Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/04/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2838/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2838/2023 promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ANGELINI JACOPO, domicilio eletto presso lo studio di questi in Avezzano alla VIA MOLISE,
9, pec Email_1
opponente contro
Avv. PIERLUIGI TT, C.F. rappresentato e difeso da sé C.F._2
stesso, domicilio eletto presso lo studio di questi in Chieti presso VIA R. LANCIANI 26, pec ordineavvocatichieti.it Email_2
opposta
, C.F. in persona del Presidente p.t. della Giunta Controparte_1 P.IVA_1
Regionale, difesa dagli Avv.ti Stefania Valeri e Mario Battaglia dell'Avvocatura Regionale, ed elettivamente domiciliata presso gli uffici di L'Aquila alla Via L. da Vinci n. 6, pec
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TERZO Pignorato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come qui di seguito esposto. pagina 1 di 4
perché il diritto fatto valere non è fornito di prova scritta ed il presunto credito vantato è prescritto. Per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così come formulate nel relativo ricorso per ingiunzione perché inammissibile e/o illegittimo. in ogni caso, condannare l'opposto al pagamento delle spese e compensi di lite (oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria), da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario.
Parte opposta - rigettare l'opposizione poiché inammissibile rilevato che per un verso viene contestata, tardivamente, la violazione del limite di pignorabilità delle somme assegnate, per l'altro vengono dedotti profili di illegittimità estranei a questioni attinenti alla regolarità formale degli atti esecutivi e della loro notifica;
quindi, nella denegata ipotesi in cui non venisse accolta la eccezione preliminare;
rigettare comunque l'atto di opposizione agli atti esecutivi poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi suesposti;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio,
Terzo pignorato - escludere ogni effetto pregiudizievole nei riguardi della con Controparte_1
particolare riguardo alle spese del presente giudizio. Con vittoria delle spese e competenze di lite, comprensive di spese generali e oneri riflessi (23,80% CPDEL), ovvero – in subordine – con compensazione delle spese del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio era introdotto a seguito dell'opposizione spiegata in sede di esecuzione
CP_ mobiliare presso terzi, n. 228/2023 alla Ordinanza di assegnazione resa dal Tribunale di CP_3
Pescara, in data 03/05/2023.
L'ordinanza oggetto di impugnazione nella procedura esecutiva, assegnava in pagamento a
RL TT, a decorrere dalla data del pignoramento, - a carico del terzo pignorato la somma di € 2.124,38 = al netto delle ritenute erariali, a titolo Controparte_4
di vitalizio mensile da adeguarsi alle eventuali future variazioni nonché – a carico del terzo pagina 2 di 4 pignorato INPS – sede di Pescara: un quinto del trattamento pensionistico mensile percepito da debitore esecutato, detratto il trattamento minimo ai sensi del D.L. 115/2022, da adeguarsi alle eventuali future variazioni, entrambe le assegnazioni fino al saldo del credito, delle spese processuali e di registrazione della presente ordinanza oltre agli interessi, fino al soddisfo.
Era eccepita con la presente opposizione l'intervenuta prescrizione del credito azionato, il difetto di legittimazione processuale passiva e l'assegnazione dell'intera somma del vitalizio, anziché della quota di 1/5.
Si costituiva la parte opposta chiedendo il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto;
era altresì a costituirsi il terzo pignorato .
La causa concessi i termini ex art. 171 ter cpc era ritenuta sufficientemente istruita e concessi i termini di cui all'art. 189 cpc era successivamente trattenuta a decisione.
Riguardo ai primi due motivi di opposizione va rilevato come attengono tutti a questioni di merito concernenti il titolo azionato in sede esecutiva. Va evidenziato che l'opposizione in questa sede promossa sulla base di un titolo giudiziale non può essere fondata su eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori alla formazione del titolo, perché quelli sono invocabili esclusivamente nel procedimento preordinato al titolo stesso: è precluso al giudice dell'opposizione “conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione” (così Cass. n. 27159/2006, conformi Cass. n. 8331/2001 e
Cass. n. 12664/2000).
Resta da decider sull'ulteriore motivo di opposizione sollevato dalla difesa della parte esecutata e riguardo l'assegnazione dell'intero importo del vitalizio percepito quale ex Consigliere della
. Controparte_1
Va rilevato a tal riguardo come l'art. 2, comma 1, L.R. Abruzzo del 20 dicembre 2019 n. 48 - limita al quinto dell'importo netto la somma che può essere pignorata quanto all'assegno vitalizio spettante agli ex Consiglieri della . Controparte_1
Fattispecie similare ha visto una pronuncia della Corte Costituzionale n. 126/2023, con la quale riguardo sempre il “vitalizio” percepito da un ex componente del Parlamento, ha ricondotto l'istituto dell'assegno vitalizio ad una disciplina di diritto singolare ed ha evidenziato che la relativa normativa è rimessa all'autonomia regolamentare delle Camere;
nel caso per cui ci occupa per analogia, nella fattispecie in esame deve essere ricercata la decisione a quanto disposto al riguardo dalla potestà legislativa della . Controparte_1
pagina 3 di 4 Tale indirizzo interpretativo, pertanto, trova un pronunciamento conforme dal del tribunale di
Avezzano dove il G.E. era ad assegnare al creditore procedente “la somma mensile pari a un quinto dell'assegno vitalizio dichiarato dovuto dal all'esecutato”, Controparte_4
RG n. 565/22.
La questione costituendo peculiarità di non semplice lettura porta a ritenere opportuno la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie parzialmente l'opposizione e revoca l'Ordinanza di assegnazione limitatamente nella parte in cui pone a carico del terzo pignorato la somma di € Controparte_4
2.124,38 = al netto delle ritenute erariali, a titolo di vitalizio mensile da adeguarsi alle eventuali future variazioni e dispone che le somma da porre a carico del terzo pignorato CP_4
devono essere limitate a un quinto del totale.
[...]
Spese compensate tra le parti.
Pescara, 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Anastasio Morelli
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