Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 10/04/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 10/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2729 / 2021 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Pietro Accardo e Vincenzo Accardo, con i quali è elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Sant'Anna II tronco n. 18/i
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1
difeso dagli Avv.ti Patrizia Sanguineti, Silvano Imbriaci, Dario Cosimo
Adornato e Antonella Francesca Paola Micheli, con i quali è elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro subordinato
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/09/2021, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che lavora da molti anni in agricoltura ed è iscritta regolarmente negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di residenza;
- che, negli anni 2018 e 2019, ha lavorato per 102 giornate, svolgendo mansioni di operaia agricola alle dipendenze dell'azienda agricola “FR
VA”, sita in Mammola (RC);
- che ha lavorato per otto ore al giorno, seguendo le direttive del datore di lavoro o dei suoi incaricati, occupandosi dell'allevamento di bovini, ovini e caprini, presso la sede operativa della ditta ubicata in località “Abeto”;
- che ha ricevuto, per tale attività lavorativa, un compenso giornaliero pari a circa € 44;
- che, con missive del 19/02/2021, l' le ha comunicato la CP_1
reiezione delle domande di indennità di malattia presentate per gli anni 2019 e
2020, a causa della cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli avvenuta con “elenco di variazione 3VD2020”;
- che non ha mai ricevuto comunicazione del provvedimento di disconoscimento dei rapporti di lavoro denunciati per gli anni 2018 e 2019;
- che soltanto in un momento successivo ha ricevuto due provvedimenti di disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo per gli anni contestati, recanti la data del 25/05/2021 e privi di motivazione;
- che, in ogni caso, l' ha omesso di produrre i prospetti di CP_2
liquidazione relativi alle prestazioni per le quali chiede la restituzione;
- che i ricorsi amministrativi presentati non sono stati decisi.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, per i motivi che precedono, accertare e dichiarare: 3
- che parte ricorrente dal 2018 al 2019 ha lavorato come operaia agricola per
102 giornate l'anno alle dipendenze dell'azienda agricola FR VA Di
Mammola, ed ha pertanto diritto ad essere iscritta per il corrispondente numero di giornate negli elenchi dei lavoratori agricoli del proprio comune di residenza;
- che, in ogni caso, nulla parte ricorrente deve restituire all' CP_1
con riferimento alle missive allegate, relative ad indennità di malattia per gli anni 2019 – 2020 ; per l'effetto, condannare l Controparte_3
in persona del legale rappresentante, con sede in Roma
[...]
EUR, Via Ciro il Grande, e domicilio presso l'Agenzia Territoriale di Locri,
Via Matteotti n. 48, a riattribuire le giornate lavorative cancellate, ripristinando gli elenchi originari. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi ai sottoscritti procuratori anticipatari.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
eccependo l'infondatezza della domanda proposta, essendo stato cancellato il rapporto di lavoro della ricorrente all'esito di un accertamento ispettivo effettuato presso l'azienda datrice di lavoro e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con separato ricorso (R.G. n. 349/2023), depositato in data 31/01/2023, la medesima ricorrente, premesse le medesime circostanze di cui al primo ricorso presentato, ha esposto:
- che, con missive del 07/12/2022, l' di Locri ha comunicato di CP_1
aver riesaminato e respinto, per carenza dell'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, le domande di indennità di disoccupazione agricola presentate per gli anni 2018 e 2019;
- che l'istituto resistente ha contestato un indebito pari a € 4.780,67, corrispondente alle indennità erogate;
- che non ha mai ricevuto le prestazioni per le quali l' chiede la CP_1
restituzione;
- che, ai sensi della Legge n. 241/90, l'eventuale annullamento d'ufficio 4
dei provvedimenti deve intervenire entro un termine non superiore a 12 mesi, decorrente dal momento dell'emanazione;
- che ha effettivamente prestato l'attività lavorativa denunciata negli anni in questione;
- che la richiesta di restituzione formulata dall' è da considerarsi CP_1
illegittima;
- che il ricorso al Comitato Provinciale non è stato deciso;
- che, pertanto, ha proposto ricorso dinanzi a questo Tribunale (R.G. n.
2729/2021), finalizzato ad ottenere l'accertamento del proprio diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, per i motivi che precedono, accertare e dichiarare che nulla la ricorrente deve restituire all' con riferimento al presunto CP_1
indebito di € 4.780,67 a titolo di indennità di DS agricola contestato con le missive allegate. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da porsi a carico del convenuto in Controparte_3
persona del legale rappresentante, con sede in Roma EUR, Via Ciro il
Grande, e domicilio presso l'Agenzia Territoriale di Locri, Via Matteotti, 48”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
chiedendo la riunione con il procedimento recante N.R.G. 2729 / 2021 ed eccependo la legittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro della ricorrente nonché l'avvenuto pagamento delle somme richieste a titolo di indennità di disoccupazione agricola, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con separato ricorso (R.G. n. 2554/2023), depositato in data
19/07/2023, la medesima ricorrente, premesse le medesime circostanze di cui al primo ricorso presentato, ha impugnato gli avvisi di addebito n.
39420230000741885000 e n. 39420230000741986000 del 09/06/2023, emessi dall' a titolo di revoca indennità di disoccupazione agricola relativa agli CP_1
anni 2018 e 2019, formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le 5
Tribunale adito dichiarare inammissibili i provvedimenti impugnati data la pendenza dei giudizi finalizzati ad esaminare il merito della vicenda, o comunque, che nulla deve la ricorrente all' Controparte_3
in relazione al titolo indicato negli avvisi medesimi;
per l'effetto,
[...]
annullarli o comunque dichiararli in tutto o in parte privi di efficacia. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarsi.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
chiedendo la riunione con il procedimento recante N.R.G. 2729 / 2021 ed eccependo la legittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro della ricorrente nonché l'avvenuto pagamento delle somme richieste a titolo di indennità di disoccupazione agricola, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimenti del 17/10/2023 e del 10/10/2024, rilevata la sussistenza di profili di connessione oggettiva e soggettiva tra i procedimenti sopra richiamati, questo giudicante ne ha disposto la riunione, ai sensi dell'art. 274 c.p.c.
Istruita la causa ed escussi i testi indicati nel ricorso introduttivo, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Le domande proposte sono infondate e vanno rigettate.
Va premesso che, in materia di onere della prova, l'articolo 2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda”.
Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda. 6
Di contro, colui che si difende deve dare prova delle proprie eccezioni.
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto della controversia in esame è la cancellazione dagli elenchi nominativi previsti dal
D.Lgs. n. 212 del 1946.
Infatti, il mancato riconoscimento delle giornate ai fini delle prestazioni previdenziali discende dalla cancellazione dai predetti elenchi.
Orbene, il presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 del 1946 è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore ha fissato in 51.
Il concetto di subordinazione, nonostante la materia del lavoro in agricoltura sia disciplinata da una normativa speciale, è pacificamente riconducibile nei canoni dell'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Pertanto, presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono la prestazione in favore del datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, unitamente all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cassazione n. 3975/2001).
Conseguentemente, l'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., a fronte della contestazione della genuinità del rapporto di lavoro, grava sul lavoratore: tale prova deve essere puntuale e rigorosa, in applicazione dei principi generali in materia di riparto dell'onere probatorio,
Ciò premesso, possiamo affermare che parte ricorrente non ha adempiuto all'onere sulla stessa incombente.
A tal fine, osserva il giudicante che anche la documentazione prodotta 7
(essenzialmente l'estratto contributivo) non è idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso.
Nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, anche la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n. 10529/1996, n. 9290/2000).
La cancellazione delle giornate agricole per gli anni oggetto di giudizio è scaturita all'esito di un accertamento ispettivo eseguito presso l'azienda FR
VA.
Nel corso dell'accertamento, gli ispettori hanno sentito la titolare dell'azienda, che ha dichiarato di essere diventata proprietaria di alcuni animali, tra cui bovini e ovini allo stato brado, nel 2012, quando è venuto a mancare il marito, di aver assunto manodopera, ma di non ricordare il numero dei propri dipendenti.
Inoltre, la titolare ha dedotto che pagava i propri dipendenti, ma che non ricordava l'ultima volta in cui li aveva pagati (e, del resto, in sede di ispezione non è stata rinvenuta la prova del pagamento delle retribuzioni), né il metodo di pagamento, aggiungendo di essere aiutata dalla IA nella CP_4
gestione dell'azienda.
In sede di ispezione, nel corso della quale non sono state esibite né fatture né altra documentazione fiscale, gli ispettori hanno ravvisato una totale antieconomicità dell'attività di impresa, che avrebbe dovuto basarsi sulla vendita di animali vivi, risultando, dal registro della stalla storico, un massimo di bovini venduti registrati nell'anno 2017 (14 capi) e un minimo di bovini venduti nell'anno 2018 (un capo), mentre gli ovicaprini risultano smarriti.
In merito la titolare ha dichiarato che ogni anno venivano venduti tra i 10
e i 20 bovini ad un prezzo di € 400,00 ciascuno e tra i 30 e i 40 ovicaprini, ad un prezzo di 30/40 ciascuno.
Anche volendo ritenere attendibili le dichiarazioni rese, pur in assenza di 8
qualsivoglia riscontro documentale, gli ispettori hanno evidenziato che le entrate dichiarate sarebbero state sufficienti a coprire solo un quarto delle retribuzioni denunciate in favore dei presunti dipendenti.
Proprio con riferimento ai dipendenti denunciati, è stata riscontrata un'altra anomalia, in quanto, in alcuni anni, sono stati dichiarati dipendenti solo a partire dal terzo trimestre, sebbene l'attività di allevamento richieda un apporto costante di lavoro per tutto l'arco dell'anno: pertanto, gli ispettori hanno concluso che l'attività poteva essere adeguatamente gestita dalla titolare con il supporto della IA . Persona_1
Infine, solo parte dei lavoratori convocati si sono presentati dinanzi agli ispettori e, tra essi, non figura la ricorrente;
tali lavoratori hanno reso dichiarazioni incongruenti in ordine alle attività svolte all'orario di lavoro e alle giornate lavorative, alla retribuzione.
Pertanto, l' , in seguito all'accertamento ispettivo, ritenendo che CP_1
l'attività potesse essere gestita dalla sola titolare FR insieme alla IA
[...]
per la quale è stata disposta separatamente l'iscrizione come Persona_1
collaboratore, ha provveduto al disconoscimento di tutti i rapporti denunciati, come si evince dal verbale ispettivo allegato alla memoria di costituzione dell' . CP_2
Orbene, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro, mentre hanno valore di piena prova legale per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento dei contributi evasi, possono, nel giudizio di opposizione, essere contraddetti dalla prova contraria dell'interessato, degradando così al valore di indizi: tuttavia, tali atti, per le garanzie connesse alla natura pubblica dell'organo da cui provengono, sono dotati di un grado di attendibilità che non può essere infirmato se non da una specifica prova contraria e, se questa non venga offerta o non sia raggiunta, possono costituire da soli prova sufficiente di tutte le circostanze ivi riferite dal pubblico ufficiale che li ha compilati (Sez. L, Sentenza n. 7178 del 9
29/11/1988).
Nel caso di specie, l'istruttoria processuale e le allegazioni in atti non sono stati in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva
Parte ricorrente, dinanzi alla contestazione della non genuinità dei rapporti di lavoro denunciati, che ha determinato il disconoscimento delle giornate agricole per gli anni 2018 e 2019, disposta con provvedimenti del
25/5/2021, con conseguente revoca delle prestazioni riconosciute in ragione dell'iscrizione, ha genericamente dedotto, nel ricorso introduttivo, di aver lavorato alle dipendenze dell'azienda FR VA di Mammola in località
Abeto e di essere stata adibita ad ogni lavoro necessario per l'allevamento del bestiame, come la raccolta del fieno destinato agli animali, pulizia delle stalle, conduzione degli animali al pascolo, mungitura, di aver percepito una retribuzione di € 44 al giorno, di aver lavorato 102 giornate per ciascun anno, senza specificare in quale periodo dell'anno.
Nondimeno, parte ricorrente non ha indicato i giorni della settimana in cui avrebbe lavorato, né un orario di lavoro, né l'obbligo di rispettare un orario di lavoro, imprescindibile connotazione di un rapporto di lavoro subordinato.
Orbene, parte ricorrente avrebbe avuto l'onere di dedurre allegare e provare la sussistenza di un vincolo di subordinazione e di tutti gli elementi che connotano la subordinazione per i periodi dedotti in ricorso, quali la sottoposizione al potere direttivo del datore di lavoro, lo svolgimento dell'attività descritta, dietro il corrispettivo di una retribuzione, l'obbligo di rispettare un orario di lavoro.
Tuttavia, nessuno degli elementi della subordinazione è stato adeguatamente descritto nel ricorso introduttivo, né è emerso dall'istruttoria processuale, atteso che le dichiarazioni rese dai testi escussi, che riguardano peraltro il solo anno 2019, sono vaghe, contraddittorie e in contrasto tra loro e in contrasto con quanto reclamato dalla stessa ricorrente nel ricorso introduttivo. 10
In particolare, il teste premettendo di aver Testimone_1
lavorato alle dipendenze dell'azienda FR nel 2019 da agosto a dicembre e di essere stata un giorno presso l'azienda nel 2018 non al fine di lavorare, ha dichiarato di aver lavorato insieme alla ricorrente nelle stalle con gli animali, senza, tuttavia, descrivere l'attività svolta.
Inoltre, il teste ha riferito che: “Non avevamo un orario di lavoro ma svolgevamo quello che dovevamo fare e andavamo via;
prima ci sbrigavamo e prima andavamo via;
andavamo ogni giorno dal lunedì al sabato;
io andavo alle 8:30; quando io arrivavo la sig.ra e il sig. (…) erano già lì; io Pt_1
andavo via intorno a mezzogiorno e anche la sig.ra. e il sig. (…) Pt_1
andavano via alla stessa ora”.
Pertanto, il teste ha negato la sussistenza di un obbligo di rispettare un orario di lavoro, gravante sulla ricorrente, che rappresenta un indice ineludibile della subordinazione.
Nondimeno, il teste ha dichiarato che: “Eravamo pagati 44 euro a giornata;
ci pagava la sig.ra VA FR in contanti;
non avevo la busta paga;
non ho mai visto la sig.ra FR nell'atto di consegnare la retribuzione alla sig.ra o al sig. (…), ma so che venivano pagati allo Pt_1
stesso modo;
la sig,. FR infatti ci chiamava, per pagarci, in casa sua in quanto lei abitava lì in estate, ma non in inverno”.
Infine, il teste ha riferito che: “Mi sono state cancellate le giornate lavorative denunciate nell'anno 2019 per l'azienda FR;
mi sono state cancellare tutte le giornate;
ho fatto causa all' per la cancellazione;
CP_1
la causa è ancora in corso;
penso che la sig.ra e il sig. (…) siano stati Pt_1
chiamati come testimoni nella mia causa visto che lavoravamo insieme”.
Ancora, il teste ha riferito di aver lavorato insieme alla Testimone_2
ricorrente alle dipendenze dell'azienda agricola FR VA nel 2019 “da agosto a dicembre per 102 giornate”, specificando che: “la sig.ra ha Pt_1
lavorato nello stesso periodo, ma non ricordo di preciso se fosse presente tutti 11
i giorni o se delle volte mancava”.
Il teste è stato molto generico nel riferire che: “abbiamo lavorato insieme alle dipendenze dell'azienda FR VA, che si occupava di allevamento di animali;
vi erano sia bovini che ovini che caprini;
vi erano circa una sessantina di capi di ciascuna specie”; “ sia io che la sig.ra Pt_1
ci occupavano degli animali, se era bel tempo li portavamo fuori, poi la sera pulivamo le stalle, poi davamo a mangiare agli animali, mettevamo l'acquai” senza aggiungere altro in ordine alle mansioni svolte.
Anche in ordine all'orario di lavoro il teste è stato generico nel riferire che: “Noi andavamo la mattina alle 8:00 fino alle 16:00; la sig,ra Pt_1
svolgeva il mio stesso orario di lavoro;
dovevano svolgere 8 ore di lavoro, facevamo soltanto una pausa di un'oretta per il pranzo;
lavoravo dal lunedì al sabato sia io che la sig.ra ”. Pt_1
Con riferimento all'esercizio del potere datoriale da parte della sig.ra
FR, genericamente il teste ha riferito che: “Di mattina la sig,ra FR e la IA ci dicevano cosa fare;
la sig.ra FR VA quando arrivavamo era già lì e ci diceva cosa fare, anche se le mansioni erano sempre le stesse” laddove l'esercizio del potere datoriale non si esaurisce nel “dire cosa fare”, ma presuppone la sussistenza di un vincolo che, nella specie, non si evince.
Nondimeno, le dichiarazioni rese, generiche in ordine agli indici della subordinazione, riguardano esclusivamente l'anno 2019 in quanto, con riferimento all'anno 2018, il teste si è limitato a riferire che: “nel 2018 sono capitata presso l'azienda FR VA come cliente in quanto vendeva la carne;
ricordo che era il 2018 in quanto ho chiesto alla sig,ra FR di assumermi e lei ha detto che mi avrebbe assunto se avesse avuto bisogno nel
2019; ciò è capitato circa tre volte, se ben ricordo e nel periodo estivo, forse nel mese di settembre;
quando sono andata lì nel 2018 ho visto la sig,ra
lavorare;
non andavo nella stalla;
la sig.a FR abita accanto alla Pt_1
stalla e io andavo a casa della sig.ra a comprare la carne;
ho visto la sig,ra 12
fuori che passava ad esempio con la lettiera che portava verso la Pt_1
stalla; conoscevo già la sig,ra perché siamo entrambe di Mammola”. Pt_1
Ancora, il teste ha riferito che: “ Anche a me sono state contestate dall' tutte le giornate lavorative denunciate nel 2019 per l'azienda CP_1
FR; ho contattato un avvocato per questo e credo sia stata avviata una causa, credo di aver firmato un mandato ad un avvocato a tal fine;
so che la causa è iniziata e non penso sia finita;
non so se la sig.ra sia stata Pt_1
chiamata come testimone nella mia causa”
Infine, il teste , IA della signora , Persona_1 Parte_2
ha dichiarato di non aver mai sentito il nome della ricorrente, pur avendo dichiarato di essere presente presso l'azienda della madre ogni giorno dalla mattina alla sera.
Ed invero, il teste avrebbe avuto un interesse, sia pure indiretto, a provare la sussistenza di una realtà aziendale connotata dalla presenza di dipendenti, dal momento che la stessa collaborava con la madre alla gestione dell'azienda tanto che l' , a conclusione delle indagini, nel disconoscere i CP_1
suoi rapporti di lavoro subordinato, l'ha qualificata come collaboratrice.
Inoltre, il teste, da un lato, ha dichiarato che la madre assumeva dei dipendenti dei quali non ricordava i nomi ( specificando che: “Ribadisco che non ricordo i nomi dei dipendenti di mia madre e quindi non ricordo se la signora era tra i dipendenti di mia madre;
ribadisco che ho Parte_1
mai sentito il nome di ”) e, dall'altro, contraddittoriamente Parte_1
ha dichiarato che: “quando non c'ero io ad aiutare mia madre non c'erano altre persone che la aiutavano”.
Infine il teste ha riferito che: “Ero formalmente assunta da mia madre ma non ricordo bene in quali anni, sono stata assunta per tutti gli anni;
ero assunta per 102 giornate, da settembre in poi;
per il resto dell'anno oltre le
102 giornate non facevo nulla e non aiutavo mia madre;
non facevo neanche un altro lavoro;
Mia madre ha subito un'ispezione da parte dell' ma CP_1 13
ricordo in quale anno;
io ero presente quando sono venuti gli ispettori;
sono venuti una sola volta;
sono stata sentita dagli ispettori;
non ricordo quale sia stato l'esito dell'ispezione; Mi sono state cancellate tutte le giornate lavorative denunciate per l'azienda di mia madre;
non ho giudizi in corso né in sede civile né in sede penale;
Non ricordo se ho impugnato la cancellazione delle giornate da parte dell' non ho cause in corso nei confronti CP_1
dell' Sono venuta stamattina accompagnata dal mio avvocato, che è CP_1
presente in aula;
ho un avvocato che mi segue per una causa;
prima ho detto di non avere cause perché non me lo ricordavo;
non ricordo che causa ho;
la mia causa non è incardinata in quetso edificio ma presso un diverso edifico sempre a Locri;
si tratta di un giudizio penale pendente davanti al Tribunale di Locri;
il mio giudizio non ha nulla a che fare con l'azienda di mia madre se ben ricordo;
ho un giudizio penale in corso ma non ricordo perché”.
In merito, dalle dichiarazioni rese, il difensore della ricorrente ha eccepito che il teste appariva scarsamente lucida e affetta da uno stato di prostrazione fisica, riservandosi di documentare il quadro patologico che, invero, non ha documentato.
Tuttavia, la sola circostanza che il teste abbia mostrato confusione in ordine ai procedimenti nei quali è imputato o ad eventuali procedimenti incardinati dinanzi al Tribunale civile non può essere di per sé indice di confusione mentale, avuto riguardo anche al livello culturale del teste stesso, del quale non si può non tenere conto ai fini della valutazione della contraddittorietà in ordine a questioni di natura giuridica.
Pertanto, le dichiarazioni rese dai tre testi escussi, tutte divergenti tra loro, non hanno fatto emergere la sussistenza di un rapporto di lavoro tra la ricorrente e l'azienda FR nell'anno 2018 (per il quale nessun teste ha riferito in ordine al rapporto di lavoro della ricorrente) e nel 2019, non potendosi ricavare da nessuna delle dichiarazioni rese la sussistenza degli indici della subordinazione, ma potendosi al più ricavare che la ricorrente sia 14
stata presente in qualche occasione sui terreni della sig.ra FR, ma non che fosse una dipendente in virtù di un rapporto di lavoro subordinato.
Inoltre, nell'ambito di un quadro probatorio incerto, in cui le dichiarazioni rese, discordanti tra loro, non hanno confermato quanto reclamato in ricorso in ordine alla sussistenza degli elementi che connotano un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e l'azienda FR VA per gli anni 2018
e 2019 assume rilievo dirimente la circostanza che i testi hanno dichiarato di essere stati destinatari di provvedimenti di cancellazione per i medesimi periodi rispetto alla ricorrente e che abbiano intrapreso un giudizio nei confronti dell' , avente ad oggetto la cancellazione dei rapporti di lavoro denunciati CP_1
per l'azienda mostrando di avere un interesse, sia pure Parte_2
indiretto, all'esito positivo della controversia e, dunque, all'accertamento dell'esistenza di una realtà aziendale organizzata con determinate connotazioni per i periodi oggetto di giudizio.
Orbene, l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 c.p.c. riguarda tutte le persone titolari di un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio, sia in veste di parti principali che di interventori, ai sensi dell'art. 105 dello stesso codice, non solo per fare valere un proprio diritto nei confronti di tutte le parti o di una di esse (intervento principale), ma anche per sostenere le ragioni di alcuna delle parti allorquando ricorra un proprio interesse (intervento adesivo), poiché potrebbero trovarsi nell'alternativa di giurare il falso o di pregiudicare, affermando il vero, un proprio diritto o un proprio interesse di fatto tutelabile in giudizio (Cassazione Civile n.
1369/1989); nel caso di specie, sebbene il confine sia sottile (avendo i testimoni subito la cancellazione delle giornate agricole indicate per la medesima azienda per il medesimo anno) non si ravvisa una incapacità a testimoniare.
Infatti, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai 15
sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cassazione civile Sez.
2 - , Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019; Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019,
Sez. 3, Sentenza n. 7623 del 18/04/2016).
Nel caso che ci occupa, pur non ravvisandosi un'ipotesi di incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., tuttavia la circostanza che un teste abbia contemporaneamente una controversia in corso contro l' per le CP_1
medesime ragioni, relativamente agli stessi periodi, con riferimento alla medesima azienda e al medesimo verbale ispettivo, incidono sulla valutazione di attendibilità, imposta in ogni caso al giudicante.
Ed invero, nella specie, in disparte ogni considerazione in ordine all'attendibilità, i testi non sono stati precisi nel riferire gli elementi da cui poter desumere la sussistenza di un vincolo di subordinazione tra la ricorrente e la non avendo neanche confermato la presenza della Controparte_5
ricorrente in entrambi gli anni oggetto della domanda azionata e avendo riferito in maniera incongruente e non concordante in ordine ai periodi in cui la ricorrente avrebbe lavorato, in ordine alle mansioni svolte, al rispetto di un orario di lavoro, all'esercizio del potere datoriale: pertanto, le dichiarazioni rese non state in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva, atteso che, in quella sede, è emersa la sussistenza di un'attività esigua, gestibile con il lavoro familiare. 16
Pertanto, parte ricorrente, sulla quale gravava l'onere della prova, non ha ottemperato a tale onere, non avendo allegato nel ricorso introduttivo gli elementi della subordinazione e non avendo provato la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, per i periodi dedotti in ricorso, elemento fondante ai fini dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei coltivatori agricoli.
Quanto alle doglianze relative alla legittimità della procedura, il richiamo alla disciplina sul procedimento amministrativo contenuta nella legge n. 241 del 1990, operato da parte ricorrente nel ricorso introduttivo, appare inconferente nella fattispecie oggetto di giudizio.
Infatti, oggetto di giudizio è la pretesa della ricorrente a rimanere iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli e, di contro, l'obbligo dell' di imporre CP_1
il rispetto della regola dell'effettività dell'attività connessa all'iscrizione assicurativa.
Pertanto, la pretesa oggetto di giudizio non è legata ad alcun interesse legittimo né alla discrezionalità amministrativa, in quanto, all'effettivo esercizio dell'attività lavorativa subordinata in agricoltura, corrisponde automaticamente il diritto all'iscrizione, senza che vi siano margini di discrezionalità da parte dell'amministrazione.
Conseguentemente, non trova applicazione nella specie la disciplina invocata da parte ricorrente e contenuta nella legge n. 241/1990, che riguarda l'attività amministrativa in senso stretto (Corte di cassazione, sentenza n.
26230/2019).
Infine, appare inconferente l'affermazione, secondo cui la ricorrente contesta di aver mai ricevuto le somme chieste in restituzione, riservandosi di effettuare ulteriori indagini, poiché tale affermazione non equivale ad una contestazione e, di conseguenza, non può costituire oggetto di valutazione.
In difetto, dunque, di una prova rigorosa dello svolgimento del rapporto di lavoro subordinato per gli anni oggetti di giudizio, il ricorso va rigettato, 17
con conseguente rigetto anche delle domande connesse, aventi ad oggetto il rigetto della domanda di indennità di disoccupazione e l'avviso di addebito derivante dalla revoca dell'indennità di disoccupazione agricola in conseguenza della cancellazione dagli elenchi agricoli.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, applicando i minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
Infatti, con un condivisibile arresto, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento”. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli). (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 16676 del
04/08/2020)
Pertanto, non trova applicazione nel caso di specie il regime di esenzione dalla condanna alla refusione delle spese di lite in caso di soccombenza delineato dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 2729 / 2021, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in €
4638,00, oltre accessori come per legge. Locri, 10/04/2025
18
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci