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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/05/2025, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 2786/2024
r.g., decisa nell'udienza del 20.5.2025, promossa da
, con l'avv. Ester Spada;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Alessandra Vinci;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattie professionali.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 15.3.2024, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l' a indennizzare il danno biologico da quattro malattie CP_1
professionali denunziate il 28.12.2022, unitamente a quello già
indennizzato in misura del 6% per altra malattia professionale, ex art. 13
d.l.vo 23.2.2000 n. 38. Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi CP_1
la domanda. All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
L non ha specificamente contestato tipologia e modalità di CP_1
svolgimento delle mansioni lavorative come dedotte in ricorso, restando così l'istante esonerato dal relativo onere probatorio.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha poi accertato che, tra le quattro denunziate malattie, due (ernie cervicali e coxartrosi) non hanno natura professionale,
dovendo considerarsi viceversa malattie comuni, mentre le altre due
(ernia discale lombare e tendinopatia del sovraspinato) hanno natura professionale e determinano nel loro insieme un danno biologico permanente del 8% che, cumulato con quello del 6% già indennizzato per altra malattia professionale (tunnel carpale bilaterale), dà luogo a un complessivo danno biologico permanente del 13%, con decorrenza dalla data di presentazione dell'ultima domanda amministrativa.
Ne consegue il diritto dell'istante alla elevazione dell'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 lett. a) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% e inferiori al 16%.
L va pertanto condannato al pagamento del relativo importo CP_1
differenziale, con aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 e con
2 decorrenza, ex art. 7 l. 11.8.1973 n. 533, dal 121° giorno successivo all'ultima domanda amministrativa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante alle elevazione dell'indennizzo in capitale del danno biologico conseguente a malattie professionali nella misura complessiva del 13% e condanna l' a corrispondere in suo favore il CP_1
relativo importo differenziale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo all'ultima domanda amministrativa, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412; rigetta nel resto la domanda;
condanna l' a rifondere all'istante le spese di causa, CP_1
liquidate in euro 1.600,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Ester Spada.
Taranto, 20.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 2786/2024
r.g., decisa nell'udienza del 20.5.2025, promossa da
, con l'avv. Ester Spada;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Alessandra Vinci;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattie professionali.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 15.3.2024, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l' a indennizzare il danno biologico da quattro malattie CP_1
professionali denunziate il 28.12.2022, unitamente a quello già
indennizzato in misura del 6% per altra malattia professionale, ex art. 13
d.l.vo 23.2.2000 n. 38. Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi CP_1
la domanda. All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
L non ha specificamente contestato tipologia e modalità di CP_1
svolgimento delle mansioni lavorative come dedotte in ricorso, restando così l'istante esonerato dal relativo onere probatorio.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha poi accertato che, tra le quattro denunziate malattie, due (ernie cervicali e coxartrosi) non hanno natura professionale,
dovendo considerarsi viceversa malattie comuni, mentre le altre due
(ernia discale lombare e tendinopatia del sovraspinato) hanno natura professionale e determinano nel loro insieme un danno biologico permanente del 8% che, cumulato con quello del 6% già indennizzato per altra malattia professionale (tunnel carpale bilaterale), dà luogo a un complessivo danno biologico permanente del 13%, con decorrenza dalla data di presentazione dell'ultima domanda amministrativa.
Ne consegue il diritto dell'istante alla elevazione dell'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 lett. a) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% e inferiori al 16%.
L va pertanto condannato al pagamento del relativo importo CP_1
differenziale, con aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 e con
2 decorrenza, ex art. 7 l. 11.8.1973 n. 533, dal 121° giorno successivo all'ultima domanda amministrativa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante alle elevazione dell'indennizzo in capitale del danno biologico conseguente a malattie professionali nella misura complessiva del 13% e condanna l' a corrispondere in suo favore il CP_1
relativo importo differenziale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo all'ultima domanda amministrativa, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412; rigetta nel resto la domanda;
condanna l' a rifondere all'istante le spese di causa, CP_1
liquidate in euro 1.600,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Ester Spada.
Taranto, 20.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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