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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/02/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia
Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 1800/23 R.G.
promossa da
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti , dall'Avv. Giuseppa Cannizzaro;
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, in rappresentato e difeso dall'avv. L. Gaezza
Con ricorso depositato il 15.02.2023 proponeva opposizione avverso Parte_1
CP_ il provvedimento del 4.11.19 con il quale era stata comunicata l'esistenza di un debito a suo carico pari ad euro 9.381,73 emerso in seguito al ricalcolo della prestazione di invalidità, dal primo giorno del mese successivo (1.06.17) alla data della visita di revisione (
3.05.17) e fino al 30.11.19. Eccepiva l'irripetibilità dell'indebito, stante l'applicazione nella specie dell'art. 52 della legge n. 88/1989 (come autenticamente interpretato dall'art. 13, comma 1, della legge n.
412/1991), che impedisce il recupero delle somme indebitamente corrisposte, ad esclusione dell'ipotesi del dolo dell'interessato ed insisteva nella irripetibilità delle somme richieste. Agiva altresì in via cautelare, richiedendo la restituzione delle somme trattenute per l'indebito, nonché la sospensione delle trattenute mensili sulle prestazioni assistenziali in godimento.
CP_ Con memoria di costituzione si costituiva l' spiegando ampie difese e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
La causa istruita documentalmente veniva delegata a questo Giudice che rnviava per discussione e decisione con termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
All'udienza del 28.11.2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. le parti depositavano le suddette note nel rispetto della normativa indi il Giudice decide la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e pertanto non merita di essere accolto.
Ed invero dall'esame della documentazione in atti e contrariamente a quanto ritenuto da parte ricorrente la fattispecie scrutinata è un indebito connesso al venir meno dei requisiti sanitari, il cui recupero concerne i periodi successivi alla visita di verifica;
il disposto di cui all'art. 37, comma 8, della legge n. 448/1998 in base al quale “ In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica” appare chiaro nel prevedere l'espressa ripetibilità dei ratei successivi alla visita di revisione (e non già dal momento successivo della comunicazione dell'indebito), il cui esito della suddetta visita è stato regolarmente comunicato a controparte, come comprovato sia dalla
CP_ documentazione allegata dall' come anche dal ricorrente.
Pag. 2 di 4 Sul punto la giurisprudenza di legittimità in analoghe fattispecie ha avuto modo di pronunciarsi affermando il principio che “la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta” (Cass. 34013/2019 e 247/2023). Peraltro, anche la Corte
d'Appello di Catania nella sentenza n. 444/2024 (all. alla costituzione di nuovo procuratore), in fattispecie identica alla presente, ha ritenuto l'insussistenza di qualsivoglia affidamento da parte del percipiente. In tal senso anche la Corte d'Appello di Bari r.g.n. 117/2023 (all. alla costituzione di nuovo procuratore), ha accolto il gravame dell' , in linea con l'orientamento della Corte di Cassazione. CP_1
Va inoltre rimarcato che il verbale di verifica straordinaria del Maggio del 2017 è stato nello specifico redatto ai sensi dell'art 20 comma 2 legge 102/2009 e che in ogni caso non è stato riconosciuto il requisito invalidante utile a percepire l'assegno di invalidità.
Legittima appare la trattenuta operata dall' sulla prestazione di cui è titolare CP_1
parte ricorrente trattandosi nel caso di specie di mero conguaglio (cd. compensazione impropria), operato su prestazioni della medesima natura assistenziale (invalidità civile), con l'immediata elisione fra le reciproche partite di dare ed avere, come anche autorevolmente ritenuto, in fattispecie, -sovrapponibile alla presente- relativa a due distinte prestazioni assistenziali (ossia la pensione di inabilità ed all'indennità di accompagnamento) e dunque contrariamente a quanto invece sostenuto dal ricorrente, dalla Suprema Corte con sentenza n. 16349/2007.
In ordine alle spese processuali tenuto conto della complessità della materia si ritiene
Pag. 3 di 4 sussistere giusti motivi per compensare le spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente decidendo nella causa n. 1800/2023 promossa da contro l' in persona del legale rappresentante pro Parte_1 CP_1
tempore; rigetta il ricorso;
spese compensate;
Così deciso in Catania, 18/2/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 4 di 4
Sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia
Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 1800/23 R.G.
promossa da
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti , dall'Avv. Giuseppa Cannizzaro;
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, in rappresentato e difeso dall'avv. L. Gaezza
Con ricorso depositato il 15.02.2023 proponeva opposizione avverso Parte_1
CP_ il provvedimento del 4.11.19 con il quale era stata comunicata l'esistenza di un debito a suo carico pari ad euro 9.381,73 emerso in seguito al ricalcolo della prestazione di invalidità, dal primo giorno del mese successivo (1.06.17) alla data della visita di revisione (
3.05.17) e fino al 30.11.19. Eccepiva l'irripetibilità dell'indebito, stante l'applicazione nella specie dell'art. 52 della legge n. 88/1989 (come autenticamente interpretato dall'art. 13, comma 1, della legge n.
412/1991), che impedisce il recupero delle somme indebitamente corrisposte, ad esclusione dell'ipotesi del dolo dell'interessato ed insisteva nella irripetibilità delle somme richieste. Agiva altresì in via cautelare, richiedendo la restituzione delle somme trattenute per l'indebito, nonché la sospensione delle trattenute mensili sulle prestazioni assistenziali in godimento.
CP_ Con memoria di costituzione si costituiva l' spiegando ampie difese e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
La causa istruita documentalmente veniva delegata a questo Giudice che rnviava per discussione e decisione con termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
All'udienza del 28.11.2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. le parti depositavano le suddette note nel rispetto della normativa indi il Giudice decide la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e pertanto non merita di essere accolto.
Ed invero dall'esame della documentazione in atti e contrariamente a quanto ritenuto da parte ricorrente la fattispecie scrutinata è un indebito connesso al venir meno dei requisiti sanitari, il cui recupero concerne i periodi successivi alla visita di verifica;
il disposto di cui all'art. 37, comma 8, della legge n. 448/1998 in base al quale “ In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica” appare chiaro nel prevedere l'espressa ripetibilità dei ratei successivi alla visita di revisione (e non già dal momento successivo della comunicazione dell'indebito), il cui esito della suddetta visita è stato regolarmente comunicato a controparte, come comprovato sia dalla
CP_ documentazione allegata dall' come anche dal ricorrente.
Pag. 2 di 4 Sul punto la giurisprudenza di legittimità in analoghe fattispecie ha avuto modo di pronunciarsi affermando il principio che “la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta” (Cass. 34013/2019 e 247/2023). Peraltro, anche la Corte
d'Appello di Catania nella sentenza n. 444/2024 (all. alla costituzione di nuovo procuratore), in fattispecie identica alla presente, ha ritenuto l'insussistenza di qualsivoglia affidamento da parte del percipiente. In tal senso anche la Corte d'Appello di Bari r.g.n. 117/2023 (all. alla costituzione di nuovo procuratore), ha accolto il gravame dell' , in linea con l'orientamento della Corte di Cassazione. CP_1
Va inoltre rimarcato che il verbale di verifica straordinaria del Maggio del 2017 è stato nello specifico redatto ai sensi dell'art 20 comma 2 legge 102/2009 e che in ogni caso non è stato riconosciuto il requisito invalidante utile a percepire l'assegno di invalidità.
Legittima appare la trattenuta operata dall' sulla prestazione di cui è titolare CP_1
parte ricorrente trattandosi nel caso di specie di mero conguaglio (cd. compensazione impropria), operato su prestazioni della medesima natura assistenziale (invalidità civile), con l'immediata elisione fra le reciproche partite di dare ed avere, come anche autorevolmente ritenuto, in fattispecie, -sovrapponibile alla presente- relativa a due distinte prestazioni assistenziali (ossia la pensione di inabilità ed all'indennità di accompagnamento) e dunque contrariamente a quanto invece sostenuto dal ricorrente, dalla Suprema Corte con sentenza n. 16349/2007.
In ordine alle spese processuali tenuto conto della complessità della materia si ritiene
Pag. 3 di 4 sussistere giusti motivi per compensare le spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente decidendo nella causa n. 1800/2023 promossa da contro l' in persona del legale rappresentante pro Parte_1 CP_1
tempore; rigetta il ricorso;
spese compensate;
Così deciso in Catania, 18/2/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessia Trovato
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