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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/08/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1173/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott. Carlo Azzolini giudice dott. Vincenzo Ciliberti giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al numero 1173 del ruolo di volontaria giurisdizione dell'anno
2025 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. LUGLI ROBERTO come in atti, C.F._2 con l'intervento del P.M.; ricorrenti con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio su domanda congiunta ex art. 473-bis.
51 co.5 c.p.c. trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti congiuntamente, come da note di trattazione scritta dd. 26.5.2025: voglia l'Ill.mo giudice accogliere la domanda di modificazione delle modalità di corresponsione dei contributi economici in favore delle parti, disponendo che l'assegno mensile attualmente previsto in favore della sig.ra pari ad € 700,00 mensili sia sostituito con un assegno una tantum Parte_2 ex art. 5 co. 8 della l. n. 898/1970 pari ad € 140.000,00; per il Pubblico Ministero: voglia il Tribunale accogliere il ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Si prende atto degli accordi raggiunti dalle parti per la modifica delle condizioni di cui alla sentenza n.1103 del 17.4.2013, depositata in data 25.5.2013, del Tribunale di Venezia per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e . Parte_1 Parte_2
Gli accordi sono conformi all'interesse delle parti e non contrastano con la legge.
In particolare, la quantificazione dell'assegno divorzile una tantum appare equa ai sensi dell'art. 5, co. 7, l. 898/1970. Essa è stata infatti operata tenuto conto dell'importo dell'assegno divorzile
(euro 700 mensili) stabilito nella sentenza di cui si chiede la modifica, dell'età della ricorrente e dell'aspettativa di vita media delle donne nel territorio nazionale.
Nulla vada disposto sulle spese attesa la natura non contenziosa del procedimento congiuntamente promosso a ministero di un unico difensore.
P.Q.M.
1. a modifica parziale delle condizioni di cui alla sentenza n. 1103 del 17.4. 2013 del Tribunale di Venezia pubblicata il 25.5.2013 ratifica gli accordi tra le parti come in epigrafe indicati e per l'effetto dispone che l'assegno mensile disposto con sentenza di divorzio sia sostituito da un assegno una tantum ex art. 5 co. 8 della l. 898/1970 per la somma complessiva di € 140.000,00 che corrisponderà a;
fermo il resto. Parte_1 Parte_2
2. nulla per le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.
Il giudice relatore
Vincenzo Ciliberti Il Presidente
Alessandro Cabianca
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott. Carlo Azzolini giudice dott. Vincenzo Ciliberti giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al numero 1173 del ruolo di volontaria giurisdizione dell'anno
2025 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. LUGLI ROBERTO come in atti, C.F._2 con l'intervento del P.M.; ricorrenti con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio su domanda congiunta ex art. 473-bis.
51 co.5 c.p.c. trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti congiuntamente, come da note di trattazione scritta dd. 26.5.2025: voglia l'Ill.mo giudice accogliere la domanda di modificazione delle modalità di corresponsione dei contributi economici in favore delle parti, disponendo che l'assegno mensile attualmente previsto in favore della sig.ra pari ad € 700,00 mensili sia sostituito con un assegno una tantum Parte_2 ex art. 5 co. 8 della l. n. 898/1970 pari ad € 140.000,00; per il Pubblico Ministero: voglia il Tribunale accogliere il ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Si prende atto degli accordi raggiunti dalle parti per la modifica delle condizioni di cui alla sentenza n.1103 del 17.4.2013, depositata in data 25.5.2013, del Tribunale di Venezia per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e . Parte_1 Parte_2
Gli accordi sono conformi all'interesse delle parti e non contrastano con la legge.
In particolare, la quantificazione dell'assegno divorzile una tantum appare equa ai sensi dell'art. 5, co. 7, l. 898/1970. Essa è stata infatti operata tenuto conto dell'importo dell'assegno divorzile
(euro 700 mensili) stabilito nella sentenza di cui si chiede la modifica, dell'età della ricorrente e dell'aspettativa di vita media delle donne nel territorio nazionale.
Nulla vada disposto sulle spese attesa la natura non contenziosa del procedimento congiuntamente promosso a ministero di un unico difensore.
P.Q.M.
1. a modifica parziale delle condizioni di cui alla sentenza n. 1103 del 17.4. 2013 del Tribunale di Venezia pubblicata il 25.5.2013 ratifica gli accordi tra le parti come in epigrafe indicati e per l'effetto dispone che l'assegno mensile disposto con sentenza di divorzio sia sostituito da un assegno una tantum ex art. 5 co. 8 della l. 898/1970 per la somma complessiva di € 140.000,00 che corrisponderà a;
fermo il resto. Parte_1 Parte_2
2. nulla per le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.
Il giudice relatore
Vincenzo Ciliberti Il Presidente
Alessandro Cabianca
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