Sentenza 1 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 01/09/2023, n. 4953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4953 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/09/2023
N. 04953/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03866/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Ennio Esposito, Giuseppe Parascandolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Emilia Dubbioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, in proprio e n.q. in atti;
per l'annullamento:
- della Ordinanza n. -OMISSIS-, avente ad oggetto «Ordinanza di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi – Ditta: -OMISSIS-+ 2 [procedimento AB 4655]», emessa dal Responsabile dell'Area Tecnica Arch. -OMISSIS-del -OMISSIS- e notificata in data 07/06/2019, e di tutti gli atti a tale provvedimento comunque preordinati, presupposti, collegati, connessi, coordinati e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 giugno 2023 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’impugnata ordinanza n. -OMISSIS-, notificata il 7 giugno 2019, il -OMISSIS- ha ingiunto alla ricorrente, comproprietaria insieme a suoi figli del compendio immobiliare costituito da fabbricato ed aree adiacenti siti in -OMISSIS- (Na) -OMISSIS- la demolizione, con il ripristino dello stato dei luoghi, delle seguenti opere come descritte nell’ivi richiamato rapporto tecnico prot. n.-OMISSIS-: «Al piano terra: - Al prospetto sud-ovest realizzazione di ampliamento dell’abitazione per ricavare un ambiente cucina (…)»; «Al primo piano: - Al prospetto sud-ovest in luogo di porzione del preesistente terrazzo, realizzazione di ampliamento dell’abitazione per ricavare un locale WC con sagoma semicircolare sul lato più esterno (…)».
1.1 La ricorrente è insorta avverso tale atto, deducendo a fondamento del gravame plurimi profili di illegittimità per violazione di legge (segnatamente del DPR 380/2001, dell’art. 167 del D.Lgs. 42/2004, delle Leggi 1150/1942 e 765/1967, dei DD.MM. del 5 novembre 1955 e del 2 maggio 1958, del P.R.G. di -OMISSIS- pubblicato sul BURC n. 49 del 20 ottobre 2003 e degli artt. 2 e 3 l. 7/8/1990 n. 241) ed eccesso di potere per più aspetti (difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, apoditticità e travisamento, omessa ponderazione della situazione contemplata, violazione del principio del giusto procedimento, errore o travisamento).
In particolare, la ricorrente ha rilevato, con il conforto di perizia di parte, che dalle risultanze documentali prodotte emergerebbe come le medesime opere contestate dal Comune con l’impugnata ordinanza siano in realtà risalenti ad epoca collocabile tra il XIX e gli inizi dello scorso XX secolo, per cui non si richiedeva alcun titolo abilitativo edilizio e paesaggistico, oltre ad avere - per dimensioni e destinazione - palese ed intrinseca natura pertinenziale ed accessoria rispetto al fabbricato cui oggettivamente pertengono.
1.2 Sotto concorrenti profili di illegittimità lamenta che l’ordinanza impugnata si limiterebbe a richiamare genericamente il TU edilizia, senza chiarire quale disposizione sarebbe stata applicata e che, in ogni caso, trattasi di opere pertinenziali ed accessorie non richiedenti titolo edilizio e autorizzazione paesaggistica.
2. Si è costituito in resistenza il Comune intimato, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.
3. All’udienza di smaltimento del 22 giugno 2023, tenuta da remoto in ossequio alle vigenti disposizioni processuali, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
4.1 Con il primo motivo, la ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto fondato sul presupposto, stimato erroneo, che le opere in questione siano state realizzate senza titolo abilitativo, mentre dette opere sarebbero databili tra il XIX e l’inizio del XX secolo, come dimostrato, in tesi, dalla documentazione in atti.
Le censure sono infondate.
E invero, come puntualmente controdedotto dal Comune, parte ricorrente non ha fornito elementi concreti e plausibili a sostegno della tesi ricorsuale, non essendo stata dimostrata la legittimità dell’edificazione in un periodo anteriore al 1955 (data questa di apposizione del vincolo ambientale (nella zona a valle) ai sensi del D.M. del 05.11.1955). Invero, a tal fine il Collegio non ritiene sufficiente, nel caso di specie, la relazione di parte, che, come è ben noto, costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio e che comunque non è supportata da chiare evidenze documentali idonee a superare le opposte conclusioni cui è giunto il Comune, anche sulla base della documentazione prodotta dalla controinteressata, che conferma una trasformazione più recente dell’immobile, in un arco temporale successivo al 31 agosto 1994. Peraltro, nemmeno la foto aerea del 1974 consente di supportare la tesi attorea, atteso che, in disparte il fatto che non è possibile intravvedere le opere oggetto di controversia, attesa la presenza di zone d’ombra, comunque, a tutto concedere, non consentirebbe di acclarare l’anteriorità della edificazione alla data predetta.
4.2 Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce l’eccesso di potere per genericità delle disposizioni normative richiamate, lamentando, in particolare, che l’ordinanza di demolizione impugnata sarebbe illegittima in quanto priva dell’indicazione specifica della norma violata.
Il motivo è infondato.
Sul punto il Collegio intende richiamare la consolidata giurisprudenza, per cui i provvedimenti di repressione degli abusi edilizi sono atti dovuti con carattere essenzialmente vincolato e privi di margini discrezionali, pertanto, per l'adozione dell'ordine di demolizione è sufficiente la mera enunciazione dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti ai fini della individuazione della fattispecie di illecito e dell'applicazione della corrispondente misura sanzionatoria prevista dalla legge. Nella fattispecie che ci occupa, è indicata in dettaglio nell'ordinanza impugnata la natura e consistenza delle opere realizzate in mancanza di titolo edificatorio nonché il regime vigente per l'area interessata. Inoltre, i manufatti in questione risultano realizzati in assenza del nulla-osta paesaggistico, previsto dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004 per gli interventi che, come nella specie, comportano una modificazione dello stato dei luoghi, in aree soggette a tutela paesaggistica in forza del Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana, approvato con L.R. n. 35 del 1987.
4.3 Con l’ultimo motivo, la ricorrente afferma che gli interventi realizzati sarebbero di modeste dimensioni e privi di autonomia funzionale e, comunque, avrebbero natura pertinenziale, in quanto inidonei a determinare aumento di carico urbanistico ovvero modifiche paesaggistiche sanzionabili ex D. Lgs. n. 42/04, di talché non si giustificherebbe la sanzione demolitoria adottata dalla PA essendo detti interventi suscettibili di mera sanzione pecuniaria.
Anche l’ultimo motivo è infondato.
Difatti, anche prescindendo dalla dubbia qualificabilità di tali opere come pertinenziali, comunque va rilevato che, quand’anche tali opere fossero assentibili con mera D.I.A., come sostenuto in ricorso, nella specie rileva l’art. 27, comma 2, TUE, con conseguente doverosa applicazione della sanzione demolitoria ove non sia stata ottenuta alcuna previa autorizzazione paesistica (cfr. TAR Campania Napoli, sent. 1124/2014).
Secondo la consolidata giurisprudenza, infatti, a prescindere dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l’intervento edilizio in zona vincolata (DIA, Scia o permesso di costruire) ciò che rimporta è il fatto che lo stesso intervento è stato posto in essere in assoluta carenza di titolo abilitativo e, pertanto, ai sensi dell’art. 27 comma 2, DPR 380/2001, deve essere sanzionato attraverso il provvedimento sanzionatorio nella specie correttamente adottato dall’amministrazione ( cfr. CdS, sez. VI, 9 gennaio 2013, n. 62), riconoscendosi all’Amministrazione comunale un generale potere di vigilanza e controllo su tutta l’attività urbanistica ed edilizia, il cui esercizio impone l’adozione di provvedimenti di demolizione in presenza di opere realizzate in zone vincolate, in assenza dei relativi titoli abilitativi – come nella specie – al fine di ripristinare la legalità violata dall’intervento edilizio non autorizzato, a prescindere dall’entità e dalla asserita natura pertinenziale dell’intervento realizzato. E ciò mediante l’esercizio di un potere-dovere del tutto privo di margini di discrezionalità in quanto rivolto solo a reprimere gli abusi accertati ( cfr. TAR Na, sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 310).
5. Da quanto precede il ricorso deve essere respinto, in quanto infondato.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della resistente amministrazione comunale che liquida in €. 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Di Vita, Presidente FF
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia D'Alterio | Gianluca Di Vita |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.