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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 03/06/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 57/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice rel.
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 57/2024 promossa con ricorso ex art. 473-bis.12 cod. proc. civ. depositato il 9.1.2024
DA
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. dom. Caterina Belletti, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente-
CONTRO
(Cod. Fisc. , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. dom. Paola Baldini giusta procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la comparsa di costituzione;
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
- intervenuto -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di Roma nell'anno 1980, parte II, serie A, n. 118; 2) Ordinare al competente Ufficiale dello Stato civile la trascrizione dell'emananda sentenza;
3) A conferma del provvedimento dd. 14.05.2024, revocare l'assegnazione della casa coniugale a favore della sig.ra CP_1
4) Revocare l'obbligo posto a carico del sig. di contribuire al Parte_1 mantenimento dei figli e adulti ed economicamente Per_1 Persona_2 indipendenti;
5) Nulla riconoscere alla resistente a titolo di assegno divorzile;
6) Spese legali rifuse.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e trascritto nei registri dello stato civile del Controparte_1 Parte_1
Comune di Roma nell'anno 1980, parte II, seri A, n. 118; 2) Ordinare al competente Ufficio dello Stato civile la trascrizione dell'emananda sentenza;
3) Riconoscere in favore della Sig.ra il diritto a Controparte_1 percepire un assegno di divorzio dell'importo di euro 400,00 mensili da porsi a carico del Sig. con la previsione di adeguamento Parte_1 automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat;
4) Con vittoria di spese.
CONCLUSIONI DEL PM
Conferma dei provvedimenti già emessi il 14.5.2024 e, quanto all'assegno divorzile, riconoscere all' un assegno di € 400,00. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al riferito maturare delle condizioni di legge, ha Parte_1 evocato in giudizio con la quale si era unito in Controparte_1 matrimonio a ROMA il 3.2.1980 secondo il rito civile (rectius, concordatario) e da cui si era poi separato in forza della sentenza n. 1365/2003 depositata il 13.11.2003 dal Tribunale in intestazione, per pagina 2 di 8 sentir ora pronunciare lo scioglimento del vincolo coniugale, con le prescritte annotazioni, nonché per ottenere la sostanziale revoca di tutte le disposizioni all'epoca assunte tra le parti in sede separazione, avuto riguardo, nell'ordine: a) all'assegnazione della casa coniugale di
, invero solo formalmente rimasta ancora nella disponibilità della Per_3 coniuge;
b) all'obbligo di mantenimento dei figli (4.10.1986) e Per_2
(23.5.1993), allora determinato nella misura di € 350,00 per Per_1 ciascuno dei due, essendo entrambi divenuti ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
c) all'assegno di mantenimento stabilito in € 250,00 per la moglie, in quanto stabilmente assunta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con adeguati redditi e, oltretutto, anche aiutata nelle spese da , con lei convivente a CODROIPO, dove la Per_1 stessa, per l'appunto, aveva da tempo spontaneamente inteso trasferirsi.
Ritualmente costituitasi in giudizio, nell'aderire alla domanda di divorzio e nulla opponendo alla revoca sia dell'assegnazione della casa coniugale, sia dell'obbligo di contribuzione per , a favore quale, Per_2 peraltro, il ricorrente nulla più versava già da quando, nel 2013, il predetto aveva scelto di stare con il padre, ha contestato, Per_2 Controparte_1 invece, le altre domande attoree ed ha insistito affinché, da un lato, le fosse comunque riconosciuto un assegno divorzile di € 400,00, in ragione della lunga durata del matrimonio, delle permanenti disparità reddituali tra le parti e della penalizzazione da lei patita per essersi dedicata al marito, ai figli, nonché alla casa, con richiesta, dall'altro lato, che il ricorrente fosse ancora tenuto a contribuire al mantenimento di , di fatto Per_1 tarpato nella realizzazione delle sue aspirazioni anche lavorative dal protratto disinteresse paterno nei suoi confronti.
Su questi presupposti, istruita solo documentalmente, la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, dopo che, peraltro, in via temporanea ed urgente, si era provveduto a sospendere l'obbligo posto a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento dei figli Parte_1
e con il pagamento mensile, per ciascuno di essi, di € 350,00 Per_1 Per_2 rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed a revocare, al contempo, l'assegnazione della casa coniugale in origine pagina 3 di 8 disposta a favore della resistente dando peraltro atto che CP_1 quell'immobile, di fatto, era già stato rilasciato dall'assegnataria (v., in tal senso, l'ordinanza ex art. art. 473-bis.22 cod. proc. civ. del 14.5.2024).
Indiscusse -e quindi da confermare in via definitiva- sia la predetta revoca dell'assegnazione della casa familiare, non più adibita a tale funzione dalla resistente, che, dichiaratamente “… esasperata dalle continue pressioni subite dal sig. … (aveva deciso) di Parte_1 lasciar(la) al marito e di trasferirsi … in un appartamento ATER a Codroipo, sufficientemente lontano per non subire più ingerenze … “ (v., così, a pagg. 2 e 3 della memoria di costituzione della convenuta), sia la cessazione dell'obbligo -da parte del ricorrente- di concorrere dal mantenimento del figlio , trentanovenne ormai del tutto Per_2 autosufficiente e peraltro convivente con il padre, occorre soffermarsi, in questo senso, sulle sole questioni tutt'ora controverse;
il mantenimento di e l'assegno divorzile per la sig.ra Per_1 CP_1
Si tratta di pretese che, tuttavia, non possono avere seguito.
Quanto alla posizione di , invero, vale considerare -stando Per_1 alle allegazioni di parte resistente- che quest'ultimo, oggi trentaduenne, dopo aver “… ha frequentato per tre anni la scuola professionale ENAIP con indirizzo Meccanico, … (si è attivato) per cercare una qualsiasi occupazione che gli permettesse di non gravare sulla madre e, se possibile, contribuire alle spese. Dal 2011 ha quindi cambiato ben Per_1
10 lavori: barista, magazziniere, taxista, portiere, ecc … stipulando ben 16 contratti di lavoro, di durata non superiore ai 3 mesi come si evince dalla visura allegata (doc. 8), … (per poi trovare) un impiego (a tempo determinato) nel Kfc del Centro Commerciale Città Fiera di
MARTIGNACCO, (senza sapere) se (il relativo contratto) verrà rinnovato
(doc. 9).” (v. così, pgg. 4, 5 e 7 della memoria di costituzione cit.).
Soprassedendo, qui, sulla non dirimente -ed in ogni caso generica- deduzione difensiva della resistente secondo cui “… la totale assenza di un padre, il quale dal 2007 si (sarebbe) completamente disinteressato del figlio, (salvo comunque corrispondere alla madre il sostegno economico per il suo mantenimento - N.d.R.), aveva costretto a rinunciare alle Per_1
pagina 4 di 8 sue non meglio precisate aspirazioni (v. pag. 6, ibidem) e ad interrompere il suo non specificato percorso di studi dichiaratamente finalizzato reperire un altrettanto indefinito “lavoro congruo” (v., così, a pag. 4, ibidem), andrà allora considerato, piuttosto, che proprio dalle superiori allegazioni emerge come il succitato sia ormai definitivamente entrato nel Per_1 mondo del lavoro, la natura precaria del quale, peraltro, costituisce trattato caratteristico e ampiamente diffuso. Né è dato comprendere in che termini un protratto mantenimento paterno potrebbe consentire al figlio di ultimare progetti formativi mai neppure indicati, per una sua miglior collocazione lavorativa nel prossimo futuro. Vanno quindi richiamati, nel caso di specie, i principi più di recente affermati dalla Corte di legittimità, per ribadire che, “in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda
l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e di cui è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età via via più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro”. A completamento del superiore rilievo, giova precisare, del pari, che “Là dove il figlio, che abbia ampiamente superato la maggiore età, non abbia reperito, spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non è l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore destinato a soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, ma altri strumenti di ausilio che, ormai di dimensione sociale, restino finalizzati a dare sostegno al reddito, fermo l'obbligo alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso”
(v., così, Cass. civ. - Sez. 1, Ordinanza n. 38366 del 03/12/2021).
pagina 5 di 8 Avuto successivo riguardo, invece, alla questione dell'assegno assegno divorzile richiesto dalla sig.ra merita rammentare come CP_1 detto assegno, “… avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale,
l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive.”
(v., in questo senso, ex multis, Cass civ. - Sez. 1, Ordinanza n. 26520 del
11/10/2024). Si tratta, invero, di presupposti qui non riscontrabili.
Quanto al profilo dei sacrifici o delle rinunce alla vita lavorativa del coniuge economicamente più debole quale presupposto causale per giustificare una eventuale compensazione del conseguente squilibrio economico, occorre considerare, infatti, come la predetta sig.ra CP_1 abbia sì riferito di aver “… lasciato -in costanza di matrimonio, nel 1995- la sua occupazione di cassiera svolta per anni per il gruppo BERNARDI, ove
(avrebbe dichiaratamente avuto) possibilità di carriera …” (v., così, a pag.
10 della comparsa di costituzione), salvo poi comunque precisare che, “nel
2001, in fase di separazione, (la stessa) veniva assunta presso la
Direzione Provinciale del Lavoro di UDINE, …”, ove risulta tutt'ora inquadrata nel ruolo del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale con contratto a tempo indeterminato in Area Funzionale B – Posizione economica B1 (v., così, ibidem e doc. 15 nel fascicolo della resistente).
Si tratta, dunque, di un passaggio -quello da cassiera ad impiegata amministrativa nel pubblico impiego- non costituente in alcun modo una minorazione professionale, ma semmai una progressione migliorativa della sua posizione, a fronte del fatto, oltretutto, che il marito -per quanto emerge dalla sentenza di separazione in atti- “… già durante la convivenza coniugale aveva la qualifica di vice direttore della filiale di CODROIPO della
” (v., così, sub doc. 3 nel fascicolo della Controparte_2 resistente). Non si comprende, quindi, l'apodittico rilievo della sig.ra pagina 6 di 8 secondo cui la scelta di lasciare l'iniziale occupazione di cassiera CP_1 per concentrarsi unicamente sul marito, sui figli e sulla casa, avrebbe
“permesso al sig. di dedicarsi completamente alla propria Parte_1 carriera, tanto da migliorare la posizione lavorativa (di quest'ultimo), (ma avrebbe) … penalizzato la carriera lavorativa (di essa resistente), interrotta (la quale), non le (sarebbe stato più possibile ottenere alcun tipo di avanzamento) …” (v., in questo senso, con le interpolazioni aggiunte tra parentesi, a pagg. 10 e 11 della comparsa di costituzione).
Al contempo, non ravvisano neppure gli estremi per riconoscere al pur richiesto assegno quelle esigenze strettamente assistenziali che, a ben vedere, possono ravvisarsi unicamente “… laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive …” (v., così, Cass civ. - Sez. 1,
Ordinanza n. 32354 del 13/12/2024). Dall'ultima dichiarazione dei redditi allegata dalla resistente, in effetti, è emerso che -pur detratti gli assegni ricevuti dal ricorrente- la sig.ra nel 2023, ha comunque CP_1 percepito una entrata mensile pari ad € 1.583,00 (Reddito complessivo per lavoro dipendente [= € 24.475,00] – Imposta netta [= € 4.896,00] –
Addizionale regionale [= € 351,00] – Addizionale comunale [= € 228,00]); importo, questo, all'evidenza più che compatibile per garantire, appunto, un'esistenza dignitosa ad una persona. Alcuna controindicazione è possibile trarre, qui, dall'accesso della sig.ra nel 2021 alla CP_1 procedura di liquidazione di cui alla legge n. 3/2021, per essersi venuta a trovare in stato di sovraindebitamento, giacché nel 2025 la predetta situazione -della quale, oltretutto, non è chiara la genesi- risulta destinata a trovare compiuta definizione ed il reddito indicato in premessa è tale da consentire, per una persona sola, un'agevole indipendenza economica.
La soccombenza della resistente, unita all'indisponibilità ad accettare la proposta conciliativa di controparte, dichiaratasi pronta a riconoscere alla resistente medesima “un assegno una tantum pari all'ammontare di € 7.000,00” ed a rassegnare conclusioni congiunte
(v., così, il verbale di udienza del 5.11.2024), giustifica quindi la sua condanna al pagamento delle spese di lite, come liquidate in dispositivo.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di UDINE, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo tra le parti, così provvede:
▪ DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
ROMA il 3.2.1980 da ed e trascritto Parte_1 Controparte_1 nei registri dello stato civile del Comune di ROMA nell'anno 1980, parte
II, serie A, n. 118;
▪ ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROMA di annotare la presente sentenza a margine del relativo atto di matrimonio;
▪ REVOCA l'assegnazione della casa coniugale a favore della sig.ra nonché l'obbligo posto a carico del sig. di CP_1 Parte_1 contribuire al mantenimento dei figli e;
Per_1 Per_2
▪ RIGETTA la domanda della resistente di riconoscimento dell'assegno divorzile;
▪ CONDANNA al pagamento delle spese lite, che si Controparte_1 liquidano a favore del ricorrente in complessivi € 3.898,00 di cui
€ 3.800,00 per compensi ed € 98,00 per anticipazioni, oltre 15% per spese generali, IVA e CNAP.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 25.7.2024
IL PRESIDENTE
dott.ssa Annamaria ANTONINI IL GIUDICE rel.
dr. Fabio LUONGO
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice rel.
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 57/2024 promossa con ricorso ex art. 473-bis.12 cod. proc. civ. depositato il 9.1.2024
DA
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. dom. Caterina Belletti, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente-
CONTRO
(Cod. Fisc. , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. dom. Paola Baldini giusta procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la comparsa di costituzione;
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
- intervenuto -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di Roma nell'anno 1980, parte II, serie A, n. 118; 2) Ordinare al competente Ufficiale dello Stato civile la trascrizione dell'emananda sentenza;
3) A conferma del provvedimento dd. 14.05.2024, revocare l'assegnazione della casa coniugale a favore della sig.ra CP_1
4) Revocare l'obbligo posto a carico del sig. di contribuire al Parte_1 mantenimento dei figli e adulti ed economicamente Per_1 Persona_2 indipendenti;
5) Nulla riconoscere alla resistente a titolo di assegno divorzile;
6) Spese legali rifuse.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e trascritto nei registri dello stato civile del Controparte_1 Parte_1
Comune di Roma nell'anno 1980, parte II, seri A, n. 118; 2) Ordinare al competente Ufficio dello Stato civile la trascrizione dell'emananda sentenza;
3) Riconoscere in favore della Sig.ra il diritto a Controparte_1 percepire un assegno di divorzio dell'importo di euro 400,00 mensili da porsi a carico del Sig. con la previsione di adeguamento Parte_1 automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat;
4) Con vittoria di spese.
CONCLUSIONI DEL PM
Conferma dei provvedimenti già emessi il 14.5.2024 e, quanto all'assegno divorzile, riconoscere all' un assegno di € 400,00. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al riferito maturare delle condizioni di legge, ha Parte_1 evocato in giudizio con la quale si era unito in Controparte_1 matrimonio a ROMA il 3.2.1980 secondo il rito civile (rectius, concordatario) e da cui si era poi separato in forza della sentenza n. 1365/2003 depositata il 13.11.2003 dal Tribunale in intestazione, per pagina 2 di 8 sentir ora pronunciare lo scioglimento del vincolo coniugale, con le prescritte annotazioni, nonché per ottenere la sostanziale revoca di tutte le disposizioni all'epoca assunte tra le parti in sede separazione, avuto riguardo, nell'ordine: a) all'assegnazione della casa coniugale di
, invero solo formalmente rimasta ancora nella disponibilità della Per_3 coniuge;
b) all'obbligo di mantenimento dei figli (4.10.1986) e Per_2
(23.5.1993), allora determinato nella misura di € 350,00 per Per_1 ciascuno dei due, essendo entrambi divenuti ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
c) all'assegno di mantenimento stabilito in € 250,00 per la moglie, in quanto stabilmente assunta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con adeguati redditi e, oltretutto, anche aiutata nelle spese da , con lei convivente a CODROIPO, dove la Per_1 stessa, per l'appunto, aveva da tempo spontaneamente inteso trasferirsi.
Ritualmente costituitasi in giudizio, nell'aderire alla domanda di divorzio e nulla opponendo alla revoca sia dell'assegnazione della casa coniugale, sia dell'obbligo di contribuzione per , a favore quale, Per_2 peraltro, il ricorrente nulla più versava già da quando, nel 2013, il predetto aveva scelto di stare con il padre, ha contestato, Per_2 Controparte_1 invece, le altre domande attoree ed ha insistito affinché, da un lato, le fosse comunque riconosciuto un assegno divorzile di € 400,00, in ragione della lunga durata del matrimonio, delle permanenti disparità reddituali tra le parti e della penalizzazione da lei patita per essersi dedicata al marito, ai figli, nonché alla casa, con richiesta, dall'altro lato, che il ricorrente fosse ancora tenuto a contribuire al mantenimento di , di fatto Per_1 tarpato nella realizzazione delle sue aspirazioni anche lavorative dal protratto disinteresse paterno nei suoi confronti.
Su questi presupposti, istruita solo documentalmente, la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, dopo che, peraltro, in via temporanea ed urgente, si era provveduto a sospendere l'obbligo posto a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento dei figli Parte_1
e con il pagamento mensile, per ciascuno di essi, di € 350,00 Per_1 Per_2 rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed a revocare, al contempo, l'assegnazione della casa coniugale in origine pagina 3 di 8 disposta a favore della resistente dando peraltro atto che CP_1 quell'immobile, di fatto, era già stato rilasciato dall'assegnataria (v., in tal senso, l'ordinanza ex art. art. 473-bis.22 cod. proc. civ. del 14.5.2024).
Indiscusse -e quindi da confermare in via definitiva- sia la predetta revoca dell'assegnazione della casa familiare, non più adibita a tale funzione dalla resistente, che, dichiaratamente “… esasperata dalle continue pressioni subite dal sig. … (aveva deciso) di Parte_1 lasciar(la) al marito e di trasferirsi … in un appartamento ATER a Codroipo, sufficientemente lontano per non subire più ingerenze … “ (v., così, a pagg. 2 e 3 della memoria di costituzione della convenuta), sia la cessazione dell'obbligo -da parte del ricorrente- di concorrere dal mantenimento del figlio , trentanovenne ormai del tutto Per_2 autosufficiente e peraltro convivente con il padre, occorre soffermarsi, in questo senso, sulle sole questioni tutt'ora controverse;
il mantenimento di e l'assegno divorzile per la sig.ra Per_1 CP_1
Si tratta di pretese che, tuttavia, non possono avere seguito.
Quanto alla posizione di , invero, vale considerare -stando Per_1 alle allegazioni di parte resistente- che quest'ultimo, oggi trentaduenne, dopo aver “… ha frequentato per tre anni la scuola professionale ENAIP con indirizzo Meccanico, … (si è attivato) per cercare una qualsiasi occupazione che gli permettesse di non gravare sulla madre e, se possibile, contribuire alle spese. Dal 2011 ha quindi cambiato ben Per_1
10 lavori: barista, magazziniere, taxista, portiere, ecc … stipulando ben 16 contratti di lavoro, di durata non superiore ai 3 mesi come si evince dalla visura allegata (doc. 8), … (per poi trovare) un impiego (a tempo determinato) nel Kfc del Centro Commerciale Città Fiera di
MARTIGNACCO, (senza sapere) se (il relativo contratto) verrà rinnovato
(doc. 9).” (v. così, pgg. 4, 5 e 7 della memoria di costituzione cit.).
Soprassedendo, qui, sulla non dirimente -ed in ogni caso generica- deduzione difensiva della resistente secondo cui “… la totale assenza di un padre, il quale dal 2007 si (sarebbe) completamente disinteressato del figlio, (salvo comunque corrispondere alla madre il sostegno economico per il suo mantenimento - N.d.R.), aveva costretto a rinunciare alle Per_1
pagina 4 di 8 sue non meglio precisate aspirazioni (v. pag. 6, ibidem) e ad interrompere il suo non specificato percorso di studi dichiaratamente finalizzato reperire un altrettanto indefinito “lavoro congruo” (v., così, a pag. 4, ibidem), andrà allora considerato, piuttosto, che proprio dalle superiori allegazioni emerge come il succitato sia ormai definitivamente entrato nel Per_1 mondo del lavoro, la natura precaria del quale, peraltro, costituisce trattato caratteristico e ampiamente diffuso. Né è dato comprendere in che termini un protratto mantenimento paterno potrebbe consentire al figlio di ultimare progetti formativi mai neppure indicati, per una sua miglior collocazione lavorativa nel prossimo futuro. Vanno quindi richiamati, nel caso di specie, i principi più di recente affermati dalla Corte di legittimità, per ribadire che, “in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda
l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e di cui è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età via via più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro”. A completamento del superiore rilievo, giova precisare, del pari, che “Là dove il figlio, che abbia ampiamente superato la maggiore età, non abbia reperito, spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non è l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore destinato a soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, ma altri strumenti di ausilio che, ormai di dimensione sociale, restino finalizzati a dare sostegno al reddito, fermo l'obbligo alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso”
(v., così, Cass. civ. - Sez. 1, Ordinanza n. 38366 del 03/12/2021).
pagina 5 di 8 Avuto successivo riguardo, invece, alla questione dell'assegno assegno divorzile richiesto dalla sig.ra merita rammentare come CP_1 detto assegno, “… avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale,
l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive.”
(v., in questo senso, ex multis, Cass civ. - Sez. 1, Ordinanza n. 26520 del
11/10/2024). Si tratta, invero, di presupposti qui non riscontrabili.
Quanto al profilo dei sacrifici o delle rinunce alla vita lavorativa del coniuge economicamente più debole quale presupposto causale per giustificare una eventuale compensazione del conseguente squilibrio economico, occorre considerare, infatti, come la predetta sig.ra CP_1 abbia sì riferito di aver “… lasciato -in costanza di matrimonio, nel 1995- la sua occupazione di cassiera svolta per anni per il gruppo BERNARDI, ove
(avrebbe dichiaratamente avuto) possibilità di carriera …” (v., così, a pag.
10 della comparsa di costituzione), salvo poi comunque precisare che, “nel
2001, in fase di separazione, (la stessa) veniva assunta presso la
Direzione Provinciale del Lavoro di UDINE, …”, ove risulta tutt'ora inquadrata nel ruolo del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale con contratto a tempo indeterminato in Area Funzionale B – Posizione economica B1 (v., così, ibidem e doc. 15 nel fascicolo della resistente).
Si tratta, dunque, di un passaggio -quello da cassiera ad impiegata amministrativa nel pubblico impiego- non costituente in alcun modo una minorazione professionale, ma semmai una progressione migliorativa della sua posizione, a fronte del fatto, oltretutto, che il marito -per quanto emerge dalla sentenza di separazione in atti- “… già durante la convivenza coniugale aveva la qualifica di vice direttore della filiale di CODROIPO della
” (v., così, sub doc. 3 nel fascicolo della Controparte_2 resistente). Non si comprende, quindi, l'apodittico rilievo della sig.ra pagina 6 di 8 secondo cui la scelta di lasciare l'iniziale occupazione di cassiera CP_1 per concentrarsi unicamente sul marito, sui figli e sulla casa, avrebbe
“permesso al sig. di dedicarsi completamente alla propria Parte_1 carriera, tanto da migliorare la posizione lavorativa (di quest'ultimo), (ma avrebbe) … penalizzato la carriera lavorativa (di essa resistente), interrotta (la quale), non le (sarebbe stato più possibile ottenere alcun tipo di avanzamento) …” (v., in questo senso, con le interpolazioni aggiunte tra parentesi, a pagg. 10 e 11 della comparsa di costituzione).
Al contempo, non ravvisano neppure gli estremi per riconoscere al pur richiesto assegno quelle esigenze strettamente assistenziali che, a ben vedere, possono ravvisarsi unicamente “… laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive …” (v., così, Cass civ. - Sez. 1,
Ordinanza n. 32354 del 13/12/2024). Dall'ultima dichiarazione dei redditi allegata dalla resistente, in effetti, è emerso che -pur detratti gli assegni ricevuti dal ricorrente- la sig.ra nel 2023, ha comunque CP_1 percepito una entrata mensile pari ad € 1.583,00 (Reddito complessivo per lavoro dipendente [= € 24.475,00] – Imposta netta [= € 4.896,00] –
Addizionale regionale [= € 351,00] – Addizionale comunale [= € 228,00]); importo, questo, all'evidenza più che compatibile per garantire, appunto, un'esistenza dignitosa ad una persona. Alcuna controindicazione è possibile trarre, qui, dall'accesso della sig.ra nel 2021 alla CP_1 procedura di liquidazione di cui alla legge n. 3/2021, per essersi venuta a trovare in stato di sovraindebitamento, giacché nel 2025 la predetta situazione -della quale, oltretutto, non è chiara la genesi- risulta destinata a trovare compiuta definizione ed il reddito indicato in premessa è tale da consentire, per una persona sola, un'agevole indipendenza economica.
La soccombenza della resistente, unita all'indisponibilità ad accettare la proposta conciliativa di controparte, dichiaratasi pronta a riconoscere alla resistente medesima “un assegno una tantum pari all'ammontare di € 7.000,00” ed a rassegnare conclusioni congiunte
(v., così, il verbale di udienza del 5.11.2024), giustifica quindi la sua condanna al pagamento delle spese di lite, come liquidate in dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di UDINE, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo tra le parti, così provvede:
▪ DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
ROMA il 3.2.1980 da ed e trascritto Parte_1 Controparte_1 nei registri dello stato civile del Comune di ROMA nell'anno 1980, parte
II, serie A, n. 118;
▪ ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROMA di annotare la presente sentenza a margine del relativo atto di matrimonio;
▪ REVOCA l'assegnazione della casa coniugale a favore della sig.ra nonché l'obbligo posto a carico del sig. di CP_1 Parte_1 contribuire al mantenimento dei figli e;
Per_1 Per_2
▪ RIGETTA la domanda della resistente di riconoscimento dell'assegno divorzile;
▪ CONDANNA al pagamento delle spese lite, che si Controparte_1 liquidano a favore del ricorrente in complessivi € 3.898,00 di cui
€ 3.800,00 per compensi ed € 98,00 per anticipazioni, oltre 15% per spese generali, IVA e CNAP.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 25.7.2024
IL PRESIDENTE
dott.ssa Annamaria ANTONINI IL GIUDICE rel.
dr. Fabio LUONGO
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