Articolo 10 della Legge 10 luglio 1930, n. 1078
Articolo 9Articolo 11
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2 settembre 1930
Art. 10.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' promuovere avanti ai commissari regionali, alla sezione speciale della Corte di appello ed alla Corte di cassazione ogni azione e ricorso a difesa dei diritti delle popolazioni anche in contraddizione col Comune o con l'associazione agraria, sempre che non siasi verificata la decadenza di cui all' art. 3 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 .

Entrata in vigore il 2 settembre 1930
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