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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/10/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Brindisi 1477/2023 del 03/10/2023 Oggetto: riliquidazione pensione – extramensili mobilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott. Amato Carbone Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 771/2023 RG tra:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. INSALATA Parte_1
GIULIO
Appellante
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv. MATTIA MARCELLA CP_1
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Brindisi il 26/09/2019 parte ricorrente ha fatto presente di essere titolare di pensione VO n. 10068100 con decorrenza dal mese di
1 gennaio 2006 e di avere fruito di periodi coperti da contribuzione figurativa per mobilità negli anni dal 2002 al 2005; ha quindi chiesto il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione con l'inclusione della esatta retribuzione pensionabile per i predetti periodi di mobilità, con condanna dell' al pagamento del dovuto. CP_1
Nel corso del giudizio di primo grado si è costituito ed ha contestato in fatto e diritto gli CP_1
avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo preliminarmente la improponibilità della domanda e la decadenza dall'azione.
Con l'impugnata sentenza n. 1477/2023 del 03/10/2023 il Tribunale di Brindisi, dopo aver disposto apposita ctu nel corso del giudizio, ha respinto la domanda attorea.
Ha quindi proposto appello il argomentando circa l'erroneità della impugnata Pt_1
sentenza che avrebbe recepito una non corretta consulenza. Ha ribadito come – secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità – la contribuzione figurativa per c.i.g. e mobilità dovrebbe ricomprendere le somme per extramensili e come quindi non avrebbe CP_1
rispettato l'onere della prova sullo stesso gravante. Ha impugnato altresì il capo sulle spese nella parte in cui risulta essere stato condannato l'odierno appellato in primo grado, in quanto
…Nel caso di specie, al di là dell'erroneità della sentenza, che andrà riformata nel merito, solo l è in CP_2 possesso dei dati di calcolo forniti dal datore di lavoro (e che, peraltro, confermano la fondatezza della tesi del pensionato) e quand'anche l avesse dimostrato di aver calcolato correttamente la pensione, avrebbe CP_1
comunque invogliato il pensionato ad adire le Autorità Giudiziarie sulla scorta di Circolari palesemente contra legem …
Si è costituito anche in questa fase chiedendo dichiararsi infondato l'appello. CP_1
All'udienza del 26.9.25 la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In primo luogo, non può non rilevarsi come la giurisprudenza prodotta con le note del 24.9.25 da parte dell'appellante sia irrilevante. Infatti, l'art. 40 l. 183/2010 è norma di cui non ha fatto applicazione né il giudice di primo grado né il consulente in quella sede nominato.
La stessa argomentazione spesa nella nota di trasmissione dalla parte, a tacer della sua ammissibilità, secondo cui l'indicazione di tale norma da parte della memoria di costituzione
2 in questo grado avrebbe natura confessoria, appare priva di sostrato normativo. Non si CP_1
ritiene evidentemente di poter attribuire ad una difesa “in diritto” alcuna efficacia di tal fatta.
Ciò detto, si ritiene opportuno ribadire che la sentenza di primo grado ha affermato: Nel ricorso introduttivo del giudizio difettano del tutto allegazioni che consentano di individuare la retribuzione ordinaria, comprensiva degli elementi fissi e continuativi, che sarebbe spettata al ricorrente secondo la contrattazione collettiva che regolava il rapporto di lavoro (e che non necessariamente coincide con quella portata nell'estratto contributivo).
Ciò detto, è ben vero che grava su l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo CP_1 di accredito della contribuzione figurativa, trattandosi di fatto estintivo della obbligazione a suo carico, così come da giurisprudenza indicata nell'atto di appello. Va però anche precisato che – con giurisprudenza costante a partire da SU 13533/2001 – tale onere “si riversa” sul debitore a patto che il creditore abbia previamente dato prova del titolo che costituisce la fonte del diritto vantato.
E già questo appare smentito dalla sentenza di primo grado.
Tornando all'atto di appello, il motivo attinente al merito e rubricato ERRONEITA' DELLA
PERIZIA E DELLA CONSEGUENTE SENTENZA si focalizza sugli esiti della disposta ctu e sulle censure ad essa afferenti.
Il motivo è infondato. Nel merito, infatti, non possono che richiamarsi i principi di cui a Cass.
13144/2025: Secondo il costante orientamento di questa Corte (Cass.31460/2024, Cass.4724/2022,
Cass.17044/2021, Cass.6161/2018) da riaffermarsi in questa sede, per stabilire il valore della contribuzione figurativa per mobilità occorre utilizzare la retribuzione cui è parametrato il trattamento straordinario di integrazione salariale (al quale si fa riferimento per determinare l'importo dell'indennità di mobilità) che i lavoratori hanno percepito, ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro.
La citata Cass. 6161/2018 ha così statuito: I contributi figurativi relativi ai periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'art. 7, comma 9, della l. n. 223 del 1991, si calcolano sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale, che coincide con quella dovuta nel periodo immediatamente precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro per l'orario contrattuale ordinario, maggiorata degli eventuali elementi di carattere continuativo, con conseguente irrilevanza del richiamo alla retribuzione effettivamente percepita contenuto nell'art. 8, comma 1, della l. n. 155 del 1981.
3 Sono questi i principi interpretativi che questa Corte intende fare propri nella valutazione della fattispecie concreta. Ed invero, la lettura della disposta consulenza tecnica, che la sentenza di primo grado ha fatto propria, consente di ritenere che anche la pronuncia di primo grado li abbia rispettati.
La censura formulata nell'atto di appello non quindi trova conferma. Infatti, per determinare la paga base oraria (e quindi la retribuzione media settimanale, r.m.s.) - cui aggiungere le componenti extramensili - vanno prese in considerazione prioritariamente le competenze correnti. Solo dopo va aggiunta la quota di extramensili (…maggiorata degli eventuali elementi di carattere continuativo…, così si esprime la citata Cass. 6161/18).
Il ctu nominato in primo grado ha correttamente fatto presente: Dividendo le competenze correnti per le 42 settimane si ottiene la retribuzione media settimanale di €. 315,69, pari ad una retribuzione oraria di €. 8,09 inferiore alla retribuzione oraria indicata dall'azienda nella domanda di mobilità in €. 9,51 comprensiva della quota della 13^ mensilità.
Nella documentazione prodotta dalle parti non ho riscontrato alcun documento da cui rilevare un diverso importo di retribuzione corrente rispetto ai dati riportati sul mod. 01/M riguardante l'anno 2002.
Il consulente ha anche risposto alle osservazioni formulate dalla parte confermando il metodo seguito. Irrilevante è che – a seguito delle osservazioni - abbia formulato anche un conteggio alternativo, essendo rimessa al giudice la valutazione della correttezza del metodo seguito, sotto il profilo del rispetto della normativa applicabile.
Ciò detto, l'errore metodologico compiuto dall'odierno appellante è non tenere conto che sono proprio le retribuzioni correnti che devono essere prese in prioritariamente considerazione. Appare quindi corretto il dato base di € 8,09. Solo dopo vanno aggiunte le altre competenze continuative e ciò ha fatto ritenere in sede di ctu che il dato preso a riferimento da € 9,51, possa definirsi corretto. CP_1
Di contro, il ricorrente odierno appellante parte dal presupposto che la retribuzione oraria di
€ 9,51 non comprenda le altre competenze ma ciò, come detto, ciò è smentito dall'analisi della documentazione da parte del ctu.
Tra l'altro, nel corpo del motivo di appello, parte appellante introduce un riferimento al diverso istituto delle c.d. retribuzioni ridotte (art. 8 c. 2 l. 155/1981). Tale indicazione
4 costituisce non solo un elemento di novità, determinando un tema di indagine inammissibilmente nuovo e ampliando la causa petendi del ricorso originario, ma tale argomento “non si confronta” neppure con la sentenza e con le risultanze della consulenza.
Inoltre, parte appellante non ha mai correttamente allegato e prodotto documenti volti a confutare i dati analizzati dal ctu (p.es., mancano le buste paga per il periodo di riferimento o il ccnl ratione temporis applicabile). Di contro sono presenti i modelli O1/M datoriali, da cui il ctu ha tratto i dati esposti. Si ritiene quindi che vi sia prova documentale della correttezza dell'agire dell'ente previdenziale. Questo elemento consente altresì di fare proprie in questo caso le affermazioni rese da Cass. 17044/2021 in non dissimile situazione: come correttamente CP_ rilevato dall il valore della contribuzione figurativa per mobilità deve essere calcolato utilizzando non un dato virtuale, bensì il dato reale corrispondente alla retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale;
nella specie l ha fatto leva sui dati retributivi dichiarati dal datore di lavoro nel CP_2 modello denominato DS 22 ai fini del calcolo del trattamento di mobilità e tali dati devono considerarsi coincidenti con la normale retribuzione oraria che funge da base di calcolo dell'integrazione salariale, quindi del valore da riconoscere alla contribuzione figurativa.
In ultimo, non può accogliersi l'argomentazione contenuta a pg. 3 dell'atto di appello laddove si imputa al giudice di prime cure di aver ritenuto corretta l'esclusione delle “altre competenze”. Invero, l'affermazione della sentenza di primo grado riportata nella citata pg. 3 appare estrapolata dal contesto in cui è inserita, ossia a chiosa delle deduzioni del consulente.
Costui ha espressamente affermato di aver individuato prima la paga oraria dovuta in base alle competenze correnti e che questa era inferiore alla paga indicata dal datore e utilizzata per il calcolo della contribuzione figurativa. Dall'analisi condotta il consulente ha dedotto quindi che la maggior somma utilizzata da è comprensiva degli ulteriori elementi di carattere CP_1
continuativo e che questi elementi sono stati “sommati” dopo che si era calcolato il dato base di partenza. L'affermazione del giudice di prime cure deve quindi essere interpretata nel senso di condivisione del metodo seguito dal nominato ctu, che ha prima individuato il dato di partenza (€ 8,09) e successivamente valutato che il dato preso in considerazione dall'ente per il calcolo della contribuzione figurativa (€ 9,51) fosse corretto e comprensivo degli ulteriori elementi continuativi.
5 Quanto sopra determina anche l'infondatezza del chiesto ricalcolo ex art. 3 c. 6 d.lgs 506/1992
(rispetto al quale non sono formulate autonome censure o contestazioni). La fattispecie rileverebbe solo in caso di fondatezza dell'appello (e questo si ricava dalla stessa modalità di redazione dell'atto di appello che lo vede come passaggio consequenziale … poi rivalutata ex art. 3 comma 6 D.Lgs. 503/92, così afferma l'appello senza ulteriori argomentazioni). Infatti, in caso di accoglimento del ricorso in appello si determinerebbe, a catena, la necessità di applicare le rivalutazioni previste dal citato art. 3 c. 6 sul maggior importo determinatosi.
L'infondatezza della domanda “a monte” determina anche l'insussistenza del diritto a tale porzione di maggior ricalcolo, in quanto circostanza fatta valere – come si ricava dall'interpretazione degli atti introduttivi – quale mero “vizio derivato” della (supposta ma smentita in questo giudizio) erronea determinazione della Pt_2
Resta ora da vagliare il secondo motivo di ricorso, relativo alla condanna alle spese di lite comminata in primo grado. Lo stesso è infondato. Le spese sono state allocate in primo grado seguendo il principio di soccombenza e sono state quantificate all'interno della forbice del II scaglione del dm 55/14, tenuto conto del compimento di attività istruttoria. La motivazione addotta da parte ricorrente nell'atto di appello, e nella parte “in fatto” qui riportata, non appare riconducibile ad alcuna delle ipotesi codicistiche sul punto e non trova alcun appiglio neppure nei principi ricavabili da C. cost. 77/2018.
Quanto sopra rende infondato il proposto appello. Si ritengono assorbiti ogni ulteriore motivo ed eccezione.
Le spese seguono la soccombenza. Rispetto all'art. 13 c. 1 quater dpr 115/2002 non può che richiamarsi SU 4315/2020. Resta assorbita ogni ulteriore questione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione lavoro
Visto l'art. 437 cpc;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del 3/10/2023 n. 1477 del Tribunale di Brindisi così provvede: CP_1
RIGETTA l'appello
6 Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado liquidate in € 962,00, ex D.M. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfettarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 co 1 quater del D.P.R. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Il Consigliere estensore
Dott. Amato Carbone
Il Presidente
Dott. Gennaro Lombardi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott. Amato Carbone Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 771/2023 RG tra:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. INSALATA Parte_1
GIULIO
Appellante
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv. MATTIA MARCELLA CP_1
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Brindisi il 26/09/2019 parte ricorrente ha fatto presente di essere titolare di pensione VO n. 10068100 con decorrenza dal mese di
1 gennaio 2006 e di avere fruito di periodi coperti da contribuzione figurativa per mobilità negli anni dal 2002 al 2005; ha quindi chiesto il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione con l'inclusione della esatta retribuzione pensionabile per i predetti periodi di mobilità, con condanna dell' al pagamento del dovuto. CP_1
Nel corso del giudizio di primo grado si è costituito ed ha contestato in fatto e diritto gli CP_1
avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo preliminarmente la improponibilità della domanda e la decadenza dall'azione.
Con l'impugnata sentenza n. 1477/2023 del 03/10/2023 il Tribunale di Brindisi, dopo aver disposto apposita ctu nel corso del giudizio, ha respinto la domanda attorea.
Ha quindi proposto appello il argomentando circa l'erroneità della impugnata Pt_1
sentenza che avrebbe recepito una non corretta consulenza. Ha ribadito come – secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità – la contribuzione figurativa per c.i.g. e mobilità dovrebbe ricomprendere le somme per extramensili e come quindi non avrebbe CP_1
rispettato l'onere della prova sullo stesso gravante. Ha impugnato altresì il capo sulle spese nella parte in cui risulta essere stato condannato l'odierno appellato in primo grado, in quanto
…Nel caso di specie, al di là dell'erroneità della sentenza, che andrà riformata nel merito, solo l è in CP_2 possesso dei dati di calcolo forniti dal datore di lavoro (e che, peraltro, confermano la fondatezza della tesi del pensionato) e quand'anche l avesse dimostrato di aver calcolato correttamente la pensione, avrebbe CP_1
comunque invogliato il pensionato ad adire le Autorità Giudiziarie sulla scorta di Circolari palesemente contra legem …
Si è costituito anche in questa fase chiedendo dichiararsi infondato l'appello. CP_1
All'udienza del 26.9.25 la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In primo luogo, non può non rilevarsi come la giurisprudenza prodotta con le note del 24.9.25 da parte dell'appellante sia irrilevante. Infatti, l'art. 40 l. 183/2010 è norma di cui non ha fatto applicazione né il giudice di primo grado né il consulente in quella sede nominato.
La stessa argomentazione spesa nella nota di trasmissione dalla parte, a tacer della sua ammissibilità, secondo cui l'indicazione di tale norma da parte della memoria di costituzione
2 in questo grado avrebbe natura confessoria, appare priva di sostrato normativo. Non si CP_1
ritiene evidentemente di poter attribuire ad una difesa “in diritto” alcuna efficacia di tal fatta.
Ciò detto, si ritiene opportuno ribadire che la sentenza di primo grado ha affermato: Nel ricorso introduttivo del giudizio difettano del tutto allegazioni che consentano di individuare la retribuzione ordinaria, comprensiva degli elementi fissi e continuativi, che sarebbe spettata al ricorrente secondo la contrattazione collettiva che regolava il rapporto di lavoro (e che non necessariamente coincide con quella portata nell'estratto contributivo).
Ciò detto, è ben vero che grava su l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo CP_1 di accredito della contribuzione figurativa, trattandosi di fatto estintivo della obbligazione a suo carico, così come da giurisprudenza indicata nell'atto di appello. Va però anche precisato che – con giurisprudenza costante a partire da SU 13533/2001 – tale onere “si riversa” sul debitore a patto che il creditore abbia previamente dato prova del titolo che costituisce la fonte del diritto vantato.
E già questo appare smentito dalla sentenza di primo grado.
Tornando all'atto di appello, il motivo attinente al merito e rubricato ERRONEITA' DELLA
PERIZIA E DELLA CONSEGUENTE SENTENZA si focalizza sugli esiti della disposta ctu e sulle censure ad essa afferenti.
Il motivo è infondato. Nel merito, infatti, non possono che richiamarsi i principi di cui a Cass.
13144/2025: Secondo il costante orientamento di questa Corte (Cass.31460/2024, Cass.4724/2022,
Cass.17044/2021, Cass.6161/2018) da riaffermarsi in questa sede, per stabilire il valore della contribuzione figurativa per mobilità occorre utilizzare la retribuzione cui è parametrato il trattamento straordinario di integrazione salariale (al quale si fa riferimento per determinare l'importo dell'indennità di mobilità) che i lavoratori hanno percepito, ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro.
La citata Cass. 6161/2018 ha così statuito: I contributi figurativi relativi ai periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'art. 7, comma 9, della l. n. 223 del 1991, si calcolano sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale, che coincide con quella dovuta nel periodo immediatamente precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro per l'orario contrattuale ordinario, maggiorata degli eventuali elementi di carattere continuativo, con conseguente irrilevanza del richiamo alla retribuzione effettivamente percepita contenuto nell'art. 8, comma 1, della l. n. 155 del 1981.
3 Sono questi i principi interpretativi che questa Corte intende fare propri nella valutazione della fattispecie concreta. Ed invero, la lettura della disposta consulenza tecnica, che la sentenza di primo grado ha fatto propria, consente di ritenere che anche la pronuncia di primo grado li abbia rispettati.
La censura formulata nell'atto di appello non quindi trova conferma. Infatti, per determinare la paga base oraria (e quindi la retribuzione media settimanale, r.m.s.) - cui aggiungere le componenti extramensili - vanno prese in considerazione prioritariamente le competenze correnti. Solo dopo va aggiunta la quota di extramensili (…maggiorata degli eventuali elementi di carattere continuativo…, così si esprime la citata Cass. 6161/18).
Il ctu nominato in primo grado ha correttamente fatto presente: Dividendo le competenze correnti per le 42 settimane si ottiene la retribuzione media settimanale di €. 315,69, pari ad una retribuzione oraria di €. 8,09 inferiore alla retribuzione oraria indicata dall'azienda nella domanda di mobilità in €. 9,51 comprensiva della quota della 13^ mensilità.
Nella documentazione prodotta dalle parti non ho riscontrato alcun documento da cui rilevare un diverso importo di retribuzione corrente rispetto ai dati riportati sul mod. 01/M riguardante l'anno 2002.
Il consulente ha anche risposto alle osservazioni formulate dalla parte confermando il metodo seguito. Irrilevante è che – a seguito delle osservazioni - abbia formulato anche un conteggio alternativo, essendo rimessa al giudice la valutazione della correttezza del metodo seguito, sotto il profilo del rispetto della normativa applicabile.
Ciò detto, l'errore metodologico compiuto dall'odierno appellante è non tenere conto che sono proprio le retribuzioni correnti che devono essere prese in prioritariamente considerazione. Appare quindi corretto il dato base di € 8,09. Solo dopo vanno aggiunte le altre competenze continuative e ciò ha fatto ritenere in sede di ctu che il dato preso a riferimento da € 9,51, possa definirsi corretto. CP_1
Di contro, il ricorrente odierno appellante parte dal presupposto che la retribuzione oraria di
€ 9,51 non comprenda le altre competenze ma ciò, come detto, ciò è smentito dall'analisi della documentazione da parte del ctu.
Tra l'altro, nel corpo del motivo di appello, parte appellante introduce un riferimento al diverso istituto delle c.d. retribuzioni ridotte (art. 8 c. 2 l. 155/1981). Tale indicazione
4 costituisce non solo un elemento di novità, determinando un tema di indagine inammissibilmente nuovo e ampliando la causa petendi del ricorso originario, ma tale argomento “non si confronta” neppure con la sentenza e con le risultanze della consulenza.
Inoltre, parte appellante non ha mai correttamente allegato e prodotto documenti volti a confutare i dati analizzati dal ctu (p.es., mancano le buste paga per il periodo di riferimento o il ccnl ratione temporis applicabile). Di contro sono presenti i modelli O1/M datoriali, da cui il ctu ha tratto i dati esposti. Si ritiene quindi che vi sia prova documentale della correttezza dell'agire dell'ente previdenziale. Questo elemento consente altresì di fare proprie in questo caso le affermazioni rese da Cass. 17044/2021 in non dissimile situazione: come correttamente CP_ rilevato dall il valore della contribuzione figurativa per mobilità deve essere calcolato utilizzando non un dato virtuale, bensì il dato reale corrispondente alla retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale;
nella specie l ha fatto leva sui dati retributivi dichiarati dal datore di lavoro nel CP_2 modello denominato DS 22 ai fini del calcolo del trattamento di mobilità e tali dati devono considerarsi coincidenti con la normale retribuzione oraria che funge da base di calcolo dell'integrazione salariale, quindi del valore da riconoscere alla contribuzione figurativa.
In ultimo, non può accogliersi l'argomentazione contenuta a pg. 3 dell'atto di appello laddove si imputa al giudice di prime cure di aver ritenuto corretta l'esclusione delle “altre competenze”. Invero, l'affermazione della sentenza di primo grado riportata nella citata pg. 3 appare estrapolata dal contesto in cui è inserita, ossia a chiosa delle deduzioni del consulente.
Costui ha espressamente affermato di aver individuato prima la paga oraria dovuta in base alle competenze correnti e che questa era inferiore alla paga indicata dal datore e utilizzata per il calcolo della contribuzione figurativa. Dall'analisi condotta il consulente ha dedotto quindi che la maggior somma utilizzata da è comprensiva degli ulteriori elementi di carattere CP_1
continuativo e che questi elementi sono stati “sommati” dopo che si era calcolato il dato base di partenza. L'affermazione del giudice di prime cure deve quindi essere interpretata nel senso di condivisione del metodo seguito dal nominato ctu, che ha prima individuato il dato di partenza (€ 8,09) e successivamente valutato che il dato preso in considerazione dall'ente per il calcolo della contribuzione figurativa (€ 9,51) fosse corretto e comprensivo degli ulteriori elementi continuativi.
5 Quanto sopra determina anche l'infondatezza del chiesto ricalcolo ex art. 3 c. 6 d.lgs 506/1992
(rispetto al quale non sono formulate autonome censure o contestazioni). La fattispecie rileverebbe solo in caso di fondatezza dell'appello (e questo si ricava dalla stessa modalità di redazione dell'atto di appello che lo vede come passaggio consequenziale … poi rivalutata ex art. 3 comma 6 D.Lgs. 503/92, così afferma l'appello senza ulteriori argomentazioni). Infatti, in caso di accoglimento del ricorso in appello si determinerebbe, a catena, la necessità di applicare le rivalutazioni previste dal citato art. 3 c. 6 sul maggior importo determinatosi.
L'infondatezza della domanda “a monte” determina anche l'insussistenza del diritto a tale porzione di maggior ricalcolo, in quanto circostanza fatta valere – come si ricava dall'interpretazione degli atti introduttivi – quale mero “vizio derivato” della (supposta ma smentita in questo giudizio) erronea determinazione della Pt_2
Resta ora da vagliare il secondo motivo di ricorso, relativo alla condanna alle spese di lite comminata in primo grado. Lo stesso è infondato. Le spese sono state allocate in primo grado seguendo il principio di soccombenza e sono state quantificate all'interno della forbice del II scaglione del dm 55/14, tenuto conto del compimento di attività istruttoria. La motivazione addotta da parte ricorrente nell'atto di appello, e nella parte “in fatto” qui riportata, non appare riconducibile ad alcuna delle ipotesi codicistiche sul punto e non trova alcun appiglio neppure nei principi ricavabili da C. cost. 77/2018.
Quanto sopra rende infondato il proposto appello. Si ritengono assorbiti ogni ulteriore motivo ed eccezione.
Le spese seguono la soccombenza. Rispetto all'art. 13 c. 1 quater dpr 115/2002 non può che richiamarsi SU 4315/2020. Resta assorbita ogni ulteriore questione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione lavoro
Visto l'art. 437 cpc;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del 3/10/2023 n. 1477 del Tribunale di Brindisi così provvede: CP_1
RIGETTA l'appello
6 Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado liquidate in € 962,00, ex D.M. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfettarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 co 1 quater del D.P.R. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Il Consigliere estensore
Dott. Amato Carbone
Il Presidente
Dott. Gennaro Lombardi
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