Art. 1.
Con effetto dal 18 novembre 1978, i termini di cui all' articolo 1 della legge 18 maggio 1978, n. 189 , sono prorogati di dodici mesi.
Nel frattempo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1929, n. 1315 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Con effetto dal 18 novembre 1978, i termini di cui all' articolo 1 della legge 18 maggio 1978, n. 189 , sono prorogati di dodici mesi.
Nel frattempo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1929, n. 1315 , e successive modificazioni ed integrazioni.