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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/02/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V., IV° Sezione Civile, Go p avv. Angela
Verolla, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile iscritto al R.G. N. 6 6 7 5 / 2 0 1 7 ed avente ad oggetto: altri rapporti condominiali.
TRA
Il sig. Rag. (C.F.: ) rappresentato e difeso, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'Avv.ti Maria Grazia ZAMPELLA e Adriano Tufariello nel cui studio in
Caserta, Viale Lincoln, 230, elettivamente domicilia (P.E.C.:
; Email_1
ATTORE
E il , in persona dell'amministratore p.t. dr. , Controparte_1 CP_2
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Leuci in virtù del deliberato P.IVA_1 assembleare e giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio sito in S. Maria C. V. alla Traversa M. Fiore palazzo Aversano n. 32, PEC: Email_2 Email_3
CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 cpc e 118 disp. att. cpc con omissione dello “svolgimento del processo” salvo richiamarlo ove necessario al fine di una migliore comprensione delle motivazioni della decisione.
Preliminarmente, al fine di una corretta analisi della questione giuridica sottesa alla sentenza in esame, occorre, brevemente, ripercorrere i fatti oggetto di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva nel presente Parte_1
1 giudizio il , in persona dell'amministratore pro tempore, al Controparte_1 fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Accogliere la domanda, e per l'effetto, condannare il , con sede in S. Maria C.V., alla Trav. Controparte_1
(C.F.: ) in persona dell'amministratore p.t., dott. CP_3 P.IVA_1 CP_4
, al pagamento, in favore dell'attore - della somma di Euro 14.037,78, di cui Euro
[...]
3.697,28 per anticipazione di cassa, Euro 3,925,47 per compenso amministratore anno
2014, Euro 4.660,03 per compenso amministratore anno 2015, Euro 370,00 per elaborazione e presentazione modelli fiscali e cancelleria 2015, Euro 1.165,00 per compenso amministratore dal I gennaio al 31 marzo 2016, Euro 220,00 per elaborazione e presentazione modelli fiscali 2016, oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora al saldo, ovvero quella che dovesse risultare giusta ex art. 1226 c.c. al culmine della istruttoria;
2. Condannare il , con sede in S. Maria C.V., alla Trav. Controparte_1 CP_3
(C.F.: ) in persona dell'amministratore p.t., dott. , P.IVA_1 Controparte_4 domiciliato in S. Maria C.V., Via Galatina 179, al pagamento delle spese e competenze legali del presente procedimento, con attribuzione al sottoscritto Avvocato anticipatario”.
A fondamento della propria domanda, parte istante sosteneva di aver svolto per il convenuto condominio l'attività di amministratore sino alla data del 16/2/2016 allorquando l'assemblea condominiale deliberava la sua revoca, tuttavia lo stesso continuava ad espletare il proprio incarico fino al giorno 19/4/2016 procedendo a consegnare tutta la documentazione contabile in suo possesso.
Per l'attività prestata, dunque, il aver maturato un credito pari ad euro 14.037,78 Pt_1 di cui: euro 3.697,28 per anticipazione di cassa, atteso che per il periodo compreso tra il
18/6/2013 ed il 19/4/2016 il pur avendo sostenuto delle spese Controparte_1 per un importo di Euro 27.726,84 aveva di fatto incassato soltanto la somma di euro
24.001,38, la cui differenza ammontante ad Euro 3.697,28 veniva interamente anticipata dallo steso attore;
Euro 3.925,47 per compenso professionale relativo all'anno 2014; Euro
4.660,03 per compenso relativo all'anno 2015; Euro 370,00 per l'elaborazione e la presentazione del modelli fiscali e varie spese di cancelleria relative all'anno 2015; Euro
1.165,00 per compenso concernente al periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2016; Euro
220,00 per l'elaborazione e la presentazione dei modelli fiscali per l'annualità 2016.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il il Controparte_1 quale si opponeva alle richieste di parte istante e formulava le seguenti conclusioni: “Voglia
l'On.le Tribunale adito, in persona del giudice designato, respinta ogni contraria istanza, così provvedere: Rigettare la domanda poiché nessuna somma è dovuta all'attore. Vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Più dettagliatamente, veniva eccepito che l'assemblea dei condomini provvedeva revocare l'incarico al IO in seno all'assemblea del 16.02.2016, a causa della cattiva Pt_1
2 gestione e delle gravi irregolarità commesse nell'espletamento del proprio incarico.
Già precedentemente, infatti, alcuni condomini decidevano di impugnare il verbale assembleare del 27/01/2015 ritendo illegittima e contra legem l'approvazione cumulativa dei rendiconti di gestione di 3 esercizi, relativamente agli anni 2011-2012 e 2013, oltre al rendiconto dell'esercizio al 31.12.2014 e, per l'effetto, chiedevano di annullare la deliberazione nell'occasione assunta.
Il convenuto condominio faceva rilevare che ulteriori gravi inadempienze da parte del IO venivano compiute, in seguito alla revoca dell'incarico, in occasione del Pt_1 passaggio di consegna della documentazione contabile in suo possesso, allorquando lo stesso ometteva di consegnare al subentrato nuovo amministratore una serie di cartelle esattoriali ricevute da Equitalia, contenenti delle richieste di pagamento per debiti risultanti a carico del , che non erano mai state pagate. Controparte_1
Dunque, secondo parte convenuta il presunto credito rivendicato dal rag. , oltre a Pt_1 scaturire da bilanci non approvati perché contenenti gravi irregolarità nella rendicontazione contabile, veniva contraddetto dall'analisi dettagliata degli stessi bilanci e rendiconti nei quali si evince che gli importi richiesti dall'attore a titolo di compensi venivano interamente pagati, tuttavia quest'ultimo, pur avendo incassato tutte le somme compresa l'IVA e la ritenuta d'acconto non emetteva regolare fattura.
Anche nell'ambito dell'assemblea del 20 novembre 2017 i condomini deliberavano la decisione di adottare delle determinazioni in merito alla mala gestio condominiale causata dal IO il quale, non avendo informato tempestivamente i condomini circa Pt_1
l'emissione di bollette straordinarie, aveva causato maggiori costi al condominio a causa della notifica di un pignoramento da parte del creditore procedente oltre ad aver inserito, successivamente alla presentazione nei bilanci, delle voci e dei costi ulteriori non documentati, creando delle discrepanze tra i rendiconti presentati e quelli successivamente approvati.
Al termine della prima udienza, verificata la regolarità del contraddittorio, il giudice istruttore rinviava la causa per la trattazione concedendo alle parti il termine per il deposito di memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.
A tal uopo, nella memoria I termine l'odierno attore faceva rilevare l'incompatibilità del difensore del convenuto essendo lo stesso anche condomino ed attore CP_1
(nonché difensore di sé stesso e di altri condomini) nel giudizio recante Rg N. 1610/2015, promosso contro lo stesso e pendente dinanzi al Codesto Tribunale, Controparte_1 successivamente rigettato.
Sempre in merito al comportamento processuale adottato dallo stesso legale, l'odierno attore sosteneva che il suddetto avvocato non si era completamente attenuto alle disposizioni degli stessi condomini i quali, nell'assemblea del 20 novembre 2017, gli
3 conferivano l'incarico per costituirsi in giudizio ferma restando la chiara ed esclusiva volontà di tentare un bonario componimento. Tuttavia, l'avvocato Leuci dissociandosi completamente dal deliberato assembleare dichiarava di sentirsi libero di proseguire tutte le azioni giudiziarie ritenute opportune nei confronti del rag. Pt_1
Per quanto concerne il merito, invece, parte istante eccepiva la tardiva costituzione del convenuto e le relative decadenze previste dal codice e, contestualmente, evidenziava che nel proprio atto difensivo il convenuto non aveva mai contestato specificamente i fatti allegati a fondamento della propria domanda né, tanto meno, aveva dedotto fatti estintivi o modificativi del credito fatto valere ammettendo, seppur implicitamente, che il rag.
[...] aveva effettivamente svolto l'incarico di amministratore del Pt_1 Controparte_1
fino alla revoca del 16/2/2016 garantendo l'ordinaria amministrazione fino al
[...]
19/4/2016.
Anche gli importi richiesti a titolo di spese anticipate non venivano formalmente contestati dal convenuto e, pertanto, il credito vantato dall'istante amministratore poteva considerarsi legittimo e tacitamente approvato.
Nella memoria primo termine depositata dal , invece, veniva eccepito che CP_1 nessuna delle domande formulate dal predetto amministratore poteva costituire titolo per l'invocato pagamento atteso che i presunti crediti, seppur inseriti nei rispettivi bilanci di competenza, non venivano formalmente e regolarmente approvati e/o ratificati dall'assemblea condominiale.
Per quanto concerne invece gli importi richiesti a titolo di compenso, il convenuto evidenziava che nel rendiconto triennale per gli anni 2011 – 2012 -2013 veniva riportato l'importo di euro 4.660,03, per ciascuna delle tre annualità, a titolo di competenze spettanti al IO , il quale dunque risultava aver incassato le competenze per tali anni Pt_1 senza aver emesso le relative fatture.
Il convenuto, inoltre, chiedeva di tener presente che gli anni 2011-2012-2013 il rag. aveva incassato, per ognuna delle tre annualità, a titolo di compenso, la Pt_1 complessiva somma € 4.660,03 di cui € 734,55 per ritenuta d'acconto che, tuttavia, da un controllo fiscale risultava come mai versata anche se registrata in contabilità come pagata.
Dunque, la cattiva gestione condominiale, le gravi irregolarità emerse dalla verifica contabile;
i debiti lasciati e i bilanci modificati successivamente rispetto a quelli inviati ai condomini per l'approvazione, avevano indotto l'assemblea dei condomini a deliberare di intraprendere un'autonoma azione di responsabilità nei confronti del IO , Pt_1 atteso che la costituzione tardiva del Condominio non consentiva di introdurre la suddetta richiesta di risarcimento danni come domanda riconvenzionale.
Infine, il dichiarava di aver ricevuto un ulteriore ingente Controparte_1 danno a causa della cattiva gestione condominiale del IO , in quanto lo Pt_1
4 stesso non aveva mai provveduto a comunicare, né a pagare, una serie di cartelle esattoriali emesse da Equitalia nei confronti del generando, dunque, una situazione CP_1 debitoria evidentemente notevole.
In considerazione di ciò il convenuto chiedeva di porre in compensazione il suddetto credito quale fatto estintivo e/o modificativo del presunto corrispondente credito azionato.
Esaurita la fase istruttoria, durante la quale il precedente giudicante rigettava la richiesta di CTU tecnica contabile, e ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e dopo diversi rinvii, dovuti al carico del ruolo, la causa veniva a gravare sul ruolo dello scrivente giudicante che in data 28.11.2024 assegnava la causa in decisone concedendo alle parti termini per memorie conclusionali.
* * *
La domanda di rimborso dei crediti vantati dall'amministratore di condominio rag. per le anticipazioni asseritamente effettuate per il Parte_1 convenuto condominio è infondata e deve essere rigettata. Controparte_1
Va osservato, in termini generali, che il credito dell'amministratore avente ad oggetto il pagamento del suo compenso ed il rimborso delle somme da lui anticipate per la gestione del condominio deve essere ricondotto, per costante giurisprudenza di legittimità, alla previsione dell'art. 1720, I comma, c.c.
Stabilisce la norma anzidetta che “il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta”.
Tale previsione deve tuttavia essere necessariamente coordinata con la disciplina codicistica del condominio, in forza della quale il compenso dell'amministratore deve essere previsto, a pena di nullità, al momento dell'accettazione dell'incarico da parte dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1129, XIV comma, c.c. Nel caso di anticipazioni, invece, la giurisprudenza di legittimità richiede sia fornita la prova non solo degli esborsi sostenuti con denaro personale dell'amministratore ma anche dell'approvazione, da parte dell'assemblea, del rendiconto di gestione nel quale si dia atto di tali voci di debito.
“L'amministratore di condominio non ha infatti un generale potere di spesa spettando all'assemblea il compito di approvare il conto consuntivo valutando l'opportunità delle spese erogate dall'amministratore. Nel condominio anche le spese di manutenzione ordinaria e quelle fisse relative ai servizi comuni essenziali abbisognano infatti di un'esplicita approvazione assembleare, la quale è espressamente richiesta dall'art. 1135 n.
2 c.c. per tutte indistintamente 'le spese occorrenti durante l'anno' e non solo per le spese
5 di straordinaria manutenzione a cui si riferisce l'art. 1135 n. 4 c.c.” (cfr Cass. civ., sent. n.
14197 del 27.06.2011; Cass. civ., sent. n. 18084 del 20.08.2014).
La delibera assembleare di approvazione del rendiconto predisposto dall'amministratore può, ad ogni modo, avere il valore di un riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., così dispensando l'ex amministratore dall'onere di fornire la prova dell'esistenza del proprio credito, ove nel bilancio approvato siano espressamente indicate le poste passive a cui risulta specificamente attribuito tale valore, in quanto la ricognizione di debito richiede pur sempre una manifestazione di volontà dell'assemblea su un oggetto specificamente sottoposto all'esame dell'organo collettivo.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “la deliberazione dell'assemblea di condominio che procede all'approvazione del rendiconto consuntivo emesso dall'amministratore ha valore di riconoscimento di debito solo in relazione alle poste passive specificamente indicate;
pertanto, ove il rendiconto - che è soggetto al principio di cassa - evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, l'approvazione dello stesso non consente di ritenere dimostrato, in via di prova deduttiva, che la differenza sia stata versata dall'amministratore con denaro proprio, poiché la ricognizione di debito richiede un atto di volizione, da parte dell'assemblea, su un oggetto specifico posto all'esame dell'organo collegiale” (cfr Cass. civ., sent. n. 10153 del 09.05.2011; in termini
Cass. civ., sent. n. 3892 del 14.02.2017, secondo cui “il credito dell'amministratore di condominio per le anticipazioni delle spese da lui sostenute non può ritenersi provato in mancanza di una regolare contabilità che, sebbene non debba redigersi con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, deve, però, essere idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, così da rendere possibile l'approvazione da parte dell'assemblea condominiale del rendiconto consuntivo”; Cass. civ., sent. n. 18084 del 20.08.2014 e Cass. civ., sent. n. 14197 del 27.06.2011, le quali affermano che il credito per anticipazioni dell'amministratore di condominio non può considerarsi liquido né esigibile senza un preventivo controllo da parte dell'assemblea).
Non prova, invece, il credito per anticipazioni la consegna al nuovo amministratore di documentazione contabile dalla quale emerga un disavanzo delle poste contabili in entrata ed in uscita, non corrispondendo l'accettazione del passaggio di consegne da parte del nuovo amministratore ad un riconoscimento del debito. Ed invero, come ribadito anche di recente dalla Cassazione, “L'accettazione da parte del nuovo amministratore della documentazione condominiale consegnatagli dal precedente non costituisce prova idonea del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili,
6 spettando pur sempre all'assemblea di approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo, ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore. La sottoscrizione del verbale di consegna della documentazione, apposta dal nuovo amministratore, non integra, pertanto, una ricognizione di debito fatta dal condominio in relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritte al precedente amministratore e risultanti dalla situazione di cassa registrata (Cass. civ. ord. n.
15702/2020; conf. Cass. civ., sent. n. 8498/2012).
Ciò posto, secondo la medesima allegazione di parte attrice, il disavanzo per le presunte anticipazioni effettuate con danaro proprio tra il 2012 ed il 2013 e registrate agli inizi del
2014, sarebbe stato comunque ripianato agli inizi di aprile del 2014 e da ultimo, dopo ulteriori anticipazioni, ripianato nuovamente ad ottobre 2015, per ritornare ancora una volta negativo per effetto del pagamento delle retribuzioni del portiere, con un disavanzo per € 6.694,35. In conseguenza del successivo pagamento delle quote condominiali avvenuto fino al 6 aprile 2016, il saldo negativo si sarebbe poi ridotto ad € 3.532,10.
Da allora, alcun rendiconto di gestione risulta essere stato approvato dal , posto CP_1 che l'assemblea dei condomini del 16.02.2016 revocava l'amministratore odierno attore per gravi irregolarità di gestione (cfr. verbale assembleare in atti) e nella seduta assembleare successiva del 09.03.2016, veniva nominato il nuovo amministratore nella persona del dr. , cui seguiva in data 16.04.2016 passaggio di consegne dal CP_2 vecchio amministratore all'amministratore subentrante, come da verbale di passaggio di consegne prodotto dall'attore, che per la giurisprudenza richiamata, non costituisce comunque ricucimento di debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili (Cass. n.
15702/2020). Peraltro, il rendiconto di gestione per l'anno 2015, periodo in cui sarebbe verificato nuovamente il disavanzo e maturato il nuovo credito dell'amministratore per le asserite anticipazioni, risulta redatto successivamente al passaggio di consegne, essendo datato 17.09.2018 (cfr. All.6 memorie ex art. 183 c.6 n. 2 cpc parte attrice), e dunque non oggetto di approvazione dell'assemblea.
Ne discende, che l'assemblea del convenuto non ha di fatto mai approvato il CP_1 rendiconto di gestione predisposto nel quale vi sarebbe indicazione del dedotto credito per anticipazioni,
Neppure è stata fornita la prova che i dichiarati esborsi per far fronte alle spese condominiali nel periodo successivo all'ultimo ripianamento del debito avvenuto come dichiarato dallo stesso istante in data 12 ottobre 2015, nello specifico pagamento di spese straordinarie (compenso avv. Abbatecola) ed ordinarie (retribuzione al portiere), sarebbero stati sostenuti con denaro personale del medesimo amministratore atteso che dalla
7 documentazione in atti non risultano ricevute di pagamenti effettuati in detto periodo dal conto personale dell'amministratore, sicché la relativa domanda deve essere rigettata.
Anche la richiesta di pagamento del compenso da parte dell'amministratore non Pt_1 può trovare accoglimento in considerazione del fatto che, secondo giurisprudenza costante, il compenso dell'amministratore di condominio non è dovuto se non è inserito in bilancio e deliberato dall'assemblea condominiale, in quanto non sussistono le condizioni di liquidità ed esigibilità.
Lo conferma anche la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 17713/2023 nella quale viene ribadito il principio secondo cui il contratto tipico di amministrazione di condominio è riconducibile ad un rapporto di mandato presumibilmente oneroso e, dunque, il diritto del mandatario al compenso è condizionato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale.
Anche l'importo di Euro 220,00 chiesto a titolo di compenso per gli adempimenti fiscali non può essere riconosciuto atteso che come più volte chiarito dalla stessa Corte di Cassazione gli adempimenti fiscali rientrano nelle attività ordinarie ex art. 1130 n. 5 c.c., si pensi, ad esempio, al versamento delle ritenute o alla presentazione del modello 770 (art 25 ter DPR
600/73 come precisato dalla Circolare n. 7/E 2007 dell'Agenzia delle Entrate.
Dunque, qualora manchi nel preventivo l'indicazione di un compenso specifico per le citate attività, l'amministratore non può richiedere un corrispettivo ulteriore rispetto a quello preventivato.
Per quanto concerne la domanda di parte attorea, diretta ad ottenere il pagamento della somma dovuta a titolo di compenso, di cui il convenuto condomino chiede il rigetto a causa delle gravi irregolarità di gestione e di contabilità commesse dall'amministratore e poiché le suddette somme ricadono nel periodo in cui rendiconti di esercizi non sono stati approvati dall'assemblea condominiale, si evidenzia che la mancata approvazione del rendiconto, che costituisce un mero riconoscimento del debito, non esonera il condominio dalla corresponsione del compenso all'amministratore.
In tali casi, infatti, mancando la ratifica da parte della compagine condominiale e, quindi, il requisito di liquidità ed esigibilità del credito spetterà all'amministratore, ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna al relativo pagamento, ex art. 2697, primo comma, cod. civ., provare di aver svolto l'incarico conferitogli (fatto di per sé costitutivo del diritto), mentre sarà onere del condominio (ex art. 2697, secondo comma, cod. civ.) fornire la prova dell'avvenuto adempimento (fatto, a propria volta, di per sé, estintivo della correlativa obbligazione).
In mancanza di tale attività, ed in mancanza, peraltro, di specifica contestazione dello stesso svolgimento dell'attività gestoria da parte dell'amministratore, i compensi da
8 quest'ultimo richiesti vanno riconosciuti ed eventualmente determinati dal giudice che, conseguentemente condannerà, il al pagamento di quanto dovuto. Cass. II Sez. CP_1
Civ., sentenza n. 1429 del 08/03/1979; Cass., sentenza n. 3596 del 28/4/1990; Cass. Sez. II
Civ., sentenza n. 14197/2011; Ordinanza II Sez. Civ. N. 7874 del 19/03/21; Corte di cassazione con l'ordinanza n. 17713 del 21 giugno 2023; Tribunale di Pisa, I sez. Civ.,
11/10/2023 n. 1249; Cass. Sez. Un. 29/10/24, n. 20957
Ed invero, nel caso che ci occupa se da un lato parte attrice non ha prodotto i verbali assembleari contenenti il conferimento o il rinnovo dell'incarico per agli anni 2014-2015 e
2016 con il relativo onere da parte del condominio di remunerarlo con il corrispettivo in questa sede richiesto né tanto meno ha prodotto i verbali di approvazione di un rendiconto o di un bilancio recante l'indicazione della corrispondente voce di debito, dall'altra parte il non ha contestato l'avversa pretesa né ha assunto che l'incarico de quo sia CP_1 stato conferito e accettato a titolo gratuito né, ancora, voluto indicare quale fosse il diverso o minore corrispettivo dovuto al Ragioniere secondo i deliberati assembleari, Pt_1 limitandosi ad eccepire in maniera generica le irregolarità nella gestione e nella contabilità.
Dunque, a ben vedere il non ha assunto nè dimostrato che Controparte_1 la propria obbligazione non sia più esistente (per avere, cioè l'amministratore rinunziato alle proprie spettanze ovvero per essersi lo stesso già soddisfatto mediante riscossione della somma dovuta a titolo di compenso con prelievo bancario dal conto condominiale o, infine, per essere, comunque, già intervenuto il pagamento pienamente satisfattivo) e ha opposto, altresì, ma del tutto incongruamente, un'eccezione di compensazione rimasta senza la necessaria asseverazione processuale.
Il , sebbene dal verbale di consegna consti che disponesse di tutta la CP_1 documentazione contabile riferibile al periodo di gestione dell'amministratore Pt_1 non ha specificamente provato mediante la produzione nel presente processo dei bilanci condominiali e degli estratti conto il considerevole ammanco di cassa lamentato. Tra l'altro la mancata produzione degli estratti conto impedisce allo scrivente di valutare se le somme versate dai condomini siano state utilizzate dal convenuto per finalità personali rispetto a quelle a cui erano destinate o se siano state prelavate per pagare il proprio compenso.
Per tale motivo si ritiene di poter accogliere la domanda di parte attrice relativamente al compenso maturato e relativo agli anni 2014 – 2015 e parte del 2016 così come richiesto dallo stesso Pt_1
Le spese , stante l'esito del giudizio, si ritiene di compensarle interamente tra le parti.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria C.V., IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
9 - accoglie in parte la domanda di parte attrice per i motivi e nella misura in precedenza esplicitati e, per l'effetto, condanna il , in Controparte_1 persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento in favore dell'attore Rag.
dei seguenti importi: euro 4.660,03 per compenso anno 2014; euro Parte_1
4.660,03 per compenso anno 2015; euro 1.165,00 per compenso dal 1° gennaio al
31 marzo 2016;
- compensa le spese per ragioni di reciproca soccombenza.
Così deciso in Santa Maria C.V. in data 19 febbraio 2025
IL GOT
Avv. Angela Verolla
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