Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 09/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
RG. n. 3209 del 2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Laura Laureti, nella causa tra:
, Parte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. GATTA GIUSEPPE;
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., resistente, rappresentato e difeso dall'avv. BELLASSAI
DANIELA;
all'esito dell'udienza del 07/01/2025, svolta mediante lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
sentenza
La ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l'
[...]
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., e ha dedotto che, con comunicazione datata
13.06.2024 (racc. n. 66508435739-19, ricevuta il 04 luglio 2024),
è stata ricalcolata la pensione n. 044-330007093953 cat. INVCIV, con determinazione di un indebito, a suo carico, pari ad euro
333,33. Ha altresì dedotto che il ricalcolo sarebbe stato determinato dalla mancata presentazione alla visita per la revisione del 29 maggio 2024. Ha però precisato di non aver ricevuto alcuna convocazione per la suddetta visita, con conseguente illegittimità della richiesta di indebito.
1
Si è costituito in giudizio l e ha dedotto che, con CP_1 riliquidazione del 4.9.2024, l'indebito contestato, pari ad € 333,33,
è stato annullato. Ha quindi chiesto di dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Con note di trattazione scritta del 03.01.2025, parte ricorrente ha confermato di aver ottenuto l'annullamento del predetto indebito.
Ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere con condanna dell' alla rifusione delle spese di lite. CP_1
Per orientamento costante e consolidato della S.C. “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice” (Cass. SS.UU. n. 13969/2004, e nn. 16150/2010, 11931/2006; di recente Cass. n. 2063/2014).
Inoltre “La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto” (Cass. 2567/2007 e 4714/2006).
Si ritiene che nella specie sussistano i presupposti per la cessata materia del contendere attesa la concorde volontà delle parti in tal senso, nonché l'avvenuto annullamento dell'indebito contestato. In sostanza la pretesa attorea è stata soddisfatta e sono venute meno le ragioni di lite tra le parti.
2 Le spese di lite vanno poste a carico dell' in base al principio CP_1 di soccombenza virtuale atteso che l'annullamento dell'indebito è avvenuto dopo l'instaurazione del giudizio. Le spese di lite vanno liquidate tenendo conto della complessità bassa delle questioni trattate e del valore della controversia.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1 euro 258,00 oltre Iva CPA e spese generali forfettarie come per legge, con distrazione.
Frosinone, 07/01/2025 Il Giudice del lavoro
Laura Laureti
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