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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 10.3.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1834/22 RG avente ad oggetto la revocazione della sentenza della Corte di Appello di LI
n.5765/21 del 27.1.22
TRA
rappresentata e difesa da avv.to P. Galli Parte_1
Ricorrente in revocazione
E
anche quale mandatario della in persona del legale CP_1 CP_2 rappresentante p.t., non costituito
Resistente in revocazione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
In primo grado la aveva impugnato la pretesa Parte_1 contributiva avanzata dall' con l'avviso di addebito CP_1
n.37120180022922378000 del 24/12/17 per il recupero dei contributi
Gestione Separata per l'anno 2011 per la somma complessiva di €
4.363,50; il Tribunale di LI aveva accolto la domanda dichiarando prescritto il credito previdenziale di cui all'avviso di addebito e compensato le spese di giudizio. Aveva interposto appello l' , anche quale mandatario della e la CP_1 CP_2 Corte di Appello di LI (con la sentenza n.5765/21 del
27.1.2022) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata aveva rigettato le domande proposte da lei in primo grado compensando le spese.
Con tempestivo ricorso la agisce per la revocazione ex Parte_1 art.395 n.4 cpc della sentenza n.5765/2021, emessa dalla prima unità della Corte d'Appello di LI Sezione lavoro eccependo che la si era riferita erroneamente ai contributi Controparte_3 dell'anno 2010 e ad atto interruttivo del 4.7.2016 mentre oggetto della controversia erano i contributi anno 2011 e l'atto interruttivo era quello del 4/08/2017 (da essa ricevuto il
23.8.17), configurandosi, pertanto, un errore di fatto decisivo che aveva orientato in modo esclusivo la riforma della sentenza di primo grado con l'accoglimento della domanda dell' ed il CP_1 rigetto delle domande da lei proposte in primo grado.
Sulla scorta di tali rilievi la chiede di riconoscere e Parte_1 dichiarare i dedotti errori revocatori della sentenza gravata e conseguentemente revocare la sentenza accertando l'intervenuta prescrizione alla data del 9 luglio 2017 del diritto dell' dal CP_1 richiedere i contributi per l'anno 2011 con condanna alla refusione delle spese e competenze del giudizio di revocazione.
L' , anche quale mandatario della regolarmente citato CP_1 CP_2
(cfr. pec 31.8.22, visibile e consultabile solo con il deposito del 25.2.25) non si è costituito.
************
Il ricorso è infondato per assenza del nesso di causalità e decisività dell'errore di fatto pur sussistente.
Invero emerge dall'esame della documentazione di primo e secondo grado come oggetto della controversia fossero effettivamente i contributi gestione separata relativi all'anno 2011 e non quelli dell'anno 2010 a cui invece fa riferimento la Corte di Appello
pag. 2/5 nella sentenza contestata come emerge dal riferimento al D.p.c.m.
12.5.11, alla proroga al 6.7.11 (cioè il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi anno 2010 come prorogato dal DPCM 12.5.11).
Tuttavia la Corte argomenta l'accoglimento dell'appello dell' CP_1 sotto un diverso ed ulteriore profilo, poiché rileva che l'omissione della compilazione del quadro RR da parte della aveva determinato la sospensione del termine di Parte_1 prescrizione ex art.2941 n.8 cc, sospensione durata fino all'esito delle verifiche effettuate dall'Istituto, individuando quale termine per la decorrenza della prescrizione quello della comunicazione inviata dall' il 4 luglio 2016, data fino alla CP_1 quale la prescrizione era rimasta sospesa (cfr. testualmente a pagina 13 della sentenza).
Le predette argomentazioni della Corte in ordine alla decorrenza della prescrizione nel caso di omissione della compilazione del quadro RR non sono state però investite dal ricorso in revocazione
(né avrebbero potuto invero, inerendo il merito), per cui pur considerando correttamente l'anno di indagine nel 2011 e non nel
2010 parimenti l'appello andava accolto atteso che la CP_1 prescrizione doveva decorrere (mutatis mutandis) dalla nota CP_1 del 4.8.2017.
In sostanza, pur variando l'anno in considerazione e quindi le date degli atti esaminati (sia quelli delle parti sia quelli di natura normativa) le argomentazioni giuridiche addotte dalla Corte
(e non configurabili un errore di fatto ma aspetti di diritto contestabili solo con il ricorso in Cassazione -che risulta promosso dalla pur sconoscendosene ad oggi l'esito-) Parte_1 porterebbero comunque all'accoglimento dell'appello (ed al CP_1 rigetto della domanda di primo grado della ) per cui il Parte_1 ricorso per revocazione va rigettato per assenza di nesso di pag. 3/5 causalità e decisività dell'errore di fatto sollevato (cfr.
Cassazione sentenza n.6038/16 “ai sensi dell'art. 395, comma 1, n.
4, c.p.c., il nesso causale tra errore di fatto e decisione, nel cui accertamento si sostanzia la valutazione di essenzialità e decisività dell'errore revocatorio, non è un nesso di causalità storica, ma di carattere logico-giuridico, nel senso che non si tratta di stabilire se il giudice autore del provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l'errore di fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa sarebbe dovuta essere diversa, in mancanza di quell'errore, per necessità logico- giuridica”; ordinanza n.8051/20 “nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, verificato l'errore di fatto
(sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 dell'art.
395 c.p.c., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa;
ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento”).
Nulla per le spese di lite attesa la contumacia dell' . CP_1
Il Collegio dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto
(Cassazione ordinanza n. 23914/18: il ricorso per revocazione non ha natura amministrativa ma giurisdizionale. Esso, pertanto è
pag. 4/5 soggetto, a differenza del procedimento di correzione materiale, esente secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della
Giustizia del 18 marzo 2003, al pagamento del contributo unificato ed al cd. "raddoppio" in caso di soccombenza).
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso in revocazione;
nulla per le spese di lite.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo
Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art.13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art.1 comma 17 legge
228/2012, se dovuto.
LI 10.3.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 10.3.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1834/22 RG avente ad oggetto la revocazione della sentenza della Corte di Appello di LI
n.5765/21 del 27.1.22
TRA
rappresentata e difesa da avv.to P. Galli Parte_1
Ricorrente in revocazione
E
anche quale mandatario della in persona del legale CP_1 CP_2 rappresentante p.t., non costituito
Resistente in revocazione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
In primo grado la aveva impugnato la pretesa Parte_1 contributiva avanzata dall' con l'avviso di addebito CP_1
n.37120180022922378000 del 24/12/17 per il recupero dei contributi
Gestione Separata per l'anno 2011 per la somma complessiva di €
4.363,50; il Tribunale di LI aveva accolto la domanda dichiarando prescritto il credito previdenziale di cui all'avviso di addebito e compensato le spese di giudizio. Aveva interposto appello l' , anche quale mandatario della e la CP_1 CP_2 Corte di Appello di LI (con la sentenza n.5765/21 del
27.1.2022) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata aveva rigettato le domande proposte da lei in primo grado compensando le spese.
Con tempestivo ricorso la agisce per la revocazione ex Parte_1 art.395 n.4 cpc della sentenza n.5765/2021, emessa dalla prima unità della Corte d'Appello di LI Sezione lavoro eccependo che la si era riferita erroneamente ai contributi Controparte_3 dell'anno 2010 e ad atto interruttivo del 4.7.2016 mentre oggetto della controversia erano i contributi anno 2011 e l'atto interruttivo era quello del 4/08/2017 (da essa ricevuto il
23.8.17), configurandosi, pertanto, un errore di fatto decisivo che aveva orientato in modo esclusivo la riforma della sentenza di primo grado con l'accoglimento della domanda dell' ed il CP_1 rigetto delle domande da lei proposte in primo grado.
Sulla scorta di tali rilievi la chiede di riconoscere e Parte_1 dichiarare i dedotti errori revocatori della sentenza gravata e conseguentemente revocare la sentenza accertando l'intervenuta prescrizione alla data del 9 luglio 2017 del diritto dell' dal CP_1 richiedere i contributi per l'anno 2011 con condanna alla refusione delle spese e competenze del giudizio di revocazione.
L' , anche quale mandatario della regolarmente citato CP_1 CP_2
(cfr. pec 31.8.22, visibile e consultabile solo con il deposito del 25.2.25) non si è costituito.
************
Il ricorso è infondato per assenza del nesso di causalità e decisività dell'errore di fatto pur sussistente.
Invero emerge dall'esame della documentazione di primo e secondo grado come oggetto della controversia fossero effettivamente i contributi gestione separata relativi all'anno 2011 e non quelli dell'anno 2010 a cui invece fa riferimento la Corte di Appello
pag. 2/5 nella sentenza contestata come emerge dal riferimento al D.p.c.m.
12.5.11, alla proroga al 6.7.11 (cioè il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi anno 2010 come prorogato dal DPCM 12.5.11).
Tuttavia la Corte argomenta l'accoglimento dell'appello dell' CP_1 sotto un diverso ed ulteriore profilo, poiché rileva che l'omissione della compilazione del quadro RR da parte della aveva determinato la sospensione del termine di Parte_1 prescrizione ex art.2941 n.8 cc, sospensione durata fino all'esito delle verifiche effettuate dall'Istituto, individuando quale termine per la decorrenza della prescrizione quello della comunicazione inviata dall' il 4 luglio 2016, data fino alla CP_1 quale la prescrizione era rimasta sospesa (cfr. testualmente a pagina 13 della sentenza).
Le predette argomentazioni della Corte in ordine alla decorrenza della prescrizione nel caso di omissione della compilazione del quadro RR non sono state però investite dal ricorso in revocazione
(né avrebbero potuto invero, inerendo il merito), per cui pur considerando correttamente l'anno di indagine nel 2011 e non nel
2010 parimenti l'appello andava accolto atteso che la CP_1 prescrizione doveva decorrere (mutatis mutandis) dalla nota CP_1 del 4.8.2017.
In sostanza, pur variando l'anno in considerazione e quindi le date degli atti esaminati (sia quelli delle parti sia quelli di natura normativa) le argomentazioni giuridiche addotte dalla Corte
(e non configurabili un errore di fatto ma aspetti di diritto contestabili solo con il ricorso in Cassazione -che risulta promosso dalla pur sconoscendosene ad oggi l'esito-) Parte_1 porterebbero comunque all'accoglimento dell'appello (ed al CP_1 rigetto della domanda di primo grado della ) per cui il Parte_1 ricorso per revocazione va rigettato per assenza di nesso di pag. 3/5 causalità e decisività dell'errore di fatto sollevato (cfr.
Cassazione sentenza n.6038/16 “ai sensi dell'art. 395, comma 1, n.
4, c.p.c., il nesso causale tra errore di fatto e decisione, nel cui accertamento si sostanzia la valutazione di essenzialità e decisività dell'errore revocatorio, non è un nesso di causalità storica, ma di carattere logico-giuridico, nel senso che non si tratta di stabilire se il giudice autore del provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l'errore di fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa sarebbe dovuta essere diversa, in mancanza di quell'errore, per necessità logico- giuridica”; ordinanza n.8051/20 “nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, verificato l'errore di fatto
(sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 dell'art.
395 c.p.c., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa;
ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento”).
Nulla per le spese di lite attesa la contumacia dell' . CP_1
Il Collegio dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto
(Cassazione ordinanza n. 23914/18: il ricorso per revocazione non ha natura amministrativa ma giurisdizionale. Esso, pertanto è
pag. 4/5 soggetto, a differenza del procedimento di correzione materiale, esente secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della
Giustizia del 18 marzo 2003, al pagamento del contributo unificato ed al cd. "raddoppio" in caso di soccombenza).
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso in revocazione;
nulla per le spese di lite.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo
Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art.13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art.1 comma 17 legge
228/2012, se dovuto.
LI 10.3.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
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