Sentenza breve 8 ottobre 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 08/10/2021, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/10/2021
N. 01196/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00635/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 635 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Beatrice Rigotti, Enrico Varali, Cristina Bono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di -OMISSIS-non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, Questura -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato sull'istanza presentata dal ricorrente in data -OMISSIS- volta a ottenere la conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso per lavoro subordinato ex art. 5, comma 9, del d.lgs. 286/1998 e art. 1, comma 8, del D.L. 113/2018, nonché dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 la dott.ssa Alessandra Farina, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, proposto ai sensi dell’art. 117 c.p.a., portato alla notifica via pec in data 9 giugno 2021 e quindi depositato il successivo 24 giugno 2021, l’odierno istante ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione intimata – Questura di -OMISSIS-– in ordine alla richiesta di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso per lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 5, comma 9 del D.lgs. 286/98 e art. 1 , comma 8 del D.L. n. 113/18, con conseguente condanna dell’amministrazione a provvedere in merito alla suddetta istanza, adottando un provvedimento espresso conclusivo del procedimento.
Espone il ricorrente di aver conseguito la protezione umanitaria e di aver successivamente richiesto, con istanza del 25 luglio 2019, la conversione del titolo di soggiorno per motivi umanitari in quello per motivi di lavoro subordinato.
L’iter procedimentale così avviatosi si articolava in due successivi avvisi formulati dalla Questura ai sensi dell’art. 10 – bis della legge 241/290, cui il procuratore del ricorrente dava riscontro, fornendo le informazioni richieste, con specifico riferimento all’attività lavorativa svolta.
Da ultimo, in data 4 gennaio 2021 venivano chieste altre delucidazioni, con richiesta di produzione di ulteriori integrazioni documentali.
Con il ricorso in epigrafe e per i motivi in esso dedotti, cui è possibile fare integralmente richiamo, parte ricorrente lamenta l’inerzia dell’amministrazione, che non ha concluso il procedimento assumendo un provvedimento espresso, nonostante le sollecitazioni inviate dal mandatario a tal fine incaricato, essendo in ogni caso decorso un considerevole lasso temporale dall'adempimento alle ultime richieste istruttorie.
Parte ricorrente ha quindi chiesto l’accoglimento del ricorso, con conseguente accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dall’amministrazione e la declaratoria dell’obbligo di provvedere.
In data 22 luglio 2021 si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato, che al riguardo si è interamente richiamata alla relazione resa dall’amministrazione, la cui difesa ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità e comunque l’improcedibilità del ricorso, in quanto proposto avverso un silenzio inadempimento insussistente in ragione dell’avvenuta adozione in data 14 aprile 2021 del provvedimento espresso di rilascio del permesso di soggiorno, posto successivamente in consegna dall’8 giugno 2021 e ritirato dall’interessato in data 10 giugno 2021.
Il ricorso veniva chiamato alla Camera di Consiglio del 6 ottobre 2021 e quindi trattenuto in decisione, come da verbale.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Come già osservato in fattispecie analoghe, “il rito speciale sul silenzio-inadempimento, disciplinato dagli artt. 117 e 31 CPA, ha per oggetto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dall’Amministrazione sull’istanza che le è stata presentata e sulla quale avrebbe dovuto invece provvedere. Pertanto, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, la condanna dell’Amministrazione a provvedere ai sensi del citato art. 117 CPA presuppone che al momento della pronuncia del giudice perduri l’inerzia e che dunque non sia venuto meno l’interesse del privato istante ad ottenere una pronuncia dichiarativa dell’illegittimità del silenzio serbato, con il conseguente ordine di provvedere; l’omessa attività dell’Amministrazione costituisce, dunque, una condizione dell’azione che deve persistere sino al momento della decisione, con la conseguenza che l’adozione da parte della stessa di un provvedimento esplicito (anche non satisfattivo dell’interesse pretensivo fatto valere dal privato), in risposta all’istanza dell’interessato o in ossequio all’obbligo di legge, rende il ricorso inammissibile per carenza originaria dell’interesse ad agire -se il provvedimento interviene prima della proposizione del ricorso- ovvero improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se il provvedimento interviene nel corso del giudizio all’uopo instaurato (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 14 aprile 2016, n. 1502; id., 22 gennaio 2015, n. 273; id., sez. VI, 30 marzo 2015, n. 1648; id., sez. V, 1 ottobre 2015, n. 4605; id., sez. V, 14 aprile 2016, n. 1502; TAR Lazio, Roma, sez. II, 21 novembre 2017, n.11509; TAR Puglia, Bari, sez. I, 8 settembre 2017, n. 942).” (TA.R. Veneto, III sez, n. 445/2021).
Orbene, per quanto riguarda il ricorso in esame, richiamati i suddetti principi e rilevato che con provvedimento del 14 aprile 2021 l’amministrazione ha provveduto in ordine alla richiesta del ricorrente; che peraltro in data 8 giugno 2021 il titolo di soggiorno è stato posto in consegna per essere successivamente ritirato, in data 10 giugno 2021, dall’interessato;
che, quindi antecedentemente alla notifica del ricorso e quindi al suo deposito, interveniva l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, il ricorso proposto avverso il silenzio deve essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della particolarità in fatto della vicenda le spese possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO