Articolo 1 della Legge 19 dicembre 1978, n. 804
Articolo 2
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21 dicembre 1978
Art. 1.
Con effetto dal 18 novembre 1978, i termini di cui all' articolo 1 della legge 18 maggio 1978, n. 189 , sono prorogati di dodici mesi.
Nel frattempo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1929, n. 1315 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1978