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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 03/06/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, sezione unica civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice rel./est. dott. Riccardo Sabato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1653 R.G. dell'anno 2022 tra:
C.F. nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa giusta procura Parte_2 in atti dall'avv. Norina Scorza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Praia a Mare
(Sa), alla via C. Colombo n. 4 ricorrente
e
, C.F. , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...], rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Maria Sorrentino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sapri
(Sa), alla Trav. Corso Umberto I, n. 7 resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lagonegro. avente ad oggetto: divorzio giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da atti e note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.05.2025
Il P.M. in data 10.02.2025 nulla ha opposto.
pagina 1 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 16.12.2022, ha esposto di avere contratto matrimonio Parte_1
civile il 20.06.1998 in Nemoli (Pz) con in regime di comunione dei beni e Controparte_1
dal quale sono nati a Belvedere RI (Cs) tre figli il 21.04.2000, il Per_1 Per_2
10.02.2005 e il 10.05.2012; che, essendo diventata intollerabile la convivenza Per_3
matrimoniale per incompatibilità caratteriale dei coniugi, ha proposto ricorso per separazione giudiziale con addebito innanzi all'intestato Tribunale iscritto al n. 1387/2017 R.G.; che con memoria difensiva depositata l'8.01.2018 si è costituito chiedendo la Controparte_1 separazione giudiziale con addebito alla di lui moglie;
che all'udienza di prima comparizione del
17.01.2018, previo esito negativo del tentativo di riconciliazione, il Presidente ha disposto i provvedimenti temporanei e urgenti;
che, nelle more, i coniugi sono addivenuti a un accordo alle seguenti condizioni: “1) I coniugi continueranno a vivere separatamente fissando la propria residenza ove la riterranno più opportuna… Si dà atto che è stata sciolta la comunione legale tra i coniugi;
2) la casa familiare (sita in Nemoli (PZ) alla via Mons. , n.2, continuerà ad Parte_2 essere assegnata alla sig.ra che l'abiterà unitamente ai figli;
3) i figli verranno Parte_1
affidati congiuntamente ad entrambi i genitori in forma condivisa e verranno collocati presso la madre;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione i genitori devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli secondo quanto previsto dall'art. 337 ter c.c.; il figlio trascorrerà con il padre almeno tre pomeriggi anche con pernottamento Per_2 nell'arco di ogni settimana, mentre per la figlia trascorrerà con il padre almeno due Per_3
pomeriggi a settimana dalle 17:00 alle 20:00, essendo la figlia nelle more del giudizio, Per_1
divenuta maggiorenne;
il padre verrà e terrà con se i figli, inoltre, per due fine settimana al mese in maniera alternata dalle 10:00 del sabato alle 19:00 della domenica, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis, per 15 gg nel periodo estivo, da concordarsi con la madre entro fine maggio;
ad anni alterni il giorno dell'onomastico o del compleanno dei minori oltre il giorno della festa del papà; 4) il sig.
continuerà a versare per il mantenimento la somma mensile di € 600,00 (€ 200,00 per CP_1
ciascun figlio). Il contributo di mantenimento a favore dei figli sarà adeguato automaticamente ogni anno secondo gli indici Istat e sarà consegnato alla consorte entro il 5 di ogni mese presso il domicilio della ovvero mediante versamento su conto corrente bancario intestato alla Pt_1
pagina 2 di 7 . Entrambi i genitori contribuiranno in ragione della metà al pagamento delle spese Pt_1
straordinarie relative ai figli, previo riscontro tramite adeguata documentazione. 5) si stabilisce di comune accordo che l'impianto fotovoltaico installato sull'abitazione di Via Mons. Nicola
Curzio, 2 in Nemoli (Pz), è e resta di proprietà esclusiva della sig.ra che ne Parte_1
percepirà i relativi emolumenti una volta estinti i debiti legati al pagamento del predetto impianto”; che in data 19.07.2018 il Tribunale di Lagonegro ha omologato le condizioni della separazione;
che i coniugi non si sono più riuniti e sono trascorsi quattro anni senza che sia stata ripristinata la comunione materiale e spirituale tra essi coniugi;
che quindi sussistono i presupposti per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sulla tali premesse la ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Pt_1
e alle stesse condizioni della separazione con la precisazione che
[...] Controparte_1
l'assegno unico sarà percepito al 100% dalla che è genitrice collocataria dei figli, con Pt_1 ogni consequenziale provvedimento di legge e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato
Civile competente di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza non appena passata in giudicato. Con vittoria di spese competenze e onorari di giudizio.
All'udienza di prima comparizione del 5.04.2023, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione per mancata presenza di , il Presidente con ordinanza allegata Controparte_1
al verbale di udienza ha confermato le condizioni della separazione, con prosieguo innanzi al
Giudice Istruttore.
Parte ricorrente, in data 18.04.2023, ha depositato memoria integrativa ex art. 709 c.p.c. riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Con ordinanza del 24.07.2023, resa all'esito dell'udienza del 10.07.2023 sostituita con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sono stati concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c..
Con memoria depositata il 18.04.2024 si è costituito il quale ha aderito alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedendo la conferma delle condizioni di cui alla separazione personale dei coniugi con compensazione delle spese.
All'udienza dell'1.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti congiuntamente hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi – in data 20.06.1998, ricorrendo l'ipotesi Pt_1 CP_1 prevista dall'art. 3 n.2 lett. b) L. 898/70, così come modificato dallo art. 5 L. 74/87, stante i pagina 3 di 7 presupposti di legge e permanendo la loro volontà di non volersi riconciliare.
2. La casa familiare sita in Nemoli (PZ) alla Via Mons. , n.2, continuerà ad essere assegnata alla Sig.ra Parte_2
che la abiterà unitamente ai figli;
3. La figlia minore verrà affidata Pt_1 Persona_4
congiuntamente ad entrambi i genitori e continuerà ad essere collocata presso la madre;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
i genitori devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli secondo quanto previsto dall'art. 337 ter c.c.; la figlia Per_3
trascorrerà con il padre almeno due pomeriggi a settimana dalle 18:00 alle 21:30, essendo i figli ed , nelle more del giudizio, divenuti maggiorenni;
il padre vedrà e terrà con sé la Per_1 Per_2
figlia per due fine settimana al mese in maniera alternata dalle 10:00 del sabato alle 19:00 della domenica, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis, per 15 giorni nel periodo estivo, da concordarsi con la madre entro fine maggio;
ad anni alterni il giorno dell'onomastico e del compleanno della stessa oltre il giorno della festa del papà;
4. Il sig. continuerà a versare entro il 5 di ciascun CP_1 mese alla sig.ra per il mantenimento dei figli la somma mensile di € 600,00 (€ 200,00 Pt_1
per ciascun figlio); detto importo non verrà adeguato secondo gli indici ISTAT;
l'assegno unico universale che è riconosciuto ed erogato in favore di e di continuerà ad essere Per_2 Per_3
richiesto e percepito nella sua totalità dalla madre Entrambi i genitori Parte_1
contribuiranno in ragione della metà al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli, secondo quanto previsto dalle linee guida CNF adottate anche dal Tribunale di Lagonegro (PZ); le spese straordinarie devono essere preventivamente concordate e documentate.
5. Le parti economicamente autosufficienti rinunciano reciprocamente allo assegno divorzile. Spese integralmente compensate”.
Con ordinanza del 4.02.2025, resa all'esito dell'udienza del 3.02.2025 sostituita con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con termini ridotti ex art. 190 c.p.c. di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, con trasmissione degli atti al P.M. per le determinazioni di competenza.
Il P.M. in data 10.02.2025 nulla ha opposto.
Con ordinanza del 30.04.2025 il Collegio ha rilevato la contrarietà a norma imperativa della previsione di rinuncia alla rivalutazione monetaria dell'assegno di mantenimento per i figli.
pagina 4 di 7 Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27.05.2025 le parti hanno concordato in modifica dei precedenti accordi l'adeguamento ISTAT per l'assegno di mantenimento per i figli a carico del padre.
2. La domanda è fondata e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dall'udienza presidenziale (17.01.2018) nella quale sono comparsi entrambi i coniugi nel procedimento per la separazione giudiziale iscritto al n. 1387/2017 R.G. innanzi all'intestato Tribunale e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
D'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa (tra le altre il deposito della convenzione congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio), si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi è definitivamente venuta meno e non possa dunque ricostituirsi.
Devono essere quindi eseguite le formalità prescritte dalla legge.
3. In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale prende atto che le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“
2. La casa familiare sita in Nemoli (PZ) alla Via Mons. , n.2, continuerà ad essere Parte_2
assegnata alla Sig.ra che la abiterà unitamente ai figli;
Pt_1
3. La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e Persona_4
continuerà ad essere collocata presso la madre;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
i genitori devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli secondo quanto previsto dall'art. 337 ter c.c.; la figlia trascorrerà con il padre almeno due Per_3
pomeriggi a settimana dalle 18:00 alle 21:30, essendo i figli ed , nelle more del Per_1 Per_2
giudizio, divenuti maggiorenni;
il padre vedrà e terrà con sé la figlia per due fine settimana al mese in maniera alternata dalle 10:00 del sabato alle 19:00 della domenica, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì in
Albis, per 15 giorni nel periodo estivo, da concordarsi con la madre entro fine maggio;
ad anni alterni il giorno dell'onomastico e del compleanno della stessa oltre il giorno della festa del papà;
pagina 5 di 7 4. Il sig. continuerà a versare entro il 5 di ciascun mese alla sig.ra per il CP_1 Pt_1 mantenimento dei figli la somma mensile di € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio); detto importo sarà adeguato secondo gli indici ISTAT;
l'assegno unico universale che è riconosciuto ed erogato in favore di e di continuerà ad essere richiesto e percepito nella sua totalità dalla Per_2 Per_3
madre Parte_1
Entrambi i genitori contribuiranno in ragione della metà al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli, secondo quanto previsto dalle linee guida CNF adottate anche dal Tribunale di
Lagonegro (PZ); le spese straordinarie devono essere preventivamente concordate e documentate.
5. Le parti economicamente autosufficienti rinunciano reciprocamente allo assegno divorzile”.
Ciò posto, in ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale, preso atto delle richieste congiuntamente formulate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'1.10.2024 e poi richiamate in quelle in sostituzione dell'udienza del 3.02.2025, come successivamente modificate con le note datate 18.05.2025 sottoscritte dalle parti personalmente e depositate telematicamente in data 22.05.2025, provvede in conformità in dispositivo non apparendo contrarie a norme imperative ed essendo altresì rispondenti all'interesse della prole.
4. Ricorrono giusti motivi, vista la natura della causa e le conclusioni congiunte, per dichiarare compensate tra le parti le spese processuali come dalle stesse richiesto nell'accordo raggiunto in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
➢ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Nemoli (Pz) il
20.06.1998 tra , nato a [...] il [...] e Controparte_1
, nata a [...] il [...]; Parte_1
➢ assegna la casa familiare a che ivi abiterà con i figli;
Parte_1
➢ affida la prole minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, con residenza dei minori presso la madre e diritto di visita del padre come indicato in parte motiva;
➢ per contribuire al mantenimento della prole pone carico di l'obbligo Controparte_1
di corrispondere, entro il giorno 5 di ciascun mese, a la somma mensile, Parte_1
pagina 6 di 7 rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di complessivi Euro 600,00 (euro 200,00 per ciascun figlio);
➢ pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la Controparte_1 Parte_1
misura del 50% delle spese straordinarie come indicato in parte motiva;
➢ prende atto degli ulteriori accordi tra le parti riportati in parte motiva;
➢ manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato civile competente per le annotazioni ai sensi dell'art. 5 della L. 898/70 e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396 (atto n. 2, P. II, Serie A, Ufficio 1, reg. atti matrimonio anno 1998);
➢ dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati Identificativi o altri dati anche relativi
a terzi dai quali può desumersi l'identità di minori o delle parti ai sensi dell'art. 52, comma 5, d.
Igs. n. 196 del 2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.05.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott. Maurizio Ferrara dott.ssa Giuliana Santa Trotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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