TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/05/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est.
dott.ssa Rossella Magarelli Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3087/24 R.G.
Tra
, elett.te dom.to in Potenza presso lo studio dell'avv. Maria Parte_1
Rosaria Cella che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio dell'avv. Federico Controparte_1
Ottati che la rappresenta e difende per mandato in calce alla memoria di costituzione e risposta.
Resistente
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni: le parti private come da conclusioni rese all'udienza del
19.03.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 16.08.2024 - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Muro Lucano il 01.06.2016, Controparte_1 che dal matrimonio è nato il figlio (16.05.2018) e che con sentenza Per_1 di questo Tribunale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dalle parti – ha dedotto che la resistente ha violato l'accordo di divorzio impedendogli di avere contatti telefonici giornalieri con il figlio e non comunicandogli le condizioni di salute del minore.
Ha chiesto la modifica delle condizioni del divorzio, nel senso che la frequentazione tra lui e il figlio sia regolata come da prospetto riportato in ricorso.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la resistente la quale, nell'eccepire l'inammissibilità del ricorso di modifica, ha dedotto che i contatti telefonici tra padre e figlio non sono mai stati ostacolati e che il resistente ha sempre ricevuto le informazioni riguardanti le scelte più importanti adottate nell'interesse del figlio, anche sotto il profilo sanitario.
Ha allegato che il ricorrente per l'anno scolastico 2024/25 ha assunto incarico annuale presso l'Istituto di Istruzione Superiore “Einstein-De Lorenzo” in Picerno
e che, pertanto la sua condizione economica è migliorata, non dovendo egli sostenere le spese di vitto e alloggio cui era costretto quando lavorava come insegnante a Roma.
Ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità della domanda di modifica delle condizioni del divorzio. In via subordinata ha chiesto che siano rideterminati i tempi di permanenza del minore presso il padre e che il contributo di mantenimento per il figlio a carico del ricorrente sia aumentato a 350 euro mensili.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Per l'udienza del 19.03.2025 è stato depositato il parziale accordo sottoscritto dagli ex coniugi e dai difensori, i quali hanno precisato le conclusioni congiunte come segue: “danno atto che i sig.ri e , nonostante i vari Pt_1 CP_1 tentativi, hanno raggiunto solo un accordo parziale, che sostituisce il precedente, che si allega sia in pdf, firmato dalle parti e dai difensori, sia in formato editabile.
Ciò premesso, si chiede all'On.le Giudicante adito di introitare la causa e sentenza e, ad integrazione dell'accordo parziale raggiunto, di pronunciarsi sulle seguenti richieste, oggetto di totale disaccordo tra le parti: 1) Stabilire gli orari di rientro presso la casa familiare durante il periodo scolastico. 2) Stabilire
l'orario di rientro presso la casa familiare quando non c'è scuola il giorno successivo, comprese vacanze Natalizie, Pasquali, Estive e feste di precetto. 3)
Stabilire gli orari di rientro presso la casa familiare quando il bambino viene invitato, unitamente ai genitori, a feste serali (es compleanni, cene fuori, ecc).
4) Stabilire il tempo di permanenza del minore con ogni genitore in estate. 5)
Facoltà del genitore assente di poter chiamare il bimbo anche tra le 07:00/07:30 di mattina, ovvero prima che il bambino entri a scuola. 6) Facultare i genitori a portare il bimbo in vacanza anche all'estero, limitatamente al territorio UE”.
Sulla base delle conclusioni, come sopra riportate, la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Il nuovo accordo sulle condizioni del divorzio, sottoscritto dalle parti e dai difensori il 18.03.2025, è riportato nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 19.03.2025, come di seguito trascritto:
“Tutto ciò premesso, i sig.ri e dichiarano di Parte_1 Controparte_1 voler definire la controversia alle seguenti condizioni. 1) Le premesse formano parte integrante del presente accordo;
2) Il figlio minore è affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori Per_1 ai sensi della Legge 54/2006, con collocazione privilegiata presso la madre.
I genitori eserciteranno in maniera separata la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, mentre assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative ad esempio all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla cura del figlio minore, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso.
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2) Entrambi i coniugi rinunciano ad ogni reciproca pretesa di mantenimento.
3) La casa coniugale, sita in Muro Lucano (Pz) alla Via Vico Capodigiano I n. 24, di esclusiva proprietà della SI , è stata già lasciata dal Controparte_1 signor , il quale ha provveduto al ritiro di tutti i propri effetti Parte_1 personali.
4) Le parti dichiarano che gli arredi della casa coniugale, gli accessori, i doni ricevuti in costanza di matrimonio ed ogni altro bene mobile esistente nella abitazione sono già stati assegnati in proprietà alla SI . Controparte_1
5) Il signor si impegna a versare al figlio la somma Parte_1 Per_1 di € 160,00 (centosessanta//00) a mezzo bonifico/ricarica su carta postepay
Evolution della SI numero 5333 1710 9834 2815, o altra Controparte_1 che sarà in seguito comunicata, entro il giorno 10 di ogni mese, o comunque a mezzo di altro strumento di pagamento tracciabile. 6) Spese straordinarie al
50% da pagare entro il 10 del mese successivo, come stabilite nelle linee guida del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017.
7) Le parti si danno atto di essere ciascuna titolare esclusiva di un conto corrente o altro conto di deposito e di non avere reciprocamente nulla a pretendere. 8) Il sig. si impegna a consegnare alla SI entro le Pt_1 Controparte_1 scadenze, tutte le autorizzazioni inerenti alle attività ed uscite didattiche previste nel corso degli anni scolastici. Si precisa che ove una delle parti rifiuti la sottoscrizione delle suddette autorizzazioni, l'altro genitore sarà facultato a provvedere in autonomia e, pertanto, la propria firma varrà anche per conto dell'altro.
9) Assegno unico e universale per i figli a carico interamente ed esclusivamente alla Signora quale genitore collocatario. Per ciò che concerne la Controparte_1 cura, l'istruzione ed il tempo che il figlio minorenne dovrà trascorrere con i genitori, le parti concordano come di seguito:
10) frequenza della scuola primaria (a tempo normale) dell'I. C. “ ” di Per_2
Muro Lucano (Pz) e previsione della futura iscrizione di presso la Per_1 scuola secondaria di primo grado (a tempo normale, salvo diversa volontà e predisposizione del minore) dell'I. C. “ ” di Muro Lucano (Pz). Per_2
Al termine delle attività scolastiche nel periodo estivo si prevede la futura iscrizione di presso un Centro estivo del Comune di Muro Lucano o Per_1 dei paesi viciniori, al fine di favorire la socializzazione, le relazioni e gli scambi con i coetanei;
nel periodo scolastico, compatibilmente con gli impegni di studio, si prevede la possibilità di iscrivere presso corsi di nuoto, tennis etc. Per_1 in considerazione degli interessi e delle inclinazioni del piccolo . Per_1
11) Ogni genitore dovrà prendere parte attiva nei percorsi scolastici e formativi del figlio, informandosi delle esigenze, richieste e aspirazioni dello stesso manifestato e partecipando alle attività didattiche che richiedono la presenza dei genitori;
il singolo genitore potrà partecipare agli incontri scuola-famiglia previsti nel corso dei vari anni scolastici al fine di prendere atto della crescita del piccolo e monitorarne l'andamento complessivo. Per_1
12) Ogni genitore, separatamente, dovrà accompagnare alle lezioni Per_1 di Catechismo che si svolgeranno generalmente a partire dal terzo anno della
Scuola Primaria il sabato pomeriggio al fine di ricevere i Sacramenti della Prima
Comunione e della Cresima;
13) I genitori, ove possibile congiuntamente, dovranno accompagnare il bambino ad eventuali visite mediche specialistiche. In caso di impossibilità, il referto dovrà essere inviato a stretto giro alla parte assente. Relativamente a visite urgenti e non prevedibili, a titolo di esempio e non esaustivo: infortuni, febbri improvvise, malanni, etc.), lo accompagnerà il genitore presente che informerà l'altro.
14) Le parti concordano di regolamentare il diritto di visita del genitore non collocatario secondo il seguente calendario:
PERIODO DA SETTEMBRE A GIUGNO - Il martedì dall'uscita dalla scuola alle ore
13:30 sino al mercoledì al rientro a scuola alle ore 8:30;
- fine settimana alternati: dal sabato all'uscita dalla scuola (alle ore 12:30 alla scuola primaria e alle ore 13:30 alla scuola secondaria di primo grado) sino alla domenica sera, con inizio dal 22/23 marzo 2025 a seguire;
- nel caso in cui il martedì oppure il sabato non vada a Persona_3 scuola: dal martedì alle ore 12:00 sino al mercoledì al rientro a scuola alle ore
8:30 oppure dal sabato dalle ore 11:30 sino alla domenica sera;
- Feste natalizie da trascorrere con ciascun genitore ad anni alterni: Pt_1
: anno 2025/2026 (sette giorni consecutivi comprensivi del Natale): dal
[...]
23 dicembre 2025 (dall'uscita da scuola alle ore 13:30 e, ove non vi fosse lezione, alle 11:30) al 29 dicembre 2025 fino a sera;
anno 2026/2027 (sette giorni consecutivi comprensivi del Capodanno): dal 31 dicembre 2026 dalle ore
11:30 al 06 gennaio 2027 fino a sera;
e secondo questo schema negli anni successivi.
: anno 2025/2026: Controparte_1
dal 31 dicembre 2025 al 06 gennaio 2026 anno 2026/2027: dal 23 dicembre
2026 (dall'uscita dalla scuola alle ore 13:30) al 29 dicembre 2026 e secondo questo schema negli anni successivi.
- Feste pasquali da trascorrere con ciascun genitore ad anni alterni: Pt_1
[...] Nel 2025 (due giorni consecutivi comprensivi della domenica di Pasqua): dal
Sabato Santo alle ore 11:30 domenica di Pasqua fino alla sera.
Nel 2026 (due giorni consecutivi comprensivi del lunedì in Albis): dal lunedì in
Albis dalle ore 10:00 o al mercoledì al rientro a scuola alle ore 8:30 (perché il martedì è il giorno infrasettimanale previsto per il Sig. ). Parte_1
: Controparte_1
Nel 2025: dal lunedì in Albis al martedì alle ore 13:00 (perché il martedì è il giorno infrasettimanale previsto per il Sig. ). Parte_1
Nel 2026: due giorni consecutivi comprensivi della domenica di Pasqua: dal
Sabato Santo alla domenica di Pasqua.
PERIODO E AGOSTO Pt_2
- Il martedì dalle ore 10:00, oppure dopo il centro estivo, sino al giorno successivo, il mercoledì fino alla sera;
- fine settimana alternati: dal sabato alle 10:00 sino alla domenica sera.
Si precisa che le settimane delle vacanze di Natale, delle festività pasquali, delle vacanze estive da trascorrere per ferie, il 19 marzo, Festa del papà e la seconda domenica del mese di maggio, Festa della Mamma non sono oggetto di recupero da parte di entrambi i genitori nel senso che ogni settimana e ogni singolo giorno sopracitato è attestata/o al singolo genitore senza dover computare il tempo in cui l'altro non ha trascorso i giorni ordinari, previsti con il figlio e senza prevedere il recupero del giorno infrasettimanale.
Si precisa che per la Festa della Mamma vi sarà inversione del weekend nel caso in cui la seconda domenica di maggio (Festa della Mamma) coincidesse con la domenica del weekend che spetta al signor e, quindi, il bambino Parte_1 starà con la mamma tutto il fine settimana, con inversione del weekend la settimana precedente oppure la settimana successiva alla seconda domenica di maggio.
15) Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro genitore il luogo della vacanza, qualora non coincidente con la propria abitazione e gli eventuali allontanamenti dal luogo di residenza che comportino almeno un pernottamento, indicando il luogo di dimora.
16)Per il giorno del compleanno e dell'onomastico di e per i Per_1
Sacramenti previsti dalla Chiesa Cattolica, le parti concordano di stabilire quanto segue:
• Compleanno di da trascorrere con ciascun genitore ad anni Persona_3 alterni: anni dispari con la madre, anni pari con il padre: dall'uscita da scuola alle 13:30 (se giorno scolastico) oppure dalle 10:00 (se non scolastico), con festa di compleanno dalle 17:00 con i compagni di classe in ludoteca oppure presso un locale pubblico, es pizzeria.
• Onomastico di da trascorrere con ciascun genitore ad anni Persona_3 alterni: anni pari con la madre, anni dispari con il padre dalle ore 13:00 alla sera.
• Sacramenti della Prima Comunione e della Cresima: Prima Comunione da festeggiare con la madre e da festeggiare con il padre con scelta del Pt_3 padrino congiunta da parte dei genitori o scelta da parte del piccolo . Per_1
17) Compleanni di genitori, nonni, zii, cugini e compagna del sig. Parte_1
da trascorrere insieme ai rispettivi parenti, previa comunicazione
[...] almeno tre giorni prima, da trascorrere insieme dalle 13:30 dall'uscita da scuola oppure dalle ore 11:30 (se non scolastico) alla sera. Le parti si danno reciprocamente atto che nella presente sede si è provveduto a sottoscrivere l'elenco dei compleanni dei rispettivi parenti. FAMIGLIA PATERNA
PADRE: 22 Settembre Parte_1 Controparte_2
18 Agosto 25 Gennaio
[...] Persona_4 Controparte_3
ZII: 19 Dicembre 07 Ottobre Persona_5 Controparte_4 CP_5
04 Settembre 31 Gennaio CP_6 CP_7
25 Novembre Controparte_8 Controparte_1
NONNI: 14 Aprile 29 Novembre Persona_6 Controparte_9
ZII: 11 Ottobre 30 Dicembre Parte_4 Parte_5 [...]
16 Marzo CP_10 14 Settembre 8 Maggio CP_5 Persona_7 Persona_8
18) Ulteriori festività civili/religiose da trascorrere con i rispettivi genitori: • 1° gennaio Capodanno, ad anni alterni:
Anno 2026/2027:
anno 2026: Controparte_1
anno 2027: Parte_1
Anno 2027/2028:
anno 2027: Parte_1
anno 2028: e così via. Controparte_1
• 6 gennaio Epifania di N. S., ad anni alterni:
Anno 2026/2027:
anno 2026: Controparte_1
anno 2027: Parte_1
Anno 2027/2028:
anno 2027: Parte_1
anno 2028: e così via. Controparte_1
• Ultimo martedì di Carnevale perché , Parte_1 Persona_3 salvo imprevisti, trascorre tutti i martedì con il padre, come giorno infrasettimanale);
• 19 marzo San Giuseppe Festa del papà ); dall'uscita da scuola Parte_1 alle ore 13.30 (se giorno scolastico) fino alla sera o dalle ore 10.00 (se non scolastico) alle sera.
• Domenica delle Palme, ad anni alterni: anni dispari, ad es. 2025 CP_1
anni pari, ad es. 2026 dalle ore 10.00 alla sera. •
[...] Parte_1
Pasqua, ad anni alterni: anni pari, ad es. 2026 anni dispari, ad Controparte_1 es. 2025 Parte_1 • 25 aprile Anniversario della Liberazione dell'Italia, ad anni alterni: anni dispari, ad es. 2025 anni pari, ad es. 2026 dalle ore Controparte_1 Parte_1
10.00 alla sera.
• 1° maggio Festa del lavoro, ad anni alterni: anni alterni: anni pari, ad es. 2026
anni dispari, ad es. 2025 dalle ore 10.00 alla Controparte_1 Parte_1 sera
• Seconda domenica di maggio Festa della mamma ). Controparte_1
• 2 giugno Festa della Repubblica, ad anni alterni: anni dispari, ad es. 2025
anni pari, ad es. 2026 dalle ore 10.00 alla sera Controparte_1 Parte_1
• 15 agosto Assunzione S. Vergine, ad anni alterni: anni pari, ad es. 2026
anni dispari, ad es. 2025 dalle ore 10.00 alla Controparte_1 Parte_1 sera
• 8 dicembre Immacolata Concezione, ad anni alterni: anni dispari, ad es. 2025
anni pari, ad es. 2026 dalle ore 12.00 alla sera Controparte_1 Parte_1
• 25 dicembre Natale, ad anni alterni:
Anno 2025/2026:
anno 2025: Parte_1
anno 2026: LA LB
Anno 2026/2027:
anno 2026: Controparte_1
anno 2027: e così via. Parte_1
• 26 dicembre S. Stefano, ad anni alterni:
Anno 2025/2026:
anno 2025: Parte_1
anno 2026: LA LB Anno 2026/2027:
anno 2026: Controparte_1 anno 2027: e così via. Parte_1
Il 19 marzo Festa del Papà e la seconda domenica di maggio, Festa della
Mamma, non sono oggetto di recupero, come già specificato.
19) In caso di malattia e/o condizioni di salute cagionevoli del piccolo Per_1
(tosse, raffreddore, congiuntivite, otite, influenza etc. etc.) si concorda che sarà compito del genitore con cui si trova il figlio in quel determinato momento occuparsi dello stesso;
tanto anche in caso di giorno scolastico. Solo nei casi più gravi, a prescindere dal certificato medico del pediatra di famiglia, le parti concorderanno la migliore scelta per la tutela della salute del figlio e la ripresa per la frequenza scolastica. Al termine del periodo di convalescenza verranno recuperati gli incontri padre-figlio e madre - figlio secondo le modalità più opportune e compatibilmente con le rispettive esigenze lavorative. Ogni genitore terrà con sé un taccuino all'interno del quale annoterà eventuali giorni e motivi di rinvii degli incontri di con il padre. Per_1
20) Consenso all'esecuzione di visite diagnostiche e di percorsi terapeutici, da eseguirsi alla presenza di entrambi i genitori ove ritenuto necessario o opportuno da uno degli stessi;
le parti si danno reciprocamente atto che l'impossibilità di uno di essi a presenziare, non potrà essere addotta quale motivo di rinvio di una visita diagnostica;
tanto nel supremo interesse del minorenne.
21) Tutte le visite specialistiche ed eventuali percorsi terapeutici dovranno essere motivati dal genitore che li propone, a prescindere dalla esplicita prescrizione del pediatra di famiglia;
gli stessi, potranno essere effettuati anche per mero controllo (ad esempio oculista) o profilassi igienica (ad esempio dentista). Invece, per quanto riguarda visite diagnostiche più invasive, quali a titolo di es. visite neuropsicologiche/neuropsichiatriche, sarà necessaria la prescrizione del medico curante, salvo diversa decisione congiunta delle parti.
Sarà compito del genitore con il quale si trova il figlio, accompagnare lo stesso e presenziare alla visita, fermo restando la facoltà di presenza congiunta dei genitori.
22) Eventuali variazioni per feste di precetto, compleanni, recupero dei giorni, dovranno essere concordati e recuperati entro 15 giorni, compatibilmente con le rispettive esigenze lavorative, garantendo in ogni caso il rispetto dei tempi di permanenza del figlio con il padre e della madre con il figlio. Si specifica che il mancato recupero entro giorni 15 dal fatto che lo ha generato, non potrà successivamente essere richiesto al fine di evitare incomprensioni tra gli ex coniugi.
23) Al fine di consentire ai genitori di mantenere i contatti con il figlio e di regolamentare le conversazioni telefoniche, onde evitare contrasti, le parti individuano la fascia oraria compresa tra le 10:00 e le 12:00 e tra le 17:00 e le
20:00. I genitori garantiranno la riservatezza delle comunicazioni telefoniche.
24) Il signor preleverà il figlio direttamente dinanzi Parte_1 Per_1 al portone di ingresso dell'abitazione del genitore collocatario e riconsegnerà il figlio direttamente dinanzi al portone di ingresso dell'abitazione del genitore collocatario.
25) Ogni genitore dovrà consentire e promuovere rapporti continuativi del figlio con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
26) Le parti, sin da ora chiedono la compensazione delle spese e i procuratori rinunciano alla solidarietà professionale”.
Il nuovo accordo non presenta profili di illiceità o di contrarietà a norme imperative.
In particolare, la regolazione della frequentazione con il genitore non collocatario risponde all'interesse del minore a mantenere un rapporto stabile e significativo con entrambi i genitori.
Come sopra detto, le parti non hanno raggiunto un accordo sui dettagli indicati da entrambi i difensori in sede di precisazione delle conclusioni, come sopra riportati.
All'uopo - avuto riguardo al preminente interesse del minore a vivere serenamente la sua vita di bambino, a non essere eccessivamente pressato dall'ansia dei genitori, a riposare a sufficienza durante il periodo scolastico –
l'accordo va integrato come segue: a) l'orario di rientro del minore presso la casa materna deve essere stabilito per le ore 19,00 durante il periodo scolastico e per le ore 23,00 durante le vacanze scolastiche e, quando il giorno successivo non vi è scuola, in occasione della partecipazione a feste serali, compleanni, cene ed altri eventi;
b) durante le vacanze estive il figlio resterà presso il padre per dieci giorni consecutivi nel mese di giugno, dieci giorni consecutivi nel mese di luglio e dieci giorni consecutivi nel mese di agosto, i quali tutti dovranno essere comunicati alla madre collocataria entro il 31 maggio di ogni anno, salvo che per l'anno in corso, in cui potranno essere comunicati entro il 15 giugno;
c) ciascun genitore potrà condurre il bambino con sé in vacanza all'estero, previa comunicazione all'altro genitore;
d) il contributo mensile di mantenimento per il figlio a carico del padre deve essere rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat-Foi.
Non risponde invece all'interesse del figlio, per quanto sopra detto, la chiesta
“facoltà del genitore assente di poter chiamare il bimbo anche tra le 07:00/07:30 di mattina, ovvero prima che il bambino entri a scuola”.
L'accordo raggiunto dalle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti di con ricorso del 16.08.2024, ogni diversa
[...] Controparte_1 istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita così provvede:
1) dà atto che il rapporto divorzile tra le parti è regolato dal nuovo accordo sottoscritto il 18.03.2025 e depositato il 19.03.2025, come integralmente trascritto in parte motiva, con le integrazioni pure riportate in motivazione alle lettere a), b), c), d);
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Potenza, camera di consiglio del 07.05.2025
La Presidente est.