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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 19/03/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 670/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Il giudice del lavoro Dr.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato pres- Parte_1 so l'Avv. IALENTI FRANCESCA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTE
Nei confronti di sede in Roma in persona del legale rappresentante p.t, difeso e rappresentato da avv CP_1
M.Cappiello per procura in atti e presso la sede di Cuneo elettivamente domiciliato
OGGETTO: altre controversie previdenziali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
adiva il giudice del lavoro di Cuneo esponendo di aver lavorato alle di- Parte_1 pendenze della Michelin nello stabilimento di Fossano (CN), con le mansioni di Controparte_2 operaio nel reparto RD dal 25.10.1971 al 30.6.1992; di aver svolto contestualmente alle man- sioni indicate nel curriculum professionale e, per l'intera durata del rapporto lavorativo, an- che attività di manutenzione ordinaria;
di essere stato esposto per oltre dieci anni, a causa delle mansioni svolte, al rischio di inalazioni di polveri di amianto, come è stato appurato nell'ambito di consulenze tecniche svolte in altri giudizi aventi ad oggetto l'accertamento dell'esposizione alle polveri di amianto di dipendenti Michelin suoi colleghi di Controparte_2 lavoro aventi le sue stesse mansioni ed operanti anch'essi presso lo stabilimento di Fossano, nei medesimi reparti, i quali hanno visto l'accoglimento delle proprie domande giudiziali;
di avere presentato domanda all' per ottenere la certificazione dell'esposizione al rischio CP_3 amianto in data 17.12.2021 , respinta;
di avere presentato in data 21.12.2021 all' do- CP_1
1 manda di rivalutazione contributiva per esposizione ultradecennale ad amianto ex art. 13, comma 8, Legge 257/1992, anch'essa rigettata;
anche il ricorso al Comitato prov. era CP_1 stato respinto. si costituiva in giudizio, in via preliminare eccependo l'intervenuta decadenza dalla CP_1 possibilità di proporre ricorso giudiziale ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. n. 30 aprile 1970, n.
639 e per inosservanza del termine di cui all'art. 47, comma 5, del d.l. n. 269 del 2003, conv. in legge n. 326 del 2003, la prescrizione del diritto e ha contestato, nel merito, il fondamento del- la domanda, chiedendone il rigetto.
Venivano assunti i testi e disposta ctu sul luogo di lavoro con il seguente quesito :
“Accerti il TU, letti gli atti , la documentazione prodotta dalle parti e quella acquisita agli atti, lette le dichiarazioni testimoniali raccolte nel presente giudizio e quelle raccolte in altri procedimenti e pro- dotte in atti, acquisiti le informazioni e i documenti ritenuti opportuni, se il ricorrente - tenuto conto delle mansioni svolte, come risultanti dal curriculum prodotto e dalla descrizione emersa dalle prove testimoniali – sia stato esposto a valori di rischio per esposizione a polveri d'amianto superiori a quelli consentiti dalla legge, ed in quali anni con riferimento al periodo lavorativo svolto”
All'esito la causa era decisa come da dispositivo letto in udienza.
Si osserva
La domanda è fondata e come tale va accolta per le motivazioni che seguono.
Giova preliminarmente ricordare i riferimenti normativi.
Orbene l'art. 47 D.L. 30 settembre 2003, n. 269, -convertito, con modificazioni, in legge 24 no- vembre 2003, n. 326 (entrato in vigore il giorno 2 ottobre 2003)-, dispone che “1. A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo
1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltipli- catore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionisti- che e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall' le certificazio- CP_3 ni relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vi- gore del presente decreto;
3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui al comma 1, sono concessi esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fi- bre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavora- tori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'a- mianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repub- blica 30 giugno 1965, n. 1124; 4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui
2 al comma 3 sono accertate e certificate dall' .
5. I lavoratori che intendano ottenere il ri- CP_3 conoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui é stata rilasciata certifica- zione dall' prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede di CP_3 CP_3 residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto in- terministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.
6. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6-bis. Sono comun- que fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamen- ti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento”.
La nuova normativa ha pertanto introdotto una disciplina meno vantaggiosa della preceden- te per gli assicurati sotto due distinti e concorrenti profili, e cioè sia perché ha ridotto da 1,5 a
1,25 il coefficiente di rivalutazione dei contributi maturati durante il periodo di esposizione ad amianto, sia perché ha attribuito rilevanza alla rivalutazione dei contributi ai soli fini dell'importo della pensione e non anche della maturazione del diritto a pensione.
Tanto premesso, si devono esaminare le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto.
Quanto alla eccezione di decadenza ex art 47 D.P.R. n. 30 aprile 1970,n. 639 e per inosser- vanza del termine di cui all'art. 47, comma 5, del d.l. n.269 del 2003, conv. in legge n. 326 del 2003: risulta dalla prodotta documentazione che il ricorrente presentò domanda ammini- strativa all' avente ad oggetto l'accredito dei contributi figurativi derivanti dal ricono- CP_1 scimento del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, Legge 257/1992 in data 21.12.21 e doman- da all' di riconoscimento dell'esposizione all'amianto in data 17.12.21 (doc. in atti fasc. CP_3 ric.).
Quanto alla eccezione di decadenza ex art 47 D.P.R. n. 30 aprile 1970,n. 639 e per inosser- vanza del termine di cui all'art. 47, comma 5, del d.l. n.269 del 2003, conv. in legge n. 326 del 2003 si osserva in linea generale che per le controversie in materia di trattamenti pensio- nistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione (3 anni + 180 giorni), ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (3 anni + 180 giorni + 120 giorni) (cgfr Circolare 165/1993; Cass Sez. Un 12718/2009). CP_1
3
Considerato che
la proposizione del ricorso amministrativo non è condizione di procedibilità
e non è obbligatoria, l'interessato ben può adire direttamente il giudice, essendo sufficiente, per la procedibilità dell'azione giudiziaria, che siano decorsi i termini fissati per il procedi- mento: trascorsi i 120 giorni dalla domanda amministrativa, si ha la formazione del silenzio rifiuto, quindi è sufficiente che decorrano ulteriori 180 giorni prima di adire il giudice (cfr
Legge 88/89 e Cass Sez. Lav 25670/2007).
Giova infine ricordare come si è espressa la giurisprudenza di legittimità con il consolidato orientamento ( Cass. sent. n. 12685 del 2008 e nn. 3605, 4695 e 6382 del 2012; ord. nn. 7138,
8926, 12052 del 2011, n. 1629 del 2012 Cass. 04/04/2014 n. 7934; Cass. 30/06/2015; n. 17433 del 2017): “In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, va tenuto conto della data di presentazione della domanda diretta ad ottenere la maggiorazione contributiva e non di quella relativa all'erogazione della prestazione pensionistica oggetto di rivalutazione”; “In tema di proponibi- lità della domanda giudiziale in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'a- CP_ mianto, è sempre necessaria la previa presentazione della domanda amministrativa all unico ente legittimato all'erogazione della prestazione pensionistica oggetto di rivalutazione contributiva, sicché, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, va tenuto conto della data di presentazione dell'istanza allo stesso , e non della data di inoltro della do- CP_4
CP_ manda all .
Nel caso risulta dalla prodotta documentazione che il ricorrente presentò domanda ammini- strativa all' avente ad oggetto l'accredito dei contributi figurativi derivanti dal ricono- CP_1 scimento del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, Legge 257/1992 in data 21.12.21 e doman- da all' di riconoscimento dell'esposizione all'amianto in data 17.12.21 (doc. in atti fasc. CP_3 ric.); le domande venero respinte l'istanza; il ricorrente solo in data 29.4.22 ?? fece ricorso al
Comitato provinciale (non obbligatorio): nel caso quindi si è verificata l'ipotesi in cui CP_1 la reiezione della domanda di prestazione è stata adottata in data successiva alla scadenza del termine di 120 giorni prescritto dalla legge;
in tale ipotesi, il termine per proporre l'azione giudiziaria decorre dal giorno successivo a quello di comunicazione del provvedi- mento di reiezione: poiché il ricorrente comunque fece ricorso al Comitato Provinciale in da- ta 29.4.22, entro il termine dei 300 giorni previsti dalla legge, da tale data è iniziato a decorre- re il termine di 180 gg ( scadente il 27.6.22) da cui decorre il termine decadenziale triennale dell'art 47 citato (vd Cass ord 30829/2018; Cass 29819/2017; Cass ord 8307/2016; Cass ord13398/2015; sul punto ancora di recente, tra le tante, le sentenze CdA Torino n 206/2022
e CdA Torino n 209/2022) .
Quindi, nessuna decadenza può essere eccepita al ricorrente.
Va, poi, respinta l'eccezione di decadenza c.d. “speciale” per inosservanza del termine di cui
4 all'art. 47, comma 5, del d.l. n. 269 del 2003, conv. in legge n. 326 del 2003.
La citata disposizione prevede che i lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, compresi quelli a cui era stata rilasciata certificazione dall' prima del 1°ottobre 2003, devono presentare domanda CP_3 alla sede di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Uffi- CP_3 ciale del decreto interministeriale con il quale sarebbero state fissate le regole di attuazione della norma, “a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici”.
Per l'attuazione è stato emanato il D.M. 27 ottobre 2004 che oltre a stabilire l'ambito di appli- cazione dei benefici da esposizione ad amianto (art. 1) ed i relativi criteri di accertamento
(art. 2), ha dettagliatamente disciplinato la procedura per l'accesso (art. 3); inoltre è previsto che la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto debbano essere accertate e certifi- cate dall' (comma 1) e che, a tale scopo la domanda di certificazione dell'esposizione CP_3 all'amianto vada presentata alla sede entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore CP_3 del decreto stesso (quindi entro il 15.6.2005), a pena di decadenza dal diritto ai benefici pen- sionistici (comma 2); il cit. DM precisa inoltre che i lavoratori esposti ad amianto “che hanno già presentato domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto alla data del 2 ottobre 2003 de- vono ripresentare la domanda”.
Tuttavia, la Corte di cassazione ha affermato che la decadenza speciale dall'azione giudizia- ria, prevista dall'art. 47, comma 5, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in l. n. 326 del
2003, non è applicabile anche a coloro che rientrano nel regime previgente di cui all'art 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992; ne consegue che il d.m. attuativo del 27 ottobre 2004, lad- dove all'art. 1 ha riferito il termine di decadenza anche ai suddetti lavoratori, è in contrasto con la fonte primaria, sicché va disapplicato (v. Cass. 14895/15). Il comma 6bis dell'art. 47 della l. n. 326 cit., nello specifico, prevede che “Sono comunque fatte salve le previgenti disposi- zioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il di- ritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma
8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonchè coloro che alla data di entrata in vigore del presente de- creto, fruiscono dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento”.
Quanto alla eccezione di prescrizione si osserva.
La giurisprudenza di legittimità afferma che il lavoratore, acquisita consapevolezza della esposizione ad amianto, può, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, agire in giudizio, previa domanda amministrativa, onde far valere il suo autonomo diritto;
ne deriva che il dies a quo del termine di prescrizione va individuato nel momento in cui il lavoratore/pensionato acquisisce la consapevolezza dell'esposizione qualificata, ossia quella ultradecennale superiore alle 100 ff/l (Cass sent 2856/2017) (doc 21 fascicolo ricorren-
5 te).
In mancanza di prove dirette, tale consapevolezza può essere desunta da indici indiziari, se- condo le previsioni presuntive di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c.. ; nel caso di specie, (in appli- cazione dei principi statuiti a seguito delle sentenze della S.C. n 29635/2018, n 27089/2020, n
27761/2020 ), deve ritenersi che la presentazione da parte del ricorrente della domanda all'I- nail in data 17.12.2021 per l'accertamento dell'esposizione qualificata all'amianto dimostra la consapevolezza della presenza di un rischio ambientale e della ragionevole presunzione di esservi stato esposto in modo qualificato.
Prima di tale data per contro non si rilevano elementi indiziari della consapevolezza.
Ed invero, per il costante e consolidata orientamento giurisprudenziale (cfr Cass 4283/2020 e
Cass486/2021), ai fini della decorrenza della prescrizione del beneficio della rivalutazione contributiva, deve attribuirsi rilievo non alla cessazione dell'esposizione, ma alla consapevo- lezza dell'esposizione all'amianto, di modo che, solo in tal caso, il lavoratore, a prescindere che sia tale o pensionato e da quando, può agire in giudizio, previa domanda amministrativa per far valere il suo autonomo diritto (cfr Cass ord. 36146/2021).
Pertanto, non vi è ragionevole certezza che il ricorrente prima della suddetta data fosse con- sapevole della pregressa, e qualificata, esposizione a fibre di amianto.
Tanto precisato, occorre chiarire che la durata del termine di prescrizione è quella ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), posto che il beneficio della rivalutazione contributiva è un diritto autonomo e non concerne i singoli ratei. E', poi, pacifico che il termine di prescrizione si con- teggia dal sorgere del diritto in avanti e può essere interrotto attraverso atti che valgono a co- stituire in mora il debitore - ovvero l' - secondo l'ordinario regime civilistico (art. 2943 CP_1
c.c.). CP_ La domanda amministrativa all' costituisce senz'altro atto interruttivo della prescrizione.
Ne segue che, nella specie, dovendosi ritenere presuntivamente che la consapevolezza della esposizione qualificata da parte del ricorrente sia coincisa con il momento della presentazio- ne della domanda all' (effettuata come detto il 17.12.2021), non è maturata la prescrizio- CP_3
CP_ ne del diritto in questione, posto che la domanda all' volta ad ottenere la maggiorazione contributiva ex L. 257/92 è pervenuta in data 1.12.2021, ovvero entro il decennio (vd Cass ord 28610/2018; Cass ord 30143/2018; Cass ord 30285/2018, Cass ord 1098/2019, Cass ord.
8872/2022)
Nel caso in esame il ricorrente è titolare di pensione VO 10043203 da 1.7.1992.
Pertanto, egli ha diritto all'applicazione della disciplina più favorevole stabilita dall'art. 13, co. 8, legge 27 marzo 1992 n. 257, come sostituito dall'art. 1 comma I D.L. 5 giugno 1993 n.
169, in vigore prima della novella del 2003.
Ne deriva che non trova applicazione il limite decadenziale del 15.6.2005 né la riduzione da
6 1,5 a 1,25 del coefficiente di rivalutazione dei contributi maturati durante il periodo di espo- sizione ad amianto.
Nel merito, va premesso che il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione lavorativa ad amianto è riconosciuto agli addetti a lavorazioni che presentino valori di ri- schio per esposizione a polveri d'amianto superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 d.lgs
15 agosto 1991 n. 277.
L'art. 13 comma VIII legge 27 marzo 1992 n. 257, come sostituito dall'art. 1 comma I D.L. 5 giugno 1993 n. 169, convertito in legge 4 agosto 1993 n. 271, così testualmente dispone: "Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali de- rivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall' è moltiplicato, a fini delle presta- CP_3 zioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5".
Nel caso di specie le deduzioni attoree sono state confermate dall'istruttoria orale svolta;
as- sumono poi rilevanza anche gli esiti di altra causa promossa da altro lavoratore della
[...]
di Fossano, versati in atti dalla difesa del ricorrente. Pt_2
Invero, i testi , della cui attendibilità non si può dubitare sia Testimone_1 Tes_2 perché la loro posizione è già stata considerata e valutata da sentenza ormai passata in giudi- cato, sia perchè le deposizioni, oltre ad essere in sé concordanti, sono anche riscontrate da quelle degli altri testi nonché dagli esiti della perizia che per di più ha tenuto conto degli esiti istruttori nell'ambito della ricostruzione oggettiva della attività della parte, sicchè ne emerge una narrazione coerente-hanno integralmente confermato i capi di prova ammessi e che si trascrivono per completezza espositiva
27)Il ricorrente - come emerge dal curriculum professionale rilasciato dall'azienda che viene disconosciuto laddove non menziona l'attività di ordinaria manutenzione svolta quotidianamente (come, peraltro, già provato dalle testimonianze escusse in cause analoghe e dalle TU ivi espletate, vd doc 2-6) - ha lavorato ininterrottamente nel sito produttivo Michelin di Fossano dal 1971 e sino al 1992 con la mansione di addetto frettaggio cavo e riparazione.
28)Al reparto RD quale addetto al frettaggio cavo lavorava presso le numerosissime macchine assemblatrici. Le macchine assemblatrici di questo reparto erano circa un centinaio e si riferivano al tipo di "assemblage" da confezionare. C'erano le macchine “90” per le “anime”, le macchine “94” per il cavetto “423”, le macchine “99” per il cavetto “923”, le macchine “129” per il cavetto “2723” e le macchine “110” per il frettage con filo diametro 0,2 mm circa per il contenimento del assemblato. Tutte queste macchine assemblatrici erano dotate di congegni di carico e scarico azionati da motori elettrici con frizioni a ferodo d'amianto, sempre inserite, per la regolazione della trazione e con freni con ferodo d' amianto azionati per il carico e lo scarico delle bobine di filo singolo e, soprattutto, per l' intervento rapido in caso di rottura del filo. Questi freni venivano sostituiti mediamente ogni settimana da parte dei manutentori del reparto VD coadiuvati dall'operatore di reparto addetto alla macchina. Inoltre, essendo
7 le macchine assemblatrici terribilmente rumorose erano dotate di opportune “capote” con pareti isolanti, in amianto, dello spessore di circa 2 cm, per ottenere una sufficiente silenziatura dell'ambiente circostante. Ogni macchina aveva un numero elevato di fili da lavorare: si andava dai 3 per le più piccole ai 27 per le più grandi;
ciò comportava un numero elevato di sostituzioni delle bobine e, soprattutto, di rotture di fili singoli. Le rotture precedentemente citate erano molto frequenti, si verificavano svariate volte per turno per ogni singola macchina. In caso di rottura il filo non più controllato sbatteva per un tempo importante sulle pareti della
“capote” (coibentata con un pannello di amianto) generando così all'interno di essa una notevole quantità di particelle di amianto;
il ricorrente quale addetto alla riparazione doveva sollevare la capote per ripristinare il ciclo e durante questa operazione veniva investito dalle particelle di amianto causate dallo sbattere del filo sulle pareti della capote. In seguito a questi numerosissimi interventi, l'ambiente del reparto si presentava molto polveroso ed inquinato proprio a causa di queste fibre di amianto. Il ricorrente, in caso di rottura o usura dei freni, interveniva anche a supporto del sevizio di manutenzione per lo smontaggio ed il conseguente rimontaggio dei freni e delle frizioni che avevano ferodi in amianto, prendendo dagli appositi “armadi”, posti nel reparto, il materiale nuovo o rigenerato e riponendovi quello usurato. In sostanza, in questo periodo, il ricorrente (come tutti gli addetti alla produzione) era prevalentemente un “bystander” quando coadiuvava la squadra manutentiva durante le attività di manutenzione ed un manutentore vero e proprio per le attività di piccola manutenzione che venivano svolte in prossimità delle apparecchiature e degli organi di regolazione.
29)Sulla periodicità degli interventi manutentivi di sostituzione dei freni e delle frizioni occorre precisare che, visto il gran numero di macchine presenti nello stabilimento, anche laddove le sostituzioni erano previste settimanalmente sul singolo impianto, sulla totalità delle macchine queste operazioni di manutenzione si effettuavano, concretamente, più volte nel turno di lavoro.
30)Tutte le lavorazioni sopra descritte venivano fatte a ciclo continuo per tutto l'arco del turno di lavoro senza l'adozione di alcuna dotazione di sicurezza da parte degli operatori addetti allo stabilimento Michelin di Fossano.
31)Le uniche dotazioni di sicurezza obbligatorie erano gli occhiali, i tappi auricolari, le scarpe di sicurezza ed i guanti di pelle e di amianto. Non venivano usate mascherine antipolvere come accertato anche in sede di operazioni peritali ove si legge "Durante i suindicati interventi non venivano impiegate mascherine adeguate (non ve ne era obbligo all'epoca). Solo successivamente (dopo gli anni 90) sul tornio è stato installato un impianto di aspirazione delle polveri " (cfr pag 29 TU
) e dalle testimonianze rese dai testi ascoltati in Testimone_3 procedimenti analoghi: “che io ricordo non vi erano protezioni, avevano solo i guanti” (testimonianza resa dal sig. nel processo Tes_1
Ponso/INPS e Giubergia/INPS), “più o meno da un anno prima che andassi via, sono state introdotte mascherine;
più o meno dal 2014 ” (testimonianza resa dal sig. nel processo Ponso/INPS e Giubergia/INPS), “le Tes_4 mascherine vi erano, a disposizione, ma non erano utilizzate, perchè davano fastidio e non erano imposte ” (testimonianza resa dal sig. Tes_5 nel processo Ponso/INPS e Giubergia/INS) ed ancora “...per l'amianto non c'era niente” (testimonianza resa dal sig. nel processo Tes_5
), “le mascherine non sono mai state usate, non eravamo a Testimone_3
8 conoscenza della pericolosità dell'amianto ” (testimonianza resa dal sig. nel processo ) (cfr prove testimoniali procedimento Tes_6 Testimone_3 rg 633/2015 e Giubergia/INPS e rg 132/2018 doc 5- Tes_7 Testimone_3
6). 32)Nessuna informativa risulta essere stata data al personale Michelin relativamente alla pericolosità causata dalla presenza dell'amianto presente praticamente in tutti i reparti dello stabilimento di Fossano tant'è vero che non è mai stata interessata la affinchè stilasse un parere CP_5 sulla presenza e l'eventuale rischio amianto per tutti gli operatori del sito Michelin di Fossano.
34)La manutenzione straordinaria nei vari reparti del sito veniva effettuata dagli operatori solo durante il periodo delle ferie estive quando lo stabilimento era chiuso.
35)La manutenzione ordinaria su tutti i macchinari, e, dunque, anche su tutte le parti in amianto veniva, invece, effettuata necessariamente durante la lavorazione con lo stabilimento in marcia: il ricorrente, da solo, oppure insieme agli addetti alla manutenzione meccanica/elettrica/strumentale, effettuava le quotidiane operazioni di manutenzione/coibentazionescoibentazione delle parti in amianto. Era perciò normale per il ricorrente durante lo svolgimento delle quotidiane operazioni di manutenzione meccanica e/o elettrica e/o strumentale collaborare in modo continuo con gli operai addetti alla manutenzione nel momento in cui c'erano interventi di disincaglio e depannage sull'impianto in cui lavorava. In particolare, i tubisti, gli elettricisti ed i manutentori meccanici/strumentali unitamente agli operai addetti alla produzione dovevano rimuovere la coibentazione con l'ausilio di mole, flessibili, martelli e quant'altro; poiché la produzione non veniva fermata, spesso la coibentazione non veniva immediatamente ripristinata;
il ripristino delle coibentazioni, il più delle volte, avveniva attraverso il loro riposizionamento, dopo essere state rifinite in misura adeguata sul posto, con l'aiuto delle mole e dei martelli. La manutenzione delle tubazioni comportava il riposizionamento, una volta eliminata quella vecchia, della treccia di amianto, che veniva poi fermata e coperta con una amalgama composta di polvere di amianto, contenuto in sacchetti e rovesciato in un secchio, diluita con acqua. La durata media di un intervento di manutenzione era di circa novanta minuti, mentre circa il 10% degli interventi manutentivi durava sino a due giorni. Anche le operazioni di manutenzione effettuate sugli impianti frenanti con ferodo in amianto era praticamente continua e giornaliera, questi impianti erano numerosissimi. Non solo: le macchine e gli impianti frenanti presenti erano in gran parte pneumatiche, vi erano inoltre carrelli in continuo movimento e tappeti meccanici per il trasporto pneumatici che favorivano la movimentazione e la contestuale dispersione di fibre d'amianto nell'aria proprio a causa delle continue operazioni di frenatura e manutentive. E' quindi emerso che il ricorrente operava all'interno di un ambiente di lavoro nel quale era- no presenti materiali contenenti amianto in notevole quantità, che rilasciavano fibre d'amianto a seguito di sollecitazioni meccaniche, che inoltre il ricorrente, nello svolgimento della propria attività lavorativa, non poteva non manipolare materiali contenenti amianto, non utilizzando mascherine protettive né altri dispositivi di protezione individuale, usava per la protezione dal calore guanti composti anche da fibre di amianto;
non vi erano sistemi di aspirazione.
9 Sulla base dell'istruttoria svolta deve quindi ritenersi provata l'attività svolta dal ricorrente e la sua esposizione ad amianto nell'ambito di questa.
Espletata specifica consulenza tecnica, il Consulente Tecnico ha poi concluso che il ricorrente
è stato esposto ad amianto in misura superiore al valore limite esposto al rischio amianto.
Più nello specifico, il TU ha accertato quanto segue: “Sulla base di quanto raccolto risulta che la
SIA (Società Italiana Amianto) abbia fornito numerosi manufatti in amianto in matrice friabile alla società Michelin, che provvedeva a smistarli ai diversi stabilimenti tra cui vi era quello di Cuneo-
Fossano; tali materiali erano costituiti da guarnizioni, trecce, corde e coperte antincendio per isola- mento termico e l'emergenza incendio. L'amianto inoltre era presente in molti manufatti--Vi erano co- perture in eternit (cemento amianto) ma l'effetto sulla presenza di tali manufatti non viene considerato ai fini della presente relazione.
In ambiente produttivo vi era materiale contenente amianto nelle guarnizioni dei forni e presse di ri- scaldamento, nelle frizioni e materiali da attrito presenti in tutti i reparti (carriponte etc.). Fattore molto importante era la assodata presenza ed impiego, nell'ambito delle lavorazioni produttive, del co- siddetto “talco industriale” composto da fibre di amianto. I talchi per uso industriale acquistati dagli stabilimenti Michelin erano talco e . Parte_3 Parte_4
Dunque risulta che durante tutto il lasso di tempo compreso tra il 1963 ed il 1992 in tutti i reparti del- lo stabilimento siano state utilizzate trecce, nastri, cartoni, reticelle di amianto, guarnizioni di amian- to, fornetti per riscaldamento, attrezzi con camicia e resistenze di amianto, coperte di amianto, ferodi in amianto dei freni dei vari carrelli utilizzati per il trasporto dei prodotti nei reparti, ferodi in amianto per i freni delle bobine di prodotto, talco anticollante e con fibre amiantifere utilizza- Parte_3 Pt_4 to sia in polvere che liquido.
Tutte le tubature del vapore dello stabilimento avevano guarnizioni in amianto e tutte le apparecchia- ture e macchinari operanti ad elevate temperature avevano come coibente materiale contenente amian- to. Per E' quindi ben nota la presenza di amianto nello stabilimento indicato.” (cfr. relazione TU ing. lotti).
Ancora: “Dai dati raccolti risulta che gli addetti non fossero muniti di alcuna protezione alle polveri come adeguati DPI (quali mascherine respiratorie con filtro P3) né vi fossero impianti di aspirazione adeguati;
a questo proposito è opportuno ri-cordare che solo i filtri di tipo assoluto sono in grado di pu- lire l'aria aspirata e quindi reimmetterla nell'ambiente garantendo la sanità dell'ambiente di la-voro.
Come già detto, stando ai dati disponibili, non è possibile procedere ad una suddivisione certa ed at- tendibile delle tempistiche con le quali ogni singolo ricorrente potesse attendere a tali operazioni in prima persona o comunque presenziare negli ambienti ove venivano svolte tali operazioni e quindi es- sere esposto in maniera indiretta.
Secondo quanto sopra esposto è possibile ritenere pertanto che il ricorrente, operando nel corso
10 dell'attività lavorativa presso lo stabilimento Michelin di Fossano con la mansione indicata sia stato esposto con buona probabilità a polveri contenenti fibre libere di amianto in ragione delle lavorazioni effettuate, in maniera sia di-retta - per impiego in prima persona - che indiretta - per la presenza di in- quinamento ambientale provocato da tale prodotto.” (cfr. relazione TU ing. . Per_2
Il TU ha quindi così concluso: “Pertanto, secondo quanto raccolto, il ricorrente risulta esposto al rischio amianto nel periodo di competenza lavorativa dal 25.10.1971 al 30.6.1992.
Per quanto riguarda il periodo successivo, non vi sono elementi sufficienti a confermare effettiva e rea- le esposizione con riferimento alla attività svolta dal ricorrente.
Per quanto concerne il livello di esposizione alle fibre libere, non essendo disponibili dati certi ma solo probabilistici, si può stimare in questo modo che il livello subìto sia stato superiore a quanto indicato dal D.L. 277/91 ovvero superiore a 0,1 fibre libere di amianto per centimetro cubo di aria.” (cfr. rela- zione TU ing. . Per_2
Giova considerare che il TU ha correttamente esaminato gli esiti dell'istruttoria contenuti nel fascicolo, come peraltro chiesto nel quesito,.
Ha in particolare ritenuto, condivisibilmente, in relazione al contesto ed alla modalità di la- voro per come emerse dall'istruttoria, che il rischio di inalazione di fibre di amianto riguar- dasse non solo l'attività di manutenzione, che comportava necessariamente di avere a che fa- re con tali materiali, per lo più peraltro danneggiati ed usurati, ma anche l'attività di tutti co- loro che erano presenti nel medesimo ambiente di lavoro.
Il C.T.U. ha poi indicato i valori, espressi in fibre/cm3, di esposizione ad amianto giungendo alla quantificazione della concentrazione di fibre di amianto alla quale il ricorrente è stato esposto.
Si tratta di accertamento basato su specifiche e motivate presunzioni che consentono di rite- nere dimostrata, sia pure in termini di probabilità (ma probabilità comunque qualificata e dunque idonea a consentire raggiunta la certezza giudiziale, cfr. Cass. 1°.
8.2005 n. 16119 e
Cass. 20.9.2007 n. 19456, sulla prova dell'esposizione qualificata ad amianto in presenza di un elevato grado di probabilità di esposizione all'amianto in misura superiore alle soglie previ- ste dalla legge, e successive pronunce conformi) l'esposizione ad amianto.
Essendo il ricorrente titolare di trattamento pensionistico da data antecedente il 2.10.2003 ovvero dal mese di luglio 1992, egli ha dunque diritto all'applicazione della più favorevole disciplina di cui all'art 13, co 8, L 257/1992, in vigore prima della novella del 2003, con esclu- sione del limite decadenziale del 15.6.2005 e con la maggiorazione contributiva secondo il coefficiente 1,5 del periodo di esposizione accertato dal TU.
La domanda deve pertanto essere accolta e l' deve conseguentemente essere condan- CP_1 nato a [...] l'anzianità contributiva del ricorrente ai soli fini della misura della pensione mediante applicazione del coefficiente 1,5, dal 25.10.71 al 30.6.92, mediante corresponsione
11 dei ratei arretrati maturati dall'insorgenza del diritto ovvero dal 21.12.16 al saldo, con la maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art 16, comma 6, L
412/1991 e dell'art 22, comma 36, L 724/1994, con decorrenza dal 121°giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ai sensi dell'art 7 L 533/1973.
Le spese di lite devono essere poste a carico della parte resistente e liquidate come in disposi- tivo in conformità ai parametri vigenti, tenuto conto del valore della causa, dell'attività di- fensiva svolta e, ai sensi dell'art. 4, comma 2 D.M. 147/2022, con distrazione in favore del di- fensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Le spese della TU devono, infine, essere poste a carico della parte resistente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
-accerta e dichiara che il ricorrente è stato esposto, nell'espletamento delle proprie mansioni presso l'azienda Michelin Italiana S.p.A. stabilimento di Fossano, al rischio morbigeno per inalazione di polveri e fibre di amianto per oltre dieci anni e, comunque, dal 25.10.71 al
30.6.92;
-per l'effetto, condanna a rivalutare l'anzianità contributiva del ricorrente ai soli fini CP_1 della misura della pensione, mediante applicazione del coefficiente 1,5, per il periodo dal
16.3.1972 fino alla data del 31.12.1992 , mediante corresponsione in favore del ricorrente dei ratei arretrati maturati dall'insorgenza del diritto al saldo, con la maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art 16, comma 6, L 412/1991 e dell'art 22, comma
36, L 724/1994, con decorrenza dal 121°giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ai sensi dell'art 7 L 533/1973;
-condanna la parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 4.638 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre rimborso del contributo unificato se dovuto;
con distrazione in favo- re del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
-pone definitivamente a carico di le spese di TU, liquidate in separato provvedimen- CP_1 to.
MOTIVAZIONE IN GG 60
Cuneo, 19.3.25
Il Giudice dott. Natalia Fiorello
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Il giudice del lavoro Dr.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato pres- Parte_1 so l'Avv. IALENTI FRANCESCA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTE
Nei confronti di sede in Roma in persona del legale rappresentante p.t, difeso e rappresentato da avv CP_1
M.Cappiello per procura in atti e presso la sede di Cuneo elettivamente domiciliato
OGGETTO: altre controversie previdenziali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
adiva il giudice del lavoro di Cuneo esponendo di aver lavorato alle di- Parte_1 pendenze della Michelin nello stabilimento di Fossano (CN), con le mansioni di Controparte_2 operaio nel reparto RD dal 25.10.1971 al 30.6.1992; di aver svolto contestualmente alle man- sioni indicate nel curriculum professionale e, per l'intera durata del rapporto lavorativo, an- che attività di manutenzione ordinaria;
di essere stato esposto per oltre dieci anni, a causa delle mansioni svolte, al rischio di inalazioni di polveri di amianto, come è stato appurato nell'ambito di consulenze tecniche svolte in altri giudizi aventi ad oggetto l'accertamento dell'esposizione alle polveri di amianto di dipendenti Michelin suoi colleghi di Controparte_2 lavoro aventi le sue stesse mansioni ed operanti anch'essi presso lo stabilimento di Fossano, nei medesimi reparti, i quali hanno visto l'accoglimento delle proprie domande giudiziali;
di avere presentato domanda all' per ottenere la certificazione dell'esposizione al rischio CP_3 amianto in data 17.12.2021 , respinta;
di avere presentato in data 21.12.2021 all' do- CP_1
1 manda di rivalutazione contributiva per esposizione ultradecennale ad amianto ex art. 13, comma 8, Legge 257/1992, anch'essa rigettata;
anche il ricorso al Comitato prov. era CP_1 stato respinto. si costituiva in giudizio, in via preliminare eccependo l'intervenuta decadenza dalla CP_1 possibilità di proporre ricorso giudiziale ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. n. 30 aprile 1970, n.
639 e per inosservanza del termine di cui all'art. 47, comma 5, del d.l. n. 269 del 2003, conv. in legge n. 326 del 2003, la prescrizione del diritto e ha contestato, nel merito, il fondamento del- la domanda, chiedendone il rigetto.
Venivano assunti i testi e disposta ctu sul luogo di lavoro con il seguente quesito :
“Accerti il TU, letti gli atti , la documentazione prodotta dalle parti e quella acquisita agli atti, lette le dichiarazioni testimoniali raccolte nel presente giudizio e quelle raccolte in altri procedimenti e pro- dotte in atti, acquisiti le informazioni e i documenti ritenuti opportuni, se il ricorrente - tenuto conto delle mansioni svolte, come risultanti dal curriculum prodotto e dalla descrizione emersa dalle prove testimoniali – sia stato esposto a valori di rischio per esposizione a polveri d'amianto superiori a quelli consentiti dalla legge, ed in quali anni con riferimento al periodo lavorativo svolto”
All'esito la causa era decisa come da dispositivo letto in udienza.
Si osserva
La domanda è fondata e come tale va accolta per le motivazioni che seguono.
Giova preliminarmente ricordare i riferimenti normativi.
Orbene l'art. 47 D.L. 30 settembre 2003, n. 269, -convertito, con modificazioni, in legge 24 no- vembre 2003, n. 326 (entrato in vigore il giorno 2 ottobre 2003)-, dispone che “1. A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo
1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltipli- catore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionisti- che e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall' le certificazio- CP_3 ni relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vi- gore del presente decreto;
3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui al comma 1, sono concessi esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fi- bre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavora- tori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'a- mianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repub- blica 30 giugno 1965, n. 1124; 4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui
2 al comma 3 sono accertate e certificate dall' .
5. I lavoratori che intendano ottenere il ri- CP_3 conoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui é stata rilasciata certifica- zione dall' prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede di CP_3 CP_3 residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto in- terministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.
6. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6-bis. Sono comun- que fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamen- ti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento”.
La nuova normativa ha pertanto introdotto una disciplina meno vantaggiosa della preceden- te per gli assicurati sotto due distinti e concorrenti profili, e cioè sia perché ha ridotto da 1,5 a
1,25 il coefficiente di rivalutazione dei contributi maturati durante il periodo di esposizione ad amianto, sia perché ha attribuito rilevanza alla rivalutazione dei contributi ai soli fini dell'importo della pensione e non anche della maturazione del diritto a pensione.
Tanto premesso, si devono esaminare le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto.
Quanto alla eccezione di decadenza ex art 47 D.P.R. n. 30 aprile 1970,n. 639 e per inosser- vanza del termine di cui all'art. 47, comma 5, del d.l. n.269 del 2003, conv. in legge n. 326 del 2003: risulta dalla prodotta documentazione che il ricorrente presentò domanda ammini- strativa all' avente ad oggetto l'accredito dei contributi figurativi derivanti dal ricono- CP_1 scimento del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, Legge 257/1992 in data 21.12.21 e doman- da all' di riconoscimento dell'esposizione all'amianto in data 17.12.21 (doc. in atti fasc. CP_3 ric.).
Quanto alla eccezione di decadenza ex art 47 D.P.R. n. 30 aprile 1970,n. 639 e per inosser- vanza del termine di cui all'art. 47, comma 5, del d.l. n.269 del 2003, conv. in legge n. 326 del 2003 si osserva in linea generale che per le controversie in materia di trattamenti pensio- nistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione (3 anni + 180 giorni), ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (3 anni + 180 giorni + 120 giorni) (cgfr Circolare 165/1993; Cass Sez. Un 12718/2009). CP_1
3
Considerato che
la proposizione del ricorso amministrativo non è condizione di procedibilità
e non è obbligatoria, l'interessato ben può adire direttamente il giudice, essendo sufficiente, per la procedibilità dell'azione giudiziaria, che siano decorsi i termini fissati per il procedi- mento: trascorsi i 120 giorni dalla domanda amministrativa, si ha la formazione del silenzio rifiuto, quindi è sufficiente che decorrano ulteriori 180 giorni prima di adire il giudice (cfr
Legge 88/89 e Cass Sez. Lav 25670/2007).
Giova infine ricordare come si è espressa la giurisprudenza di legittimità con il consolidato orientamento ( Cass. sent. n. 12685 del 2008 e nn. 3605, 4695 e 6382 del 2012; ord. nn. 7138,
8926, 12052 del 2011, n. 1629 del 2012 Cass. 04/04/2014 n. 7934; Cass. 30/06/2015; n. 17433 del 2017): “In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, va tenuto conto della data di presentazione della domanda diretta ad ottenere la maggiorazione contributiva e non di quella relativa all'erogazione della prestazione pensionistica oggetto di rivalutazione”; “In tema di proponibi- lità della domanda giudiziale in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'a- CP_ mianto, è sempre necessaria la previa presentazione della domanda amministrativa all unico ente legittimato all'erogazione della prestazione pensionistica oggetto di rivalutazione contributiva, sicché, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, va tenuto conto della data di presentazione dell'istanza allo stesso , e non della data di inoltro della do- CP_4
CP_ manda all .
Nel caso risulta dalla prodotta documentazione che il ricorrente presentò domanda ammini- strativa all' avente ad oggetto l'accredito dei contributi figurativi derivanti dal ricono- CP_1 scimento del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, Legge 257/1992 in data 21.12.21 e doman- da all' di riconoscimento dell'esposizione all'amianto in data 17.12.21 (doc. in atti fasc. CP_3 ric.); le domande venero respinte l'istanza; il ricorrente solo in data 29.4.22 ?? fece ricorso al
Comitato provinciale (non obbligatorio): nel caso quindi si è verificata l'ipotesi in cui CP_1 la reiezione della domanda di prestazione è stata adottata in data successiva alla scadenza del termine di 120 giorni prescritto dalla legge;
in tale ipotesi, il termine per proporre l'azione giudiziaria decorre dal giorno successivo a quello di comunicazione del provvedi- mento di reiezione: poiché il ricorrente comunque fece ricorso al Comitato Provinciale in da- ta 29.4.22, entro il termine dei 300 giorni previsti dalla legge, da tale data è iniziato a decorre- re il termine di 180 gg ( scadente il 27.6.22) da cui decorre il termine decadenziale triennale dell'art 47 citato (vd Cass ord 30829/2018; Cass 29819/2017; Cass ord 8307/2016; Cass ord13398/2015; sul punto ancora di recente, tra le tante, le sentenze CdA Torino n 206/2022
e CdA Torino n 209/2022) .
Quindi, nessuna decadenza può essere eccepita al ricorrente.
Va, poi, respinta l'eccezione di decadenza c.d. “speciale” per inosservanza del termine di cui
4 all'art. 47, comma 5, del d.l. n. 269 del 2003, conv. in legge n. 326 del 2003.
La citata disposizione prevede che i lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, compresi quelli a cui era stata rilasciata certificazione dall' prima del 1°ottobre 2003, devono presentare domanda CP_3 alla sede di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Uffi- CP_3 ciale del decreto interministeriale con il quale sarebbero state fissate le regole di attuazione della norma, “a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici”.
Per l'attuazione è stato emanato il D.M. 27 ottobre 2004 che oltre a stabilire l'ambito di appli- cazione dei benefici da esposizione ad amianto (art. 1) ed i relativi criteri di accertamento
(art. 2), ha dettagliatamente disciplinato la procedura per l'accesso (art. 3); inoltre è previsto che la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto debbano essere accertate e certifi- cate dall' (comma 1) e che, a tale scopo la domanda di certificazione dell'esposizione CP_3 all'amianto vada presentata alla sede entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore CP_3 del decreto stesso (quindi entro il 15.6.2005), a pena di decadenza dal diritto ai benefici pen- sionistici (comma 2); il cit. DM precisa inoltre che i lavoratori esposti ad amianto “che hanno già presentato domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto alla data del 2 ottobre 2003 de- vono ripresentare la domanda”.
Tuttavia, la Corte di cassazione ha affermato che la decadenza speciale dall'azione giudizia- ria, prevista dall'art. 47, comma 5, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in l. n. 326 del
2003, non è applicabile anche a coloro che rientrano nel regime previgente di cui all'art 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992; ne consegue che il d.m. attuativo del 27 ottobre 2004, lad- dove all'art. 1 ha riferito il termine di decadenza anche ai suddetti lavoratori, è in contrasto con la fonte primaria, sicché va disapplicato (v. Cass. 14895/15). Il comma 6bis dell'art. 47 della l. n. 326 cit., nello specifico, prevede che “Sono comunque fatte salve le previgenti disposi- zioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il di- ritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma
8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonchè coloro che alla data di entrata in vigore del presente de- creto, fruiscono dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento”.
Quanto alla eccezione di prescrizione si osserva.
La giurisprudenza di legittimità afferma che il lavoratore, acquisita consapevolezza della esposizione ad amianto, può, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, agire in giudizio, previa domanda amministrativa, onde far valere il suo autonomo diritto;
ne deriva che il dies a quo del termine di prescrizione va individuato nel momento in cui il lavoratore/pensionato acquisisce la consapevolezza dell'esposizione qualificata, ossia quella ultradecennale superiore alle 100 ff/l (Cass sent 2856/2017) (doc 21 fascicolo ricorren-
5 te).
In mancanza di prove dirette, tale consapevolezza può essere desunta da indici indiziari, se- condo le previsioni presuntive di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c.. ; nel caso di specie, (in appli- cazione dei principi statuiti a seguito delle sentenze della S.C. n 29635/2018, n 27089/2020, n
27761/2020 ), deve ritenersi che la presentazione da parte del ricorrente della domanda all'I- nail in data 17.12.2021 per l'accertamento dell'esposizione qualificata all'amianto dimostra la consapevolezza della presenza di un rischio ambientale e della ragionevole presunzione di esservi stato esposto in modo qualificato.
Prima di tale data per contro non si rilevano elementi indiziari della consapevolezza.
Ed invero, per il costante e consolidata orientamento giurisprudenziale (cfr Cass 4283/2020 e
Cass486/2021), ai fini della decorrenza della prescrizione del beneficio della rivalutazione contributiva, deve attribuirsi rilievo non alla cessazione dell'esposizione, ma alla consapevo- lezza dell'esposizione all'amianto, di modo che, solo in tal caso, il lavoratore, a prescindere che sia tale o pensionato e da quando, può agire in giudizio, previa domanda amministrativa per far valere il suo autonomo diritto (cfr Cass ord. 36146/2021).
Pertanto, non vi è ragionevole certezza che il ricorrente prima della suddetta data fosse con- sapevole della pregressa, e qualificata, esposizione a fibre di amianto.
Tanto precisato, occorre chiarire che la durata del termine di prescrizione è quella ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), posto che il beneficio della rivalutazione contributiva è un diritto autonomo e non concerne i singoli ratei. E', poi, pacifico che il termine di prescrizione si con- teggia dal sorgere del diritto in avanti e può essere interrotto attraverso atti che valgono a co- stituire in mora il debitore - ovvero l' - secondo l'ordinario regime civilistico (art. 2943 CP_1
c.c.). CP_ La domanda amministrativa all' costituisce senz'altro atto interruttivo della prescrizione.
Ne segue che, nella specie, dovendosi ritenere presuntivamente che la consapevolezza della esposizione qualificata da parte del ricorrente sia coincisa con il momento della presentazio- ne della domanda all' (effettuata come detto il 17.12.2021), non è maturata la prescrizio- CP_3
CP_ ne del diritto in questione, posto che la domanda all' volta ad ottenere la maggiorazione contributiva ex L. 257/92 è pervenuta in data 1.12.2021, ovvero entro il decennio (vd Cass ord 28610/2018; Cass ord 30143/2018; Cass ord 30285/2018, Cass ord 1098/2019, Cass ord.
8872/2022)
Nel caso in esame il ricorrente è titolare di pensione VO 10043203 da 1.7.1992.
Pertanto, egli ha diritto all'applicazione della disciplina più favorevole stabilita dall'art. 13, co. 8, legge 27 marzo 1992 n. 257, come sostituito dall'art. 1 comma I D.L. 5 giugno 1993 n.
169, in vigore prima della novella del 2003.
Ne deriva che non trova applicazione il limite decadenziale del 15.6.2005 né la riduzione da
6 1,5 a 1,25 del coefficiente di rivalutazione dei contributi maturati durante il periodo di espo- sizione ad amianto.
Nel merito, va premesso che il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione lavorativa ad amianto è riconosciuto agli addetti a lavorazioni che presentino valori di ri- schio per esposizione a polveri d'amianto superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 d.lgs
15 agosto 1991 n. 277.
L'art. 13 comma VIII legge 27 marzo 1992 n. 257, come sostituito dall'art. 1 comma I D.L. 5 giugno 1993 n. 169, convertito in legge 4 agosto 1993 n. 271, così testualmente dispone: "Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali de- rivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall' è moltiplicato, a fini delle presta- CP_3 zioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5".
Nel caso di specie le deduzioni attoree sono state confermate dall'istruttoria orale svolta;
as- sumono poi rilevanza anche gli esiti di altra causa promossa da altro lavoratore della
[...]
di Fossano, versati in atti dalla difesa del ricorrente. Pt_2
Invero, i testi , della cui attendibilità non si può dubitare sia Testimone_1 Tes_2 perché la loro posizione è già stata considerata e valutata da sentenza ormai passata in giudi- cato, sia perchè le deposizioni, oltre ad essere in sé concordanti, sono anche riscontrate da quelle degli altri testi nonché dagli esiti della perizia che per di più ha tenuto conto degli esiti istruttori nell'ambito della ricostruzione oggettiva della attività della parte, sicchè ne emerge una narrazione coerente-hanno integralmente confermato i capi di prova ammessi e che si trascrivono per completezza espositiva
27)Il ricorrente - come emerge dal curriculum professionale rilasciato dall'azienda che viene disconosciuto laddove non menziona l'attività di ordinaria manutenzione svolta quotidianamente (come, peraltro, già provato dalle testimonianze escusse in cause analoghe e dalle TU ivi espletate, vd doc 2-6) - ha lavorato ininterrottamente nel sito produttivo Michelin di Fossano dal 1971 e sino al 1992 con la mansione di addetto frettaggio cavo e riparazione.
28)Al reparto RD quale addetto al frettaggio cavo lavorava presso le numerosissime macchine assemblatrici. Le macchine assemblatrici di questo reparto erano circa un centinaio e si riferivano al tipo di "assemblage" da confezionare. C'erano le macchine “90” per le “anime”, le macchine “94” per il cavetto “423”, le macchine “99” per il cavetto “923”, le macchine “129” per il cavetto “2723” e le macchine “110” per il frettage con filo diametro 0,2 mm circa per il contenimento del assemblato. Tutte queste macchine assemblatrici erano dotate di congegni di carico e scarico azionati da motori elettrici con frizioni a ferodo d'amianto, sempre inserite, per la regolazione della trazione e con freni con ferodo d' amianto azionati per il carico e lo scarico delle bobine di filo singolo e, soprattutto, per l' intervento rapido in caso di rottura del filo. Questi freni venivano sostituiti mediamente ogni settimana da parte dei manutentori del reparto VD coadiuvati dall'operatore di reparto addetto alla macchina. Inoltre, essendo
7 le macchine assemblatrici terribilmente rumorose erano dotate di opportune “capote” con pareti isolanti, in amianto, dello spessore di circa 2 cm, per ottenere una sufficiente silenziatura dell'ambiente circostante. Ogni macchina aveva un numero elevato di fili da lavorare: si andava dai 3 per le più piccole ai 27 per le più grandi;
ciò comportava un numero elevato di sostituzioni delle bobine e, soprattutto, di rotture di fili singoli. Le rotture precedentemente citate erano molto frequenti, si verificavano svariate volte per turno per ogni singola macchina. In caso di rottura il filo non più controllato sbatteva per un tempo importante sulle pareti della
“capote” (coibentata con un pannello di amianto) generando così all'interno di essa una notevole quantità di particelle di amianto;
il ricorrente quale addetto alla riparazione doveva sollevare la capote per ripristinare il ciclo e durante questa operazione veniva investito dalle particelle di amianto causate dallo sbattere del filo sulle pareti della capote. In seguito a questi numerosissimi interventi, l'ambiente del reparto si presentava molto polveroso ed inquinato proprio a causa di queste fibre di amianto. Il ricorrente, in caso di rottura o usura dei freni, interveniva anche a supporto del sevizio di manutenzione per lo smontaggio ed il conseguente rimontaggio dei freni e delle frizioni che avevano ferodi in amianto, prendendo dagli appositi “armadi”, posti nel reparto, il materiale nuovo o rigenerato e riponendovi quello usurato. In sostanza, in questo periodo, il ricorrente (come tutti gli addetti alla produzione) era prevalentemente un “bystander” quando coadiuvava la squadra manutentiva durante le attività di manutenzione ed un manutentore vero e proprio per le attività di piccola manutenzione che venivano svolte in prossimità delle apparecchiature e degli organi di regolazione.
29)Sulla periodicità degli interventi manutentivi di sostituzione dei freni e delle frizioni occorre precisare che, visto il gran numero di macchine presenti nello stabilimento, anche laddove le sostituzioni erano previste settimanalmente sul singolo impianto, sulla totalità delle macchine queste operazioni di manutenzione si effettuavano, concretamente, più volte nel turno di lavoro.
30)Tutte le lavorazioni sopra descritte venivano fatte a ciclo continuo per tutto l'arco del turno di lavoro senza l'adozione di alcuna dotazione di sicurezza da parte degli operatori addetti allo stabilimento Michelin di Fossano.
31)Le uniche dotazioni di sicurezza obbligatorie erano gli occhiali, i tappi auricolari, le scarpe di sicurezza ed i guanti di pelle e di amianto. Non venivano usate mascherine antipolvere come accertato anche in sede di operazioni peritali ove si legge "Durante i suindicati interventi non venivano impiegate mascherine adeguate (non ve ne era obbligo all'epoca). Solo successivamente (dopo gli anni 90) sul tornio è stato installato un impianto di aspirazione delle polveri " (cfr pag 29 TU
) e dalle testimonianze rese dai testi ascoltati in Testimone_3 procedimenti analoghi: “che io ricordo non vi erano protezioni, avevano solo i guanti” (testimonianza resa dal sig. nel processo Tes_1
Ponso/INPS e Giubergia/INPS), “più o meno da un anno prima che andassi via, sono state introdotte mascherine;
più o meno dal 2014 ” (testimonianza resa dal sig. nel processo Ponso/INPS e Giubergia/INPS), “le Tes_4 mascherine vi erano, a disposizione, ma non erano utilizzate, perchè davano fastidio e non erano imposte ” (testimonianza resa dal sig. Tes_5 nel processo Ponso/INPS e Giubergia/INS) ed ancora “...per l'amianto non c'era niente” (testimonianza resa dal sig. nel processo Tes_5
), “le mascherine non sono mai state usate, non eravamo a Testimone_3
8 conoscenza della pericolosità dell'amianto ” (testimonianza resa dal sig. nel processo ) (cfr prove testimoniali procedimento Tes_6 Testimone_3 rg 633/2015 e Giubergia/INPS e rg 132/2018 doc 5- Tes_7 Testimone_3
6). 32)Nessuna informativa risulta essere stata data al personale Michelin relativamente alla pericolosità causata dalla presenza dell'amianto presente praticamente in tutti i reparti dello stabilimento di Fossano tant'è vero che non è mai stata interessata la affinchè stilasse un parere CP_5 sulla presenza e l'eventuale rischio amianto per tutti gli operatori del sito Michelin di Fossano.
34)La manutenzione straordinaria nei vari reparti del sito veniva effettuata dagli operatori solo durante il periodo delle ferie estive quando lo stabilimento era chiuso.
35)La manutenzione ordinaria su tutti i macchinari, e, dunque, anche su tutte le parti in amianto veniva, invece, effettuata necessariamente durante la lavorazione con lo stabilimento in marcia: il ricorrente, da solo, oppure insieme agli addetti alla manutenzione meccanica/elettrica/strumentale, effettuava le quotidiane operazioni di manutenzione/coibentazionescoibentazione delle parti in amianto. Era perciò normale per il ricorrente durante lo svolgimento delle quotidiane operazioni di manutenzione meccanica e/o elettrica e/o strumentale collaborare in modo continuo con gli operai addetti alla manutenzione nel momento in cui c'erano interventi di disincaglio e depannage sull'impianto in cui lavorava. In particolare, i tubisti, gli elettricisti ed i manutentori meccanici/strumentali unitamente agli operai addetti alla produzione dovevano rimuovere la coibentazione con l'ausilio di mole, flessibili, martelli e quant'altro; poiché la produzione non veniva fermata, spesso la coibentazione non veniva immediatamente ripristinata;
il ripristino delle coibentazioni, il più delle volte, avveniva attraverso il loro riposizionamento, dopo essere state rifinite in misura adeguata sul posto, con l'aiuto delle mole e dei martelli. La manutenzione delle tubazioni comportava il riposizionamento, una volta eliminata quella vecchia, della treccia di amianto, che veniva poi fermata e coperta con una amalgama composta di polvere di amianto, contenuto in sacchetti e rovesciato in un secchio, diluita con acqua. La durata media di un intervento di manutenzione era di circa novanta minuti, mentre circa il 10% degli interventi manutentivi durava sino a due giorni. Anche le operazioni di manutenzione effettuate sugli impianti frenanti con ferodo in amianto era praticamente continua e giornaliera, questi impianti erano numerosissimi. Non solo: le macchine e gli impianti frenanti presenti erano in gran parte pneumatiche, vi erano inoltre carrelli in continuo movimento e tappeti meccanici per il trasporto pneumatici che favorivano la movimentazione e la contestuale dispersione di fibre d'amianto nell'aria proprio a causa delle continue operazioni di frenatura e manutentive. E' quindi emerso che il ricorrente operava all'interno di un ambiente di lavoro nel quale era- no presenti materiali contenenti amianto in notevole quantità, che rilasciavano fibre d'amianto a seguito di sollecitazioni meccaniche, che inoltre il ricorrente, nello svolgimento della propria attività lavorativa, non poteva non manipolare materiali contenenti amianto, non utilizzando mascherine protettive né altri dispositivi di protezione individuale, usava per la protezione dal calore guanti composti anche da fibre di amianto;
non vi erano sistemi di aspirazione.
9 Sulla base dell'istruttoria svolta deve quindi ritenersi provata l'attività svolta dal ricorrente e la sua esposizione ad amianto nell'ambito di questa.
Espletata specifica consulenza tecnica, il Consulente Tecnico ha poi concluso che il ricorrente
è stato esposto ad amianto in misura superiore al valore limite esposto al rischio amianto.
Più nello specifico, il TU ha accertato quanto segue: “Sulla base di quanto raccolto risulta che la
SIA (Società Italiana Amianto) abbia fornito numerosi manufatti in amianto in matrice friabile alla società Michelin, che provvedeva a smistarli ai diversi stabilimenti tra cui vi era quello di Cuneo-
Fossano; tali materiali erano costituiti da guarnizioni, trecce, corde e coperte antincendio per isola- mento termico e l'emergenza incendio. L'amianto inoltre era presente in molti manufatti--Vi erano co- perture in eternit (cemento amianto) ma l'effetto sulla presenza di tali manufatti non viene considerato ai fini della presente relazione.
In ambiente produttivo vi era materiale contenente amianto nelle guarnizioni dei forni e presse di ri- scaldamento, nelle frizioni e materiali da attrito presenti in tutti i reparti (carriponte etc.). Fattore molto importante era la assodata presenza ed impiego, nell'ambito delle lavorazioni produttive, del co- siddetto “talco industriale” composto da fibre di amianto. I talchi per uso industriale acquistati dagli stabilimenti Michelin erano talco e . Parte_3 Parte_4
Dunque risulta che durante tutto il lasso di tempo compreso tra il 1963 ed il 1992 in tutti i reparti del- lo stabilimento siano state utilizzate trecce, nastri, cartoni, reticelle di amianto, guarnizioni di amian- to, fornetti per riscaldamento, attrezzi con camicia e resistenze di amianto, coperte di amianto, ferodi in amianto dei freni dei vari carrelli utilizzati per il trasporto dei prodotti nei reparti, ferodi in amianto per i freni delle bobine di prodotto, talco anticollante e con fibre amiantifere utilizza- Parte_3 Pt_4 to sia in polvere che liquido.
Tutte le tubature del vapore dello stabilimento avevano guarnizioni in amianto e tutte le apparecchia- ture e macchinari operanti ad elevate temperature avevano come coibente materiale contenente amian- to. Per E' quindi ben nota la presenza di amianto nello stabilimento indicato.” (cfr. relazione TU ing. lotti).
Ancora: “Dai dati raccolti risulta che gli addetti non fossero muniti di alcuna protezione alle polveri come adeguati DPI (quali mascherine respiratorie con filtro P3) né vi fossero impianti di aspirazione adeguati;
a questo proposito è opportuno ri-cordare che solo i filtri di tipo assoluto sono in grado di pu- lire l'aria aspirata e quindi reimmetterla nell'ambiente garantendo la sanità dell'ambiente di la-voro.
Come già detto, stando ai dati disponibili, non è possibile procedere ad una suddivisione certa ed at- tendibile delle tempistiche con le quali ogni singolo ricorrente potesse attendere a tali operazioni in prima persona o comunque presenziare negli ambienti ove venivano svolte tali operazioni e quindi es- sere esposto in maniera indiretta.
Secondo quanto sopra esposto è possibile ritenere pertanto che il ricorrente, operando nel corso
10 dell'attività lavorativa presso lo stabilimento Michelin di Fossano con la mansione indicata sia stato esposto con buona probabilità a polveri contenenti fibre libere di amianto in ragione delle lavorazioni effettuate, in maniera sia di-retta - per impiego in prima persona - che indiretta - per la presenza di in- quinamento ambientale provocato da tale prodotto.” (cfr. relazione TU ing. . Per_2
Il TU ha quindi così concluso: “Pertanto, secondo quanto raccolto, il ricorrente risulta esposto al rischio amianto nel periodo di competenza lavorativa dal 25.10.1971 al 30.6.1992.
Per quanto riguarda il periodo successivo, non vi sono elementi sufficienti a confermare effettiva e rea- le esposizione con riferimento alla attività svolta dal ricorrente.
Per quanto concerne il livello di esposizione alle fibre libere, non essendo disponibili dati certi ma solo probabilistici, si può stimare in questo modo che il livello subìto sia stato superiore a quanto indicato dal D.L. 277/91 ovvero superiore a 0,1 fibre libere di amianto per centimetro cubo di aria.” (cfr. rela- zione TU ing. . Per_2
Giova considerare che il TU ha correttamente esaminato gli esiti dell'istruttoria contenuti nel fascicolo, come peraltro chiesto nel quesito,.
Ha in particolare ritenuto, condivisibilmente, in relazione al contesto ed alla modalità di la- voro per come emerse dall'istruttoria, che il rischio di inalazione di fibre di amianto riguar- dasse non solo l'attività di manutenzione, che comportava necessariamente di avere a che fa- re con tali materiali, per lo più peraltro danneggiati ed usurati, ma anche l'attività di tutti co- loro che erano presenti nel medesimo ambiente di lavoro.
Il C.T.U. ha poi indicato i valori, espressi in fibre/cm3, di esposizione ad amianto giungendo alla quantificazione della concentrazione di fibre di amianto alla quale il ricorrente è stato esposto.
Si tratta di accertamento basato su specifiche e motivate presunzioni che consentono di rite- nere dimostrata, sia pure in termini di probabilità (ma probabilità comunque qualificata e dunque idonea a consentire raggiunta la certezza giudiziale, cfr. Cass. 1°.
8.2005 n. 16119 e
Cass. 20.9.2007 n. 19456, sulla prova dell'esposizione qualificata ad amianto in presenza di un elevato grado di probabilità di esposizione all'amianto in misura superiore alle soglie previ- ste dalla legge, e successive pronunce conformi) l'esposizione ad amianto.
Essendo il ricorrente titolare di trattamento pensionistico da data antecedente il 2.10.2003 ovvero dal mese di luglio 1992, egli ha dunque diritto all'applicazione della più favorevole disciplina di cui all'art 13, co 8, L 257/1992, in vigore prima della novella del 2003, con esclu- sione del limite decadenziale del 15.6.2005 e con la maggiorazione contributiva secondo il coefficiente 1,5 del periodo di esposizione accertato dal TU.
La domanda deve pertanto essere accolta e l' deve conseguentemente essere condan- CP_1 nato a [...] l'anzianità contributiva del ricorrente ai soli fini della misura della pensione mediante applicazione del coefficiente 1,5, dal 25.10.71 al 30.6.92, mediante corresponsione
11 dei ratei arretrati maturati dall'insorgenza del diritto ovvero dal 21.12.16 al saldo, con la maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art 16, comma 6, L
412/1991 e dell'art 22, comma 36, L 724/1994, con decorrenza dal 121°giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ai sensi dell'art 7 L 533/1973.
Le spese di lite devono essere poste a carico della parte resistente e liquidate come in disposi- tivo in conformità ai parametri vigenti, tenuto conto del valore della causa, dell'attività di- fensiva svolta e, ai sensi dell'art. 4, comma 2 D.M. 147/2022, con distrazione in favore del di- fensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Le spese della TU devono, infine, essere poste a carico della parte resistente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
-accerta e dichiara che il ricorrente è stato esposto, nell'espletamento delle proprie mansioni presso l'azienda Michelin Italiana S.p.A. stabilimento di Fossano, al rischio morbigeno per inalazione di polveri e fibre di amianto per oltre dieci anni e, comunque, dal 25.10.71 al
30.6.92;
-per l'effetto, condanna a rivalutare l'anzianità contributiva del ricorrente ai soli fini CP_1 della misura della pensione, mediante applicazione del coefficiente 1,5, per il periodo dal
16.3.1972 fino alla data del 31.12.1992 , mediante corresponsione in favore del ricorrente dei ratei arretrati maturati dall'insorgenza del diritto al saldo, con la maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art 16, comma 6, L 412/1991 e dell'art 22, comma
36, L 724/1994, con decorrenza dal 121°giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ai sensi dell'art 7 L 533/1973;
-condanna la parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 4.638 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre rimborso del contributo unificato se dovuto;
con distrazione in favo- re del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
-pone definitivamente a carico di le spese di TU, liquidate in separato provvedimen- CP_1 to.
MOTIVAZIONE IN GG 60
Cuneo, 19.3.25
Il Giudice dott. Natalia Fiorello
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