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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 18/09/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2010/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. CALIO' DOMENICO Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. PAONESSA ELISABETTA
Resistente
Nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
Resistente - contumace
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 7 novembre 2019, la società ricorrente proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, avverso l'intimazione di pagamento n. 13920199001799936000 notificata in data (…) relativa a crediti contributivi . CP_3
Nel ricorso venivano specificamente indicate – quali cartelle ricomprese nell'intimazione di pagamento – le seguenti:
• cartella n. 13920060000685948000 (anno 2004, notificata il 3 febbraio 2007);
• cartella n. 139200700007481553 (anni 2005-2006-2007, notificata il 27 settembre
2008);
• cartella n. 13920080007889928000 (anni 2007-2008, notificata il 10 febbraio 2009).
La ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti per mancata prova della notifica delle cartelle sottese e degli atti interruttivi successivi.
Si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità CP_3 dell'opposizione per effetto della sentenza n. 689/2019 del 12 dicembre 2019 (passata in giudicato il 17 dicembre 2020) che aveva dichiarato inammissibile un precedente ricorso proposto dalla stessa società avverso l'estratto di ruolo;
sosteneva altresì la ritualità della pretesa contributiva.
L , ritualmente citata quale agente della riscossione, Controparte_4 rimaneva contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'oggetto del giudizio e sull'inammissibilità eccepita dall' CP_3
Il presente giudizio ha ad oggetto l'intimazione di pagamento n.
13920199001799936000. La sentenza n. 689/2019 ha dichiarato inammissibile un precedente ricorso proposto avverso l'estratto di ruolo;
tale pronuncia non preclude l'esame dell'opposizione contro l'intimazione di pagamento, trattandosi di atto autonomo e titolo esecutivo distinto.
2. Sulla legittimazione dell e sull'onere probatorio CP_3
L' è correttamente evocato in giudizio in quanto ente titolare del credito CP_3 contributivo derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
2 malattie professionali. Esso avrebbe potuto produrre la prova delle notifiche delle cartelle o degli atti interruttivi, idonei a interrompere la prescrizione. L'
[...]
, agente della riscossione, è rimasta contumace e non ha depositato Controparte_4 atti in grado di dimostrare la rituale notifica delle cartelle.
3. Prescrizione dei crediti contributivi
In mancanza di prova della valida notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi, opera il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3, commi 9 e 10, legge n.
335/1995 per i contributi previdenziali e assicurativi. La giurisprudenza consolidata
(Cass. SS.UU. n. 23397/2016; Cass. n. 2941/2020; Cass. n. 25273/2022) conferma che, decorso tale termine, i crediti sono estinti per prescrizione.
Alla data della notifica dell'intimazione (2019) risulta decorso ampiamente il termine quinquennale rispetto alle cartelle specificamente indicate, con conseguente estinzione del credito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla società (…) contro l'intimazione di pagamento n. 13920199001799936000:
– Accoglie l'opposizione limitatamente alle cartelle specificamente indicate nel ricorso e, per l'effetto, dichiara estinti per intervenuta prescrizione i crediti contributivi relativi alle suddette cartelle, annullando l'intimazione di pagamento in parte qua;
– Condanna l' alla rifusione delle spese processuali in favore della parte CP_3 ricorrente, che liquida in € 2.200,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge;
Così deciso, 18/09/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2010/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. CALIO' DOMENICO Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. PAONESSA ELISABETTA
Resistente
Nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
Resistente - contumace
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 7 novembre 2019, la società ricorrente proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, avverso l'intimazione di pagamento n. 13920199001799936000 notificata in data (…) relativa a crediti contributivi . CP_3
Nel ricorso venivano specificamente indicate – quali cartelle ricomprese nell'intimazione di pagamento – le seguenti:
• cartella n. 13920060000685948000 (anno 2004, notificata il 3 febbraio 2007);
• cartella n. 139200700007481553 (anni 2005-2006-2007, notificata il 27 settembre
2008);
• cartella n. 13920080007889928000 (anni 2007-2008, notificata il 10 febbraio 2009).
La ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti per mancata prova della notifica delle cartelle sottese e degli atti interruttivi successivi.
Si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità CP_3 dell'opposizione per effetto della sentenza n. 689/2019 del 12 dicembre 2019 (passata in giudicato il 17 dicembre 2020) che aveva dichiarato inammissibile un precedente ricorso proposto dalla stessa società avverso l'estratto di ruolo;
sosteneva altresì la ritualità della pretesa contributiva.
L , ritualmente citata quale agente della riscossione, Controparte_4 rimaneva contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'oggetto del giudizio e sull'inammissibilità eccepita dall' CP_3
Il presente giudizio ha ad oggetto l'intimazione di pagamento n.
13920199001799936000. La sentenza n. 689/2019 ha dichiarato inammissibile un precedente ricorso proposto avverso l'estratto di ruolo;
tale pronuncia non preclude l'esame dell'opposizione contro l'intimazione di pagamento, trattandosi di atto autonomo e titolo esecutivo distinto.
2. Sulla legittimazione dell e sull'onere probatorio CP_3
L' è correttamente evocato in giudizio in quanto ente titolare del credito CP_3 contributivo derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
2 malattie professionali. Esso avrebbe potuto produrre la prova delle notifiche delle cartelle o degli atti interruttivi, idonei a interrompere la prescrizione. L'
[...]
, agente della riscossione, è rimasta contumace e non ha depositato Controparte_4 atti in grado di dimostrare la rituale notifica delle cartelle.
3. Prescrizione dei crediti contributivi
In mancanza di prova della valida notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi, opera il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3, commi 9 e 10, legge n.
335/1995 per i contributi previdenziali e assicurativi. La giurisprudenza consolidata
(Cass. SS.UU. n. 23397/2016; Cass. n. 2941/2020; Cass. n. 25273/2022) conferma che, decorso tale termine, i crediti sono estinti per prescrizione.
Alla data della notifica dell'intimazione (2019) risulta decorso ampiamente il termine quinquennale rispetto alle cartelle specificamente indicate, con conseguente estinzione del credito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla società (…) contro l'intimazione di pagamento n. 13920199001799936000:
– Accoglie l'opposizione limitatamente alle cartelle specificamente indicate nel ricorso e, per l'effetto, dichiara estinti per intervenuta prescrizione i crediti contributivi relativi alle suddette cartelle, annullando l'intimazione di pagamento in parte qua;
– Condanna l' alla rifusione delle spese processuali in favore della parte CP_3 ricorrente, che liquida in € 2.200,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge;
Così deciso, 18/09/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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