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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 11068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11068 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 41856/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE V CIVILE -
All'udienza del 22.7.2025, aperto il verbale alle ore 15,00, sono presenti per il ricorrente l'Avvocato Emanuele Aversa e l'Avvocato Roberto Loiacono i quali insistono nella richiesta di accoglimento delle conclusioni di cui agli atti.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 18,07.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 41856/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Roma
- Sezione V civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
41856/2021, tra il Sig. (Avvocato Ugo Greatti, Avvocato Emanuele Aversa ed Avvocato Roberto Parte_1
Loiacono);
- ricorrente -
ed il Sig. ; Controparte_1
- resistente contumace -
ai sensi del combinato disposto degli artt.281 sexies e 429 c.p.c., ha emesso e pubblicato,
all'udienza del 22.7.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente SENTENZA
1. Deve, anzitutto, darsi per presupposta la sentenza non definitiva n° 5032/2023 – resa il
28.3.2023, nella medesima presente causa – con la quale questo giudicante ha così statuito:
“- dichiara l'avvenuta cessazione del comodato stipulato tra il ricorrente e la Sig.ra Parte_2
avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Roma a Via Annibale de Gasparis n.61,
[...]
piano II, interno n.5, nonché la pertinenziale cantina posta al piano scantinato contraddistinta dal
n.5, beni identificati al N.C.E.U. di Roma alla partita 182609, foglio 881, part. 1037, sub 23,
categoria A/4;
- conseguentemente, condanna il Sig. al rilascio, in favore del Sig. Controparte_1
dell'unità immobiliare sita in Roma a Via Annibale de Gasparis n.61, piano II, Parte_1
interno n.5, nonché la pertinenziale cantina posta al piano scantinato contraddistinta dal n.5, beni
identificati al N.C.E.U. di Roma alla partita 182609, foglio 881, part. 1037, sub 23, categoria A/4,
libera e vuota da cose e persone, anche interposte, e nella piena disponibilità dello stesso Sig.
[...]
fissando il termine per detto rilascio al 30.4.2023; Parte_1
- dispone la prosecuzione del processo come da separata ordinanza;
- spese alla decisione definitiva”.
1a. Con ordinanza, sempre del 28.3.2023, è stata disposta la prosecuzione del giudizio al fine di quantificare l'indennità di occupazione degli immobili per cui è causa dal 1.4.2015 – data della richiesta di rilascio – alla data dell'effettivo rilascio del bene, avvenuto il 12.9.2023, come dichiarato dalla difesa del ricorrente all'udienza del 17.10.2023.
2. Va premesso che il teste Sig. escusso all'udienza del 19.7.2022, ha Testimone_1
confermato l'avvenuta richiesta di rilascio dei beni al resistente, avvenuta il 1.4.2015. Pertanto, in mancanza della previsione di un termine di durata del contratto di comodato, ai sensi dell'art.1810
c.c., è dalla predetta data che il Sig. era tenuto a rilasciare l'unità immobiliare. CP_1
3. E' stata, quindi, disposta una C.T.U. diretta a determinare l'indennità di occupazione dell'unità
immobiliare e della pertinenza per il periodo sopra indicato. 3a. L'Arch. – con relazione ben motivata, esaustiva e scevra da vizi logici – ha Controparte_2
quantificato la predetta indennità di occupazione in complessivi euro 116.245,54.= (cfr. elaborato depositato il 19.6.2024, pagine 7 ed 8).
4. Il Sig. , pertanto, deve essere condannato al pagamento del Controparte_1
predetto importo, oltre agli interessi come richiesti.
4a. Il resistente, inoltre, è tenuto alla rifusione delle spese condominiali ordinarie e di riscaldamento sostenute dal ricorrente, sulla base della documentazione depositata (cfr. doc.13 del fascicolo del ricorrente).
5. Le spese del giudizio – comprese quelle relative alla C.T.U. – seguono la soccombenza vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta sul punto,
così provvede:
- condanna il Sig. , al versamento, in favore del Sig. Controparte_1 [...]
della somma di euro 116.245,54.=, oltre agli interessi come richiesti;
Parte_1
- condanna, altresì, il Sig. , alla rifusione delle spese condominiali Controparte_1
ordinarie e di riscaldamento sostenute dal Sig. sulla base della Parte_1
documentazione depositata;
- pone definitivamente le spettanze di C.T.U. a carico del Sig. ; Controparte_1
- condanna, infine, il Sig. , al pagamento, in favore del Sig. Controparte_1 [...]
delle altre spese di lite che vengono liquidate in euro 540,43.= per esborsi ed euro Parte_1
5.600,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 22 luglio 2025
Il G.O.P. Simone Tablò
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE V CIVILE -
All'udienza del 22.7.2025, aperto il verbale alle ore 15,00, sono presenti per il ricorrente l'Avvocato Emanuele Aversa e l'Avvocato Roberto Loiacono i quali insistono nella richiesta di accoglimento delle conclusioni di cui agli atti.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 18,07.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 41856/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Roma
- Sezione V civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
41856/2021, tra il Sig. (Avvocato Ugo Greatti, Avvocato Emanuele Aversa ed Avvocato Roberto Parte_1
Loiacono);
- ricorrente -
ed il Sig. ; Controparte_1
- resistente contumace -
ai sensi del combinato disposto degli artt.281 sexies e 429 c.p.c., ha emesso e pubblicato,
all'udienza del 22.7.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente SENTENZA
1. Deve, anzitutto, darsi per presupposta la sentenza non definitiva n° 5032/2023 – resa il
28.3.2023, nella medesima presente causa – con la quale questo giudicante ha così statuito:
“- dichiara l'avvenuta cessazione del comodato stipulato tra il ricorrente e la Sig.ra Parte_2
avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Roma a Via Annibale de Gasparis n.61,
[...]
piano II, interno n.5, nonché la pertinenziale cantina posta al piano scantinato contraddistinta dal
n.5, beni identificati al N.C.E.U. di Roma alla partita 182609, foglio 881, part. 1037, sub 23,
categoria A/4;
- conseguentemente, condanna il Sig. al rilascio, in favore del Sig. Controparte_1
dell'unità immobiliare sita in Roma a Via Annibale de Gasparis n.61, piano II, Parte_1
interno n.5, nonché la pertinenziale cantina posta al piano scantinato contraddistinta dal n.5, beni
identificati al N.C.E.U. di Roma alla partita 182609, foglio 881, part. 1037, sub 23, categoria A/4,
libera e vuota da cose e persone, anche interposte, e nella piena disponibilità dello stesso Sig.
[...]
fissando il termine per detto rilascio al 30.4.2023; Parte_1
- dispone la prosecuzione del processo come da separata ordinanza;
- spese alla decisione definitiva”.
1a. Con ordinanza, sempre del 28.3.2023, è stata disposta la prosecuzione del giudizio al fine di quantificare l'indennità di occupazione degli immobili per cui è causa dal 1.4.2015 – data della richiesta di rilascio – alla data dell'effettivo rilascio del bene, avvenuto il 12.9.2023, come dichiarato dalla difesa del ricorrente all'udienza del 17.10.2023.
2. Va premesso che il teste Sig. escusso all'udienza del 19.7.2022, ha Testimone_1
confermato l'avvenuta richiesta di rilascio dei beni al resistente, avvenuta il 1.4.2015. Pertanto, in mancanza della previsione di un termine di durata del contratto di comodato, ai sensi dell'art.1810
c.c., è dalla predetta data che il Sig. era tenuto a rilasciare l'unità immobiliare. CP_1
3. E' stata, quindi, disposta una C.T.U. diretta a determinare l'indennità di occupazione dell'unità
immobiliare e della pertinenza per il periodo sopra indicato. 3a. L'Arch. – con relazione ben motivata, esaustiva e scevra da vizi logici – ha Controparte_2
quantificato la predetta indennità di occupazione in complessivi euro 116.245,54.= (cfr. elaborato depositato il 19.6.2024, pagine 7 ed 8).
4. Il Sig. , pertanto, deve essere condannato al pagamento del Controparte_1
predetto importo, oltre agli interessi come richiesti.
4a. Il resistente, inoltre, è tenuto alla rifusione delle spese condominiali ordinarie e di riscaldamento sostenute dal ricorrente, sulla base della documentazione depositata (cfr. doc.13 del fascicolo del ricorrente).
5. Le spese del giudizio – comprese quelle relative alla C.T.U. – seguono la soccombenza vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta sul punto,
così provvede:
- condanna il Sig. , al versamento, in favore del Sig. Controparte_1 [...]
della somma di euro 116.245,54.=, oltre agli interessi come richiesti;
Parte_1
- condanna, altresì, il Sig. , alla rifusione delle spese condominiali Controparte_1
ordinarie e di riscaldamento sostenute dal Sig. sulla base della Parte_1
documentazione depositata;
- pone definitivamente le spettanze di C.T.U. a carico del Sig. ; Controparte_1
- condanna, infine, il Sig. , al pagamento, in favore del Sig. Controparte_1 [...]
delle altre spese di lite che vengono liquidate in euro 540,43.= per esborsi ed euro Parte_1
5.600,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 22 luglio 2025
Il G.O.P. Simone Tablò