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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/03/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme del 127 ter c.p.c., termine ultimo deposito note dello 22 novembre 2024, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2221/2021 R.G. Lavoro
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) in proprio e nella qualità di amministratore C.F._1
unico e legale rapp.te p.t. della entrambi rapp.ti e Parte_1 difesi dall'Avv. Generoso Pagliarulo e dall'Avv. Domenico Cimminiello e con questi elett.te domiciliati in Serino (AV) alla via Pasquale Roberto n.
96, giusta mandato in atti;
RICORRENTI
CONTRO
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Giovanna Sereno e con questi elett.te domiciliato rispettivamente in Avellino, alla via Roma n.
17, giusta mandato in atti;
Controparte_2
, (c.f. , in persona del legale
[...] CP_3 P.IVA_3 rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Sergio Parrella e con questi elett.te domiciliato rispettivamente in Avellino, alla via Iannaccone n. 12/14, giusta mandato in atti;
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in atti la parte in epigrafe chiede l'accertamento della genuinità
e della liceità dei contratti di appalto stipulati con le società Controparte_4
e e, per l'effetto, che venga Controparte_5 Controparte_6
CP_ accertata l'insussistenza dell'obbligo di versamento in favore di della somma complessiva di €#696.381#
(seicentonovantaseimilatrecentottantuno) a titolo di contributi previdenziali CP_ e sanzioni civili di cui alla diffida del 18.06.2020, anche, in subordine, per intervenuta decadenza ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003; chiede l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di versamento in favore dell' dei premi assicurativi e sanzioni civili per effetto della CP_3
intervenuta decadenza ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003; in ogni
CP_ caso, insiste per la prescrizione dei crediti vantati dall' e dall' o, in CP_3
subordine, con la diversa decorrenza temporale accertata in giudizio. I resistenti si sono costituiti.
La ricorrente con note depositate per l'udienza dello 08.04.2022 ha prodotto missiva recante data 09.03.2022, con la quale l'Ente assicurativo, sulla CP_3
CP_ base delle informazioni contenute nel verbale relativo all'accertamento ispettivo iniziato il 07.03.2019 e concluso il 24.10.2019, ha invitato la società ricorrente al pagamento della somma di €#44.410,61#
(quarantaquattromilaquattrocentodieci,61) a titolo di premi assicurativi , sanzioni civili e interessi di mora.
Sulla base di quanto emerge dagli atti di causa, il primo accesso ispettivo da parte del personale dell'istituto è stato effettuato in data 07.3.2019, congiuntamente a Militari dell'Arma dei Carabinieri di Solofra;
tale accesso
è menzionato nel corpo del verbale n. AV00001/2019-01 del 25.11.2019
(prot. n. 25324 del 19.12.2019), primo in ordine cronologico tra quelli prodotti dalle parti nel presente giudizio. All'esito di tutte le verifiche operate, il personale ispettivo ha ritenuto illeciti gli appalti individuati tra la ricorrente (appaltante) e le società Controparte_4 Controparte_6
e (appaltatrici) negli anni indicati, e per il periodo dallo
[...] Controparte_5
01.11.2014 al 27.03.2019.
Pag. 2 di 21 Per l'effetto, gli ispettori hanno attribuito in capo alla società ricorrente la titolarità dei rapporti di lavoro dei dipendenti assunti dalle società appaltatrici.
Va preliminarmente rilevato, ai fini anche della ricostruzione della vicenda,
CP_ che produce unicamente il citato verbale AV00001/2019-01 del
25.11.2019 prot. 25324 del 19.12.2019 e quello AV00001/2019-856-02 del
25.11.2019 prot. 25380 del 20.12.2019. produce anche i verbali n. CP_3
AV00001/2019 –860 – 02 del 25.11.2019 prot. 25333 del 19.12.2019;
AV00001/2019 – 861 – 02 del 25.10.2019 prot. 25326 del 19.12.2019;
AV00001/2019 – 856 – 02 del 25.11.2019 prot. 25380 del 20.12.2019.
Non sono prodotti verbali precedenti, né, in particolare, sono prodotti i verbali delle dichiarazioni acquisite nel corso delle operazioni, a partire da quelli riferiti alle informazioni assunte dagli amministratori delle società
CP_ coinvolte, che nei verbali, come anche nella memoria di costituzione vengono riportati solo per estratto.
CP_ Nella memoria di costituzione è chiesto al giudice di fare ordine, ai sensi dell'art. 210 Cpc, alle ricorrenti ed alle società coinvolte l'esibizione di documentazione amministrativa, ed all' l'esibizione di ogni Controparte_7 documentazione relativa all'accertamento ispettivo operato, compresi i contratti, le dichiarazioni acquisite, le fatture, le buste paga, i registri dei beni ammortizzabili e le ulteriori fonti di prova indicate nei verbali.
A tal proposito, “È inoltre principio del tutto saldo, nella giurisprudenza di questa Corte, che l'esibizione a norma dell'articolo 210 c.p.c. non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante (Cass. 8 agosto 2006, n. 17948; Cass. 25 maggio 2004, n.
10043), sicché l'ordine in questione può essere impartito ad una delle parti del processo con esclusivo riguardo a documenti (o altre cose) la cui acquisizione al processo sia necessaria, e cioè atti concernenti la controversia, i.e. atti o documenti specificamente individuati o individuabili, dei quali sia noto, o almeno assertivamente indicato, un preciso contenuto, influente per la decisione della causa (Cass. 8 settembre 2003, n. 13072).
Pag. 3 di 21 Grava sulla parte che invochi l'intervento officioso del giudice l'onere di allegare e provare l'esistenza di una situazione eccezionale che legittimi l'utilizzo di tali poteri, ovvero l'impossibilità o particolare difficoltà di assolvere altrimenti all'onere probatorio (Cass. 30 dicembre 2009, n. 28047).
In ogni caso, l'ordine di esibizione di un documento non può essere disposto allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa” (Cass. 6 ottobre 2005, n. 19475; da ultimo Cass. civ. I sezione, sentenza n. 24641/2021).
Ciò premesso, nei verbali in atti l'intera vicenda, come detto, è collegata ad un primo accesso dello 07.3.2019, allorché erano identificate le 19 unità lavorative intente al lavoro nei diversi reparti di produzione dell'azienda ricorrente.
Nel verbale 2534 viene affermato che n. #6# dipendenti Controparte_5
erano addetti alla lavorazione pellami II fase cd. asciutto;
12 dipendenti erano addetti alla lavorazione pellami I fase cd. Controparte_6
. Per_1
Gli ispettori, evidenziando il contesto e gli appalti endoaziendali, caratterizzati dall'affidamento ad appaltatori esterni di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complesso ciclo produttivo della ricorrente in favore delle società Controparte_4 CP_6 Controparte_6 [...]
rilevavano che: la società ricorrente, avente quale CP_5
amministratore: dal 14.07.2010 al 10.11.2016 e Persona_2 Parte_2
dal 11.11.2016, fino al momento dell'accesso ispettivo ha sempre
[...]
svolto in Solofra alla via Consolazione, in locali comprensivi di attrezzature e macchinari avuti in affitto, a decorrere dallo 08.02.2011, da parte della mediante contratto di locazione commerciale, per Parte_3
l'importo mensile di €#7.000#, l'attività di preparazione e concia del cuoio per conto di terzi, dal mese di marzo 2009, occupando mediamente un n. di
13 dipendenti, al mese di ottobre 2013, data di licenziamento di quasi tutto il personale per giustificato motivo oggettivo.
Pag. 4 di 21 In seguito, la società ricorrente si era occupata della preparazione e concia del cuoio per conto di terzi e di commercio dallo 02.04.2019 rioccupando tutti i lavoratori precedentemente licenziati dalle società
[...]
e Controparte_6 Controparte_5
Gli ispettori hanno verificato che la ricorrente stipulava con le società
[...]
e più contratti di CP_4 Controparte_6 Controparte_5
affido: con la società contratto del 22.10.2013, con cui ha Controparte_4
affidato la preparazione e concia del cuoio per conto terzi, a decorrere dal mese di novembre 2013 mediante assunzione di tutto il personale precedentemente licenziato dalla società ricorrente. Tale società, con l'amministratore IG. , operava da tale momento fino al Controparte_8
mese di marzo 2015, in Solofra alla via Consolazione e cessava l'attività in data 31.03.2015, licenziando il personale per giustificato motivo oggettivo.
Con la società con contratto del 30.03.2015 ha Controparte_6
affidato la I fase della lavorazione delle pelli (cd bagnato), a decorrere dallo
02.04.2015, con assunzione del personale già licenziato dalla società ricorrente e poi dalla per giustificato motivo oggettivo. Controparte_4
Tale società con l'amministratore IG.ra operava Parte_4
dallo 02.04.2015 al 27.03.2019 sempre in Solofra alla via Consolazione e cessava tale attività in tale data, licenziando il personale per giustificato motivo oggettivo.
La ricorrente con contratto dello 08.01.2015 ha affidato alla Controparte_5
la II fase della lavorazione delle pelli (cd. asciutta). A decorrere dallo
07.01.2015 la ha assunto tutto il personale impegnato in detta CP_5
fase della lavorazione e precedentemente licenziato dalla società ricorrente.
Tale società, il cui amministratore è il IG. , ha operato Parte_5
da gennaio 2015 al 27.03.2019 sempre in Solofra alla via Consolazione, licenziando nel mese di marzo 2019 il personale per giustificato motivo oggettivo.
Dall'accertamento è risultato, inoltre, che la società ricorrente era titolare di tutte le licenze/attrezzature nonché delle utenze necessaria per lo
Pag. 5 di 21 svolgimento dell'attività di lavorazione delle pelli, e che non riceveva alcun canone per l'utilizzo dell'opificio e delle attrezzature.
Dall'esame della documentazione risultava che le società succedutesi per i vari affidamenti avevano in comune i seguenti elementi: compenso mensile di euro #2.000# per la carica di amministratore ad eccezione del IG.
[...]
; la sede legale in Salerno alla via Cocchia 12/C e la sede CP_8
operativa e uffici in Solofra alla via Consolazione, ad eccezione della;
CP_4 commesse ricevute solo da parte della l'aver ricevuto Parte_1 in comodato gratuito una parte dell'opificio per svolgere le lavorazioni;
non aver stipulato contratti per le utenze idriche, elettriche e sversamenti;
non aver incaricato alcun professionista per la redazione del documento di valutazione dei rischi, avendo a ciò provveduto la società ricorrente;
aver assunto il personale sempre all'interno del medesimo opificio;
tutte operavano nell'opificio sito in Solofra alla via Consolazione negli stessi locali di uso comune;
essere a conoscenza che il IG. Parte_2
Par (amministratore della GI pellami) si interessava di seguire la lavorazione;
non essere proprietarie di alcuna attrezzatura/macchinari per l'esercizio dell'attività; consegna degli indumenti di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali ai lavoratori della DE. tramite il IG. CP_9 [...]
. Parte_2
A detta degli ispettori le società appaltatrici erano al corrente del fatto che il personale lavorava sempre per otto ore al giorno e per cinque giorni alla settimana e che si assentava raramente, che le ferie venivano godute dal personale nel mese di agosto;
inoltre, non vi erano documenti giustificativi di rimborsi spese;
non erano disposti premi/ una tantum al personale;
non aver curato la gestione amministrativa e non aver occupato personale impiegatizio;
essere a conoscenza che tutte le assunzioni, l'ordine alla banca per il pagamento delle retribuzioni, la registrazione delle presenze, la gestione delle assenze, le richieste di ferie, assegni familiari, malattia, la comunicazione mensile al consulente per lo sviluppo contabile, la consegna
Pag. 6 di 21 degli indumenti di lavoro, venivano effettuate dalla IG.ra
[...]
quale dipendente della società ricorrente. Parte_6
Sebbene gli amministratori di tutte le società affidatarie avessero riferito di aver ricevuto i locali in comodato gratuito, nel corso della verifica ispettiva erano state esibite ed acquisite le ricevute fiscali, a carattere mensile, delle
Parte società e rilasciate dalla Controparte_6 Controparte_5
[...]
a titolo di “rimborso quote spese per utilizzo opificio e CP_10 macchinari come da scrittura privata” per un importo mensile fisso di
€#15.200# fino al Dicembre 2015 e di €#10.000# mensili per la società
Lavorazioni Generali, mentre per la risultava un Controparte_11 importo variabile da un minimo di €#7.600# ad un massimo di €#10.000# mensili.
Parte Risultava ancora che sia la che le altre società non avevano CP_9
pagato interamente i contributi previdenziali e assicurativi dovuti in favore del personale occupato.
Il personale ispettivo giungeva alla conclusione che nel processo di esternalizzazione attuato da parte della società ricorrente i lavoratori, licenziati dalla società committente per essere successivamente assunti dalle società appaltatrici, di fatto avevano continuato a prestare la propria attività, nella medesima postazione, presso la sede della società committente, ancora ricevendo direttive dalla stessa. Inoltre, il contributo imprenditoriale della società Controparte_4 Controparte_6 Controparte_12
appalti, era marginale, atteso che si riduceva ad un apporto di capitale nei limiti di quanto necessario a pagare le retribuzioni ai lavoratori (ma non anche i contributi previdenziali e assicurativi).
Emergeva la mancanza in capo all'appaltatore della qualifica di imprenditore o meglio di un'organizzazione di tipo imprenditoriale, dell'effettivo esercizio del potere direttivo da parte delle imprese appaltatrici, emergeva la mancanza di capitali, macchine e attrezzature proprie delle stesse. Inoltre, le prestazioni lavorative svolte dalle società
e non rientravano tra Controparte_4 Controparte_6 CP_5
Pag. 7 di 21 quelle tipiche dell'appaltatore, in quanto le società, essendo state costituite ad hoc, non svolgevano con carattere duraturo attività di carattere contingente. I lavoratori, quindi, continuavano a svolgere prestazioni omogenee o comunque analoghe o comparabili con quelle precedentemente adempiute nella stessa postazione del medesimo luogo di lavoro. Inoltre, tutte le utenze idriche, elettriche, sversamento e le relative autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività erano rimaste in capo alla società ricorrente che si interessava anche della gestione relativa alla sicurezza dei dipendenti.
Infine, anche il compenso pattuito alle società appaltatrici confermava la natura illecita dell'appalto, perché non era stabilito a priori in misura fissa e predeterminata, ma veniva determinato in base ai costi sostenuti dagli
Parte appaltatori. Nei contratti di affidamento tra la e le Controparte_10
società e il Controparte_4 Controparte_6 Controparte_5
corrispettivo era rapportato alle pelli lavorate e, quindi in assenza del rischio di impresa.
Per gli ispettori la società ricorrente pur facendo ricorso a contratti di appalto, di fatto ha mantenuto il controllo e la direzione sul personale, non avendo individuato nel servizio reso dalle società appaltatrici un quid autonomo e distinto rispetto alla mera attività di lavoro, ha effettuato pagamento mensili in favore delle società affidatarie per il solo fatto di aver svolto attività lavorativa e non in funzione di una reale prestazione di un'opera o di un servizio. La ricorrente è rimasta di fatto titolare di un unico centro di imputazione di interessi, in quanto l'esame delle attività di ciascuna delle imprese affidatarie, ha rilevato l'esistenza di un'unica struttura organizzativa e produttiva, di un unico soggetto direttivo.
La società ricorrente sostiene che tutte le operazioni del ciclo di lavorazione del cuoio, composto dalla fase c.d. bagnato (che riguarda la tintura delle pelli e lavorazioni immediatamente successive alla loro colorazione) e quella c.d. asciutto (che riguarda tutte le lavorazioni successive alla essicazione delle pelli) hanno caratteristiche tra loro differenti, richiedono
Pag. 8 di 21 l'impiego di personale specializzato in una delle specifiche fasi produttiva e di lavorazione e, pertanto, che ciascun dipendente veniva, di regola, impiegato per svolgere mansioni riguardanti esclusivamente l'una o l'altra fase di lavorazione, escludendone una promiscua utilizzazione in fasi produttive distinte l'una dall'altra.
La ricorrente precisa di aver svolto le suindicate attività, occupandosi dell'intero ciclo produttivo (asciutto e bagnato) dal 2006 fino ad ottobre
2013 e con decorrenza da febbraio 2011 presso l'opificio industriale sito in
Solofra (AV) alla via Consolazione, concesso in locazione da CP_13
[...
. CP_14
Asserisce che, a conclusione del periodo estivo del 2013, nonostante le commesse ricevute, ha dovuto sospendere le attività produttive, provvedendo alla risoluzione dei rapporti di lavoro con i propri dipendenti, e che al fine di adempiere agli obblighi contrattuali assunti con le committenze, ha dovuto sottoscrivere contratti per l'affidamento outsourcing delle attività produttive.
Più nel dettaglio, in data 22 ottobre 2013 la ricorrente ha sottoscritto con la contratto di affidamento del processo produttivo di Controparte_4
lavorazione delle pelli, dunque sia la fase c.d. del bagnato che quella c.d. dell'asciutto.
Ai sensi dell'art. 6 del contratto le parti hanno pattuito che: “Il fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni...con manodopera da lui scelta e specializzata, ed esonera sin d'ora la dal pagamento dei Parte_1
contributi assicurativi e sociali e da ogni altro onore che grava sui dipendenti delle suddette lavorazioni anche tecniche e di sicurezza...”.
La ricorrente ha concesso altresì alla società in comodato d'uso CP_4
e a titolo oneroso l'opificio e i macchinari ivi presenti, stabilendo (art. 15 del contratto) che i corrispettivi per le attività dedotte in appalto sarebbero stati quantificati previa periodica contrattazione delle parti e che considerata l'elevata specializzazione professionale richiesta per la corretta esecuzione
Pag. 9 di 21 del ciclo produttivo conciario, la decideva di assumere gran CP_4
parte del personale precedentemente occupato presso la Parte_1
La ricorrente afferma che la ha gestito in autonomia e in regime CP_4 di appalto l'opificio industriale di Solofra alla via Consolazione da novembre 2013 fino al 31 marzo 2015. In particolare, da novembre 2013 a dicembre 2014, la ha gestito in autonoma l'intero ciclo CP_4
produttivo delle pelli, mentre dallo 07.01.2015 al 31.03.2015, la CP_4
ha gestito solo il ciclo produttivo del c.d. bagnato. Infatti, nel mese di gennaio 2015, le parti hanno risolto consensualmente il contratto di outsourcing con effetto dallo 01.04.2015.
Pertanto, nel gennaio 2015, la ha diviso l'opificio Parte_1
industriale in due lotti (Lotto A e Lotto B), ovvero in due distinte sezioni, ciascuna di essa autonoma e separata, mediante l'istallazione di una parete divisoria, in modo da rendere del tutto autonomi e distinti i cicli produttivi del c.d. asciutto e del c.d. bagnato.
Con decorrenza dal mese di gennaio 2015, ha continuato a CP_4
realizzare solo le commesse in relazione alla fase produttiva del c.d. bagnato, occupando a tal fine, dallo 07.01.2015 al 31.03.2015, i dipendenti indicati nella tabella 1 del verbale di accertamento ispettivo, pag. 16, al n.1
(ovvero i lavoratori: , del 1958, CP_15 Parte_2 Per_3
, , e presso la
[...] Persona_4 Persona_5 Persona_6 sezione dell'opificio denominata Lotto A.
La ricorrente asserisce anche che, in data 08.01.2015, in previsione della risoluzione del rapporto contrattuale con ha sottoscritto Controparte_4
con la contratto di affidamento avente ad oggetto Controparte_5
l'organizzazione e la gestione dell'intera fase produttiva c.d. dell'asciutto.
Per lo svolgimento di tale attività, ha concesso in comodato d'uso a titolo oneroso alla una sezione dell'opificio industriale, identificato CP_5
come Lotto B, con ingresso autonomo e riservato al solo personale della delimitata dal resto del capannone da un muro perimetrale CP_5 divisorio. La ricorrente ha concesso in comodato d'uso a titolo oneroso
Pag. 10 di 21 anche i macchinari per lo svolgimento delle lavorazioni della fase del c.d. asciutto.
Quanto alla compartecipazione alle spese per le utenze elettriche, idriche, gas, ecc. la si assumeva l'obbligo di corrispondere CP_5
periodicamente alla ricorrente un rimborso omnicomprensivo forfettario, che le parti convenivano nella misura di €#7.600# mensili (per l'anno 2015) poi, rideterminato nella misura di €#10.000# mensili per il restante periodo.
Quanto al corrispettivo per le attività appaltate, le parti, tenuto conto della peculiarità dell'attività commissionata, hanno stabilito che i compensi sarebbero stati concordati di volta in volta.
La ha esplicato l'attività produttiva presso l'opificio nel periodo CP_5
dal gennaio 2015 fino al 27 marzo 2019.
Anche tale società, al fine della corretta esecuzione del ciclo produttivo conciario, ha assunto parte del personale precedentemente occupato alle dipendenze della società ricorrente e di indicati alle pag. 16 e 17 CP_4
del verbale di accertamento ispettivo indicato nelle tabelle n. 2 e 4 (ovvero i lavoratori: CP_16 Controparte_17 Controparte_18 [...]
LL , LL , CP_19 CP_20 CP_21 CP_22
, , , ,
[...] Controparte_23 Controparte_24 Controparte_25
, CP_26 CP_27 CP_28 Controparte_29
). CP_30 Controparte_31
Infine, l'organizzazione e la gestione dell'intera fase produttiva del c.d. bagnato è stata affidata in appalto alla con Controparte_6
contratto del 30 marzo 2015.
Per lo svolgimento di tale attività la ricorrente ha concesso alla società affidataria ed in regime di comodato d'uso a titolo oneroso, una sezione predefinita dell'opificio industriale, identificato come Lotto A, con ingresso autonomo e riservato al solo personale di delimitato Controparte_6
dal resto del capannone da un muro perimetrale divisorio.
La ricorrente ha concesso sempre in comodato d'uso a titolo oneroso i macchinari per lo svolgimento delle lavorazioni della fase del c.d. bagnato.
Pag. 11 di 21 Quanto alla compartecipazione alle spese per le utenze elettriche, idriche, gas, ecc. la si assumeva l'obbligo di Controparte_6
corrispondere periodicamente alla ricorrente un rimborso omnicomprensivo forfettario, che le parti convenivano nella misura di €#7.600# mensili (per l'anno 2015) poi, rideterminato nella misura di €#10.000# mensili per il restante periodo.
Quanto al corrispettivo per le attività appaltate, le parti, tenuto conto della peculiarità dell'attività commissionata, hanno stabilito come i compensi fossero concordati di volta in volta. ha esplicato l'attività produttiva presso l'opificio nel Controparte_6
periodo dallo 01.04.2015 fino al 27.03.2019.
Anche tale società, al fine della corretta esecuzione del ciclo produttivo conciario, ha assunto parte del personale precedentemente occupato alle dipendenze della società ricorrente e di indicati alle pag. 17 e 18 CP_4
del verbale di accertamento ispettivo, nelle tabelle n. 3 e 5 (ovvero i dipendenti: , Controparte_18 CP_26 CP_15 [...]
, del 1958, , CP_32 CP_33 Parte_2 Persona_3
, , e CP_34 Persona_4 Persona_5 Persona_6
, , Controparte_35 CP_19 Controparte_36 CP_23
, , ,
[...] CP_37 Controparte_38 CP_39
). Controparte_40
La ricorrente asserisce come, contrariamente a quanto sostenuto dagli ispettori, i lavoratori occupati alle dipendenze di e CP_4
successivamente di e di hanno svolto la CP_5 Controparte_6
prestazione lavorativa uniformandosi esclusivamente al potere direttivo e gerarchico dei loro rispettivi datori di lavoro, senza alcuna sua ingerenza.
Pertanto, la ricorrente contesta le conclusioni a cui sono giunti gli ispettori,
Par ovvero che: l'impiegata amministrativa della la IG.ra CP_9
, avrebbe nel corso del tempo provveduto alla Parte_6
consegna ai lavoratori dei documenti di lavoro (contratti di lavoro, buste paga, lettere di licenziamento ecc..); i lavoratori avrebbe comunicato alla
Pag. 12 di 21 le loro assenze;
i dipendenti avrebbero sempre continuato a Parte_6
Par seguire le indicazioni dell'amministratore della il IG. CP_9 [...]
; la contabilità delle società appaltatrici sarebbe stata curata Parte_2
dalla IG.ra la quale invece si sarebbe Parte_6
occupata solo della posizione della società ricorrente, sua datrice di lavoro.
Ciò detto, per gli ispettori era emerso, invece, che i lavoratori assunti alle dipendenze della società ricorrente, poi con Controparte_4 CP_6
o con la avevano sempre lavorato nel medesimo
[...] CP_5
capannone di via Consolazione-Solofra per conto della società ricorrente, pur cambiando la titolarità del rapporto, svolgendo sempre le stesse mansioni ed utilizzando gli stessi macchinari. La maggior parte degli stessi dichiarava che le buste paga e i documenti di lavoro (contratto di lavoro, lettera di licenziamento, etc.) venivano consegnati dalla ragioniera della società ricorrente, ovvero dalla IG.ra . Anche Parte_6
le assenze venivano comunicate alla predetta impiegata. Era solo la società ricorrente che si occupava della sorveglianza sanitaria presso gli uffici della
Infine, tutti i lavoratori (non identificati) dichiaravano di aver Pt_1
sempre lavorato in maniera continuativa, da lunedì al venerdì per 8 ore al giorno, senza mai assentarsi, né per giornate intere e né per ore, se non per malattia o raramente per permessi personali, comunicati preventivamente alla IG.ra . Tutti dichiaravano di non aver mai presentato, ai Parte_6
vari datori di lavoro, scontrini o fatture o richieste di rimborso per spese sostenute.
Nel corso del giudizio è stata svolta attività istruttoria.
(udienza del 12.05.2023): “Sono stata dipendente CP_37
nel 2018, quando si sono sposate le mie due ragazze, Controparte_6
comunque per circa un anno;
lavoravo come operaia nel bagnato, lavorando nello stabilimento di Solofra credo via Consolazione. Io sono stata assunta da una IGnora di Serino, si chiamava sul lavoro Parte_4
c'era il figlio di questa, un ragazzo, Non ho mai sentito Persona_7
Part parlare di né di né di denominazioni CP_9 CP_4 CP_5
Pag. 13 di 21 Co che ascolto oggi per la prima volta perché la mi fa riferimento ad esse.
Non ho idea delle esperienze lavorative precedenti alla mia assunzione con da parte dei miei colleghi di;
Controparte_6 Controparte_6
(udienza del 12.05.2023): “Per un periodo sono stata CP_33
dipendente di forse un annetto;
premetto che ho Controparte_6
difficoltà a ricordare molti dettagli del passato anche a seguito di un problema di salute che ho avuto. Lavoravo nella zona industriale di Solofra, non ricordo la strada, forse nella frazione Sant'Agata, nella lavorazione delle pelli che erano bagnate. Sono stata assunta da una IGnora, Parte_4 credo Del Giudice, così credo di ricordare;
sul lavoro c'era il figlio di questa IGnora, , non ricordo il cognome, che ci diceva cosa fare. Non ho Pt_2
Part mai sentito parlare di né di né di CP_9 CP_4 CP_5
Par Con denominazioni che ho visto , per solo nella citazione a comparire
Co oggi e che per il resto ascolto oggi per la prima volta perché la mi fa riferimento ad esse;
non li associo a nessuna conceria storica o importante di
Solofra. Non ho idea delle esperienze lavorative precedenti alla mia assunzione con da parte dei miei colleghi di Controparte_6
; Controparte_6
(udienza del 12.05.2023): “Non ricordo in che ordine, ma Controparte_18
Parte io sono stato dipendente di di di CP_9 Controparte_6
e di sempre come operaio nello stesso stabilimento CP_4 CP_5
di Solofra in via Consolazione. Con mi occupavo del Controparte_6 bagnato, con le altre dell'asciutto. Da quando io iniziai a lavorare lo stabilimento è diviso in due, una parte dedicata alla lavorazione del bagnato, un'altra a quella dell'asciutto; c'è un muro interno che divide i due ambienti, ci sono entrate separate, spogliatoi separati e bagni separati. Per io sono stato assunto da;
per CP_4 Controparte_8 CP_6
da ; per da
[...] Parte_4 CP_5 Parte_5
Quando lavoravo per comandava anche sul lavoro, lo CP_4 organizzava questo;
per c'era il figlio di CP_8 Controparte_6
Pag. 14 di 21 il quale ci dava direttive, e per Parte_4 CP_15 lo faceva;
CP_5 Parte_5
(udienza del 17.11.2023): “Sono stato dipendente di Controparte_36
dal 2009, prima lavoravo presso la conceria S. Teresa che era Parte_1
un diverso stabilimento rispetto a quello per cui lavoravo per Parte_1
Io ero addetto al bagnato, all'interno dello stabilimento c'erano due reparti: uno per l'asciutto e uno per il bagnato divisi da un muro divisorio. Io facevo capo a Del Giudice Margherita per Lavorazioni Generali. Del Piano Pt_2
è mio zio. per Lavorazioni Generali faceva il controllo Parte_2
qualità. Ho lavorato anche per credo era il 2013-2014, per CP_4
dal 2015al 2018, per credo nel 2019. Non Controparte_6 CP_5
so essere preciso per le date. Con mi Controparte_42 occupavo sempre del bagnato, con dell'asciutto. In questi anni ho CP_5
sempre lavorato, quando mi occupavo del bagnato, con le stesse attrezzature e negli stessi locali. Quando lavoravo con a darmi le CP_4
disposizioni era o , non ricordo;
con Parte_7 CP_8 CP_6
era il figlio di;
con .
[...] Parte_7 Persona_8
Non so se era dipendente della Parte_7 Parte_1 Parte_7
dava disposizioni, come ho detto, dal 2013 al 2014, prima e dopo non stava nello stabilimento”;
(udienza del 17.11.2023): “Ho lavorato per Controparte_38
per due mesi, da gennaio a marzo 2019. Lavoravo in Controparte_6
uno stabilimento di Solofra, non ricordo la strada e mi occupavo del bagnato. Non so dire se all'interno dello stabilimento ci fosse un reparto in cui si occupava dell'asciutto. Ho trattato la mia assunzione e sono stato assunto da . è mia sorella e Parte_4 Parte_4
è mio cognato. In quei due mesi non ho mai visto Parte_7 Pt_7
sul luogo di lavoro. Non conosco . Quando ho
[...] Parte_2
lavorato mi comandava Del Giudice . Il lavoro non mi piaceva ed Parte_4
ho chiesto di essere licenziato, non ricordo per quale causale. Non so chi sia
. Non conosco ”; Parte_2 Parte_6
Pag. 15 di 21 (udienza del 23.02.2024): “Sono stata dipendente di Controparte_35
dal 2019 al 2020, lavorando presso lo stabilimento di Solofra. Parte_1
Sono stata ascoltata dai Carabinieri. Io stavo alla macchina della messa al vento, bagnato, c'era un ragazzo che lavorava le pelli ed io le mettevo sul carrello. Questo cambiava, c'erano quattro o cinque operai che cambiavano, tutti però credo Gli operai avevano un grembiule, Controparte_6
senza denominazioni. Anche io avevo il grembiule che mi era stato dato da materialmente da , ed è stato sempre Parte_1 Parte_2 [...]
che mi ha assunto. Dal 2017 io ero stata con la ditta Parte_2
Lavorazioni Generali, e facevo le stesse cose che ho poi fatto con
[...]
nello stesso posto con le stesse attrezzature, con un grembiule che Pt_1
mi ero portata io. Con era scaduto il contratto mio, Controparte_6 non c'era più lavoro e mi ha assunto Quando stavo con Parte_1
Lavorazioni generali io vedevo ogni tanto , lo vedevo la Parte_2 mattina, quando c'era il pranzo, la sera quando uscivo dal lavoro, ma per le cose del mio lavoro con lui non ci avevo a che fare, il titolare per me era
[...]
, sul lavoro ogni tanto c'era , figlio della Parte_4 CP_15
al quale io mi riferivo per questioni pratiche sul lavoro mentre Parte_4 per le cose amministrative c'erano lui e la madre;
con ho Parte_2
avuto a che fare quando solo sono passata con non Parte_1 CP_5 la conosco”;
(udienza del 22.03.2024): “Sono stata ispettore Persona_9 dell'INL dal 16.07.1981 attualmente in quiescenza dallo 01.10.2020. ho partecipato all'ispezione dello 07.03.2019 ed ho redatto il verbale del
25.11.2019, congiuntamente ai Carabinieri di Solofra e agli altri colleghi dell'INL. Confermo integralmente il contenuto del verbale del 25.11.2019 in cui è stato accertato in processo di esternalizzazione fittizio da parte di
Part con la società e e Controparte_10 Controparte_6 Controparte_4
. CP_5
Va preliminarmente affermato che i verbali redatti in sede ispettiva fanno fede fino a querela di falso unicamente con riguardo ai fatti attestati dal
Pag. 16 di 21 pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti;
la fede privilegiata di detti accertamenti non
è, per converso, estesa agli apprezzamenti in essi contenuti, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli che si assumono veri in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. Ne consegue che le valutazioni conclusive rese nelle relazioni ispettive costituiscono elementi di convincimento con i quali il giudice deve criticamente confrontarsi, non potendoli recepire aprioristicamente (tra molte, Cass. n. 13679 del 2018; n. 22862 del 2010). Quindi, mentre i documenti in questione sono assistiti da fede privilegiata nei limiti suindicati, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (tra molte, Cass. n. 9251 del 2010; da ultimo
Cass. Ordinanza 03 febbraio 2022, n. 3420).
La fattispecie di “Appalto di manodopera vietato dalla L. n. 1369 del 1960, articolo 1, in mancanza di una definizione normativa, va ricavata tenendo anche conto della previsione dell'articolo 3 della stessa legge concernente l'appalto (lecito) di opere e servizi all'interno dell'azienda con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore.... è configurabile sia in presenza degli elementi presuntivi considerati dal comma 3 del citato articolo 1 (impiego di capitale, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante), sia quando il soggetto interposto manchi di una gestione di impresa a proprio rischio e di un'autonoma organizzazione - da verificarsi con riguardo alle prestazioni in concreto affidategli -, in particolare nel caso di attività esplicate all'interno dell'azienda appaltante, sempre che il presunto appaltatore non dia vita, in tale ambito, ad un'organizzazione lavorativa autonoma e non assuma, con la gestione dell'esecuzione e la responsabilità
Pag. 17 di 21 del risultato, il rischio di impresa relativo al servizio fornito. Peraltro, con riferimento agli appalti cosiddetti "endoaziendali", che sono caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, va precisato che il richiamato divieto di cui alla L. n. 1369 del 1960, articolo 1 opera tutte le volte in cui l'appaltatore mette a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore stesso i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (in questi termini Cass. 21/07/2006 n.
16788)... In particolare, la valorizzazione, al fine della esclusione della genuinità dell'appalto, dell'assenza di una organizzazione di impresa impiegata nello stesso e della riferibilità alla committente del concreto esercizio del potere direttivo sui lavoratori formalmente dipendenti dalla appaltatrice si pone in linea con l'insegnamento di questa Corte secondo il quale il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro previsto dalla L. 23 ottobre 1960, n. 1369, articolo 1 opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo ne' una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo (Cass. n. 7820 del 2013; n. 6343 del 2013; n.
19920 del 2011, n. 7898 del 2011, n. 11720 del 2009, n. 16788 del 2006, da ultimo Cass. ordinanza n. 4828/2023).
Tutto ciò premesso, i testi escussi hanno escluso per il periodo in questione, qualsivoglia rapporto con la società ricorrente;
l'assunzione, nel caso, è stata
Pag. 18 di 21 operata dall'amministratrice unica della società e le Controparte_6
direttive non provenivano da . Pt_1
I testi e confermano che le attività Controparte_18 Controparte_36
svolte in concreto dai lavoratori riconducibili ai vari soggetti societari coinvolti restavano distinte e separate, anche da un punto di vista fisico, senza interferenza sul piano operativo e gestionale, come distinte e separate restavano le gestioni amministrative dei rapporti.
I contratti di affidamento dei lavori stipulati tra le società coinvolte erano a titolo oneroso.
In particolare il contratto stipulato tra la ricorrente e la al Controparte_4
punto 2 prevedeva come: Le variazioni in aumento richieste dal
Committente in corso di esecuzione determinano una variazione del corrispettivo per la variazione oggetto della variazione. Il fornitore ha diritto al compenso per maggiori attività. Qualora le parti non giungono ad un accordo, il corrispettivo è determinato nella misura della percentuale da applicare al prezzo pattuito sulla base dei metodi di valutazione contenuti nel Capitolato Tecnico. (non vi però tale statuizione per i contratti stipulati con e . CP_5 Controparte_6
Gli altri due contratti non prevedono la statuizione di un compenso per l'affidamento dei lavori, ma e Lavorazioni generali “concorrono CP_5
a titolo di rimborso, da determinarsi anche in misura forfettaria e non necessariamente proporzionale, alle spese ad esso imputabili per la effettuazione della predetta lavorazione ma sopportate dalla concedente…”
Sono prodotte le fatture emesse dalla ricorrente a favore delle società
[...]
e Lavorazioni Generali, depositate in atti. CP_5
I contratti, quindi, non prevedono l'utilizzo delle attrezzature a titolo gratuito, né è possibile operare una valutazione quanto alla non congruità dei versamenti comunque effettuati, non essendovi allegazioni idonee a verificare che quei versamenti fossero non adeguati. Tale valutazione va effettuata considerando l'intera regolamentazione di interessi tra le parti.
Pag. 19 di 21 Sulla scorta di quanto emerso non può affermarsi con certezza la assenza di un'organizzazione lavorativa autonoma in capo alle società appaltatrici.
Non vi è traccia di un unico centro di imputazione di interessi, né è emersa la mancanza di una reale gestione aziendale da parte delle società appaltatrici: sulla base delle acquisizioni testimoniali, si deve concludere nel senso che erano la gestione delle lavorazioni e del personale fosse in capo esclusivamente tre società coinvolte, e non alla Pt_1
Per tali motivi, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va accertato e dichiarato Parte CP_ che non è tenuta al pagamento ad della somma di Controparte_10
€#696.381# (seicentonovantaseimilatrecentottantuno), a titolo di contributi previdenziali e sanzioni civili e ad della somma di €#44.410,61# CP_3
(quarantaquattromilaquattrocentodieci,61) a titolo di premi assicurativi, sanzioni civili e interessi, così come pretesi sulla scorta degli accertamenti oggetto di causa.
Parti resistenti vanno condannate al pagamento in solido a favore di parte ricorrente delle spese di lite che, ai sensi del D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#12.297# (dodicimiladuecentonovantasette) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione ai procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 2221/2021 R.G. Lavoro, e vertente tra
[...]
CP_ e nei confronti di e ogni contraria Parte_1 Parte_2 CP_3
istanza, eccezioni e deduzioni respinta così decide:
Parte 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che CP_10
non è tenuta al pagamento, rivendicato per le causali di cui alla parte
[...] motiva, della somma di €#696.381# CP_ (seicentonovantaseimilatrecentottantuno) a favore di e della somma di
€#44.410,61# (quarantaquattromilaquattrocentodieci,61) a favore di CP_3
Pag. 20 di 21 CP_ 2) Condanna e in parti eguali ed in solido tra loro al pagamento CP_3
Parte delle spese di lite a favore di spese che liquida nella Controparte_10 somma di €#12.297# (dodicimiladuecentonovantasette), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Avellino, 06 marzo 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme del 127 ter c.p.c., termine ultimo deposito note dello 22 novembre 2024, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2221/2021 R.G. Lavoro
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) in proprio e nella qualità di amministratore C.F._1
unico e legale rapp.te p.t. della entrambi rapp.ti e Parte_1 difesi dall'Avv. Generoso Pagliarulo e dall'Avv. Domenico Cimminiello e con questi elett.te domiciliati in Serino (AV) alla via Pasquale Roberto n.
96, giusta mandato in atti;
RICORRENTI
CONTRO
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Giovanna Sereno e con questi elett.te domiciliato rispettivamente in Avellino, alla via Roma n.
17, giusta mandato in atti;
Controparte_2
, (c.f. , in persona del legale
[...] CP_3 P.IVA_3 rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Sergio Parrella e con questi elett.te domiciliato rispettivamente in Avellino, alla via Iannaccone n. 12/14, giusta mandato in atti;
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in atti la parte in epigrafe chiede l'accertamento della genuinità
e della liceità dei contratti di appalto stipulati con le società Controparte_4
e e, per l'effetto, che venga Controparte_5 Controparte_6
CP_ accertata l'insussistenza dell'obbligo di versamento in favore di della somma complessiva di €#696.381#
(seicentonovantaseimilatrecentottantuno) a titolo di contributi previdenziali CP_ e sanzioni civili di cui alla diffida del 18.06.2020, anche, in subordine, per intervenuta decadenza ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003; chiede l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di versamento in favore dell' dei premi assicurativi e sanzioni civili per effetto della CP_3
intervenuta decadenza ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003; in ogni
CP_ caso, insiste per la prescrizione dei crediti vantati dall' e dall' o, in CP_3
subordine, con la diversa decorrenza temporale accertata in giudizio. I resistenti si sono costituiti.
La ricorrente con note depositate per l'udienza dello 08.04.2022 ha prodotto missiva recante data 09.03.2022, con la quale l'Ente assicurativo, sulla CP_3
CP_ base delle informazioni contenute nel verbale relativo all'accertamento ispettivo iniziato il 07.03.2019 e concluso il 24.10.2019, ha invitato la società ricorrente al pagamento della somma di €#44.410,61#
(quarantaquattromilaquattrocentodieci,61) a titolo di premi assicurativi , sanzioni civili e interessi di mora.
Sulla base di quanto emerge dagli atti di causa, il primo accesso ispettivo da parte del personale dell'istituto è stato effettuato in data 07.3.2019, congiuntamente a Militari dell'Arma dei Carabinieri di Solofra;
tale accesso
è menzionato nel corpo del verbale n. AV00001/2019-01 del 25.11.2019
(prot. n. 25324 del 19.12.2019), primo in ordine cronologico tra quelli prodotti dalle parti nel presente giudizio. All'esito di tutte le verifiche operate, il personale ispettivo ha ritenuto illeciti gli appalti individuati tra la ricorrente (appaltante) e le società Controparte_4 Controparte_6
e (appaltatrici) negli anni indicati, e per il periodo dallo
[...] Controparte_5
01.11.2014 al 27.03.2019.
Pag. 2 di 21 Per l'effetto, gli ispettori hanno attribuito in capo alla società ricorrente la titolarità dei rapporti di lavoro dei dipendenti assunti dalle società appaltatrici.
Va preliminarmente rilevato, ai fini anche della ricostruzione della vicenda,
CP_ che produce unicamente il citato verbale AV00001/2019-01 del
25.11.2019 prot. 25324 del 19.12.2019 e quello AV00001/2019-856-02 del
25.11.2019 prot. 25380 del 20.12.2019. produce anche i verbali n. CP_3
AV00001/2019 –860 – 02 del 25.11.2019 prot. 25333 del 19.12.2019;
AV00001/2019 – 861 – 02 del 25.10.2019 prot. 25326 del 19.12.2019;
AV00001/2019 – 856 – 02 del 25.11.2019 prot. 25380 del 20.12.2019.
Non sono prodotti verbali precedenti, né, in particolare, sono prodotti i verbali delle dichiarazioni acquisite nel corso delle operazioni, a partire da quelli riferiti alle informazioni assunte dagli amministratori delle società
CP_ coinvolte, che nei verbali, come anche nella memoria di costituzione vengono riportati solo per estratto.
CP_ Nella memoria di costituzione è chiesto al giudice di fare ordine, ai sensi dell'art. 210 Cpc, alle ricorrenti ed alle società coinvolte l'esibizione di documentazione amministrativa, ed all' l'esibizione di ogni Controparte_7 documentazione relativa all'accertamento ispettivo operato, compresi i contratti, le dichiarazioni acquisite, le fatture, le buste paga, i registri dei beni ammortizzabili e le ulteriori fonti di prova indicate nei verbali.
A tal proposito, “È inoltre principio del tutto saldo, nella giurisprudenza di questa Corte, che l'esibizione a norma dell'articolo 210 c.p.c. non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante (Cass. 8 agosto 2006, n. 17948; Cass. 25 maggio 2004, n.
10043), sicché l'ordine in questione può essere impartito ad una delle parti del processo con esclusivo riguardo a documenti (o altre cose) la cui acquisizione al processo sia necessaria, e cioè atti concernenti la controversia, i.e. atti o documenti specificamente individuati o individuabili, dei quali sia noto, o almeno assertivamente indicato, un preciso contenuto, influente per la decisione della causa (Cass. 8 settembre 2003, n. 13072).
Pag. 3 di 21 Grava sulla parte che invochi l'intervento officioso del giudice l'onere di allegare e provare l'esistenza di una situazione eccezionale che legittimi l'utilizzo di tali poteri, ovvero l'impossibilità o particolare difficoltà di assolvere altrimenti all'onere probatorio (Cass. 30 dicembre 2009, n. 28047).
In ogni caso, l'ordine di esibizione di un documento non può essere disposto allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa” (Cass. 6 ottobre 2005, n. 19475; da ultimo Cass. civ. I sezione, sentenza n. 24641/2021).
Ciò premesso, nei verbali in atti l'intera vicenda, come detto, è collegata ad un primo accesso dello 07.3.2019, allorché erano identificate le 19 unità lavorative intente al lavoro nei diversi reparti di produzione dell'azienda ricorrente.
Nel verbale 2534 viene affermato che n. #6# dipendenti Controparte_5
erano addetti alla lavorazione pellami II fase cd. asciutto;
12 dipendenti erano addetti alla lavorazione pellami I fase cd. Controparte_6
. Per_1
Gli ispettori, evidenziando il contesto e gli appalti endoaziendali, caratterizzati dall'affidamento ad appaltatori esterni di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complesso ciclo produttivo della ricorrente in favore delle società Controparte_4 CP_6 Controparte_6 [...]
rilevavano che: la società ricorrente, avente quale CP_5
amministratore: dal 14.07.2010 al 10.11.2016 e Persona_2 Parte_2
dal 11.11.2016, fino al momento dell'accesso ispettivo ha sempre
[...]
svolto in Solofra alla via Consolazione, in locali comprensivi di attrezzature e macchinari avuti in affitto, a decorrere dallo 08.02.2011, da parte della mediante contratto di locazione commerciale, per Parte_3
l'importo mensile di €#7.000#, l'attività di preparazione e concia del cuoio per conto di terzi, dal mese di marzo 2009, occupando mediamente un n. di
13 dipendenti, al mese di ottobre 2013, data di licenziamento di quasi tutto il personale per giustificato motivo oggettivo.
Pag. 4 di 21 In seguito, la società ricorrente si era occupata della preparazione e concia del cuoio per conto di terzi e di commercio dallo 02.04.2019 rioccupando tutti i lavoratori precedentemente licenziati dalle società
[...]
e Controparte_6 Controparte_5
Gli ispettori hanno verificato che la ricorrente stipulava con le società
[...]
e più contratti di CP_4 Controparte_6 Controparte_5
affido: con la società contratto del 22.10.2013, con cui ha Controparte_4
affidato la preparazione e concia del cuoio per conto terzi, a decorrere dal mese di novembre 2013 mediante assunzione di tutto il personale precedentemente licenziato dalla società ricorrente. Tale società, con l'amministratore IG. , operava da tale momento fino al Controparte_8
mese di marzo 2015, in Solofra alla via Consolazione e cessava l'attività in data 31.03.2015, licenziando il personale per giustificato motivo oggettivo.
Con la società con contratto del 30.03.2015 ha Controparte_6
affidato la I fase della lavorazione delle pelli (cd bagnato), a decorrere dallo
02.04.2015, con assunzione del personale già licenziato dalla società ricorrente e poi dalla per giustificato motivo oggettivo. Controparte_4
Tale società con l'amministratore IG.ra operava Parte_4
dallo 02.04.2015 al 27.03.2019 sempre in Solofra alla via Consolazione e cessava tale attività in tale data, licenziando il personale per giustificato motivo oggettivo.
La ricorrente con contratto dello 08.01.2015 ha affidato alla Controparte_5
la II fase della lavorazione delle pelli (cd. asciutta). A decorrere dallo
07.01.2015 la ha assunto tutto il personale impegnato in detta CP_5
fase della lavorazione e precedentemente licenziato dalla società ricorrente.
Tale società, il cui amministratore è il IG. , ha operato Parte_5
da gennaio 2015 al 27.03.2019 sempre in Solofra alla via Consolazione, licenziando nel mese di marzo 2019 il personale per giustificato motivo oggettivo.
Dall'accertamento è risultato, inoltre, che la società ricorrente era titolare di tutte le licenze/attrezzature nonché delle utenze necessaria per lo
Pag. 5 di 21 svolgimento dell'attività di lavorazione delle pelli, e che non riceveva alcun canone per l'utilizzo dell'opificio e delle attrezzature.
Dall'esame della documentazione risultava che le società succedutesi per i vari affidamenti avevano in comune i seguenti elementi: compenso mensile di euro #2.000# per la carica di amministratore ad eccezione del IG.
[...]
; la sede legale in Salerno alla via Cocchia 12/C e la sede CP_8
operativa e uffici in Solofra alla via Consolazione, ad eccezione della;
CP_4 commesse ricevute solo da parte della l'aver ricevuto Parte_1 in comodato gratuito una parte dell'opificio per svolgere le lavorazioni;
non aver stipulato contratti per le utenze idriche, elettriche e sversamenti;
non aver incaricato alcun professionista per la redazione del documento di valutazione dei rischi, avendo a ciò provveduto la società ricorrente;
aver assunto il personale sempre all'interno del medesimo opificio;
tutte operavano nell'opificio sito in Solofra alla via Consolazione negli stessi locali di uso comune;
essere a conoscenza che il IG. Parte_2
Par (amministratore della GI pellami) si interessava di seguire la lavorazione;
non essere proprietarie di alcuna attrezzatura/macchinari per l'esercizio dell'attività; consegna degli indumenti di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali ai lavoratori della DE. tramite il IG. CP_9 [...]
. Parte_2
A detta degli ispettori le società appaltatrici erano al corrente del fatto che il personale lavorava sempre per otto ore al giorno e per cinque giorni alla settimana e che si assentava raramente, che le ferie venivano godute dal personale nel mese di agosto;
inoltre, non vi erano documenti giustificativi di rimborsi spese;
non erano disposti premi/ una tantum al personale;
non aver curato la gestione amministrativa e non aver occupato personale impiegatizio;
essere a conoscenza che tutte le assunzioni, l'ordine alla banca per il pagamento delle retribuzioni, la registrazione delle presenze, la gestione delle assenze, le richieste di ferie, assegni familiari, malattia, la comunicazione mensile al consulente per lo sviluppo contabile, la consegna
Pag. 6 di 21 degli indumenti di lavoro, venivano effettuate dalla IG.ra
[...]
quale dipendente della società ricorrente. Parte_6
Sebbene gli amministratori di tutte le società affidatarie avessero riferito di aver ricevuto i locali in comodato gratuito, nel corso della verifica ispettiva erano state esibite ed acquisite le ricevute fiscali, a carattere mensile, delle
Parte società e rilasciate dalla Controparte_6 Controparte_5
[...]
a titolo di “rimborso quote spese per utilizzo opificio e CP_10 macchinari come da scrittura privata” per un importo mensile fisso di
€#15.200# fino al Dicembre 2015 e di €#10.000# mensili per la società
Lavorazioni Generali, mentre per la risultava un Controparte_11 importo variabile da un minimo di €#7.600# ad un massimo di €#10.000# mensili.
Parte Risultava ancora che sia la che le altre società non avevano CP_9
pagato interamente i contributi previdenziali e assicurativi dovuti in favore del personale occupato.
Il personale ispettivo giungeva alla conclusione che nel processo di esternalizzazione attuato da parte della società ricorrente i lavoratori, licenziati dalla società committente per essere successivamente assunti dalle società appaltatrici, di fatto avevano continuato a prestare la propria attività, nella medesima postazione, presso la sede della società committente, ancora ricevendo direttive dalla stessa. Inoltre, il contributo imprenditoriale della società Controparte_4 Controparte_6 Controparte_12
appalti, era marginale, atteso che si riduceva ad un apporto di capitale nei limiti di quanto necessario a pagare le retribuzioni ai lavoratori (ma non anche i contributi previdenziali e assicurativi).
Emergeva la mancanza in capo all'appaltatore della qualifica di imprenditore o meglio di un'organizzazione di tipo imprenditoriale, dell'effettivo esercizio del potere direttivo da parte delle imprese appaltatrici, emergeva la mancanza di capitali, macchine e attrezzature proprie delle stesse. Inoltre, le prestazioni lavorative svolte dalle società
e non rientravano tra Controparte_4 Controparte_6 CP_5
Pag. 7 di 21 quelle tipiche dell'appaltatore, in quanto le società, essendo state costituite ad hoc, non svolgevano con carattere duraturo attività di carattere contingente. I lavoratori, quindi, continuavano a svolgere prestazioni omogenee o comunque analoghe o comparabili con quelle precedentemente adempiute nella stessa postazione del medesimo luogo di lavoro. Inoltre, tutte le utenze idriche, elettriche, sversamento e le relative autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività erano rimaste in capo alla società ricorrente che si interessava anche della gestione relativa alla sicurezza dei dipendenti.
Infine, anche il compenso pattuito alle società appaltatrici confermava la natura illecita dell'appalto, perché non era stabilito a priori in misura fissa e predeterminata, ma veniva determinato in base ai costi sostenuti dagli
Parte appaltatori. Nei contratti di affidamento tra la e le Controparte_10
società e il Controparte_4 Controparte_6 Controparte_5
corrispettivo era rapportato alle pelli lavorate e, quindi in assenza del rischio di impresa.
Per gli ispettori la società ricorrente pur facendo ricorso a contratti di appalto, di fatto ha mantenuto il controllo e la direzione sul personale, non avendo individuato nel servizio reso dalle società appaltatrici un quid autonomo e distinto rispetto alla mera attività di lavoro, ha effettuato pagamento mensili in favore delle società affidatarie per il solo fatto di aver svolto attività lavorativa e non in funzione di una reale prestazione di un'opera o di un servizio. La ricorrente è rimasta di fatto titolare di un unico centro di imputazione di interessi, in quanto l'esame delle attività di ciascuna delle imprese affidatarie, ha rilevato l'esistenza di un'unica struttura organizzativa e produttiva, di un unico soggetto direttivo.
La società ricorrente sostiene che tutte le operazioni del ciclo di lavorazione del cuoio, composto dalla fase c.d. bagnato (che riguarda la tintura delle pelli e lavorazioni immediatamente successive alla loro colorazione) e quella c.d. asciutto (che riguarda tutte le lavorazioni successive alla essicazione delle pelli) hanno caratteristiche tra loro differenti, richiedono
Pag. 8 di 21 l'impiego di personale specializzato in una delle specifiche fasi produttiva e di lavorazione e, pertanto, che ciascun dipendente veniva, di regola, impiegato per svolgere mansioni riguardanti esclusivamente l'una o l'altra fase di lavorazione, escludendone una promiscua utilizzazione in fasi produttive distinte l'una dall'altra.
La ricorrente precisa di aver svolto le suindicate attività, occupandosi dell'intero ciclo produttivo (asciutto e bagnato) dal 2006 fino ad ottobre
2013 e con decorrenza da febbraio 2011 presso l'opificio industriale sito in
Solofra (AV) alla via Consolazione, concesso in locazione da CP_13
[...
. CP_14
Asserisce che, a conclusione del periodo estivo del 2013, nonostante le commesse ricevute, ha dovuto sospendere le attività produttive, provvedendo alla risoluzione dei rapporti di lavoro con i propri dipendenti, e che al fine di adempiere agli obblighi contrattuali assunti con le committenze, ha dovuto sottoscrivere contratti per l'affidamento outsourcing delle attività produttive.
Più nel dettaglio, in data 22 ottobre 2013 la ricorrente ha sottoscritto con la contratto di affidamento del processo produttivo di Controparte_4
lavorazione delle pelli, dunque sia la fase c.d. del bagnato che quella c.d. dell'asciutto.
Ai sensi dell'art. 6 del contratto le parti hanno pattuito che: “Il fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni...con manodopera da lui scelta e specializzata, ed esonera sin d'ora la dal pagamento dei Parte_1
contributi assicurativi e sociali e da ogni altro onore che grava sui dipendenti delle suddette lavorazioni anche tecniche e di sicurezza...”.
La ricorrente ha concesso altresì alla società in comodato d'uso CP_4
e a titolo oneroso l'opificio e i macchinari ivi presenti, stabilendo (art. 15 del contratto) che i corrispettivi per le attività dedotte in appalto sarebbero stati quantificati previa periodica contrattazione delle parti e che considerata l'elevata specializzazione professionale richiesta per la corretta esecuzione
Pag. 9 di 21 del ciclo produttivo conciario, la decideva di assumere gran CP_4
parte del personale precedentemente occupato presso la Parte_1
La ricorrente afferma che la ha gestito in autonomia e in regime CP_4 di appalto l'opificio industriale di Solofra alla via Consolazione da novembre 2013 fino al 31 marzo 2015. In particolare, da novembre 2013 a dicembre 2014, la ha gestito in autonoma l'intero ciclo CP_4
produttivo delle pelli, mentre dallo 07.01.2015 al 31.03.2015, la CP_4
ha gestito solo il ciclo produttivo del c.d. bagnato. Infatti, nel mese di gennaio 2015, le parti hanno risolto consensualmente il contratto di outsourcing con effetto dallo 01.04.2015.
Pertanto, nel gennaio 2015, la ha diviso l'opificio Parte_1
industriale in due lotti (Lotto A e Lotto B), ovvero in due distinte sezioni, ciascuna di essa autonoma e separata, mediante l'istallazione di una parete divisoria, in modo da rendere del tutto autonomi e distinti i cicli produttivi del c.d. asciutto e del c.d. bagnato.
Con decorrenza dal mese di gennaio 2015, ha continuato a CP_4
realizzare solo le commesse in relazione alla fase produttiva del c.d. bagnato, occupando a tal fine, dallo 07.01.2015 al 31.03.2015, i dipendenti indicati nella tabella 1 del verbale di accertamento ispettivo, pag. 16, al n.1
(ovvero i lavoratori: , del 1958, CP_15 Parte_2 Per_3
, , e presso la
[...] Persona_4 Persona_5 Persona_6 sezione dell'opificio denominata Lotto A.
La ricorrente asserisce anche che, in data 08.01.2015, in previsione della risoluzione del rapporto contrattuale con ha sottoscritto Controparte_4
con la contratto di affidamento avente ad oggetto Controparte_5
l'organizzazione e la gestione dell'intera fase produttiva c.d. dell'asciutto.
Per lo svolgimento di tale attività, ha concesso in comodato d'uso a titolo oneroso alla una sezione dell'opificio industriale, identificato CP_5
come Lotto B, con ingresso autonomo e riservato al solo personale della delimitata dal resto del capannone da un muro perimetrale CP_5 divisorio. La ricorrente ha concesso in comodato d'uso a titolo oneroso
Pag. 10 di 21 anche i macchinari per lo svolgimento delle lavorazioni della fase del c.d. asciutto.
Quanto alla compartecipazione alle spese per le utenze elettriche, idriche, gas, ecc. la si assumeva l'obbligo di corrispondere CP_5
periodicamente alla ricorrente un rimborso omnicomprensivo forfettario, che le parti convenivano nella misura di €#7.600# mensili (per l'anno 2015) poi, rideterminato nella misura di €#10.000# mensili per il restante periodo.
Quanto al corrispettivo per le attività appaltate, le parti, tenuto conto della peculiarità dell'attività commissionata, hanno stabilito che i compensi sarebbero stati concordati di volta in volta.
La ha esplicato l'attività produttiva presso l'opificio nel periodo CP_5
dal gennaio 2015 fino al 27 marzo 2019.
Anche tale società, al fine della corretta esecuzione del ciclo produttivo conciario, ha assunto parte del personale precedentemente occupato alle dipendenze della società ricorrente e di indicati alle pag. 16 e 17 CP_4
del verbale di accertamento ispettivo indicato nelle tabelle n. 2 e 4 (ovvero i lavoratori: CP_16 Controparte_17 Controparte_18 [...]
LL , LL , CP_19 CP_20 CP_21 CP_22
, , , ,
[...] Controparte_23 Controparte_24 Controparte_25
, CP_26 CP_27 CP_28 Controparte_29
). CP_30 Controparte_31
Infine, l'organizzazione e la gestione dell'intera fase produttiva del c.d. bagnato è stata affidata in appalto alla con Controparte_6
contratto del 30 marzo 2015.
Per lo svolgimento di tale attività la ricorrente ha concesso alla società affidataria ed in regime di comodato d'uso a titolo oneroso, una sezione predefinita dell'opificio industriale, identificato come Lotto A, con ingresso autonomo e riservato al solo personale di delimitato Controparte_6
dal resto del capannone da un muro perimetrale divisorio.
La ricorrente ha concesso sempre in comodato d'uso a titolo oneroso i macchinari per lo svolgimento delle lavorazioni della fase del c.d. bagnato.
Pag. 11 di 21 Quanto alla compartecipazione alle spese per le utenze elettriche, idriche, gas, ecc. la si assumeva l'obbligo di Controparte_6
corrispondere periodicamente alla ricorrente un rimborso omnicomprensivo forfettario, che le parti convenivano nella misura di €#7.600# mensili (per l'anno 2015) poi, rideterminato nella misura di €#10.000# mensili per il restante periodo.
Quanto al corrispettivo per le attività appaltate, le parti, tenuto conto della peculiarità dell'attività commissionata, hanno stabilito come i compensi fossero concordati di volta in volta. ha esplicato l'attività produttiva presso l'opificio nel Controparte_6
periodo dallo 01.04.2015 fino al 27.03.2019.
Anche tale società, al fine della corretta esecuzione del ciclo produttivo conciario, ha assunto parte del personale precedentemente occupato alle dipendenze della società ricorrente e di indicati alle pag. 17 e 18 CP_4
del verbale di accertamento ispettivo, nelle tabelle n. 3 e 5 (ovvero i dipendenti: , Controparte_18 CP_26 CP_15 [...]
, del 1958, , CP_32 CP_33 Parte_2 Persona_3
, , e CP_34 Persona_4 Persona_5 Persona_6
, , Controparte_35 CP_19 Controparte_36 CP_23
, , ,
[...] CP_37 Controparte_38 CP_39
). Controparte_40
La ricorrente asserisce come, contrariamente a quanto sostenuto dagli ispettori, i lavoratori occupati alle dipendenze di e CP_4
successivamente di e di hanno svolto la CP_5 Controparte_6
prestazione lavorativa uniformandosi esclusivamente al potere direttivo e gerarchico dei loro rispettivi datori di lavoro, senza alcuna sua ingerenza.
Pertanto, la ricorrente contesta le conclusioni a cui sono giunti gli ispettori,
Par ovvero che: l'impiegata amministrativa della la IG.ra CP_9
, avrebbe nel corso del tempo provveduto alla Parte_6
consegna ai lavoratori dei documenti di lavoro (contratti di lavoro, buste paga, lettere di licenziamento ecc..); i lavoratori avrebbe comunicato alla
Pag. 12 di 21 le loro assenze;
i dipendenti avrebbero sempre continuato a Parte_6
Par seguire le indicazioni dell'amministratore della il IG. CP_9 [...]
; la contabilità delle società appaltatrici sarebbe stata curata Parte_2
dalla IG.ra la quale invece si sarebbe Parte_6
occupata solo della posizione della società ricorrente, sua datrice di lavoro.
Ciò detto, per gli ispettori era emerso, invece, che i lavoratori assunti alle dipendenze della società ricorrente, poi con Controparte_4 CP_6
o con la avevano sempre lavorato nel medesimo
[...] CP_5
capannone di via Consolazione-Solofra per conto della società ricorrente, pur cambiando la titolarità del rapporto, svolgendo sempre le stesse mansioni ed utilizzando gli stessi macchinari. La maggior parte degli stessi dichiarava che le buste paga e i documenti di lavoro (contratto di lavoro, lettera di licenziamento, etc.) venivano consegnati dalla ragioniera della società ricorrente, ovvero dalla IG.ra . Anche Parte_6
le assenze venivano comunicate alla predetta impiegata. Era solo la società ricorrente che si occupava della sorveglianza sanitaria presso gli uffici della
Infine, tutti i lavoratori (non identificati) dichiaravano di aver Pt_1
sempre lavorato in maniera continuativa, da lunedì al venerdì per 8 ore al giorno, senza mai assentarsi, né per giornate intere e né per ore, se non per malattia o raramente per permessi personali, comunicati preventivamente alla IG.ra . Tutti dichiaravano di non aver mai presentato, ai Parte_6
vari datori di lavoro, scontrini o fatture o richieste di rimborso per spese sostenute.
Nel corso del giudizio è stata svolta attività istruttoria.
(udienza del 12.05.2023): “Sono stata dipendente CP_37
nel 2018, quando si sono sposate le mie due ragazze, Controparte_6
comunque per circa un anno;
lavoravo come operaia nel bagnato, lavorando nello stabilimento di Solofra credo via Consolazione. Io sono stata assunta da una IGnora di Serino, si chiamava sul lavoro Parte_4
c'era il figlio di questa, un ragazzo, Non ho mai sentito Persona_7
Part parlare di né di né di denominazioni CP_9 CP_4 CP_5
Pag. 13 di 21 Co che ascolto oggi per la prima volta perché la mi fa riferimento ad esse.
Non ho idea delle esperienze lavorative precedenti alla mia assunzione con da parte dei miei colleghi di;
Controparte_6 Controparte_6
(udienza del 12.05.2023): “Per un periodo sono stata CP_33
dipendente di forse un annetto;
premetto che ho Controparte_6
difficoltà a ricordare molti dettagli del passato anche a seguito di un problema di salute che ho avuto. Lavoravo nella zona industriale di Solofra, non ricordo la strada, forse nella frazione Sant'Agata, nella lavorazione delle pelli che erano bagnate. Sono stata assunta da una IGnora, Parte_4 credo Del Giudice, così credo di ricordare;
sul lavoro c'era il figlio di questa IGnora, , non ricordo il cognome, che ci diceva cosa fare. Non ho Pt_2
Part mai sentito parlare di né di né di CP_9 CP_4 CP_5
Par Con denominazioni che ho visto , per solo nella citazione a comparire
Co oggi e che per il resto ascolto oggi per la prima volta perché la mi fa riferimento ad esse;
non li associo a nessuna conceria storica o importante di
Solofra. Non ho idea delle esperienze lavorative precedenti alla mia assunzione con da parte dei miei colleghi di Controparte_6
; Controparte_6
(udienza del 12.05.2023): “Non ricordo in che ordine, ma Controparte_18
Parte io sono stato dipendente di di di CP_9 Controparte_6
e di sempre come operaio nello stesso stabilimento CP_4 CP_5
di Solofra in via Consolazione. Con mi occupavo del Controparte_6 bagnato, con le altre dell'asciutto. Da quando io iniziai a lavorare lo stabilimento è diviso in due, una parte dedicata alla lavorazione del bagnato, un'altra a quella dell'asciutto; c'è un muro interno che divide i due ambienti, ci sono entrate separate, spogliatoi separati e bagni separati. Per io sono stato assunto da;
per CP_4 Controparte_8 CP_6
da ; per da
[...] Parte_4 CP_5 Parte_5
Quando lavoravo per comandava anche sul lavoro, lo CP_4 organizzava questo;
per c'era il figlio di CP_8 Controparte_6
Pag. 14 di 21 il quale ci dava direttive, e per Parte_4 CP_15 lo faceva;
CP_5 Parte_5
(udienza del 17.11.2023): “Sono stato dipendente di Controparte_36
dal 2009, prima lavoravo presso la conceria S. Teresa che era Parte_1
un diverso stabilimento rispetto a quello per cui lavoravo per Parte_1
Io ero addetto al bagnato, all'interno dello stabilimento c'erano due reparti: uno per l'asciutto e uno per il bagnato divisi da un muro divisorio. Io facevo capo a Del Giudice Margherita per Lavorazioni Generali. Del Piano Pt_2
è mio zio. per Lavorazioni Generali faceva il controllo Parte_2
qualità. Ho lavorato anche per credo era il 2013-2014, per CP_4
dal 2015al 2018, per credo nel 2019. Non Controparte_6 CP_5
so essere preciso per le date. Con mi Controparte_42 occupavo sempre del bagnato, con dell'asciutto. In questi anni ho CP_5
sempre lavorato, quando mi occupavo del bagnato, con le stesse attrezzature e negli stessi locali. Quando lavoravo con a darmi le CP_4
disposizioni era o , non ricordo;
con Parte_7 CP_8 CP_6
era il figlio di;
con .
[...] Parte_7 Persona_8
Non so se era dipendente della Parte_7 Parte_1 Parte_7
dava disposizioni, come ho detto, dal 2013 al 2014, prima e dopo non stava nello stabilimento”;
(udienza del 17.11.2023): “Ho lavorato per Controparte_38
per due mesi, da gennaio a marzo 2019. Lavoravo in Controparte_6
uno stabilimento di Solofra, non ricordo la strada e mi occupavo del bagnato. Non so dire se all'interno dello stabilimento ci fosse un reparto in cui si occupava dell'asciutto. Ho trattato la mia assunzione e sono stato assunto da . è mia sorella e Parte_4 Parte_4
è mio cognato. In quei due mesi non ho mai visto Parte_7 Pt_7
sul luogo di lavoro. Non conosco . Quando ho
[...] Parte_2
lavorato mi comandava Del Giudice . Il lavoro non mi piaceva ed Parte_4
ho chiesto di essere licenziato, non ricordo per quale causale. Non so chi sia
. Non conosco ”; Parte_2 Parte_6
Pag. 15 di 21 (udienza del 23.02.2024): “Sono stata dipendente di Controparte_35
dal 2019 al 2020, lavorando presso lo stabilimento di Solofra. Parte_1
Sono stata ascoltata dai Carabinieri. Io stavo alla macchina della messa al vento, bagnato, c'era un ragazzo che lavorava le pelli ed io le mettevo sul carrello. Questo cambiava, c'erano quattro o cinque operai che cambiavano, tutti però credo Gli operai avevano un grembiule, Controparte_6
senza denominazioni. Anche io avevo il grembiule che mi era stato dato da materialmente da , ed è stato sempre Parte_1 Parte_2 [...]
che mi ha assunto. Dal 2017 io ero stata con la ditta Parte_2
Lavorazioni Generali, e facevo le stesse cose che ho poi fatto con
[...]
nello stesso posto con le stesse attrezzature, con un grembiule che Pt_1
mi ero portata io. Con era scaduto il contratto mio, Controparte_6 non c'era più lavoro e mi ha assunto Quando stavo con Parte_1
Lavorazioni generali io vedevo ogni tanto , lo vedevo la Parte_2 mattina, quando c'era il pranzo, la sera quando uscivo dal lavoro, ma per le cose del mio lavoro con lui non ci avevo a che fare, il titolare per me era
[...]
, sul lavoro ogni tanto c'era , figlio della Parte_4 CP_15
al quale io mi riferivo per questioni pratiche sul lavoro mentre Parte_4 per le cose amministrative c'erano lui e la madre;
con ho Parte_2
avuto a che fare quando solo sono passata con non Parte_1 CP_5 la conosco”;
(udienza del 22.03.2024): “Sono stata ispettore Persona_9 dell'INL dal 16.07.1981 attualmente in quiescenza dallo 01.10.2020. ho partecipato all'ispezione dello 07.03.2019 ed ho redatto il verbale del
25.11.2019, congiuntamente ai Carabinieri di Solofra e agli altri colleghi dell'INL. Confermo integralmente il contenuto del verbale del 25.11.2019 in cui è stato accertato in processo di esternalizzazione fittizio da parte di
Part con la società e e Controparte_10 Controparte_6 Controparte_4
. CP_5
Va preliminarmente affermato che i verbali redatti in sede ispettiva fanno fede fino a querela di falso unicamente con riguardo ai fatti attestati dal
Pag. 16 di 21 pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti;
la fede privilegiata di detti accertamenti non
è, per converso, estesa agli apprezzamenti in essi contenuti, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli che si assumono veri in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. Ne consegue che le valutazioni conclusive rese nelle relazioni ispettive costituiscono elementi di convincimento con i quali il giudice deve criticamente confrontarsi, non potendoli recepire aprioristicamente (tra molte, Cass. n. 13679 del 2018; n. 22862 del 2010). Quindi, mentre i documenti in questione sono assistiti da fede privilegiata nei limiti suindicati, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (tra molte, Cass. n. 9251 del 2010; da ultimo
Cass. Ordinanza 03 febbraio 2022, n. 3420).
La fattispecie di “Appalto di manodopera vietato dalla L. n. 1369 del 1960, articolo 1, in mancanza di una definizione normativa, va ricavata tenendo anche conto della previsione dell'articolo 3 della stessa legge concernente l'appalto (lecito) di opere e servizi all'interno dell'azienda con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore.... è configurabile sia in presenza degli elementi presuntivi considerati dal comma 3 del citato articolo 1 (impiego di capitale, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante), sia quando il soggetto interposto manchi di una gestione di impresa a proprio rischio e di un'autonoma organizzazione - da verificarsi con riguardo alle prestazioni in concreto affidategli -, in particolare nel caso di attività esplicate all'interno dell'azienda appaltante, sempre che il presunto appaltatore non dia vita, in tale ambito, ad un'organizzazione lavorativa autonoma e non assuma, con la gestione dell'esecuzione e la responsabilità
Pag. 17 di 21 del risultato, il rischio di impresa relativo al servizio fornito. Peraltro, con riferimento agli appalti cosiddetti "endoaziendali", che sono caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, va precisato che il richiamato divieto di cui alla L. n. 1369 del 1960, articolo 1 opera tutte le volte in cui l'appaltatore mette a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore stesso i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (in questi termini Cass. 21/07/2006 n.
16788)... In particolare, la valorizzazione, al fine della esclusione della genuinità dell'appalto, dell'assenza di una organizzazione di impresa impiegata nello stesso e della riferibilità alla committente del concreto esercizio del potere direttivo sui lavoratori formalmente dipendenti dalla appaltatrice si pone in linea con l'insegnamento di questa Corte secondo il quale il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro previsto dalla L. 23 ottobre 1960, n. 1369, articolo 1 opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo ne' una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo (Cass. n. 7820 del 2013; n. 6343 del 2013; n.
19920 del 2011, n. 7898 del 2011, n. 11720 del 2009, n. 16788 del 2006, da ultimo Cass. ordinanza n. 4828/2023).
Tutto ciò premesso, i testi escussi hanno escluso per il periodo in questione, qualsivoglia rapporto con la società ricorrente;
l'assunzione, nel caso, è stata
Pag. 18 di 21 operata dall'amministratrice unica della società e le Controparte_6
direttive non provenivano da . Pt_1
I testi e confermano che le attività Controparte_18 Controparte_36
svolte in concreto dai lavoratori riconducibili ai vari soggetti societari coinvolti restavano distinte e separate, anche da un punto di vista fisico, senza interferenza sul piano operativo e gestionale, come distinte e separate restavano le gestioni amministrative dei rapporti.
I contratti di affidamento dei lavori stipulati tra le società coinvolte erano a titolo oneroso.
In particolare il contratto stipulato tra la ricorrente e la al Controparte_4
punto 2 prevedeva come: Le variazioni in aumento richieste dal
Committente in corso di esecuzione determinano una variazione del corrispettivo per la variazione oggetto della variazione. Il fornitore ha diritto al compenso per maggiori attività. Qualora le parti non giungono ad un accordo, il corrispettivo è determinato nella misura della percentuale da applicare al prezzo pattuito sulla base dei metodi di valutazione contenuti nel Capitolato Tecnico. (non vi però tale statuizione per i contratti stipulati con e . CP_5 Controparte_6
Gli altri due contratti non prevedono la statuizione di un compenso per l'affidamento dei lavori, ma e Lavorazioni generali “concorrono CP_5
a titolo di rimborso, da determinarsi anche in misura forfettaria e non necessariamente proporzionale, alle spese ad esso imputabili per la effettuazione della predetta lavorazione ma sopportate dalla concedente…”
Sono prodotte le fatture emesse dalla ricorrente a favore delle società
[...]
e Lavorazioni Generali, depositate in atti. CP_5
I contratti, quindi, non prevedono l'utilizzo delle attrezzature a titolo gratuito, né è possibile operare una valutazione quanto alla non congruità dei versamenti comunque effettuati, non essendovi allegazioni idonee a verificare che quei versamenti fossero non adeguati. Tale valutazione va effettuata considerando l'intera regolamentazione di interessi tra le parti.
Pag. 19 di 21 Sulla scorta di quanto emerso non può affermarsi con certezza la assenza di un'organizzazione lavorativa autonoma in capo alle società appaltatrici.
Non vi è traccia di un unico centro di imputazione di interessi, né è emersa la mancanza di una reale gestione aziendale da parte delle società appaltatrici: sulla base delle acquisizioni testimoniali, si deve concludere nel senso che erano la gestione delle lavorazioni e del personale fosse in capo esclusivamente tre società coinvolte, e non alla Pt_1
Per tali motivi, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va accertato e dichiarato Parte CP_ che non è tenuta al pagamento ad della somma di Controparte_10
€#696.381# (seicentonovantaseimilatrecentottantuno), a titolo di contributi previdenziali e sanzioni civili e ad della somma di €#44.410,61# CP_3
(quarantaquattromilaquattrocentodieci,61) a titolo di premi assicurativi, sanzioni civili e interessi, così come pretesi sulla scorta degli accertamenti oggetto di causa.
Parti resistenti vanno condannate al pagamento in solido a favore di parte ricorrente delle spese di lite che, ai sensi del D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#12.297# (dodicimiladuecentonovantasette) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione ai procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 2221/2021 R.G. Lavoro, e vertente tra
[...]
CP_ e nei confronti di e ogni contraria Parte_1 Parte_2 CP_3
istanza, eccezioni e deduzioni respinta così decide:
Parte 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che CP_10
non è tenuta al pagamento, rivendicato per le causali di cui alla parte
[...] motiva, della somma di €#696.381# CP_ (seicentonovantaseimilatrecentottantuno) a favore di e della somma di
€#44.410,61# (quarantaquattromilaquattrocentodieci,61) a favore di CP_3
Pag. 20 di 21 CP_ 2) Condanna e in parti eguali ed in solido tra loro al pagamento CP_3
Parte delle spese di lite a favore di spese che liquida nella Controparte_10 somma di €#12.297# (dodicimiladuecentonovantasette), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Avellino, 06 marzo 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 21 di 21