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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/03/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 13 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2760 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2021, vertente
TRA
, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Dario Clementi e dall'avv. Maria Grazia Sansone, in forza di procura in calce al ricorso in appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in Roma, via delle Quattro Fontane n. 161.
Appellante
E rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Teti in virtù di procura generale CP_1 alle liti per atti notaio di Roma n° 80794/21569 del 21.07.2015, Persona_1 registrata all'Agenzia delle Entrate –Ufficio Territoriale di Roma 1, in data 23.07.2015al n. 19851 serie 1T, elettivamente domiciliato, presso l'Ufficio legale Metropolitano dell'Istituto, Roma, via Cesare Beccaria n.29.
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2608/2021 pubblicata in data 19 marzo 2021
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 e ss c.p.c. ed art. 24 D.Lgs n. 46 del 1999 il
[...]
impugnava l'avviso di addebito n. Parte_1 39720190017220058000 domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via cautelare e d'urgenza:
1. sospendere la provvisoria esecutività dell'avviso di addebito n. 39720190017220058000, se del caso con provvedimento inaudita altera parte.
2. In via principale: accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'avviso di addebito n. 39720190017220058000 e per l'effetto annullare l'avviso di addebito oggetto di gravame.
3. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle conclusioni rassegnate in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità delle sanzioni CP_ applicate dall' e per l'effetto condannare l' alla rideterminazione delle CP_2 stesse in ossequio alla disciplina illustrata.
4. In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite ovvero, in via subordinata, con compensazione delle spese di lite in ragione della complessità della materia e dei contrasti in ordine alla disciplina alla stessa applicabile.” CP_ Si costituiva in giudizio l' resistendo al ricorso. Disposta la sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito impugnato, istruita documentalmente la causa, l'opposizione veniva respinta con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite che liquidate in complessivi 2.309,00 euro, oltre i.v.a. e c.p.a. Con l'atto di gravame l'appellante ha veicolato, a mezzo dei motivi, plurime censure alla decisione, chiedendone la riforma con accoglimento della proposta opposizione. Si è costituito l' resistendo al gravame chiedendone il rigetto. CP_1 All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo. Il Giudice di primo grado ha così argomentato:<< Osserva il giudice che nel settore dello spettacolo, la tutela relativa all'assicurazione economica di malattia ha trovato la sua principale fonte normativa nel D.Lgs n. 708/1947. Detta assicurazione opera in favore di tutti i lavoratori iscritti alla ex gestione ENPALS … L'elenco delle figure professionali dello spettacolo assicurate al Fondo F.p.l.s. è contenuto nell'art. 3 del Dlgs C.P.S. n. 708/1947 ed è stato adeguato dal Ministero del Lavoro con il decreto del 15 marzo 2005 n- 17445. Pertanto, posto che tutti i lavoratori dello spettacolo annoverati nell'ambito di detto decreto sono tutelati per espressa previsione normativa, dall'assicurazione economica di malattia, la correlata obbligazione insorge per il datore di lavoro a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro sia esso di tipo subordinato ovvero di tipo parasubordinato o autonomo.
Va, inoltre, fatto rilevare che la sussistenza dell'obbligo contributivo a favore di tutte le categorie dello spettacolo è stata oggetto di diverse circolari adottate dall' . In tali circolari è stato chiarito che l'obbligo contributivo sussisteva con CP_1 riferimento a tutti i lavoratori dello spettacolo, in quanto aventi diritto all'assicurazione di malattia, e che la possibilità di esonero dal versamento del contributo di finanziamento dell'indennità economica poteva ricorrere esclusivamente in presenza di eventuali accordi contrattuali che garantissero nella ricorrenza dell'evento la corresponsione dell'intera retribuzione. In particolare, con circolare del 3 agosto 2017 l' ha fatto una ricognizione dei principi fondanti CP_1
l'assicurazione della prestazione economica di malattia per i soggetti iscritti, ai fini previdenziali, al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti. Il legislatore, con il D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, ha definitivamente stabilito che, a partire dal 1° maggio 2011, l'obbligo contributivo per il finanziamento della predetta assicurazione vale anche per i datori di lavoro che, per effetto di disposizioni di legge ovvero contrattuali, siano tenuti a corrispondere il relativo trattamento economico a lavoratori occupati ed è, pertanto, venuta meno la possibilità di esonero precedentemente prevista (cfr. art. 20, commi 1 e 1 bis D.L. n. 112/2008). Sulla scorta del dettato del comma 1-bis dell'art. 20 del
D.L. n. 112/2008, a far data dal 1° maggio 2011, per i lavoratori iscritti al suddetto fondo gli obblighi sono sempre vigenti, prescindendosi dalla eventuale circostanza che il datore di lavoro/committente sia tenuto, per effetto di norma di legge o di contratto, a corrispondere al lavoratore, in caso di malattia, una prestazione di valore pari o superiore all'indennità economica di malattia a carico dell' . Di CP_2 conseguenza, l'assicurazione di malattia, con i connessi obblighi contributivi a carico del datore di lavoro, opera a favore di tutti i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (ex Enpals) a prescindere dalla natura del relativo rapporto di lavoro (subordinata, parasubordinata o autonoma) e dal tipo di qualifica dallo stesso rivestita (impiegato, operaio, quadro, etc.), nonché dal settore produttivo in cui opera l'impresa che lo impiega, sempreché si tratti di figure professionali espressamente individuate dal legislatore, per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione al medesimo Fondo. Quanto alla contestazione sulla quantificazione delle sanzioni civili, appare sufficiente rilevare che nel caso in esame, come correttamente evidenziato dall' , le sanzioni sono state calcolate CP_1 con riferimento all'art. 116, comma 8, lettera a) della legge 388/200, che stabilisce la misura con riferimento ai soggetti che: “ … non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti…..ovvero (come nel caso di specie) vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta….. Sulla base delle argomentazioni sin qui esposte, il ricorso va respinto>>. CP_ In fatto con due note di rettifica del 16 e del 21 settembre 2017 l' richiedeva al appellante il pagamento del contributo di malattia pari al 2,22% Pt_2 dell'imponibile previdenziale con riferimento al personale impiegatizio, nonostante, secondo la tesi dell'appellante, tale contributo non fosse dovuto in quanto non previsto dalla normativa di riferimento. Con nota del inviata Pt_2 all' si chiedeva l'annullamento della richiesta sostenendosi che il non CP_1 Pt_2 era tenuto, al pari delle altre aziende dello spettacolo e dello sport inquadrate con il codice statistico contributivo 1.18.08, al pagamento del contributo di malattia pari al 2,22% dell'imponibile previdenziale relativo al personale impiegatizio, alla luce delle previsioni del contratto collettivo dal medesimo applicato che pone, in capo al datore di lavoro, l'obbligo di pagamento della retribuzione in caso di malattia dei propri dipendenti, senza alcun intervento da parte dell' (cfr. art. 36, doc. n. CP_2
5 fascicolo del precedente grado). Non veniva dato riscontro alla nota e veniva inviato, con raccomandata A/R ricevuta in data 26 settembre 2018 (cfr. doc. n. 6 fascicolo del precedente grado), l'avviso di addebito, con il quale richiedeva a quest'ultimo il pagamento di un importo pari ad Euro 1.386,22, ossia del medesimo importo già richiesto con le note di rettifica relative ai contributi in teso dovuti. CP_ Con ulteriori cinque note di rettifica, datate 10 gennaio 2019, l' richiedeva al il pagamento di: - un importo complessivo pari ad Euro 309,72 di cui Euro Pt_2 294,88 a titolo di “Differenze contributive a debito azienda” ed Euro 14,84 a titolo di “Sanzioni civili per differenze contributive” per il mese di febbraio 2018; - un importo complessivo pari ad Euro 266,64 di cui Euro 255,00 a titolo di “Differenze contributive a debito azienda” ed Euro 11,64 a titolo di “Sanzioni civili per differenze contributive” per il mese di marzo 2018; - un importo complessivo pari ad Euro 199,35 di cui Euro 191,47 a titolo di “Differenze contributive a debito azienda” ed Euro 7,88 a titolo di “Sanzioni civili per differenze contributive” per il mese di aprile 2018; - un importo complessivo pari ad Euro 231,35 di cui Euro 223,24 a titolo di “Differenze contributive a debito azienda” ed Euro 8,11 a titolo di “Sanzioni civili per differenze contributive” per il mese di maggio 2018; - un importo complessivo pari ad Euro 407,31 di cui Euro 394,64 a titolo di “Differenze contributive a debito azienda” ed Euro 12,67 a titolo di “Sanzioni civili per differenze contributive” per il mese di giugno 2018. Con tre successive note di rettifica datate, rispettivamente, 18 gennaio 2019, 11 febbraio 2019 e 23 maggio CP_ 2019 l' richiedeva al Circolo l'ulteriore pagamento dei seguenti importi: - Euro 224,84 di cui Euro 218,77 a titolo di “Differenze contributive a debito azienda” ed Euro 6,07 a titolo di “Sanzioni civili per differenze contributive” per il mese di luglio 2018; - Euro 190,13 di cui Euro 185,85 a titolo di “Differenze contributive a debito azienda” ed Euro 4,28 a titolo di “Sanzioni civili per differenze contributive” per il mese di settembre 2018; - Euro 147,23 di cui Euro 143,74 a titolo di
“Differenze contributive a debito azienda” ed Euro 3,49 a titolo di “Sanzioni civili per differenze contributive” per il mese di dicembre 2018 (cfr. doc. n. 9 fascicolo del precedente grado).
Tutte le richieste economiche di cui alle menzionate note di rettifica relative ai periodi da febbraio a luglio 2018, traevano origine dalla riscontrata e ritenuta irregolarità della situazione contributiva del - riferibile al mancato Parte_1 pagamento del contributo di malattia - e dal conseguente disconoscimento delle agevolazioni contributive con relative ripercussioni sul DURC, che risultava
“irregolare”. Con raccomandata A/R ricevuta in data 9 settembre 2019 l'Istituto notificava al un ulteriore avviso di addebito, con il quale richiedeva a Pt_2 quest'ultimo il pagamento di un importo pari ad Euro 6.147,16, relativo a contributi dovuti dal ricorrente per i mesi di (i) ottobre, novembre e dicembre del 2014, (ii) aprile e maggio del 2017, (iii) marzo, aprile, giugno, luglio, agosto, settembre ed ottobre del 2018.
In particolare, con riferimento agli anni 2014 e 2017 i pagamenti sono richiesti a titolo di contributo di malattia pari al 2,22% dell'imponibile previdenziale relativo al personale impiegatizio mentre, con riferimento all'anno 2018, i pagamenti richiesti dall' traggono origine dalla presunta irregolarità della situazione CP_2 contributiva del - riferibile al mancato pagamento del contributo di Parte_1 malattia - e dal conseguente disconoscimento delle agevolazioni contributive (in precedenza riconosciute al Circolo).
Tanto presso in fatto, nel merito il Collegio non ha ragioni per discostarsi dall'indirizzo già assunto dalla Corte di Appello di Roma Sez. Lavoro con riferimento ad identica fattispecie, con motivazioni del tutto condivisibili che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (Corte d'Appello Roma del 20 settembre 2022, pubblicata in data 18 ottobre 2022, resa nell'analogo giudizio pendente tra le stesse parti e recante rg.n. 1440/2021), nei termini che seguono: << La società opponente sosteneva di non essere soggetta a tale obbligo contributivo alla luce della disciplina speciale dell'assicurazione obbligatoria per la malattia dei lavoratori dello spettacolo, applicabile stante la classificazione del Circolo - da parte dell'Istituto previdenziale - quale azienda operante nel settore “Spettacolo Industria”, con il conseguente obbligo di iscrizione dei suoi dipendenti all'ex ENPALS, oggi assorbito dall' in ragione dell'espressa previsione contenuta CP_1 nell'art. 3 del DLCPS n. 708/1947. A supporto della specialità della disciplina rispetto a quella ordinaria della legge n. 133/95, la società opponente richiamava l'art. 13 del citato decreto che, rinviando alle previsioni del CCNL 28 agosto 1934 (istitutivo della Cassa Nazionale per i lavoratori dello spettacolo), prevedeva espressamente, fino all'emanazione di nuove norme, l'applicabilità della contrattazione collettiva del 1934, che stabiliva: “non è dovuta l'indennità a quegli iscritti che in caso di malattia o infortunio percepiscono, in applicazione dei contratti collettivi di lavoro o disposizioni di legge un assegno corrispondente alla retribuzione intera o ridotta...”. L'opponente ne ricavava che il correlativo l'obbligo contributivo era dovuto solo nel caso in cui il contratto collettivo (o individuale) non prevedesse il pagamento diretto della retribuzione a carico della stessa: per gli CP_ impiegati (non aventi diritto all'indennità di malattia il pagamento diretto era previsto, ergo, non sussisteva l'obbligo contributivo dell'azienda. Il principio, peraltro, era stato in allora accolto dallo stesso , che, nelle circolari CP_2 successive a quella del 21 maggio 1980 (sulla erogazione delle indennità di malattia e di maternità per i lavoratori dello spettacolo dopo l'acquisizione delle competenze ex Enpals), elaborava due tabelle differenziate di lavoratori dello spettacolo comprensive di “aventi diritto” e “non aventi diritto” all'indennità di malattia ai fini della misura della aliquota contributiva, la cui scelta dipendeva appunto
“esclusivamente dagli accordi contrattuali, siano essi collettivi o individuali”. Osservava peraltro l'opponente che la specialità della disciplina dei lavoratori dello spettacolo ex Enpals, fondata sul citato DLCPS 708/1947, scontava una sostanziale sovrapponibilità con quanto previsto dall'art. 6 comma 2 della legge n. 138/1943 (istituivo dell' Controparte_3 previsto per la generalità dei dipendenti), secondo il quale “l'indennità non è dovuta quando il trattamento economico di malattia è corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro o da altri enti in misura pari o superiore a quella fissata dai contratti collettivi ai sensi del presente articolo”: sicchè il legislatore aveva avvertito la necessità, per dirimere il contrasto giurisprudenziale insorto in ordine alle sue modalità applicative, di fornire una interpretazione autentica della norma, stabilendo - con l'art. 20 comma 1 DL n. 112/2008 conv. in L. n. 133/2008
– che la stessa si interpreta nel senso che i datori di lavoro tenuti a corrispondere, per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia – con conseguente esonero dell' dall'erogazione della CP_2 predetta indennità – non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all' medesimo. Senonchè, con un nuovo intervento legislativo del 2011 (art. CP_2 18 comma 16 DL n. 98/2011), era stato inserito nel testo dell'art. 20 del DL n. 112/2008 il comma 1-bis secondo il quale “A decorrere dal 1° maggio 2011 i datori di lavoro di cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia in base all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986 n. 41, per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente”. Sostiene l'opponente che i contenuti dell'art. 3 DLCPS n. 708/47 non sono stati oggetto di richiamo e/o modifica da parte della novella del 2011 (comma 1 bis), che non ha inciso sulla disciplina riservata ai lavoratori dello spettacolo, sicchè doveva ritenersi ancora sussistente, in materia di contribuzione per malattia, il dualismo da sempre caratterizzante la CP_ differenza tra ed Enpals, quest'ultimo fondato su disposizioni speciali e di stretta interpretazione. Non poteva quindi porsi a fondamento della pretesa contributiva la circolare n.124 del 2017, che ribadiva l'opposto principio CP_1 dell'estensione soggettiva generalizzata dell'obbligo contributivo a tutti i lavoratori dello spettacolo per via del richiamo della novella all'art. 31 della legge 28 febbraio
1986 n. 41 (la cui allegata tabella G riguarda i lavoratori dello spettacolo, indicandone un'unica aliquota, e senza distinguere tra operai e impiegati). In ogni CP_ caso le pretese dell' non potevano riguardare periodi contributivi precedenti la pubblicazione della suddetta circolare (settembre 2017). Era altresì erroneo il calcolo delle sanzioni. L' , nel costituirsi, ha contestato diffusamente la CP_1 fondatezza dell'opposizione della quale ha chiesto il rigetto. Il Tribunale ha respinto il ricorso ritenendo che l'assicurazione economica per malattia di tutti i lavoratori dello spettacolo è disciplinata dal DLCPS n. 708/1947 e che la correlativa obbligazione contributiva del datore di lavoro sorge a favore di tutte le categorie di lavoratori a prescindere dalla natura del rapporto e dalla qualifica dei lavoratori. CP_ L'obbligo era stato ribadito nella circolare n. 124 del 2017 e sancito dal legislatore con il predetto comma 1 bis, prescindendosi dunque dalla circostanza che il datore di lavoro fosse contrattualmente o per legge tenuto a corrispondere una prestazione pari all'indennità economica di malattia a carico dell' . La CP_2 sentenza viene censurata sulla base di tre motivi, di cui il primo variamente articolato: A.- Disciplina speciale dell'assicurazione obbligatoria per la malattia dei lavoratori dello spettacolo. La società ha lamentato la mancata considerazione, da parte del primo giudice, della specialità della disciplina dei lavoratori dello spettacolo;
ha richiamato le difese svolte, rammentando che lo stesso non CP_2 solo aveva più volte affermato tale specialità, ma altresì inizialmente formalizzato l'esonero dell'appellante dal pagamento del contributo malattia con l'attribuzione di un apposito codice di esenzione. Erroneamente il giudice aveva attribuito valore vincolante alla circolare n. 14 del 2017. Il giudice non si era espresso circa CP_1 l'assenza di modifiche legislative da parte del comma 1 bis alla disciplina speciale prevista dal DLCPS n. 708/1947. B. - Omessa pronuncia sulla irretroattività della CP_ pretesa dell' C. - Erronea pronuncia sul calcolo delle sanzioni civili….Il controverso comma 1 bis dell'art. 20 DL 112/2008, se letto sulla base del solo dato letterale, comporta il venir meno dell'esonero ex art. 20 stesso DL e pertanto la riaffermazione in generale, a far tempo dal 1° maggio 2011, dell'obbligo di versamento del contributo di malattia per tutti i datori di lavoro, rimuovendo l'eventuale possibilità di esonero legata all'obbligo (derivante da norma di legge o da contrattazione collettiva) di corrispondere nei casi di malattia una prestazione di valore non inferiore a quella prevista dalla legge. Vale riportare il testo del comma 1 bis: “A decorrere dal 1° maggio 2011 i datori di lavoro di cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia in base all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986 n. 41, per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente”. Secondo la ricostruzione operata dal Tribunale non vale ad escludere la sussistenza dell'obbligo della società ricorrente il riferimento che compare nell'art. 31 cit. alle “categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente”. Tale inciso è invece rilevante e deve essere inteso nel senso che la disposizione in parola non estende l'ambito soggettivo aziendale di applicazione dell'assicurazione malattie: invero la tabella G di cui all'art. 31 della legge n. 41/86 (che viene in rilievo stante il comma 5 dell'art. 31:
“i contributi dovuti ai datori di lavoro per i soggetti aventi diritto alle indennità economiche sono fissati nelle misure indicate nell'allegata tabella G”) si riferisce, individuandone le specifiche aliquote, ai “Contributi a carico dei datori di lavoro per i soggetti “aventi diritto” alle indennità economiche di malattia”, aventi diritto appartenenti a vari “Settori” lavorativi (es. Agricoltura, Industria, Artigianato, Personale marittimo navigante...), e non soltanto a quello dei Lavoratori dello spettacolo (v. tabella). Pertanto, secondo il titolo della tabella richiamata, l'obbligo di contribuzione relativo sarà operante, nell'ambito del singolo settore, per gli operai e non anche per gli impiegati, se la contrattazione collettiva ne prevede una diversa disciplina legata all'obbligo di pagamento diretto da parte del datore di lavoro, non avendo subìto alcuna modifica, per mano della legge di interpretazione autentica o del successivo comma 1 bis, la disciplina specifica delle aziende dello spettacolo, che continua ad essere applicabile sulla scorta della distinzione a monte tra “aventi diritto e non aventi diritto” all'indennità di malattia in funzione degli accordi contrattuali collettivi o individuali. Ciò rende peraltro irrilevante che la tabella G allegata alla L.41/1986 indichi un'unica aliquota per i lavoratori dello spettacolo senza operare alcun distinguo tra operai e impiegati. L'obbligo contributivo de quo non risulta dunque indistintamente reintrodotto tout court tutti i lavoratori dello spettacolo, essendo la stessa legge richiamata (art. 31 L 41/86) riferita ai contributi dovuti dal datore di lavoro per taluni soggetti, imponendo di valorizzare le disposizioni della contrattazione collettiva che per alcune categorie di lavoratori dello spettacolo disciplina l'indennità esonerando dal pagamento del relativo contributo il datore di lavoro tenuto al pagamento diretto della retribuzione a copertura della malattia. Nella specie, le disposizioni della contrattazione collettiva di settore indicano quali destinatari dell'indennità giornaliera di malattia gli operai, che a differenza degli impiegati non beneficiano della retribuzione diretta CP_ e per i quali l'azienda è tenuta al pagamento del contributo malattia all' i non aventi diritto sono quindi gli impiegati dello spettacolo, che percepiscono direttamente la retribuzione a copertura della malattia (e per i quali l'azienda non è perciò soggetta all'obbligo contributivo). Tale interpretazione, a differenza di quella offerta da talune pronunce di merito incentrate sulla lettura testuale del comma 1 bis, consente di riconoscere coerenza logica tra questa disposizione e quella del precedente comma 1 dell'art. 20, superando l'apparente loro contrasto (“Se l'obiettivo della norma del 2011 fosse stato quello di estendere alle aziende dello spettacolo l'obbligo contributivo anche per il personale impiegatizio tout court, sarebbe stato più agevole modificare esplicitamente la previsione del successivo comma 2, istitutiva dell'obbligo per il personale operaio ovvero modificare la norma di interpretazione autentica di cui al comma 1”; così Trib. Bolzano Sez. Lavoro, 30 maggio 2022). Pertanto, trattandosi nella specie di personale impiegatizio dello spettacolo, non è dovuto il contributo in esame da parte dell'appellante>>. Per le medesime ragioni anche la presente sentenza di primo grado va riformata assorbita ogni altra questione attinente ai restanti motivi di appello.
Le spese del doppio grado possono essere compensate tra le parti, stante la difficoltà di interpretazione del dato normativo, la mancanza di precedenti di legittimità (che rende vieppiù opinabile la questione trattata) e l'esistenza di precedenti di merito difformi.
P. Q. M.
La Corte, in riforma della impugnata sentenza, dichiara non dovuta all' da CP_1 parte dell'appellante le somme di cui all'avviso di addebito n. 39720190017220058000 Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado.
Roma, 13.3.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 13 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2760 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2021, vertente
TRA
, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Dario Clementi e dall'avv. Maria Grazia Sansone, in forza di procura in calce al ricorso in appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in Roma, via delle Quattro Fontane n. 161.
Appellante
E rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Teti in virtù di procura generale CP_1 alle liti per atti notaio di Roma n° 80794/21569 del 21.07.2015, Persona_1 registrata all'Agenzia delle Entrate –Ufficio Territoriale di Roma 1, in data 23.07.2015al n. 19851 serie 1T, elettivamente domiciliato, presso l'Ufficio legale Metropolitano dell'Istituto, Roma, via Cesare Beccaria n.29.
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2608/2021 pubblicata in data 19 marzo 2021
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 e ss c.p.c. ed art. 24 D.Lgs n. 46 del 1999 il
[...]
impugnava l'avviso di addebito n. Parte_1 39720190017220058000 domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via cautelare e d'urgenza:
1. sospendere la provvisoria esecutività dell'avviso di addebito n. 39720190017220058000, se del caso con provvedimento inaudita altera parte.
2. In via principale: accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'avviso di addebito n. 39720190017220058000 e per l'effetto annullare l'avviso di addebito oggetto di gravame.
3. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle conclusioni rassegnate in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità delle sanzioni CP_ applicate dall' e per l'effetto condannare l' alla rideterminazione delle CP_2 stesse in ossequio alla disciplina illustrata.
4. In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite ovvero, in via subordinata, con compensazione delle spese di lite in ragione della complessità della materia e dei contrasti in ordine alla disciplina alla stessa applicabile.” CP_ Si costituiva in giudizio l' resistendo al ricorso. Disposta la sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito impugnato, istruita documentalmente la causa, l'opposizione veniva respinta con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite che liquidate in complessivi 2.309,00 euro, oltre i.v.a. e c.p.a. Con l'atto di gravame l'appellante ha veicolato, a mezzo dei motivi, plurime censure alla decisione, chiedendone la riforma con accoglimento della proposta opposizione. Si è costituito l' resistendo al gravame chiedendone il rigetto. CP_1 All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo. Il Giudice di primo grado ha così argomentato:<< Osserva il giudice che nel settore dello spettacolo, la tutela relativa all'assicurazione economica di malattia ha trovato la sua principale fonte normativa nel D.Lgs n. 708/1947. Detta assicurazione opera in favore di tutti i lavoratori iscritti alla ex gestione ENPALS … L'elenco delle figure professionali dello spettacolo assicurate al Fondo F.p.l.s. è contenuto nell'art. 3 del Dlgs C.P.S. n. 708/1947 ed è stato adeguato dal Ministero del Lavoro con il decreto del 15 marzo 2005 n- 17445. Pertanto, posto che tutti i lavoratori dello spettacolo annoverati nell'ambito di detto decreto sono tutelati per espressa previsione normativa, dall'assicurazione economica di malattia, la correlata obbligazione insorge per il datore di lavoro a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro sia esso di tipo subordinato ovvero di tipo parasubordinato o autonomo.
Va, inoltre, fatto rilevare che la sussistenza dell'obbligo contributivo a favore di tutte le categorie dello spettacolo è stata oggetto di diverse circolari adottate dall' . In tali circolari è stato chiarito che l'obbligo contributivo sussisteva con CP_1 riferimento a tutti i lavoratori dello spettacolo, in quanto aventi diritto all'assicurazione di malattia, e che la possibilità di esonero dal versamento del contributo di finanziamento dell'indennità economica poteva ricorrere esclusivamente in presenza di eventuali accordi contrattuali che garantissero nella ricorrenza dell'evento la corresponsione dell'intera retribuzione. In particolare, con circolare del 3 agosto 2017 l' ha fatto una ricognizione dei principi fondanti CP_1
l'assicurazione della prestazione economica di malattia per i soggetti iscritti, ai fini previdenziali, al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti. Il legislatore, con il D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, ha definitivamente stabilito che, a partire dal 1° maggio 2011, l'obbligo contributivo per il finanziamento della predetta assicurazione vale anche per i datori di lavoro che, per effetto di disposizioni di legge ovvero contrattuali, siano tenuti a corrispondere il relativo trattamento economico a lavoratori occupati ed è, pertanto, venuta meno la possibilità di esonero precedentemente prevista (cfr. art. 20, commi 1 e 1 bis D.L. n. 112/2008). Sulla scorta del dettato del comma 1-bis dell'art. 20 del
D.L. n. 112/2008, a far data dal 1° maggio 2011, per i lavoratori iscritti al suddetto fondo gli obblighi sono sempre vigenti, prescindendosi dalla eventuale circostanza che il datore di lavoro/committente sia tenuto, per effetto di norma di legge o di contratto, a corrispondere al lavoratore, in caso di malattia, una prestazione di valore pari o superiore all'indennità economica di malattia a carico dell' . Di CP_2 conseguenza, l'assicurazione di malattia, con i connessi obblighi contributivi a carico del datore di lavoro, opera a favore di tutti i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (ex Enpals) a prescindere dalla natura del relativo rapporto di lavoro (subordinata, parasubordinata o autonoma) e dal tipo di qualifica dallo stesso rivestita (impiegato, operaio, quadro, etc.), nonché dal settore produttivo in cui opera l'impresa che lo impiega, sempreché si tratti di figure professionali espressamente individuate dal legislatore, per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione al medesimo Fondo. Quanto alla contestazione sulla quantificazione delle sanzioni civili, appare sufficiente rilevare che nel caso in esame, come correttamente evidenziato dall' , le sanzioni sono state calcolate CP_1 con riferimento all'art. 116, comma 8, lettera a) della legge 388/200, che stabilisce la misura con riferimento ai soggetti che: “ … non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti…..ovvero (come nel caso di specie) vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta….. Sulla base delle argomentazioni sin qui esposte, il ricorso va respinto>>. CP_ In fatto con due note di rettifica del 16 e del 21 settembre 2017 l' richiedeva al appellante il pagamento del contributo di malattia pari al 2,22% Pt_2 dell'imponibile previdenziale con riferimento al personale impiegatizio, nonostante, secondo la tesi dell'appellante, tale contributo non fosse dovuto in quanto non previsto dalla normativa di riferimento. Con nota del inviata Pt_2 all' si chiedeva l'annullamento della richiesta sostenendosi che il non CP_1 Pt_2 era tenuto, al pari delle altre aziende dello spettacolo e dello sport inquadrate con il codice statistico contributivo 1.18.08, al pagamento del contributo di malattia pari al 2,22% dell'imponibile previdenziale relativo al personale impiegatizio, alla luce delle previsioni del contratto collettivo dal medesimo applicato che pone, in capo al datore di lavoro, l'obbligo di pagamento della retribuzione in caso di malattia dei propri dipendenti, senza alcun intervento da parte dell' (cfr. art. 36, doc. n. CP_2
5 fascicolo del precedente grado). Non veniva dato riscontro alla nota e veniva inviato, con raccomandata A/R ricevuta in data 26 settembre 2018 (cfr. doc. n. 6 fascicolo del precedente grado), l'avviso di addebito, con il quale richiedeva a quest'ultimo il pagamento di un importo pari ad Euro 1.386,22, ossia del medesimo importo già richiesto con le note di rettifica relative ai contributi in teso dovuti. CP_ Con ulteriori cinque note di rettifica, datate 10 gennaio 2019, l' richiedeva al il pagamento di: - un importo complessivo pari ad Euro 309,72 di cui Euro Pt_2 294,88 a titolo di “Differenze contributive a debito azienda” ed Euro 14,84 a titolo di “Sanzioni civili per differenze contributive” per il mese di febbraio 2018; - un importo complessivo pari ad Euro 266,64 di cui Euro 255,00 a titolo di “Differenze contributive a debito azienda” ed Euro 11,64 a titolo di “Sanzioni civili per differenze contributive” per il mese di marzo 2018; - un importo complessivo pari ad Euro 199,35 di cui Euro 191,47 a titolo di “Differenze contributive a debito azienda” ed Euro 7,88 a titolo di “Sanzioni civili per differenze contributive” per il mese di aprile 2018; - un importo complessivo pari ad Euro 231,35 di cui Euro 223,24 a titolo di “Differenze contributive a debito azienda” ed Euro 8,11 a titolo di “Sanzioni civili per differenze contributive” per il mese di maggio 2018; - un importo complessivo pari ad Euro 407,31 di cui Euro 394,64 a titolo di “Differenze contributive a debito azienda” ed Euro 12,67 a titolo di “Sanzioni civili per differenze contributive” per il mese di giugno 2018. Con tre successive note di rettifica datate, rispettivamente, 18 gennaio 2019, 11 febbraio 2019 e 23 maggio CP_ 2019 l' richiedeva al Circolo l'ulteriore pagamento dei seguenti importi: - Euro 224,84 di cui Euro 218,77 a titolo di “Differenze contributive a debito azienda” ed Euro 6,07 a titolo di “Sanzioni civili per differenze contributive” per il mese di luglio 2018; - Euro 190,13 di cui Euro 185,85 a titolo di “Differenze contributive a debito azienda” ed Euro 4,28 a titolo di “Sanzioni civili per differenze contributive” per il mese di settembre 2018; - Euro 147,23 di cui Euro 143,74 a titolo di
“Differenze contributive a debito azienda” ed Euro 3,49 a titolo di “Sanzioni civili per differenze contributive” per il mese di dicembre 2018 (cfr. doc. n. 9 fascicolo del precedente grado).
Tutte le richieste economiche di cui alle menzionate note di rettifica relative ai periodi da febbraio a luglio 2018, traevano origine dalla riscontrata e ritenuta irregolarità della situazione contributiva del - riferibile al mancato Parte_1 pagamento del contributo di malattia - e dal conseguente disconoscimento delle agevolazioni contributive con relative ripercussioni sul DURC, che risultava
“irregolare”. Con raccomandata A/R ricevuta in data 9 settembre 2019 l'Istituto notificava al un ulteriore avviso di addebito, con il quale richiedeva a Pt_2 quest'ultimo il pagamento di un importo pari ad Euro 6.147,16, relativo a contributi dovuti dal ricorrente per i mesi di (i) ottobre, novembre e dicembre del 2014, (ii) aprile e maggio del 2017, (iii) marzo, aprile, giugno, luglio, agosto, settembre ed ottobre del 2018.
In particolare, con riferimento agli anni 2014 e 2017 i pagamenti sono richiesti a titolo di contributo di malattia pari al 2,22% dell'imponibile previdenziale relativo al personale impiegatizio mentre, con riferimento all'anno 2018, i pagamenti richiesti dall' traggono origine dalla presunta irregolarità della situazione CP_2 contributiva del - riferibile al mancato pagamento del contributo di Parte_1 malattia - e dal conseguente disconoscimento delle agevolazioni contributive (in precedenza riconosciute al Circolo).
Tanto presso in fatto, nel merito il Collegio non ha ragioni per discostarsi dall'indirizzo già assunto dalla Corte di Appello di Roma Sez. Lavoro con riferimento ad identica fattispecie, con motivazioni del tutto condivisibili che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (Corte d'Appello Roma del 20 settembre 2022, pubblicata in data 18 ottobre 2022, resa nell'analogo giudizio pendente tra le stesse parti e recante rg.n. 1440/2021), nei termini che seguono: << La società opponente sosteneva di non essere soggetta a tale obbligo contributivo alla luce della disciplina speciale dell'assicurazione obbligatoria per la malattia dei lavoratori dello spettacolo, applicabile stante la classificazione del Circolo - da parte dell'Istituto previdenziale - quale azienda operante nel settore “Spettacolo Industria”, con il conseguente obbligo di iscrizione dei suoi dipendenti all'ex ENPALS, oggi assorbito dall' in ragione dell'espressa previsione contenuta CP_1 nell'art. 3 del DLCPS n. 708/1947. A supporto della specialità della disciplina rispetto a quella ordinaria della legge n. 133/95, la società opponente richiamava l'art. 13 del citato decreto che, rinviando alle previsioni del CCNL 28 agosto 1934 (istitutivo della Cassa Nazionale per i lavoratori dello spettacolo), prevedeva espressamente, fino all'emanazione di nuove norme, l'applicabilità della contrattazione collettiva del 1934, che stabiliva: “non è dovuta l'indennità a quegli iscritti che in caso di malattia o infortunio percepiscono, in applicazione dei contratti collettivi di lavoro o disposizioni di legge un assegno corrispondente alla retribuzione intera o ridotta...”. L'opponente ne ricavava che il correlativo l'obbligo contributivo era dovuto solo nel caso in cui il contratto collettivo (o individuale) non prevedesse il pagamento diretto della retribuzione a carico della stessa: per gli CP_ impiegati (non aventi diritto all'indennità di malattia il pagamento diretto era previsto, ergo, non sussisteva l'obbligo contributivo dell'azienda. Il principio, peraltro, era stato in allora accolto dallo stesso , che, nelle circolari CP_2 successive a quella del 21 maggio 1980 (sulla erogazione delle indennità di malattia e di maternità per i lavoratori dello spettacolo dopo l'acquisizione delle competenze ex Enpals), elaborava due tabelle differenziate di lavoratori dello spettacolo comprensive di “aventi diritto” e “non aventi diritto” all'indennità di malattia ai fini della misura della aliquota contributiva, la cui scelta dipendeva appunto
“esclusivamente dagli accordi contrattuali, siano essi collettivi o individuali”. Osservava peraltro l'opponente che la specialità della disciplina dei lavoratori dello spettacolo ex Enpals, fondata sul citato DLCPS 708/1947, scontava una sostanziale sovrapponibilità con quanto previsto dall'art. 6 comma 2 della legge n. 138/1943 (istituivo dell' Controparte_3 previsto per la generalità dei dipendenti), secondo il quale “l'indennità non è dovuta quando il trattamento economico di malattia è corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro o da altri enti in misura pari o superiore a quella fissata dai contratti collettivi ai sensi del presente articolo”: sicchè il legislatore aveva avvertito la necessità, per dirimere il contrasto giurisprudenziale insorto in ordine alle sue modalità applicative, di fornire una interpretazione autentica della norma, stabilendo - con l'art. 20 comma 1 DL n. 112/2008 conv. in L. n. 133/2008
– che la stessa si interpreta nel senso che i datori di lavoro tenuti a corrispondere, per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia – con conseguente esonero dell' dall'erogazione della CP_2 predetta indennità – non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all' medesimo. Senonchè, con un nuovo intervento legislativo del 2011 (art. CP_2 18 comma 16 DL n. 98/2011), era stato inserito nel testo dell'art. 20 del DL n. 112/2008 il comma 1-bis secondo il quale “A decorrere dal 1° maggio 2011 i datori di lavoro di cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia in base all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986 n. 41, per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente”. Sostiene l'opponente che i contenuti dell'art. 3 DLCPS n. 708/47 non sono stati oggetto di richiamo e/o modifica da parte della novella del 2011 (comma 1 bis), che non ha inciso sulla disciplina riservata ai lavoratori dello spettacolo, sicchè doveva ritenersi ancora sussistente, in materia di contribuzione per malattia, il dualismo da sempre caratterizzante la CP_ differenza tra ed Enpals, quest'ultimo fondato su disposizioni speciali e di stretta interpretazione. Non poteva quindi porsi a fondamento della pretesa contributiva la circolare n.124 del 2017, che ribadiva l'opposto principio CP_1 dell'estensione soggettiva generalizzata dell'obbligo contributivo a tutti i lavoratori dello spettacolo per via del richiamo della novella all'art. 31 della legge 28 febbraio
1986 n. 41 (la cui allegata tabella G riguarda i lavoratori dello spettacolo, indicandone un'unica aliquota, e senza distinguere tra operai e impiegati). In ogni CP_ caso le pretese dell' non potevano riguardare periodi contributivi precedenti la pubblicazione della suddetta circolare (settembre 2017). Era altresì erroneo il calcolo delle sanzioni. L' , nel costituirsi, ha contestato diffusamente la CP_1 fondatezza dell'opposizione della quale ha chiesto il rigetto. Il Tribunale ha respinto il ricorso ritenendo che l'assicurazione economica per malattia di tutti i lavoratori dello spettacolo è disciplinata dal DLCPS n. 708/1947 e che la correlativa obbligazione contributiva del datore di lavoro sorge a favore di tutte le categorie di lavoratori a prescindere dalla natura del rapporto e dalla qualifica dei lavoratori. CP_ L'obbligo era stato ribadito nella circolare n. 124 del 2017 e sancito dal legislatore con il predetto comma 1 bis, prescindendosi dunque dalla circostanza che il datore di lavoro fosse contrattualmente o per legge tenuto a corrispondere una prestazione pari all'indennità economica di malattia a carico dell' . La CP_2 sentenza viene censurata sulla base di tre motivi, di cui il primo variamente articolato: A.- Disciplina speciale dell'assicurazione obbligatoria per la malattia dei lavoratori dello spettacolo. La società ha lamentato la mancata considerazione, da parte del primo giudice, della specialità della disciplina dei lavoratori dello spettacolo;
ha richiamato le difese svolte, rammentando che lo stesso non CP_2 solo aveva più volte affermato tale specialità, ma altresì inizialmente formalizzato l'esonero dell'appellante dal pagamento del contributo malattia con l'attribuzione di un apposito codice di esenzione. Erroneamente il giudice aveva attribuito valore vincolante alla circolare n. 14 del 2017. Il giudice non si era espresso circa CP_1 l'assenza di modifiche legislative da parte del comma 1 bis alla disciplina speciale prevista dal DLCPS n. 708/1947. B. - Omessa pronuncia sulla irretroattività della CP_ pretesa dell' C. - Erronea pronuncia sul calcolo delle sanzioni civili….Il controverso comma 1 bis dell'art. 20 DL 112/2008, se letto sulla base del solo dato letterale, comporta il venir meno dell'esonero ex art. 20 stesso DL e pertanto la riaffermazione in generale, a far tempo dal 1° maggio 2011, dell'obbligo di versamento del contributo di malattia per tutti i datori di lavoro, rimuovendo l'eventuale possibilità di esonero legata all'obbligo (derivante da norma di legge o da contrattazione collettiva) di corrispondere nei casi di malattia una prestazione di valore non inferiore a quella prevista dalla legge. Vale riportare il testo del comma 1 bis: “A decorrere dal 1° maggio 2011 i datori di lavoro di cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia in base all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986 n. 41, per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente”. Secondo la ricostruzione operata dal Tribunale non vale ad escludere la sussistenza dell'obbligo della società ricorrente il riferimento che compare nell'art. 31 cit. alle “categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente”. Tale inciso è invece rilevante e deve essere inteso nel senso che la disposizione in parola non estende l'ambito soggettivo aziendale di applicazione dell'assicurazione malattie: invero la tabella G di cui all'art. 31 della legge n. 41/86 (che viene in rilievo stante il comma 5 dell'art. 31:
“i contributi dovuti ai datori di lavoro per i soggetti aventi diritto alle indennità economiche sono fissati nelle misure indicate nell'allegata tabella G”) si riferisce, individuandone le specifiche aliquote, ai “Contributi a carico dei datori di lavoro per i soggetti “aventi diritto” alle indennità economiche di malattia”, aventi diritto appartenenti a vari “Settori” lavorativi (es. Agricoltura, Industria, Artigianato, Personale marittimo navigante...), e non soltanto a quello dei Lavoratori dello spettacolo (v. tabella). Pertanto, secondo il titolo della tabella richiamata, l'obbligo di contribuzione relativo sarà operante, nell'ambito del singolo settore, per gli operai e non anche per gli impiegati, se la contrattazione collettiva ne prevede una diversa disciplina legata all'obbligo di pagamento diretto da parte del datore di lavoro, non avendo subìto alcuna modifica, per mano della legge di interpretazione autentica o del successivo comma 1 bis, la disciplina specifica delle aziende dello spettacolo, che continua ad essere applicabile sulla scorta della distinzione a monte tra “aventi diritto e non aventi diritto” all'indennità di malattia in funzione degli accordi contrattuali collettivi o individuali. Ciò rende peraltro irrilevante che la tabella G allegata alla L.41/1986 indichi un'unica aliquota per i lavoratori dello spettacolo senza operare alcun distinguo tra operai e impiegati. L'obbligo contributivo de quo non risulta dunque indistintamente reintrodotto tout court tutti i lavoratori dello spettacolo, essendo la stessa legge richiamata (art. 31 L 41/86) riferita ai contributi dovuti dal datore di lavoro per taluni soggetti, imponendo di valorizzare le disposizioni della contrattazione collettiva che per alcune categorie di lavoratori dello spettacolo disciplina l'indennità esonerando dal pagamento del relativo contributo il datore di lavoro tenuto al pagamento diretto della retribuzione a copertura della malattia. Nella specie, le disposizioni della contrattazione collettiva di settore indicano quali destinatari dell'indennità giornaliera di malattia gli operai, che a differenza degli impiegati non beneficiano della retribuzione diretta CP_ e per i quali l'azienda è tenuta al pagamento del contributo malattia all' i non aventi diritto sono quindi gli impiegati dello spettacolo, che percepiscono direttamente la retribuzione a copertura della malattia (e per i quali l'azienda non è perciò soggetta all'obbligo contributivo). Tale interpretazione, a differenza di quella offerta da talune pronunce di merito incentrate sulla lettura testuale del comma 1 bis, consente di riconoscere coerenza logica tra questa disposizione e quella del precedente comma 1 dell'art. 20, superando l'apparente loro contrasto (“Se l'obiettivo della norma del 2011 fosse stato quello di estendere alle aziende dello spettacolo l'obbligo contributivo anche per il personale impiegatizio tout court, sarebbe stato più agevole modificare esplicitamente la previsione del successivo comma 2, istitutiva dell'obbligo per il personale operaio ovvero modificare la norma di interpretazione autentica di cui al comma 1”; così Trib. Bolzano Sez. Lavoro, 30 maggio 2022). Pertanto, trattandosi nella specie di personale impiegatizio dello spettacolo, non è dovuto il contributo in esame da parte dell'appellante>>. Per le medesime ragioni anche la presente sentenza di primo grado va riformata assorbita ogni altra questione attinente ai restanti motivi di appello.
Le spese del doppio grado possono essere compensate tra le parti, stante la difficoltà di interpretazione del dato normativo, la mancanza di precedenti di legittimità (che rende vieppiù opinabile la questione trattata) e l'esistenza di precedenti di merito difformi.
P. Q. M.
La Corte, in riforma della impugnata sentenza, dichiara non dovuta all' da CP_1 parte dell'appellante le somme di cui all'avviso di addebito n. 39720190017220058000 Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado.
Roma, 13.3.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa