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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/01/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, Seconda sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1041/2020 R.G., avente ad oggetto: risarcimen- to danni TRA
, elettivamente domiciliato in Torre Annunziata alla via Parte_1
Gambardella n 120, presso lo studio dell'avv. Gennaro Monsurrò che lo rappre- senta e difende giusta procura allegata in atti ATTORE E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla via D. Fontana presso lo studio dell'avv. Rita Arenare giusta procura per Notaio n. rep. 82242 racc. Persona_1
38263 del 5-06-2017 in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA NONCHE'
, domiciliato in San Giuseppe Vesuviano alla via Cifieri Iudici CP_2
n. 35; CONVENUTO COTUMACE
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza dell'8 ottobre 2024, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimen- to. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 18.2.2020, evoca- Parte_1 va in giudizio dinanzi a questo Tribunale, la società Controparte_3
e per sentirli condannare, in solido, al risarcimento di
[...] CP_2 tutti i danni subiti, quantificati in euro 60.413,59, a seguito del sinistro verifica- tosi in data 12.1.2016 alle ore 22,50 circa, in Torre Annunziata alla via Plinio. Deduceva che nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, mentre l'istante percorreva alla guida del motociclo Honda Sh tg. DZ04539 la via Plinio con direzione Pompei, nell'effettuare una regolare manovra di sorpasso veniva urtato
1 alla parte laterale destra dall'autovettura Fiat MA tg. DP740XT, di proprietà di il quale non accorgendosi del motociclo lo faceva rovinare al CP_2 suolo provocandogli lesioni personali per le quali veniva trasportato presso l'Ospedale di Boscotrecase ove gli veniva refertato “Politrauma, escoriazioni plurime per il corpo, ferita LC soprapalpebrale sx e frattura spiroide scomposta pluriframmentaria del III diasifario intermedio di tibia e perone”. La nel costituirsi in giudizio eccepiva preliminarmente Parte_2
l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda. Nel merito contestava la dinamica del sinistro e concludeva chiedendo il rigetto della domanda. Non si costituiva, a seguito di rinotifica presso la Casa Comunale ex art 143 c.p.c. in data 3-12-2021 per cui se ne dichiara la contumacia. CP_2
Assegnati i termini 183 comma VI c.p.c., espletata l'istruttoria con l'assunzione di prove testimoniali, la causa veniva riservata in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. In limine litis va respinta l'eccezione di improponibilità della domanda, ai sensi degli artt. 145 e 148 d.lgs. 209/2005, in quanto la documentazione esibita dall'attore circa la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione de qua (costituzione in mora a mezzo p.e.c. ricevuta il 30.8.2013, 23.9.2016 e 21.9.2018 dalla società non lascia dubbi di sorta;
Controparte_1 parte attrice nel richiedere il risarcimento con la suindicata messa in mora ha osservato le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 148 con preciso richiamo ed allegazione dell'indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età, della documentazione medica relativa alle lesioni patite, della certificazione attestante l'avvenuta guarigione con postumi da valutare.
3. Nel merito, la domanda è infondata in quanto dall'istruttoria svolta non è emersa la prova sufficiente dell'accadimento del sinistro secondo la dinamica descritta nell'atto di citazione. Invero, pur potendo dirsi provato che in data 12.1.2016 in Torre Annunziata alla via Plinio, nelle condizioni di tempo e di luogo dedotte in citazione il motociclo condotto dall' e l'autovettura di proprietà del venivano in Pt_1 CP_4 collisione (cfr. le risultanze del rapporto redatto della Questura di Napoli inter- venuti sul luogo del sinistro, della documentazione sanitaria in atti, della prova testimoniale), lo stesso non può dirsi per la dinamica prospettata in citazione. Infatti, mentre l'attore assume che l'esclusiva responsabilità del sinistro sia da ascriversi al conducente dell'autovettura antagonista, che lo urtava al lato de- stro durante una regolare manovra di sorpasso, la convenuta compagnia di assicurazioni assume che il motociclo dell'Immobile nell'effettuare tale soprasso sbandava e urtava lo specchietto retrovisore dell'autovettura Fiat MA.
2 Deve procedersi, pertanto, alla ricostruzione della dinamica dell'incidente de quo al fine di pervenire all'individuazione delle relative responsabilità, sulla base delle risultanze agli atti. Nel citato rapporto della Polizia, intervenuta sui luoghi quando il sinistro si era già verificato, sono riportati i dati relativi al luogo e all'epoca in cui si è verificato l'incidente dedotto in lite e sono descritti i veicoli coinvolti con indicazione della loro posizione sulla sede stradale. Al predetto rapporto sono allegate le dichiara- zioni rese nell'immediatezza dei fatti da e rispetti- CP_2 Persona_2 vamente conducente e trasportato sull'autovettura Fiat MA coinvolta nell'incidente, i quali dichiaravano entrambi che “mentre viaggiavano in Per_3 ne Pompei, ad un tratto sentivano un urto allo specchietto retrovisore laterale sx e poi vedevano rovinare a terra uno scooter di colore bianco, che scivolando sul manto stradale, invadeva la corsia opposta andando a collidere nella parte fronta- le di una vettura e precisamente sulla parte inferiore dx del paraurti di una vettu- ra che proveniva da Pompei e si dirigeva in direzione Torre Annunziata”. Nello stesso rapporto risultano inoltre allegate le dichiarazioni di e IM
, rispettivamente conducente e trasportato dell'altro veicolo ON coinvolto nel sinistro, dai quali veniva confermata tale dinamica. In particolare, nel verbale si legge “….che mentre percorrevano regolarmente nel loro senso di marcia vedevano uno scooter effettuare una manovra di sorpasso di un autovettu- ra nella direzione opposta al loro senso di marcia la urtava nella parte laterale per poi cadere a terra, scivolando andando ad invadere la propria corsia per poi impattare, nella parte anteriore dx del paraurti della loro vettura, provocandone la rottura”. Ciò posto si evidenzia che i verbali redatti dai pubblici ufficiali fanno prova, ex art. 2700, c.c., dei fatti che il verbalizzante attesti essere avvenuti in sua presen- za, o essere stati da lui compiuti, mentre le altre circostanze che egli indichi di avere accertato, per averle apprese "de relato", ovvero che siano frutto di sue deduzioni, costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento (Cassazione civile, sez. III, 25/06/2003, n. 10128: nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile la sen- tenza impugnata, la quale aveva escluso che l'accertamento contenuto in un rap- porto dei Carabinieri in ordine ad un sinistro stradale, contenente affermazioni in ordine alla "probabile" dinamica del sinistro, fosse sufficiente a farne ritenere provata la dinamica). Le dichiarazioni raccolte dai Carabinieri nell'immediatezza dei fatti vanno quindi confrontate con le risultanze istruttorie raccolte nel presente giudizio.
3 La prima teste escussa, , moglie dell'attore escussa all'udienza Testimone_3 del 30.5.2023 dichiarava “Ho assistito ai fatti per cui è causa in quanto in quell'occasione stava venendo a casa mia e io ero già per strada e lo Pt_1 stavo raggiungendo. Tra casa mia e il punto in cui è accaduto l'incidente ci vole- vano circa cinque minuti a piedi. Era il 12/01/2016, verso le 23,00, dovevamo uscire e lui stava venendo a casa mia. Io all'epoca abitavo in via Sant'Antonio n. 46 sempre a Torre Annunziata. L'incidente è accaduto in via Plinio nei pressi del deposito degli autobus. La via Plinio è una strada a doppio senso di circolazione.
mi stava venendo a prendere a bordo del suo motorino un SH 300 di Pt_1 colore bianco, era da solo. Io procedevo sul marciapiede in direzione Torre Annun- ziata, mentre a bordo del motorino veniva verso di me in direzione Pompei. Pt_1
Quella sera non pioveva. C'era movimento di veicoli sulla strada al momento del fatto. ha superato una Fiat MA che lo precedeva. Il conducente della Pt_1
Fiat MA lo ha urtato sul lato destro e mio marito ha perso l'equilibrio ed è caduto nell'altra corsia urtando una Hyundai. Tutta la scena si è svolta accanto a me. Io ero sul marciapiede sul lato della strada dove stava passando la Hyundai. Mio marito si è trovato al centro tra le due macchine. Ribadisco che il conducente della Fiat MA ha mosso lo sterzo urtando il motorino di mio marito quando era accanto. Mio marito è caduto per terra dopo che il motorino ha urtato la Hyundai. Ha riportato gravissime lesioni al viso e alla gamba sinistra dove poi è stato ope- rato. È intervenuta la Polizia e un passante lo portò in ospedale. Il conducente della Fiat MA era un uomo di nazionalità straniera e si fermò dopo l'impatto, con lui c'erano altri stranieri. Anche il conducente della Hjundai era un uomo e si fermò, se ben ricordo era da solo. Non ricordo se per terra tra le due corsie ci fosse la striscia continua o tratteggiata. Io stavo da sola e al momento del fatto non mi sono sentita bene e delle persone mi hanno dato un po' d'acqua, poi è venuta la zia di che all'epoca aveva una pizzeria un po' più avanti e insieme siamo Pt_1 andate all'ospedale di Boscotrecase. Non so il motorino da chi sia stato raccolto, quindi non so e sera funzionante, ricordo solo che era rotto. Si fermarono diverse persone, ma io non conoscevo nessuno. Non conosco , forse è una Persona_4 signora che abita nei dintorni di via Plinio. Non l'ho vista per strada al momento dell'incidente. Quando è arrivata la polizia io stavo andando via, non mi hanno chiesto niente, né io mi sono avvicinata loro.” Tale dinamica non ha trovato riscontro nelle ulteriori deposizioni testimoniali. Invero, il teste escussa all'udienza del 28.11.2023 dichiarava Testimone_4 in ordine alla dinamica che “il motorino per scansare l'auto proveniente dal senso opposto di marcia sbandava e finiva su un'altra auto proveniente dalla stessa direzione di marcia dell'auto che il ragazzo tentava di evitare, vale a dire da Pompei”.
4 Ancora, il teste di parte convenuta, , traportata dell'altra ON auto coinvolta nel sinistro, dichiarava: “ricordo di aver visto un'autovettura pro- venire dal senso opposto di marcia, ricordo una macchina lunga di colore scuro, modello station wagon, credo condotta da tale se non erro, ricordo che CP_2 era uno straniero, seguita da un motorino, un SH bianco, con a bordo solo il con- ducente che indossava il casco protettivo, il quale tentava di sorpassare a sinistra l'auto station wagon che lo precedeva solo che urtava lo specchietto lato sinistro, sbandava e finiva addosso alla nostra auto, proveniente dal senso opposto di marcia. Voglio chiarire che in quel momento cantavo in auto, quindi non prestavo particolare attenzione a ciò che accadeva intorno, ma ricordo che procedevamo ad una velocità regolare, circa una trentina di km/h ed il motorino è arrivato addosso all'auto sulla quale viaggiavo in corrispondenza dapprima della parte anteriore destra e poi colpiva lateralmente dove ero seduta io. In realtà non so come il ragazzo sia uscito vivo da tale sinistro;
infatti, ricordo di aver visto il motorino che è scivolato sul lato destro per finire con le ruote sul marciapiede, ed ho visto delle scintille, ma quando sono scesa dall'auto, sia il ragazzo che il motorino erano dietro la nostra auto. Non ricordo se il conducente dell'auto in cui viaggiavo si sia spostato di istinto sulla sinistra e pertanto il motorino sia scivolato sul lato de- stro…...Specifico che ero distratta, ma ciò che ho visto è stato il motorino intento a superare la station wagon che viaggiava regolarmente al centro della sua corsia di marcia, e che non ha ostacolato detto sorpasso;
non ho visto l'impatto tra il moto- rino e la station wagon ma mi sono resa conto dell'urto in quanto, dopo il sinistro, scesi dalle rispettive autovetture, il conducente la station wagon disse che non gli importava dello specchietto retrovisore della sua auto che era stato impattato e lesionato, ma ciò che era importante è che tutti stavamo bene. Preciso che l'auto sulla quale viaggiavo subì un impatto forte al punto tale da fermarsi e non essere più marciante dopo. Il conducente la station wagon pronunciava le parole che ho riferito rivolgendosi sia a noi che eravamo sull'auto maggiormente danneggiata sia ai parenti del ragazzo conducente il motorino, che sopraggiunsero quando il ra- gazzo già era stato trasportato in ospedale. Non c'è stato nessuno scontro tra l'auto sulla quale viaggiavo e l'auto station wagon, i danni provocati all'autovettura su cui mi trovavo sono stati arrecati dall'impatto con il motorino. Ricordo che quando si parlò delle assicurazioni da contattare per il risarcimento del danno dell'auto del mio amico, disse di non voler sapere nulla visto CP_2 che non era interessato al risarcimento per i danni subiti dalla sua auto”. Da tali deposizioni testimoniali emerge dunque che l'autovettura Fiat croma percorreva la via Plinio in Torre annunziata allorquando veniva urtata, nello specchietto retrovisore laterale sinistro dal motociclo Honda Sh che, nell'eseguire una manovra di sorpasso, sbandava e andava a collidere nella
5 parte frontale con l'autovettura ND che proveniva dalla direzione opposta. Tale ricostruzione appare, inoltre, conforme a quella presente nel verbale della Polizia, sopravvenuta sul luogo del sinistro nell'immediatezza del fatto. Alla luce di tali elementi, il giudicante ritiene quindi maggiormente attendibile la ricostruzione fornita dalle testi e , rispetto a Testimone_4 ON quella resa dalla teste di parte attrice , peraltro, legata da Testimone_3 rapporto di coniugio con l'attore. Le riportate risultanze della prova orale, valutate unitamente a quanto emergen- te anche dalla prova documentale, inducono il tribunale a ritenere sussistenti concreti elementi di colpa dell' nel verificarsi dell'incidente dedotto in Pt_1 lite e la violazione della norma di cui all'art. 148 del codice della strada che regola la manovra di soprasso. Invero, come evidenziato da giurisprudenza maggioritaria “ Il conducente di un veicolo, nell'accingersi ad un sorpasso - che costituisce manovra pericolosa e complessa - non solo deve attivare la propria attenzione, ma altresì constatare che vi sia spazio libero sufficiente perché detta manovra possa avvenire senza alcun pericolo, dovendo soprassedere laddove, in relazione alle circostanze contingenti, non abbia la certezza della sussistenza di spazio sufficiente ad escludere ogni possibilità di collisione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la senten- za di merito la quale, nell'esaminare la dinamica del sinistro, aveva ritenuto appli- cabile la regola sussidiaria di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., del tutto omettendo di esaminare la specifica disciplina dettata dall'art.148, comma 3, del codice della strada che impone al conducente durante la manovra di sorpasso di tenersi ad una adeguata distanza laterale di sicurezza dal veicolo sorpassato;
tanto più che, nella specie, trattandosi di sorpasso di un velocipede da parte di un autocarro, il conducente di quest'ultimo avrebbe dovuto tener conto delle possibili oscillazioni e deviazioni, dovute a circostanze accidentali, del veicolo sorpassato che si caratte- rizza per un equilibrio particolarmente instabile)” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 31009 del 30/11/2018). Nessun addebito, invece, si ritiene di ascrivere al conducente della Fiat MA, il quale, come emerso dal reso testimoniale, stava regolarmente percorrendo la propria corsia di marcia prima che il motorino lo superasse impattandolo. A ciò si aggiunga la circostanza che anche dalla scheda Ivass prodotta in atti dalla convenuta, l'attore risulta coinvolto in circa sei sinistri dal 2013 al 2018 in qualità di responsabile e di danneggiate: circostanza che, indubbiamente, costi- tuisce un indizio idoneo a minare ulteriormente l'attendibilità della ricostruzione dallo stesso fornita. La evidenziata scarsa attendibilità della deposizione testimoniale, la documenta- zione depositata da parte avversa (dati Ivass) e l'ulteriore dato rappresentato
6 dalla circostanza che le varie richieste di risarcimento danni (cfr. costituzione in mora a mezzo p.e.c. ricevuta il 30.8.2013, 23.9.2016 e 21.9.2018) riportano tra loro una dinamica completamente differente rispetto ai punti di impatto, porta a confermare l'insufficienza del quadro istruttorio. Pertanto, la domanda non può che essere respinta.
4. La ritenuta infondatezza nell'an della pretesa risarcitoria esime, ovviamente, da qualsiasi disamina dell'aspetto relativo al quantum debeatur.
5. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13.8.2022, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, delle questioni affrontate e del valore della causa, nella misura indicata in di- spositivo (scaglione di riferimento, da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00: fase studio, euro 2.552,00; fase introduttiva, euro 1.628,00; fase istruttoria: euro 5.670,00; fase decisoria, euro 4.253,00). Nei rapporti tra l'attore ed il convenuto nulla va disposto in CP_2 ordine alle spese di lite, attesa la contumacia del secondo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando ogni altra istan- za, eccezione, deduzione disattese, così provvede A. dichiara la contumacia di CP_2
B. rigetta la domanda proposta da Parte_1
C. condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_3 che liquida in euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spe- se forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute;
D. nulla sulle spese tra e il convenuto Parte_1 CP_2
Così deciso in Torre Annunziata il 22 gennaio 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
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, elettivamente domiciliato in Torre Annunziata alla via Parte_1
Gambardella n 120, presso lo studio dell'avv. Gennaro Monsurrò che lo rappre- senta e difende giusta procura allegata in atti ATTORE E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla via D. Fontana presso lo studio dell'avv. Rita Arenare giusta procura per Notaio n. rep. 82242 racc. Persona_1
38263 del 5-06-2017 in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA NONCHE'
, domiciliato in San Giuseppe Vesuviano alla via Cifieri Iudici CP_2
n. 35; CONVENUTO COTUMACE
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza dell'8 ottobre 2024, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimen- to. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 18.2.2020, evoca- Parte_1 va in giudizio dinanzi a questo Tribunale, la società Controparte_3
e per sentirli condannare, in solido, al risarcimento di
[...] CP_2 tutti i danni subiti, quantificati in euro 60.413,59, a seguito del sinistro verifica- tosi in data 12.1.2016 alle ore 22,50 circa, in Torre Annunziata alla via Plinio. Deduceva che nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, mentre l'istante percorreva alla guida del motociclo Honda Sh tg. DZ04539 la via Plinio con direzione Pompei, nell'effettuare una regolare manovra di sorpasso veniva urtato
1 alla parte laterale destra dall'autovettura Fiat MA tg. DP740XT, di proprietà di il quale non accorgendosi del motociclo lo faceva rovinare al CP_2 suolo provocandogli lesioni personali per le quali veniva trasportato presso l'Ospedale di Boscotrecase ove gli veniva refertato “Politrauma, escoriazioni plurime per il corpo, ferita LC soprapalpebrale sx e frattura spiroide scomposta pluriframmentaria del III diasifario intermedio di tibia e perone”. La nel costituirsi in giudizio eccepiva preliminarmente Parte_2
l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda. Nel merito contestava la dinamica del sinistro e concludeva chiedendo il rigetto della domanda. Non si costituiva, a seguito di rinotifica presso la Casa Comunale ex art 143 c.p.c. in data 3-12-2021 per cui se ne dichiara la contumacia. CP_2
Assegnati i termini 183 comma VI c.p.c., espletata l'istruttoria con l'assunzione di prove testimoniali, la causa veniva riservata in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. In limine litis va respinta l'eccezione di improponibilità della domanda, ai sensi degli artt. 145 e 148 d.lgs. 209/2005, in quanto la documentazione esibita dall'attore circa la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione de qua (costituzione in mora a mezzo p.e.c. ricevuta il 30.8.2013, 23.9.2016 e 21.9.2018 dalla società non lascia dubbi di sorta;
Controparte_1 parte attrice nel richiedere il risarcimento con la suindicata messa in mora ha osservato le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 148 con preciso richiamo ed allegazione dell'indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età, della documentazione medica relativa alle lesioni patite, della certificazione attestante l'avvenuta guarigione con postumi da valutare.
3. Nel merito, la domanda è infondata in quanto dall'istruttoria svolta non è emersa la prova sufficiente dell'accadimento del sinistro secondo la dinamica descritta nell'atto di citazione. Invero, pur potendo dirsi provato che in data 12.1.2016 in Torre Annunziata alla via Plinio, nelle condizioni di tempo e di luogo dedotte in citazione il motociclo condotto dall' e l'autovettura di proprietà del venivano in Pt_1 CP_4 collisione (cfr. le risultanze del rapporto redatto della Questura di Napoli inter- venuti sul luogo del sinistro, della documentazione sanitaria in atti, della prova testimoniale), lo stesso non può dirsi per la dinamica prospettata in citazione. Infatti, mentre l'attore assume che l'esclusiva responsabilità del sinistro sia da ascriversi al conducente dell'autovettura antagonista, che lo urtava al lato de- stro durante una regolare manovra di sorpasso, la convenuta compagnia di assicurazioni assume che il motociclo dell'Immobile nell'effettuare tale soprasso sbandava e urtava lo specchietto retrovisore dell'autovettura Fiat MA.
2 Deve procedersi, pertanto, alla ricostruzione della dinamica dell'incidente de quo al fine di pervenire all'individuazione delle relative responsabilità, sulla base delle risultanze agli atti. Nel citato rapporto della Polizia, intervenuta sui luoghi quando il sinistro si era già verificato, sono riportati i dati relativi al luogo e all'epoca in cui si è verificato l'incidente dedotto in lite e sono descritti i veicoli coinvolti con indicazione della loro posizione sulla sede stradale. Al predetto rapporto sono allegate le dichiara- zioni rese nell'immediatezza dei fatti da e rispetti- CP_2 Persona_2 vamente conducente e trasportato sull'autovettura Fiat MA coinvolta nell'incidente, i quali dichiaravano entrambi che “mentre viaggiavano in Per_3 ne Pompei, ad un tratto sentivano un urto allo specchietto retrovisore laterale sx e poi vedevano rovinare a terra uno scooter di colore bianco, che scivolando sul manto stradale, invadeva la corsia opposta andando a collidere nella parte fronta- le di una vettura e precisamente sulla parte inferiore dx del paraurti di una vettu- ra che proveniva da Pompei e si dirigeva in direzione Torre Annunziata”. Nello stesso rapporto risultano inoltre allegate le dichiarazioni di e IM
, rispettivamente conducente e trasportato dell'altro veicolo ON coinvolto nel sinistro, dai quali veniva confermata tale dinamica. In particolare, nel verbale si legge “….che mentre percorrevano regolarmente nel loro senso di marcia vedevano uno scooter effettuare una manovra di sorpasso di un autovettu- ra nella direzione opposta al loro senso di marcia la urtava nella parte laterale per poi cadere a terra, scivolando andando ad invadere la propria corsia per poi impattare, nella parte anteriore dx del paraurti della loro vettura, provocandone la rottura”. Ciò posto si evidenzia che i verbali redatti dai pubblici ufficiali fanno prova, ex art. 2700, c.c., dei fatti che il verbalizzante attesti essere avvenuti in sua presen- za, o essere stati da lui compiuti, mentre le altre circostanze che egli indichi di avere accertato, per averle apprese "de relato", ovvero che siano frutto di sue deduzioni, costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento (Cassazione civile, sez. III, 25/06/2003, n. 10128: nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile la sen- tenza impugnata, la quale aveva escluso che l'accertamento contenuto in un rap- porto dei Carabinieri in ordine ad un sinistro stradale, contenente affermazioni in ordine alla "probabile" dinamica del sinistro, fosse sufficiente a farne ritenere provata la dinamica). Le dichiarazioni raccolte dai Carabinieri nell'immediatezza dei fatti vanno quindi confrontate con le risultanze istruttorie raccolte nel presente giudizio.
3 La prima teste escussa, , moglie dell'attore escussa all'udienza Testimone_3 del 30.5.2023 dichiarava “Ho assistito ai fatti per cui è causa in quanto in quell'occasione stava venendo a casa mia e io ero già per strada e lo Pt_1 stavo raggiungendo. Tra casa mia e il punto in cui è accaduto l'incidente ci vole- vano circa cinque minuti a piedi. Era il 12/01/2016, verso le 23,00, dovevamo uscire e lui stava venendo a casa mia. Io all'epoca abitavo in via Sant'Antonio n. 46 sempre a Torre Annunziata. L'incidente è accaduto in via Plinio nei pressi del deposito degli autobus. La via Plinio è una strada a doppio senso di circolazione.
mi stava venendo a prendere a bordo del suo motorino un SH 300 di Pt_1 colore bianco, era da solo. Io procedevo sul marciapiede in direzione Torre Annun- ziata, mentre a bordo del motorino veniva verso di me in direzione Pompei. Pt_1
Quella sera non pioveva. C'era movimento di veicoli sulla strada al momento del fatto. ha superato una Fiat MA che lo precedeva. Il conducente della Pt_1
Fiat MA lo ha urtato sul lato destro e mio marito ha perso l'equilibrio ed è caduto nell'altra corsia urtando una Hyundai. Tutta la scena si è svolta accanto a me. Io ero sul marciapiede sul lato della strada dove stava passando la Hyundai. Mio marito si è trovato al centro tra le due macchine. Ribadisco che il conducente della Fiat MA ha mosso lo sterzo urtando il motorino di mio marito quando era accanto. Mio marito è caduto per terra dopo che il motorino ha urtato la Hyundai. Ha riportato gravissime lesioni al viso e alla gamba sinistra dove poi è stato ope- rato. È intervenuta la Polizia e un passante lo portò in ospedale. Il conducente della Fiat MA era un uomo di nazionalità straniera e si fermò dopo l'impatto, con lui c'erano altri stranieri. Anche il conducente della Hjundai era un uomo e si fermò, se ben ricordo era da solo. Non ricordo se per terra tra le due corsie ci fosse la striscia continua o tratteggiata. Io stavo da sola e al momento del fatto non mi sono sentita bene e delle persone mi hanno dato un po' d'acqua, poi è venuta la zia di che all'epoca aveva una pizzeria un po' più avanti e insieme siamo Pt_1 andate all'ospedale di Boscotrecase. Non so il motorino da chi sia stato raccolto, quindi non so e sera funzionante, ricordo solo che era rotto. Si fermarono diverse persone, ma io non conoscevo nessuno. Non conosco , forse è una Persona_4 signora che abita nei dintorni di via Plinio. Non l'ho vista per strada al momento dell'incidente. Quando è arrivata la polizia io stavo andando via, non mi hanno chiesto niente, né io mi sono avvicinata loro.” Tale dinamica non ha trovato riscontro nelle ulteriori deposizioni testimoniali. Invero, il teste escussa all'udienza del 28.11.2023 dichiarava Testimone_4 in ordine alla dinamica che “il motorino per scansare l'auto proveniente dal senso opposto di marcia sbandava e finiva su un'altra auto proveniente dalla stessa direzione di marcia dell'auto che il ragazzo tentava di evitare, vale a dire da Pompei”.
4 Ancora, il teste di parte convenuta, , traportata dell'altra ON auto coinvolta nel sinistro, dichiarava: “ricordo di aver visto un'autovettura pro- venire dal senso opposto di marcia, ricordo una macchina lunga di colore scuro, modello station wagon, credo condotta da tale se non erro, ricordo che CP_2 era uno straniero, seguita da un motorino, un SH bianco, con a bordo solo il con- ducente che indossava il casco protettivo, il quale tentava di sorpassare a sinistra l'auto station wagon che lo precedeva solo che urtava lo specchietto lato sinistro, sbandava e finiva addosso alla nostra auto, proveniente dal senso opposto di marcia. Voglio chiarire che in quel momento cantavo in auto, quindi non prestavo particolare attenzione a ciò che accadeva intorno, ma ricordo che procedevamo ad una velocità regolare, circa una trentina di km/h ed il motorino è arrivato addosso all'auto sulla quale viaggiavo in corrispondenza dapprima della parte anteriore destra e poi colpiva lateralmente dove ero seduta io. In realtà non so come il ragazzo sia uscito vivo da tale sinistro;
infatti, ricordo di aver visto il motorino che è scivolato sul lato destro per finire con le ruote sul marciapiede, ed ho visto delle scintille, ma quando sono scesa dall'auto, sia il ragazzo che il motorino erano dietro la nostra auto. Non ricordo se il conducente dell'auto in cui viaggiavo si sia spostato di istinto sulla sinistra e pertanto il motorino sia scivolato sul lato de- stro…...Specifico che ero distratta, ma ciò che ho visto è stato il motorino intento a superare la station wagon che viaggiava regolarmente al centro della sua corsia di marcia, e che non ha ostacolato detto sorpasso;
non ho visto l'impatto tra il moto- rino e la station wagon ma mi sono resa conto dell'urto in quanto, dopo il sinistro, scesi dalle rispettive autovetture, il conducente la station wagon disse che non gli importava dello specchietto retrovisore della sua auto che era stato impattato e lesionato, ma ciò che era importante è che tutti stavamo bene. Preciso che l'auto sulla quale viaggiavo subì un impatto forte al punto tale da fermarsi e non essere più marciante dopo. Il conducente la station wagon pronunciava le parole che ho riferito rivolgendosi sia a noi che eravamo sull'auto maggiormente danneggiata sia ai parenti del ragazzo conducente il motorino, che sopraggiunsero quando il ra- gazzo già era stato trasportato in ospedale. Non c'è stato nessuno scontro tra l'auto sulla quale viaggiavo e l'auto station wagon, i danni provocati all'autovettura su cui mi trovavo sono stati arrecati dall'impatto con il motorino. Ricordo che quando si parlò delle assicurazioni da contattare per il risarcimento del danno dell'auto del mio amico, disse di non voler sapere nulla visto CP_2 che non era interessato al risarcimento per i danni subiti dalla sua auto”. Da tali deposizioni testimoniali emerge dunque che l'autovettura Fiat croma percorreva la via Plinio in Torre annunziata allorquando veniva urtata, nello specchietto retrovisore laterale sinistro dal motociclo Honda Sh che, nell'eseguire una manovra di sorpasso, sbandava e andava a collidere nella
5 parte frontale con l'autovettura ND che proveniva dalla direzione opposta. Tale ricostruzione appare, inoltre, conforme a quella presente nel verbale della Polizia, sopravvenuta sul luogo del sinistro nell'immediatezza del fatto. Alla luce di tali elementi, il giudicante ritiene quindi maggiormente attendibile la ricostruzione fornita dalle testi e , rispetto a Testimone_4 ON quella resa dalla teste di parte attrice , peraltro, legata da Testimone_3 rapporto di coniugio con l'attore. Le riportate risultanze della prova orale, valutate unitamente a quanto emergen- te anche dalla prova documentale, inducono il tribunale a ritenere sussistenti concreti elementi di colpa dell' nel verificarsi dell'incidente dedotto in Pt_1 lite e la violazione della norma di cui all'art. 148 del codice della strada che regola la manovra di soprasso. Invero, come evidenziato da giurisprudenza maggioritaria “ Il conducente di un veicolo, nell'accingersi ad un sorpasso - che costituisce manovra pericolosa e complessa - non solo deve attivare la propria attenzione, ma altresì constatare che vi sia spazio libero sufficiente perché detta manovra possa avvenire senza alcun pericolo, dovendo soprassedere laddove, in relazione alle circostanze contingenti, non abbia la certezza della sussistenza di spazio sufficiente ad escludere ogni possibilità di collisione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la senten- za di merito la quale, nell'esaminare la dinamica del sinistro, aveva ritenuto appli- cabile la regola sussidiaria di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., del tutto omettendo di esaminare la specifica disciplina dettata dall'art.148, comma 3, del codice della strada che impone al conducente durante la manovra di sorpasso di tenersi ad una adeguata distanza laterale di sicurezza dal veicolo sorpassato;
tanto più che, nella specie, trattandosi di sorpasso di un velocipede da parte di un autocarro, il conducente di quest'ultimo avrebbe dovuto tener conto delle possibili oscillazioni e deviazioni, dovute a circostanze accidentali, del veicolo sorpassato che si caratte- rizza per un equilibrio particolarmente instabile)” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 31009 del 30/11/2018). Nessun addebito, invece, si ritiene di ascrivere al conducente della Fiat MA, il quale, come emerso dal reso testimoniale, stava regolarmente percorrendo la propria corsia di marcia prima che il motorino lo superasse impattandolo. A ciò si aggiunga la circostanza che anche dalla scheda Ivass prodotta in atti dalla convenuta, l'attore risulta coinvolto in circa sei sinistri dal 2013 al 2018 in qualità di responsabile e di danneggiate: circostanza che, indubbiamente, costi- tuisce un indizio idoneo a minare ulteriormente l'attendibilità della ricostruzione dallo stesso fornita. La evidenziata scarsa attendibilità della deposizione testimoniale, la documenta- zione depositata da parte avversa (dati Ivass) e l'ulteriore dato rappresentato
6 dalla circostanza che le varie richieste di risarcimento danni (cfr. costituzione in mora a mezzo p.e.c. ricevuta il 30.8.2013, 23.9.2016 e 21.9.2018) riportano tra loro una dinamica completamente differente rispetto ai punti di impatto, porta a confermare l'insufficienza del quadro istruttorio. Pertanto, la domanda non può che essere respinta.
4. La ritenuta infondatezza nell'an della pretesa risarcitoria esime, ovviamente, da qualsiasi disamina dell'aspetto relativo al quantum debeatur.
5. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13.8.2022, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, delle questioni affrontate e del valore della causa, nella misura indicata in di- spositivo (scaglione di riferimento, da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00: fase studio, euro 2.552,00; fase introduttiva, euro 1.628,00; fase istruttoria: euro 5.670,00; fase decisoria, euro 4.253,00). Nei rapporti tra l'attore ed il convenuto nulla va disposto in CP_2 ordine alle spese di lite, attesa la contumacia del secondo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando ogni altra istan- za, eccezione, deduzione disattese, così provvede A. dichiara la contumacia di CP_2
B. rigetta la domanda proposta da Parte_1
C. condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_3 che liquida in euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spe- se forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute;
D. nulla sulle spese tra e il convenuto Parte_1 CP_2
Così deciso in Torre Annunziata il 22 gennaio 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
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