Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 2391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2391 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa Maria Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza del 27.3.2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.14343/2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Zaccaro con questi Parte_1 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Ottavio Caiazzo 9 , giusta procura a tergo del ricorso introduttivo;
Ricorrente
E
in persona del suo Amministratore Unico e legale Controparte_1 rappresentante p.t., Ing. elettivamente domiciliata in Napoli, alla Controparte_2
Via Medina, 40, presso lo studio dell'Avv. Gianlivio Fasciano, in virtù di procura in calce alla memoria difensiva su foglio separato;
Convenuta
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso depositato il 20.6.2024 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio e , contestando il provvedimento di recesso comminato dalla CP_1 società nei suoi confronti , ha specificamente chiesto al Tribunale di :
300/1970
-dichiarare la nullità del licenziamento comminato in stato di malattia (tutt'ora sussistente) del lavoratore;
-dichiarare che l'assenza dal lavoro è giustificata dallo stato di malattia;
-dichiarare altresì che è giustificato il mancato invio di un solo certificato medico
-dichiarare conseguentemente che il licenziamento comminato è nullo, nonché privo di giusta causa e di giustificato motivo, nonché totalmente sproporzionato.
-attesa la dichiarazione di nullità del licenziamento, accogliere la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro e conseguentemente, condannare la al CP_1 pagamento di tutte le retribuzioni, e/o trattamento economico inerente lo stato di malattia che tutt'ora persiste, dal licenziamento comminato in data 20.05.2024 all'effettiva reintegrazione e/o guarigione con interessi e rivalutazione sulle singole rimesse mensili.
-condannare la convenuta società al risarcimento danni per le lesioni psico-fisiche subìte dal lavoratore per effetto del licenziamento, particolarmente incidente sulla sua specifica malattia, nella misura che l'On.le Tribunale del Lavoro riterrà più equa.
-condannare la società convenuta al versamento della normale contribuzione previdenziale.
-condannare la convenuta società al pagamento delle spese legali con attribuzione al difensore per fattone anticipo.
A tal fine ha premesso :
-di essere dipendente della convenuta , in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, stipulato in data 21.02.2020, con mansioni di addetto allo spazzamento delle strade ed inquadramento nel Livello 1, parametro B;
-di essere affetto , fin dal 2018 , da stato depressivo con sintomi di umore deflesso, marcata ansia libera, deficit dell'attenzione e della concentrazione, idee a tematiche ipocondriache con sintomi ascrivibili a somatizzazioni, ridotte interazioni personali con condotta tendente all'isolamento sociale;
-di aver praticato , per tali condizioni , terapia a base di antidepressivi (tradozone e fluvoxetina), all. C, come risultante anche dall'ultimo referto medico , del 28.05.2024
2 , dell'Azienda Ospedaliera Specialistica dei Colli, Psichiatra Dott. Persona_1 presso il quale il ricorrente è in cura;
-che il giorno 20.05.2024, il sig. , (fratello del ricorrente), nel fare Persona_2 visita al fratello odierno ricorrente, apprendeva che la società Pt_1 CP_1 gli aveva comunicato un provvedimento di licenziamento senza preavviso, seguito ad una contestazione di addebito dell'8.5.24, che il ricorrente non aveva mai letto e alla quale non aveva dato risposta;
-che , nella medesima giornata conduceva il fratello a visita presso lo psichiatra ed il giorno successivo veniva impugnato il licenziamento, con richiesta di reintegra nel posto di lavoro;
-che , tuttavia , , in risposta alla richiesta del lavoratore , in data 7.06.2024, CP_1 comunicava che non intendeva revocare il provvedimento espulsivo e non accettava di ricevere i certificati medici successivi al licenziamento né consentiva al lavoratore di accedere al Portale Aziendale per inserirli .
Dedotta l'illegittimità del comportamento aziendale sotto i diversi profili -della nullità del licenziamento comminato in stato di malattia, -per sproporzione della sanzione,
-per la sussistenza di legittima causa di impedimento al mancato invio del certificato medico,- per illegittimità del procedimento espulsivo connessa alla nullità della contestazione disciplinare, il lavoratore ha adito il Tribunale di Napoli , rassegnando le conclusioni innanzi riportate .
Si è costituita che ha dedotto la legittimità del proprio operato Controparte_1 poiché il ricorrente, ricevuta la contestazione disciplinare, non faceva pervenire giustificazioni , per cui l'azienda procedeva al licenziamento, ai sensi dell'art. 36 del
CCNL , con comunicazione del 17 maggio 2024 /18 maggio 2024 e che solo il successivo 21 maggio 2024, dopo la intervenuta ricezione dell'atto di licenziamento, il inviava una certificazione medica . Parte_1
La convenuta, nel contestare le ragioni del lavoratore , ha ,in particolare, evidenziato che : nessuna delle certificazioni citate dal ricorrente e prodotte dallo stesso in sede processuale sono mai state ricevute dal datore di lavoro e che il certificato del 20 maggio 2024 (rilasciato dal dott. ) , successivo al licenziamento , non Per_1 prevede una prognosi e non copre i giorni oggetto di contestazione disciplinare ( e cioè i giorni tra il 25 aprile e l'8 maggio 2024 ) ; il certificato del 26 aprile 2024
3 (rilasciato dalla dott.ssa ) non è mai stato inviato in azienda e comunque Per_3 non indica giorni di prognosi né di malattia;
che , infine , il certificato rilasciato il
16 aprile 2024 a firma della dott.ssa e che avrebbe una prognosi con inizio Per_3
2 aprile 2024 sino a tutto il 24 aprile 2024, non ha alcuna attinenza rispetto alla fattispecie, visto che i giorni di assenza ingiustificata sono successivi a quelli cui fa riferimento il certificato (la contestazione riguarda i giorni tra il 25 aprile e l'8 maggio).
Ha pertanto dedotto che l'invio da parte del ricorrente delle certificazioni mediche utili a giustificare le sue assenze dal lavoro hanno dimostrato la piena consapevolezza da parte sua di dover rispettare un obbligo contrattuale;
che il ricorrente è stato regolarmente sottoposto a visita ex d.lgs. n. 81/08 e non ha alcuna limitazione e/o indicazione che faccia riferimento al suo stato depressivo, per cui il datore di lavoro non poteva conoscere la patologia del;
che il ricorrente Parte_1 ha inviato in azienda certificati medici a copertura della presunta malattia dal 20 maggio al 9 luglio 2024, per cui ,in via gradata, il licenziamento potrebbe spiegare i suoi effetti da quest'ultima data (9 luglio 2024).
Ha concluso ,dunque, chiedendo al Tribunale di :
- Rigettare la domanda proposta con ricorso ex art. 441 bis c.p.c., perché inammissibile, improcedibile, oltre che infondata nel merito;
- accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento irrogato da Controparte_1 al Sig. atteso che lo stesso è stato intimato nel rispetto delle Parte_1 previsioni normative e contrattuali;
- in ogni caso accertare e dichiarare l'infondatezza della richiesta di reintegra avanzata dal lavoratore e di quella relativa al pagamento di un'indennità risarcitoria con tutte le conseguenze di legge che ne derivano;
- e per l'effetto rigettare le suddette richieste illegittimamente formulate dal ricorrente;
- in via gradata e di ulteriore subordine, laddove il Sig. Giudice ritenga di applicare il comma (dal 1 al 4°) dell'art. 18 della legge n. 300/70, condannarsi la società convenuta ad un risarcimento del danno limitato a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto detratto l'aliunde perceptum medio tempore maturato dal ricorrente (a far data dal licenziamento alla reintegra) ovverossia ancora da quella diversa data che verrà determinata in corso di causa, nonché ancora l'aliunde percipiendum;
- con il favore delle spese ed onorari di giudizio.
4 All'udienza odierna , espletata attività istruttoria con l'escussione di un testimone per parte , la causa è stata decisa come da dispositivo in calce .
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti segnati dalla presente decisione .
Alla stregua delle circostanze di fatto accertate in giudizio , infatti, la sanzione adottata dall'azienda datrice appare sproporzionata rispetto all'illecito commesso con la conseguenza di rendere applicabile alla fattispecie in esame - da ricondursi al licenziamento sproporzionato- la cd. tutela indennitaria forte , di cui al co. V dell'art. 18 St. Lav.
Le diverse argomentazioni esposte in ricorso da parte ricorrente verranno esaminate in maniera unitaria .
Tutti gli elementi di fatto che connotano la vicenda sono deducibili sia dalla documentazione prodotta dalle parti che dalle dichiarazioni testimoniali raccolte .
Va , in primo luogo, superata l'eccezione riguardante la nullità della contestazione disciplinare inviata al lavoratore l'8.5.2024 , per assenza della sottoscrizione, in quanto la produzione della comunicazione inviata, da parte della società, ha reso evidente la infondatezza della doglianza mossa .
Sono altresì condivisibili i rilievi mossi dalla società alla certificazione medica prodotta dal lavoratore in data successiva alla comunicazione di licenziamento in quanto , oltre alla loro produzione tardiva, quelle certificazioni non appaiono sufficientemente specifiche e tali da giustificare , con puntualità , i giorni di assenza al lavoro del ricorrente ( 14 giorni complessivi ).
Si osserva ,infatti, che il certificato del 20 maggio 2024 (rilasciato dal dott. ), Per_1 successivo al licenziamento , non prevede una prognosi e non si riferisce ai giorni oggetto di contestazione ( e cioè i giorni tra il 25 aprile e l'8 maggio 2024 ) ; il certificato del 26 aprile 2024 (rilasciato dalla dott.ssa ) non indica giorni di Per_3 prognosi né di malattia;
il certificato rilasciato il 16 aprile 2024 (a firma della dott.ssa ) ha una prognosi con inizio 2 aprile 2024 sino a tutto il 24 aprile Per_3
2024 e tuttavia non giunge a riferirsi ai giorni oggetto della contestazione disciplinare , compresi tra il 25 aprile e l'8 maggio.
Deve ritenersi, in ogni caso , che sussista uno stato di malattia del ricorrente, attestato dalle certificazioni prodotte e che , come dichiarato dal fratello, sig.
5 , ha un andamento ciclico , con fasi di riacutizzazione , così come Persona_2 accaduto in occasione dei fatti oggetto del giudizio .
Indubitabile è la tardività della certificazione medica , così come deve ritenersi asseverata la mancata conoscenza, da parte dell'azienda datrice, della natura della patologia sofferta dal ricorrente , peraltro risultato idoneo alle sue mansioni in occasione della sottoposizione ai consueti controlli ex d.lgs. n. 81/08.
3.A giudizio della scrivente, i dati rilevanti da considerare sono ,dunque, i seguenti: lo stato di malattia del lavoratore ( malattia di tipo depressivo con andamento altalenante e recidiva nel tempo ) , il ritardo nella produzione delle certificazioni mediche ( peraltro non riferite agli specifici giorni incorsi nella contestazione datoriale ), l'ignoranza da parte della società circa la esatta natura della patologia sofferta dal lavoratore .
Valutate tali circostanze è da escludere un comportamento doloso del lavoratore, già colpito nel passato da tale patologia ( cfr. dichiarazioni del teste Persona_2 all'udienza del 28.11.2024 ) e ,quindi, in cura farmacologica per disturbo depressivo endoreattivo con marcata componente fobico-ansiosa ; allo stesso tempo, va considerata la buona fede della datrice , all'oscuro sia della natura della malattia che della sua esatta durata .
La società ,dunque, ha oggettivamente riscontrato la reiterata assenza del sul luogo di lavoro (per 14 giorni consecutivi) ed ha dato applicazione Parte_1 alla previsione dell'art. 36 del CCNL di settore che, al comma 4, testualmente dispone: “l'assenza ingiustificata pari o superiore a quattro giorni calendariali è causa di licenziamento disciplinare ai sensi dell'art. 68 co. 1) let. F) e che deve essere CP_3 preceduto dalle garanzie procedurali di cui alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali”.
E tuttavia, all'esito dell'intervento della famiglia e dei medici curanti del lavoratore,
è risultato, sebbene in tempo non più utile ai fini della procedura disciplinare , che egli fosse nuovamente affetto dalla patologia di stato depressivo, con necessità di cure mediche .
Non è possibile , perciò , in applicazione dei basilari principi di buona fede contrattuale , ignorare tali evidenze , e sebbene le stesse siano state rese manifeste solo dopo il licenziamento , considerato quanto già occorso nel passato, può
6 ragionevolmente pensarsi che la malattia fosse in corso già nei giorni dell'assenza ingiustificata dal lavoro . La peculiarità della malattia certificata, invero, potrebbe aver in primo luogo causato l'assenza dal lavoro e ,poi, indotto il lavoratore ad ignorare la contestazione disciplinare ricevuta , impedendogli di apprezzare la gravità del proprio comportamento .
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante nel tempo, ha insegnato che “Il giudice del merito, adito per la dichiarazione di illegittimità di un licenziamento per giusta causa, deve necessariamente procedere alla valutazione della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della mancanza del lavoratore;
tale valutazione - che si risolve in un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione adeguata e logica - va condotta non già in astratto ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto e, quindi, non solo inquadrando l'addebito nelle specifiche modalità del rapporto, ma anche tenendo conto della natura del fatto contestato, da esaminare non solo nel suo contenuto obiettivo ma anche in quello soggettivo e intenzionale, nonché di tutti gli altri elementi idonei a consentire l'adeguamento della disposizione normativa dell'art.
2119 cod. civ. - richiamato dall'art. 1 della legge n. 604 del 1966 - alla fattispecie concreta.” ( così Cass. Sez. L, Sentenza n. 12083 del 18/08/2003 )
Anche in tempi più recenti , la Suprema Corte ( cfr. Sez. L - , Sentenza n. 26010 del
17/10/2018 ) ha posto l'accento sulla importanza della valutazione di proporzionalità tra addebito e sanzione così statuendo :
“In tema di licenziamento per giusta causa, l'accertamento dei fatti ed il successivo giudizio in ordine alla gravità e proporzione della sanzione espulsiva adottata sono demandati all'apprezzamento del giudice di merito, che - anche qualora riscontri
l'astratta corrispondenza dell'infrazione contestata alla fattispecie tipizzata contrattualmente – è tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità”
Dunque, in materia di sanzioni disciplinari, il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, in quanto implica un apprezzamento dei fatti che hanno dato origine alla controversia ( Sez.
L - , Sentenza n. 107 del 03/01/2024 ) ; trasponendo i principi esposti al caso in esame, deve affermarsi che le diverse circostanze emerse riconducano l'assenza dal
7 lavoro del ricorrente al suo stato depressivo , per quanto la documentazione medica prodotta appaia generica ed intempestiva .
In altre parole, deve ritenersi oggettivamente sussistente il fatto materiale dell'assenza reiterata dal lavoro ma mancante l'elemento psicologico del dolo , in considerazione del riacutizzarsi dello stato depressivo del lavoratore . In tali circostanze, dunque, sanzionare l'assenza dal lavoro e la mancanza di giustificazioni con la misura estrema del licenziamento costituisce una misura eccessiva rispetto all'antigiuridicità della fattispecie .
Dalle dichiarazioni del familiare del lavoratore, infatti, sono emerse informazioni rilevanti ai fini della presente decisione e cioè che : 1)nel passato il ricorrente aveva avuto problemi di salute similari , 2)la gravità delle sue condizioni, per l'abulia e l'apatia che caratterizzavano il suo stato ,3) le difficoltà per la famiglia stessa , e cioè il fratello , dato che il ricorrente è scapolo e non convivente Persona_2 con altre persone - di condurre il lavoratore a visita medica e di assicurarne le cure con costanza nel tempo.
Tutti questi elementi hanno consentito di inquadrare l'oggettiva assenza dal lavoro in una dimensione soggettiva di particolare confusione per il lavoratore , portando l'odierno giudicante alla conclusione sulla sproporzione della sanzione adottata , con conseguente applicazione della tutela di cui all'art. 18 St. Lav. Co. V.
4. Il licenziamento comminato da a , quindi, Controparte_1 Parte_1 deve ritenersi illegittimo e, ferma restando la risoluzione del rapporto, la società convenuta deve essere condannata al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura massima delle 24 mensilità . A tale ultimo fine , del resto, deve tenersi conto della possibilità del ricorrente di ricollocarsi sul mercato del lavoro, delle dimensioni della società e , in generale, della delicatezza delle circostanze emerse.
La fattispecie di causa non è rapportabile, per quanto esposto , a quelle tutelate con la reintegrazione nel posto di lavoro per cui la domanda di parte ricorrente , riguardo alla tutela invocata , deve essere rigettata .
A tale ultimo proposito , è stato affermato in giurisprudenza che , laddove si realizzi l'ipotesi dei fatti sussistenti ma privi del carattere di illiceità, rimane comunque ferma la necessità di operare una valutazione di proporzionalità tra la sanzione ed i comportamenti dimostrati;
ne consegue che, nell'ipotesi di sproporzione tra
8 sanzione e infrazione, va riconosciuta la tutela risarcitoria se la condotta dimostrata non coincida con alcuna delle fattispecie per le quali i contratti collettivi o i codici disciplinari applicabili prevedono una sanzione conservativa, ricadendo la proporzionalità tra le "altre ipotesi" di cui all'art. 18, comma 5, della l. n. 300 del
1970, come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012, per le quali è prevista la tutela indennitaria cd. forte.( Sez. L - , Sentenza n. 31529 del
03/12/2019).
La sanzione applicabile al licenziamento sproporzionato, secondo la giurisprudenza di legittimità , è ,infatti, quella del co. V dell'art. 18, così come innanzi illustrato .
Sussiste, invero, nel comportamento tenuto dal , un nucleo fattuale Parte_1 innegabile che va inquadrato in un più ampio contesto di personale confusione, indotta dallo stato di malattia , tale da escludere la connotazione fortemente lesiva della reiterata assenza dal lavoro . In tali circostanze, dunque, è adeguata la tutela di cui al co. V , prevista per le "altre ipotesi" di cui all'art. 18, comma 5, della l. n.
300 del 1970, come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012, della tutela indennitaria cd. forte . (sul punto cfr. anche Cass. Ord. N. 297 del 9.1.2018)
5.Le spese del giudizio , in ragione dell'accoglimento ridotto operato , rimangono compensate per 1/3 ; per i restanti 2/3 seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del DM 55/2014 come successivamente aggiornato, in dispositivo .
Esigenze di ruolo della scrivente, unitamente alla complessità delle questioni affrontate, hanno comportato l'adozione del termine di 60 giorni per la stesura della presenta motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale così decide :
a)Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto , ritenuta la sproporzione della sanzione adottata, dichiara illegittimo il licenziamento irrogato al ricorrente in data 17/18.5.2024 ;
b)Per l'effetto dichiara risolto il rapporto di lavoro e condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva pari a ventiquattro mensilità della retribuzione globale di fatto;
9 c)Compensa le spese del giudizio per 1/3 e condanna la convenuta alla rifusione dei restanti 2/3 liquidati in complessivi € 3086,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge , con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
d)Fissa il termine di 60 gg per il deposito della sentenza .
Così deciso in Napoli il 27.3.2025 Il Giudice
Dr.ssa Maria Gallo
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