819 del 05.08.2022, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Roberto
TR ID (C.F. ) del Foro di Milano, C.F._4
elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Milano, Piazza
Velasca n. 8;
OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 818/2023 (n.r.g. 2153/
2023) notificato in data 29.06.2023; conclusioni delle parti: come da relative note di trattazione scritta, da ritenersi materialmente allegate alla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 08.09.2023, Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 818/2023
[...]
(n.r.g 2153/2023), notificato in data 29.06.2023, emesso su istanza della
[...]
per il tramite della mandataria Controparte_2 [...]
con il quale il Tribunale di Pescara ha condannato Controparte_1
al pagamento della somma di € 27.001,86 oltre interessi come da Parte_1
domanda, spese di procedura e competenze come per legge.
A fondamento del ricorso IFIS ha affermato: che avrebbe stipulato Parte_1
con ES Banca S.p.a., per il tramite di Poste Italiane S.p.a., due pagina 3 di 8 contratti di finanziamento per prestito personale, rispettivamente in data
24.08.2018 (contratto n. 20112415336014) ed in data 05.11.2018 (n.
20112415336013); che in data 17.12.2020 ES avrebbe ceduto pro soluto il proprio credito a (ora ; che in Controparte_1 Controparte_1
relazione al primo contratto sarebbe maturato saldo debitore di € 12.353,32, di cui € 882,60 per rate scadute e non pagate ed € 11.470,72 per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine, oltre interessi al tasso legale, mentre in relazione al secondo contratto sarebbe maturato saldo debitore per €
14.648,54, di cui € 979,68 per rate scadute e non pagate ed € 13.668,86 per capitale residuo, oltre interessi al tasso legale.
A fondamento dell'opposizione ha sostenuto la carenza di Parte_1
legittimazione attiva della FI, nonché la violazione della disciplina della decadenza dal beneficio del termine, concludendo per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 06.11.2023, IFIS ha contestato integralmente le avverse deduzioni e ha chiesto il rigetto dell'avversa opposizione, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo.
Il precedente giudicante, con ordinanza a verbale del 18.01.2024, ritenendo l'opposizione di pronta soluzione, ha rigettato la richiesta ex art. 648 c.p.c. avanzata dall'opposta, invitando le parti all'attivazione della procedura di mediazione.
pagina 4 di 8 A seguito dell'infruttuoso esito della procedura di mediazione previamente disposta (a causa della ingiustificata assenza dell'opponente), la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 17.06.2025.
L'opposizione è manifestamente infondata.
Va preliminarmente affrontata l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall'opponente.
Orbene, come si evince dal contenuto del contratto di cessione ES
Banca Spa/Banca FI del 17.12.2020 (doc. 3 parte opposta), si verte in ipotesi di cessione non in blocco ma ex L. n. 52/91.
La cessione si perfeziona, come noto, posta la natura meramente consensuale del contratto, al momento dell'accordo tra cedente e cessionario. La notificazione al ceduto prevista dall'art. 1264 c.c. è necessaria solo al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario.
L'opposta FI, già al momento del deposito del ricorso, ha prodotto tanto i contratti di finanziamento stipulati tra essa e l'opponente, quanto il contratto di cessione, oltre che l'elenco dei crediti ceduti in tale occasione, in cui peraltro viene indicato il nome di nonché, infine, i numeri Parte_1
di rapporto.
Risulta agli atti che con raccomandata consegnata in data 12.02.2021,
l'odierna opposta aveva notificato l'avvenuta cessione del credito nei confronti di da parte di ES in favore di Parte_1 Controparte_1
pagina 5 di 8 S.p.A.; aveva altresì richiesto, nella medesima raccomandata, il pagamento dell'intero debito residuo.
Si evidenzia come la stessa notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo costituiscono atti equipollenti alla comunicazione di cui all'art. 1264 c.c. (cfr.
Cass. n. 14610/2004).
Non vi sono dubbi, pertanto, che il credito vantato nei confronti di
[...]
rientrasse nell'oggetto di tale cessione di crediti. Parte_1
Posto quanto premesso, si deve, in definitiva, concludere:
1) che, quanto alla prova della cessione di crediti, è in atti, come premesso, il contratto di cessione dei crediti intervenuto tra ES e FI spa il
17.12.2020;
2) che, quanto alla inclusione, tra i crediti ceduti, di quelli per cui è causa, sono in atti, oltre all'elenco dei crediti ceduti, le dichiarazioni di cessione della cedente Fiditalia, comunicate a con espressa indicazione di Parte_1
effettuare i pagamenti in favore della cessionaria, nonché gli estratti conto ex art. 50 TUB, relativi ad entrambi i rapporti, rilasciati dalla cedente
ES.
La dichiarazione della cedente rappresenta conferma, d'altra parte, della titolarità della posizione soggettiva azionata in capo ad FI, non avendo alcun interesse la cedente stessa a rendere una dichiarazione non veritiera (cfr. in proposito, da ultimo, C. di App. di Milano del 24.1.2023, n. 220).
Va, dunque, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata da
Parte_1
pagina 6 di 8 Quanto al merito, l'opponente non ha contestato il credito azionato né
l'erogazione dei finanziamenti oggetto di causa da parte della cedente
ES.
L'opponente lamenta la mancata comunicazione dell'avvenuta decadenza dal beneficio del termine;
tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto da
ES aveva comunicato la decadenza dal beneficio del Parte_1
termine mediante raccomandata del 10.06.2020 (doc. 13 opposta).
Ad ogni buon conto, con la comunicazione di cessione del 12.02.2021,
l'opposta FI aveva anche intimato a di adempiere al pagamento Parte_1
dell'intero debito residuo per ambo i rapporti;
la richiesta di pagamento dell'intero debito evidenzia la volontà di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine (cfr. Cass., n. 24330/2011).
L'opposizione va, in definitiva, integralmente rigettata e va conseguentemente confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese, liquidate come da dispositivo in calce, seguono la soccombenza.
Si impone infine a carico dell'opponente l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 bis co. 2, d.lgs. n. 28/2010 qualora la parte invitata non abbia partecipato, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
818/2023 (n.r.g 2153/2023) che dichiara definitivamente esecutivo;
pagina 7 di 8 condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, iva e cassa come per legge;
condanna l'opponente al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 bis co. 2, d.lgs. n. 28/2010, pari al doppio del contributo unificato previsto per il presente giudizio.
Pescara, 07/10/2025
Il Giudice
dott. Fabrizio Cingolani
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Cingolani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile di primo grado, iscritta al nr. 3106/2023 R.A.C.C., vertente
TRA
(C.F.: ) nato il Parte_1 C.F._1
29/09/1982 in Pescara ed ivi residente a[...]-3 ed elettivamente domiciliato in Montesilvano al C.so Umberto n. 188, presso e nello studio dell'Avvocato Marcello CORDOMA (C.F.:
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
OPPONENTE
CONTRO
pagina 1 di 8 (già , C.F. e numero di Controparte_1 CP_1
iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n.
, REA n. 420580, partecipante al Gruppo IVA con P.IVA_1
P.IVA , corrente in Venezia Mestre, Via Terraglio n. P.IVA_2
63, autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia del 21.06.2018, Prot. n.
0757078/18, società con socio unico Banca IFIS Spa, appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS Spa, e per essa, quale mandataria, giusta procura speciale a rogito del Notaio in Persona_1
Venezia – Mestre, rep. n. 42351 – racc. n. 15678 del 09.12.2020,
(già , C.F. e numero di Controparte_2 CP_3
iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n.
, REA n. 432072, partecipante al Gruppo IVA con P.IVA_3
P.IVA , corrente in 30174 Venezia Mestre, Via P.IVA_2
Terraglio n. 63, autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia del 09.12.2020, Prot. n.
1640067/20, società con socio unico Controparte_1
appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS Spa, in persona della procuratrice speciale Dott.ssa (C.F. Controparte_4
) nata a Castelfranco Veneto (TV) in [...] C.F._3
21.11.1981, giusta procura a rogito Notaio in Persona_1
pagina 2 di 8 Venezia - Mestre, rep. n. 44416 – racc. n. 16819 del 05.08.2022, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Roberto
TR ID (C.F. ) del Foro di Milano, C.F._4
elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Milano, Piazza
Velasca n. 8;
OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 818/2023 (n.r.g. 2153/
2023) notificato in data 29.06.2023; conclusioni delle parti: come da relative note di trattazione scritta, da ritenersi materialmente allegate alla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 08.09.2023, Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 818/2023
[...]
(n.r.g 2153/2023), notificato in data 29.06.2023, emesso su istanza della
[...]
per il tramite della mandataria Controparte_2 [...]
con il quale il Tribunale di Pescara ha condannato Controparte_1
al pagamento della somma di € 27.001,86 oltre interessi come da Parte_1
domanda, spese di procedura e competenze come per legge.
A fondamento del ricorso IFIS ha affermato: che avrebbe stipulato Parte_1
con ES Banca S.p.a., per il tramite di Poste Italiane S.p.a., due pagina 3 di 8 contratti di finanziamento per prestito personale, rispettivamente in data
24.08.2018 (contratto n. 20112415336014) ed in data 05.11.2018 (n.
20112415336013); che in data 17.12.2020 ES avrebbe ceduto pro soluto il proprio credito a (ora ; che in Controparte_1 Controparte_1
relazione al primo contratto sarebbe maturato saldo debitore di € 12.353,32, di cui € 882,60 per rate scadute e non pagate ed € 11.470,72 per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine, oltre interessi al tasso legale, mentre in relazione al secondo contratto sarebbe maturato saldo debitore per €
14.648,54, di cui € 979,68 per rate scadute e non pagate ed € 13.668,86 per capitale residuo, oltre interessi al tasso legale.
A fondamento dell'opposizione ha sostenuto la carenza di Parte_1
legittimazione attiva della FI, nonché la violazione della disciplina della decadenza dal beneficio del termine, concludendo per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 06.11.2023, IFIS ha contestato integralmente le avverse deduzioni e ha chiesto il rigetto dell'avversa opposizione, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo.
Il precedente giudicante, con ordinanza a verbale del 18.01.2024, ritenendo l'opposizione di pronta soluzione, ha rigettato la richiesta ex art. 648 c.p.c. avanzata dall'opposta, invitando le parti all'attivazione della procedura di mediazione.
pagina 4 di 8 A seguito dell'infruttuoso esito della procedura di mediazione previamente disposta (a causa della ingiustificata assenza dell'opponente), la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 17.06.2025.
L'opposizione è manifestamente infondata.
Va preliminarmente affrontata l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall'opponente.
Orbene, come si evince dal contenuto del contratto di cessione ES
Banca Spa/Banca FI del 17.12.2020 (doc. 3 parte opposta), si verte in ipotesi di cessione non in blocco ma ex L. n. 52/91.
La cessione si perfeziona, come noto, posta la natura meramente consensuale del contratto, al momento dell'accordo tra cedente e cessionario. La notificazione al ceduto prevista dall'art. 1264 c.c. è necessaria solo al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario.
L'opposta FI, già al momento del deposito del ricorso, ha prodotto tanto i contratti di finanziamento stipulati tra essa e l'opponente, quanto il contratto di cessione, oltre che l'elenco dei crediti ceduti in tale occasione, in cui peraltro viene indicato il nome di nonché, infine, i numeri Parte_1
di rapporto.
Risulta agli atti che con raccomandata consegnata in data 12.02.2021,
l'odierna opposta aveva notificato l'avvenuta cessione del credito nei confronti di da parte di ES in favore di Parte_1 Controparte_1
pagina 5 di 8 S.p.A.; aveva altresì richiesto, nella medesima raccomandata, il pagamento dell'intero debito residuo.
Si evidenzia come la stessa notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo costituiscono atti equipollenti alla comunicazione di cui all'art. 1264 c.c. (cfr.
Cass. n. 14610/2004).
Non vi sono dubbi, pertanto, che il credito vantato nei confronti di
[...]
rientrasse nell'oggetto di tale cessione di crediti. Parte_1
Posto quanto premesso, si deve, in definitiva, concludere:
1) che, quanto alla prova della cessione di crediti, è in atti, come premesso, il contratto di cessione dei crediti intervenuto tra ES e FI spa il
17.12.2020;
2) che, quanto alla inclusione, tra i crediti ceduti, di quelli per cui è causa, sono in atti, oltre all'elenco dei crediti ceduti, le dichiarazioni di cessione della cedente Fiditalia, comunicate a con espressa indicazione di Parte_1
effettuare i pagamenti in favore della cessionaria, nonché gli estratti conto ex art. 50 TUB, relativi ad entrambi i rapporti, rilasciati dalla cedente
ES.
La dichiarazione della cedente rappresenta conferma, d'altra parte, della titolarità della posizione soggettiva azionata in capo ad FI, non avendo alcun interesse la cedente stessa a rendere una dichiarazione non veritiera (cfr. in proposito, da ultimo, C. di App. di Milano del 24.1.2023, n. 220).
Va, dunque, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata da
Parte_1
pagina 6 di 8 Quanto al merito, l'opponente non ha contestato il credito azionato né
l'erogazione dei finanziamenti oggetto di causa da parte della cedente
ES.
L'opponente lamenta la mancata comunicazione dell'avvenuta decadenza dal beneficio del termine;
tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto da
ES aveva comunicato la decadenza dal beneficio del Parte_1
termine mediante raccomandata del 10.06.2020 (doc. 13 opposta).
Ad ogni buon conto, con la comunicazione di cessione del 12.02.2021,
l'opposta FI aveva anche intimato a di adempiere al pagamento Parte_1
dell'intero debito residuo per ambo i rapporti;
la richiesta di pagamento dell'intero debito evidenzia la volontà di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine (cfr. Cass., n. 24330/2011).
L'opposizione va, in definitiva, integralmente rigettata e va conseguentemente confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese, liquidate come da dispositivo in calce, seguono la soccombenza.
Si impone infine a carico dell'opponente l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 bis co. 2, d.lgs. n. 28/2010 qualora la parte invitata non abbia partecipato, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
818/2023 (n.r.g 2153/2023) che dichiara definitivamente esecutivo;
pagina 7 di 8 condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, iva e cassa come per legge;
condanna l'opponente al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 bis co. 2, d.lgs. n. 28/2010, pari al doppio del contributo unificato previsto per il presente giudizio.
Pescara, 07/10/2025
Il Giudice
dott. Fabrizio Cingolani
pagina 8 di 8