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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/06/2025, n. 3139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3139 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6151/2023
Tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(CF ) Parte_2 C.F._2
Con il patrocinio dell'avv. Fusto Claudio
ATTORI
e
( PI E ( PI ) , con il Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio degli avv. PESENTI MARCO E FRANCESCO CONCIO
CONVENUTO
Oggi 16 giugno 2025 innanzi al GI dott. Vera Marletta,
è comparsa parte opposta.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore dell'opposta precisano le proprie conclusioni come da atti e difese e chiede che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta,
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6151/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(CF ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. Fusto Claudio giusta procura in atti e elettivamente domiciliati in Paternò, via Strano n. 23 presso lo studio dell'avv. Fusto Claudio
ATTORI
e
( PI E PER ( PI ) , con il Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
patrocinio degli avv. PESENTI MARCO E FRANCESCO CONCIO e elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Claudia Cassella, in Catania, viale V.Veneto n. 133
CONVENUTO
Decisa all'udienza del 16 giugno 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni precisate come in atti MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo P.E.C. in data 15/05/2023, , in Parte_1
proprio e nella qualità, e convenivano in giudizio innanzi questo Parte_3
Tribunale e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.21/2023 Controparte_3
emesso dal Tribunale di Catania il 2.1.2023 ad istanza dell'opposta , con il quale veniva ingiunto a
Parte_4
; ; ; Parte_4 Parte_1 Controparte_4
e di pagare alla parte ricorrente : 1. - quanto Parte_3 Controparte_5
alla Parte_5
in persona dei soci amministratori e , nonché
[...] Parte_4 Parte_1
personalmente nella loro qualità di soci illimitatamente responsabile della predetta società e fideiussori – limitatamente all'importo di Euro 60.000,00 – a , Parte_4
di pagare in favore della ricorrente ed in solido tra loro la somma di euro Parte_1
118.436,43; - quanto a e Controparte_4 CP_6 Parte_3 [...]
nella loro qualità di fideiussori – limitatamente all'importo di Euro 60.000,00 – di CP_5
pagare in favore della ricorrente ed in solido tra loro e con la
[...]
e Parte_4 Parte_4
la somma di euro 60.000,00, oltre gli interessi come da domanda e le spese Parte_1
della procedura di ingiunzione, quale saldo debitore del contratto di c/c 4516.45 del 26.6.2006 stipulato dalla società con la banca Parte_6
Monte dei Paschi di Siena spa.
Parte opponente chiedeva al Giudice adito : “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 n. 3bis cpc gli odierni opponenti convenuti in senso sostanziale, dichiarano che la presente domanda, nel merito,
è soggetta alla condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del Decreto legislativo, 04/03/2010
n° 28 e ss.mm.ii. e che tale condizione non è stata soddisfatta dalla parte opposta attrice in senso sostanziale;
per quanto esposto in narrativa: - Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione e per le motivazione in narrativa spiegate e segnatamente: A) Disconoscimento Del Credito, B)
Disconoscimento Del Credito - Disconoscimento Delle Firme - Prescrizione Del Diritto Di Credito,
C) Nullità ed inefficacia della fideiussione – ed irregolarità del Decreto Ingiuntivo emesso, D)
Irregolare gestione del conto corrente - Inesistenza del credito - nullità della clausola di capitalizzazione Trimestrale degli Interessi ed interessi anatocistici, si chiede dichiarare e statuire la carenza di legittimazione passiva dei fideiussori, dichiarare e statuire l'inesistenza del credito nei confronti degli opponenti, dichiarare e statuire la prescrizione del diritto di credito nei confronti degli opponenti, e per tutte le motivazioni esposte in narrativa dichiarare e statuire nullo
e con qualsiasi forma inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 21/2023 del 02/01/2023 – R.G.15959/2022 emesso dal Tribunale di Catania – Dott. Marino in data 02/01/2023 e per l'effetto revocare dichiarare nullo e con qualsiasi forma inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 21/2023 del 02/01/2023 –
R.G.15959/2022 emesso dal Tribunale di Catania in data 02/01/2023 ; - Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio ai sensi D.M. 55/2014 spese generali, c.p.a. ed iva come per legge”.
Si costituiva in giudizio parte opposta, contestava in fatto e in diritto il fondamento dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 7.3.2024 veniva concessa la provvisoria esecuzione del DI opposto e venivano assegnati alle parti, su loro richiesta, i termini di cui all'art. 183,6° co cpc.
Con ordinanza del 21 ottobre 2024 rigettata la richiesta di CTU, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 16 giugno 2025, disponendo la discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
Indi all'udienza del 16.6.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281sexies cpc.
Preliminarmente, quanto al mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, si osserva che l'art. 5, comma 4, D. Lgs. 28/2010 prevede espressamente che: “I commi 1 e 2
[svolgimento tentativo obbligatorio di mediazione in relazione ad una controversia in materia di
“contratti bancari e finanziari”] non si applicano a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.
Orbene nella specie la società opposta, prima di costituirsi nel presente giudizio, ha attivato la procedura di mediazione avanti un organismo di mediazione accreditato per il Tribunale competente, definitasi poi con esito negativo ( vedasi allegato verbale di mediazione).
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva della cessionaria opposta ad azionare il credito opposto, essa è da ritenersi infondata , atteso che sul punto la società opposta ha dimostrato l'effettiva cessione del credito ingiunto, essendo, peraltro, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione;
iter procedurale che è stato compiutamente giustificato dalla Banca opposta, anche mediante l'indicazione del relativo numero identificativo del rapporto-NDG (in tal senso, cfr.
Cass. Civ., Sez. I, 14 maggio 2024, n. 13289).
Né tantomeno risultano essere necessari ulteriori documenti atti a provare l'avvenuta cessione.
Giova, infatti, rammentare che, ai fini dell'efficacia della cessione del credito contestato, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 31188/2017; Cass. n. 17110/2019 e, da ultimo, Cass. n. 20495/2020) e che, inoltre, “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 t.u.b., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.” (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 7866 del 22 marzo 2024
Peraltro nella specie la società opposta, oltre ad avere prodotto l'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, ha allegato la dichiarazione della cedente Monte dei Paschi di Siena.
Pertanto la suindicata documentazione, unitamente a quanto già prodotto in sede monitoria, prova la legittimazione attiva dell'odierna cessionaria opposta, , con conseguente rigetto dell'infondata eccezione avversa.
Ciò premesso nel merito l'opposizione è infondata per le ragioni che seguono. Giova innanzitutto ricordare come viene ripartito l'onere probatorio tra le parti.
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., non verificandosi alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ne consegue che nell'ambito della ripartizione dell'onere probatorio è il creditore opposto a dovere fornire la prova dell'esistenza del rapporto dedotto, della prestazione eseguita e dell'entità del credito azionato, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (ex multis,
Cass. Civ. sez. II, 11 giugno 2019, n. 10322; Cass. Civ, sez. VI, 19 ottobre 2017, n. 712, Cass. Civ., sez. I, 22 novembre 2005, n. 2421).
Ciò posto la documentazione prodotta dalla società opposta risulta essere completa e idonea a fondare la pretesa della stessa , essendo in atti - il contratto di conto corrente;
- la certificazione ex art. 50 TUB;
gli estratti conto;
il contratto di fideiussione;
. le comunicazioni di revoca e di messa in mora.
Peraltro dai contratti prodotti si evince la previsione della cd. condizione di reciprocità (ivi prevedendosi la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e altresì di quelli attivi), tale da escludere l'illegittimità dell'anatocismo nel caso di specie.
Del pari infondata risulta essere l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente, posto che il ricorso per ingiunzione è stato preceduto dalle lettere raccomandate inviate dall'opposta che hanno interrotto il termine prescrizionale ( rilevando peraltro sul punto che per disconoscere la sottoscrizione risultante dell'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta prodotto gli opponenti avevano l'onere di impugnarlo tempestivamente a mezzo della querela di falso).
Nessun dubbio poi sussiste sulla circostanza che la società
[...]
la società Parte_7 [...]
iano il medesimo soggetto giuridico ( Parte_6
vedasi visura storica della predetta società, obbligata principale, dalla quale si evince l'iscrizione del 22/10/2009 relativa al cambio di denominazione, con precedente denominazione
[...]
. Parte_6
Va inoltre rilevato che riguardo al provvedimento di omologa del “concordato minore” ex artt. 74 ss. CCII (R.G. n. 245/2024 Trib. Es. Catania, Dott. L. Messina), al quale parte opposta risulta aver prestato adesione (v. verbale d'udienza del 16.10.2024) depositato dalla difesa degli opponenti, che la “falcidia” del concordato minore non impedisce alla parte che ha agito in sede monitoria di soddisfare le proprie ragioni di credito dinanzi al giudice della cognizione (peraltro, per lo stesso importo – € 118.436,43 – quantificato e accettato anche in sede di giudizio di esecuzione, v. sentenza di omologazione depositata il 4.09.2024).
Infine le doglianze in materia di illegittimità delle condizioni contrattuali sono formulate genericamente e senza l'indicazione di indici chiari e analitici sull'asserita illegittimità e usurarietà dei tassi convenuti in contratto.
La doglianza invero risulta priva di riscontro probatorio: come è pacifico, è onere della parte che agisce in giudizio deducendo l'applicazione di un tasso usurario allegare e indicare modi, tempi e misura del superamento di tale tasso.
Secondo l'insegnamento di costante giurisprudenza di merito, come rilevato dalle difese di parte opposta, “Il cliente che agisca in giudizio deducendo il carattere usurario degli interessi praticati dalla banca in esecuzione di un contratto di mutuo, è tenuto a provare il fondamento della propria domanda mediante tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui deriverebbe il dedotto carattere usurario. L'allegazione richiede la specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio” (cfr. Trib. Roma 14.10.2015 n. 20694).
Si ricorda, infatti, che proprio in materia di usurarietà degli interessi moratori ( principio del tutto sovrapponibile agli interessi corrispettivi), la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 19597/2020, ha statuito che “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” .
Parte opponente riferisce di un presunto superamento del tasso soglia usura senza, però, individuare la presunta percentuale oltre soglia che sarebbe stata effettivamente applicata dalla CP_7
l'eventuale periodo di riferimento e senza nulla indicare a sostegno delle proprie argomentazioni. I tassi in esame, peraltro, risultano essere inferiori sia al tasso soglia mora nonché al tasso soglia semplice, come indicato accuratamente dalle Sez. Unite n. 19597/2020.
Alle generiche argomentazioni dell'opponente, vieppiù, non potrà darsi luogo ad alcuna CTU tecnico contabile, in quanto la stessa parte non ha per nulla argomentato in ordine ai motivi per i quali ritenga i rapporti dedotti in giudizio siano afflitti da illegittimità per violazione della normativa antiusura. Difatti, la richiesta di CTU non si è rivelata necessaria ai fini probatori, stante la sua genericità e lo scopo meramente “esplorativo” sotteso ad essa. Invero la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova
Ne segue che, esauriti tutti i motivi di opposizione, per le ragioni supra esposte, l'opposizione dovrà essere rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo de quo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, tenendo conto della fase decisionale abbreviata nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6151/2023 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: -
RIGETTA l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n.
21/2023 del 2.1.2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
- CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore del creditore opposto, che liquida in complessivi € 3.300,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Letta in udienza in Catania, il 16 giugno 2025
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta