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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/11/2024, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile All'esito della scadenza del termine fissato fino alle ore 9,00 del 28 novembre 2024, nella causa civile iscritta al n. 743/2020 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Davide Arnaldi con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC
Email_1 attrice, contro
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, convenuto contumace, avente ad oggetto: recupero crediti;
viste le note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni e discussione della causa depositate in data 26 novembre 2024.
Il Giudice, dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, pronuncia, ai sensi dell'art. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato in data 26 maggio 2020,
[...] ha convenuto in giudizio il , Parte_1 Controparte_1 premettendo di essergli creditrice, in forza delle cessioni di credito intervenute con le società e delle seguenti Controparte_2 CP_3 somme: euro 199.707,84 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3; euro 15.320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
euro 37.684,96 per interessi moratori maturati sulle fatture indicate sub. doc.3, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna
“Data Scadenza”) – sino al 22.04.2020; gli interessi moratori maturandi sulla sorte capitale azionata nel presente giudizio “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal 23.04.2020 sino al saldo;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
euro 14.790,20 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti CP_1 diversi da quelli costituenti la predetta sorte capitale insoluta;
gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione. La società attrice, dopo averne infruttuosamente intimato il pagamento in via stragiudiziale, ha pertanto chiesto la condanna dell'Ente convenuto alla corresponsione delle citate somme, anche a titolo di indebito, con il riconoscimento degli interessi moratori e anatocistici e con vittoria delle spese di lite.
Il , seppure regolarmente convenuto, non si è costituito. Controparte_1
Ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. Con ordinanza del 10 ottobre 2023, è stata eccepita d'ufficio la nullità dei contratti con le società cedenti, dai quali è derivato il credito azionato, per carenza della forma scritta ed assenza dell'impegno di spesa pubblica, con assegnazione di un termine ai sensi dell'art. 101 c.p.c.. La domanda dell'attrice appare infondata. I contratti conclusi dalla P.A., richiedendo la forma scritta ad substantiam, devono essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi eccezionale, prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923, di contratti conclusi con ditte commerciali (Cass., n.
25798/15; Cass., n. 7297/09). Nella specie, ha prodotto le sole fatture, delle Parte_1 note di debito ed un rendiconto di formazione unilaterale che non possono avere valore di prova nel presente giudizio.
Nessun contratto è stato depositato. I contratti stipulati dalla P.A. a trattativa privata ai sensi dell'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, pur richiedendo in ogni caso la forma scritta
“ad substantiam”, possono non risultare da un unico documento, ove siano stipulati secondo l'uso del commercio e riguardino ditte commerciali. Tuttavia, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, occorre che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione o della società commerciale, né che la conclusione del contratto avvenga per “facta concludentia”, con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ. (Cass., n. 12316/2015).
I contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta, con la sottoscrizione di un unico documento, salva la deroga prevista dall'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 per i contratti con le imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza “secondo l'uso del commercio”, non essendo, comunque, sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale (App. Palermo, 2 agosto 2021, n. 1301). D'altro canto, “le pubbliche amministrazioni non possono assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, richiesta 'ad substantiam'; in assenza di tale requisito gli atti sono nulli e, pertanto, improduttivi di effetti giuridici e insuscettibili di sanatoria. Ai fini del rispetto del suddetto requisito non hanno rilievo comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date, in quanto la forma scritta 'ad substantiam' è uno strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino che della stessa P.A., sancito dall'art. 97 cost.” (Tribunale Catanzaro sez. II, 13/09/2022, n.1287) “al fine di garantire il regolare, corretto e trasparente svolgimento dell'attività amministrativa, i contratti conclusi con la P.A. debbano avere la forma scritta a pena di nullità, sicché a nulla rilevano i comportamenti taciti o le manifestazioni di volontà altrimenti date” (Trib. Latina sez. I, 03/11/2022, n.2068). Per di più “I contratti stipulati da una p.a devono avere forma scritta “ad substantiam”: l'assenza di questo requisito formale deve essere rilevata d'ufficio, indipendentemente dall'attività delle parti (anche in grado di appello). E' quindi esclusa la possibilità di 'sanare' il relativo vizio attraverso il mero fatto che la p.a. convenuta per l'adempimento di prestazioni nascenti da tale contratto non ne contesti la stipulazione in tale forma: se non è sufficiente neppure la ratifica tacita, tantomeno può attribuirsi rilevanza determinante al contegno processuale del difensore” (Trib. Pavia, n. 616/2022). È stata rilevata pure la nullità per violazione dell'art. 191 del d.lgs. n. 267/2000. Ed infatti, l'art. 191, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000 (cd. T.U.E.L.), nel disciplinare l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese da parte degli enti locali, recita: “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”. A tale proposito, la S.C. ha ritenuto che: “il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191, comma 1, nel consentire l'effettuazione di spese da parte degli enti locali soltanto in presenza di un impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e dell'attestazione della copertura finanziaria, prevede infatti espressamente, nel caso di spese riguardanti somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, l'obbligo del responsabile del procedimento di spesa di comunicare al destinatario le relative informazioni. Tale obbligo di comunicazione si pone in diretta correlazione con le conseguenze previste dal medesimo articolo, comma 4, ai sensi del quale, in mancanza dell'impegno contabile e della copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura. Tale disposizione, nella parte in cui esclude implicitamente l'idoneità del contratto a spiegare efficacia vincolante nei confronti dell'ente che lo ha stipulato, non ha introdotto alcuna innovazione rispetto alla disciplina previgente, la quale, a partire dal R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 284 e s.s. (seguiti dal D.L. 28 aprile
1989, n. 66, art. 23, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 1989, n. 144, poi sostituito dal D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art.
35, comma 4, a sua volta modificato dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, art. 4), è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la mancanza dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria comporta la nullità del contratto (cfr. ex plurimis, Cass., Sez.
Un., 10/06/2005, n. 12195; Cass., Sez. II, 11/06/2018, n. 15050; Cass., Sez. I, 13/06/2018, n. 15410), indipendentemente dall'osservanza della forma scritta, richiesta ad substantiam per la stipulazione, e dalla predetta comunicazione, che ha invece la finalità di rendere edotto l'altro contraente della sussistenza dei requisiti prescritti dalle norme citate, e di consentirgli, in mancanza, di rifiutare la stipulazione. L'inderogabilità della disciplina in esame e la rilevanza esterna dalla stessa conferita alla determinazione concernente l'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria, consentendo di escludere, in mancanza della prescritta comunicazione, la configurabilità di un incolpevole affidamento dell'altro contraente in ordine alla validità del contratto, fanno apparire del tutto irrilevante l'eventuale contrarietà alla buona fede del comportamento tenuto dall'Amministrazione, il quale potrebbe d'altronde venire in considerazione esclusivamente ai fini della responsabilità prevista dall'art. 1338 c.c.” (Cass., n, 5267/2022).
Nella specie, essendo il debitore un ente locale, deve ritenersi comunque necessario, ai fini della valutazione in ordine alla validità del rapporto contrattuale insorto tra le parti, il rispetto delle norme dettate in materia di impegno di spesa dall'art. 191 del d.lgs. 267/2000. L'accertamento della nullità dei contratti è stata compiuta solo incidentalmente ai fini del rigetto delle domande dell'attrice in assenza di specifica domanda sul punto. Parte attrice ha dedotto solo in sede di memoria ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. la derivazione del credito, in capo alla cedente CP_2
per l'erogazione dell'energia elettrica nel periodo in fatturazione dalla
[...] somministrazione in regime di salvaguardia.
Ciò non appare provato, atteso che il solo documento prodotto in allegato alla memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. indica le sole condizioni contrattuali applicabili al regime di salvaguardia senza dimostrare che il di sia stato fornito con tale regime. CP_1 CP_1
Peraltro, non può trovare applicazione il principio di non contestazione, in quanto ai sensi dell'art. 115 c.p.c. esso vale solo in caso di costituzione della parte e non può operare in caso di contumacia, come nella specie.
Alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio (Cass., n. 14372/2023). L'esclusione dei fatti non contestati dal “thema probandum” per il principio di non contestazione (o onere di contestazione specifica) non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto non potendo la sua mancata costituzione in giudizio essere equiparata, quanto ad effetto probatorio
(Cass., n. 34170/2022).
Ciò vale anche per il contratto stipulato dalla La schermata CP_3 prodotta dall'attrice in allegato alla memoria ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. non è sufficiente a dimostrare l'effettiva stipula in rete del contratto.
Invero, trattasi di documento pdf che non reca alcuna informazione certificata sulla provenienza dell'atto e sulla data dello stesso con conseguente esclusione della rilevanza di prova documentale necessaria per dimostrare l'effettivo ordine on line inviato dal tenendo Controparte_1 conto anche in questo caso dell'impossibilità di applicare il principio di non contestazione. La domanda di condanna ai sensi dell'art. 2041 c.c. appare parimenti infondata. In tema di azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A., conseguente all'assenza di un valido contratto, l'indennità prevista dall'art. 2041 cod. civ. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace, non potendo la liquidazione avvenire in misura corrispondente al prezzo fatturato delle merci, comprensivo del guadagno (Cass., n. 20648/2011; Cass., SS.UU., n.
23385/2008; Cass., n. 23780/2014; Cass., n. 19886/2015; Cass., n.
14526/2016). Così, nel caso in esame, la domanda di indennizzo non può essere accolta per difetto di prova dell'entità dell'impoverimento o di diminuzione patrimoniale cui commisurare il ristoro.
Nella specie, la banca attrice non ha fornito nessun elemento per determinare quale fosse il costo sostenuto, il margine di guadagno, ecc., cioè quale sia stata la sua reale diminuzione patrimoniale, epurata dal margine di guadagno, precludendo ogni indagine che non potrebbe estendersi fino al punto di ricercare elementi di fatto che era onere della parte fornire (in caso analogo, v. Trib. Reggio Calabria sez. I, 19 febbraio 2022, n. 206). In particolare, l'attrice ha chiesto, a titolo di indebito, il corrispettivo a prezzo pieno delle prestazioni fornite, chiedendo il pagamento delle fatture, interessi moratori e risarcimento del danno ex art. 6 D.lgs. n. 231/2992, per la complessiva somma di euro 31.077,88, senza fare alcun riferimento alla
“diminuzione patrimoniale subita”, distinguendola dal “lucro cessante”, ovvero dal margine di guadagno imprenditoriale, che è espressamente escluso dall'art. 2041 c.c.. La parte che richiede l'indebito ha un preciso onere, non solo di qualificare correttamente la richiesta, riferendosi all'impoverimento subìto o alla diminuzione patrimoniale intervenuta, e non già ad un corrispettivo globale sovrapponibile al prezzo di mercato della prestazione di merci o servizi, ma soprattutto - ed è ciò che rileva ai fini di causa - di fornire elementi idonei a determinare questa diminuzione patrimoniale.
Quindi, la domanda di indennizzo da indebito arricchimento non può essere accolta per difetto di prova dell'entità dell'impoverimento o di diminuzione patrimoniale cui commisurare il ristoro.
Nella specie, parte attrice si è limitata a richiedere, nelle conclusioni dell'atto introduttivo, l'importo ritenuto dovuto anche a titolo di indebito arricchimento, senza ulteriori allegazioni e specificazioni;
non ha fornito elementi per determinare quale fossero all'epoca i costi sostenuti, quale sarebbe stato il margine di guadagno, ecc., insomma quale sia stata la sua effettiva diminuzione patrimoniale, epurata dal margine di guadagno, così di fatto precludendo ogni indagine che non potrebbe estendersi fino al punto di ricercare elementi di fatto che era onere della parte fornire.
Alla luce di quanto esposto, le domande di parte attrice vanno, dunque, rigettate.
Nulla sulle spese di lite attesa la contumacia del convenuto.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 743/2020 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- rigetta le domande proposte dall'attrice;
- nulla sulle spese di lite.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile All'esito della scadenza del termine fissato fino alle ore 9,00 del 28 novembre 2024, nella causa civile iscritta al n. 743/2020 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Davide Arnaldi con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC
Email_1 attrice, contro
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, convenuto contumace, avente ad oggetto: recupero crediti;
viste le note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni e discussione della causa depositate in data 26 novembre 2024.
Il Giudice, dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, pronuncia, ai sensi dell'art. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato in data 26 maggio 2020,
[...] ha convenuto in giudizio il , Parte_1 Controparte_1 premettendo di essergli creditrice, in forza delle cessioni di credito intervenute con le società e delle seguenti Controparte_2 CP_3 somme: euro 199.707,84 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3; euro 15.320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
euro 37.684,96 per interessi moratori maturati sulle fatture indicate sub. doc.3, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna
“Data Scadenza”) – sino al 22.04.2020; gli interessi moratori maturandi sulla sorte capitale azionata nel presente giudizio “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal 23.04.2020 sino al saldo;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
euro 14.790,20 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti CP_1 diversi da quelli costituenti la predetta sorte capitale insoluta;
gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione. La società attrice, dopo averne infruttuosamente intimato il pagamento in via stragiudiziale, ha pertanto chiesto la condanna dell'Ente convenuto alla corresponsione delle citate somme, anche a titolo di indebito, con il riconoscimento degli interessi moratori e anatocistici e con vittoria delle spese di lite.
Il , seppure regolarmente convenuto, non si è costituito. Controparte_1
Ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. Con ordinanza del 10 ottobre 2023, è stata eccepita d'ufficio la nullità dei contratti con le società cedenti, dai quali è derivato il credito azionato, per carenza della forma scritta ed assenza dell'impegno di spesa pubblica, con assegnazione di un termine ai sensi dell'art. 101 c.p.c.. La domanda dell'attrice appare infondata. I contratti conclusi dalla P.A., richiedendo la forma scritta ad substantiam, devono essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi eccezionale, prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923, di contratti conclusi con ditte commerciali (Cass., n.
25798/15; Cass., n. 7297/09). Nella specie, ha prodotto le sole fatture, delle Parte_1 note di debito ed un rendiconto di formazione unilaterale che non possono avere valore di prova nel presente giudizio.
Nessun contratto è stato depositato. I contratti stipulati dalla P.A. a trattativa privata ai sensi dell'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, pur richiedendo in ogni caso la forma scritta
“ad substantiam”, possono non risultare da un unico documento, ove siano stipulati secondo l'uso del commercio e riguardino ditte commerciali. Tuttavia, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, occorre che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione o della società commerciale, né che la conclusione del contratto avvenga per “facta concludentia”, con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ. (Cass., n. 12316/2015).
I contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta, con la sottoscrizione di un unico documento, salva la deroga prevista dall'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 per i contratti con le imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza “secondo l'uso del commercio”, non essendo, comunque, sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale (App. Palermo, 2 agosto 2021, n. 1301). D'altro canto, “le pubbliche amministrazioni non possono assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, richiesta 'ad substantiam'; in assenza di tale requisito gli atti sono nulli e, pertanto, improduttivi di effetti giuridici e insuscettibili di sanatoria. Ai fini del rispetto del suddetto requisito non hanno rilievo comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date, in quanto la forma scritta 'ad substantiam' è uno strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino che della stessa P.A., sancito dall'art. 97 cost.” (Tribunale Catanzaro sez. II, 13/09/2022, n.1287) “al fine di garantire il regolare, corretto e trasparente svolgimento dell'attività amministrativa, i contratti conclusi con la P.A. debbano avere la forma scritta a pena di nullità, sicché a nulla rilevano i comportamenti taciti o le manifestazioni di volontà altrimenti date” (Trib. Latina sez. I, 03/11/2022, n.2068). Per di più “I contratti stipulati da una p.a devono avere forma scritta “ad substantiam”: l'assenza di questo requisito formale deve essere rilevata d'ufficio, indipendentemente dall'attività delle parti (anche in grado di appello). E' quindi esclusa la possibilità di 'sanare' il relativo vizio attraverso il mero fatto che la p.a. convenuta per l'adempimento di prestazioni nascenti da tale contratto non ne contesti la stipulazione in tale forma: se non è sufficiente neppure la ratifica tacita, tantomeno può attribuirsi rilevanza determinante al contegno processuale del difensore” (Trib. Pavia, n. 616/2022). È stata rilevata pure la nullità per violazione dell'art. 191 del d.lgs. n. 267/2000. Ed infatti, l'art. 191, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000 (cd. T.U.E.L.), nel disciplinare l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese da parte degli enti locali, recita: “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”. A tale proposito, la S.C. ha ritenuto che: “il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191, comma 1, nel consentire l'effettuazione di spese da parte degli enti locali soltanto in presenza di un impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e dell'attestazione della copertura finanziaria, prevede infatti espressamente, nel caso di spese riguardanti somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, l'obbligo del responsabile del procedimento di spesa di comunicare al destinatario le relative informazioni. Tale obbligo di comunicazione si pone in diretta correlazione con le conseguenze previste dal medesimo articolo, comma 4, ai sensi del quale, in mancanza dell'impegno contabile e della copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura. Tale disposizione, nella parte in cui esclude implicitamente l'idoneità del contratto a spiegare efficacia vincolante nei confronti dell'ente che lo ha stipulato, non ha introdotto alcuna innovazione rispetto alla disciplina previgente, la quale, a partire dal R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 284 e s.s. (seguiti dal D.L. 28 aprile
1989, n. 66, art. 23, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 1989, n. 144, poi sostituito dal D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art.
35, comma 4, a sua volta modificato dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, art. 4), è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la mancanza dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria comporta la nullità del contratto (cfr. ex plurimis, Cass., Sez.
Un., 10/06/2005, n. 12195; Cass., Sez. II, 11/06/2018, n. 15050; Cass., Sez. I, 13/06/2018, n. 15410), indipendentemente dall'osservanza della forma scritta, richiesta ad substantiam per la stipulazione, e dalla predetta comunicazione, che ha invece la finalità di rendere edotto l'altro contraente della sussistenza dei requisiti prescritti dalle norme citate, e di consentirgli, in mancanza, di rifiutare la stipulazione. L'inderogabilità della disciplina in esame e la rilevanza esterna dalla stessa conferita alla determinazione concernente l'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria, consentendo di escludere, in mancanza della prescritta comunicazione, la configurabilità di un incolpevole affidamento dell'altro contraente in ordine alla validità del contratto, fanno apparire del tutto irrilevante l'eventuale contrarietà alla buona fede del comportamento tenuto dall'Amministrazione, il quale potrebbe d'altronde venire in considerazione esclusivamente ai fini della responsabilità prevista dall'art. 1338 c.c.” (Cass., n, 5267/2022).
Nella specie, essendo il debitore un ente locale, deve ritenersi comunque necessario, ai fini della valutazione in ordine alla validità del rapporto contrattuale insorto tra le parti, il rispetto delle norme dettate in materia di impegno di spesa dall'art. 191 del d.lgs. 267/2000. L'accertamento della nullità dei contratti è stata compiuta solo incidentalmente ai fini del rigetto delle domande dell'attrice in assenza di specifica domanda sul punto. Parte attrice ha dedotto solo in sede di memoria ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. la derivazione del credito, in capo alla cedente CP_2
per l'erogazione dell'energia elettrica nel periodo in fatturazione dalla
[...] somministrazione in regime di salvaguardia.
Ciò non appare provato, atteso che il solo documento prodotto in allegato alla memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. indica le sole condizioni contrattuali applicabili al regime di salvaguardia senza dimostrare che il di sia stato fornito con tale regime. CP_1 CP_1
Peraltro, non può trovare applicazione il principio di non contestazione, in quanto ai sensi dell'art. 115 c.p.c. esso vale solo in caso di costituzione della parte e non può operare in caso di contumacia, come nella specie.
Alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio (Cass., n. 14372/2023). L'esclusione dei fatti non contestati dal “thema probandum” per il principio di non contestazione (o onere di contestazione specifica) non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto non potendo la sua mancata costituzione in giudizio essere equiparata, quanto ad effetto probatorio
(Cass., n. 34170/2022).
Ciò vale anche per il contratto stipulato dalla La schermata CP_3 prodotta dall'attrice in allegato alla memoria ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. non è sufficiente a dimostrare l'effettiva stipula in rete del contratto.
Invero, trattasi di documento pdf che non reca alcuna informazione certificata sulla provenienza dell'atto e sulla data dello stesso con conseguente esclusione della rilevanza di prova documentale necessaria per dimostrare l'effettivo ordine on line inviato dal tenendo Controparte_1 conto anche in questo caso dell'impossibilità di applicare il principio di non contestazione. La domanda di condanna ai sensi dell'art. 2041 c.c. appare parimenti infondata. In tema di azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A., conseguente all'assenza di un valido contratto, l'indennità prevista dall'art. 2041 cod. civ. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace, non potendo la liquidazione avvenire in misura corrispondente al prezzo fatturato delle merci, comprensivo del guadagno (Cass., n. 20648/2011; Cass., SS.UU., n.
23385/2008; Cass., n. 23780/2014; Cass., n. 19886/2015; Cass., n.
14526/2016). Così, nel caso in esame, la domanda di indennizzo non può essere accolta per difetto di prova dell'entità dell'impoverimento o di diminuzione patrimoniale cui commisurare il ristoro.
Nella specie, la banca attrice non ha fornito nessun elemento per determinare quale fosse il costo sostenuto, il margine di guadagno, ecc., cioè quale sia stata la sua reale diminuzione patrimoniale, epurata dal margine di guadagno, precludendo ogni indagine che non potrebbe estendersi fino al punto di ricercare elementi di fatto che era onere della parte fornire (in caso analogo, v. Trib. Reggio Calabria sez. I, 19 febbraio 2022, n. 206). In particolare, l'attrice ha chiesto, a titolo di indebito, il corrispettivo a prezzo pieno delle prestazioni fornite, chiedendo il pagamento delle fatture, interessi moratori e risarcimento del danno ex art. 6 D.lgs. n. 231/2992, per la complessiva somma di euro 31.077,88, senza fare alcun riferimento alla
“diminuzione patrimoniale subita”, distinguendola dal “lucro cessante”, ovvero dal margine di guadagno imprenditoriale, che è espressamente escluso dall'art. 2041 c.c.. La parte che richiede l'indebito ha un preciso onere, non solo di qualificare correttamente la richiesta, riferendosi all'impoverimento subìto o alla diminuzione patrimoniale intervenuta, e non già ad un corrispettivo globale sovrapponibile al prezzo di mercato della prestazione di merci o servizi, ma soprattutto - ed è ciò che rileva ai fini di causa - di fornire elementi idonei a determinare questa diminuzione patrimoniale.
Quindi, la domanda di indennizzo da indebito arricchimento non può essere accolta per difetto di prova dell'entità dell'impoverimento o di diminuzione patrimoniale cui commisurare il ristoro.
Nella specie, parte attrice si è limitata a richiedere, nelle conclusioni dell'atto introduttivo, l'importo ritenuto dovuto anche a titolo di indebito arricchimento, senza ulteriori allegazioni e specificazioni;
non ha fornito elementi per determinare quale fossero all'epoca i costi sostenuti, quale sarebbe stato il margine di guadagno, ecc., insomma quale sia stata la sua effettiva diminuzione patrimoniale, epurata dal margine di guadagno, così di fatto precludendo ogni indagine che non potrebbe estendersi fino al punto di ricercare elementi di fatto che era onere della parte fornire.
Alla luce di quanto esposto, le domande di parte attrice vanno, dunque, rigettate.
Nulla sulle spese di lite attesa la contumacia del convenuto.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 743/2020 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- rigetta le domande proposte dall'attrice;
- nulla sulle spese di lite.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)