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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/03/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5216/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente;
Alessandro Di Tano Giudice;
Lara Seccacini Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5216/2024 promossa da: nato a [...] il [...], rappresentato, Parte_1 difeso e domiciliato da/presso avv. ANNA BARTOLI;
RICORRENTE contro nata a [...] il [...], rappresentata, difesa Controparte_1
e domiciliata da/presso avv. GABRIELE GALEAZZI;
RESISTENTE con l'intervento DE Pubblico Ministero in sede;
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio;
CONCLUSIONI: all'udienza DE 29/01/2025, le parti hanno chiesto che fosse emessa sentenza parziale sullo status;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Il ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di sentir Parte_1 pronunciare lo scioglimento DE matrimonio contratto a Castelfidardo (AN) in data 07/12/2002 con alle condizioni ivi formulate. Controparte_1
pagina 1 di 3 2. La resistente si è costituita per l'udienza DE 29/01/2025, non opponendosi alla pronuncia di divorzio.
3. In tale sede, le parti hanno congiuntamente chiesto che fosse emessa sentenza parziale sullo status.
3. La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento DE matrimonio è meritevole di accoglimento.
Giova, al riguardo, evidenziare che dalla documentazione prodotta emerge che, con sentenza n. 2078 DE 29/10/2014, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione dei coniugi, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno DEla domanda.
Del pari, risulta pacifica l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi, nonché il protrarsi DEla separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione degli stessi innanzi al Presidente DE Tribunale nella predetta procedura di separazione.
Stante il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Deve, in conseguenza, essere pronunciato lo scioglimento DE matrimonio e deve essere disposta la rimessione DEla causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per il prosieguo DE giudizio.
4. La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando sulla domanda di divorzio proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
dichiara lo scioglimento DE matrimonio contratto nel Comune di Castelfidardo (AN) il 7/12/2002 da e matrimonio trascritto nei registri DElo Parte_1 Controparte_1 stato civile DE Comune di Castelfidardo (AN) – anno 2002 – parte 1 – serie // – n. 23; ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione DEla presente sentenza;
dispone la rimessione DEla causa di fronte al giudice relatore per il prosieguo, come da separata ordinanza;
pagina 2 di 3 spese alla pronuncia definitiva.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio DE giorno 05/III/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente;
Alessandro Di Tano Giudice;
Lara Seccacini Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5216/2024 promossa da: nato a [...] il [...], rappresentato, Parte_1 difeso e domiciliato da/presso avv. ANNA BARTOLI;
RICORRENTE contro nata a [...] il [...], rappresentata, difesa Controparte_1
e domiciliata da/presso avv. GABRIELE GALEAZZI;
RESISTENTE con l'intervento DE Pubblico Ministero in sede;
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio;
CONCLUSIONI: all'udienza DE 29/01/2025, le parti hanno chiesto che fosse emessa sentenza parziale sullo status;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Il ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di sentir Parte_1 pronunciare lo scioglimento DE matrimonio contratto a Castelfidardo (AN) in data 07/12/2002 con alle condizioni ivi formulate. Controparte_1
pagina 1 di 3 2. La resistente si è costituita per l'udienza DE 29/01/2025, non opponendosi alla pronuncia di divorzio.
3. In tale sede, le parti hanno congiuntamente chiesto che fosse emessa sentenza parziale sullo status.
3. La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento DE matrimonio è meritevole di accoglimento.
Giova, al riguardo, evidenziare che dalla documentazione prodotta emerge che, con sentenza n. 2078 DE 29/10/2014, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione dei coniugi, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno DEla domanda.
Del pari, risulta pacifica l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi, nonché il protrarsi DEla separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione degli stessi innanzi al Presidente DE Tribunale nella predetta procedura di separazione.
Stante il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Deve, in conseguenza, essere pronunciato lo scioglimento DE matrimonio e deve essere disposta la rimessione DEla causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per il prosieguo DE giudizio.
4. La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando sulla domanda di divorzio proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
dichiara lo scioglimento DE matrimonio contratto nel Comune di Castelfidardo (AN) il 7/12/2002 da e matrimonio trascritto nei registri DElo Parte_1 Controparte_1 stato civile DE Comune di Castelfidardo (AN) – anno 2002 – parte 1 – serie // – n. 23; ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione DEla presente sentenza;
dispone la rimessione DEla causa di fronte al giudice relatore per il prosieguo, come da separata ordinanza;
pagina 2 di 3 spese alla pronuncia definitiva.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio DE giorno 05/III/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
pagina 3 di 3