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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1432/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
UC SC, Presidente
CARIOLO GIOVANNI, Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9563/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San NI La Punta - Casa Comunale 95037 San NI La Punta CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 319 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Nessuno è presente, la causa viene posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.p.a. ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU n. 319, relativo all'anno d'imposta 2019, per un importo pari a € 8.214,00.
La difesa di parte ricorrente, con un primo motivo, ha eccepito la carenza del presupposto impositivo, sostenendo che il Comune aveva erroneamente individuato in Credemleasing il soggetto passivo IMU, nonostante gli immobili oggetto di accertamento fossero concessi in locazione finanziaria. Ha richiamato l'art. 9 del D.Lgs. 23/2011, secondo cui, per gli immobili concessi in leasing, il soggetto passivo è l'utilizzatore dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata.
Parte ricorrente ha inoltre evidenziato che i contratti di leasing relativi agli immobili siti in Indirizzo_1 e Indirizzo_2 erano stati stipulati rispettivamente il 25.07.2019 e il 12.09.2018, con consegna contestuale degli immobili agli utilizzatori, sicché l'obbligo dichiarativo e di versamento IMU gravava esclusivamente su questi ultimi. Ha aggiunto che eventuali omissioni dichiarative dell'utilizzatore non potevano legittimare l'imposizione nei confronti della società concedente.
§§§§§
Il Comune di San NI la Punta si è costituito in giudizio ed ha dedotto che, a seguito dell'istanza di annullamento in autotutela presentata dalla ricorrente, erano emersi elementi idonei ad incidere sulla debenza dell'imposta, riconoscendo che gli immobili risultavano concessi in locazione finanziaria e che, pertanto, il soggetto passivo IMU non era Ricorrente_1.
Indi, l'Ente ha rappresentato di avere annullato l'avviso di accertamento n. 319 con provvedimento prot. n.
53934 del 23.12.2024, notificato alla società ricorrente, e successivamente confermato con nota prot. n.
1266 del 10.01.2025.
Ha chiesto, quindi, che fosse dichiarata la cessata materia del contendere, essendo l'atto impugnato stato annullato in autotutela.
§§§§§
All'udienza del 13 febbraio 2026 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso proposto nel rispetto dei termini di rito.
A seguito dell'avvenuto annullamento in autotutela deve dichiararsi la estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere.
In considerazione dell'esito del giudizio, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione Settima, dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
spese compensate. Catania del 13 febbraio 2026.
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
NI IO ES LU
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
UC SC, Presidente
CARIOLO GIOVANNI, Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9563/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San NI La Punta - Casa Comunale 95037 San NI La Punta CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 319 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Nessuno è presente, la causa viene posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.p.a. ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU n. 319, relativo all'anno d'imposta 2019, per un importo pari a € 8.214,00.
La difesa di parte ricorrente, con un primo motivo, ha eccepito la carenza del presupposto impositivo, sostenendo che il Comune aveva erroneamente individuato in Credemleasing il soggetto passivo IMU, nonostante gli immobili oggetto di accertamento fossero concessi in locazione finanziaria. Ha richiamato l'art. 9 del D.Lgs. 23/2011, secondo cui, per gli immobili concessi in leasing, il soggetto passivo è l'utilizzatore dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata.
Parte ricorrente ha inoltre evidenziato che i contratti di leasing relativi agli immobili siti in Indirizzo_1 e Indirizzo_2 erano stati stipulati rispettivamente il 25.07.2019 e il 12.09.2018, con consegna contestuale degli immobili agli utilizzatori, sicché l'obbligo dichiarativo e di versamento IMU gravava esclusivamente su questi ultimi. Ha aggiunto che eventuali omissioni dichiarative dell'utilizzatore non potevano legittimare l'imposizione nei confronti della società concedente.
§§§§§
Il Comune di San NI la Punta si è costituito in giudizio ed ha dedotto che, a seguito dell'istanza di annullamento in autotutela presentata dalla ricorrente, erano emersi elementi idonei ad incidere sulla debenza dell'imposta, riconoscendo che gli immobili risultavano concessi in locazione finanziaria e che, pertanto, il soggetto passivo IMU non era Ricorrente_1.
Indi, l'Ente ha rappresentato di avere annullato l'avviso di accertamento n. 319 con provvedimento prot. n.
53934 del 23.12.2024, notificato alla società ricorrente, e successivamente confermato con nota prot. n.
1266 del 10.01.2025.
Ha chiesto, quindi, che fosse dichiarata la cessata materia del contendere, essendo l'atto impugnato stato annullato in autotutela.
§§§§§
All'udienza del 13 febbraio 2026 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso proposto nel rispetto dei termini di rito.
A seguito dell'avvenuto annullamento in autotutela deve dichiararsi la estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere.
In considerazione dell'esito del giudizio, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione Settima, dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
spese compensate. Catania del 13 febbraio 2026.
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
NI IO ES LU