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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/06/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Reggio Calabria
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente di Sezione, dr.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 694 dell'anno 2022 del Registro Generale
Contenzioso, introitato per la decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 10.03.2025, previa assegnazione alle parti di termine di sessanta giorni per lo scambio di comparse conclusionali e di successivo termine di venti giorni per lo scambio di memorie di replica, vertente
TRA
(C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Salerno il 15.08.1964, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Cammarota, attore
E
(C.F./P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore procuratore speciale
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Foti, Parte_2
convenuta
NONCHE'
(C.F. ), nato Controparte_2 C.F._2
a Scilla (RC) il 08.08.1973, rappresentato e difeso dall'avv. Serena A.
Mangano, convenuto avente per oggetto: lesione personale.
Conclusioni delle parti
Come da ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 10.03.2025, in cui si dà atto che:
- il procuratore dell'attore ha precisato le conclusioni nei termini che seguono: “si riporta a tutte le proprie difese in atti e conclude, in via istruttoria, per l'accoglimento delle richieste in ordine alle risultanze peritali (chiarimenti o nuova perizia), così come in note di udienza 10.2.25, qui ripetute e trascritte;
nel merito, per l'accoglimento della domanda siccome proposta;
vinte in ogni caso le spese di lite, e nei confronti di entrambe i convenuti, con attribuzione al procuratore antistatario”;
- il procuratore di ha così precisato le Controparte_2
conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
1)Rigettare la domanda avversaria attorea perché infondata in fatto e in diritto per quanto esposto in tutti gli scritti difensivi di parte;
2) In via subordinata, nella denigrata ipotesi che si ritenesse fondata la domanda attorea si chiede che venga riconosciuto un importo inferiore rispetto a quello richiesto, o comunque nella misura minima ritenuta di giustizia, per il comportamento colposo dell'attore nella causazione del sinistro e per non aver adottato la massima prudenza, nonché tutte le misure necessarie al fine di evitare il sinistro;
3) Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. In via istruttoria si reiterano le istanze istruttorie già formulate in precedenza nella memoria ex art.183 n.2 c.p.c. e si insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo del presente giudizio”;
pag. 2/32 - il procuratore della ha precisato le Controparte_1
conclusioni nei seguenti termini: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: - rigettare la domanda avanzata dal sig. in Parte_1
quanto infondata in fatto e diritto ritenendo la somma di € 7.700,00 già corrisposta all'attore dalla satisfattiva di tutti i danni Controparte_1
dallo stesso pretesi;
- in subordine, ridurre grandemente il quantum richiesto in quanto eccessivo tenendo in considerazione sia la quantomeno concorrente responsabilità da attribuire all'attore nella causazione dell'incidente ex art.2054 comma 2 c.c. e, dunque, delle conseguenti lesioni, sia le somme allo stesso corrisposte dall - con vittoria di CP_3
spese, diritti ed onorari di giudizio oltre accessori di legge”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. ha convenuto in giudizio davanti a questo Parte_1
Tribunale e la compagnia di assicurazioni Controparte_2 CP_1
per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro
[...]
stradale occorso in data 24.05.2019, alle ore 13:00 circa, in Scilla (RC), lungo la via Parco. Con riguardo alle modalità dell'incidente parte attrice ha assunto che, mentre si trovava alla guida del motoveicolo T Max tg.
BB46555 (assicurato con la ), nelle circostanze di tempo Controparte_4
e di luogo anzidette, era caduto rovinosamente al suolo a seguito della condotta colposa di conducente e proprietario Controparte_2
dell'autovettura Dacia targata FC047HA (assicurata con la
[...]
, che, dapprima fermo sul margine destro della Controparte_1
carreggiata con le quattro frecce azionate, era ripartito improvvisamente immettendosi nel flusso del traffico e quindi, svoltando sulla sinistra, aveva pag. 3/32 investito con la parte anteriore sinistra dell'auto il motoveicolo causando la caduta dell'istante.
Ha dedotto, inoltre, l'attore che, in seguito al sinistro, era stato trasportato al Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria e poi trasferito a Salerno ove gli era stata diagnosticata una “frattura pluriframmentaria piatto tibiale dx…frattura della rotula” per la quale era stato praticato intervento di “osteosintesi con placche piatto tibiale”, con conseguente difficoltà di deambulazione;
che dall'incidente erano residuati postumi “di solo danno biologico pari al 11%, ITT gg 45, ITP al 50% gg
53, ITP al 25% gg 40”, come da relazione del dott. che, Persona_1
all'epoca dei fatti, si stava recando con moglie ed amici a Taormina per trascorrere un weekend programmato da tempo a cui aveva dovuto rinunciare;
che, a causa delle lesioni subite, aveva ripreso il lavoro di autista presso la società RO Trasporti Srl dopo quasi un anno dall'incidente, con enormi perdite;
che era stato integralmente indennizzato dalla compagnia per i danni al mezzo, ma non anche per le lesioni CP_4
non rientrando nei limiti di competenza della compagnia (essendo state valutate pari al “10% Danno Biologico, 96 gg di ITP al 75%, 90 gg di ITP al 25%” nonché “gg 225 di ITP al 75% quale incidenza alla specifica capacità di lavoro”); che aveva ricevuto dalla la somma Controparte_5
complessiva di €7.700,00, dallo stesso trattenuta in acconto sulla maggior somma pretesa;
che, a causa del grave pregiudizio funzionale, si era rinchiuso in sé stesso, rifiutando e allontanando amicizie ed affetti che in precedenza coltivava;
che i tentativi di risoluzione bonaria della controversia non avevano sortito esito.
pag. 4/32 §2. Si è costituito in giudizio contestando Controparte_2
integralmente quanto sostenuto dall'attore ed in special modo la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dallo stesso.
In particolare, si legge nella comparsa di costituzione e risposta:
-che in data 24 maggio 2019, intorno alle ore 13:00, il convenuto, alla guida della propria autovettura, percorreva via Parco del Comune di Scilla
a bassa velocità, a causa dell'intenso traffico;
-che, giunto in prossimità dell'intersezione con via Rinnovamento
Parallela, aveva segnalato con congruo anticipo l'intenzione di svoltare a sinistra, e, accertatosi dell'assenza di veicoli sopraggiungenti, all'altezza dell'incrocio aveva iniziato la manovra di svolta;
-che, nonostante la massima cautela adottata, era stato improvvisamente urtato da un motociclo che procedeva ad elevata velocità ed effettuava un sorpasso repentino e non consentito, impattando contro lo specchietto retrovisore ed il passaruota anteriore sinistro del veicolo;
-che, a seguito dell'urto, il conducente del motociclo era stato trasportato presso il presidio ospedaliero;
-che il convenuto non aveva commesso alcuna infrazione del codice della strada, ma al contrario aveva adottato tutte le cautele necessarie;
-che, viceversa, l'attore, se avesse evitato di sorpassare la fila di autovetture incolonnate, tenuto conto della ristrettezza della carreggiata, e avesse mantenuto una condotta di guida prudente, procedendo a bassa velocità in considerazione dell'intenso traffico presente, avrebbe potuto accorgersi per tempo della manovra di svolta a sinistra effettuata dal
- peraltro segnalata mediante l'uso degli indicatori di direzione - ed CP_2
pag. 5/32 avrebbe così avuto la possibilità di arrestare la marcia, evitando l'impatto con l'autovettura che aveva già impegnato l'incrocio;
-che il convenuto aveva riportato esclusivamente danni materiali alla propria autovettura, già risarciti dalla propria compagnia assicurativa;
-che del sinistro era responsabile in via esclusiva il conducente del motociclo, che aveva tenuto una condotta di guida imprudente, negligente e non conforme alle regole del codice della strada.
É stato chiesto, pertanto, in via principale di “Rigettare la domanda avversaria attorea perché́ infondata in fatto e in diritto”; in via subordinata, “nella denigrata ipotesi che si ritenesse fondata la domanda attorea…che venga riconosciuto un importo inferiore rispetto a quello richiesto, o comunque nella misura minima ritenuta di giustizia, per il comportamento colposo dell'attore nella causazione del sinistro e per non aver adottato la massima prudenza, nonché tutte le misure necessarie al fine di evitare il sinistro”; in ogni caso, di condannare l'attore al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93
c.p.c.
§3. Si è costituita, inoltre, la deducendo: Controparte_1
-che la dinamica dell'incidente per come ricostruita dall'attore non risulta coincidente con quella denunciata da conducente Controparte_2
dell'autovettura;
- che quest'ultimo, difatti, ha denunciato che, in data 24.05.2019, mentre percorreva a bassa velocità e con la massima prudenza via Parco, nel comune di Scilla, dovendo svoltare a sinistra per imboccare via
Rinnovamento, dopo aver attivato gli indicatori di direzione e aver verificato che non sopraggiungessero altri veicoli, nel momento in cui si pag. 6/32 apprestava a effettuare la svolta, era stato improvvisamente superato da un motociclo che procedeva a velocità non commisurata alle condizioni della strada (trattandosi di centro abitato, in prossimità di una scuola, peraltro in orario di uscita, e con carreggiata parzialmente occupata da veicoli parcheggiati su entrambi i lati) ed andava a impattare contro lo specchietto e il passaruota anteriore sinistro della sua autovettura;
-che tale versione dei fatti è stata confermata da due testimoni oculari in sede di dichiarazioni spontanee rese dinanzi ai Carabinieri;
-che è, dunque, ravvisabile una responsabilità quantomeno concorrente in capo al;
Parte_1
-che, in relazione al quantum debeatur, la richiesta avanzata dall'attore è esagerata;
-che, difatti, lo stesso è stato già risarcito mediante la corresponsione della complessiva somma di €7.700,00, sulla base della relazione medico- legale redatta dal medico fiduciario della società assicuratrice, che ha riconosciuto al un danno biologico nella misura del 5%, 30 giorni Parte_1
di inabilità temporanea totale (ITT), 30 giorni di inabilità temporanea parziale (ITP) al 50%, ulteriori 30 giorni di ITP al 25% ed €1.476,71 per spese mediche, ed applicando il disposto dell'art. 2054, comma 2, c.c.;
-che l'importo complessivamente corrisposto al ammonta ad Parte_1
€14.110,50, tenuto conto della suddetta somma di €7.700,00 e dell'indennità di malattia pari ad €6.410,50 erogata dall' per un CP_3
periodo di 191 giorni.
Ha chiesto, quindi, di “rigettare la domanda avanzata dall'attore in quanto infondata in fatto e diritto…ritenendo la somma di € 7.700,00 già corrisposta all'attore dalla satisfattiva di tutti i danni Controparte_1
pag. 7/32 dallo stesso pretesi”; in subordine, di “ridurre grandemente il quantum richiesto in quanto eccessivo tenendo in considerazione sia la quantomeno concorrente responsabilità da attribuire all'attore nella causazione dell'incidente ex art.2054 comma 2 c.c. e, dunque, delle conseguenti lesioni, sia le somme allo stesso corrisposte dall'INAIL”; di condannare, infine, l'attore al pagamento delle spese di lite.
§4. La causa, istruita mediante la documentazione in atti, l'assunzione di prova per testi e l'espletamento di CT, sulle conclusioni precisate dai procuratori nei termini riportati in epigrafe, è stata introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 10 marzo 2025, previa assegnazione alle parti di termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
§5. La domanda di parte attrice va accolta nei soli limiti di seguito esposti.
§5.1 - Va, anzitutto, considerato ai fini della decisione:
-che l'art. 2054, comma 2, c.c. stabilisce che, in caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che entrambi i conducenti abbiano concorso in egual misura a causare il danno subito;
-che la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054, comma
2, c.c., trova applicazione solamente nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso, svolgendo, quindi, una funzione sussidiaria, essendo il suo ambito di applicazione limitato al caso in cui non possano attribuirsi le effettive responsabilità del sinistro (in tal senso si veda Cass. civ. n. 17568 del 2013);
pag. 8/32 -che il danneggiato, pertanto, una volta evocati in giudizio il conducente del veicolo antagonista e la relativa compagnia assicurativa, è tenuto a dimostrare non solo l'avvenuta verificazione del fatto e il nesso causale con i danni lamentati, ma anche l'esclusiva riconducibilità dell'evento dannoso alla condotta colposa dell'altro conducente;
-che l'accertamento della colpa di uno dei conducenti non esonera il giudice dall'obbligo di esaminare anche la condotta dell'altro onde stabilire se quest'ultimo abbia, a sua volta, violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, al fine di decidere se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (cfr., ex multis, Cass. civ.
n. 7479 del 2020; Cass. n. 23431 del 2014);
-che si tratta di un accertamento in concreto che va effettuato in base a tutte le risultanze processuali (Cass. civ. n. 3696 del 2018).
§5.2 - Esaminando il sinistro de quo alla luce dei principi anzidetti e analizzando le risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, sia di natura documentale che testimoniale, deve ritenersi che la presunzione legale di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. non sia stata superata.
In primo luogo, bisogna evidenziare che la versione della dinamica del sinistro fornita dalle parti diverge sensibilmente, essendo incontestato soltanto che entrambi i mezzi coinvolti procedevano nello stesso senso di marcia sulla via Parco in Scilla in direzione monte-mare.
Precisamente, secondo l'attore, l'autovettura con alla guida il CP_2
“dapprima ferma sul margine destro della carreggiata con le quattro frecce azionate, ripartì improvvisamente immettendosi nel flusso del
pag. 9/32 traffico e quindi, svoltando sulla sinistra, investì con la parte anteriore sinistra dell'auto il motociclo…provocandone rovinosa caduta”.
La difesa del alla quale si è uniformata la difesa della CP_2 [...]
ha invece replicato che, mentre il appunto, Controparte_1 CP_2
“percorreva la via Parco del Comune di Scilla a bassissima velocità a causa dell'elevato traffico…giunto all'altezza dell'incrocio stradale di via
Rinnovamento parallela, dovendo svoltare a sinistra, segnalava la sua manovra con largo anticipo attraverso gli indicatori di direzione, ed utilizzando la massima cautela in prossimità dell'incrocio facendo attenzione che non sopraggiungessero altri veicoli nella medesima direzione, svoltava a sinistra impegnando la corsia medesima, quando all'improvviso sopraggiungeva ad alta velocità un motociclista che dopo aver effettuato una brusca manovra di sorpasso, finiva la corsa urtando violentemente contro lo specchietto sinistro ed il passaruota anteriore lato sinistro dell'autovettura ”. Parte_3
Orbene, nessuna delle due tesi contrapposte risulta pienamente provata sulla scorta del materiale probatorio in atti, costituito dalla documentazione depositata e dalle dichiarazioni testimoniali, le quali presentano rilevanti elementi di contraddittorietà e inattendibilità che impediscono di pervenire ad un accertamento pieno della responsabilità esclusiva di una delle due parti.
In particolare, le dichiarazioni rese dai testimoni indicati dall'attore appaiono contraddittorie, poiché sono (tra l'altro) sensibilmente diverse rispetto a quelle rese ai Carabinieri nell'immediatezza del fatto (v. all. 13 fasc. attore).
pag. 10/32 Nello specifico, , dinnanzi ai Carabinieri Parte_4
della Stazione di Scilla, ha dichiarato: “In data odierna, verso le ore 13:00, mi trovavo con mio marito a bordo del nostro Controparte_6
scooter…, ed unitamente ai nostri amici e la Parte_1
moglie che erano a bordo del loro scooter…abbiamo imboccato l'uscita per Scilla. Pochi istanti dopo, giunti sulla via Parco…notavo una autovettura bianca ferma sulla destra, che, ripartiva improvvisamente svoltando subito a sinistra, senza inserire l'indicatore di direzione, andando ad urtare il motociclo del mio amico , Parte_1
facendolo cascare rovinosamente a terra unitamente alla moglie”; in sede giudiziale, all'udienza del 19 febbraio 2024, invece, ha riferito: “Conosco i fatti di causa in quanto io mi trovavo trasportata sul motociclo che seguiva quello dell'attore;…confermo il capo A)1 della memoria attorea;
…in riferimento al capo B2, preciso che la strada che percorrevamo era in
discesa ed era molto trafficata in quanto vi era nei pressi una scuola;
vi erano macchine in sosta sia a destra che a sinistra della corsia di marcia;
si tratta di strada a senso unico;
ho visto una Dacia bianca accostarsi a destra e accendere le quattro frecce;
ho visto la trasportata scendere dalla vettura;
si procedeva lentamente e alcuni motorini e ciclomotori che ci precedevano si spostavano verso sinistra;
anche il motociclo su cui ero trasportata seguendo quelli che precedevano si spostava a sinistra;
ho 1Vero è che in data 24.5.19, alle ore 13.00 circa, in Scilla (RC) alla via Parco, l'attore, a bordo del proprio motoveicolo T Max tg BB 46555 assicurato , fu investito da autovettura Dacia tg FC 047 Controparte_4
HA, di proprietà di e dallo stesso condotta, ed assicurata;
Controparte_2 Controparte_5
pag. 11/32 visto che la vettura riprendeva la marcia e dopo circa 40 o 50 metri, mentre l'attore la stava sorpassando, si spostava anch'essa verso sinistra e facendo ciò urtava il ciclomotore condotto da e lo urtava nella Parte_1
parte posteriore;
…l'attore aveva ultimato la manovra di sorpasso della vettura quando veniva da questa urtato…la vettura ha urtato il motociclo dell'attore nel bauletto e nella parte laterale precisamente nella marmitta…in riferimento al capo B, riconosco nella foto di cui all'. n. 17 che mi viene esibita i luoghi e le persone;
…non ricordo se al momento in cui è ripartita, la vettura Dacia ha spento le 4 frecce;
non aveva azionato
l'indicatore di direzione quando ha urtato il motociclo dell'attore…dopo essersi immessa nella corsia, la vettura ha spento le 4 frecce…quando la
Dacia si è fermata per far scendere il passeggero si trovava vicino alla scuola, ma non so indicare la distanza…le macchine erano incolonnate nel traffico dal punto in cui la vettura Dacia ha fatto scendere la trasportata fino al punto dove è avvenuto l'incidente…confermo il capo C3…confermo il capo D4…confermo il capo E5”.
Analogamente in data 24.05.2019, dinnanzi ai Controparte_6
Carabinieri della Stazione di Scilla, ha affermato: “In data odierna, verso le ore 13:00, mi trovavo con mia moglie a bordo del Parte_4
nostro scooter…, ed unitamente ai nostri amici e Parte_1
CP_
è che per l'effetto l'attore rovinò al suolo e fu prelevato dall'ambulanza che lo trasportò al pronto soccorso dell'ospedale di Reggio Calabria e poi fu trasferito a Salerno ove fu diagnosticato quanto dagli allegati referti, giusta all.ti sub 2 e 3 prod. attorea che mi si mostrano;
4Vero è che l'attore con moglie ed amici si stava recando a Taormina per trascorrere un weekend programmato da tempo presso “Villa Conti” a cui dovè rinunciare, giusta allegato sub 15 prod. attorea che mi si mostra;
pag. 12/32 la moglie che erano a bordo del loro scooter…abbiamo imboccato l'uscita per Scilla. Pochi istanti dopo, giunti sulla via Parco…notavo che un Suv bianco fermo sulla destra dal quale stavano scendendo delle persone, ripartiva improvvisamente svoltando subito a sinistra, senza inserire
l'indicatore di direzione, andando ad urtare il motociclo del mio amico
facendolo cascare rovinosamente a terra Parte_1
unitamente alla moglie”; mentre in udienza ha dichiarato: “Conosco i fatti di causa in quanto alla guida del mio motociclo e con a bordo mia moglie, percorrevo la via in questione seguendo il motociclo condotto dall'attore; davanti a noi vi era una vettura Dacia che percorreva la stessa strada;
poi la detta Dacia si è fermata di fronte alla scuola e dalla vettura che ha acceso le 4 frecce è scesa una signora, lato passeggero…io mi sono spostato verso la sinistra della corsia di marcia per superare la colonna di auto ferme e la vettura Dacia, tolte le 4 frecce proseguiva la marcia;
dopo circa 40 o 50 metri la vettura Dacia inaspettatamente e senza mettere la freccia girava a sinistra urtando la moto dell'attore; l'attore cadeva quindi con la moto per terra;
che io ricordi la macchina Dacia ha urtato la moto dell'attore nella parte posteriore e precisamente nella marmitta che è molto lunga in questa moto…riconosco nelle foto all. 17 i luoghi e le persone;
queste foto le ha scattate mia moglie e alcune anche io…nei 40 o
50 metri della strada in cui è avvenuto l'incidente, e precisamente prima dell'urto tra i mezzi, vi era una colonna di auto nel traffico…confermo il capo C e preciso che i soccorsi sono arrivati dopo un bel po' di tempo;
abbiamo anche chiamato i Carabinieri;
l'attore è rimasto quasi due ore per terra prima che arrivasse il 118…confermo il capo D)… confermo il capo E”.
pag. 13/32 È evidente che, per entrambi i testi, dal confronto tra le dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto e quelle successivamente fornite in questa sede emergono significative discrepanze sul piano contenutistico.
In specie, nelle prime dichiarazioni i testimoni hanno descritto una manovra improvvisa iniziata da una posizione di fermo sul margine destro della carreggiata e priva di qualsiasi preavviso da parte del conducente della Dacia, uniformandosi alla ricostruzione dell'attore. Al contrario, in sede giudiziale, gli stessi hanno collocato l'urto a una distanza di circa 40-
50 metri dal punto iniziale di arresto dell'autovettura e ricostruito la dinamica in modo da far ritenere che la stessa avesse già ripreso la marcia da un certo tempo prima dell'urto, facendo coincidere temporalmente l'impatto con la fase conclusiva del sorpasso effettuato dall'attore.
Questa marcata discrasia tra le due versioni, modificate in assenza di giustificazioni plausibili da parte dei testimoni, compromette in modo rilevante la credibilità complessiva delle loro affermazioni. Ne consegue che tali dichiarazioni non possono essere considerate sufficientemente affidabili, né tantomeno decisive ai fini dell'accertamento della reale dinamica del sinistro e dell'individuazione delle relative responsabilità.
Analogamente, anche sul versante del convenuto emergono significative incongruenze che minano la coerenza e l'affidabilità della versione dei fatti dallo stesso prospettata.
In particolare, la dinamica dell'incidente, così come descritta dal CP_2
sia nelle dichiarazioni rese ai Carabinieri nell'immediatezza del sinistro, sia nella comparsa di risposta, non trova piena e lineare conferma nelle deposizioni rese in giudizio dai testi indicati dal medesimo.
pag. 14/32 Il infatti, dinnanzi ai Carabinieri, ha affermato che aveva già CP_2
iniziato la manovra di svolta a sinistra ed impegnato l'incrocio al momento del sopraggiungere del motociclo, il quale lo avrebbe urtato durante l'esecuzione della manovra, con impatto sullo specchietto e sul passaruota anteriore sinistro dell'autovettura (“… nel mentre mi apprestavo a svoltare
… venivo superato da un motociclo lanciato a velocità non commisurata alle condizioni della strada … Avendo già intrapreso la manovra di svolta, non riuscivo ad evitare l'impatto con il motociclo, che urtavo con lo specchietto lato sinistro del mio veicolo, nonché con il passaruota anteriore, a dimostrazione che avevo già intrapreso la manovra di svolta
…”).
Questa ricostruzione, che presuppone per l'appunto una posizione avanzata e una manovra già in fase di esecuzione, è stata riportata anche nella comparsa di costituzione e risposta (“Giunto all'altezza dell'incrocio stradale di via Rinnovamento parallela … svoltava a sinistra impegnando la corsia medesima, quando all'improvviso sopraggiungeva ad alta velocità un motociclista che dopo aver effettuato una brusca manovra di sorpasso, finiva la corsa urtando violentemente contro lo specchietto sinistro ed il passaruota anteriore lato sinistro dell'autovettura
[...]
solo in prossimità dello svincolo, dopo aver inserito gli Pt_5
indicatori di direzione con largo anticipo, e aver verificato che non sopraggiungessero altri veicoli, si accingeva a svoltare a sinistra. Il sig.
invece, a bordo della sua moto, sorpassando tutti i veicoli Parte_1
incolonnati procedendo ad alta velocità e non prestando alcuna attenzione sugli indicatori di direzione del sig. , svoltava a sinistra urtando CP_2
pag. 15/32 con l'autovettura del Sig. , il quale aveva già impegnato CP_2
l'incrocio”).
I testi indicati dal convenuto hanno fornito, tuttavia, una versione discordante.
Il teste , dopo aver dichiarato di non aver Testimone_1
visto l'urto tra i mezzi coinvolti nell'incidente, ha affermato che dopo l'impatto la era ferma a circa uno o due metri dalla via Pt_3
Rinnovamento e “non aveva ancora operato manovra di svolta”.
Analogamente, il teste ha affermato di avere visto Testimone_2
“l'attore alla guida del ciclomotore e con a bordo una trasportata accelerare e sorpassare repentinamente a sinistra la vettura Dacia e urtarla nella parte anteriore sinistra”, ha specificato, inoltre, che “la vettura Dacia aveva l'indicatore di direzione attivato, ma non stava ancora effettuando la manovra di svolta”.
Le suddette divergenze tra l'assunto del convenuto e le dichiarazioni testimoniali non possono essere trascurate, vertendo su una circostanza rilevante nella ricostruzione dell'incidente, anche per la corretta individuazione degli obblighi di condotta eventualmente disattesi da ciascun conducente, e ciò alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra nonché quello, derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopraggiungano veicoli da tergo (ai quali pure spetta la precedenza, ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso), essendo, peraltro, tale ultimo obbligo circoscritto al momento spazio-temporale che precede
pag. 16/32 la manovra di svolta, laddove nella fase di esecuzione della stessa il conducente non può distrarre l'attenzione dal suo normale campo visivo”
(Cass. n. 30070 del 2022).
Le contraddizioni riscontrate tra tali dichiarazioni e quanto dedotto dal in particolare in ordine alla sequenza temporale delle condotte e CP_2
alla posizione dei veicoli al momento dell'impatto, non consentono, infatti, di avvalorare la tesi del convenuto e di determinare con certezza la dinamica del sinistro.
Né si appalesano risolutivi i rilievi foto/planimetrici effettuati dai
Carabinieri della Stazione di Scilla (e confermati dai testi Tes_3
e e le fotografie depositate dall'attore.
[...] Testimone_4
In specie, dalle immagini e dai rilievi emerge:
a) quanto alla posizione dell'autovettura Dacia US subito dopo l'urto: il veicolo risulta fermo al centro di una carreggiata a senso unico, con un'inclinazione verso sinistra, indicativa di una manovra di svolta in corso di esecuzione;
b) quanto al contesto stradale: la carreggiata, avente una larghezza complessiva di 8,20 metri (dato desumibile dalla relazione dei Carabinieri), risulta occupata oltre che dalla vettura del convenuto anche da veicoli in sosta su entrambi i lati, risultando sensibilmente ridotto lo spazio utile per eseguire un sorpasso in condizioni di sicurezza;
c) quanto al luogo dell'incidente: esso è collocato in prossimità dell'intersezione con via Rinnovamento Parallela, come si evince chiaramente dall'intestazione del fascicolo fotografico allegato alla relazione dei Carabinieri, ove si legge testualmente “…sinistro verificatosi
pag. 17/32 in Scilla in via Parco altezza incrocio Via Rinnovamento Parallela” (all. 13 produzione di parte attrice);
d) quanto ai punti di impatto sui due veicoli coinvolti: sulla Dacia US il danno è localizzato in corrispondenza del passaruota anteriore sinistro, mentre sul motociclo il punto d'urto è individuato sulla marmitta (all. 10 produzione di parte attrice).
Tali elementi non sono idonei ad attribuire la responsabilità dell'incidente in capo a uno solo dei due conducenti, né a stabilire in termini certi la percentuale di responsabilità dell'uno e dell'altro.
Il punto d'urto sulla marmitta, in particolare, non costituisce prova certa del fatto che la manovra di svolta dell'autovettura sia stata intrapresa quando il motociclo si trovava già in fase avanzata di sorpasso. Mancano, difatti, anche alla luce delle considerazioni svolte in merito al valore delle dichiarazioni testimoniali, riscontri oggettivi in ordine alla velocità tenuta dai due mezzi, alla effettiva distanza intercorrente tra gli stessi al momento del sorpasso ed in relazione alle dimensioni del motociclo, identificato come Yamaha TMAX, il quale tuttavia - come sembra desumersi dalle fotografie in atti - si connota per una larghezza più accentuata nella parte posteriore rispetto a quella anteriore, dovuta alla sporgenza laterale della marmitta.
Alla luce di ciò, l'urto sulla marmitta potrebbe rendere verosimile l'ipotesi secondo cui la svolta dell'autovettura sarebbe iniziata quando il motociclo era già in fase di sorpasso. Risulta, tuttavia, parimenti plausibile la diversa ricostruzione, secondo cui la manovra di svolta era già in atto e il motociclista avrebbe tentato un sorpasso azzardato lateralmente riuscendo pag. 18/32 ad evitare il contatto con la parte anteriore ma non con la parte posteriore, più larga.
Di conseguenza, il solo dato relativo al punto d'impatto non consente di trarre una conclusione certa in ordine al momento di avvio delle rispettive manovre, difettando agli atti una prova univoca e concludente sul punto.
A ciò deve aggiungersi che l'art. 148, comma 12, del codice della strada vieta il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, salvo specifiche eccezioni non ricorrenti nel caso di specie. A tal riguardo, inoltre, la S.C. ha avuto modo di affermare che il conducente di un veicolo, nell'accingersi ad un sorpasso - che costituisce manovra pericolosa e complessa - non solo deve attivare la propria attenzione, ma altresì constatare che vi sia spazio libero sufficiente perché detta manovra possa avvenire senza alcun pericolo, dovendo, invece, soprassedere là dove, in relazione alle circostanze contingenti, non abbia la certezza della sussistenza di spazio sufficiente ad escludere ogni possibilità di collisione
(Cass. civ. n. 5505 del 2008: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, nell'applicare l'art. 106 del previgente codice della strada, aveva ritenuto che il conducente, ai fini della valutazione dello spazio sufficiente per l'effettuazione della manovra di sorpasso, dovesse tenere conto anche di una eventuale apertura di uno sportello dell'autovettura da sorpassare).
L'art. 154 c.d.s., invece, impone al conducente che intenda effettuare una svolta a sinistra di accertarsi preventivamente che tale manovra possa compiersi senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada - tenendo conto della posizione, distanza e direzione degli stessi - di pag. 19/32 accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata, di usare la massima prudenza, senza impegnare la strada di immissione contromano.
La norma pone, altresì, l'obbligo di segnalare con sufficiente anticipo l'intenzione di cambiare direzione mediante gli appositi indicatori luminosi, che devono essere attivati per l'intera durata della manovra e disattivati solo una volta completata.
Orbene, alla luce delle risultanze istruttorie complessivamente considerate, posto che le dichiarazioni rese non sono univoche e tutte coerenti tra loro, si deve concludere che non è possibile ricostruire con precisione la dinamica di dettaglio del sinistro e, dunque, non è possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso ed attribuire le effettive responsabilità dell'incidente.
Deve trovare per l'effetto applicazione la presunzione di colpa paritaria di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.
Ne discende che il e l devono essere CP_2 Controparte_1
condannati in solido tra loro al pagamento del 50% dei danni patiti dall'attore.
§5.3- In ordine poi alla quantificazione dei danni risarcibili giova anzitutto sottolineare che è stato adeguatamente provato il nesso di causalità tra l'evento di danno e le lesioni subite dal anche alla Parte_1
stregua dell'accertamento condotto dal nominato C.T.U. (dott. Per_2
), la cui relazione si fonda su un'approfondita attività di valutazione
[...]
e osservazione della parte attrice e della documentazione medica in atti, sicché le sue conclusioni, esaustive nonché logicamente e congruamente pag. 20/32 motivate (anche rispetto ai rilievi formulati dai CTP), sono pienamente condivisibili.
In specie, il CT ha accertato che il , a seguito del sinistro Parte_1
stradale in argomento, ha riportato una “Frattura pluriframmentaria del piatto tibiale dx, trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi, evoluta in esiti stabilizzati”.
L'ausiliario ha, altresì, affermato che “la lesione accertata appare compatibile con la dinamica del sinistro descritta in atti, seppur controversa nelle due versioni fornite.
Sia in caso di collisione laterale, sia posteriore (che comunque è causa di caduta a terra), il sinistro ha comunque comportato, al momento del violento contatto del ginocchio (col terreno o con l'autovettura), un trauma ad alta energia che appare legittimamente causa della lesione riportata.
Tutti gli elementi di competenza tecnica medico legale concordano nel ritenere pienamente giustificato un diretto nesso di causalità tra il sinistro stradale e la lesione, che quindi è da ritenersi secondaria allo stesso … lo stato di salute antecedente all'evento risulta, in base all'anamnesi raccolta ed alla documentazione fornita, significativamente peggiorato in conseguenza del sinistro, non emergendo in sede di visita precedenti morbosi coesistenti o concorrenti rispetto ai postumi documentati … Non è stata riferita, in sede di visita peritale, sintomatologia soggettiva e non obiettivabile riferibile alle lesioni riportate … Le conseguenze anatomo- funzionali attribuibili causalmente al sinistro in oggetto sono rappresentate da:
- lieve ipotonia del quadricipite femorale destro (- 1 cm);
pag. 21/32 - lieve eccedenza perimetrica del ginocchio destro (+ 1 cm alla circonferenza medio-rotulea);
- lievissima ipometria longitudinale della tibia destra (- 6mm) rispetto alla tibia sinistra, radiologicamente documentata, condizionante deambulazione viziata con lieve zoppia;
- persistenza dei mezzi di sintesi;
- maggiore accentuazione di varismo femoro tibiale a destra … Le suindicate conseguenze anatomo funzionali, accertate e descritte, comportano riduzione della complessiva integrità psicofisica, risultando idonee ad ostacolare parzialmente lo svolgimento di attività fisica generica, intesa come attitudine alla normale esplicazione di funzioni psicofisiche comprendenti anche una capacità lavorativa generica, e risultano annoverabili come danno biologico permanente…”.
Al sinistro è dunque conseguita, secondo le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, una inabilità temporanea assoluta (100%) pari a 46
(quarantasei) giorni;
una inabilità temporanea relativa (75%) pari a 30
(trenta) giorni;
una inabilità temporanea relativa (50%) pari a 70 (settanta) giorni;
una inabilità temporanea relativa (25%) pari a 60 (sessanta) giorni.
Sono, inoltre, residuati esiti permanenti e non suscettibili di miglioramento quantificati dal CT in nove punti percentuali (9%).
§5.4 - La liquidazione del danno non patrimoniale deve essere effettuata facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 139 D.lgs. 209/2005 (come da ultimo aggiornati con D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n. 173 del 25/07/2024), discutendosi di un sinistro stradale con lesioni micropermanenti (cfr. Cass. civ. n. 19229 del 2022, ord.).
pag. 22/32 Alla luce del suesposto parametro di valutazione, a Parte_1
(nato il [...]) tenuto conto della percentuale (9%) rilevata dal C.T.U. ed avuto riguardo all'età (55 anni) dello stesso al momento della cessazione dell'inabilità temporanea (essendo questo il momento in cui si consolidano gli esiti permanenti: cfr. Cass. civ. n. 26897 del 2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo), la misura del risarcimento spettante per inabilità permanente va determinata in €15.197,06, cui vanno aggiunti
€2541,04 per invalidità temporanea assoluta, €1242,90 per ITP al 75%,
€1.933,40 per ITP al 50%, €828,60 per ITP al 25%, per un totale di
€21.743,00.
Non vi è spazio per l'incremento dei suddetti importi ex art. 139, comma
3, cod. ass. ovvero per il conseguimento della c.d. personalizzazione del danno, difettando sul punto allegazioni specifiche (cfr. Cass. civ. n. 10912 del 2018, ord., secondo cui gli aspetti valorizzabili ai fini della personalizzazione del danno sono “circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno”. Conf.
Cass. civ. n. 25164 del 2020, ove si afferma che la personalizzazione, intesa come la possibilità per il giudice di maggiorare il danno rispetto a quello forfettizzato in base ai criteri tabellari, non costituisce mai un automatismo e deve sempre trovare giustificazione “nel positivo
pag. 23/32 accertamento di specifiche condizioni eccezionali ulteriori rispetto a quello ordinariamente conseguenti alla menomazione”).
§5.5- Sotto altro profilo, dagli importi suindicati non vanno detratte le somme pari ad €6.410,50 erogate dall' all'attore a titolo di indennità CP_3
di malattia per un periodo di 191 giorni, in quanto trattasi di prestazioni previdenziali erogate in forza del rapporto assicurativo obbligatorio con l'ente previdenziale e finalizzate alla tutela del reddito da lavoro durante l'inabilità temporanea.
Tali somme, avendo funzione sostitutiva del reddito e non risarcitoria, non integrano duplicazione risarcitoria rispetto al danno biologico, che è autonomamente riconosciuto come danno non patrimoniale ex art. 139 Cod.
Ass. Priv. (d.lgs. n. 209/2005).
In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte (Cass. civ. n. 11657 del
2022, ord.), che – richiamando una serie di perdite indennizzate dall'ente previdenziale, come, ad esempio, la pensione ordinaria di inabilità,
l'assegno ordinario di invalidità e l'indennità di accompagnamento – ha affermato che, poiché le somme liquidate dall' mirano a ristorare un CP_3
pregiudizio patrimoniale, non vanno scomputate dal risarcimento del danno biologico, che, andando a risarcire pregiudizi di natura non patrimoniale, assolve ad una diversa funzione.
Pertanto, nel presente giudizio, non può tenersi conto, ai fini della determinazione del danno liquidabile, delle somme percepite dall'attore a titolo di indennità di malattia.
§5.6- Ciò posto, occorre verificare se sia ravvisabile un concorso del danno biologico con il danno morale.
pag. 24/32 Come è noto, la Corte di cassazione ha affermato che tale voce di danno
- dotato di ontologica autonomia (Cass. civ. n. 22909 del 2012; Cass. civ. n.
19816 del 2010; Cass. civ. n. 11701 del 2009; Cass. civ. n. 29191 del 2008
- va sempre provata, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. Ciò vale, tanto più, nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare (Cass. civ. n. 17209 del
2015).
L'onere di allegazione e della relativa prova incombe, ovviamente, sul danneggiato, il quale è tenuto a fornire tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e a darne dimostrazione, anche mediante lo strumento delle presunzioni.
Quanto poi al c.d. danno esistenziale, è bene rimarcare che, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, esso non può consistere nel mero “sconvolgimento dell'agenda” o nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita - e in particolare non può essere integrato da meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità (v. Cass. civ. n. 19641 del 2016, Cass. civ. n. 16992 del 2015, Cass. civ. n. 1361 del 2014, nonché
Cass. civ., Sez. Un., n. 26972, 26973 e 26974 del 2008) - implicando un radicale cambiamento di vita, l'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto e lo sconvolgimento della sua esistenza (cfr. Cass. civ. n.
27229 del 2017; Cass. civ. n. 9250 del 2017; Cass. n. 21059 del 2016;
Cass. n. 16992 del 2015; Cass. n. 14402 del 2011).
pag. 25/32 Anche il danno esistenziale deve essere allegato e provato dal danneggiato, secondo la regola generale ex art. 2697 c.c. (v. ad es. Cass. civ. n. 2228 del 2012; Cass. civ. n. 10527 del 2011), e l'allegazione deve concernere fatti precisi e specifici, deve essere, cioè, circostanziata, non potendo invero risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico e astratto, eventuale ed ipotetico (cfr. Cass. civ. n. 16992 del
2015; Cass. civ. n. 16255 del 2012; Cass. civ. n. 10527 del 2011).
Orbene, nel caso in esame, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CT medico legale (v. supra).
Difetta, invece, una specifica e tempestiva allegazione e prova di un danno morale ed esistenziale patito dall'attore, per cui a tal titolo non deve riconoscersi alcunché.
§5.7- In merito al dedotto danno “per capacità lavorativa generica e/o specifica” (v. memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.) occorre rimarcare che la “liquidazione del danno patrimoniale da riduzione della capacità di lavoro e di guadagno non può costituire un'automatica conseguenza dell'accertata esistenza di lesioni personali, ma esige che sia verificata la attuale o prevedibile incidenza dei postumi sulla capacità di lavoro, anche generica, della vittima. Ne consegue che quando detti postumi sono di lieve entità o, comunque, manchino elementi concreti dai quali desumere una incidenza della lesione sulla attività di lavoro attuale o futura del soggetto leso, vanno escluse l'esistenza e la risarcibilità di qualsiasi danno da riduzione della capacità lavorativa, mentre va privilegiato un meccanismo di liquidazione (quello del danno alla salute) idoneo a cogliere, nella sua totalità, il pregiudizio subito dal soggetto nella sua
pag. 26/32 integrità psico-fisica” (Cass. civ. n. 4493 del 2011; v., altresì Cass. civ. n.
19357 del 2007, secondo cui la lesione all'integrità psico-fisica della persona, da cui derivano postumi permanenti, “non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza; sicché, nel caso in cui la persona che abbia subito una lesione dell'integrità fisica già eserciti un'attività lavorativa e il grado
d'invalidità permanente sia tuttavia di scarsa entità (cosiddette
"micropermanenti"), un danno da lucro cessante derivante dalla riduzione della capacità lavorativa in tanto è configurabile in quanto sussistano elementi per ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno non patrimoniale”).
Applicando tali principi al caso di specie, va rilevato come le indagini svolte dal CT abbiano condivisibilmente escluso che i postumi permanenti abbiano comportato una concreta incidenza sull'attività lavorativa specifica del periziato (avendo l'esame clinico evidenziato “Non deficit di forza contro resistenza sia all'estensione che alla flessione”). In difetto di prova di un'effettiva e attuale compromissione della capacità reddituale conseguente alla lesione, quindi, non è riconoscibile alcuna autonoma voce di danno da riduzione della capacità lavorativa specifica, restando il diverso pregiudizio alla capacità lavorativa generica ricompreso nel danno biologico già liquidato.
§5.8 – Con riguardo ai danni patrimoniali, sono dovute le spese mediche, che il CT ha ritenuto congrue e pertinenti nell'importo di €1.576,10 (le pag. 27/32 ulteriori spese per €200,00 menzionate nella comparsa conclusionale di parte attrice non risultano documentate).
§5.9- Con riferimento al richiesto ristoro del danno da vacanza rovinata, quantificato in €208,00 per la caparra versata per una prenotazione alberghiera in Sicilia ed in non meno di €2.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, si rileva che è stata prodotta conferma di prenotazione rilasciata dalla piattaforma Booking.com, ma non è stata data anche prova del pagamento dell'importo di €208,00. Pertanto, non può essere riconosciuto alcun danno patrimoniale.
Parimenti, la richiesta di risarcimento per danno non patrimoniale da vacanza rovinata va rigettata per difetto di allegazione e di prova. L'attore non ha difatti dedotto né dimostrato circostanze specifiche idonee a dimostrare un effettivo e rilevante pregiudizio alla sfera relazionale, affettiva o personale, tale da superare il normale disagio o la mera delusione. Ne consegue che non può riconoscersi alcuna somma a titolo equitativo, difettando per l'appunto i presupposti minimi di allegazione e prova.
§5.10- In sintesi, allora, può determinarsi all'attualità il danno non patrimoniale subito dal in €21.743,36 ed il danno patrimoniale in Parte_1
€1.576,10.
Ebbene, dovendosi ridurre tali importi del 50% ex art. 2054 comma 2
c.c., i convenuti dovrebbero essere condannati, in solido, a pagare a favore dell'attore a titolo di risarcimento del danno, la complessiva somma di
€10.871,68 (pari al 50% di €21.743,36) a titolo di danno biologico, somma già rivalutata all'attualità, nonché la somma di €788,05 (pari al 50% di
€1576,10) per i danni patrimoniali.
pag. 28/32 Si usa il condizionale perché, in via stragiudiziale, è stata versata all'istante dalla società assicuratrice, in data 28 maggio 2020, la somma di
€7.700,00, di cui €1.000,00 per spese legali (v. produzione di parte attrice, all. 12).
Per l'effetto, in applicazione dell'orientamento affermato dalla fondamentale sentenza delle Sezioni Unite n. 1712 del 1995, e tenuto conto del pagamento in acconto, occorre procedere nei termini che seguono:
a) rendere omogeneo il credito risarcitorio e l'acconto, devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ossia al 24 maggio 2019;
b) detrarre l'acconto dal credito;
c) calcolare gli interessi compensativi al saggio legale, scelto in via equitativa, ed applicarlo:
c1) sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
c2) sulla somma residua in conto capitale per il periodo che va dal pagamento parziale fino alla liquidazione definitiva.
E così, poiché l'importo di €11.659,73 devalutato alla data del sinistro è pari ad €9.872,76 e l'importo di €6.700,00 è pari ad €6.726,91, la somma residua spettante all'attore è di €3.145,85.
A tale importo vanno aggiunti gli interessi nella misura del tasso legale vigente annualmente da computarsi sull'intero capitale, devalutato sulla base dell'applicazione degli indici ISTAT alla data del 24 maggio 2019 e successivamente rivalutato anno per anno fino alla data del pagamento dell'acconto, e sulla somma residua di €3.145,85 per il periodo compreso tra quest'ultima data e la data odierna.
pag. 29/32 Dalla pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (cfr., in tal senso, Cass. civ. n. 13470 del 1999; Cass. civ.
n. 4030 del 1998).
§6. In ultimo, le spese di lite, in ragione dell'esito complessivo del procedimento, si pongono (in rapporto alla somma liquidata) a carico dei convenuti in solido e si liquidano come da dispositivo, in conformità ai parametri previsti dal D.M. 55/2014, sì come modificati dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.
Nulla va disposto sulle spese di CT, posto che il consulente non ha depositato alcuna richiesta di liquidazione di spese ed onorari.
Invero, in tema di spese di giustizia, “la previsione del secondo comma dell'art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui la domanda di liquidazione delle spettanze deve essere presentata a pena di decadenza entro cento giorni dal compimento delle operazioni, rispondendo ad un canone di razionale scansione dei tempi procedimentali l'esigenza di conoscere tempestivamente i costi necessari per lo svolgimento del giudizio, opera per tutti gli ausiliari del magistrato, ovvero per il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al
pag. 30/32 compimento di atti, che il magistrato può nominare a norma di legge”
(Cass. civ. n. 18797 del 2023).
Dunque, “il diritto al pagamento delle spettanze dell'ausiliario del magistrato va esercitato mediante istanza di liquidazione da formularsi nel termine di cento giorni dal compimento delle operazioni previsto, a pena di decadenza sostanziale, dall'art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, sicché, verificatasi detta decadenza, è preclusa all'ausiliario la proposizione di una domanda di riconoscimento del compenso, tanto nelle forme del processo civile ordinario quanto nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002” (Cass. civ. n. 4373 del
2015).
Di conseguenza, non avendo l'ausiliario presentato domanda di liquidazione delle proprie spettanze ed essendo decorsi più di 100 giorni dal deposito dell'elaborato, non è stato possibile liquidare alcun compenso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la responsabilità paritaria di e di Parte_1
nella causazione del sinistro per cui è causa, Controparte_2
verificatosi in data 24.05.2019 in Scilla (RC) Via Parco e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni, della somma (residua) di €3.145,85, oltre interessi legali da computare nei termini specificati in parte motiva;
b) condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in €545,00 per esborsi ed in €2.552,00 per compensi,
pag. 31/32 oltre rimborso spese forf., CAP ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice.
Sentenza redatta e trasmessa alla Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato in data 11 giugno 2025.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
pag. 32/32 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2Vero è l'incidente si verificò perchè il fermo con la propria auto sul margine destro della CP_2 carreggiata, senza azionare alcuna segnalazione di direzione e si immise improvvisamente nel flusso veicolare, così impattando con la parte anteriore della propria auto contro la parte posteriore sinistra del motoveicolo dell'attore, che procedeva regolarmente secondo il proprio senso di marcia a velocità moderata, siccome da foto che mi si mostrano giusta all. 17 prod. attorea;
5 Vero è che l'attore, assunto a tempo indeterminato presso RO Trasporti srl con la qualifica di autista, a causa delle lesioni subite riprese il lavoro dopo quasi un anno dall'incidente;
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Reggio Calabria
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente di Sezione, dr.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 694 dell'anno 2022 del Registro Generale
Contenzioso, introitato per la decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 10.03.2025, previa assegnazione alle parti di termine di sessanta giorni per lo scambio di comparse conclusionali e di successivo termine di venti giorni per lo scambio di memorie di replica, vertente
TRA
(C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Salerno il 15.08.1964, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Cammarota, attore
E
(C.F./P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore procuratore speciale
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Foti, Parte_2
convenuta
NONCHE'
(C.F. ), nato Controparte_2 C.F._2
a Scilla (RC) il 08.08.1973, rappresentato e difeso dall'avv. Serena A.
Mangano, convenuto avente per oggetto: lesione personale.
Conclusioni delle parti
Come da ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 10.03.2025, in cui si dà atto che:
- il procuratore dell'attore ha precisato le conclusioni nei termini che seguono: “si riporta a tutte le proprie difese in atti e conclude, in via istruttoria, per l'accoglimento delle richieste in ordine alle risultanze peritali (chiarimenti o nuova perizia), così come in note di udienza 10.2.25, qui ripetute e trascritte;
nel merito, per l'accoglimento della domanda siccome proposta;
vinte in ogni caso le spese di lite, e nei confronti di entrambe i convenuti, con attribuzione al procuratore antistatario”;
- il procuratore di ha così precisato le Controparte_2
conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
1)Rigettare la domanda avversaria attorea perché infondata in fatto e in diritto per quanto esposto in tutti gli scritti difensivi di parte;
2) In via subordinata, nella denigrata ipotesi che si ritenesse fondata la domanda attorea si chiede che venga riconosciuto un importo inferiore rispetto a quello richiesto, o comunque nella misura minima ritenuta di giustizia, per il comportamento colposo dell'attore nella causazione del sinistro e per non aver adottato la massima prudenza, nonché tutte le misure necessarie al fine di evitare il sinistro;
3) Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. In via istruttoria si reiterano le istanze istruttorie già formulate in precedenza nella memoria ex art.183 n.2 c.p.c. e si insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo del presente giudizio”;
pag. 2/32 - il procuratore della ha precisato le Controparte_1
conclusioni nei seguenti termini: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: - rigettare la domanda avanzata dal sig. in Parte_1
quanto infondata in fatto e diritto ritenendo la somma di € 7.700,00 già corrisposta all'attore dalla satisfattiva di tutti i danni Controparte_1
dallo stesso pretesi;
- in subordine, ridurre grandemente il quantum richiesto in quanto eccessivo tenendo in considerazione sia la quantomeno concorrente responsabilità da attribuire all'attore nella causazione dell'incidente ex art.2054 comma 2 c.c. e, dunque, delle conseguenti lesioni, sia le somme allo stesso corrisposte dall - con vittoria di CP_3
spese, diritti ed onorari di giudizio oltre accessori di legge”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. ha convenuto in giudizio davanti a questo Parte_1
Tribunale e la compagnia di assicurazioni Controparte_2 CP_1
per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro
[...]
stradale occorso in data 24.05.2019, alle ore 13:00 circa, in Scilla (RC), lungo la via Parco. Con riguardo alle modalità dell'incidente parte attrice ha assunto che, mentre si trovava alla guida del motoveicolo T Max tg.
BB46555 (assicurato con la ), nelle circostanze di tempo Controparte_4
e di luogo anzidette, era caduto rovinosamente al suolo a seguito della condotta colposa di conducente e proprietario Controparte_2
dell'autovettura Dacia targata FC047HA (assicurata con la
[...]
, che, dapprima fermo sul margine destro della Controparte_1
carreggiata con le quattro frecce azionate, era ripartito improvvisamente immettendosi nel flusso del traffico e quindi, svoltando sulla sinistra, aveva pag. 3/32 investito con la parte anteriore sinistra dell'auto il motoveicolo causando la caduta dell'istante.
Ha dedotto, inoltre, l'attore che, in seguito al sinistro, era stato trasportato al Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria e poi trasferito a Salerno ove gli era stata diagnosticata una “frattura pluriframmentaria piatto tibiale dx…frattura della rotula” per la quale era stato praticato intervento di “osteosintesi con placche piatto tibiale”, con conseguente difficoltà di deambulazione;
che dall'incidente erano residuati postumi “di solo danno biologico pari al 11%, ITT gg 45, ITP al 50% gg
53, ITP al 25% gg 40”, come da relazione del dott. che, Persona_1
all'epoca dei fatti, si stava recando con moglie ed amici a Taormina per trascorrere un weekend programmato da tempo a cui aveva dovuto rinunciare;
che, a causa delle lesioni subite, aveva ripreso il lavoro di autista presso la società RO Trasporti Srl dopo quasi un anno dall'incidente, con enormi perdite;
che era stato integralmente indennizzato dalla compagnia per i danni al mezzo, ma non anche per le lesioni CP_4
non rientrando nei limiti di competenza della compagnia (essendo state valutate pari al “10% Danno Biologico, 96 gg di ITP al 75%, 90 gg di ITP al 25%” nonché “gg 225 di ITP al 75% quale incidenza alla specifica capacità di lavoro”); che aveva ricevuto dalla la somma Controparte_5
complessiva di €7.700,00, dallo stesso trattenuta in acconto sulla maggior somma pretesa;
che, a causa del grave pregiudizio funzionale, si era rinchiuso in sé stesso, rifiutando e allontanando amicizie ed affetti che in precedenza coltivava;
che i tentativi di risoluzione bonaria della controversia non avevano sortito esito.
pag. 4/32 §2. Si è costituito in giudizio contestando Controparte_2
integralmente quanto sostenuto dall'attore ed in special modo la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dallo stesso.
In particolare, si legge nella comparsa di costituzione e risposta:
-che in data 24 maggio 2019, intorno alle ore 13:00, il convenuto, alla guida della propria autovettura, percorreva via Parco del Comune di Scilla
a bassa velocità, a causa dell'intenso traffico;
-che, giunto in prossimità dell'intersezione con via Rinnovamento
Parallela, aveva segnalato con congruo anticipo l'intenzione di svoltare a sinistra, e, accertatosi dell'assenza di veicoli sopraggiungenti, all'altezza dell'incrocio aveva iniziato la manovra di svolta;
-che, nonostante la massima cautela adottata, era stato improvvisamente urtato da un motociclo che procedeva ad elevata velocità ed effettuava un sorpasso repentino e non consentito, impattando contro lo specchietto retrovisore ed il passaruota anteriore sinistro del veicolo;
-che, a seguito dell'urto, il conducente del motociclo era stato trasportato presso il presidio ospedaliero;
-che il convenuto non aveva commesso alcuna infrazione del codice della strada, ma al contrario aveva adottato tutte le cautele necessarie;
-che, viceversa, l'attore, se avesse evitato di sorpassare la fila di autovetture incolonnate, tenuto conto della ristrettezza della carreggiata, e avesse mantenuto una condotta di guida prudente, procedendo a bassa velocità in considerazione dell'intenso traffico presente, avrebbe potuto accorgersi per tempo della manovra di svolta a sinistra effettuata dal
- peraltro segnalata mediante l'uso degli indicatori di direzione - ed CP_2
pag. 5/32 avrebbe così avuto la possibilità di arrestare la marcia, evitando l'impatto con l'autovettura che aveva già impegnato l'incrocio;
-che il convenuto aveva riportato esclusivamente danni materiali alla propria autovettura, già risarciti dalla propria compagnia assicurativa;
-che del sinistro era responsabile in via esclusiva il conducente del motociclo, che aveva tenuto una condotta di guida imprudente, negligente e non conforme alle regole del codice della strada.
É stato chiesto, pertanto, in via principale di “Rigettare la domanda avversaria attorea perché́ infondata in fatto e in diritto”; in via subordinata, “nella denigrata ipotesi che si ritenesse fondata la domanda attorea…che venga riconosciuto un importo inferiore rispetto a quello richiesto, o comunque nella misura minima ritenuta di giustizia, per il comportamento colposo dell'attore nella causazione del sinistro e per non aver adottato la massima prudenza, nonché tutte le misure necessarie al fine di evitare il sinistro”; in ogni caso, di condannare l'attore al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93
c.p.c.
§3. Si è costituita, inoltre, la deducendo: Controparte_1
-che la dinamica dell'incidente per come ricostruita dall'attore non risulta coincidente con quella denunciata da conducente Controparte_2
dell'autovettura;
- che quest'ultimo, difatti, ha denunciato che, in data 24.05.2019, mentre percorreva a bassa velocità e con la massima prudenza via Parco, nel comune di Scilla, dovendo svoltare a sinistra per imboccare via
Rinnovamento, dopo aver attivato gli indicatori di direzione e aver verificato che non sopraggiungessero altri veicoli, nel momento in cui si pag. 6/32 apprestava a effettuare la svolta, era stato improvvisamente superato da un motociclo che procedeva a velocità non commisurata alle condizioni della strada (trattandosi di centro abitato, in prossimità di una scuola, peraltro in orario di uscita, e con carreggiata parzialmente occupata da veicoli parcheggiati su entrambi i lati) ed andava a impattare contro lo specchietto e il passaruota anteriore sinistro della sua autovettura;
-che tale versione dei fatti è stata confermata da due testimoni oculari in sede di dichiarazioni spontanee rese dinanzi ai Carabinieri;
-che è, dunque, ravvisabile una responsabilità quantomeno concorrente in capo al;
Parte_1
-che, in relazione al quantum debeatur, la richiesta avanzata dall'attore è esagerata;
-che, difatti, lo stesso è stato già risarcito mediante la corresponsione della complessiva somma di €7.700,00, sulla base della relazione medico- legale redatta dal medico fiduciario della società assicuratrice, che ha riconosciuto al un danno biologico nella misura del 5%, 30 giorni Parte_1
di inabilità temporanea totale (ITT), 30 giorni di inabilità temporanea parziale (ITP) al 50%, ulteriori 30 giorni di ITP al 25% ed €1.476,71 per spese mediche, ed applicando il disposto dell'art. 2054, comma 2, c.c.;
-che l'importo complessivamente corrisposto al ammonta ad Parte_1
€14.110,50, tenuto conto della suddetta somma di €7.700,00 e dell'indennità di malattia pari ad €6.410,50 erogata dall' per un CP_3
periodo di 191 giorni.
Ha chiesto, quindi, di “rigettare la domanda avanzata dall'attore in quanto infondata in fatto e diritto…ritenendo la somma di € 7.700,00 già corrisposta all'attore dalla satisfattiva di tutti i danni Controparte_1
pag. 7/32 dallo stesso pretesi”; in subordine, di “ridurre grandemente il quantum richiesto in quanto eccessivo tenendo in considerazione sia la quantomeno concorrente responsabilità da attribuire all'attore nella causazione dell'incidente ex art.2054 comma 2 c.c. e, dunque, delle conseguenti lesioni, sia le somme allo stesso corrisposte dall'INAIL”; di condannare, infine, l'attore al pagamento delle spese di lite.
§4. La causa, istruita mediante la documentazione in atti, l'assunzione di prova per testi e l'espletamento di CT, sulle conclusioni precisate dai procuratori nei termini riportati in epigrafe, è stata introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 10 marzo 2025, previa assegnazione alle parti di termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
§5. La domanda di parte attrice va accolta nei soli limiti di seguito esposti.
§5.1 - Va, anzitutto, considerato ai fini della decisione:
-che l'art. 2054, comma 2, c.c. stabilisce che, in caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che entrambi i conducenti abbiano concorso in egual misura a causare il danno subito;
-che la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054, comma
2, c.c., trova applicazione solamente nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso, svolgendo, quindi, una funzione sussidiaria, essendo il suo ambito di applicazione limitato al caso in cui non possano attribuirsi le effettive responsabilità del sinistro (in tal senso si veda Cass. civ. n. 17568 del 2013);
pag. 8/32 -che il danneggiato, pertanto, una volta evocati in giudizio il conducente del veicolo antagonista e la relativa compagnia assicurativa, è tenuto a dimostrare non solo l'avvenuta verificazione del fatto e il nesso causale con i danni lamentati, ma anche l'esclusiva riconducibilità dell'evento dannoso alla condotta colposa dell'altro conducente;
-che l'accertamento della colpa di uno dei conducenti non esonera il giudice dall'obbligo di esaminare anche la condotta dell'altro onde stabilire se quest'ultimo abbia, a sua volta, violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, al fine di decidere se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (cfr., ex multis, Cass. civ.
n. 7479 del 2020; Cass. n. 23431 del 2014);
-che si tratta di un accertamento in concreto che va effettuato in base a tutte le risultanze processuali (Cass. civ. n. 3696 del 2018).
§5.2 - Esaminando il sinistro de quo alla luce dei principi anzidetti e analizzando le risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, sia di natura documentale che testimoniale, deve ritenersi che la presunzione legale di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. non sia stata superata.
In primo luogo, bisogna evidenziare che la versione della dinamica del sinistro fornita dalle parti diverge sensibilmente, essendo incontestato soltanto che entrambi i mezzi coinvolti procedevano nello stesso senso di marcia sulla via Parco in Scilla in direzione monte-mare.
Precisamente, secondo l'attore, l'autovettura con alla guida il CP_2
“dapprima ferma sul margine destro della carreggiata con le quattro frecce azionate, ripartì improvvisamente immettendosi nel flusso del
pag. 9/32 traffico e quindi, svoltando sulla sinistra, investì con la parte anteriore sinistra dell'auto il motociclo…provocandone rovinosa caduta”.
La difesa del alla quale si è uniformata la difesa della CP_2 [...]
ha invece replicato che, mentre il appunto, Controparte_1 CP_2
“percorreva la via Parco del Comune di Scilla a bassissima velocità a causa dell'elevato traffico…giunto all'altezza dell'incrocio stradale di via
Rinnovamento parallela, dovendo svoltare a sinistra, segnalava la sua manovra con largo anticipo attraverso gli indicatori di direzione, ed utilizzando la massima cautela in prossimità dell'incrocio facendo attenzione che non sopraggiungessero altri veicoli nella medesima direzione, svoltava a sinistra impegnando la corsia medesima, quando all'improvviso sopraggiungeva ad alta velocità un motociclista che dopo aver effettuato una brusca manovra di sorpasso, finiva la corsa urtando violentemente contro lo specchietto sinistro ed il passaruota anteriore lato sinistro dell'autovettura ”. Parte_3
Orbene, nessuna delle due tesi contrapposte risulta pienamente provata sulla scorta del materiale probatorio in atti, costituito dalla documentazione depositata e dalle dichiarazioni testimoniali, le quali presentano rilevanti elementi di contraddittorietà e inattendibilità che impediscono di pervenire ad un accertamento pieno della responsabilità esclusiva di una delle due parti.
In particolare, le dichiarazioni rese dai testimoni indicati dall'attore appaiono contraddittorie, poiché sono (tra l'altro) sensibilmente diverse rispetto a quelle rese ai Carabinieri nell'immediatezza del fatto (v. all. 13 fasc. attore).
pag. 10/32 Nello specifico, , dinnanzi ai Carabinieri Parte_4
della Stazione di Scilla, ha dichiarato: “In data odierna, verso le ore 13:00, mi trovavo con mio marito a bordo del nostro Controparte_6
scooter…, ed unitamente ai nostri amici e la Parte_1
moglie che erano a bordo del loro scooter…abbiamo imboccato l'uscita per Scilla. Pochi istanti dopo, giunti sulla via Parco…notavo una autovettura bianca ferma sulla destra, che, ripartiva improvvisamente svoltando subito a sinistra, senza inserire l'indicatore di direzione, andando ad urtare il motociclo del mio amico , Parte_1
facendolo cascare rovinosamente a terra unitamente alla moglie”; in sede giudiziale, all'udienza del 19 febbraio 2024, invece, ha riferito: “Conosco i fatti di causa in quanto io mi trovavo trasportata sul motociclo che seguiva quello dell'attore;…confermo il capo A)1 della memoria attorea;
…in riferimento al capo B2, preciso che la strada che percorrevamo era in
discesa ed era molto trafficata in quanto vi era nei pressi una scuola;
vi erano macchine in sosta sia a destra che a sinistra della corsia di marcia;
si tratta di strada a senso unico;
ho visto una Dacia bianca accostarsi a destra e accendere le quattro frecce;
ho visto la trasportata scendere dalla vettura;
si procedeva lentamente e alcuni motorini e ciclomotori che ci precedevano si spostavano verso sinistra;
anche il motociclo su cui ero trasportata seguendo quelli che precedevano si spostava a sinistra;
ho 1Vero è che in data 24.5.19, alle ore 13.00 circa, in Scilla (RC) alla via Parco, l'attore, a bordo del proprio motoveicolo T Max tg BB 46555 assicurato , fu investito da autovettura Dacia tg FC 047 Controparte_4
HA, di proprietà di e dallo stesso condotta, ed assicurata;
Controparte_2 Controparte_5
pag. 11/32 visto che la vettura riprendeva la marcia e dopo circa 40 o 50 metri, mentre l'attore la stava sorpassando, si spostava anch'essa verso sinistra e facendo ciò urtava il ciclomotore condotto da e lo urtava nella Parte_1
parte posteriore;
…l'attore aveva ultimato la manovra di sorpasso della vettura quando veniva da questa urtato…la vettura ha urtato il motociclo dell'attore nel bauletto e nella parte laterale precisamente nella marmitta…in riferimento al capo B, riconosco nella foto di cui all'. n. 17 che mi viene esibita i luoghi e le persone;
…non ricordo se al momento in cui è ripartita, la vettura Dacia ha spento le 4 frecce;
non aveva azionato
l'indicatore di direzione quando ha urtato il motociclo dell'attore…dopo essersi immessa nella corsia, la vettura ha spento le 4 frecce…quando la
Dacia si è fermata per far scendere il passeggero si trovava vicino alla scuola, ma non so indicare la distanza…le macchine erano incolonnate nel traffico dal punto in cui la vettura Dacia ha fatto scendere la trasportata fino al punto dove è avvenuto l'incidente…confermo il capo C3…confermo il capo D4…confermo il capo E5”.
Analogamente in data 24.05.2019, dinnanzi ai Controparte_6
Carabinieri della Stazione di Scilla, ha affermato: “In data odierna, verso le ore 13:00, mi trovavo con mia moglie a bordo del Parte_4
nostro scooter…, ed unitamente ai nostri amici e Parte_1
CP_
è che per l'effetto l'attore rovinò al suolo e fu prelevato dall'ambulanza che lo trasportò al pronto soccorso dell'ospedale di Reggio Calabria e poi fu trasferito a Salerno ove fu diagnosticato quanto dagli allegati referti, giusta all.ti sub 2 e 3 prod. attorea che mi si mostrano;
4Vero è che l'attore con moglie ed amici si stava recando a Taormina per trascorrere un weekend programmato da tempo presso “Villa Conti” a cui dovè rinunciare, giusta allegato sub 15 prod. attorea che mi si mostra;
pag. 12/32 la moglie che erano a bordo del loro scooter…abbiamo imboccato l'uscita per Scilla. Pochi istanti dopo, giunti sulla via Parco…notavo che un Suv bianco fermo sulla destra dal quale stavano scendendo delle persone, ripartiva improvvisamente svoltando subito a sinistra, senza inserire
l'indicatore di direzione, andando ad urtare il motociclo del mio amico
facendolo cascare rovinosamente a terra Parte_1
unitamente alla moglie”; mentre in udienza ha dichiarato: “Conosco i fatti di causa in quanto alla guida del mio motociclo e con a bordo mia moglie, percorrevo la via in questione seguendo il motociclo condotto dall'attore; davanti a noi vi era una vettura Dacia che percorreva la stessa strada;
poi la detta Dacia si è fermata di fronte alla scuola e dalla vettura che ha acceso le 4 frecce è scesa una signora, lato passeggero…io mi sono spostato verso la sinistra della corsia di marcia per superare la colonna di auto ferme e la vettura Dacia, tolte le 4 frecce proseguiva la marcia;
dopo circa 40 o 50 metri la vettura Dacia inaspettatamente e senza mettere la freccia girava a sinistra urtando la moto dell'attore; l'attore cadeva quindi con la moto per terra;
che io ricordi la macchina Dacia ha urtato la moto dell'attore nella parte posteriore e precisamente nella marmitta che è molto lunga in questa moto…riconosco nelle foto all. 17 i luoghi e le persone;
queste foto le ha scattate mia moglie e alcune anche io…nei 40 o
50 metri della strada in cui è avvenuto l'incidente, e precisamente prima dell'urto tra i mezzi, vi era una colonna di auto nel traffico…confermo il capo C e preciso che i soccorsi sono arrivati dopo un bel po' di tempo;
abbiamo anche chiamato i Carabinieri;
l'attore è rimasto quasi due ore per terra prima che arrivasse il 118…confermo il capo D)… confermo il capo E”.
pag. 13/32 È evidente che, per entrambi i testi, dal confronto tra le dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto e quelle successivamente fornite in questa sede emergono significative discrepanze sul piano contenutistico.
In specie, nelle prime dichiarazioni i testimoni hanno descritto una manovra improvvisa iniziata da una posizione di fermo sul margine destro della carreggiata e priva di qualsiasi preavviso da parte del conducente della Dacia, uniformandosi alla ricostruzione dell'attore. Al contrario, in sede giudiziale, gli stessi hanno collocato l'urto a una distanza di circa 40-
50 metri dal punto iniziale di arresto dell'autovettura e ricostruito la dinamica in modo da far ritenere che la stessa avesse già ripreso la marcia da un certo tempo prima dell'urto, facendo coincidere temporalmente l'impatto con la fase conclusiva del sorpasso effettuato dall'attore.
Questa marcata discrasia tra le due versioni, modificate in assenza di giustificazioni plausibili da parte dei testimoni, compromette in modo rilevante la credibilità complessiva delle loro affermazioni. Ne consegue che tali dichiarazioni non possono essere considerate sufficientemente affidabili, né tantomeno decisive ai fini dell'accertamento della reale dinamica del sinistro e dell'individuazione delle relative responsabilità.
Analogamente, anche sul versante del convenuto emergono significative incongruenze che minano la coerenza e l'affidabilità della versione dei fatti dallo stesso prospettata.
In particolare, la dinamica dell'incidente, così come descritta dal CP_2
sia nelle dichiarazioni rese ai Carabinieri nell'immediatezza del sinistro, sia nella comparsa di risposta, non trova piena e lineare conferma nelle deposizioni rese in giudizio dai testi indicati dal medesimo.
pag. 14/32 Il infatti, dinnanzi ai Carabinieri, ha affermato che aveva già CP_2
iniziato la manovra di svolta a sinistra ed impegnato l'incrocio al momento del sopraggiungere del motociclo, il quale lo avrebbe urtato durante l'esecuzione della manovra, con impatto sullo specchietto e sul passaruota anteriore sinistro dell'autovettura (“… nel mentre mi apprestavo a svoltare
… venivo superato da un motociclo lanciato a velocità non commisurata alle condizioni della strada … Avendo già intrapreso la manovra di svolta, non riuscivo ad evitare l'impatto con il motociclo, che urtavo con lo specchietto lato sinistro del mio veicolo, nonché con il passaruota anteriore, a dimostrazione che avevo già intrapreso la manovra di svolta
…”).
Questa ricostruzione, che presuppone per l'appunto una posizione avanzata e una manovra già in fase di esecuzione, è stata riportata anche nella comparsa di costituzione e risposta (“Giunto all'altezza dell'incrocio stradale di via Rinnovamento parallela … svoltava a sinistra impegnando la corsia medesima, quando all'improvviso sopraggiungeva ad alta velocità un motociclista che dopo aver effettuato una brusca manovra di sorpasso, finiva la corsa urtando violentemente contro lo specchietto sinistro ed il passaruota anteriore lato sinistro dell'autovettura
[...]
solo in prossimità dello svincolo, dopo aver inserito gli Pt_5
indicatori di direzione con largo anticipo, e aver verificato che non sopraggiungessero altri veicoli, si accingeva a svoltare a sinistra. Il sig.
invece, a bordo della sua moto, sorpassando tutti i veicoli Parte_1
incolonnati procedendo ad alta velocità e non prestando alcuna attenzione sugli indicatori di direzione del sig. , svoltava a sinistra urtando CP_2
pag. 15/32 con l'autovettura del Sig. , il quale aveva già impegnato CP_2
l'incrocio”).
I testi indicati dal convenuto hanno fornito, tuttavia, una versione discordante.
Il teste , dopo aver dichiarato di non aver Testimone_1
visto l'urto tra i mezzi coinvolti nell'incidente, ha affermato che dopo l'impatto la era ferma a circa uno o due metri dalla via Pt_3
Rinnovamento e “non aveva ancora operato manovra di svolta”.
Analogamente, il teste ha affermato di avere visto Testimone_2
“l'attore alla guida del ciclomotore e con a bordo una trasportata accelerare e sorpassare repentinamente a sinistra la vettura Dacia e urtarla nella parte anteriore sinistra”, ha specificato, inoltre, che “la vettura Dacia aveva l'indicatore di direzione attivato, ma non stava ancora effettuando la manovra di svolta”.
Le suddette divergenze tra l'assunto del convenuto e le dichiarazioni testimoniali non possono essere trascurate, vertendo su una circostanza rilevante nella ricostruzione dell'incidente, anche per la corretta individuazione degli obblighi di condotta eventualmente disattesi da ciascun conducente, e ciò alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra nonché quello, derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopraggiungano veicoli da tergo (ai quali pure spetta la precedenza, ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso), essendo, peraltro, tale ultimo obbligo circoscritto al momento spazio-temporale che precede
pag. 16/32 la manovra di svolta, laddove nella fase di esecuzione della stessa il conducente non può distrarre l'attenzione dal suo normale campo visivo”
(Cass. n. 30070 del 2022).
Le contraddizioni riscontrate tra tali dichiarazioni e quanto dedotto dal in particolare in ordine alla sequenza temporale delle condotte e CP_2
alla posizione dei veicoli al momento dell'impatto, non consentono, infatti, di avvalorare la tesi del convenuto e di determinare con certezza la dinamica del sinistro.
Né si appalesano risolutivi i rilievi foto/planimetrici effettuati dai
Carabinieri della Stazione di Scilla (e confermati dai testi Tes_3
e e le fotografie depositate dall'attore.
[...] Testimone_4
In specie, dalle immagini e dai rilievi emerge:
a) quanto alla posizione dell'autovettura Dacia US subito dopo l'urto: il veicolo risulta fermo al centro di una carreggiata a senso unico, con un'inclinazione verso sinistra, indicativa di una manovra di svolta in corso di esecuzione;
b) quanto al contesto stradale: la carreggiata, avente una larghezza complessiva di 8,20 metri (dato desumibile dalla relazione dei Carabinieri), risulta occupata oltre che dalla vettura del convenuto anche da veicoli in sosta su entrambi i lati, risultando sensibilmente ridotto lo spazio utile per eseguire un sorpasso in condizioni di sicurezza;
c) quanto al luogo dell'incidente: esso è collocato in prossimità dell'intersezione con via Rinnovamento Parallela, come si evince chiaramente dall'intestazione del fascicolo fotografico allegato alla relazione dei Carabinieri, ove si legge testualmente “…sinistro verificatosi
pag. 17/32 in Scilla in via Parco altezza incrocio Via Rinnovamento Parallela” (all. 13 produzione di parte attrice);
d) quanto ai punti di impatto sui due veicoli coinvolti: sulla Dacia US il danno è localizzato in corrispondenza del passaruota anteriore sinistro, mentre sul motociclo il punto d'urto è individuato sulla marmitta (all. 10 produzione di parte attrice).
Tali elementi non sono idonei ad attribuire la responsabilità dell'incidente in capo a uno solo dei due conducenti, né a stabilire in termini certi la percentuale di responsabilità dell'uno e dell'altro.
Il punto d'urto sulla marmitta, in particolare, non costituisce prova certa del fatto che la manovra di svolta dell'autovettura sia stata intrapresa quando il motociclo si trovava già in fase avanzata di sorpasso. Mancano, difatti, anche alla luce delle considerazioni svolte in merito al valore delle dichiarazioni testimoniali, riscontri oggettivi in ordine alla velocità tenuta dai due mezzi, alla effettiva distanza intercorrente tra gli stessi al momento del sorpasso ed in relazione alle dimensioni del motociclo, identificato come Yamaha TMAX, il quale tuttavia - come sembra desumersi dalle fotografie in atti - si connota per una larghezza più accentuata nella parte posteriore rispetto a quella anteriore, dovuta alla sporgenza laterale della marmitta.
Alla luce di ciò, l'urto sulla marmitta potrebbe rendere verosimile l'ipotesi secondo cui la svolta dell'autovettura sarebbe iniziata quando il motociclo era già in fase di sorpasso. Risulta, tuttavia, parimenti plausibile la diversa ricostruzione, secondo cui la manovra di svolta era già in atto e il motociclista avrebbe tentato un sorpasso azzardato lateralmente riuscendo pag. 18/32 ad evitare il contatto con la parte anteriore ma non con la parte posteriore, più larga.
Di conseguenza, il solo dato relativo al punto d'impatto non consente di trarre una conclusione certa in ordine al momento di avvio delle rispettive manovre, difettando agli atti una prova univoca e concludente sul punto.
A ciò deve aggiungersi che l'art. 148, comma 12, del codice della strada vieta il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, salvo specifiche eccezioni non ricorrenti nel caso di specie. A tal riguardo, inoltre, la S.C. ha avuto modo di affermare che il conducente di un veicolo, nell'accingersi ad un sorpasso - che costituisce manovra pericolosa e complessa - non solo deve attivare la propria attenzione, ma altresì constatare che vi sia spazio libero sufficiente perché detta manovra possa avvenire senza alcun pericolo, dovendo, invece, soprassedere là dove, in relazione alle circostanze contingenti, non abbia la certezza della sussistenza di spazio sufficiente ad escludere ogni possibilità di collisione
(Cass. civ. n. 5505 del 2008: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, nell'applicare l'art. 106 del previgente codice della strada, aveva ritenuto che il conducente, ai fini della valutazione dello spazio sufficiente per l'effettuazione della manovra di sorpasso, dovesse tenere conto anche di una eventuale apertura di uno sportello dell'autovettura da sorpassare).
L'art. 154 c.d.s., invece, impone al conducente che intenda effettuare una svolta a sinistra di accertarsi preventivamente che tale manovra possa compiersi senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada - tenendo conto della posizione, distanza e direzione degli stessi - di pag. 19/32 accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata, di usare la massima prudenza, senza impegnare la strada di immissione contromano.
La norma pone, altresì, l'obbligo di segnalare con sufficiente anticipo l'intenzione di cambiare direzione mediante gli appositi indicatori luminosi, che devono essere attivati per l'intera durata della manovra e disattivati solo una volta completata.
Orbene, alla luce delle risultanze istruttorie complessivamente considerate, posto che le dichiarazioni rese non sono univoche e tutte coerenti tra loro, si deve concludere che non è possibile ricostruire con precisione la dinamica di dettaglio del sinistro e, dunque, non è possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso ed attribuire le effettive responsabilità dell'incidente.
Deve trovare per l'effetto applicazione la presunzione di colpa paritaria di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.
Ne discende che il e l devono essere CP_2 Controparte_1
condannati in solido tra loro al pagamento del 50% dei danni patiti dall'attore.
§5.3- In ordine poi alla quantificazione dei danni risarcibili giova anzitutto sottolineare che è stato adeguatamente provato il nesso di causalità tra l'evento di danno e le lesioni subite dal anche alla Parte_1
stregua dell'accertamento condotto dal nominato C.T.U. (dott. Per_2
), la cui relazione si fonda su un'approfondita attività di valutazione
[...]
e osservazione della parte attrice e della documentazione medica in atti, sicché le sue conclusioni, esaustive nonché logicamente e congruamente pag. 20/32 motivate (anche rispetto ai rilievi formulati dai CTP), sono pienamente condivisibili.
In specie, il CT ha accertato che il , a seguito del sinistro Parte_1
stradale in argomento, ha riportato una “Frattura pluriframmentaria del piatto tibiale dx, trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi, evoluta in esiti stabilizzati”.
L'ausiliario ha, altresì, affermato che “la lesione accertata appare compatibile con la dinamica del sinistro descritta in atti, seppur controversa nelle due versioni fornite.
Sia in caso di collisione laterale, sia posteriore (che comunque è causa di caduta a terra), il sinistro ha comunque comportato, al momento del violento contatto del ginocchio (col terreno o con l'autovettura), un trauma ad alta energia che appare legittimamente causa della lesione riportata.
Tutti gli elementi di competenza tecnica medico legale concordano nel ritenere pienamente giustificato un diretto nesso di causalità tra il sinistro stradale e la lesione, che quindi è da ritenersi secondaria allo stesso … lo stato di salute antecedente all'evento risulta, in base all'anamnesi raccolta ed alla documentazione fornita, significativamente peggiorato in conseguenza del sinistro, non emergendo in sede di visita precedenti morbosi coesistenti o concorrenti rispetto ai postumi documentati … Non è stata riferita, in sede di visita peritale, sintomatologia soggettiva e non obiettivabile riferibile alle lesioni riportate … Le conseguenze anatomo- funzionali attribuibili causalmente al sinistro in oggetto sono rappresentate da:
- lieve ipotonia del quadricipite femorale destro (- 1 cm);
pag. 21/32 - lieve eccedenza perimetrica del ginocchio destro (+ 1 cm alla circonferenza medio-rotulea);
- lievissima ipometria longitudinale della tibia destra (- 6mm) rispetto alla tibia sinistra, radiologicamente documentata, condizionante deambulazione viziata con lieve zoppia;
- persistenza dei mezzi di sintesi;
- maggiore accentuazione di varismo femoro tibiale a destra … Le suindicate conseguenze anatomo funzionali, accertate e descritte, comportano riduzione della complessiva integrità psicofisica, risultando idonee ad ostacolare parzialmente lo svolgimento di attività fisica generica, intesa come attitudine alla normale esplicazione di funzioni psicofisiche comprendenti anche una capacità lavorativa generica, e risultano annoverabili come danno biologico permanente…”.
Al sinistro è dunque conseguita, secondo le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, una inabilità temporanea assoluta (100%) pari a 46
(quarantasei) giorni;
una inabilità temporanea relativa (75%) pari a 30
(trenta) giorni;
una inabilità temporanea relativa (50%) pari a 70 (settanta) giorni;
una inabilità temporanea relativa (25%) pari a 60 (sessanta) giorni.
Sono, inoltre, residuati esiti permanenti e non suscettibili di miglioramento quantificati dal CT in nove punti percentuali (9%).
§5.4 - La liquidazione del danno non patrimoniale deve essere effettuata facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 139 D.lgs. 209/2005 (come da ultimo aggiornati con D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n. 173 del 25/07/2024), discutendosi di un sinistro stradale con lesioni micropermanenti (cfr. Cass. civ. n. 19229 del 2022, ord.).
pag. 22/32 Alla luce del suesposto parametro di valutazione, a Parte_1
(nato il [...]) tenuto conto della percentuale (9%) rilevata dal C.T.U. ed avuto riguardo all'età (55 anni) dello stesso al momento della cessazione dell'inabilità temporanea (essendo questo il momento in cui si consolidano gli esiti permanenti: cfr. Cass. civ. n. 26897 del 2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo), la misura del risarcimento spettante per inabilità permanente va determinata in €15.197,06, cui vanno aggiunti
€2541,04 per invalidità temporanea assoluta, €1242,90 per ITP al 75%,
€1.933,40 per ITP al 50%, €828,60 per ITP al 25%, per un totale di
€21.743,00.
Non vi è spazio per l'incremento dei suddetti importi ex art. 139, comma
3, cod. ass. ovvero per il conseguimento della c.d. personalizzazione del danno, difettando sul punto allegazioni specifiche (cfr. Cass. civ. n. 10912 del 2018, ord., secondo cui gli aspetti valorizzabili ai fini della personalizzazione del danno sono “circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno”. Conf.
Cass. civ. n. 25164 del 2020, ove si afferma che la personalizzazione, intesa come la possibilità per il giudice di maggiorare il danno rispetto a quello forfettizzato in base ai criteri tabellari, non costituisce mai un automatismo e deve sempre trovare giustificazione “nel positivo
pag. 23/32 accertamento di specifiche condizioni eccezionali ulteriori rispetto a quello ordinariamente conseguenti alla menomazione”).
§5.5- Sotto altro profilo, dagli importi suindicati non vanno detratte le somme pari ad €6.410,50 erogate dall' all'attore a titolo di indennità CP_3
di malattia per un periodo di 191 giorni, in quanto trattasi di prestazioni previdenziali erogate in forza del rapporto assicurativo obbligatorio con l'ente previdenziale e finalizzate alla tutela del reddito da lavoro durante l'inabilità temporanea.
Tali somme, avendo funzione sostitutiva del reddito e non risarcitoria, non integrano duplicazione risarcitoria rispetto al danno biologico, che è autonomamente riconosciuto come danno non patrimoniale ex art. 139 Cod.
Ass. Priv. (d.lgs. n. 209/2005).
In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte (Cass. civ. n. 11657 del
2022, ord.), che – richiamando una serie di perdite indennizzate dall'ente previdenziale, come, ad esempio, la pensione ordinaria di inabilità,
l'assegno ordinario di invalidità e l'indennità di accompagnamento – ha affermato che, poiché le somme liquidate dall' mirano a ristorare un CP_3
pregiudizio patrimoniale, non vanno scomputate dal risarcimento del danno biologico, che, andando a risarcire pregiudizi di natura non patrimoniale, assolve ad una diversa funzione.
Pertanto, nel presente giudizio, non può tenersi conto, ai fini della determinazione del danno liquidabile, delle somme percepite dall'attore a titolo di indennità di malattia.
§5.6- Ciò posto, occorre verificare se sia ravvisabile un concorso del danno biologico con il danno morale.
pag. 24/32 Come è noto, la Corte di cassazione ha affermato che tale voce di danno
- dotato di ontologica autonomia (Cass. civ. n. 22909 del 2012; Cass. civ. n.
19816 del 2010; Cass. civ. n. 11701 del 2009; Cass. civ. n. 29191 del 2008
- va sempre provata, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. Ciò vale, tanto più, nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare (Cass. civ. n. 17209 del
2015).
L'onere di allegazione e della relativa prova incombe, ovviamente, sul danneggiato, il quale è tenuto a fornire tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e a darne dimostrazione, anche mediante lo strumento delle presunzioni.
Quanto poi al c.d. danno esistenziale, è bene rimarcare che, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, esso non può consistere nel mero “sconvolgimento dell'agenda” o nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita - e in particolare non può essere integrato da meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità (v. Cass. civ. n. 19641 del 2016, Cass. civ. n. 16992 del 2015, Cass. civ. n. 1361 del 2014, nonché
Cass. civ., Sez. Un., n. 26972, 26973 e 26974 del 2008) - implicando un radicale cambiamento di vita, l'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto e lo sconvolgimento della sua esistenza (cfr. Cass. civ. n.
27229 del 2017; Cass. civ. n. 9250 del 2017; Cass. n. 21059 del 2016;
Cass. n. 16992 del 2015; Cass. n. 14402 del 2011).
pag. 25/32 Anche il danno esistenziale deve essere allegato e provato dal danneggiato, secondo la regola generale ex art. 2697 c.c. (v. ad es. Cass. civ. n. 2228 del 2012; Cass. civ. n. 10527 del 2011), e l'allegazione deve concernere fatti precisi e specifici, deve essere, cioè, circostanziata, non potendo invero risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico e astratto, eventuale ed ipotetico (cfr. Cass. civ. n. 16992 del
2015; Cass. civ. n. 16255 del 2012; Cass. civ. n. 10527 del 2011).
Orbene, nel caso in esame, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CT medico legale (v. supra).
Difetta, invece, una specifica e tempestiva allegazione e prova di un danno morale ed esistenziale patito dall'attore, per cui a tal titolo non deve riconoscersi alcunché.
§5.7- In merito al dedotto danno “per capacità lavorativa generica e/o specifica” (v. memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.) occorre rimarcare che la “liquidazione del danno patrimoniale da riduzione della capacità di lavoro e di guadagno non può costituire un'automatica conseguenza dell'accertata esistenza di lesioni personali, ma esige che sia verificata la attuale o prevedibile incidenza dei postumi sulla capacità di lavoro, anche generica, della vittima. Ne consegue che quando detti postumi sono di lieve entità o, comunque, manchino elementi concreti dai quali desumere una incidenza della lesione sulla attività di lavoro attuale o futura del soggetto leso, vanno escluse l'esistenza e la risarcibilità di qualsiasi danno da riduzione della capacità lavorativa, mentre va privilegiato un meccanismo di liquidazione (quello del danno alla salute) idoneo a cogliere, nella sua totalità, il pregiudizio subito dal soggetto nella sua
pag. 26/32 integrità psico-fisica” (Cass. civ. n. 4493 del 2011; v., altresì Cass. civ. n.
19357 del 2007, secondo cui la lesione all'integrità psico-fisica della persona, da cui derivano postumi permanenti, “non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza; sicché, nel caso in cui la persona che abbia subito una lesione dell'integrità fisica già eserciti un'attività lavorativa e il grado
d'invalidità permanente sia tuttavia di scarsa entità (cosiddette
"micropermanenti"), un danno da lucro cessante derivante dalla riduzione della capacità lavorativa in tanto è configurabile in quanto sussistano elementi per ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno non patrimoniale”).
Applicando tali principi al caso di specie, va rilevato come le indagini svolte dal CT abbiano condivisibilmente escluso che i postumi permanenti abbiano comportato una concreta incidenza sull'attività lavorativa specifica del periziato (avendo l'esame clinico evidenziato “Non deficit di forza contro resistenza sia all'estensione che alla flessione”). In difetto di prova di un'effettiva e attuale compromissione della capacità reddituale conseguente alla lesione, quindi, non è riconoscibile alcuna autonoma voce di danno da riduzione della capacità lavorativa specifica, restando il diverso pregiudizio alla capacità lavorativa generica ricompreso nel danno biologico già liquidato.
§5.8 – Con riguardo ai danni patrimoniali, sono dovute le spese mediche, che il CT ha ritenuto congrue e pertinenti nell'importo di €1.576,10 (le pag. 27/32 ulteriori spese per €200,00 menzionate nella comparsa conclusionale di parte attrice non risultano documentate).
§5.9- Con riferimento al richiesto ristoro del danno da vacanza rovinata, quantificato in €208,00 per la caparra versata per una prenotazione alberghiera in Sicilia ed in non meno di €2.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, si rileva che è stata prodotta conferma di prenotazione rilasciata dalla piattaforma Booking.com, ma non è stata data anche prova del pagamento dell'importo di €208,00. Pertanto, non può essere riconosciuto alcun danno patrimoniale.
Parimenti, la richiesta di risarcimento per danno non patrimoniale da vacanza rovinata va rigettata per difetto di allegazione e di prova. L'attore non ha difatti dedotto né dimostrato circostanze specifiche idonee a dimostrare un effettivo e rilevante pregiudizio alla sfera relazionale, affettiva o personale, tale da superare il normale disagio o la mera delusione. Ne consegue che non può riconoscersi alcuna somma a titolo equitativo, difettando per l'appunto i presupposti minimi di allegazione e prova.
§5.10- In sintesi, allora, può determinarsi all'attualità il danno non patrimoniale subito dal in €21.743,36 ed il danno patrimoniale in Parte_1
€1.576,10.
Ebbene, dovendosi ridurre tali importi del 50% ex art. 2054 comma 2
c.c., i convenuti dovrebbero essere condannati, in solido, a pagare a favore dell'attore a titolo di risarcimento del danno, la complessiva somma di
€10.871,68 (pari al 50% di €21.743,36) a titolo di danno biologico, somma già rivalutata all'attualità, nonché la somma di €788,05 (pari al 50% di
€1576,10) per i danni patrimoniali.
pag. 28/32 Si usa il condizionale perché, in via stragiudiziale, è stata versata all'istante dalla società assicuratrice, in data 28 maggio 2020, la somma di
€7.700,00, di cui €1.000,00 per spese legali (v. produzione di parte attrice, all. 12).
Per l'effetto, in applicazione dell'orientamento affermato dalla fondamentale sentenza delle Sezioni Unite n. 1712 del 1995, e tenuto conto del pagamento in acconto, occorre procedere nei termini che seguono:
a) rendere omogeneo il credito risarcitorio e l'acconto, devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ossia al 24 maggio 2019;
b) detrarre l'acconto dal credito;
c) calcolare gli interessi compensativi al saggio legale, scelto in via equitativa, ed applicarlo:
c1) sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
c2) sulla somma residua in conto capitale per il periodo che va dal pagamento parziale fino alla liquidazione definitiva.
E così, poiché l'importo di €11.659,73 devalutato alla data del sinistro è pari ad €9.872,76 e l'importo di €6.700,00 è pari ad €6.726,91, la somma residua spettante all'attore è di €3.145,85.
A tale importo vanno aggiunti gli interessi nella misura del tasso legale vigente annualmente da computarsi sull'intero capitale, devalutato sulla base dell'applicazione degli indici ISTAT alla data del 24 maggio 2019 e successivamente rivalutato anno per anno fino alla data del pagamento dell'acconto, e sulla somma residua di €3.145,85 per il periodo compreso tra quest'ultima data e la data odierna.
pag. 29/32 Dalla pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (cfr., in tal senso, Cass. civ. n. 13470 del 1999; Cass. civ.
n. 4030 del 1998).
§6. In ultimo, le spese di lite, in ragione dell'esito complessivo del procedimento, si pongono (in rapporto alla somma liquidata) a carico dei convenuti in solido e si liquidano come da dispositivo, in conformità ai parametri previsti dal D.M. 55/2014, sì come modificati dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.
Nulla va disposto sulle spese di CT, posto che il consulente non ha depositato alcuna richiesta di liquidazione di spese ed onorari.
Invero, in tema di spese di giustizia, “la previsione del secondo comma dell'art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui la domanda di liquidazione delle spettanze deve essere presentata a pena di decadenza entro cento giorni dal compimento delle operazioni, rispondendo ad un canone di razionale scansione dei tempi procedimentali l'esigenza di conoscere tempestivamente i costi necessari per lo svolgimento del giudizio, opera per tutti gli ausiliari del magistrato, ovvero per il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al
pag. 30/32 compimento di atti, che il magistrato può nominare a norma di legge”
(Cass. civ. n. 18797 del 2023).
Dunque, “il diritto al pagamento delle spettanze dell'ausiliario del magistrato va esercitato mediante istanza di liquidazione da formularsi nel termine di cento giorni dal compimento delle operazioni previsto, a pena di decadenza sostanziale, dall'art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, sicché, verificatasi detta decadenza, è preclusa all'ausiliario la proposizione di una domanda di riconoscimento del compenso, tanto nelle forme del processo civile ordinario quanto nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002” (Cass. civ. n. 4373 del
2015).
Di conseguenza, non avendo l'ausiliario presentato domanda di liquidazione delle proprie spettanze ed essendo decorsi più di 100 giorni dal deposito dell'elaborato, non è stato possibile liquidare alcun compenso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la responsabilità paritaria di e di Parte_1
nella causazione del sinistro per cui è causa, Controparte_2
verificatosi in data 24.05.2019 in Scilla (RC) Via Parco e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni, della somma (residua) di €3.145,85, oltre interessi legali da computare nei termini specificati in parte motiva;
b) condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in €545,00 per esborsi ed in €2.552,00 per compensi,
pag. 31/32 oltre rimborso spese forf., CAP ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice.
Sentenza redatta e trasmessa alla Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato in data 11 giugno 2025.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
pag. 32/32 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2Vero è l'incidente si verificò perchè il fermo con la propria auto sul margine destro della CP_2 carreggiata, senza azionare alcuna segnalazione di direzione e si immise improvvisamente nel flusso veicolare, così impattando con la parte anteriore della propria auto contro la parte posteriore sinistra del motoveicolo dell'attore, che procedeva regolarmente secondo il proprio senso di marcia a velocità moderata, siccome da foto che mi si mostrano giusta all. 17 prod. attorea;
5 Vero è che l'attore, assunto a tempo indeterminato presso RO Trasporti srl con la qualifica di autista, a causa delle lesioni subite riprese il lavoro dopo quasi un anno dall'incidente;