CA
Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/06/2024, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera dott. Stefania Carlucci consigliera rel.
nella causa iscritta al N. RG. 256/2023
promossa
da
- appellante - Pt_1
Avv. Marco Fallaci Avv. Alessandro Funari
contro
- appellata - Controparte_1
Avv. Annalisa Cecchetti
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 35/2023 del Tribunale di Pisa Sezione Lavoro, pubblicata il 30.01.2023, notificata il 31.03.2023.
All'udienza del 30.05.2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
L' ha impugnato la sentenza del Tribunale di Pisa che, in accoglimento del Pt_1 ricorso di ritenuto che avesse il requisito anagrafico per la Controparte_1 prestazione al momento della domanda amministrativa, ha riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità con decorrenza dalla domanda amministrativa e gli interessi di legge ed ha condannato l' al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1500,00 Pt_1 da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In primo grado, nata il [...], ha dedotto di avere presentato il Controparte_1
30.06.2018 domanda di invalidità civile, di essere era stata riconosciuta invalida con totale inabilità lavorativa 100% ai sensi della L. n. 118/1971 il 16.07.2018, senza ricevere la pensione di inabilità ai sensi dell'art. 12 L. n. 118/1971, perché la sua pratica era stata, erroneamente, archiviata con la dicitura “verbale negativo senza prestazione in pagamento”. Il Comitato provinciale dell' , adito in via Pt_1 amministrativa, aveva respinto il ricorso amministrativo con la motivazione: “Nel pagina 1 di 4 2018 sono stati variati i limiti di età per l'accesso alla pensione di inabilità civile in 66 anni e 7 mesi vedi msg 4920/17.La domanda di invalidità civile presentata dalla ricorrente in data 30/06/2018 è da considerarsi già come ultra 65enne avendo maturato il requisito anagrafico all'assegno sociale a novembre 2017( 65 anni e sette mesi).
L' in giudizio ha dedotto che la domanda di pensione di inabilità civile con Pt_1 poteva essere accolta, perché l'interessata aveva maturato il requisito anagrafico per l'assegno sociale sostitutivo per legge della pensione di inabilità, all'epoca 65 anni e 7 mesi, a novembre 2017 e non potesse avvalersi dell'innalzamento a 66 anni e 7 mesi intervenuto nel 2018. Afferma in particolare che “una volta maturato il requisito anagrafico per il conseguimento del diritto all'assegno sociale, non può più essere concessa la pensione di inabilità civile, atteso che il suddetto requisito anagrafico opera in senso bidirezionale, e cioè, da una parte, come termine iniziale per il conseguimento del diritto all'assegno sociale e dall'altra parte, specularmente, come termine finale per il riconoscimento dell'eventuale diritto alla pensione di inabilità civile”.
Il Tribunale di Pisa, dato atto che l'unica questione controversa era il possesso, in capo alla ricorrente, del requisito anagrafico, essendo pacifico il possesso del requisito sanitario e reddituale, ha ritenuto che, avendo la ricorrente, al momento della domanda amministrativa, il requisito sanitario del 100% di invalidità civile e il requisito anagrafico vigente, perché innalzato, di età inferiore a 66 anni e 7 mesi, sussistessero entrambi i requisiti per beneficiare della pensione di inabilità.
L' ha formulato 2 motivi di appello: 1) afferma che in diritto il giudice aveva Pt_1 errato nella individuazione del requisito anagrafico del diritto all'assegno sociale sostitutivo della prestazione come requisito anagrafico del diritto alla pensione di inabilità civile, essendo invece il termine finale per il riconoscimento dell'eventuale diritto alla pensione di inabilità civile;
2) sostiene che il giudice aveva errato a omettere di applicare il requisito anagrafico di 65 anni e sette mesi, maturato dalla sig.ra in data 08.11.2017, ai fini della sostituzione del diritto alla pensione di CP_1 inabilità con il diritto all'assegno sociale, avendo diritto solo all'assegno sociale in sostituzione della pensione di inabilità. Ha chiesto la vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'appellata ha chiesto la conferma della sentenza, ha allegato che nel 2017 non poteva chiedere l'assegno sociale perché non aveva il requisito reddituale.
Ritiene il collegio l'infondatezza dei motivi di appello, che vengono esaminati congiuntamente.
L'unica questione devoluta al giudizio in appello attiene al limite anagrafico finale per la prestazione della pensione di invalidità ai sensi dell'art. 12 L. n. 118/9871, originariamente fissata al compimento dei 65 anni, considerato il carattere sostitutivo dell'assegno sociale, come previsto per legge. La cornice normativa è la seguente.
pagina 2 di 4 L'art. 12 L. n. 118/1971, prevede il limite anagrafico iniziale, dei 18 anni, per fruire della prestazione, mentre il limite finale dei 65 anni è stato introdotto dall'art. 8 D.lgs. n. 509/1988, che così regola: “8. 1. La pensione di inabilità di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e la pensione non reversibile di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, sono concesse, rispettivamente, ai mutilati ed invalidi civili ed ai sordomuti di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno, fermi restando i requisiti e le condizioni previste dalla legislazione vigente.”
La sostituzione automatica con l'assegno sociale è regolata per legge e risulta introdotta dall'art. 19 L. n. 118/1971, che stabilisce: “In sostituzione della pensione
o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.” L'automaticità è stata ribadita dall'art. 8 comma 2 D.lgs. n. 509/1988.
Come correttamente allegato dall' , il requisito anagrafico per l'assegno sociale, Pt_1 anche sostitutivo della pensione di inabilità civile (nonché sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi), è stato, nel tempo, innalzato a seguito di successivi interventi normativi (ai sensi dell'art. 12 comma 12bis D.L. n. 78/2013 convertito nella L. n. 102/2010, dell'art. 18 comma 4 Lett. a) D.L. n. 98/2011 e dell'art. 24 comma 8 D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011) e dei Decreti Direttoriali del MEF, come segue:
- nel 2013 a 65 anni e tre mesi;
- nel 2016 a 65 anni e sette mesi;
- nel 2018 a 66 anni e 7 mesi.
Il tema è stato affrontato dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato:
- la pensione di inabilità e l'assegno di invalidità, di cui agli artt. 12 e 13 L. n. 118/1971, non possono essere riconosciuti a favore dei soggetti il cui stato di invalidità, a norma di legge, si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei sessantacinque anni o che, comunque, ne abbiano fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età, come si evince dal complesso normativo che prevede per gli ultrasessantacinquenni l'alternativo beneficio della pensione sociale anche in sostituzione delle provvidenze per inabilità già in godimento (Cass. Sez. L. ord. n. 8544/2018; Cass. Sez. L. ord. n. 30486/2019);
- la trasformazione automatica della pensione di inabilità e dell'assegno di inabilità in pensione sociale, ora assegno sociale, è prevista al compimento del requisito anagrafico per quest'ultima prestazione (art. 19 L. n. 118/1971), con la conseguenza che lo spostamento in avanti del requisito anagrafico per l'una, per effetto di successivi interventi normativi, implica l'incremento in pari misura della soglia anagrafica per l'altra, applicandosi anche a queste prestazioni, ratione temporis, il prescritto incremento anagrafico ( Cass. Sez. L. ord. n. 9558/2021; Cass. 24952/2021 punto 32 della motivazione).
pagina 3 di 4 In forza del raccordo automatico che salda le prestazioni di invalidità all'assegno sociale, l'incremento normativamente introdotto per quest'ultima ha effetti anche sulle prestazioni assistenziali in esame, apportandovi pari e corrispondente incremento anagrafico. Del resto, l'interpretazione dell' determinerebbe la CP_2 violazione del principio di continuità delle prestazioni di invalidità civile con trasformazione automatica in quelle sociali al raggiungimento di una età determinata per legge, perché, per motivi anagrafici, negherebbe le prestazioni di invalidità civile quando quelle sociali non sono esigibili. Nel caso in esame, (nata il [...]), al momento della Controparte_1 presentazione della domanda amministrativa (30.06.2018), aveva 66 anni e 2 mesi, età inferiore a 66 anni e 7 mesi previsti dal 2018 per l'accesso all'assegno sociale, sostitutivo della prestazione assistenziale in esame, pertanto aveva diritto alla pensione di inabilità.
SPESE
Le spese del secondo grado sono poste a carico dell' , soccombente, liquidate Pt_1 come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 (valore indeterminabile, bassa complessità, senza istruttoria).
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato come da dispositivo.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 3.473,00 per compenso di avvocato ex DM 55/2014, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 30.05.2024
La Consigliera est. Il Presidente
Dott. Stefania Carlucci Dott. Flavio Baraschi
pagina 4 di 4