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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/02/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in presenza dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente rel./est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott. ssa Nadia Zampogna Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3710 del Ruolo Generale degli Affari Civili per l'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso per separazione giudiziale, e vertente
TRA
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Manzi Parte_1 C.F._1
(C.F: ), giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio C.F._2 elettivamente domicilia in Casoria (NA) alla Via G. Carducci n. 3;
Ricorrente
E
(C.F: ), rappresentato e difeso dall' avv. Pasquale Controparte_1 C.F._3
Caccavale (C.F.: ) giusta procura rilasciata su documento separato, C.F._4 presso il cui studio elettivamente domicilia in Casoria (NA), via Diaz n. 32;
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8 maggio 2024 la ricorrente epigrafata premesso di aver contratto matrimonio concordatario con l'8 luglio 1972 in Napoli, dalla cui Controparte_1 unione erano nati quattro figli, , nata a [...] il [...], nata a [...] Per_1 Per_2
l'08.12.1974, , nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], Per_3 CP_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che la ricorrente non era proprietaria di beni mobili e conti correnti e non era titolare di pensione a differenza del resistente che era invece titolare di pensione INPS e lavorava come dipendente comunale e risultava essere titolare di un autoveicolo;
che la stessa era comproprietaria nella misura del 50 % dell'immobile in Casavatore (NA) alla Via Vanvitelli n. 21 nonché di un immobile sito al piano terra dello stesso fabbricato e del lastrico solare;
che la convivenza era venuta meno da tempo a causa di una crisi coniugale dovuta dai comportamenti possessivi ed aggressivi del resistente;
tanto premesso chiedeva dichiararsi la separazione giudiziale con addebito e disporsi l'obbligo in capo al resistente di corrispondere in favore della ricorrente l'assegno di mantenimento mensile pari ad euro € 500,00. Con attribuzione delle spese di giudizio.
Con comparsa depositata in data 26 luglio 2024 il resistente epigrafato si costituiva in giudizio il quale non si opponeva alla declaratoria di separazione dei coniugi contestando quanto affermato dalla ricorrente nonché la richiesta di addebito formulata dalla stessa deducendo che la crisi dell'unione coniugale era ascrivibile unicamente alla patologica e maniacale gelosia della moglie. Contestava nel resto le circostanze affermate in ricorso in merito alle condizioni patrimoniali dichiarando di percepire una pensione di euro 1.500,00 mensili, al netto delle ritenute fiscali e della trattenuta mensile di euro 350,00 corrispondente ai rateizzi da rimborsare a titolo di mutuo e di non essere il proprietario della autovettura, intestata alla moglie, che da anni paga solo i premi assicurativi della RCA oltre all'assicurazione per danni all'abitazione.
- Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di addebito ascrivibile alla ricorrente;
porsi a suo carico l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento di somma pari a euro
250,00 mensili e condannare la ricorrente alle spese di giudizio.
- Alla udienza per la comparizione personale delle parti, tenutasi in data 25 settembre 2024, i procuratori delle parti si riportavano ai propri scritti difensivi e, all'esito, il Presidente relatore rinviava l'udienza ex art. 473 bis 28 c.p.c.. Su istanza congiunta dei procuratori l'udienza fissata per il 12 novembre 2024 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in cui le parti nelle note pervenute ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in atti chiedendo emettersi sentenza che recepisse l'accordo.
Il Pubblico Ministero in data 4 novembre 2024 apponeva il visto con parere favorevole per l'accoglimento dell'accordo raggiunto.
#######################################
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
In via preliminare va affermata l'ammissibilità della domanda di separazione personale in quanto le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha prodotto una intollerabile prosecuzione della loro convivenza, per cui sussistono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma I, c.c., tenuto conto dell'accordo posto in essere dai coniugi, le cui condizioni di seguito si riportano:
1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo e reciproco rispetto, permanendo nelle attuali condizioni abitative (le parti già abitando concretamente la casa familiare in due autonome porzioni indipendenti);
2) A titolo di contributo ordinario per il mantenimento della moglie, si Controparte_1 obbliga a versare a la somma mensile di euro 200,00 (duecento) da Parte_1 corrispondere entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese e da aggiornarsi annualmente, in misura pari al 100 %, di quella accertata dall'ISTAT, di variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, nonché a pagare direttamente e per intero le utenze domestiche per la fornitura di acqua potabile, luce e gas.
Il predetto accordo può essere recepito in quanto conforme a norme imperative e nulla osta alla sua ricezione tenuto conto anche del parere favorevole reso dal Pubblico
Ministero.
Stante l'accordo raggiunto deve ritenersi rinunciata la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente. Attesa la natura della pronuncia e l'accordo raggiunto vanno integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando nella controversia civile iscritta indicata in epigrafe, così provvede:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(NA) il 16.04.1954 e , nato a [...] il [...], alle Controparte_1 condizioni tra loro concordate nell'accordo, riportate in parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia conforme, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli ove in data 8.7.1972 veniva contratto matrimonio concordatario tra i suddetti coniugi (atto n. 88, Parte II, S.B, Anno
1972) affinché proceda alla trascrizione, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
(artt. 134 R. D. del 09/07/1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) del D.P.R. del 03/11/2000 n.
396, Ordinamento Stato Civile);
- Dichiara compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Aversa, in Camera di Consiglio, il 30 gennaio 2025 .
Il Presidente rel./ est.
Dr.ssa Tabarro Alessandra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in presenza dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente rel./est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott. ssa Nadia Zampogna Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3710 del Ruolo Generale degli Affari Civili per l'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso per separazione giudiziale, e vertente
TRA
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Manzi Parte_1 C.F._1
(C.F: ), giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio C.F._2 elettivamente domicilia in Casoria (NA) alla Via G. Carducci n. 3;
Ricorrente
E
(C.F: ), rappresentato e difeso dall' avv. Pasquale Controparte_1 C.F._3
Caccavale (C.F.: ) giusta procura rilasciata su documento separato, C.F._4 presso il cui studio elettivamente domicilia in Casoria (NA), via Diaz n. 32;
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8 maggio 2024 la ricorrente epigrafata premesso di aver contratto matrimonio concordatario con l'8 luglio 1972 in Napoli, dalla cui Controparte_1 unione erano nati quattro figli, , nata a [...] il [...], nata a [...] Per_1 Per_2
l'08.12.1974, , nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], Per_3 CP_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che la ricorrente non era proprietaria di beni mobili e conti correnti e non era titolare di pensione a differenza del resistente che era invece titolare di pensione INPS e lavorava come dipendente comunale e risultava essere titolare di un autoveicolo;
che la stessa era comproprietaria nella misura del 50 % dell'immobile in Casavatore (NA) alla Via Vanvitelli n. 21 nonché di un immobile sito al piano terra dello stesso fabbricato e del lastrico solare;
che la convivenza era venuta meno da tempo a causa di una crisi coniugale dovuta dai comportamenti possessivi ed aggressivi del resistente;
tanto premesso chiedeva dichiararsi la separazione giudiziale con addebito e disporsi l'obbligo in capo al resistente di corrispondere in favore della ricorrente l'assegno di mantenimento mensile pari ad euro € 500,00. Con attribuzione delle spese di giudizio.
Con comparsa depositata in data 26 luglio 2024 il resistente epigrafato si costituiva in giudizio il quale non si opponeva alla declaratoria di separazione dei coniugi contestando quanto affermato dalla ricorrente nonché la richiesta di addebito formulata dalla stessa deducendo che la crisi dell'unione coniugale era ascrivibile unicamente alla patologica e maniacale gelosia della moglie. Contestava nel resto le circostanze affermate in ricorso in merito alle condizioni patrimoniali dichiarando di percepire una pensione di euro 1.500,00 mensili, al netto delle ritenute fiscali e della trattenuta mensile di euro 350,00 corrispondente ai rateizzi da rimborsare a titolo di mutuo e di non essere il proprietario della autovettura, intestata alla moglie, che da anni paga solo i premi assicurativi della RCA oltre all'assicurazione per danni all'abitazione.
- Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di addebito ascrivibile alla ricorrente;
porsi a suo carico l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento di somma pari a euro
250,00 mensili e condannare la ricorrente alle spese di giudizio.
- Alla udienza per la comparizione personale delle parti, tenutasi in data 25 settembre 2024, i procuratori delle parti si riportavano ai propri scritti difensivi e, all'esito, il Presidente relatore rinviava l'udienza ex art. 473 bis 28 c.p.c.. Su istanza congiunta dei procuratori l'udienza fissata per il 12 novembre 2024 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in cui le parti nelle note pervenute ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in atti chiedendo emettersi sentenza che recepisse l'accordo.
Il Pubblico Ministero in data 4 novembre 2024 apponeva il visto con parere favorevole per l'accoglimento dell'accordo raggiunto.
#######################################
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
In via preliminare va affermata l'ammissibilità della domanda di separazione personale in quanto le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha prodotto una intollerabile prosecuzione della loro convivenza, per cui sussistono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma I, c.c., tenuto conto dell'accordo posto in essere dai coniugi, le cui condizioni di seguito si riportano:
1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo e reciproco rispetto, permanendo nelle attuali condizioni abitative (le parti già abitando concretamente la casa familiare in due autonome porzioni indipendenti);
2) A titolo di contributo ordinario per il mantenimento della moglie, si Controparte_1 obbliga a versare a la somma mensile di euro 200,00 (duecento) da Parte_1 corrispondere entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese e da aggiornarsi annualmente, in misura pari al 100 %, di quella accertata dall'ISTAT, di variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, nonché a pagare direttamente e per intero le utenze domestiche per la fornitura di acqua potabile, luce e gas.
Il predetto accordo può essere recepito in quanto conforme a norme imperative e nulla osta alla sua ricezione tenuto conto anche del parere favorevole reso dal Pubblico
Ministero.
Stante l'accordo raggiunto deve ritenersi rinunciata la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente. Attesa la natura della pronuncia e l'accordo raggiunto vanno integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando nella controversia civile iscritta indicata in epigrafe, così provvede:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(NA) il 16.04.1954 e , nato a [...] il [...], alle Controparte_1 condizioni tra loro concordate nell'accordo, riportate in parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia conforme, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli ove in data 8.7.1972 veniva contratto matrimonio concordatario tra i suddetti coniugi (atto n. 88, Parte II, S.B, Anno
1972) affinché proceda alla trascrizione, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
(artt. 134 R. D. del 09/07/1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) del D.P.R. del 03/11/2000 n.
396, Ordinamento Stato Civile);
- Dichiara compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Aversa, in Camera di Consiglio, il 30 gennaio 2025 .
Il Presidente rel./ est.
Dr.ssa Tabarro Alessandra