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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
n. rg. 8688/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8688 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...] C.F. , CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. LICCARDO ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] C.F. Controparte_2 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. LICCARDO ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/05/2024 e - premesso CP_1 Controparte_2
di aver contratto matrimonio in NAPOLI il 10/06/1999 e che dalla loro unione sono nati i figli Per_1
(28.09.1999), (01.08.2004) e (17.03.2006) - rappresentavano la volontà di separarsi Per_2 CP_3
in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 14.01.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale sita in Napoli alla Via Vespulo n. 47 rimane assegnata alla Sig.ra _4
, in uno al mobilio che la compone, ove abiterà insieme ai figli rimasti in casa;
[...]
3) nulla prevedere a titolo di assegno alimentare a favore della IG.ra , in virtù Controparte_2 degli intervenuti accordi tra i coniugi in ordine al trasferimento delle quote di proprietà a favore della stessa, da parte del IG. ; CP_1
4) il IG. si obbliga a versare nelle mani della IG.ra solo la somma di €. CP_1 Controparte_2
150,00 mensili da rivalutarsi annualmente a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni ma non ancora del tutto autosufficienti dal punto di vista economica;
5) darsi atto dell'accordo intervenuto tra i coniugi e recepito nel presente ricorso , in virtù del quale il IG. si obbliga a trasferire con idoneo atto pubblico in favore della IG.ra CP_1 [...]
la sua quota di comproprietà, pari al 50%, sull'immobile adibito a civile abitazione Controparte_2 sita in Napoli alla Via Vico Duchesca n.10 piano terzo, così meglio identificato: appartamento Sez-
Mer, Cat. A4, Classe 2, FOGLIO 3, PARTICELLA 10, SUB. 11, vani 5,5, ACQUISTATO DAI
PREDETTI CONIUGI IN REGIME DI COMUNIONE DEI BENI in data 31/03/2005, nonchè la quota di comproprietà pari al 50% del Locale Negozio sito in Napoli con accesso da via Lorenzo Fazzini
n. 1 e da Via Candida n.37 , riportato nel catasto fabbricati del Comune di Napoli alla sez. MER.
Foglio 3 particella 1 sub. 88 cat. C1, classe 6 DI MQ.23 , acquistato dai predetti coniugi sempre in regime di comunione dei beni, in data 17/12/2014”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio (ivi compreso l'impegno al trasferimento immobiliare avente carattere meramente obbligatorio), se ne prende meramente atto. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e CP_1 [...]
(atto n.14, parte II, S. A sez. V, reg. Atti Matrimonio anno 1999); CP_2
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 17/01/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino