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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 30/05/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 685/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 17:14, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 685/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ALESSI CHRISTIAN, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ALESSI CHRISTIAN
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO e dell'avv. FUNARI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA PIETRO TACCA 1 57123 LIVORNO presso il difensore avv.
MINICUCCI MASSIMILIANO
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.8.2022 adiva il Giudice del lavoro affinché Parte_2 fossero accolte le seguenti conclusioni “Rejectis adversis. • Preliminarmente, atteso il fumus boni juris ed il periculum in mora prospettato dal ricorrente, come sopra rappresentato, disporre la sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 624 c.p.c., delle ordinanze-ingiunzione n. OI-000052622, OI000052623, OI-000052620 e OI-
000052624. • Ritenere e dichiarare illegittima le ordinanze-ingiunzione n. OI-000052622, OI000052623, OI-
000052620 e OI-000052624, per i motivi sopra esposti e che qudevono intendersi integralmente ripetuti e trascritti. • In subordine, qualora si ritenga sussistente la condotta sanzionabile, riformare l'ordinanza-ingiunzione opposta ed applicare il minimo edittale nella misura di euro 10.000,00 o in quella minore per i motivi di cui in parte motiva e che qui devono intendersi integralmente ripetuti e trascritti.”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Allegava il ricorrente di aver ricevuto, in data 20 luglio 2022, la notifica di quattro ordinanze ingiunzione, specificamente indicate in ricorso, con cui veniva richiesto all' il pagamento di somme per omesso versamento delle ritenute Parte_1 previdenziali e assistenziali relativamente agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014. L'odierno attore lamenta l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione per cui è causa per essere state emesse in carenza di valido titolo esecutivo, non essendo stato notificato ad esso ricorrente alcun atto di accertamento in precedenza. L' poi, eccepiva la prescrizione delle pretese e, in Parte_1 subordine, chiedeva l'applicazione del minimo edittale.
Si costituiva l' variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, pertanto, CP_1 chiedeva il rigetto. In particolare, poi, l'Ente evidenziava che il ricorrente si limitava ad allegare di aver ricevuto la notifica delle quattro ordinanze ingiunzione in data 20.7.2022, senza tuttavia provare la circostanza, di talché eccepiva la tardività dell'opposizione. Nel merito, produceva le diffide amministrative del 13.4.2017 ed evidenziava che la prescrizione non poteva che decorrere dal momento della restituzione degli atti per essere intervenuta la sentenza penale in data 22.2.2016
(e dovendosi altresì prendere in considerazione l'interruzione del 13.4.2017 ad opera della notifica delle diffide).
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati, era infine discussa alla udienza odierna e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
pagina 2 di 5 Deve anzitutto dirsi che, come chiarito dalla Suprema Corte con la pronuncia 23026/2006 “ (..) va ricordato che, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23, grava sul ricorrente sia l'onere di proporla entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto opposto, sia l'onere di provare la tempestività dell'iniziativa giudiziaria intrapresa, indipendentemente dalle contestazioni dell'opposta, quindi anche in difetto di una espressa eccezione di quest'ultima (per tutte, Cass. n. 18730 del 2004; n. 6854 del 2004). Relativamente alla prova della tempestività dell'opposizione, le Sezioni Unite, in sede di composizione di un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che la mancata allegazione della relata di notifica del provvedimento opposto, della quale
l'opponente è onerato, non dimostra, di per sé, la tardività del ricorso e non giustifica una dichiarazione di inammissibilità del ricorso con ordinanza pronunciata in limine litis (art. 23, comma 1, legge cit.), in quanto siffatto provvedimento richiede che vi sia una prova certa della intempestività dell'opposizione, non una mera difficoltà di accertamento delle tempestività. Pertanto, soltanto qualora in prosieguo di giudizio, a causa della mancata acquisizione della copia dell'ordinanza notificata, permanga e diventi definitiva l'impossibilità di controllo (anche di ufficio) della tempestività dell'opposizione, il ricorso deve essere dichiarato, con sentenza, inammissibile (Cass. Sez. un. n. 1006 del 2002; il principio è stato successivamente ribadito da Cass. n. 4717 del 2004; n. 8962 del 2005).
Quanto alle modalità della prova, va data continuità all'orientamento secondo il quale l'opponente, allo scopo di provare la tempestività del ricorso, deve produrre in giudizio copia dell'ordinanza ingiunzione munita della relativa relata di notifica (Cass. n. 11033 del 2002; n. 13420 del 2004), salvo che l'ordinanza sia stata notificata a mezzo posta e non rechi su di essa detta relata. In questa ipotesi - essendo l'avviso di ricevimento nella disponibilità dell'amministrazione, ed essendo l'opponente onerata della prova della tempestività del ricorso- occorre avere riguardo alla busta contenente il plico, recante i timbri dell'ufficio postale della spedizione e della consegna, con le relative date, tenendo conto che in tema di notificazione, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002, vige nell'ordinamento vigente il principio in virtù del quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata in momenti diversi rispettivamente per il richiedente e per il destinatario della notifica (tra le molte, e più recenti, Cass. Sez. un. n.
10216 del 2006; Cass. n. 11929 del 2006; n. 8523 del 2006), ferma restando per il destinatario la regola del suo perfezionamento alla data di ricezione dell'atto.” (cfr., in parte motiva, Cass. Civ., Sez. I, 23026/2006).
Nel caso in esame, in esito all'eccezione spiegata dall'Ente, sebbene parte ricorrente non abbia offerto prova del fatto che la notifica delle ordinanze ingiunzione fosse avvenuta in data 20.7.2022,
l' ha provveduto al deposito delle ordinanze ingiunzioni con le buste e le ricevute rinvenute CP_1
(cfr. docc. depositati in data 25.3.2024), senza insistere nella tardività.
pagina 3 di 5 Tanto premesso, non può mancare di osservarsi che è circostanza pacifica tra le parti quella per cui l'odierno ricorrente è stato dichiarato fallito con la sentenza n. 88/2016 del Tribunale di Livorno
(v. pag. 4 memoria di costituzione e note conclusionali depositate da parte ricorrente). CP_1
I crediti portati dalle ordinanze ingiunzione per cui è causa, come detto, sono relativi all' omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relativamente agli anni 2011, 2012, 2013 e
2014, dunque a un momento antecedente la dichiarazione di fallimento.
Le ordinanze ingiunzione oggetto del ricorso sono allora nulle poiché emesse nei confronti di soggetto fallito per crediti preesistenti al fallimento, dovendosi in punto richiamare a norma dell'art. 118 disp. att. c.p.c., poiché condiviso, quanto sancito dal Tribunale di Firenze con la sentenza del 24.11.2022 in atti versata (cfr. doc. 16 allegato alla memoria . CP_1
In effetti deve evidenziarsi che è consolidata in giurisprudenza l'orientamento per cui “in materia di sanzioni amministrative per pregresse violazioni dell'imprenditore fallito, fermo il potere dell'ente impositore di determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria, il relativo credito è soggetto alle regole concorsuali e deve essere fatto valere con insinuazione al passivo del fallimento e non mediante ordinanza - ingiunzione a norma della L. n.
689 del 1981, art. 18, la quale se emessa è priva di efficacia ai fini del concorso collettivo” (v. ad es. Cass., Sez.
I, 3838/2001; Cass., Sez. I, 18729/2007).
Né può ritenersi che l' in luogo di partecipare al concorso, abbia scelto di munirsi di un titolo CP_1 per soddisfarsi sull'eventuale patrimonio che potrebbe residuare alla distribuzione dell'attivo.
Non può infatti mancare di osservarsi che costituisce principio condiviso quello per cui, in pendenza di fallimento, il creditore del fallito possa convenirlo in giudizio in proprio, chiedendo espressamente una condanna da intendersi eseguibile solo nell'ipotesi in cui questi dovesse ritornare in bonis ma, occorre che il creditore dichiari espressamente di volere un titolo da utilizzarsi dopo la chiusura del fallimento, per agire esecutivamente nei confronti del debitore ritornato in bonis (cfr., tra le altre, Cass., Sez. I, 28481/2005; Cass., Sez. I., 17035/2011).
Nel caso di specie nei titoli unilateralmente formati dall' nei confronti del fallito manca CP_1 qualsivoglia riferimento alla efficacia dello stesso subordinata alla chiusura del fallimento, di talché le ordinanze impugnate devono essere annullate.
Appare equa la compensazione integrale delle spese a norma dell'art. 92 c.p.c. di lite atteso il contrasto giurisprudenziale esistente in materia anche alla luce della giurisprudenza in atti versata.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado, definitivamente pronunciando ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- annulla le ordinanze ingiunzione impugnate;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
LIVORNO, 30 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 17:14, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 685/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ALESSI CHRISTIAN, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ALESSI CHRISTIAN
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO e dell'avv. FUNARI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA PIETRO TACCA 1 57123 LIVORNO presso il difensore avv.
MINICUCCI MASSIMILIANO
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.8.2022 adiva il Giudice del lavoro affinché Parte_2 fossero accolte le seguenti conclusioni “Rejectis adversis. • Preliminarmente, atteso il fumus boni juris ed il periculum in mora prospettato dal ricorrente, come sopra rappresentato, disporre la sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 624 c.p.c., delle ordinanze-ingiunzione n. OI-000052622, OI000052623, OI-000052620 e OI-
000052624. • Ritenere e dichiarare illegittima le ordinanze-ingiunzione n. OI-000052622, OI000052623, OI-
000052620 e OI-000052624, per i motivi sopra esposti e che qudevono intendersi integralmente ripetuti e trascritti. • In subordine, qualora si ritenga sussistente la condotta sanzionabile, riformare l'ordinanza-ingiunzione opposta ed applicare il minimo edittale nella misura di euro 10.000,00 o in quella minore per i motivi di cui in parte motiva e che qui devono intendersi integralmente ripetuti e trascritti.”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Allegava il ricorrente di aver ricevuto, in data 20 luglio 2022, la notifica di quattro ordinanze ingiunzione, specificamente indicate in ricorso, con cui veniva richiesto all' il pagamento di somme per omesso versamento delle ritenute Parte_1 previdenziali e assistenziali relativamente agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014. L'odierno attore lamenta l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione per cui è causa per essere state emesse in carenza di valido titolo esecutivo, non essendo stato notificato ad esso ricorrente alcun atto di accertamento in precedenza. L' poi, eccepiva la prescrizione delle pretese e, in Parte_1 subordine, chiedeva l'applicazione del minimo edittale.
Si costituiva l' variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, pertanto, CP_1 chiedeva il rigetto. In particolare, poi, l'Ente evidenziava che il ricorrente si limitava ad allegare di aver ricevuto la notifica delle quattro ordinanze ingiunzione in data 20.7.2022, senza tuttavia provare la circostanza, di talché eccepiva la tardività dell'opposizione. Nel merito, produceva le diffide amministrative del 13.4.2017 ed evidenziava che la prescrizione non poteva che decorrere dal momento della restituzione degli atti per essere intervenuta la sentenza penale in data 22.2.2016
(e dovendosi altresì prendere in considerazione l'interruzione del 13.4.2017 ad opera della notifica delle diffide).
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati, era infine discussa alla udienza odierna e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
pagina 2 di 5 Deve anzitutto dirsi che, come chiarito dalla Suprema Corte con la pronuncia 23026/2006 “ (..) va ricordato che, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23, grava sul ricorrente sia l'onere di proporla entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto opposto, sia l'onere di provare la tempestività dell'iniziativa giudiziaria intrapresa, indipendentemente dalle contestazioni dell'opposta, quindi anche in difetto di una espressa eccezione di quest'ultima (per tutte, Cass. n. 18730 del 2004; n. 6854 del 2004). Relativamente alla prova della tempestività dell'opposizione, le Sezioni Unite, in sede di composizione di un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che la mancata allegazione della relata di notifica del provvedimento opposto, della quale
l'opponente è onerato, non dimostra, di per sé, la tardività del ricorso e non giustifica una dichiarazione di inammissibilità del ricorso con ordinanza pronunciata in limine litis (art. 23, comma 1, legge cit.), in quanto siffatto provvedimento richiede che vi sia una prova certa della intempestività dell'opposizione, non una mera difficoltà di accertamento delle tempestività. Pertanto, soltanto qualora in prosieguo di giudizio, a causa della mancata acquisizione della copia dell'ordinanza notificata, permanga e diventi definitiva l'impossibilità di controllo (anche di ufficio) della tempestività dell'opposizione, il ricorso deve essere dichiarato, con sentenza, inammissibile (Cass. Sez. un. n. 1006 del 2002; il principio è stato successivamente ribadito da Cass. n. 4717 del 2004; n. 8962 del 2005).
Quanto alle modalità della prova, va data continuità all'orientamento secondo il quale l'opponente, allo scopo di provare la tempestività del ricorso, deve produrre in giudizio copia dell'ordinanza ingiunzione munita della relativa relata di notifica (Cass. n. 11033 del 2002; n. 13420 del 2004), salvo che l'ordinanza sia stata notificata a mezzo posta e non rechi su di essa detta relata. In questa ipotesi - essendo l'avviso di ricevimento nella disponibilità dell'amministrazione, ed essendo l'opponente onerata della prova della tempestività del ricorso- occorre avere riguardo alla busta contenente il plico, recante i timbri dell'ufficio postale della spedizione e della consegna, con le relative date, tenendo conto che in tema di notificazione, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002, vige nell'ordinamento vigente il principio in virtù del quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata in momenti diversi rispettivamente per il richiedente e per il destinatario della notifica (tra le molte, e più recenti, Cass. Sez. un. n.
10216 del 2006; Cass. n. 11929 del 2006; n. 8523 del 2006), ferma restando per il destinatario la regola del suo perfezionamento alla data di ricezione dell'atto.” (cfr., in parte motiva, Cass. Civ., Sez. I, 23026/2006).
Nel caso in esame, in esito all'eccezione spiegata dall'Ente, sebbene parte ricorrente non abbia offerto prova del fatto che la notifica delle ordinanze ingiunzione fosse avvenuta in data 20.7.2022,
l' ha provveduto al deposito delle ordinanze ingiunzioni con le buste e le ricevute rinvenute CP_1
(cfr. docc. depositati in data 25.3.2024), senza insistere nella tardività.
pagina 3 di 5 Tanto premesso, non può mancare di osservarsi che è circostanza pacifica tra le parti quella per cui l'odierno ricorrente è stato dichiarato fallito con la sentenza n. 88/2016 del Tribunale di Livorno
(v. pag. 4 memoria di costituzione e note conclusionali depositate da parte ricorrente). CP_1
I crediti portati dalle ordinanze ingiunzione per cui è causa, come detto, sono relativi all' omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relativamente agli anni 2011, 2012, 2013 e
2014, dunque a un momento antecedente la dichiarazione di fallimento.
Le ordinanze ingiunzione oggetto del ricorso sono allora nulle poiché emesse nei confronti di soggetto fallito per crediti preesistenti al fallimento, dovendosi in punto richiamare a norma dell'art. 118 disp. att. c.p.c., poiché condiviso, quanto sancito dal Tribunale di Firenze con la sentenza del 24.11.2022 in atti versata (cfr. doc. 16 allegato alla memoria . CP_1
In effetti deve evidenziarsi che è consolidata in giurisprudenza l'orientamento per cui “in materia di sanzioni amministrative per pregresse violazioni dell'imprenditore fallito, fermo il potere dell'ente impositore di determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria, il relativo credito è soggetto alle regole concorsuali e deve essere fatto valere con insinuazione al passivo del fallimento e non mediante ordinanza - ingiunzione a norma della L. n.
689 del 1981, art. 18, la quale se emessa è priva di efficacia ai fini del concorso collettivo” (v. ad es. Cass., Sez.
I, 3838/2001; Cass., Sez. I, 18729/2007).
Né può ritenersi che l' in luogo di partecipare al concorso, abbia scelto di munirsi di un titolo CP_1 per soddisfarsi sull'eventuale patrimonio che potrebbe residuare alla distribuzione dell'attivo.
Non può infatti mancare di osservarsi che costituisce principio condiviso quello per cui, in pendenza di fallimento, il creditore del fallito possa convenirlo in giudizio in proprio, chiedendo espressamente una condanna da intendersi eseguibile solo nell'ipotesi in cui questi dovesse ritornare in bonis ma, occorre che il creditore dichiari espressamente di volere un titolo da utilizzarsi dopo la chiusura del fallimento, per agire esecutivamente nei confronti del debitore ritornato in bonis (cfr., tra le altre, Cass., Sez. I, 28481/2005; Cass., Sez. I., 17035/2011).
Nel caso di specie nei titoli unilateralmente formati dall' nei confronti del fallito manca CP_1 qualsivoglia riferimento alla efficacia dello stesso subordinata alla chiusura del fallimento, di talché le ordinanze impugnate devono essere annullate.
Appare equa la compensazione integrale delle spese a norma dell'art. 92 c.p.c. di lite atteso il contrasto giurisprudenziale esistente in materia anche alla luce della giurisprudenza in atti versata.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado, definitivamente pronunciando ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- annulla le ordinanze ingiunzione impugnate;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
LIVORNO, 30 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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