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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/06/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1468/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1468/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LODI ROBERTO Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIAGINI Controparte_1 C.F._2
FRANCESCO
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 10/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
“
1. Residenze: I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, rimanendo il marito sig.
nel domicilio coniugale posto in Modena Via Archirola 85, composto da due unità immobiliari oltre Pt_1
locali accessori, poste ai piani T, 1, 2 e 3 del fabbricato condominiale meglio infra descritto, unità attualmente di proprietà di entrambe le parti, mentre la moglie sig.ra si trasferirà altrove entro il 30 maggio 2025, CP_1
portando con sé unicamente beni ed effetti personali, il cui elenco è già stato condiviso fra le parti. La signora si obbliga comunque ad asportare i suddetti beni dall'abitazione già coniugale in un'unica soluzione CP_1
entro il 31 luglio 2025, autorizzando sin da ora il signor nel caso in cui ciò non avvenisse, a smaltirli Pt_1
come meglio crederà senza alcun obbligo, responsabilità e rendiconto alla signora medesima. Si dà atto CP_1
che alcuni beni della sig.ra si trovano anche in Concordia sulla Secchia, presso l'abitazione di famiglia CP_1
del sig. e anche rispetto a questi il marito garantisce, con le modalità di cui sopra, la loro restituzione Pt_1
entro il medesimo termine e con le medesime facoltà in caso di mancato asporto.
2. Definizione rapporti immobiliari: In continuità rispetto ai patti contenuti ai punti 2, 3, 4, 5 del
ricorso per separazione-divorzio, i coniugi danno atto di aver sottoscritto compromesso
- preliminare relativamente all'ex casa coniugale-familiare, con annesse pertinenze, in forza del quale il marito sig. si è impegnato ad acquisire dalla moglie sig.ra le unità immobiliari di proprietà esclusiva di Pt_1 CP_1
quest'ultima e site in Modena, Via Archirola 85. Si dà altresì atto che il compromesso è stato ritualmente
registrato all'Agenzia delle Entrate il 10.04.2024 – prot. 25041016263716301 I coniugi fanno integrale ed espresso rinvio e riferimento al suddetto atto preliminare per ogni obbligazione del caso, tutte confermate, dando atto che lo stesso è stato prodotto telematicamente nel fascicolo di causa dai rispettivi legali in uno con il deposito delle presenti condizioni aggiornate. Come previsto in tale sede il definitivo rogito sarà formalizzato dopo
l'emissione della sentenza di divorzio, entro 40 giorni dalla pubblicazione della stessa.
3. Benefici fiscali Le parti, in relazione al sopra descritto trasferimento di proprietà, richiedono sin d'ora i
benefici e le esenzioni fiscali e tributarie di cui all'art.19 della legge n.74/1987, nel testo fissato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.154 del 29.04.1999, in quanto il patto è intrinsecamente collegato alla risoluzione della crisi coniugale. Benefici ovviamente da accordarsi in sede di stipula notarile, post emissione della sentenza di divorzio.
4. Autonomia economica coniugi: I coniugi a fronte del corretto e puntuale adempimento delle
obbligazioni tutte negoziate, rinunciano a domandare assegni di mantenimento in sede di separazione e rinunciano altresì a ogni ulteriore ed eventuale rivendicazione di natura economica, coprendo il presente accordo tutto il dedotto e il deducibile.
5. Spese legali: Le spese legali si intendono compensate, con rinuncia alla solidarietà professionale degli
avvocati.
6. Sulla successiva procedura di divorzio: I coniugi chiedono che con successiva ordinanza venga
disposta la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza divorzio, riportandosi a quanto scritto e firmato in ricorso introduttivo”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente i rapporti economici. -Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1 Controparte_1
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
SULLA SECCHIA (MO) il 03/09/1958 e nata a [...] il Controparte_1
30/09/1971
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Modena di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2018, atto n.115, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 18/06/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1468/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LODI ROBERTO Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIAGINI Controparte_1 C.F._2
FRANCESCO
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 10/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
“
1. Residenze: I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, rimanendo il marito sig.
nel domicilio coniugale posto in Modena Via Archirola 85, composto da due unità immobiliari oltre Pt_1
locali accessori, poste ai piani T, 1, 2 e 3 del fabbricato condominiale meglio infra descritto, unità attualmente di proprietà di entrambe le parti, mentre la moglie sig.ra si trasferirà altrove entro il 30 maggio 2025, CP_1
portando con sé unicamente beni ed effetti personali, il cui elenco è già stato condiviso fra le parti. La signora si obbliga comunque ad asportare i suddetti beni dall'abitazione già coniugale in un'unica soluzione CP_1
entro il 31 luglio 2025, autorizzando sin da ora il signor nel caso in cui ciò non avvenisse, a smaltirli Pt_1
come meglio crederà senza alcun obbligo, responsabilità e rendiconto alla signora medesima. Si dà atto CP_1
che alcuni beni della sig.ra si trovano anche in Concordia sulla Secchia, presso l'abitazione di famiglia CP_1
del sig. e anche rispetto a questi il marito garantisce, con le modalità di cui sopra, la loro restituzione Pt_1
entro il medesimo termine e con le medesime facoltà in caso di mancato asporto.
2. Definizione rapporti immobiliari: In continuità rispetto ai patti contenuti ai punti 2, 3, 4, 5 del
ricorso per separazione-divorzio, i coniugi danno atto di aver sottoscritto compromesso
- preliminare relativamente all'ex casa coniugale-familiare, con annesse pertinenze, in forza del quale il marito sig. si è impegnato ad acquisire dalla moglie sig.ra le unità immobiliari di proprietà esclusiva di Pt_1 CP_1
quest'ultima e site in Modena, Via Archirola 85. Si dà altresì atto che il compromesso è stato ritualmente
registrato all'Agenzia delle Entrate il 10.04.2024 – prot. 25041016263716301 I coniugi fanno integrale ed espresso rinvio e riferimento al suddetto atto preliminare per ogni obbligazione del caso, tutte confermate, dando atto che lo stesso è stato prodotto telematicamente nel fascicolo di causa dai rispettivi legali in uno con il deposito delle presenti condizioni aggiornate. Come previsto in tale sede il definitivo rogito sarà formalizzato dopo
l'emissione della sentenza di divorzio, entro 40 giorni dalla pubblicazione della stessa.
3. Benefici fiscali Le parti, in relazione al sopra descritto trasferimento di proprietà, richiedono sin d'ora i
benefici e le esenzioni fiscali e tributarie di cui all'art.19 della legge n.74/1987, nel testo fissato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.154 del 29.04.1999, in quanto il patto è intrinsecamente collegato alla risoluzione della crisi coniugale. Benefici ovviamente da accordarsi in sede di stipula notarile, post emissione della sentenza di divorzio.
4. Autonomia economica coniugi: I coniugi a fronte del corretto e puntuale adempimento delle
obbligazioni tutte negoziate, rinunciano a domandare assegni di mantenimento in sede di separazione e rinunciano altresì a ogni ulteriore ed eventuale rivendicazione di natura economica, coprendo il presente accordo tutto il dedotto e il deducibile.
5. Spese legali: Le spese legali si intendono compensate, con rinuncia alla solidarietà professionale degli
avvocati.
6. Sulla successiva procedura di divorzio: I coniugi chiedono che con successiva ordinanza venga
disposta la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza divorzio, riportandosi a quanto scritto e firmato in ricorso introduttivo”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente i rapporti economici. -Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1 Controparte_1
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
SULLA SECCHIA (MO) il 03/09/1958 e nata a [...] il Controparte_1
30/09/1971
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Modena di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2018, atto n.115, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 18/06/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale