TRIB
Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/12/2025, n. 2725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2725 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n. 1107/2020 R. G. Aff. Cont. Lavoro, all'esito della trattazione del 02.12.2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa T R A
, Pt_1 con la rappresentanza e la difesa dell'Avv. VILLASMUNTA DANILA
ricorrente E
Controparte_1 con la rappresentanza e la difesa dagli Avv.ti PESCHECHERA SAVINO e PESCHECHERA LUDOVICO resistente
OGGETTO: azione di regresso RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 29.01.2020, l' deduceva che il signor , Pt_1 Parte_2 in data 19.09.2012, mentre lavorava presso l'impresa individuale del resistente , Controparte_1 cadeva al suolo da un'altezza di circa 3 metri, riportando lesioni gravi. A seguito dell'apertura della procedura infortunistica il signor otteneva il riconoscimento di un danno biologico Parte_2 nella misura del 16% con erogazione da parte dell' di una cifra complessiva pari ad € 74.238,27 Pt_1 (valore capitale della rendita € 57.541,00; spese mediche e varie € 92,97; acconti e ratei già pagati fino al 31/10/2019 € 16.262,70; spese legali € 341,60; interessi 267,70). Al resistente, a seguito di ispezione effettuata in data 26.08.2014, venivano contestate le seguenti violazioni: “1) contravvenzione all'art. 17 comma 1 lett.a) stesso decreto, in quanto il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto all'art. 28; 2) contravvenzione all'art. 17 comma 1 lett. b) stesso decreto, in quanto il datore di lavoro deve designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
3) contravvenzione all'art. 111 comma 1 lett.a) stesso decreto, in quanto il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure dando priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale”. Veniva aperto procedimento penale presso il Tribunale di Foggia a carico del resistente, contraddistinto con n. 12031/16 R.G, che si concludeva con archiviazione per intervenuta prescrizione. L' , pertanto, volendosi rivalere sul resistente degli oneri sostenuti, rassegnava le Pt_1 seguenti conclusioni: “Condannarsi il Sig. nella sua qualità di titolare della Ditta Controparte_1 omonima, a pagare all - Sede di Foggia la somma di € 74.238,27 o quella diversa che risulterà Pt_1 di giustizia, con gli interessi di legge dalla data dei singoli esborsi per le indennità di temporanea assoluta e per danno biologico”, con vittoria di spese. Il resistente, ritualmente costituitosi in giudizio, instava per il rigetto del Controparte_1 ricorso contestando principalmente la mancata prova della sussistenza di un intercorso rapporto di lavoro subordinato con l'infortunato, presupposto necessario per poter esercitare azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro, e la quantificazione delle somme vantate dall' . Pt_1 La causa è stata istruita con prova testimoniale e, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. La domanda è fondata.
3. In via preliminare, non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione. In primo luogo essa non è stata tempestivamente sollevata nei termini di cui all'art. 416 cpc, poiché è stata introdotta solo a seguito della costituzione dei nuovi procuratori di parte resistente dopo l'interruzione del processo. In ogni caso essa è infondata in quanto in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione di regresso da parte dell' Pt_1 previsto dall'art. 112, comma 5, d.P.R. n. 1124 del 1965 (“Il giudizio civile di cui all'art. 11 non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo. L'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile.”), in caso di pronuncia di decreto di archiviazione da parte del giudice penale decorre dalla data di emissione di detto decreto.
4. Non vi è l'invocato giudicato sulla domanda. L è infatti del tutto estraneo al giudizio intercorso tra l'odierno resistente il sig. Pt_1 Pt_2
, non avendo affatto partecipato al giudizio.
[...] Il giudizio aveva poi ad oggetto - anche - l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato tra il sig. e il sig. ma, a parte la sintetica motivazione sul punto dell'individuazione Pt_2 CP_1 del datore di lavoro in tale rapporto di lavoro, di fatto anche la sentenza del Tribunale di Foggia Sez. lav. N.521/18 non ha potuto escludere che il fatto sia accaduto in occasione di lavoro e nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato. Pertanto in assenza di qualsivoglia giudicato nei confronti dell delle statuizioni della Pt_1 sentenza cit., la sussistenza del rapporto di lavoro tra l'infortunato e l'odierno convenuto ben può essere accertata nel presente giudizio.
5. Nel merito, l'istruttoria documentale ed orale ha portato ad acclarare la responsabilità del resistete in merito all'infortunio occorso al sig. , lavoratore subordinato non regolarizzato alle Pt_2 dipendenze del convenuto al momento dell'infortunio sul lavoro. Risulta da verbale di ispezione n 2207 del 26/08/2014 nonché verbale di contravvenzione n. 638 V.C. del 26/08/2014 (in atti estratto atti penali all.3) a firma dell'Ispettore della ASL Tes_1 Foggia Dipartimento di Prevenzione, che il signor lavorava in nero per l'impresa Parte_2 individuale in Orta Nova, nell'autoparco della ditta “Mondo Auto di Battaglino Raffaella”, CP_1 dove la ditta stava realizzando alcuni box prefabbricati. CP_1 Verso le ore 12.00 circa il sig. odierno resistente, era alla guida di un muletto con il CP_1 quale stava movimentando una barra metallica lunga 10 metri ed aveva chiesto al sig. Parte_2 di salire su un muro alto circa 3 metri e largo 20/25 cm, onde coordinare i movimenti del CP_1 affinché la barra, movimentata dal muletto, venisse posizionata correttamente. A causa di una manovra errata, il urtava con la barra metallica il lavoratore CP_1 Pt_2
facendolo cadere al suolo (cfr. ricorso ex 442 cpc promosso dal c/ , all.4
[...] Parte_2 Pt_1 fasc. ). Pt_1 A seguito dell'evento, venivano contestate al con verbale di contravvenzione n. 638 CP_1 V.C. del 26/08/2014 (all.3), le violazioni delle norme relative alla sicurezza sul lavoro indicate in ricorso. Inoltre veniva aperto procedimento penale presso il Tribunale di Foggia a carico del resistente contraddistinto dal Proc. Penale n. 12031/16 R.G (del quale l ha allegato gli estratti), che si Pt_1 concludeva con archiviazione per intervenuta prescrizione (decreto del 26/04/2017 all.3). In considerazione dello svolgimento dei fatti è ravvisabile la violazione da parte dell'odierno resistente dei principi dettati dagli artt. 40 e 41 del codice penale con aggravante di cui all'art. 589 co. e art. 590 co.3 e ult. comma codice penale che prevede la perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime anche nel caso di soggetto passivo estraneo all'attività e all'ambiente di lavoro, purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell'infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e purché, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi (Cass. n. 11360/2005). Le prove testimoniali svolte in sede istruttoria confermano tale ricostruzione dei fatti. Il teste ha rilasciato queste dichiarazioni: Tes_2
. Il teste ha dichiarato: Testimone_3
I testi hanno confermato la sussistenza di un rapporto di lavoro tra il sig. e il Parte_2 sig. e la dinamica dell'incidente. CP_1 Il teste riferisce in particolare di aver raccolto le dichiarazioni del , il Tes_1 Parte_2 quale ha dichiarato di aver lavorato alla dipendenze della , esercente attività di Parte_3 assemblaggio e montaggio di strutture in carpenteria metallica e di aver subito, nello svolgimento di detta attività, un infortunio sul lavoro in data 19/09/2012, in agro di Ortanova, nell'autoparco della
“Mondo Auto” di Battaglino Raffaella, dove la ditta stava realizzando un box Pt_3 CP_1 prefabbricato. Riferisce ancora l'ispettore che il (nonché un su amico non identificato) hanno Parte_2 dichiarato che il giorno dell'evento, verso le ore 12.00, circa il sig. era alla guida di un CP_1 muletto con il quale stava movimentando una barra metallica, mentre il era stato Pt_2 precedentemente fatto salire, su richiesta del medesimo su un muro alto circa 3 metri, onde CP_1 dare indicazioni volte a garantire che la barra venisse posizionata correttamente quando, a causa di una manovra errata, il urtava con la barra metallica il lavoratore facendolo cadere al suolo. CP_1 Il lavoratore dichiarava altresì di NON essere stato dotato della necessaria imbracatura anticaduta. Anche il teste confermava che avevano entrambi lavorato per la ditta Testimone_3 CP_1 che il si recava a lavorare quotidianamente presso la ditta e che facevano i medesimi orari di Pt_2 lavoro. Dichiarava altresì che il giorno dell'incidente, pur non essendo in servizio, si recò sul cantiere per portare il pranzo al , il quale avrebbe lavorato fino tardi, ma arrivava sul luogo ad infortunio Pt_2 già avvenuto. Riferiva altresì che un altro dipendente del aveva poi condotto in auto il CP_1 lavoratore in ospedale. Precisava di aver appreso che il era caduto precipitando dal lato esterno Pt_2 di un capannone in costruzione, difatti trovava il che lamentava dolore alle gambe e gli riferiva Pt_2 che la caduta era stata causata dal stesso che l'aveva spinto con un muletto. CP_1 La considerazione che i testi escussi non fossero presenti al momento della caduta ma ne hanno appreso la dinamica de relato non sminuisce la portata probatoria delle due testimonianze in quanto tra di esse congrue e congrue con le altre risultanze documentali. Anche se la conoscenza de relato proviene da parte del lavoratore infortunato non attenua la portata delle prove orali poiché il sig. nulla ha più a che pretendere dal sig. ed è del Pt_2 CP_1 tutto estraneo all'odierno giudizio. Peraltro il sig. non ha confutato significativamente tali risultanze. CP_1
6. Ne risulta quindi l'addebitabilità a colpa del sig. dell'infortunio in cui riportò le CP_1 lesioni indennizzate il lavorare , assunto senza regolarizzazione del rapporto, e che fu Parte_2 fatto salire su un muretto in dispregio delle norme di sicurezza per le lavorazioni in altezza, senza imbragatura, sicché dopo l'urto di una trave trasportata da un muletto egli rovinava a terra. Il fatto costituisce violazione delle norme di generale prudenza, diligenza e perizia, ed anche del generale principio di cui all'art. 2087 C.C. ed inoltre di norme di prevenzione antinfortunistica oltre alla ulteriore normativa che verrà accertata in corso di causa.
Si può ben ritenere che l'odierno convenuto, nella lavorazione eseguita dall'infortunato, non abbia messo a disposizione del lavoratore mezzi adeguati per lo svolgimento del lavoro, o non abbia vigilato a sufficienza affinché il sig. utilizzasse le attrezzature previste dalle norme Pt_2 antinfortunistiche, non risultando fornite istruzioni specifiche o predisposti doverosi controlli o divieti, oltre ad aver violato palesemente precise disposizioni antinfortunistiche, o comunque tollerato che i dipendenti non rispettassero tali disposizioni. Risulta inoltre l'omissione della richiesta vigilanza ai fini del rispetto della normativa antinfortunistica. Il fatto, inoltre, costituisce reato di lesioni colpose commesso con violazione di norme antinfortunistiche in danno del sig. da parte del legale rappresentante o comunque da Parte_2 persone appartenenti o facenti parte dell'impresa convenuta;
ne deriva, per parte resistente, la responsabilità ex artt. 10 e 11 T.U. 30.6.1965 n. 1124, nei confronti dell' , per le indennità Pt_1 erogate per legge all'infortunato.
7. L' ha quindi diritto al regresso delle somme erogate in favore del lavoratore. Pt_1 Essendo l'infortunato lavoratore obbligatoriamente assicurato contro gli infortuni sul lavoro, l' erogava le prestazioni di legge sostenendo un onere di complessivo di € 74.238,27 secondo Pt_1 il seguente dettaglio: valore capitale della rendita € 57.541,00; spese mediche e varie € 92,97; acconti e ratei già pagati fino al 31/10/2019 € 16.262,70; spese legali € 341,60; interessi 267,70 (all.6). Tale importo di base non è stato oggetto di specifica contestazione.
A tali somme si aggiungono gli ulteriori importi versati sino al 16.4.2024, per un totale di € 90.551,52 come da attestazione oneri aggiornata al 16/04/2024, a seguito della rivalutazione della rendita erogata disposta ex lege, secondo il seguente dettaglio: Va precisato che non trattasi di ampliamento inammissibile della domanda ma solo di sua specificazione assolutamente ammissibile poiché le conclusioni promosse dall nel ricorso Pt_1 introduttivo del giudizio erano: “Condannarsi il Sig. nella sua qualità di titolare Controparte_1 della Ditta omonima, a pagare all' - Sede di Foggia la somma di € 74.238,27 o quella diversa Pt_1 che risulterà di giustizia, con gli interessi di legge dalla data dei singoli esborsi per le indennità di temporanea assoluta e per danno biologico.”.
8. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Pt_1 con ricorso depositato il 11/03/2025, nella causa iscritta al n. 1107/2020 Controparte_1 R.G.A.C. così provvede: condanna al pagamento, a titolo di regresso, in favore dell della Controparte_2 Pt_1 somma di E. 90.551,52 oltre interessi legali dal 16.4.2024; condanna il alla rifusione delle spese di lite, liquidate in E. 5.077,00 oltre rimborso CP_1 forfettario, IVA e CAP come per legge. Foggia, 28/12/2025 . Il Giudice Beatrice Notarnicola
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n. 1107/2020 R. G. Aff. Cont. Lavoro, all'esito della trattazione del 02.12.2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa T R A
, Pt_1 con la rappresentanza e la difesa dell'Avv. VILLASMUNTA DANILA
ricorrente E
Controparte_1 con la rappresentanza e la difesa dagli Avv.ti PESCHECHERA SAVINO e PESCHECHERA LUDOVICO resistente
OGGETTO: azione di regresso RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 29.01.2020, l' deduceva che il signor , Pt_1 Parte_2 in data 19.09.2012, mentre lavorava presso l'impresa individuale del resistente , Controparte_1 cadeva al suolo da un'altezza di circa 3 metri, riportando lesioni gravi. A seguito dell'apertura della procedura infortunistica il signor otteneva il riconoscimento di un danno biologico Parte_2 nella misura del 16% con erogazione da parte dell' di una cifra complessiva pari ad € 74.238,27 Pt_1 (valore capitale della rendita € 57.541,00; spese mediche e varie € 92,97; acconti e ratei già pagati fino al 31/10/2019 € 16.262,70; spese legali € 341,60; interessi 267,70). Al resistente, a seguito di ispezione effettuata in data 26.08.2014, venivano contestate le seguenti violazioni: “1) contravvenzione all'art. 17 comma 1 lett.a) stesso decreto, in quanto il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto all'art. 28; 2) contravvenzione all'art. 17 comma 1 lett. b) stesso decreto, in quanto il datore di lavoro deve designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
3) contravvenzione all'art. 111 comma 1 lett.a) stesso decreto, in quanto il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure dando priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale”. Veniva aperto procedimento penale presso il Tribunale di Foggia a carico del resistente, contraddistinto con n. 12031/16 R.G, che si concludeva con archiviazione per intervenuta prescrizione. L' , pertanto, volendosi rivalere sul resistente degli oneri sostenuti, rassegnava le Pt_1 seguenti conclusioni: “Condannarsi il Sig. nella sua qualità di titolare della Ditta Controparte_1 omonima, a pagare all - Sede di Foggia la somma di € 74.238,27 o quella diversa che risulterà Pt_1 di giustizia, con gli interessi di legge dalla data dei singoli esborsi per le indennità di temporanea assoluta e per danno biologico”, con vittoria di spese. Il resistente, ritualmente costituitosi in giudizio, instava per il rigetto del Controparte_1 ricorso contestando principalmente la mancata prova della sussistenza di un intercorso rapporto di lavoro subordinato con l'infortunato, presupposto necessario per poter esercitare azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro, e la quantificazione delle somme vantate dall' . Pt_1 La causa è stata istruita con prova testimoniale e, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. La domanda è fondata.
3. In via preliminare, non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione. In primo luogo essa non è stata tempestivamente sollevata nei termini di cui all'art. 416 cpc, poiché è stata introdotta solo a seguito della costituzione dei nuovi procuratori di parte resistente dopo l'interruzione del processo. In ogni caso essa è infondata in quanto in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione di regresso da parte dell' Pt_1 previsto dall'art. 112, comma 5, d.P.R. n. 1124 del 1965 (“Il giudizio civile di cui all'art. 11 non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo. L'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile.”), in caso di pronuncia di decreto di archiviazione da parte del giudice penale decorre dalla data di emissione di detto decreto.
4. Non vi è l'invocato giudicato sulla domanda. L è infatti del tutto estraneo al giudizio intercorso tra l'odierno resistente il sig. Pt_1 Pt_2
, non avendo affatto partecipato al giudizio.
[...] Il giudizio aveva poi ad oggetto - anche - l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato tra il sig. e il sig. ma, a parte la sintetica motivazione sul punto dell'individuazione Pt_2 CP_1 del datore di lavoro in tale rapporto di lavoro, di fatto anche la sentenza del Tribunale di Foggia Sez. lav. N.521/18 non ha potuto escludere che il fatto sia accaduto in occasione di lavoro e nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato. Pertanto in assenza di qualsivoglia giudicato nei confronti dell delle statuizioni della Pt_1 sentenza cit., la sussistenza del rapporto di lavoro tra l'infortunato e l'odierno convenuto ben può essere accertata nel presente giudizio.
5. Nel merito, l'istruttoria documentale ed orale ha portato ad acclarare la responsabilità del resistete in merito all'infortunio occorso al sig. , lavoratore subordinato non regolarizzato alle Pt_2 dipendenze del convenuto al momento dell'infortunio sul lavoro. Risulta da verbale di ispezione n 2207 del 26/08/2014 nonché verbale di contravvenzione n. 638 V.C. del 26/08/2014 (in atti estratto atti penali all.3) a firma dell'Ispettore della ASL Tes_1 Foggia Dipartimento di Prevenzione, che il signor lavorava in nero per l'impresa Parte_2 individuale in Orta Nova, nell'autoparco della ditta “Mondo Auto di Battaglino Raffaella”, CP_1 dove la ditta stava realizzando alcuni box prefabbricati. CP_1 Verso le ore 12.00 circa il sig. odierno resistente, era alla guida di un muletto con il CP_1 quale stava movimentando una barra metallica lunga 10 metri ed aveva chiesto al sig. Parte_2 di salire su un muro alto circa 3 metri e largo 20/25 cm, onde coordinare i movimenti del CP_1 affinché la barra, movimentata dal muletto, venisse posizionata correttamente. A causa di una manovra errata, il urtava con la barra metallica il lavoratore CP_1 Pt_2
facendolo cadere al suolo (cfr. ricorso ex 442 cpc promosso dal c/ , all.4
[...] Parte_2 Pt_1 fasc. ). Pt_1 A seguito dell'evento, venivano contestate al con verbale di contravvenzione n. 638 CP_1 V.C. del 26/08/2014 (all.3), le violazioni delle norme relative alla sicurezza sul lavoro indicate in ricorso. Inoltre veniva aperto procedimento penale presso il Tribunale di Foggia a carico del resistente contraddistinto dal Proc. Penale n. 12031/16 R.G (del quale l ha allegato gli estratti), che si Pt_1 concludeva con archiviazione per intervenuta prescrizione (decreto del 26/04/2017 all.3). In considerazione dello svolgimento dei fatti è ravvisabile la violazione da parte dell'odierno resistente dei principi dettati dagli artt. 40 e 41 del codice penale con aggravante di cui all'art. 589 co. e art. 590 co.3 e ult. comma codice penale che prevede la perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime anche nel caso di soggetto passivo estraneo all'attività e all'ambiente di lavoro, purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell'infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e purché, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi (Cass. n. 11360/2005). Le prove testimoniali svolte in sede istruttoria confermano tale ricostruzione dei fatti. Il teste ha rilasciato queste dichiarazioni: Tes_2
. Il teste ha dichiarato: Testimone_3
I testi hanno confermato la sussistenza di un rapporto di lavoro tra il sig. e il Parte_2 sig. e la dinamica dell'incidente. CP_1 Il teste riferisce in particolare di aver raccolto le dichiarazioni del , il Tes_1 Parte_2 quale ha dichiarato di aver lavorato alla dipendenze della , esercente attività di Parte_3 assemblaggio e montaggio di strutture in carpenteria metallica e di aver subito, nello svolgimento di detta attività, un infortunio sul lavoro in data 19/09/2012, in agro di Ortanova, nell'autoparco della
“Mondo Auto” di Battaglino Raffaella, dove la ditta stava realizzando un box Pt_3 CP_1 prefabbricato. Riferisce ancora l'ispettore che il (nonché un su amico non identificato) hanno Parte_2 dichiarato che il giorno dell'evento, verso le ore 12.00, circa il sig. era alla guida di un CP_1 muletto con il quale stava movimentando una barra metallica, mentre il era stato Pt_2 precedentemente fatto salire, su richiesta del medesimo su un muro alto circa 3 metri, onde CP_1 dare indicazioni volte a garantire che la barra venisse posizionata correttamente quando, a causa di una manovra errata, il urtava con la barra metallica il lavoratore facendolo cadere al suolo. CP_1 Il lavoratore dichiarava altresì di NON essere stato dotato della necessaria imbracatura anticaduta. Anche il teste confermava che avevano entrambi lavorato per la ditta Testimone_3 CP_1 che il si recava a lavorare quotidianamente presso la ditta e che facevano i medesimi orari di Pt_2 lavoro. Dichiarava altresì che il giorno dell'incidente, pur non essendo in servizio, si recò sul cantiere per portare il pranzo al , il quale avrebbe lavorato fino tardi, ma arrivava sul luogo ad infortunio Pt_2 già avvenuto. Riferiva altresì che un altro dipendente del aveva poi condotto in auto il CP_1 lavoratore in ospedale. Precisava di aver appreso che il era caduto precipitando dal lato esterno Pt_2 di un capannone in costruzione, difatti trovava il che lamentava dolore alle gambe e gli riferiva Pt_2 che la caduta era stata causata dal stesso che l'aveva spinto con un muletto. CP_1 La considerazione che i testi escussi non fossero presenti al momento della caduta ma ne hanno appreso la dinamica de relato non sminuisce la portata probatoria delle due testimonianze in quanto tra di esse congrue e congrue con le altre risultanze documentali. Anche se la conoscenza de relato proviene da parte del lavoratore infortunato non attenua la portata delle prove orali poiché il sig. nulla ha più a che pretendere dal sig. ed è del Pt_2 CP_1 tutto estraneo all'odierno giudizio. Peraltro il sig. non ha confutato significativamente tali risultanze. CP_1
6. Ne risulta quindi l'addebitabilità a colpa del sig. dell'infortunio in cui riportò le CP_1 lesioni indennizzate il lavorare , assunto senza regolarizzazione del rapporto, e che fu Parte_2 fatto salire su un muretto in dispregio delle norme di sicurezza per le lavorazioni in altezza, senza imbragatura, sicché dopo l'urto di una trave trasportata da un muletto egli rovinava a terra. Il fatto costituisce violazione delle norme di generale prudenza, diligenza e perizia, ed anche del generale principio di cui all'art. 2087 C.C. ed inoltre di norme di prevenzione antinfortunistica oltre alla ulteriore normativa che verrà accertata in corso di causa.
Si può ben ritenere che l'odierno convenuto, nella lavorazione eseguita dall'infortunato, non abbia messo a disposizione del lavoratore mezzi adeguati per lo svolgimento del lavoro, o non abbia vigilato a sufficienza affinché il sig. utilizzasse le attrezzature previste dalle norme Pt_2 antinfortunistiche, non risultando fornite istruzioni specifiche o predisposti doverosi controlli o divieti, oltre ad aver violato palesemente precise disposizioni antinfortunistiche, o comunque tollerato che i dipendenti non rispettassero tali disposizioni. Risulta inoltre l'omissione della richiesta vigilanza ai fini del rispetto della normativa antinfortunistica. Il fatto, inoltre, costituisce reato di lesioni colpose commesso con violazione di norme antinfortunistiche in danno del sig. da parte del legale rappresentante o comunque da Parte_2 persone appartenenti o facenti parte dell'impresa convenuta;
ne deriva, per parte resistente, la responsabilità ex artt. 10 e 11 T.U. 30.6.1965 n. 1124, nei confronti dell' , per le indennità Pt_1 erogate per legge all'infortunato.
7. L' ha quindi diritto al regresso delle somme erogate in favore del lavoratore. Pt_1 Essendo l'infortunato lavoratore obbligatoriamente assicurato contro gli infortuni sul lavoro, l' erogava le prestazioni di legge sostenendo un onere di complessivo di € 74.238,27 secondo Pt_1 il seguente dettaglio: valore capitale della rendita € 57.541,00; spese mediche e varie € 92,97; acconti e ratei già pagati fino al 31/10/2019 € 16.262,70; spese legali € 341,60; interessi 267,70 (all.6). Tale importo di base non è stato oggetto di specifica contestazione.
A tali somme si aggiungono gli ulteriori importi versati sino al 16.4.2024, per un totale di € 90.551,52 come da attestazione oneri aggiornata al 16/04/2024, a seguito della rivalutazione della rendita erogata disposta ex lege, secondo il seguente dettaglio: Va precisato che non trattasi di ampliamento inammissibile della domanda ma solo di sua specificazione assolutamente ammissibile poiché le conclusioni promosse dall nel ricorso Pt_1 introduttivo del giudizio erano: “Condannarsi il Sig. nella sua qualità di titolare Controparte_1 della Ditta omonima, a pagare all' - Sede di Foggia la somma di € 74.238,27 o quella diversa Pt_1 che risulterà di giustizia, con gli interessi di legge dalla data dei singoli esborsi per le indennità di temporanea assoluta e per danno biologico.”.
8. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Pt_1 con ricorso depositato il 11/03/2025, nella causa iscritta al n. 1107/2020 Controparte_1 R.G.A.C. così provvede: condanna al pagamento, a titolo di regresso, in favore dell della Controparte_2 Pt_1 somma di E. 90.551,52 oltre interessi legali dal 16.4.2024; condanna il alla rifusione delle spese di lite, liquidate in E. 5.077,00 oltre rimborso CP_1 forfettario, IVA e CAP come per legge. Foggia, 28/12/2025 . Il Giudice Beatrice Notarnicola