Sentenza 23 febbraio 2023
Massime • 1
Nel processo tributario l'obbligo di motivazione dell'atto impugnato non può̀ essere interpretato latamente al punto da rendere sufficiente una causa petendi meramente processuale soggetta a verifica processuale eventuale ex post, ma va inteso nel senso che l'atto deve enunciare esattamente la pretesa impositiva nel petitum e nella causa petendi, mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, anche quanto agli elementi di fatto ed istruttori.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/02/2023, n. 5669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5669 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
la tesi, pur un tempo avallata dalla giurisprudenza, è ormai definitivamente abbandonata dacché la Corte, in accordo con c.d. teorie formalistiche, tese a valorizzare l’enunciato motivazionale come elemento originario e 6 di 7 imprescindibile di validità̀ dell’atto, ne ha preso le distanze precisando, in una visione attenta al diverso rilievo funzionale della motivazione-discorso e della motivazione sostanziale all’interno della cornice normativa primaria (art. 7 l.212/2000 e per quanto specificamente interessa art. 34 d.lgs. 346/90) e costituzionale (artt. 97 Cost. che dà riconoscimento ai principi di ostensibilità e trasparenza nell’esercizio del potere amministrativo e ai principi di buon andamento nell’azione erariale;
artt. 24, 113 e 53 Cost., che garantiscono il diritto del cittadino-contribuente di agire a tutela del proprio diritto alla giusta contribuzione alla spesa pubblica) e in coerenza anche con le previsioni dell’art. 47 della Carta dell’Unione europea (che sancisce il principio secondo cui ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un giudice), che l’obbligo di motivazione non può̀ essere “interpretato latamente al punto da rendere... sufficiente una causa petendi meramente processuale... soggetta a verifica processuale eventuale ex post ma va inteso nel senso che l’atto deve enunciare esattamente la pretesa impositiva nel petitum e nella causa petendi, mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria, anche quanto agli elementi di fatto ed istruttori” (Cass. 21 novembre 2018, n.30039). 3. Da quanto precede segue che il primo motivo di ricorso va accolto e la sentenza della CTR deve essere cassata restando le censure veicolate con gli altri motivi (attinenti al merito della pretesa portata nell'atto impositivo), assorbite. 4. La causa deve essere rinviata alla corte territoriale anche per le spese del processo.
PQM
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in riferimento al motivo accolto, e rinvia la causa, anche per le spese, alla corte di giustizia 7 di 7 tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023.