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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 29/03/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del giudice dott.ssa Rossana Musumeci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 3229 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Piscitello Daniele;
attore
E
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Andaloro Calogero;
convenuta
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9 dicembre 2024, atti ivi richiamati e comparsa conclusionale ritualmente depositata da parte convenuta.
Motivi della decisione
1. I fatti oggetto del giudizio.
Con ricorso ex art. 1159 bis c.c., depositato in data 9 dicembre 2020, Parte_1 ha convenuto in giudizio al fine di fare accertare e dichiarare in Controparte_1 proprio favore, l'acquisto del diritto di proprietà per usucapione di un appezzamento di terreno, sito in Misilmeri, in contrada Catena, identificato al Catasto Terreni del Comune di
Misilmeri al foglio 34, particella 118.
A sostegno della propria domanda, ha dedotto di avere esercitato, per oltre vent'anni, il possesso del suddetto terreno in modo pacifico ed incontestato, coltivandolo, recintandolo
1 e provvedendo alla sua manutenzione a propria cura e spese.
Con provvedimento del 30 dicembre 2020, il Tribunale ha disposto che il ricorso fosse reso pubblico mediante affissione per novanta giorni all'albo del Comune di Misilmeri, all'albo del Tribunale di Termini Imerese e pubblicazione nella G.U.R.S. e che venisse notificato a coloro che nei registri immobiliari figurassero come titolari di diritti reali sull'immobile in oggetto e a coloro che nel ventennio precedente avessero trascritto domanda giudiziale diretta a rivendicare la proprietà del bene medesimo o altri diritti reali su di esso.
Avverso detto ricorso, con atto di citazione notificato in data Controparte_1
19 maggio 2021, esponendo di essere proprietaria del terreno di cui trattasi, ha proposto opposizione (R.G. n. 1623/2021), chiedendo il rigetto della domanda del ricorrente volta all'accertamento dell'usucapione del fondo per insussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 1159 bis c.c. e dalla Legge 346/1976.
In tale giudizio, si è costituito contestando la fondatezza Parte_1 dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza dell'8 luglio 2021, il giudizio promosso da Controparte_1 iscritto al R.G. n. 1623/2021, è stato riunito al procedimento instaurato da Parte_1 con il ricorso ex art. 1159 bis c.c., iscritto al R.G. n. 3229/2020.
[...]
La causa è stata istruita, oltre che con la produzione di documenti, mediante l'interrogatorio formale della convenuta e prove testimoniali.
Infine, all'udienza cartolare del 9 dicembre 2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Merito della lite.
La domanda proposta da è infondata e va, pertanto, rigettata. Parte_1
Giova, in primo luogo, ricordare che ai fini dell'usucapione speciale della piccola proprietà rurale di cui all'art. 1159 bis c.c., è richiesta la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) che il fondo sia ubicato in un comune “montano”, ovvero, laddove sia ubicato in un comune non “montano”, che abbia un reddito dominicale iscritto in catasto non superiore a complessive £ 350.00 (art. 2 L. 10 maggio 1976, n. 346, così come modificato dalla L. 31 gennaio 1994, n. 97), pari – oggi – ad € 180,76;
b) che il fondo sia destinato, in concreto, allo svolgimento di attività agricola;
c) che il richiedente abbia esercitato un possesso pacifico (ossia, non acquistato con 2 violenza o, comunque, a violenza cessata), pubblico (ossia, acquistato in modo non clandestino o, comunque, a clandestinità terminata), non equivoco (ossia, acquistato in forza di atti non contraddittori posti in essere dal proprietario, chiaramente rivelatori dell'animus rem sibi habendi), continuo ed ininterrotto per oltre un quindicennio, accompagnato dall' animus possidendi.
Ciò posto, occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., colui che vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Nel caso in ispecie, costituiva quindi preciso onere di dimostrare di Parte_1 avere esercitato il possesso pacifico e continuo del fondo per cui è causa per almeno quindici anni.
Ora, dall'attività istruttoria svolta nel corso del giudizio, tale prova non è stata fornita.
Ed invero, il teste nel corso della sua deposizione, resa all'udienza del Testimone_1
16 ottobre 2023, ha escluso che il abbia avuto il possesso del terreno in Pt_1 argomento, affermando “il sig. sta lì ma il terreno non è suo né lui lo gestisce … non so Pt_1 specificare da quanto tempo il sig. è lì, lui pulisce una parte di terreno ma solo per poterci passare”. Pt_1
Anche il teste , escusso all'udienza del 16 ottobre 2023, non ha fornito Testimone_2 elementi utili per stabilire che abbia esercitato il possesso del fondo per Parte_1 almeno quindici anni, dichiarando di non saper specificare da quanti anni lo possiede.
Pertanto, alla luce delle risultanze processuali, non è emersa alcuna circostanza atta a provare che abbia avuto il possesso del fondo per un periodo sufficiente Parte_1 per consentire allo stesso di usucapirlo.
Per le ragioni suddette, la domanda spiegata dal va, dunque, rigettata. Pt_1
3. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/14 e ss. mm. e delle attività difensive svolte, tenuto conto del valore della causa e applicando parametri medi a tutte le fasi.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
• rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
• condanna lo stesso al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
liquidate in € 2.500,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
[...]
3 Così deciso in Termini Imerese, 29 marzo 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del giudice dott.ssa Rossana Musumeci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 3229 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Piscitello Daniele;
attore
E
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Andaloro Calogero;
convenuta
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9 dicembre 2024, atti ivi richiamati e comparsa conclusionale ritualmente depositata da parte convenuta.
Motivi della decisione
1. I fatti oggetto del giudizio.
Con ricorso ex art. 1159 bis c.c., depositato in data 9 dicembre 2020, Parte_1 ha convenuto in giudizio al fine di fare accertare e dichiarare in Controparte_1 proprio favore, l'acquisto del diritto di proprietà per usucapione di un appezzamento di terreno, sito in Misilmeri, in contrada Catena, identificato al Catasto Terreni del Comune di
Misilmeri al foglio 34, particella 118.
A sostegno della propria domanda, ha dedotto di avere esercitato, per oltre vent'anni, il possesso del suddetto terreno in modo pacifico ed incontestato, coltivandolo, recintandolo
1 e provvedendo alla sua manutenzione a propria cura e spese.
Con provvedimento del 30 dicembre 2020, il Tribunale ha disposto che il ricorso fosse reso pubblico mediante affissione per novanta giorni all'albo del Comune di Misilmeri, all'albo del Tribunale di Termini Imerese e pubblicazione nella G.U.R.S. e che venisse notificato a coloro che nei registri immobiliari figurassero come titolari di diritti reali sull'immobile in oggetto e a coloro che nel ventennio precedente avessero trascritto domanda giudiziale diretta a rivendicare la proprietà del bene medesimo o altri diritti reali su di esso.
Avverso detto ricorso, con atto di citazione notificato in data Controparte_1
19 maggio 2021, esponendo di essere proprietaria del terreno di cui trattasi, ha proposto opposizione (R.G. n. 1623/2021), chiedendo il rigetto della domanda del ricorrente volta all'accertamento dell'usucapione del fondo per insussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 1159 bis c.c. e dalla Legge 346/1976.
In tale giudizio, si è costituito contestando la fondatezza Parte_1 dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza dell'8 luglio 2021, il giudizio promosso da Controparte_1 iscritto al R.G. n. 1623/2021, è stato riunito al procedimento instaurato da Parte_1 con il ricorso ex art. 1159 bis c.c., iscritto al R.G. n. 3229/2020.
[...]
La causa è stata istruita, oltre che con la produzione di documenti, mediante l'interrogatorio formale della convenuta e prove testimoniali.
Infine, all'udienza cartolare del 9 dicembre 2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Merito della lite.
La domanda proposta da è infondata e va, pertanto, rigettata. Parte_1
Giova, in primo luogo, ricordare che ai fini dell'usucapione speciale della piccola proprietà rurale di cui all'art. 1159 bis c.c., è richiesta la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) che il fondo sia ubicato in un comune “montano”, ovvero, laddove sia ubicato in un comune non “montano”, che abbia un reddito dominicale iscritto in catasto non superiore a complessive £ 350.00 (art. 2 L. 10 maggio 1976, n. 346, così come modificato dalla L. 31 gennaio 1994, n. 97), pari – oggi – ad € 180,76;
b) che il fondo sia destinato, in concreto, allo svolgimento di attività agricola;
c) che il richiedente abbia esercitato un possesso pacifico (ossia, non acquistato con 2 violenza o, comunque, a violenza cessata), pubblico (ossia, acquistato in modo non clandestino o, comunque, a clandestinità terminata), non equivoco (ossia, acquistato in forza di atti non contraddittori posti in essere dal proprietario, chiaramente rivelatori dell'animus rem sibi habendi), continuo ed ininterrotto per oltre un quindicennio, accompagnato dall' animus possidendi.
Ciò posto, occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., colui che vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Nel caso in ispecie, costituiva quindi preciso onere di dimostrare di Parte_1 avere esercitato il possesso pacifico e continuo del fondo per cui è causa per almeno quindici anni.
Ora, dall'attività istruttoria svolta nel corso del giudizio, tale prova non è stata fornita.
Ed invero, il teste nel corso della sua deposizione, resa all'udienza del Testimone_1
16 ottobre 2023, ha escluso che il abbia avuto il possesso del terreno in Pt_1 argomento, affermando “il sig. sta lì ma il terreno non è suo né lui lo gestisce … non so Pt_1 specificare da quanto tempo il sig. è lì, lui pulisce una parte di terreno ma solo per poterci passare”. Pt_1
Anche il teste , escusso all'udienza del 16 ottobre 2023, non ha fornito Testimone_2 elementi utili per stabilire che abbia esercitato il possesso del fondo per Parte_1 almeno quindici anni, dichiarando di non saper specificare da quanti anni lo possiede.
Pertanto, alla luce delle risultanze processuali, non è emersa alcuna circostanza atta a provare che abbia avuto il possesso del fondo per un periodo sufficiente Parte_1 per consentire allo stesso di usucapirlo.
Per le ragioni suddette, la domanda spiegata dal va, dunque, rigettata. Pt_1
3. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/14 e ss. mm. e delle attività difensive svolte, tenuto conto del valore della causa e applicando parametri medi a tutte le fasi.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
• rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
• condanna lo stesso al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
liquidate in € 2.500,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
[...]
3 Così deciso in Termini Imerese, 29 marzo 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci
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