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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/12/2025, n. 2123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2123 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Angela Dell'Ali ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6141/2016 R.G. promossa da:
) nato a [...] il Parte_1 C.F._1 01/11/1947,
) Parte_2 C.F._2
Parte_3 C.F._3
) Parte_4 C.F._4
rappresentati e difesi dall'AVV. SIRUGO VENERA Parte_5 C.F._5 contro nato/a a SORTINO (SR) 31/10/1964 rappresentato e Controparte_1 C.F._6 difeso dall'AVV. REALE ANTONELLA
E nei confronti di
( ) e Controparte_2 C.F._7 Controparte_3
( NON COSTITUITI IN GIUDIZIO C.F._8
E di
, con sede in Roma, Via G. Grezar 14, codice fiscale e Controparte_4
P. I.V.A. , rappr. e dif. dall'AVV. SALVATORE CARPINO DEL FORO DI RAGUSA P.IVA_1
Avente ad oggetto: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 22/12/2025 e la causa è stata posta in decisione.
pagina 1 di 10 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
hanno convenuto in giudizio i loro germani Parte_5 Controparte_1
e chiedendo lo scioglimento della comunione Controparte_2 Controparte_3
ereditaria venutasi a creare a seguito del decesso della comune madre,
[...]
, avvenuto il 20 febbraio 2014. Per_1
Gli attori hanno esposto che l'immobile adibito a residenza familiare, sito in Siracusa, frazione Cassibile, Via delle Viole n. 10, censito al N.C.E.U. foglio 157, particella 1358, era rimasto in comunione tra tutti gli eredi e che non era stato possibile raggiungere un accordo bonario, rendendosi dunque necessario procedere alla divisione giudiziale, mediante formazione di otto porzioni di pari valore ovvero, in caso di indivisibilità, mediante vendita all'incanto.
In un primo momento tutti i convenuti, pur regolarmente citati, non si costituivano e venivano dichiarati contumaci.
In pendenza del giudizio veniva disposta, su istanza degli attori e ritenuta la necessità di acclarare la natura e la divisibilità del compendio, una consulenza tecnica d'ufficio affidata all'ing. . Il consulente, dopo accurati sopralluoghi e verifiche Persona_2
tecniche, concludeva per l'assoluta indivisibilità materiale dell'immobile, evidenziando che la struttura e la distribuzione interna dei vani non consentivano la formazione di porzioni autonome di pari valore senza comprometterne la funzionalità e la stabilità.
Determinava altresì il valore dell'intero compendio in Euro 96.000,00.
Sulla base di tali risultanze, con sentenza non definitiva del 14 novembre 2022, questo
Tribunale accertava l'indivisibilità materiale del bene e disponeva che il giudizio proseguisse ai soli fini della vendita all'incanto e del successivo riparto.
Successivamente, con comparsa depositata il 10 luglio 2024, il convenuto CP_1
si costituiva in giudizio, dichiarando di avere accettato l'eredità e di non
[...]
opporsi alla divisione del bene, aderendo sostanzialmente alle domande attoree e non formulando eccezioni o difese ulteriori. Rimanevano privi di difesa tecnica i convenuti pagina 2 di 10 e che non intervenivano nel corso del processo Controparte_2 Controparte_3
né prendevano parte alle operazioni peritali.
Nel corso del giudizio veniva inoltre accertata l'esistenza di un'ipoteca iscritta sulla quota indivisa spettante al convenuto contumace veniva pertanto Controparte_3
disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell Controparte_5
, che si costituiva formalmente, limitandosi a indicare il proprio credito
[...]
ipotecario senza assumere autonome iniziative processuali o svolgere difese nel merito.
Nella fase esecutiva divisionale, successiva alla sentenza non definitiva, il Professionista
Delegato Avv. Laura Panigada, incaricata delle operazioni prodromiche alla vendita, depositava relazione preliminare e successive integrazioni, dalle quali emergevano rilevanti criticità catastali tali da impedire la commerciabilità del bene. Dalla documentazione prodotta risultava infatti che la particella 1358, riferita al fabbricato oggetto della comunione, risultava graffata anche a una porzione di suolo costituente viabilità pubblica antistante l'edificio, con conseguente incongruenza tra lo stato di fatto e la rappresentazione catastale. Tale difformità rendeva impossibile procedere al deposito di un DOCFA aggiornato, poiché la sagoma catastale non corrispondeva a quella rilevabile in mappa.
Nella successiva relazione integrativa, il c.t.u. chiariva che tale anomalia non era sanabile con mezzi ordinari, occorrendo un intervento amministrativo dell'ente proprietario della strada e non potendo quindi essere superata nell'ambito del giudizio civile.
Alla luce dell'impossibilità di procedere né alla divisione in natura né alla vendita all'incanto, la causa è stata rimessa in decisione per la fase finale dello scioglimento della comunione, giungendo al naturale epilogo a seguito della discussione odierna.
Ciò premesso, la domanda proposta dagli attori è, in astratto, riconducibile al paradigma normativo dettato dagli artt. 1111 ss. e 713 ss. c.c., i quali attribuiscono a ciascun coerede un diritto potestativo allo scioglimento della comunione ereditaria, diritto che non incontra limiti di durata e non può essere compresso se non nei casi tassativamente pagina 3 di 10 previsti dalla legge. L'oggetto specifico del presente giudizio è lo scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto l'unico bene immobile relitto, già adibito a casa familiare, sito in Siracusa, Fraz. Cassibile, Via delle Viole n. 10, di cui tutti i fratelli sono comproprietari pro quota. CP_3
L'istruttoria tecnica espletata nel corso del procedimento ha condotto, da un lato, all'accertamento della indivisibilità materiale del bene, recepito da questo Tribunale con sentenza non definitiva, e, dall'altro, nella fase successiva, all'emersione di rilevanti criticità catastali, tali da impedire la commerciabilità giuridica del cespite nelle forme richieste dalla legge. Ciò rende necessario verificare se, nelle concrete condizioni del caso, sussista ancora la possibilità giuridica della decisione richiesta, intesa come condizione dell'azione in senso tecnico, distinta dal mero fondamento nel merito.
È utile, in via preliminare, richiamare brevemente la struttura unitaria del giudizio divisorio. La Corte di cassazione ha chiarito che il procedimento di divisione, pur articolandosi in una pluralità di fasi, accertamento dell'an, eventuale accertamento della divisibilità, formazione dei lotti, sorteggio o attribuzione, vendita e riparto, conserva natura di processo unico, destinato a concludersi solo con la sentenza definitiva che attribuisce i beni o dispone la vendita e il riparto. Le pronunce che intervengono nelle fasi intermedie, come quella che accerta l'indivisibilità hanno normalmente carattere non definitivo, salvo il caso della vera e propria sentenza che forma i lotti ai sensi degli artt. 789 e 791 codice di rito civile. (cfr. Cass. n. 24300 del 2023).
Ne discende che la presente fase è quella in cui il giudice, a valle dell'accertamento di indivisibilità, è chiamato a verificare se esistano le condizioni per pervenire a un trasferimento per vendita o attribuzione, giuridicamente valido dell'immobile comune.
In questo quadro assume rilievo decisivo la disciplina in tema di regolarità edilizia e catastale degli immobili coinvolti nella divisione. Le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 25021 del 2019, hanno affermato che gli atti di scioglimento della comunione, anche ereditaria, sono soggetti alla comminatoria di nullità prevista dall'art. 46, primo comma, del D.P.R. 380/2001 (già art. 17 Legge
pagina 4 di 10 47/1985) e dall'art. 40, secondo comma, Legge 47/1985 per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o loro parti, qualora dagli stessi non risultino gli estremi della licenza o concessione edilizia o della concessione in sanatoria, ovvero degli atti equipollenti.
Le Sezioni Unite hanno in particolare chiarito che, quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione, ordinaria o ereditaria, il giudice non può disporre la divisione che abbia a oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso in assenza della dichiarazione circa gli estremi del titolo edilizio e degli atti ad esso equipollenti, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato una vera e propria condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica” della pretesa, e non potendo la pronuncia giudiziale realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale.
La stessa pronuncia ha sottolineato che la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, trattandosi di presupposto di validità del provvedimento di scioglimento della comunione.
Sulla scia di tali principi, la giurisprudenza di legittimità successiva (cfr. Cass., n. 21761 del 29/07/2021) ha esteso il ragionamento anche al versante catastale. In particolare, è stato valorizzato l'art. 29, comma 1 bis, Legge 52/1985, secondo cui gli atti pubblici e le scritture private autenticate aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate e la dichiarazione degli intestatari di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, dichiarazione che può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato.
La sanzione della nullità non colpisce dunque solo l'errata intestazione catastale, ma anche l'assenza del riferimento alle planimetrie o della dichiarazione/attestazione di conformità: in altri termini, il legislatore ha inteso elevare a condizione di validità
pagina 5 di 10 dell'atto non soltanto l'esistenza di una scheda catastale, ma la sua effettiva corrispondenza allo stato reale dell'immobile.
È vero che la norma, nel suo tenore letterale, fa riferimento agli “atti pubblici e scritture private autenticate tra vivi”, tuttavia la recente giurisprudenza, anche di merito (cfr.
Corte d'Appello di Roma, sez. V, sent. 31 luglio 2025, n. 4755), ha coerentemente affermato che il medesimo regime va esteso alle ipotesi di scioglimento giudiziale della comunione, atteso che, come sottolineato ancora una volta dalle richiamate Sezioni
Unite, l'ordinamento non può consentire che le parti, ricorrendo al giudice, conseguano un effetto giuridico che sarebbe loro precluso sul piano negoziale, mediante la circolazione e commercializzazione dei beni abusivi, circolazione ritenuta confliggente con l'interesse pubblico ad un ordinato assetto del territorio. (vedasi ex plurimis Cass., n.
630 del 17/1/2003).
La sentenza di divisione, in quanto “atto sostitutivo” dell'accordo di divisione, deve dunque rispettare gli stessi presupposti di validità.
Tali principi sono stati ripresi e sviluppati da successive decisioni della Suprema Corte che, decidendo proprio in materia di scioglimento di comunione su immobili interessati da irregolarità edilizie, ha ribadito che l'assenza della regolarità urbanistica impedisce al giudice di dare corso alla divisione del bene, dovendo egli arrestarsi a una pronuncia che prenda atto della non commerciabilità del cespite, salvo le eccezioni espressamente previste per la divisione endoesecutiva o endoconcorsuale, non rilevanti nel caso di specie (cfr. Cass. n. 12656 del 2023).
Applicando questi principi al caso concreto, le risultanze peritali del c.t.u. e le relazioni del Professionista Delegato hanno evidenziato non già un problema di abusivismo edilizio, bensì una grave difformità catastale che, nella sostanza, produce effetti analoghi quanto alla commerciabilità del bene. È emerso infatti che la particella n. 1358, che identifica catastalmente il fabbricato oggetto di divisione, risulta graffata non solo alla corte retrostante ma anche ad una porzione di suolo costituente viabilità pubblica;
ne deriva che la sagoma catastale del bene non corrisponde allo stato reale dei luoghi.
pagina 6 di 10 Il c.t.u. ha chiarito, in sede di integrazione, che tale difformità non è rimediabile mediante la normale procedura DOCFA, poiché presupporrebbe un intervento dell'ente pubblico proprietario della strada, con modifiche cartografiche e catastali che esulano completamente dai poteri delle parti e dallo stesso perimetro del presente giudizio. In assenza di tale intervento, non è possibile né attestare la conformità catastale ex art. 29
Legge 52/1985, né depositare planimetrie corrette, né tantomeno redigere un atto, pubblico, privato o giudiziale, che faccia legittimo riferimento a una situazione catastale corrispondente allo stato di fatto.
In altri termini, al momento della decisione, il bene non è giuridicamente commerciabile, posto che ogni atto di trasferimento o di scioglimento della comunione che lo riguarda sarebbe esposto alla nullità per violazione della normativa edilizia e catastale sopra richiamata.
Il giudice della divisione non può supplire a tale mancanza in quanto la pronuncia giudiziale non ha, né potrebbe avere, la funzione di sanare ex se le difformità esistenti, né di sostituirsi all'amministrazione competente nella correzione delle mappe e nell'eventuale rilascio o regolarizzazione dei titoli abilitativi. Pretendere il contrario significherebbe trasformare il giudizio divisorio in una sede impropria di regolarizzazione urbanistico-catastale.
Da ciò discende che la condizione dell'azione, intesa come possibilità giuridica di conseguire il bene richiesto tramite provvedimento valido, difetta nella presente fase del giudizio. La divisione, già esclusa in natura, non può essere attuata neppure per via di vendita, perché verrebbe a tradursi in un trasferimento nullo. Secondo l'impostazione accolta dalla giurisprudenza di legittimità, la carenza di una tale condizione impone una pronuncia che arresti il giudizio sul piano processuale, senza esame nel merito della domanda in punto di attribuzione o di vendita, ferma restando la riproponibilità dell'azione una volta venuta meno la causa di invalidità, ossia all'avvenuta regolarizzazione della situazione catastale e, ove necessario, urbanistica.
pagina 7 di 10 Nel nostro caso, non vi sono altri beni relitti su cui possa utilmente operare un principio di universalità della divisione, quale delineato dalla stessa giurisprudenza di legittimità che ammette, in presenza di più beni, la possibilità di dividere solo quelli giuridicamente commerciabili, lasciando provvisoriamente fuori quelli abusivi o irregolari (cfr. Cass. n.
12656 del 2023).
Il compendio ereditario oggetto di causa è, in sostanza, composto da un unico bene per cui l'impossibilità di divisibilità in natura e l'impossibilità di vendita si sommano, determinando l'arresto del giudizio divisorio.
La posizione del convenuto costituito , che non si oppone alla Controparte_1
divisione, non è idonea a superare tale ostacolo, atteso che il consenso delle parti non può elidere la disciplina imperativa in materia di regolarità edilizia e catastale.
Analogamente, la costituzione dell' quale creditore Controparte_5
ipotecario sulla quota di uno dei condividenti non modifica il quadro in quanto il diritto del creditore a soddisfarsi sul bene o sul ricavato della vendita presuppone che tale vendita sia giuridicamente possibile. Una volta accertato che non è oggi possibile procedere alla vendita, la sua posizione resta salva nei termini di legge, ma non può trovare attuazione in questa sede.
Deve rilevarsi che le contestazioni svolte dagli attori in ordine alla natura privata dell'area antistante il fabbricato, qualificata come area privata ad uso pubblico, non risultano idonee a superare l'accertata difformità catastale, posto che, a prescindere dalla titolarità dominicale della porzione di suolo, allo stato non risulta depositata né depositabile una planimetria catastale conforme allo stato dei luoghi, né è possibile rendere la dichiarazione di conformità richiesta dall'art. 29, comma 1 bis, Legge
52/1985.
In conclusione, la domanda di scioglimento della comunione ereditaria deve essere accolta quanto all'accertamento della situazione di comunione e dell'indivisibilità materiale del bene, ma non può trovare attuazione in ordine alle modalità divisorie (in natura o a mezzo vendita), dovendosi dichiarare l'impossibilità giuridica, allo stato, di pagina 8 di 10 procedere alla divisione in difetto della condizione dell'azione rappresentata dalla commerciabilità urbanistico–catastale del bene. Resta salva la facoltà delle parti di riproporre la domanda una volta eliminati, nelle sedi proprie, gli ostacoli che oggi impediscono la regolare circolazione del cespite.
Deve procedersi, a questo punto, alla regolamentazione delle spese del procedimento.
Come costantemente affermato dalla Suprema Corte, nei giudizi di divisione le spese processuali, ove non risultino superflue né cagionate da infondate contestazioni o da condotte processuali dilatorie di taluno dei condividenti, non sono regolate dal generale principio della soccombenza, ma sono normalmente poste a carico della massa comune, atteso che le attività cui esse si riferiscono sono compiute nell'interesse di tutti i partecipanti alla comunione (cfr. Cass., sez. VI, 20 ottobre 2015, n. 21184).
Nel caso di specie, tuttavia, il giudizio non si è concluso con una pronuncia di accoglimento o di rigetto della domanda di scioglimento della comunione nelle sue modalità attuative, ma con una declaratoria di impossibilità giuridica, allo stato, di procedere alla divisione, determinata da una situazione oggettiva del bene ereditario emersa nel corso dell'istruttoria tecnica e non imputabile alle condotte processuali delle parti.
Non è ravvisabile, pertanto, una soccombenza in senso proprio né reale né virtuale, né può dirsi che le attività processuali siano state svolte in modo esclusivamente riferibile all'interesse di una parte piuttosto che di un'altra. Parimenti, non può attribuirsi rilievo decisivo né alla mera contumacia di alcuni convenuti, né alla costituzione del convenuto che ha aderito alla domanda, trattandosi di comportamenti processuali che non hanno inciso causalmente sull'esito del giudizio, il cui arresto discende da un impedimento oggettivo e sopravvenuto alla fase introduttiva.
In tale contesto, pur restando fermo il principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui le spese del giudizio divisorio sono, di regola, riconducibili alla massa comune, ricorrono giusti motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., avuto riguardo alla natura della decisione,
pagina 9 di 10 all'assenza di una parte effettivamente soccombente e alla peculiarità della vicenda processuale, caratterizzata dall'emersione, solo nella fase avanzata del giudizio, di un ostacolo giuridico non prevedibile all'atto della proposizione della domanda.
Resta ferma, per contro, la necessità di porre le spese di consulenza tecnica d'ufficio, quale attività svolta nell'interesse comune dei condividenti, a carico della massa ereditaria, con ripartizione tra le parti in proporzione delle rispettive quote.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accerta la sussistenza della comunione ereditaria tra le parti sull'immobile sito in
Siracusa, frazione Cassibile, Via delle Viole n. 10, censito al N.C.E.U. del
Comune di Siracusa al foglio 157, particella 1358;
2. Dichiara l'indivisibilità materiale del suddetto immobile, come già accertato con sentenza non definitiva del 14 novembre 2022;
3. Dichiara l'impossibilità giuridica, allo stato, di procedere allo scioglimento della comunione mediante attribuzione o vendita del bene, per difetto della condizione dell'azione rappresentata dalla mancanza della commerciabilità urbanistico- catastale dell'immobile;
4. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
5. Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio e del professionista delegato, in via definitiva, a carico della massa, con ripartizione tra i condividenti in proporzione delle rispettive quote.
Siracusa, 22 dicembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
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