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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 31/03/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.320/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dott.ssa
Filomena Girardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 320 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione il 04 ottobre 2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) promossa da:
IG.ri , residente in [...] e il Persona_1
sig. , residente in [...]
n°114/a, che agiscono in giudizio entrambi in qualità di fideiussori della Parte_1
con sede in Campobasso alla C.da Colle delle Api s.n.c., rappresentati e difesi
[...]
congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Ilenia D'Alessio e dall'Avv. Bruno Corsi ed elettivamente domiciliati in Campobasso presso lo studio del primo ubicato al Viale
1 XXIV Maggio n°104;
Attori - Opponenti
Contro
Controparte_1
con sede legale in Campobasso alla Via Insorti D'Ungheria n. 30, P.IVA
[...]
, in persona del Presidente p.t. e legale rapp.te Dott. P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Ferri, C.F.: , CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Campobasso alla Via Mazzini n. 112.
Opposta
Oggetto : Opposizione avverso il d.i. n. 28/2021 emesso dal Tribunale di Campobasso il
09.01.2021 con cui è stato loro ingiunto il pagamento di complessivi € 266.440,84, oltre accessori.
Concise Ragioni Di Fatto E Di Diritto Della Decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di
2 diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 24.02.2021, i sigg.ri e Persona_2
, hanno proposto opposizione avverso il d.i. n. 28/2021 emesso dal Persona_1
Tribunale di Campobasso il 09.01.2021 con cui è stato loro ingiunto il pagamento di complessivi € 266.440,84, oltre accessori e spese del monitorio, di cui: € 166.142,48 quale utilizzo della apertura di credito a valere sul c/c n. 01/03/00485 già 1/485/5; €
100.298,36 quale utilizzo dell'apertura di credito a valere sul c/c n. 01/12/02633 già n.
01/2633/12.
L'azione monitoria e' stata intrapresa dalla opposta in virtù delle fideiussioni a prima richiesta prestate dagli opponenti il 10.12.2019 (doc. n. 10 al fascicolo monitorio).
A sostegno dell'opposizione proposta i fideiussori, e hanno Persona_1 Per_2 eccepito :
- Nullità della fideiussione omnibus;
- Nullità della Commissione di Massimo Scoperto, (CMS);
- Nullità Commissione Disponibilità Fondi e della Commissione di Istruttoria Veloce;
- Nullità della proposta modifica unilaterale del contratto;
- Nullità della clausola relativa ai tassi di interesse da applicare al fido che non risulta contrattualizzata;
- Illegittimità delle valute;
- Nullità spese di tenuta conto;
- Nullità della clausola di pariteticità;
In via riconvenzionale, gli opponenti hanno chiesto la rettifica del saldo contabile negativo del rapporto di c/c n. 485-5 da € - 166.042,47 ad € - 77.643,77 attesi gli importi illegittimi pari ad € 88.401,03; in ordine al rapporto di c/a n. 02633 la rettifica del saldo da € 100.298,36 ad € - 89.605,99 attesi gli importi illegittimi pari ad € 10.962,37.
3 Gli opponenti hanno sollevato contestazioni in merito alla nullità della garanzia prestata, alla illegittimità delle commissioni, spese e pari periodicità di capitalizzazione degli interessi (poiché “il TAN creditore è esattamente identico al TAE creditore)” chiedendo la revoca del d.i. n. 28/21. In via riconvenzionale, hanno chiesto di rettificarsi e ricontabilizzarsi il saldo dei rapporti intrattenuti in - € 77.643,77 per il c/c n. 00485 e - € 89.605,99 per il c/c n. 02633.
Si e' costituita in giudizio la convenuta, con comparsa di risposta depositata CP_1
telematicamente il 06.07.2021 eccependo e chiedendo all'adito tribunale la inammissibilità ed improponibilità della opposizione e, nel merito, il rigetto della domanda, la conferma del decreto ingiuntivo opposto ,con vittoria delle spese di lite.
Radicata la lite, rigettata l'istanza ex Art. 648 c.p.c., veniva rilevata l'improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento del tentativo di mediazione e veniva assegnato un termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Esperito il tentativo di mediazione che si concludeva con esito negativo, venivano chiesti e concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.. e la causa veniva istruita con una consulenza tecnica contabile e nominato ctu il dott. . Il Persona_3
CTU depositava la relazione definitiva in data 21.04.2023. All'udienza del 09.06.2023, le parti chiedevano convocarsi il CTU a chiarimenti che venivano autorizzati ed a seguito dei quali, in data 14.10.2023, il CTU depositava una relazione integrativa.
All'udienza del 04.10.2024 le parti precisavano le conclusioni ribadendo le richieste formulate nei rispettivi atti difensivi e la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei chiesti termini ex art. 190 cpc.
*********************
4 L'opposizione, all'esito dell'istruttoria svolta, ed in particolare della ctu tecnico contabile, e' risultata fondata e merita accoglimento nei termini di seguito specificati.
Riassumento la vicenda di causa, con l'opposizione e la domanda riconvenzionale formulata, gli opponenti hanno chiesto : i) di dichiarare la nullità della clausola che prevede la commissione di massimo scoperto sul rapporto di Conto Corrente Ordinario n°01/03/00485 ( già c.c.
1/485/5), aperto in data 07.11.2007, per il periodo che va dal 07.11.2007 al
30.09.2020, per tutta la durata del rapporto, per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1418, comma 2, c.c., in quanto nel citato contratto, non venivano indicate le modalità di calcolo e gli elementi che concorrono a determinare la CMS, nonché la periodicità degli addebiti;
ii) di dichiarare la nullità della clausola che prevede l'applicazione degli oneri denominati
“Commissione di disponibilità fondi”, “Corrispettivo su accordato” e
“Commissione di Istruttoria Veloce”, introdotte in sostituzione della commissione di massimo scoperto, sul rapporto di C.c. n°01/03/00485 e sul rapporto di Conto Corrente n°02633, aperto in data 21.12.2018, per il periodo che va dal 20.12.2018 al 30.09.2020; iii) di dichiarare la nullità della clausola relativa ai tassi di interesse applicati al fido, in relazione al rapporto di Conto Corrente n°02633, aperto in data 21.12.2018,in quanto non contrattualizzata;
iv) la nullità della clausola di pariteticità con conseguente esclusione di qualsiasi forma di capitalizzazione e quindi di interessi illegittimamente percepiti. Per l'effetto, gli opponenti hanno chiesto di condannare l'istituto bancario, in riferimento al Conto Corrente
Ordinario n°01/03/00485 ( già c.c. 1/485/5), a rettificare e
5 ricontabilizzare il saldo di cui al rapporto di c.c. de quo alla data del
30.09.2020 in - € 77.643,77, in quanto gli addebiti illegittimi ammontano ad € 88.401,03, mentre per il rapporto di conto corrente n°02633, condannare la Banca a rettificare e ricontabilizzare il saldo alla data del
30.09.2020 in - € 89.605,99, in quanto gli addebiti illegittimi ammontano a
€ 10.962,37. In ogni caso, e per l'effetto dell'accoglimento delle domande hanno chiesto di eseguire l'immediata annotazione contabile, ora per allora, e di operare una compensazione di eventuali poste debitorie e creditorie in relazione ai rapporti di c.c. oggetto di causa. Con vittoria di spese ed onorari di causa, rimborso forfettario, IVA e C.a.p. nonché spese di mediazione e spese di C.T.U..
I
Sul difetto di legittimazione attiva a sollevare eccezioni che attengono al rapporto
L'eccezione sollevata dalla Banca in ordine al difetto di legittimazione attiva dei fideiussori circa la possibilità di formulare eccezioni che attengono al rapporto principale non e' fondata.
Una recente pronuncia della S.C., n. 24011 del 06 settembre 2021, relativa al contratto autonomo di garanzia ed alle eccezioni opponibili riguardo la nullità della clausola per anatocismo ha affermato che“….questa Corte ha recentemente statuito che nel contratto autonomo di garanzia il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative, con la conseguenza che può essere sollevata anche da costui, nei confronti della banca, l'eccezione di nullità della clausola anatocistica, atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore
6 di ottenere, per il tramite del garante,un risultato che l'ordinamento vieta (vedi
Cass. n. 371 del 10/01/2018; Cass. S.U. 3947/2010, in motivaz.)” (Cassazione, 6 settembre 2021, n. 24011 su negozio autonomo di garanzia eccezioni opponibili: nullità clausola per anatocismo).
II
Nullità della fideiussione omnibus sottoscritta in data 10.12.2019
Gli opponenti hanno eccepito la nullita' del contratto di fideiussione sottoscritto in data 10.12.2019, con cui a garanzia del credito i fideiussori sigg.ri e , hanno concesso garanzia alla Per_2 Persona_1
opposta ,limitata ad € 325.000,00, chiedendo dichiarasi la nullita' per contrasto con l'articolo 2 della L. n. 287 del 1990.
Come noto, sul punto si e' pronunciata la S.C. che, con Sentenza n. 41994, depositata il 30 dicembre 2021,a Sezioni Unite, ha risolto il contrasto giurisprudenziale e dottrinale relativo alla sorte dei contratti di fideiussione omnibus stipulati in conformità a intese anticoncorrenziali.
Infatti, a seguito del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, con il quale è stato rilevato il carattere anticoncorrenziale di alcune clausole contrattuali inserite nello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'A.B.I.(Associazione Bancaria Italiana), e in particolare della c.d. “clausola di reviviscenza”, della c.d. “clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ.” e della c.d. “clausola di sopravvivenza”, in quanto in contrasto con l'art. 2 della L. n. 287/1990 (“norme per la tutela della concorrenza e del mercato”), la giurisprudenza e la dottrina si sono a lungo interrogate sui rimedi esperibili nei confronti di contratti di
7 fideiussione redatti dalle Banche in conformità a tale modello e pertanto comprensivi delle clausole dichiarate nulle dalla Banca d'Italia.
Ad un orientamento che sosteneva la radicale nullità del contratto di fideiussione omnibus pedissequamente conforme allo schema ABI, e dunque comprensivo delle clausole illecite, se ne contrapponeva un altro, differente, che ravvisava invero la nullità di tali contratti con esclusivo riferimento alle clausole conformi a quelle dichiarate illecite, in considerazione del fatto che la banca avrebbe comunque concesso la fideiussione, anche in assenza delle tre clausole in questione. A tali orientamenti se ne aggiungeva un altro che, mantenendo salvo e immodificato il contratto, individuava nella tutela risarcitoria l'unico strumento azionabile dal soggetto rimasto estraneo all'intesa anticoncorrenziale, dalla quale ne aveva comunque subito un pregiudizio. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a dirimere il contrasto, con l'ordinanza interlocutoria del 30 aprile 2021 (n.
11486/2021), dopo aver compiuto, con la sentenza in commento, una puntuale ricognizione della normativa nazionale e comunitaria in materia, hanno statuito la nullità dei contratti di fideiussione redatti in conformità al modello predisposto dall'ABI, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa trasposizione dei tre articoli dello schema ABI dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, ad eccezione del caso in cui sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
A fondamento di tale tesi la S. C. ha rilevato che la sanzione della nullità parziale del contratto di fideiussione viziato perviene, rispetto alle altre
8 opzioni, a risultati più in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust, oltre ad essere idonea a salvaguardare il principio generale di “conservazione” del contratto.
Peraltro, secondo la Corte Suprema, la vittima dell'illecito anticoncorrenziale può in ogni caso azionare la tutela risarcitoria, la quale resta naturalmente perseguibile “non in via esclusiva, sebbene in uno all'azione di nullità”; ed infatti, continua la Corte di Cassazione, il riconoscimento a favore di tale soggetto del diritto a far valere la nullità del contratto, in aggiunta alla tutela risarcitoria, costituisce un adeguato completamento del sistema delle tutele, non solo nell'interesse esclusivo del singolo, bensì anche in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust.
Infine, a corollario della nullità parziale del contratto di fideiussione a valle dell'intesa vietata, le Sezioni Unite ribadiscono 1) la piena validità ed efficacia delle fideiussioni depurate dalle clausole redatte in conformità a quelle dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, 2) la rilevabilità
d'ufficio di tale nullità da parte del giudice, 3) l'imprescrittibilità dell'azione di nullità, e 4) la proponibilità della domanda di ripetizione d'indebito da parte del cliente ex art. 2033 c.c. (qualora ne ricorrano i presupposti), nonché dell'azione di risarcimento dei danni.
Cio' posto, va, tuttavia precisato che, poiché il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia costituisce prova previlegiata soltanto per le fideiussioni rilasciate nel suddetto arco temporale 2002-2005, nel caso di specie, trattandosi di una fideiussione risalente al 2019, sugli opponenti gravava l'onere della prova della dimostrazione di tutti gli elementi
9 costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale di cui all'art. 2 L.
287/90 che, nel caso in esame difetta del tutto.
In particolare, gli opponenti avrebbero dovuto allegare e provare, attraverso un accertamento giudiziale che nel caso di specie è completamente mancato, che, nel 2019, anno in cui sono state stipulate la fideiussioni dagli opponenti, un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto di una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi ed in reciproca concorrenza. (Tribunale di Pordenone 12.01.21 n. 28 – Tribunale di Milano 08.11.21 n. 9050).
In altri termini, nel caso di specie, poiché la fideiussione è stata prestata dai signori odierni opponenti, il 10.12.2019, cioe' in periodo Per_1
successivo e lontano rispetto all'accertamento della Banca d'Italia,
l'azione giudiziale da loro promossa con l'opposizione al decreto ingiuntivo non può beneficiare dell'attenuazione dell'onere probatorio, non costituendo il provvedimento della Banca d'Italia prova
“privilegiata” in quanto inidonea, per tali fideiussioni, alla dimostrazione dell'esistenza restrittiva della concorrenza e della perdurante intesa concorrenziale a monte, configurandosi, invece, la predetta azione, in quanto diretta alla declaratoria di presunta nullità parziale della fideiussione, come stand-alone, con conseguente onere del fideiussore- opponente di allegare e dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito concorrenziale di cui all'art 2 della L 287/90.
10 Per quanto innanzi, puo', quindi, ritenersi fondata l'eccezione della opposta in ordine al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sugli opponenti con conseguente rigetto della relativa eccezione.
Sulle risultanze della ctu tecnico contabile.
Le conclusioni rassegnate dal ctu nell'elaborato definitivo depositato (Cfr. pag. 18 ctu depositata il 21.04.2023) sono le seguenti: “…è possibile affermare alla data della girocontazione a sofferenza 30/09/2020 che l'istituto di credito vanta un Controparte_1
credito nei confronti della società nella misura che segue: Pt_1
RICALCOLO CTU:➢ C/C N. 485-5, saldo Banca al 30/09/2020 € 139.890,28
(All.5).➢ C/A N. 02633, saldo al 30/09/2020 € 100.298,36 (All.6). CP_1
TOTALE € - 240.188,64.
All'esito della disposta ed espletata relazione tecnica integrativa depositata il 14.10.2023,per effetto dei chiarimenti richiesti da entrambe le parti in causa, il ctu, a parziale modifica e/od integrazione delle prcedenti, ha rassegnato le seguenti testuali conclusioni:“…Nello svolgere la consulenza affidata, lo scrivente CTU, dopo aver attentamente esaminato la documentazione agli atti, le richieste e deduzioni delle parti in giudizio, i cardini normativi che regolano la materia bancaria ed in ossequio al quesito formulato dall'Ill.mo
Giudice, ha verificato se le condizioni economiche (Tassi, CMS, spese, valute capitalizzazione degli interessi) di fatto applicate ai rapporti di c/c oggetto
d'esame c/c n. 485-5 e c/a n. 02633, fossero state pattuite dalle parti.Il CTU ha pertanto provveduto a verificare i rapporti di c/c in esame alla luce dei principi civilistici (artt. 1282, 1284 e 1815 c.c); della normativa in materia di trasparenza
11 bancaria (Legge n. 154/'92, TUB n.385/'93, CICR 9.2.2000, Direttiva 97/5/CE e del DLgs n.253/2000) ed infine della Legge in materia di Usura (Legge
n.108/'96).Detta verifica è stata effettuata analizzando la documentazione agli atti riportata ed esaminata in un paragrafo ad hoc intitolato “4. ANALISI
DELLA DOCUMENTAZIONE E VERIFICA DELLE CONDIZIONI
APPLICATE AL RAPPORTO” ebbene, dalla disamina della documentazione è emersa la mancata indicazione, relativamente al rapporto di c/c ordinario n. 485-
5, delle seguenti commissioni/provvigioni: “Commissione di Massimo Scoperto”;
“Provvigione sul fido”; “Commissione di messa a disposizione dei Fondi”, pertanto gli importi a tale titolo sono stati epurati in sede di ricalcolo del rapporto.In conclusione, alla luce dei criteri sopra esposti e rinviando ai conteggi allegati nonché al paragrafo n.6 “Metodologia di lavoro adottata”, è possibile affermare alla data della girocontazione a sofferenza 30/09/2020 che l'istituto di credito vanta un Controparte_1
credito nei confronti della società nella misura che segue:DECRETO Pt_1
INGIUNTIVO:➢C/C N. 485-5, saldo al 30/09/2020 € -166.142,48.➢C/A CP_1
N. 02633, saldoBanca al 30/09/2020€-100.298,36.TOTALE € -
266.440,84.RICALCOLO CTU:➢C/C N. 485-5, saldo al 30/09/2020 € CP_1
118.132,19 (All.10).➢ C/A N. 02633, saldo al 30/09/2020 € 100.298,36 CP_1
(All.6).TOTALE€ - 218.430,55…”(Cfr pagg. 8 e 9 relazione integrativa depositata il 14.10.2023)
Sulla nullita' della commissione di massimo scoperto
Fondata è la domanda relativa alla illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, pacificamente conteggiata nei rapporti contrattuali per cui è causa ma non definita e nè precisata nei suoi
12 presupposti nel contratto. La c.m.s., al pari di ogni altra condizione contrattuale, deve essere determinata o, almeno, determinabile al momento della conclusione del contratto. Ne consegue che è nulla per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1418, comma 2, c.c., la pattuizione del contratto di conto corrente carente dell'indicazione del criterio di calcolo e della periodicità di addebito.
L'esistenza della c.m.s. sottende invero ad una convenzione di natura contrattuale, in quanto con essa il cliente ha assunto un'obbligazione di versamento pecuniario alla quale implicitamente, ma necessariamente, attesa la naturale ed indispensabile dimensione sinallagmatica dei rapporti contrattuali, deve fare da corrispettivo una controprestazione della banca che il contratto non spiega, né risulta tipizzata la controprestazione.
Senonché la tipicità non era ricavabile, almeno fino all'entrata in vigore della legge n. 2\2009, da alcuna fonte legislativa o regolamentare.
Pertanto, in assenza di chiare disposizioni di tipizzazione, normative o contrattuali, l'individuazione del preciso contenuto contrattuale, indispensabile per obiettivarlo compiutamente ed esaurientemente, andava effettuato nella scrittura di stipula, specie per ciò che atteneva la controprestazione dell'istituto di credito. Tale indispensabilità scaturisce dalle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 154\1992 (e poi dell'art. 117 del testo unico in materia bancaria n. 385/1993), le quali prevedono la forma scritta, a pena di nullità, per ogni contratto bancario e per le condizioni ed i tassi in esso applicati. E nel caso in esame è pacifico che il rapporto contrattuale per cui è causa è successivo all'entrata in
13 vigore del d.lgs. n. 385\1993.
La convenzione, comportante dovere di versamento della c.m.s. da parte del cliente, è pertanto nulla per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto (artt.1418 e 1325 n. 2 cc), mancando elementi dai quali poter trarre il contenuto della controprestazione della banca.
Ricordata, poi, la natura atipica della convenzione, l'assenza di notizie certe sul suo integrale contenuto conduce inevitabilmente ad affermarne la nullità per mancanza di causa (artt.1418 e 1325 n.2 c.c.), rendendosi impossibile la verifica della funzione economico-sociale del negozio.
Inoltre l'assenza di causale adeguatamente obiettivata non consente di escludere che il versamento della c.m.s., in quanto legata all'utilizzo dell'importo affidato, costituisca una remunerazione pretesa dalla banca per l'impiego di proprio danaro;
in altre parole si tratta di un inammissibile doppione degli interessi quando il debito superi una certa soglia. Né la disciplina codicistica dell'apertura di credito bancario reca alcun ausilio interpretativo;
anzi si rivela significativo che essa non contempli espressamente alcuna remunerazione per la mera messa a disposizione, evidentemente riservandone la previsione ai soggetti del rapporto, previsione da pattuirsi compiutamente per iscritto.
Ebbene, nel nostro caso questa pattuizione manca.
Per quanto concerne il rapporto di c.c. n°485-5, nel contratto di apertura di credito, alla voce “Commissione di massimo scoperto” è riportato quanto segue: “Commissioni di massimo scoperto (viene applicata sulla punta massima verificatasi a debito del conto nel trimestre scalare) – entro fido 0,000%
14 - extra fido 1,000%”. È evidente che nel citato contratto non sono indicate la periodicità del tasso e neppure le modalità di calcolo di tale commissione. L'art. 117 c. 4 del Tub dispone: “i contratti indicano il tasso
d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”, quindi devono riportare anche la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto, il tasso applicabile e i criteri di applicazione e il calcolo dello stesso. Nel caso di specie, in difetto della espressa indicazione del criterio di calcolo e della periodicità di addebito, mancando l'indicazione espressa delle modalità di calcolo, della periodicità della percentuale indicata, la clausola relativa alla CMS deve essere considerata nulla per indeterminatezza e pertanto i movimenti di conto corrente devono essere epurati da addebiti a tale titolo.
Per quanto concerne il contratto di c.c. n°02633, alla voce “Commissione su Fido accordato” è riportato quanto segue “Commissione su Fido accordato 1,2%”. Ai sensi dell'art. 117 c. 4 del Tub: “i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”. In relazione alle predette voci di costo, la ha violato i dettami stabiliti dall'art. 117 c. CP_1
4 del Tub. Infatti, per quanto riguarda la Commissione su Fido
Accordato, nel contratto di apertura di credito in conto corrente non sono indicate la periodicità del tasso nonché le modalità di calcolo di tale commissione pertanto, il correntista, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 2 e 3 del predetto art. 117-bis T.U.B., ha diritto alla restituzione dell'importo addebitato a tale titolo.
15 In conclusione sul punto, va quindi dichiarata la nullità della commissione di massimo scoperto e di ogni altra spesa indebitamente applicata nei rapporti contrattuali oggetto di causa.
Consegue che non avendo la banca assolto al proprio onere probatorio in merito alla validità delle clausole contrattuali contestate, le stesse devono essere dichiarate nulle, in assenza della prova della loro specifica pattuizione oltre che in assenza degli ulteriori requisiti di forma e specifica approvazione per iscritto e di determinatezza. (Tribunale di
Pavia, ordinanza del 22.12.2016, R.G. n.2132/2015; conforme Tribunale di
Bari, sentenza, 29.11.2017, n.5368; Corte di Appello di Campobasso, sent.
n. 190/2018, pubblicata in data 8.05.2018).
Pertanto, rilevata la nullità della pattuizione non scritta - forma necessaria a pena di nullità (artt. 1284 c.c. e 117 TUB) - delle condizioni relative alle commissioni di massimo scoperto, alla Commissione su Fido Accordato, alle spese e agli interessi, il saldo dei rapporti di conto corrente in discussione va rideterminato depurati dalle commissioni, dalle spese e da ogni altra voce indebitamente applicata.Pertanto, correttamente, il ctu ha effettuato il ricalcolo sul conto epurato dagli addebiti illegittimi, in quanto diversamente operando ci si troverebbe di fronte ad un risultato falsato.
Ciò premesso in via generale, nel presente giudizio, non contestata e comunque accertata mediante la documentazione prodotta dalle parti la sussistenza dei rapporti contrattuali indicati in atti, ed accertato altresì che sono stati praticati in favore dell'istituto di credito la commissione di massimo scoperto ed altre spese in assenza di valide pattuizioni scritte,
16 sulla base di conteggi in atti corposi ed analitici immuni da vizi logico — giuridici, fondati su criteri di computo esposti in maniera chiara e lineare,
a seguito delle osservazioni delle parti e della ctu integrativa ed eliminate le voci di credito illegittimamente addebitate al correntista, si può concludere che alla data del 30.09.2020 , il saldo dare-avere dei rapporti contrattuali oggetto del presente giudizio ed azionati monitoriamente deve essere rettificato con un complessivo credito a favore della Banca opposta di € 218.430,55.
Per quanto innanzi, alla luce dei risultati dell'indagine svolta dal ctu e dalla rielaborazione dei rapporti di c/c ,va disposta la rettifica del saldo del conto corrente C/C N. 485-5, con un saldo a credito della Banca opposta al 30/09/2020 di € 118.132,19 , e del C/A N. 02633, con un credito a saldo della Banca opposta al 30/09/2020 di € 100.298,36, per un saldo a credito della banca opposta di euro € 218.430,55.
Per quanto sopra esposto, va disposta la rettifica del saldo dei conti anzidetti, con annotazione a debito del correntista, al 30.09.2020, del complessivo importo di euro - 218.430,55.
Al riguardo, va rilevato che si ritiene far decorrere gli interessi dalla domanda ex art. 2033 c.c., dovendo considerare che entrambe le parti erano consapevoli della nullità di pattuizioni non scritte, nonché dovendo ritenere la buona fede della banca in relazione alle clausole applicate.
Le spese, ivi comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza, vanno poste a carico della opposta, sulla base dei parametri di cui al D.M.
55/2014 e del D.M. 147/22 e s.m.e i., in relazione all'attivita'
17 effettivamente svolta, applicato lo scaglione di valore di riferimento sulla base del “decisum” e non al disputatum, in considerazione dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione ed una ulteriore riduzione della fase istruttoria limitata alla produzione documentale ed alla ctu, e si liquidano come in dispositivo,
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella persona del Giudice Onorario
Filomena Girardi, definitivamente pronunziando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
In parziale accoglimento della opposizione e della domanda riconvenzionale spiegata dagli opponenti:
-Accerta e dichiara, nei rapporti contrattuali di c/c posti a base del decreto ingiuntivo opposto, la nullità della commissione di massimo scoperto, della Commissione su fido accordato e di ogni altra spesa, non dovuta, con conseguente loro espunzione dai saldi, per violazione del disposto di cui all'art. 1346, 1418, 1325 c.c. e art. 117 T.U.B in assenza di espressa e valida pattuizione, illegittimamente applicate in base alle risultanze della ctu tecnico-contabile;
Per l'effetto,
Revoca il il d.i. n. 28/2021 emesso dal Tribunale di Campobasso il
09.01.2021;
-Dispone la rettifica del saldo dei rapporti di conto corrente oggetto di
18 causa, con annotazione a debito del correntista, alla data del 30.09.2020, quanto al conto corrente C/C N. 485-5, con un saldo a credito della Banca opposta, al 30/09/2020, di € 118.132,19 , e quanto al C/A N. 02633, con un credito a saldo della Banca opposta, al 30/09/2020, di € 100.298,36, per un saldo complessivo a credito della banca opposta di euro €
218.430,55, così come individuato nella Seconda Relazione peritale depositata dal CTU dr. in data 14.10.2023,sulla Persona_3
base del saldo ricalcolato;
Condanna l'Istituto di credito convenuto a rifondere, in favore degli opponenti, le spese di lite che liquida in complessivi euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed
IVA come per legge nonché euro 227,50 per esborsi;
Pone gli oneri di c.t.u., come liquidati in atti, definitivamente a carico di parte opposta.
Campobasso 28 marzo 2025
Il Giudice Onorario
Filomena Girardi
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dott.ssa
Filomena Girardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 320 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione il 04 ottobre 2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) promossa da:
IG.ri , residente in [...] e il Persona_1
sig. , residente in [...]
n°114/a, che agiscono in giudizio entrambi in qualità di fideiussori della Parte_1
con sede in Campobasso alla C.da Colle delle Api s.n.c., rappresentati e difesi
[...]
congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Ilenia D'Alessio e dall'Avv. Bruno Corsi ed elettivamente domiciliati in Campobasso presso lo studio del primo ubicato al Viale
1 XXIV Maggio n°104;
Attori - Opponenti
Contro
Controparte_1
con sede legale in Campobasso alla Via Insorti D'Ungheria n. 30, P.IVA
[...]
, in persona del Presidente p.t. e legale rapp.te Dott. P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Ferri, C.F.: , CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Campobasso alla Via Mazzini n. 112.
Opposta
Oggetto : Opposizione avverso il d.i. n. 28/2021 emesso dal Tribunale di Campobasso il
09.01.2021 con cui è stato loro ingiunto il pagamento di complessivi € 266.440,84, oltre accessori.
Concise Ragioni Di Fatto E Di Diritto Della Decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di
2 diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 24.02.2021, i sigg.ri e Persona_2
, hanno proposto opposizione avverso il d.i. n. 28/2021 emesso dal Persona_1
Tribunale di Campobasso il 09.01.2021 con cui è stato loro ingiunto il pagamento di complessivi € 266.440,84, oltre accessori e spese del monitorio, di cui: € 166.142,48 quale utilizzo della apertura di credito a valere sul c/c n. 01/03/00485 già 1/485/5; €
100.298,36 quale utilizzo dell'apertura di credito a valere sul c/c n. 01/12/02633 già n.
01/2633/12.
L'azione monitoria e' stata intrapresa dalla opposta in virtù delle fideiussioni a prima richiesta prestate dagli opponenti il 10.12.2019 (doc. n. 10 al fascicolo monitorio).
A sostegno dell'opposizione proposta i fideiussori, e hanno Persona_1 Per_2 eccepito :
- Nullità della fideiussione omnibus;
- Nullità della Commissione di Massimo Scoperto, (CMS);
- Nullità Commissione Disponibilità Fondi e della Commissione di Istruttoria Veloce;
- Nullità della proposta modifica unilaterale del contratto;
- Nullità della clausola relativa ai tassi di interesse da applicare al fido che non risulta contrattualizzata;
- Illegittimità delle valute;
- Nullità spese di tenuta conto;
- Nullità della clausola di pariteticità;
In via riconvenzionale, gli opponenti hanno chiesto la rettifica del saldo contabile negativo del rapporto di c/c n. 485-5 da € - 166.042,47 ad € - 77.643,77 attesi gli importi illegittimi pari ad € 88.401,03; in ordine al rapporto di c/a n. 02633 la rettifica del saldo da € 100.298,36 ad € - 89.605,99 attesi gli importi illegittimi pari ad € 10.962,37.
3 Gli opponenti hanno sollevato contestazioni in merito alla nullità della garanzia prestata, alla illegittimità delle commissioni, spese e pari periodicità di capitalizzazione degli interessi (poiché “il TAN creditore è esattamente identico al TAE creditore)” chiedendo la revoca del d.i. n. 28/21. In via riconvenzionale, hanno chiesto di rettificarsi e ricontabilizzarsi il saldo dei rapporti intrattenuti in - € 77.643,77 per il c/c n. 00485 e - € 89.605,99 per il c/c n. 02633.
Si e' costituita in giudizio la convenuta, con comparsa di risposta depositata CP_1
telematicamente il 06.07.2021 eccependo e chiedendo all'adito tribunale la inammissibilità ed improponibilità della opposizione e, nel merito, il rigetto della domanda, la conferma del decreto ingiuntivo opposto ,con vittoria delle spese di lite.
Radicata la lite, rigettata l'istanza ex Art. 648 c.p.c., veniva rilevata l'improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento del tentativo di mediazione e veniva assegnato un termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Esperito il tentativo di mediazione che si concludeva con esito negativo, venivano chiesti e concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.. e la causa veniva istruita con una consulenza tecnica contabile e nominato ctu il dott. . Il Persona_3
CTU depositava la relazione definitiva in data 21.04.2023. All'udienza del 09.06.2023, le parti chiedevano convocarsi il CTU a chiarimenti che venivano autorizzati ed a seguito dei quali, in data 14.10.2023, il CTU depositava una relazione integrativa.
All'udienza del 04.10.2024 le parti precisavano le conclusioni ribadendo le richieste formulate nei rispettivi atti difensivi e la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei chiesti termini ex art. 190 cpc.
*********************
4 L'opposizione, all'esito dell'istruttoria svolta, ed in particolare della ctu tecnico contabile, e' risultata fondata e merita accoglimento nei termini di seguito specificati.
Riassumento la vicenda di causa, con l'opposizione e la domanda riconvenzionale formulata, gli opponenti hanno chiesto : i) di dichiarare la nullità della clausola che prevede la commissione di massimo scoperto sul rapporto di Conto Corrente Ordinario n°01/03/00485 ( già c.c.
1/485/5), aperto in data 07.11.2007, per il periodo che va dal 07.11.2007 al
30.09.2020, per tutta la durata del rapporto, per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1418, comma 2, c.c., in quanto nel citato contratto, non venivano indicate le modalità di calcolo e gli elementi che concorrono a determinare la CMS, nonché la periodicità degli addebiti;
ii) di dichiarare la nullità della clausola che prevede l'applicazione degli oneri denominati
“Commissione di disponibilità fondi”, “Corrispettivo su accordato” e
“Commissione di Istruttoria Veloce”, introdotte in sostituzione della commissione di massimo scoperto, sul rapporto di C.c. n°01/03/00485 e sul rapporto di Conto Corrente n°02633, aperto in data 21.12.2018, per il periodo che va dal 20.12.2018 al 30.09.2020; iii) di dichiarare la nullità della clausola relativa ai tassi di interesse applicati al fido, in relazione al rapporto di Conto Corrente n°02633, aperto in data 21.12.2018,in quanto non contrattualizzata;
iv) la nullità della clausola di pariteticità con conseguente esclusione di qualsiasi forma di capitalizzazione e quindi di interessi illegittimamente percepiti. Per l'effetto, gli opponenti hanno chiesto di condannare l'istituto bancario, in riferimento al Conto Corrente
Ordinario n°01/03/00485 ( già c.c. 1/485/5), a rettificare e
5 ricontabilizzare il saldo di cui al rapporto di c.c. de quo alla data del
30.09.2020 in - € 77.643,77, in quanto gli addebiti illegittimi ammontano ad € 88.401,03, mentre per il rapporto di conto corrente n°02633, condannare la Banca a rettificare e ricontabilizzare il saldo alla data del
30.09.2020 in - € 89.605,99, in quanto gli addebiti illegittimi ammontano a
€ 10.962,37. In ogni caso, e per l'effetto dell'accoglimento delle domande hanno chiesto di eseguire l'immediata annotazione contabile, ora per allora, e di operare una compensazione di eventuali poste debitorie e creditorie in relazione ai rapporti di c.c. oggetto di causa. Con vittoria di spese ed onorari di causa, rimborso forfettario, IVA e C.a.p. nonché spese di mediazione e spese di C.T.U..
I
Sul difetto di legittimazione attiva a sollevare eccezioni che attengono al rapporto
L'eccezione sollevata dalla Banca in ordine al difetto di legittimazione attiva dei fideiussori circa la possibilità di formulare eccezioni che attengono al rapporto principale non e' fondata.
Una recente pronuncia della S.C., n. 24011 del 06 settembre 2021, relativa al contratto autonomo di garanzia ed alle eccezioni opponibili riguardo la nullità della clausola per anatocismo ha affermato che“….questa Corte ha recentemente statuito che nel contratto autonomo di garanzia il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative, con la conseguenza che può essere sollevata anche da costui, nei confronti della banca, l'eccezione di nullità della clausola anatocistica, atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore
6 di ottenere, per il tramite del garante,un risultato che l'ordinamento vieta (vedi
Cass. n. 371 del 10/01/2018; Cass. S.U. 3947/2010, in motivaz.)” (Cassazione, 6 settembre 2021, n. 24011 su negozio autonomo di garanzia eccezioni opponibili: nullità clausola per anatocismo).
II
Nullità della fideiussione omnibus sottoscritta in data 10.12.2019
Gli opponenti hanno eccepito la nullita' del contratto di fideiussione sottoscritto in data 10.12.2019, con cui a garanzia del credito i fideiussori sigg.ri e , hanno concesso garanzia alla Per_2 Persona_1
opposta ,limitata ad € 325.000,00, chiedendo dichiarasi la nullita' per contrasto con l'articolo 2 della L. n. 287 del 1990.
Come noto, sul punto si e' pronunciata la S.C. che, con Sentenza n. 41994, depositata il 30 dicembre 2021,a Sezioni Unite, ha risolto il contrasto giurisprudenziale e dottrinale relativo alla sorte dei contratti di fideiussione omnibus stipulati in conformità a intese anticoncorrenziali.
Infatti, a seguito del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, con il quale è stato rilevato il carattere anticoncorrenziale di alcune clausole contrattuali inserite nello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'A.B.I.(Associazione Bancaria Italiana), e in particolare della c.d. “clausola di reviviscenza”, della c.d. “clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ.” e della c.d. “clausola di sopravvivenza”, in quanto in contrasto con l'art. 2 della L. n. 287/1990 (“norme per la tutela della concorrenza e del mercato”), la giurisprudenza e la dottrina si sono a lungo interrogate sui rimedi esperibili nei confronti di contratti di
7 fideiussione redatti dalle Banche in conformità a tale modello e pertanto comprensivi delle clausole dichiarate nulle dalla Banca d'Italia.
Ad un orientamento che sosteneva la radicale nullità del contratto di fideiussione omnibus pedissequamente conforme allo schema ABI, e dunque comprensivo delle clausole illecite, se ne contrapponeva un altro, differente, che ravvisava invero la nullità di tali contratti con esclusivo riferimento alle clausole conformi a quelle dichiarate illecite, in considerazione del fatto che la banca avrebbe comunque concesso la fideiussione, anche in assenza delle tre clausole in questione. A tali orientamenti se ne aggiungeva un altro che, mantenendo salvo e immodificato il contratto, individuava nella tutela risarcitoria l'unico strumento azionabile dal soggetto rimasto estraneo all'intesa anticoncorrenziale, dalla quale ne aveva comunque subito un pregiudizio. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a dirimere il contrasto, con l'ordinanza interlocutoria del 30 aprile 2021 (n.
11486/2021), dopo aver compiuto, con la sentenza in commento, una puntuale ricognizione della normativa nazionale e comunitaria in materia, hanno statuito la nullità dei contratti di fideiussione redatti in conformità al modello predisposto dall'ABI, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa trasposizione dei tre articoli dello schema ABI dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, ad eccezione del caso in cui sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
A fondamento di tale tesi la S. C. ha rilevato che la sanzione della nullità parziale del contratto di fideiussione viziato perviene, rispetto alle altre
8 opzioni, a risultati più in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust, oltre ad essere idonea a salvaguardare il principio generale di “conservazione” del contratto.
Peraltro, secondo la Corte Suprema, la vittima dell'illecito anticoncorrenziale può in ogni caso azionare la tutela risarcitoria, la quale resta naturalmente perseguibile “non in via esclusiva, sebbene in uno all'azione di nullità”; ed infatti, continua la Corte di Cassazione, il riconoscimento a favore di tale soggetto del diritto a far valere la nullità del contratto, in aggiunta alla tutela risarcitoria, costituisce un adeguato completamento del sistema delle tutele, non solo nell'interesse esclusivo del singolo, bensì anche in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust.
Infine, a corollario della nullità parziale del contratto di fideiussione a valle dell'intesa vietata, le Sezioni Unite ribadiscono 1) la piena validità ed efficacia delle fideiussioni depurate dalle clausole redatte in conformità a quelle dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, 2) la rilevabilità
d'ufficio di tale nullità da parte del giudice, 3) l'imprescrittibilità dell'azione di nullità, e 4) la proponibilità della domanda di ripetizione d'indebito da parte del cliente ex art. 2033 c.c. (qualora ne ricorrano i presupposti), nonché dell'azione di risarcimento dei danni.
Cio' posto, va, tuttavia precisato che, poiché il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia costituisce prova previlegiata soltanto per le fideiussioni rilasciate nel suddetto arco temporale 2002-2005, nel caso di specie, trattandosi di una fideiussione risalente al 2019, sugli opponenti gravava l'onere della prova della dimostrazione di tutti gli elementi
9 costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale di cui all'art. 2 L.
287/90 che, nel caso in esame difetta del tutto.
In particolare, gli opponenti avrebbero dovuto allegare e provare, attraverso un accertamento giudiziale che nel caso di specie è completamente mancato, che, nel 2019, anno in cui sono state stipulate la fideiussioni dagli opponenti, un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto di una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi ed in reciproca concorrenza. (Tribunale di Pordenone 12.01.21 n. 28 – Tribunale di Milano 08.11.21 n. 9050).
In altri termini, nel caso di specie, poiché la fideiussione è stata prestata dai signori odierni opponenti, il 10.12.2019, cioe' in periodo Per_1
successivo e lontano rispetto all'accertamento della Banca d'Italia,
l'azione giudiziale da loro promossa con l'opposizione al decreto ingiuntivo non può beneficiare dell'attenuazione dell'onere probatorio, non costituendo il provvedimento della Banca d'Italia prova
“privilegiata” in quanto inidonea, per tali fideiussioni, alla dimostrazione dell'esistenza restrittiva della concorrenza e della perdurante intesa concorrenziale a monte, configurandosi, invece, la predetta azione, in quanto diretta alla declaratoria di presunta nullità parziale della fideiussione, come stand-alone, con conseguente onere del fideiussore- opponente di allegare e dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito concorrenziale di cui all'art 2 della L 287/90.
10 Per quanto innanzi, puo', quindi, ritenersi fondata l'eccezione della opposta in ordine al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sugli opponenti con conseguente rigetto della relativa eccezione.
Sulle risultanze della ctu tecnico contabile.
Le conclusioni rassegnate dal ctu nell'elaborato definitivo depositato (Cfr. pag. 18 ctu depositata il 21.04.2023) sono le seguenti: “…è possibile affermare alla data della girocontazione a sofferenza 30/09/2020 che l'istituto di credito vanta un Controparte_1
credito nei confronti della società nella misura che segue: Pt_1
RICALCOLO CTU:➢ C/C N. 485-5, saldo Banca al 30/09/2020 € 139.890,28
(All.5).➢ C/A N. 02633, saldo al 30/09/2020 € 100.298,36 (All.6). CP_1
TOTALE € - 240.188,64.
All'esito della disposta ed espletata relazione tecnica integrativa depositata il 14.10.2023,per effetto dei chiarimenti richiesti da entrambe le parti in causa, il ctu, a parziale modifica e/od integrazione delle prcedenti, ha rassegnato le seguenti testuali conclusioni:“…Nello svolgere la consulenza affidata, lo scrivente CTU, dopo aver attentamente esaminato la documentazione agli atti, le richieste e deduzioni delle parti in giudizio, i cardini normativi che regolano la materia bancaria ed in ossequio al quesito formulato dall'Ill.mo
Giudice, ha verificato se le condizioni economiche (Tassi, CMS, spese, valute capitalizzazione degli interessi) di fatto applicate ai rapporti di c/c oggetto
d'esame c/c n. 485-5 e c/a n. 02633, fossero state pattuite dalle parti.Il CTU ha pertanto provveduto a verificare i rapporti di c/c in esame alla luce dei principi civilistici (artt. 1282, 1284 e 1815 c.c); della normativa in materia di trasparenza
11 bancaria (Legge n. 154/'92, TUB n.385/'93, CICR 9.2.2000, Direttiva 97/5/CE e del DLgs n.253/2000) ed infine della Legge in materia di Usura (Legge
n.108/'96).Detta verifica è stata effettuata analizzando la documentazione agli atti riportata ed esaminata in un paragrafo ad hoc intitolato “4. ANALISI
DELLA DOCUMENTAZIONE E VERIFICA DELLE CONDIZIONI
APPLICATE AL RAPPORTO” ebbene, dalla disamina della documentazione è emersa la mancata indicazione, relativamente al rapporto di c/c ordinario n. 485-
5, delle seguenti commissioni/provvigioni: “Commissione di Massimo Scoperto”;
“Provvigione sul fido”; “Commissione di messa a disposizione dei Fondi”, pertanto gli importi a tale titolo sono stati epurati in sede di ricalcolo del rapporto.In conclusione, alla luce dei criteri sopra esposti e rinviando ai conteggi allegati nonché al paragrafo n.6 “Metodologia di lavoro adottata”, è possibile affermare alla data della girocontazione a sofferenza 30/09/2020 che l'istituto di credito vanta un Controparte_1
credito nei confronti della società nella misura che segue:DECRETO Pt_1
INGIUNTIVO:➢C/C N. 485-5, saldo al 30/09/2020 € -166.142,48.➢C/A CP_1
N. 02633, saldoBanca al 30/09/2020€-100.298,36.TOTALE € -
266.440,84.RICALCOLO CTU:➢C/C N. 485-5, saldo al 30/09/2020 € CP_1
118.132,19 (All.10).➢ C/A N. 02633, saldo al 30/09/2020 € 100.298,36 CP_1
(All.6).TOTALE€ - 218.430,55…”(Cfr pagg. 8 e 9 relazione integrativa depositata il 14.10.2023)
Sulla nullita' della commissione di massimo scoperto
Fondata è la domanda relativa alla illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, pacificamente conteggiata nei rapporti contrattuali per cui è causa ma non definita e nè precisata nei suoi
12 presupposti nel contratto. La c.m.s., al pari di ogni altra condizione contrattuale, deve essere determinata o, almeno, determinabile al momento della conclusione del contratto. Ne consegue che è nulla per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1418, comma 2, c.c., la pattuizione del contratto di conto corrente carente dell'indicazione del criterio di calcolo e della periodicità di addebito.
L'esistenza della c.m.s. sottende invero ad una convenzione di natura contrattuale, in quanto con essa il cliente ha assunto un'obbligazione di versamento pecuniario alla quale implicitamente, ma necessariamente, attesa la naturale ed indispensabile dimensione sinallagmatica dei rapporti contrattuali, deve fare da corrispettivo una controprestazione della banca che il contratto non spiega, né risulta tipizzata la controprestazione.
Senonché la tipicità non era ricavabile, almeno fino all'entrata in vigore della legge n. 2\2009, da alcuna fonte legislativa o regolamentare.
Pertanto, in assenza di chiare disposizioni di tipizzazione, normative o contrattuali, l'individuazione del preciso contenuto contrattuale, indispensabile per obiettivarlo compiutamente ed esaurientemente, andava effettuato nella scrittura di stipula, specie per ciò che atteneva la controprestazione dell'istituto di credito. Tale indispensabilità scaturisce dalle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 154\1992 (e poi dell'art. 117 del testo unico in materia bancaria n. 385/1993), le quali prevedono la forma scritta, a pena di nullità, per ogni contratto bancario e per le condizioni ed i tassi in esso applicati. E nel caso in esame è pacifico che il rapporto contrattuale per cui è causa è successivo all'entrata in
13 vigore del d.lgs. n. 385\1993.
La convenzione, comportante dovere di versamento della c.m.s. da parte del cliente, è pertanto nulla per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto (artt.1418 e 1325 n. 2 cc), mancando elementi dai quali poter trarre il contenuto della controprestazione della banca.
Ricordata, poi, la natura atipica della convenzione, l'assenza di notizie certe sul suo integrale contenuto conduce inevitabilmente ad affermarne la nullità per mancanza di causa (artt.1418 e 1325 n.2 c.c.), rendendosi impossibile la verifica della funzione economico-sociale del negozio.
Inoltre l'assenza di causale adeguatamente obiettivata non consente di escludere che il versamento della c.m.s., in quanto legata all'utilizzo dell'importo affidato, costituisca una remunerazione pretesa dalla banca per l'impiego di proprio danaro;
in altre parole si tratta di un inammissibile doppione degli interessi quando il debito superi una certa soglia. Né la disciplina codicistica dell'apertura di credito bancario reca alcun ausilio interpretativo;
anzi si rivela significativo che essa non contempli espressamente alcuna remunerazione per la mera messa a disposizione, evidentemente riservandone la previsione ai soggetti del rapporto, previsione da pattuirsi compiutamente per iscritto.
Ebbene, nel nostro caso questa pattuizione manca.
Per quanto concerne il rapporto di c.c. n°485-5, nel contratto di apertura di credito, alla voce “Commissione di massimo scoperto” è riportato quanto segue: “Commissioni di massimo scoperto (viene applicata sulla punta massima verificatasi a debito del conto nel trimestre scalare) – entro fido 0,000%
14 - extra fido 1,000%”. È evidente che nel citato contratto non sono indicate la periodicità del tasso e neppure le modalità di calcolo di tale commissione. L'art. 117 c. 4 del Tub dispone: “i contratti indicano il tasso
d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”, quindi devono riportare anche la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto, il tasso applicabile e i criteri di applicazione e il calcolo dello stesso. Nel caso di specie, in difetto della espressa indicazione del criterio di calcolo e della periodicità di addebito, mancando l'indicazione espressa delle modalità di calcolo, della periodicità della percentuale indicata, la clausola relativa alla CMS deve essere considerata nulla per indeterminatezza e pertanto i movimenti di conto corrente devono essere epurati da addebiti a tale titolo.
Per quanto concerne il contratto di c.c. n°02633, alla voce “Commissione su Fido accordato” è riportato quanto segue “Commissione su Fido accordato 1,2%”. Ai sensi dell'art. 117 c. 4 del Tub: “i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”. In relazione alle predette voci di costo, la ha violato i dettami stabiliti dall'art. 117 c. CP_1
4 del Tub. Infatti, per quanto riguarda la Commissione su Fido
Accordato, nel contratto di apertura di credito in conto corrente non sono indicate la periodicità del tasso nonché le modalità di calcolo di tale commissione pertanto, il correntista, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 2 e 3 del predetto art. 117-bis T.U.B., ha diritto alla restituzione dell'importo addebitato a tale titolo.
15 In conclusione sul punto, va quindi dichiarata la nullità della commissione di massimo scoperto e di ogni altra spesa indebitamente applicata nei rapporti contrattuali oggetto di causa.
Consegue che non avendo la banca assolto al proprio onere probatorio in merito alla validità delle clausole contrattuali contestate, le stesse devono essere dichiarate nulle, in assenza della prova della loro specifica pattuizione oltre che in assenza degli ulteriori requisiti di forma e specifica approvazione per iscritto e di determinatezza. (Tribunale di
Pavia, ordinanza del 22.12.2016, R.G. n.2132/2015; conforme Tribunale di
Bari, sentenza, 29.11.2017, n.5368; Corte di Appello di Campobasso, sent.
n. 190/2018, pubblicata in data 8.05.2018).
Pertanto, rilevata la nullità della pattuizione non scritta - forma necessaria a pena di nullità (artt. 1284 c.c. e 117 TUB) - delle condizioni relative alle commissioni di massimo scoperto, alla Commissione su Fido Accordato, alle spese e agli interessi, il saldo dei rapporti di conto corrente in discussione va rideterminato depurati dalle commissioni, dalle spese e da ogni altra voce indebitamente applicata.Pertanto, correttamente, il ctu ha effettuato il ricalcolo sul conto epurato dagli addebiti illegittimi, in quanto diversamente operando ci si troverebbe di fronte ad un risultato falsato.
Ciò premesso in via generale, nel presente giudizio, non contestata e comunque accertata mediante la documentazione prodotta dalle parti la sussistenza dei rapporti contrattuali indicati in atti, ed accertato altresì che sono stati praticati in favore dell'istituto di credito la commissione di massimo scoperto ed altre spese in assenza di valide pattuizioni scritte,
16 sulla base di conteggi in atti corposi ed analitici immuni da vizi logico — giuridici, fondati su criteri di computo esposti in maniera chiara e lineare,
a seguito delle osservazioni delle parti e della ctu integrativa ed eliminate le voci di credito illegittimamente addebitate al correntista, si può concludere che alla data del 30.09.2020 , il saldo dare-avere dei rapporti contrattuali oggetto del presente giudizio ed azionati monitoriamente deve essere rettificato con un complessivo credito a favore della Banca opposta di € 218.430,55.
Per quanto innanzi, alla luce dei risultati dell'indagine svolta dal ctu e dalla rielaborazione dei rapporti di c/c ,va disposta la rettifica del saldo del conto corrente C/C N. 485-5, con un saldo a credito della Banca opposta al 30/09/2020 di € 118.132,19 , e del C/A N. 02633, con un credito a saldo della Banca opposta al 30/09/2020 di € 100.298,36, per un saldo a credito della banca opposta di euro € 218.430,55.
Per quanto sopra esposto, va disposta la rettifica del saldo dei conti anzidetti, con annotazione a debito del correntista, al 30.09.2020, del complessivo importo di euro - 218.430,55.
Al riguardo, va rilevato che si ritiene far decorrere gli interessi dalla domanda ex art. 2033 c.c., dovendo considerare che entrambe le parti erano consapevoli della nullità di pattuizioni non scritte, nonché dovendo ritenere la buona fede della banca in relazione alle clausole applicate.
Le spese, ivi comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza, vanno poste a carico della opposta, sulla base dei parametri di cui al D.M.
55/2014 e del D.M. 147/22 e s.m.e i., in relazione all'attivita'
17 effettivamente svolta, applicato lo scaglione di valore di riferimento sulla base del “decisum” e non al disputatum, in considerazione dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione ed una ulteriore riduzione della fase istruttoria limitata alla produzione documentale ed alla ctu, e si liquidano come in dispositivo,
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella persona del Giudice Onorario
Filomena Girardi, definitivamente pronunziando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
In parziale accoglimento della opposizione e della domanda riconvenzionale spiegata dagli opponenti:
-Accerta e dichiara, nei rapporti contrattuali di c/c posti a base del decreto ingiuntivo opposto, la nullità della commissione di massimo scoperto, della Commissione su fido accordato e di ogni altra spesa, non dovuta, con conseguente loro espunzione dai saldi, per violazione del disposto di cui all'art. 1346, 1418, 1325 c.c. e art. 117 T.U.B in assenza di espressa e valida pattuizione, illegittimamente applicate in base alle risultanze della ctu tecnico-contabile;
Per l'effetto,
Revoca il il d.i. n. 28/2021 emesso dal Tribunale di Campobasso il
09.01.2021;
-Dispone la rettifica del saldo dei rapporti di conto corrente oggetto di
18 causa, con annotazione a debito del correntista, alla data del 30.09.2020, quanto al conto corrente C/C N. 485-5, con un saldo a credito della Banca opposta, al 30/09/2020, di € 118.132,19 , e quanto al C/A N. 02633, con un credito a saldo della Banca opposta, al 30/09/2020, di € 100.298,36, per un saldo complessivo a credito della banca opposta di euro €
218.430,55, così come individuato nella Seconda Relazione peritale depositata dal CTU dr. in data 14.10.2023,sulla Persona_3
base del saldo ricalcolato;
Condanna l'Istituto di credito convenuto a rifondere, in favore degli opponenti, le spese di lite che liquida in complessivi euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed
IVA come per legge nonché euro 227,50 per esborsi;
Pone gli oneri di c.t.u., come liquidati in atti, definitivamente a carico di parte opposta.
Campobasso 28 marzo 2025
Il Giudice Onorario
Filomena Girardi
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