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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 03/03/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.214 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA MANZONI N.71 in TERRALBA, presso lo studio dell'Avv.
FRAU PATRIZIA che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
contro
C.F. , nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in PIAZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II, N. 4 in ORISTANO, presso lo studio dell'Avv. AMADORI GIOVANNA che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nato a [...]
LB (OR) il 26.06.1973 e nata a [...] l'[...], celebrato in Controparte_1
Pagina 1 LB in data 10.02.2002, in regime legale di separazione dei beni, come risulta dall'atto n. 1 –
Parte II – Serie A – Anno 2002, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di LB, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso comune di procedere alla trascrizione della emananda sentenza;
2) il figlio minore rimarrà affidato ad entrambi i genitori, i quali dovranno garantire cura, R_
educazione, istruzione, il mantenimento di rapporti equilibrati e continuativi con ciascun genitore e rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori, che continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il minore, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione scolastica e svago, le attività sportive e ricreative, l'acquisto
e l'utilizzo di telefono cellulare e videogiochi e di mezzi di trasporto personali fino al compimento della maggiore età. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente;
in particolare, per quanto riguarda le decisioni attinenti alle attività extrascolastiche, i genitori confermano espressamente che concorderanno le medesime in relazione alle scelte di , specificando che, attualmente, quest'ultimo ha R_ manifestato l'intenzione di svolgere l'attività sportiva di atletica;
3) il minore continuerà ad abitare con la madre, anche ai fini delle registrazioni anagrafiche.
I genitori si impegnano affinché il minore trascorra pari tempo con i medesimi e, pertanto, stabiliscono di comune accordo quanto segue:
a) durante il periodo scolastico (da metà settembre – inizio scuola, a metà giugno – fine scuola):
• Lunedì starà con il padre dal doposcuola fino alla mattina del giorno seguente, quando il R_
padre lo riaccompagnerà a scuola (pranzo con la madre);
• Martedì starà con la madre a pranzo e dal doposcuola fino alla mattina del giorno R_
seguente, quando la madre lo riaccompagnerà a scuola;
• Mercoledì starà con il genitore con cui non trascorre il fine settimana successivo (pranzo R_
con la madre);
• Giovedì starà con il padre dal doposcuola fino alla mattina del giorno seguente, quando il R_
padre lo riaccompagnerà a scuola (pranzo con la madre);
• Venerdì starà con la madre a pranzo e dal doposcuola fino alla mattina del giorno R_
seguente, quando la madre lo riaccompagnerà a scuola.
Durante i fine settimana (sabato e domenica), il minore starà, alternativamente, con il R_ padre o con la madre dall'uscita di scuola (compreso anche il pranzo del sabato e della domenica) fino alla mattina del lunedì, quando verrà riaccompagnato a scuola dal genitore con cui avrà
Pagina 2 trascorso il fine settimana.
b) durante il periodo non scolastico, trascorrerà nel mese di agosto 10 giorni consecutivi di R_
vacanza con ciascun genitore e la festività del Ferragosto sarà compreso, ad anni alterni, nei 10 giorni;
il calendario delle vacanze natalizie sarà definito, ad anni alterni e in maniera flessibile prevedendo anche diversi accordi in base alle esigenze di ciascuno, come segue: per l'anno in corso
e i successivi anni pari (2026, 2028 ecc.)
• il 24 dicembre, vigilia di Natale, lo trascorrerà con il padre fino alla mattina del giorno di R_
Natale;
• il 25, 26, 27, 28 dicembre starà con la madre;
R_
• il 29,30, 31 dicembre e 1° gennaio starà con il padre;
R_
• il 2, 3 gennaio starà con la madre;
R_
• il 4, 5 gennaio con il padre;
• Il 6 gennaio, giorno dell'Epifania starà con la madre che lo riaccompagnerà a scuola il R_
giorno successivo.
Per quanto riguarda le vacanze pasquali verranno trascorse alternativamente con il padre e con la madre: la Pasqua con uno e la Pasquetta con l'altro genitore, contemplando la possibilità di trascorrere almeno due giorni consecutivi con ciascuno.
Per il compleanno, il minore festeggerà un anno con il padre e l'anno successivo con la R_ madre, nel rispetto del principio dell'alternanza, salvo che intervengano degli accordi diversi tra i genitori.
4) Ciascuno dei genitori, nei periodi di permanenza presso di sé del minore, provvederà al suo mantenimento diretto, ad eccezione delle spese straordinarie che dovranno essere ripartite tra entrambi i genitori al 50% ciascuno, in particolare, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, si intendono per spese straordinarie quelle ludiche e mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche (tasse, libri, quaderni, attrezzatura, spese mensa, pulmino scolastico ecc.), ricreative
(gite scolastiche) e di svago, parascolastiche (iscrizione palestra, piscina, scuola calcio ed eventuale attrezzatura), che dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, tranne quelle urgenti e indifferibili. Verranno suddivise al 50% anche tutte le spese riguardanti il vestiario/abbigliamento del minore con la specificazione che quest'ultimo, non andrà concordato con l'altro genitore. Qualora tali spese fossero anticipate da uno dei genitori, le stesse dovranno essere rimborsate volta per volta allo stesso genitore che le ha anticipate da parte dell'altro, preferibilmente con bonifico bancario o se in contanti, mediante il contestuale rilascio di una ricevuta;
5) i coniugi, entrambi autosufficienti, dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione
Pagina 3 l'uno in favore dell'altro di un assegno divorzile;
6) prende atto che gli stessi concedono reciprocamente, fin d'ora, il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto, e/o qualsiasi altro documento valido per l'espatrio anche in favore del figlio minore
R_
Spese di lite integralmente compensate”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni congiuntamente verbalizzate da
e ”. Parte_1 Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/03/2024 ha instaurato il giudizio per il Parte_1
divorzio tra lo stesso e la moglie Controparte_1
I coniugi hanno contratto matrimonio in TERRALBA il 10/02/2002 (atto n. 1 – Parte II – Serie A –
Anno 2002).
Dall'unione coniugale è nato il figlio (Cagliari, 01.07.2012). R_
Con Decreto di Omologa del Tribunale di Oristano, emesso in data 24 gennaio 2023, reso nel procedimento civile avente numero di R.G. 1386/2022, e Parte_1 Controparte_1
avevano dichiarato di volersi separare alle seguenti condizioni che qui di seguito si trascrivono:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. il figlio minore R_
rimarrà affidato ad entrambi i genitori, i quali dovranno garantire cura, educazione, istruzione, il mantenimento di rapporti equilibrati e continuativi con ciascun genitore e rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori, che continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il minore, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione scolastica e svago, le attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'utilizzo di telefono cellulare e videogiochi (da utilizzare per non più di un'ora al giorno durante la settimana, fatta eccezione per il fine settimana) e di mezzi di trasporto personali fino al compimento della maggiore età. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente;
3. il minore continuerà ad abitare con la madre, anche ai fini delle registrazioni anagrafiche. I genitori si impegnano affinché il minore trascorra pari tempo con i medesimi e, pertanto, stabiliscono di comune accordo quanto segue: a) durante il periodo scolastico (da metà
Pagina 4 settembre – inizio scuola a metà giugno – fine scuola): 1) Lunedì sta con il padre dal R_
doposcuola fino alla mattina del giorno seguente, quando il padre lo riaccompagnerà a scuola
(pranzo con la madre); 2) Martedì sta con la madre a pranzo e dal doposcuola fino alla R_
mattina del giorno seguente, quando la madre lo riaccompagnerà a scuola;
3) Mercoledì R_
starà con il genitore con cui non trascorre il fine settimana successivo (pranzo con la madre); 4)
Giovedì sta con il padre dal doposcuola fino alla mattina del giorno seguente, quando il R_
padre lo riaccompagnerà a scuola (pranzo con la madre); 5) Venerdì sta con la madre a R_
pranzo e dal doposcuola fino alla mattina del giorno seguente, quando la madre lo riaccompagnerà a scuola. Durante i fine settimana (sabato e domenica), il minore starà, R_ alternativamente, con il padre o con la madre dall'uscita di scuola (compreso anche il pranzo del sabato e della domenica) fino alla mattina del lunedì, quando verrà riaccompagnato a scuola dal genitore con cui avrà trascorso il fine settimana. b) durante il periodo non scolastico, intendendo le vacanze Natalizie e Pasquali, oltre alle vacanze estive con una precisazione: il minore rimarrà con il padre o con la madre secondo lo schema già concordato con R_
l'eccezione che, anche il pranzo sarà alternato con entrambi i genitori a seconda della permanenza del minore con ognuno di essi, fatta salva la possibilità che nelle vacanze estive il minore trascorra 10 gg a luglio e 10 gg ad agosto consecutivi o non consecutivi (libera scelta del genitore) con ciascuno di essi, da concordarsi entro il mese di giugno. La sig.ra CP_1 precisa sin d'ora di optare per la consecutività dei giorni delle vacanze estive, da trascorrere col figlio . Per il compleanno, il minore festeggerà un anno con il padre e l'anno R_ R_ successivo con la madre, nel rispetto del principio dell'alternanza, salvo che non intervengano degli accordi diversi tra i genitori. Le festività di Natale, Capodanno, Santo Stefano ed Epifania, intendendo con ciò il 24, 25, 26, 31 dicembre, 1 e 6 gennaio, verranno trascorse alternativamente con il padre e con la madre, così come per il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, con la possibilità per ciascun genitore di trascorrere almeno 2 gg consecutivi esclusi i giorni delle festività (per intenderci, si parla degli altri giorni non festivi in cui il minore non è a scuola), salvo che non intervenga un diverso accordo tra i genitori.
4. Ciascuno dei genitori, nei periodi di permanenza presso di sé del minore, provvederà al suo mantenimento diretto, ad eccezione delle spese straordinarie che dovranno essere ripartite tra entrambi i genitori al 50% ciascuno, in particolare, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, si intendono per spese straordinarie quelle ludiche e mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche (tasse, libri, quaderni, attrezzatura, spese mensa, pulmino scolastico ecc.), ricreative
(gite scolastiche) e di svago, parascolastiche (iscrizione palestra, piscina, scuola calcio ed eventuale attrezzatura), che dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, tranne
Pagina 5 quelle urgenti e indifferibili. Verranno suddivise al 50% anche tutte le spese riguardanti il vestiario/abbigliamento del minore con la specificazione che quest'ultimo, non andrà concordato con l'altro genitore. Qualora tali spese fossero anticipate da uno dei genitori, le stesse dovranno essere rimborsate volta per volta allo stesso genitore che le ha anticipate da parte dell'altro, preferibilmente con bonifico bancario o se in contanti, mediante il contestuale rilascio di una ricevuta;
5. Prende atto che al fine della regolamentazione patrimoniale dei coniugi, la signora riconosce al signor la somma totale di € 55.000,00, CP_1 Pt_1
(cinquantacinquemila/00) quale rimborso della spesa sostenuta dallo stesso per la Pt_1
costruzione del ricovero attrezzi, annesso alla casa coniugale, sul terreno di proprietà esclusiva della signora corrispondendo l'importo concordato in due distinti versamenti, di cui uno CP_1 pari ad € 30.000,00 (trentamila/00) a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a
già consegnato prima dell'udienza odierna, l'altro pari ad € 25.000,00 Parte_1
(venticinquemila/00) a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a da Parte_1 consegnarsi dopo l'emissione del decreto di omologa, entro 10 gg dalla comunicazione a cura della Cancelleria del decreto via PEC, ai rispettivi legali con le stesse modalità concordate per il primo versamento. Contestualmente alla corresponsione del saldo, il signor che nel Pt_1
frattempo avrà liberato completamente il ricovero attrezzi da tutti i suoi beni personali, provvederà alla consegna delle chiavi del locale e alla consegna delle chiavi dell'abitazione, redigendo un apposito verbale ed alla presenza dei rispettivi legali;
6. i coniugi, entrambi autosufficienti, dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione l'uno in favore dell'altro di un assegno di mantenimento;
7. prende atto che gli stessi concedono reciprocamente, fin d'ora, il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto, e/o qualsiasi altro documento valido per l'espatrio anche in favore del figlio minore;
8. prende atto che R_
fatte salve le obbligazioni indicate nel presente ricorso, i coniugi dichiarano, in particolare per quanto attiene i reciproci rapporti economici scaturenti dal rimborso delle somme relative alla realizzazione del ricovero attrezzi da parte del sig. di aver definito e composto ogni Pt_1 aspetto e di non avere null'altro da pretendere reciprocamente ad alcun titolo o ragione e di avere quindi provveduto alla concorde e soddisfacente regolamentazione di questo specifico rapporto patrimoniale, scaturente dal matrimonio.
9. le spese del presente giudizio vengono interamente compensate tra le parti”.
Il ricorrente ha concluso chiedendo pronunciarsi il divorzio alle condizioni meglio descritte in ricorso, da ritenersi assai simili a quelle oggetto di accordo in sede di separazione, con la precisazione che principale argomento del contendere, stante la mancanza di armonia tra i genitori sul punto, era la limitazione delle attività formative extrascolastiche a cui far partecipare il minore
Pagina 6 rispetto a quelle svolte alla attualità (doposcuola, canto, scuola di musica, corso intensivo della lingua inglese, a cui va aggiunto il catechismo); egli, invero, ha richiesto che tali attività dovessero individuarsi di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle esigenze, interessi, e bisogni dello stesso minore, tra i quali rientravano anche le attività ricreative, sportive e di svago aventi analoga valenza rispetto a quelle formative.
Inoltre, il ricorrente ha chiesto la modifica della ripartizione delle spese di abbigliamento nell'interesse del minore domandando, a differenza di quanto previsto in omologa, che ogni genitore provveda in relazione ai tempi in cui ha con sé il figlio.
Si è costituita la resistente, la quale non si è opposta alla domanda di divorzio e ha richiesto, semmai, alla luce di criticità riscontrata nella gestione dell'alternanza del minore tra i genitori, una parziale revisione delle condizioni omologate, così da rendere maggiormente sereno il figlio in virtù di una maggiore flessibilità nella gestione, sempre nell'ambito dell'affido condiviso e della bigenitorialità.
Le parti sono comparse innanzi al Giudice delegato all'udienza dell'11.7.2024. All'esito di tale udienza, sono stati incaricati i Servizi Sociali di LB e , in coordinamento tra loro CP_2
quali Comuni di residenza delle parti, di prendere in carico la coppia in un percorso di sostegno alla genitorialità, in particolare individuando gli interventi di rafforzamento alla genitorialità idonei a consentire alle parti di superare l'attuale forte conflittualità e instaurare un rapporto equilibrato e collaborativo tra loro nell'interesse del figlio, anche coadiuvando le parti medesime, in caso di loro preferenza per tale soluzione alternativa, nell'individuazione di un mediatore familiare idoneo a supportare i coniugi nel perseguimento del suddetto obiettivo.
Con relazione dell'11.11.2024 i Servizi Sociali hanno dato atto dell'avvio del percorso mediativo, dando atto della positiva partecipazione dei coniugi e della comune decisione di assumere insieme tutte le decisioni sulle attività extrascolastiche di , dando atto di impegnarsi a rispettare le R_
sue scelte;
in tale sede, peraltro, hanno dato atto di accettare la permanenza a giorni alterni di presso ciascun genitore con le stesse modalità di gestione di cui al decreto di omologa e con R_
alcune modifiche nella gestione delle festività, ricomprese nelle conclusioni conformi sopra formulate.
Infatti, all'udienza del 18.11.2024 le parti hanno manifestato di essere addivenute a un accordo che consiste nella conferma delle condizioni già stabilite in sede di separazione integrate dalle modifiche descritte nella relazione del Centro per la Famiglia dell'11.11.2024.
Pagina 7 Conseguentemente, non è stata ritenuta necessaria l'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti.
Ai sensi dell'art. 473bis.22, ult. co., c.p.c., pertanto, sono state fatte precisare le conclusioni, è stata ordinata la discussione orale della causa nella stessa udienza e, all'esito della formulazione di conclusioni conformi come sopra riportate, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda erano legalmente separate e che, del decreto di omologa della separazione (24/01/2023) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (17/03/2024 ), erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n. 55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 Controparte_1
Inoltre, devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi dei figli nonché degli stessi coniugi.
Difatti, il previsto affidamento condiviso è idoneo a dare completa attuazione all'ormai consolidato principio della bigenitorialità, il quale rappresenta un caposaldo fondamentale in materia di affidamento in quanto garantisce il legittimo diritto dei figli minori di poter stabilire, e coltivare nel tempo, un rapporto continuativo con entrambi i genitori, anche laddove questi abbiano scelto di non proseguire la loro relazione sentimentale.
La genitorialità condivisa, inoltre, di garantire che le decisioni di maggiore interesse per i figli siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
È, invero, lo stesso art. 337 ter c.c. a prevedere che debba valutarsi prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori.
Peraltro, la previsione di tempi paritari del figlio presso ciascun genitore costituisce la massima espressione del predetto principio, garantendo al minore la possibilità di contribuire in maniera perfettamente equilibrata nel garantire regolare cura e assistenza al minore, offrendogli la proficua e
Pagina 8 stabile presenza di entrambi i genitori, idonea anche a consentire a ciascuno di essi di esplicare pienamente il proprio ruolo.
Per quanto riguarda le decisioni attinenti alle attività extrascolastiche, principale motivo del contendere nell'ambito dell'avvio del presente procedimento, il percorso di mediazione ha giovato ai genitori, i quali hanno opportunamente confermato in maniera espressa che concorderanno le medesime in relazione alle scelte di , specificando che, attualmente, quest'ultimo ha R_ manifestato l'intenzione di svolgere l'attività sportiva di atletica.
Sotto il profilo economico, infine, si ritiene che l'eguale ripartizione dei tempi del minore presso ciascun genitore giustifichi la mancata previsione di un assegno di mantenimento, posto che entrambe le parti si faranno carico in uguale misura del mantenimento diretto del figlio.
La reciproca rinuncia delle parti a ogni pretesa attinente all'assegno divorzile riguarda diritti disponibili e, pertanto, non sussistono valide ragioni per non recepire pienamente la volontà degli stessi titolari dei diritti medesimi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a TERRALBA il 10/02/2002 tra , nato a [...] il [...], e nata Parte_1 Controparte_1
a GENONI (OR) il 11/06/1974, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 1 – Parte II – Serie A – Anno 2002- Comune di
TERRALBA).
Sull'accordo tra le parti:
- dispone che il figlio minore rimanga affidato ad entrambi i genitori, i quali dovranno R_
garantire cura, educazione, istruzione, il mantenimento di rapporti equilibrati e continuativi con ciascun genitore e rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori, che continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il minore, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione scolastica e svago, le attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'utilizzo di telefono cellulare e videogiochi e di mezzi di trasporto personali fino al compimento della maggiore età. Limitatamente alle
Pagina 9 questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente;
in particolare, per quanto riguarda le decisioni attinenti alle attività extrascolastiche, i genitori confermano espressamente che concorderanno le medesime in relazione alle scelte di , R_ specificando che, attualmente, quest'ultimo ha manifestato l'intenzione di svolgere l'attività sportiva di atletica;
- dispone che il minore continui ad abitare con la madre, anche ai fini delle registrazioni anagrafiche.
- dispone che il minore trascorra pari tempo con ciascun genitore e, pertanto, stabilisce sull'accordo delle parti i seguenti tempi di permanenza:
a) durante il periodo scolastico (da metà settembre – inizio scuola, a metà giugno – fine scuola):
• Lunedì starà con il padre dal doposcuola fino alla mattina del giorno seguente, R_
quando il padre lo riaccompagnerà a scuola (pranzo con la madre);
• Martedì starà con la madre a pranzo e dal doposcuola fino alla mattina del giorno R_
seguente, quando la madre lo riaccompagnerà a scuola;
• Mercoledì starà con il genitore con cui non trascorre il fine settimana successivo R_
(pranzo con la madre);
• Giovedì starà con il padre dal doposcuola fino alla mattina del giorno seguente, R_
quando il padre lo riaccompagnerà a scuola (pranzo con la madre);
• Venerdì starà con la madre a pranzo e dal doposcuola fino alla mattina del giorno R_
seguente, quando la madre lo riaccompagnerà a scuola.
Durante i fine settimana (sabato e domenica), il minore starà, alternativamente, con R_ il padre o con la madre dall'uscita di scuola (compreso anche il pranzo del sabato e della domenica) fino alla mattina del lunedì, quando verrà riaccompagnato a scuola dal genitore con cui avrà trascorso il fine settimana.
b) durante il periodo non scolastico, trascorrerà nel mese di agosto 10 giorni R_
consecutivi di vacanza con ciascun genitore e la festività del Ferragosto sarà compreso, ad anni alterni, nei 10 giorni;
il calendario delle vacanze natalizie sarà definito, ad anni alterni e in maniera flessibile prevedendo anche diversi accordi in base alle esigenze di ciascuno, come segue: per l'anno in corso e i successivi anni pari (2026, 2028 ecc.)
• il 24 dicembre, vigilia di Natale, lo trascorrerà con il padre fino alla mattina del R_
giorno di Natale;
• il 25, 26, 27, 28 dicembre starà con la madre;
R_
• il 29,30, 31 dicembre e 1° gennaio starà con il padre;
R_
Pagina 10 • il 2, 3 gennaio starà con la madre;
R_
• il 4, 5 gennaio con il padre;
• Il 6 gennaio, giorno dell'Epifania starà con la madre che lo riaccompagnerà a R_
scuola il giorno successivo.
Per quanto riguarda le vacanze pasquali verranno trascorse alternativamente con il padre e con la madre: la Pasqua con uno e la Pasquetta con l'altro genitore, contemplando la possibilità di trascorrere almeno due giorni consecutivi con ciascuno.
Per il compleanno, il minore festeggerà un anno con il padre e l'anno successivo R_ con la madre, nel rispetto del principio dell'alternanza, salvo che intervengano degli accordi diversi tra i genitori.
- dispone che ciascuno dei genitori, nei periodi di permanenza presso di sé del minore, provveda al suo mantenimento diretto, ad eccezione delle spese straordinarie che dovranno essere ripartite tra entrambi i genitori al 50% ciascuno, in particolare, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, si intendono per spese straordinarie quelle ludiche e mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche (tasse, libri, quaderni, attrezzatura, spese mensa, pulmino scolastico ecc.), ricreative (gite scolastiche) e di svago, parascolastiche (iscrizione palestra, piscina, scuola calcio ed eventuale attrezzatura), che dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, tranne quelle urgenti e indifferibili. Verranno suddivise al 50% anche tutte le spese riguardanti il vestiario/abbigliamento del minore con la specificazione che quest'ultimo, non andrà concordato con l'altro genitore. Qualora tali spese fossero anticipate da uno dei genitori, le stesse dovranno essere rimborsate volta per volta allo stesso genitore che le ha anticipate da parte dell'altro, preferibilmente con bonifico bancario o se in contanti, mediante il contestuale rilascio di una ricevuta;
- prende atto che i coniugi, entrambi autosufficienti, dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione l'uno in favore dell'altro di un assegno divorzile;
- prende atto che gli stessi concedono reciprocamente, fin d'ora, il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto, e/o qualsiasi altro documento valido per l'espatrio anche in favore del figlio minore R_
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
03/03/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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