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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/09/2025, n. 3661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3661 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 15087 /2021
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Quinta civile
Il G.I. dott. Andrea Compagno
Visti gli atti della causa iscritta al n. 15087 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Simone Di Paola, in forza di procura allegata all'atto introduttivo appellante
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Lipari, giusta Controparte_1 C.F._1 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta. appellato
E NEI CONFRONTI DI
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2
Appellate contumace
***
Viste, in particolare, le note depositate dalle parti costituite, in sostituzione del verbale di udienza del 15.9.2025;
Ritenuto che la causa è pronta per essere decisa;
p.q.m.
decide la causa come da sentenza che allega al presente provvedimento, per farne parte integrante.
Il G.I.
Andrea Compagno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palermo
Sezione Quinta Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Compagno, a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 15/09/2025, ha emesso, mediante contestuale deposito telematico di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15087 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
1 (P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Simone Di Paola, in forza di procura allegata all'atto introduttivo appellante
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Lipari, giusta Controparte_1 C.F._1 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta. appellato
E NEI CONFRONTI DI
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2
appellato contumace
******
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa:
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_2
2) condanna al pagamento, in favore di , delle Parte_2 Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 1.701,00, oltre spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dispone la distrazione del superiore importo in favore dell'avv.to Marco Lipari, ex art. 93 c.p.c.;
3) accerta che sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 12/11/2021, oggi Parte_3
, ha proposto appello avverso la sentenza n. 1277/2021, con la quale Parte_4 il Giudice di Pace di ha accolto l'opposizione proposta da avverso il CP_2 Controparte_1 preavviso di fermo amministrativo n. 29180201900000063000, dallo stesso impugnato limitatamente alla cartella di pagamento n. 29120160002711148000 per violazioni del C.D.S. elevate dalla Polizia Municipale di . CP_2
L'appellante censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 60, lett. e del d.p.r. 600 del 1973, nella parte in cui il GdP ha ritenuto affetta da nullità la notifica della cartella di pagamento n. 29120160002711148000.
Parimenti, l'appellante deduce l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui il decidente ha ritenuto ammissibile l'azione, senza invece considerare la carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. dell'opponente, stante l'inidoneità del preavviso di fermo (che non costituisce un passaggio indefettibile nella procedura esecutiva) a ledere l'altrui sfera giuridica.
In ultimo, ha contestato la decisione impugnata per non avere il giudice del primo grado accolto l'eccezione di inammissibilità della domanda all'uopo sollevata sul presupposto della decorrenza del termine per l'impugnazione della cartella, ai sensi dell'art. 22 della L. 689/1981.
2 Quindi, ha chiesto di confermare la validità della cartella opposta in primo grado, unitamente al preavviso di fermo amministrativo e, per l'effetto, riformare la sentenza gravata, con vittoria di spese del giudizio.
In data 04/02/2022 si è costituito tempestivamente in giudizio , eccependo Controparte_1 in via preliminare il difetto assoluto di motivazione dell'atto di appello, ex art. 342 c.p.c., per avere l'appellante pedissequamente riproposto le medesime argomentazioni già esaminate e disattese in primo grado, senza specifica indicazione delle parti della sentenza impugnata né delle ragioni della pretesa erroneità.
Nel merito, ha evidenziato l'infondatezza del gravame, tenuto conto della mancata prova dell'avvenuta notificazione della cartella di pagamento n. 29120160002711148000, avendo controparte prodotto esclusivamente la busta relativa alla presunta notifica del 04/11/2016, senza allegare copia dell'atto notificato, con conseguente difetto di prova dell'interruzione della prescrizione.
Ha, inoltre, ribadito l'inesistenza e/o nullità della notificazione per violazione dell'art. 60, lett. e), D.P.R. 600/1973, non ricorrendo i presupposti di irreperibilità assoluta richiesti dalla norma, né risultando adempiute le formalità previste dall'art. 140 c.p.c., attesa la dichiarazione del notificante circa l'inesattezza dell'indirizzo in anagrafica e l'omessa esecuzione delle necessarie ricerche.
Infine, quanto alla eccepita inammissibilità dell'opposizione, ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il preavviso di fermo amministrativo costituisce atto autonomamente impugnabile, configurandosi l'opposizione come ordinaria azione di accertamento negativo, idonea a far valere fatti estintivi sopravvenuti, quale la prescrizione.
Ribadita, quindi, la maturazione della prescrizione quinquennale, in assenza di validi atti interruttivi tra l'anno 2013 e il 2020, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante alle spese del presente grado di giudizio.
Istruita in via documentale, la causa, è stata rinviata all'udienza del 15/09/2025, ad esito della quale è stata posta in riserva, che viene sciolta a mezzo della presente decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
******
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Va, preliminarmente, respinta l'eccezione sollevata dall'appellato di inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c..
Ed invero, sebbene redatto in forma sintetica e in larga parte ripetitivo delle difese svolte in primo grado, l'atto di appello individua i capi della sentenza impugnata e le doglianze mosse nei confronti della stessa, consentendo un esame nel merito delle questioni dedotte.
Venendo al merito, con il primo motivo di appello si contesta la decisione impugnata nella parte in cui il giudice ha ritenuto viziata la notificazione della cartella di pagamento n. 29120160002711148000.
Sul punto, si rileva che dalla documentazione prodotta risulta che la notificazione non è stata regolarmente perfezionata, atteso che l'ufficiale notificante ha dichiarato nella relata che “l'indirizzo in anagrafica non è sufficiente per raggiungere il contribuente”.
Osserva, ciò nondimeno, l'appellante che:
“….una volta ricevuto il ruolo, in data 25.01.2016, da parte dell'
[...] ha proceduto, in data 10.11.2016, alla notifica della cartella di Controparte_3
3 pagamento n. 29120160002711148000. In particolare, stante l'irreperibilità del destinatario, il messo notificatore procedeva al deposito dell'atto, presso la Casa Comunale di Menfi, ed affliggendo all'albo l'avviso di deposito;
Trasponendo tale normativa al caso di specie, ne deriva l'assoluta erroneità della pronuncia di primo grado posto che, stante l'impossibilità di individuare l'abitazione del destinatario dell'atto l'unico rimedio esperibile era quello dell'affissione nell'albo del Comune di residenza (come da certificato storico di residenza in atti, il sig. , in data 29.06.2009 è stato iscritto all'anagrafe Controparte_1 presso il Comune di Menfi e, solo in data 14.11.2017 lo stesso è stato cancellato per emigrazione a
) così come stabilito dall'art. 60, lett. E) del D.P.R. 600 del 1973; CP_2
Conseguentemente, la notifica della cartella avente n. 29120160002711148000 deve essere considerata regolare e non affetta da nullità”.
L'assunto non merita di essere condiviso.
Secondo un principio pacifico in giurisprudenza, “In tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste, per gli "irreperibili assoluti", dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., deve svolgere le ricerche volte a verificare che il contribuente non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale” (Cass. 8823/2024).
In alter parole, la notifica degli atti impositivi può avvenire ai sensi dell'art. 60, lett. e) solo in presenza di un accertamento di irreperibilità assoluta del destinatario, il quale deve emergere da puntuali ricerche da parte dell'ufficiale notificante e deve essere esplicitamente attestato nella relata.
Nel caso di specie, tale indagine non è stata svolta.
Nulla, infatti, viene specificato nella relata, all'infuori della insufficienza dell'indirizzo anagrafico, circa le ricerche effettuate, essenziali al fine di ritenere valido il ricorso al sistema delineato dall'art. 60 lett. E), D.P.R. 600/1973.
Per tale ragione, la notifica deve ritenersi affetta da radicale nullità e, come tale, inidonea a interrompere il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 209 C.d.S..
Quanto al secondo motivo, con cui l'appellante deduce la carenza di interesse ad agire dell'opponente, la doglianza è infondata, giacché il preavviso di fermo amministrativo costituisce atto autonomamente lesivo, idoneo a incidere sulla sfera patrimoniale del destinatario, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n. 15354/2015).
L'opposizione proposta assume, pertanto, la natura di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa creditoria e l'interesse ad agire sussiste indipendentemente dall'iscrizione del fermo nei registri pubblici.
Non merita accoglimento neanche il terzo motivo, relativo alla presunta decadenza ex art. 22 della L. 689/1981, in quanto, in tema di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., è sempre consentito al debitore opporsi all'azione esecutiva deducendo fatti estintivi sopravvenuti, nella specie la prescrizione della pretesa per nullità della notifica della cartella di pagamento, non operando alcun termine di decadenza in tal senso.
Poiché la cartella di pagamento non risulta essere stata validamente notificata, nessun atto interruttivo della prescrizione è stato compiuto tra l'anno 2013, epoca delle violazioni contestate, e la notifica del preavviso di fermo in data 17/02/2020, con conseguente estinzione della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione quinquennale.
4 L'appello deve, dunque, essere rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata.
In virtù del principio della soccombenza, va condannata al Parte_4 pagamento, in favore di , delle spese del giudizio che si liquidano secondo i criteri Controparte_1 previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati ex d.m. 147/2022, in ragione del valore della causa (compreso tra euro 1.101,00 e 5.200,00), in misura pari:
- quanto alle prime due fasi, in misura corrispondente ai valori medi (€ 425,00 per ciascuna);
- quanto alle fasi successive (istruttoria e decisoria), in misura corrispondente ai valori minimi (€ 425,50 per ciascuna), tento conto del mancato svolgimento di attività istruttoria e dell'omesso deposito di scritti conclusivi da parte dell'appellato;
- il tutto per un totale di € 1.701,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv.ro Marco Lipari, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c..
Nulla sulle spese nei confronti del , in ragione della sua contumacia. Controparte_2
Si accerta che sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Palermo, 29/09/2025.
Il Giudice dott. Andrea Compagno
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dottor Andrea Compagno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009, n. 193, con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Ministro della Giustizia 21/2/2011 n.44.
5
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Quinta civile
Il G.I. dott. Andrea Compagno
Visti gli atti della causa iscritta al n. 15087 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Simone Di Paola, in forza di procura allegata all'atto introduttivo appellante
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Lipari, giusta Controparte_1 C.F._1 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta. appellato
E NEI CONFRONTI DI
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2
Appellate contumace
***
Viste, in particolare, le note depositate dalle parti costituite, in sostituzione del verbale di udienza del 15.9.2025;
Ritenuto che la causa è pronta per essere decisa;
p.q.m.
decide la causa come da sentenza che allega al presente provvedimento, per farne parte integrante.
Il G.I.
Andrea Compagno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palermo
Sezione Quinta Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Compagno, a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 15/09/2025, ha emesso, mediante contestuale deposito telematico di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15087 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
1 (P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Simone Di Paola, in forza di procura allegata all'atto introduttivo appellante
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Lipari, giusta Controparte_1 C.F._1 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta. appellato
E NEI CONFRONTI DI
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2
appellato contumace
******
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa:
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_2
2) condanna al pagamento, in favore di , delle Parte_2 Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 1.701,00, oltre spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dispone la distrazione del superiore importo in favore dell'avv.to Marco Lipari, ex art. 93 c.p.c.;
3) accerta che sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 12/11/2021, oggi Parte_3
, ha proposto appello avverso la sentenza n. 1277/2021, con la quale Parte_4 il Giudice di Pace di ha accolto l'opposizione proposta da avverso il CP_2 Controparte_1 preavviso di fermo amministrativo n. 29180201900000063000, dallo stesso impugnato limitatamente alla cartella di pagamento n. 29120160002711148000 per violazioni del C.D.S. elevate dalla Polizia Municipale di . CP_2
L'appellante censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 60, lett. e del d.p.r. 600 del 1973, nella parte in cui il GdP ha ritenuto affetta da nullità la notifica della cartella di pagamento n. 29120160002711148000.
Parimenti, l'appellante deduce l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui il decidente ha ritenuto ammissibile l'azione, senza invece considerare la carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. dell'opponente, stante l'inidoneità del preavviso di fermo (che non costituisce un passaggio indefettibile nella procedura esecutiva) a ledere l'altrui sfera giuridica.
In ultimo, ha contestato la decisione impugnata per non avere il giudice del primo grado accolto l'eccezione di inammissibilità della domanda all'uopo sollevata sul presupposto della decorrenza del termine per l'impugnazione della cartella, ai sensi dell'art. 22 della L. 689/1981.
2 Quindi, ha chiesto di confermare la validità della cartella opposta in primo grado, unitamente al preavviso di fermo amministrativo e, per l'effetto, riformare la sentenza gravata, con vittoria di spese del giudizio.
In data 04/02/2022 si è costituito tempestivamente in giudizio , eccependo Controparte_1 in via preliminare il difetto assoluto di motivazione dell'atto di appello, ex art. 342 c.p.c., per avere l'appellante pedissequamente riproposto le medesime argomentazioni già esaminate e disattese in primo grado, senza specifica indicazione delle parti della sentenza impugnata né delle ragioni della pretesa erroneità.
Nel merito, ha evidenziato l'infondatezza del gravame, tenuto conto della mancata prova dell'avvenuta notificazione della cartella di pagamento n. 29120160002711148000, avendo controparte prodotto esclusivamente la busta relativa alla presunta notifica del 04/11/2016, senza allegare copia dell'atto notificato, con conseguente difetto di prova dell'interruzione della prescrizione.
Ha, inoltre, ribadito l'inesistenza e/o nullità della notificazione per violazione dell'art. 60, lett. e), D.P.R. 600/1973, non ricorrendo i presupposti di irreperibilità assoluta richiesti dalla norma, né risultando adempiute le formalità previste dall'art. 140 c.p.c., attesa la dichiarazione del notificante circa l'inesattezza dell'indirizzo in anagrafica e l'omessa esecuzione delle necessarie ricerche.
Infine, quanto alla eccepita inammissibilità dell'opposizione, ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il preavviso di fermo amministrativo costituisce atto autonomamente impugnabile, configurandosi l'opposizione come ordinaria azione di accertamento negativo, idonea a far valere fatti estintivi sopravvenuti, quale la prescrizione.
Ribadita, quindi, la maturazione della prescrizione quinquennale, in assenza di validi atti interruttivi tra l'anno 2013 e il 2020, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante alle spese del presente grado di giudizio.
Istruita in via documentale, la causa, è stata rinviata all'udienza del 15/09/2025, ad esito della quale è stata posta in riserva, che viene sciolta a mezzo della presente decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
******
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Va, preliminarmente, respinta l'eccezione sollevata dall'appellato di inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c..
Ed invero, sebbene redatto in forma sintetica e in larga parte ripetitivo delle difese svolte in primo grado, l'atto di appello individua i capi della sentenza impugnata e le doglianze mosse nei confronti della stessa, consentendo un esame nel merito delle questioni dedotte.
Venendo al merito, con il primo motivo di appello si contesta la decisione impugnata nella parte in cui il giudice ha ritenuto viziata la notificazione della cartella di pagamento n. 29120160002711148000.
Sul punto, si rileva che dalla documentazione prodotta risulta che la notificazione non è stata regolarmente perfezionata, atteso che l'ufficiale notificante ha dichiarato nella relata che “l'indirizzo in anagrafica non è sufficiente per raggiungere il contribuente”.
Osserva, ciò nondimeno, l'appellante che:
“….una volta ricevuto il ruolo, in data 25.01.2016, da parte dell'
[...] ha proceduto, in data 10.11.2016, alla notifica della cartella di Controparte_3
3 pagamento n. 29120160002711148000. In particolare, stante l'irreperibilità del destinatario, il messo notificatore procedeva al deposito dell'atto, presso la Casa Comunale di Menfi, ed affliggendo all'albo l'avviso di deposito;
Trasponendo tale normativa al caso di specie, ne deriva l'assoluta erroneità della pronuncia di primo grado posto che, stante l'impossibilità di individuare l'abitazione del destinatario dell'atto l'unico rimedio esperibile era quello dell'affissione nell'albo del Comune di residenza (come da certificato storico di residenza in atti, il sig. , in data 29.06.2009 è stato iscritto all'anagrafe Controparte_1 presso il Comune di Menfi e, solo in data 14.11.2017 lo stesso è stato cancellato per emigrazione a
) così come stabilito dall'art. 60, lett. E) del D.P.R. 600 del 1973; CP_2
Conseguentemente, la notifica della cartella avente n. 29120160002711148000 deve essere considerata regolare e non affetta da nullità”.
L'assunto non merita di essere condiviso.
Secondo un principio pacifico in giurisprudenza, “In tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste, per gli "irreperibili assoluti", dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., deve svolgere le ricerche volte a verificare che il contribuente non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale” (Cass. 8823/2024).
In alter parole, la notifica degli atti impositivi può avvenire ai sensi dell'art. 60, lett. e) solo in presenza di un accertamento di irreperibilità assoluta del destinatario, il quale deve emergere da puntuali ricerche da parte dell'ufficiale notificante e deve essere esplicitamente attestato nella relata.
Nel caso di specie, tale indagine non è stata svolta.
Nulla, infatti, viene specificato nella relata, all'infuori della insufficienza dell'indirizzo anagrafico, circa le ricerche effettuate, essenziali al fine di ritenere valido il ricorso al sistema delineato dall'art. 60 lett. E), D.P.R. 600/1973.
Per tale ragione, la notifica deve ritenersi affetta da radicale nullità e, come tale, inidonea a interrompere il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 209 C.d.S..
Quanto al secondo motivo, con cui l'appellante deduce la carenza di interesse ad agire dell'opponente, la doglianza è infondata, giacché il preavviso di fermo amministrativo costituisce atto autonomamente lesivo, idoneo a incidere sulla sfera patrimoniale del destinatario, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n. 15354/2015).
L'opposizione proposta assume, pertanto, la natura di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa creditoria e l'interesse ad agire sussiste indipendentemente dall'iscrizione del fermo nei registri pubblici.
Non merita accoglimento neanche il terzo motivo, relativo alla presunta decadenza ex art. 22 della L. 689/1981, in quanto, in tema di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., è sempre consentito al debitore opporsi all'azione esecutiva deducendo fatti estintivi sopravvenuti, nella specie la prescrizione della pretesa per nullità della notifica della cartella di pagamento, non operando alcun termine di decadenza in tal senso.
Poiché la cartella di pagamento non risulta essere stata validamente notificata, nessun atto interruttivo della prescrizione è stato compiuto tra l'anno 2013, epoca delle violazioni contestate, e la notifica del preavviso di fermo in data 17/02/2020, con conseguente estinzione della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione quinquennale.
4 L'appello deve, dunque, essere rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata.
In virtù del principio della soccombenza, va condannata al Parte_4 pagamento, in favore di , delle spese del giudizio che si liquidano secondo i criteri Controparte_1 previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati ex d.m. 147/2022, in ragione del valore della causa (compreso tra euro 1.101,00 e 5.200,00), in misura pari:
- quanto alle prime due fasi, in misura corrispondente ai valori medi (€ 425,00 per ciascuna);
- quanto alle fasi successive (istruttoria e decisoria), in misura corrispondente ai valori minimi (€ 425,50 per ciascuna), tento conto del mancato svolgimento di attività istruttoria e dell'omesso deposito di scritti conclusivi da parte dell'appellato;
- il tutto per un totale di € 1.701,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv.ro Marco Lipari, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c..
Nulla sulle spese nei confronti del , in ragione della sua contumacia. Controparte_2
Si accerta che sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Palermo, 29/09/2025.
Il Giudice dott. Andrea Compagno
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dottor Andrea Compagno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009, n. 193, con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Ministro della Giustizia 21/2/2011 n.44.
5