Art. 16.
Agli effetti dell'applicazione degli articoli 12, 13, 14 e 15, tanto per retribuzione base per il computo della pensione, quanto per retribuzione imponibile si intende quella costituita dagli emolumenti elencati alle lettere a), b) e c) del precedente art. 8, tenuto conto delle esclusioni previste dall'ultimo comma dell'articolo stesso.
Agli effetti dell'applicazione degli articoli 12, 13, 14 e 15, tanto per retribuzione base per il computo della pensione, quanto per retribuzione imponibile si intende quella costituita dagli emolumenti elencati alle lettere a), b) e c) del precedente art. 8, tenuto conto delle esclusioni previste dall'ultimo comma dell'articolo stesso.