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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Patrizia Evangelista consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 474 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021, a cui è riunita la causa iscritta al n° 479/21 R.G.
TRA
(p.i. Parte_1
) in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Caiulo, come da mandato in Pt_1
atti
APPELLANTE NEL GIUDIZIO 474/21 R.G. e APPELLATA
E
Controparte_1
, (c.f. , succeduta all'Autorità Portuale di Brindisi,
[...] P.IVA_2
dichiarata soppressa nel corso del giudizio di primo grado, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
APPELLANTE NEL GIUDIZIO 479/21 R.G e APPELLATA A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 19.9.2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria, cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con ricorso del 10.6.2011, la società opponente promuoveva opposizione alla ingiunzione fiscale emessa contro la stessa, ai sensi del r.d. n. 639/1910, dalla
l'Autorità Portuale di con cui si intimava il pagamento della somma di Pt_1
€ 463.483,06, dovuta a titolo di indennizzo per asserita occupazione sine titulo di una determinata area del demanio marittimo ubicata in zona “Marimisti” in agro di Riteneva detta opponente che l'atto di ingiunzione fosse Pt_1
illegittimo; pertanto, ne chiedeva il suo annullamento, previa istanza di sospensiva della efficacia esecutiva dello stesso. L'ente opposto si costituiva ritualmente in giudizio, resistendo alla avversa domanda ed insistendo nella conferma della ingiunzione emessa. Il precedente Giudice Istruttore sospendeva inaudita altera parte il provvedimento impugnato;
decisione poi confermata alla udienza di comparizione delle parti nel relativo subprocedimento apertosi. Il giudizio veniva istruito mediante copiosa produzione di prove documentali su iniziativa di entrambe le parti processuali. Alla udienza del 26.9.2017 la causa era dichiarata interrotta per avvenuta soppressione della Autorità Portuale di
Il Giudizio era conseguentemente riassunto nei termini di legge su Pt_1
iniziativa di parte opponente;
a seguito di ciò, si costituiva formalmente in giudizio l' , sempre Controparte_1
a mezzo della Avvocatura Distrettuale di Lecce, che succedeva all'ente precedentemente soppresso, riportandosi alle difese spiegate dalla Autorità
Portuale”.
§ 1.1
pag. 2/10 All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Lecce con sentenza n. 1328 del 3.11.2020 ha parzialmente accolto l'opposizione ed ha annullato l'ordinanza di ingiunzione fiscale opposta, rideterminando l'importo dei canoni dovuti da ed ha condannato l'opponente al pagamento di € Parte_1
73.691,82 (in luogo di € 463.483,06 richiesti con l'ingiunzione fiscale) con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti in causa.
§ 1.2
A fondamento della decisione, il Tribunale ha argomentato come segue:
- ha, innanzitutto, affermato che, a causa dell'occupazione decennale dell'area demaniale denominata “Marimisti” da parte della società Parte_1
la stessa era tenuta al pagamento in favore della P.A. del
[...] corrispettivo previsto per la detezione e l'uso di detta porzione del demanio marittimo (pagamento mai avvenuto, per stessa ammissione di parte opponente);
- ha tuttavia, ritenuto non condivisibile l'applicazione, alla vicenda in esame, dei canoni previsti per l'occupazione abusiva tout court di aree del demanio marittimo;
- in proposito, ha chiarito che l'occupazione operata dalla società
[...]
non poteva essere ritenuta “sine titulo”: con atto di Parte_1 sottomissione n. 2 del 1999, l'autorità Portuale di aveva, infatti, Pt_1
autorizzato parte opposta ad occupare l'area denominata “Bocche di O”
(area che la aveva, in seguito, dovuto sgomberare Parte_1
per sopravvenuti motivi di interesse pubblico); era stata, poi, la stessa
Autorità Portuale ad individuare, in sostituzione dell'originaria area concessa, il sito “Marimisti”, ed a disporre la consegna delle chiavi di quest'ultima area al rappresentante legale della Parte_1
Parte_1
- il primo giudice ha, pertanto, ritenuto che i canoni dovuti da Parte_1
fossero quelli previsti per l'attività cantieristica navale dal decreto
[...] ministeriale 15.11.1995, n. 595, attuativo dell'art. 3, co. 2 d.l. 400/1993,
pag. 3/10 anziché quelli stabiliti in ambito di occupazione “sine titulo” di aree di demanio marittimo e richiesti con l'ingiunzione fiscale opposta.
§ 2
Avverso la sentenza n. 1328/2020 del tribunale di Brindisi ha proposto appello
(iscritto al n. 474/21 R.G) Parte_1
e ha chiesto che, in riforma di tale provvedimento, e previa sospensione della sua efficacia esecutiva, fosse accertata e dichiarata l'insussistenza di alcuna obbligazione a carico di in relazione all'intera durata Parte_1 dell'occupazione dell'area del demanio denominata “Marimisti”, né per le causali di cui all'atto di ingiunzione opposto né per alcuna altra ragione, il tutto con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio.
Avverso la medesima sentenza ha, altresì, proposto appello
[...]
(iscritto al n. 479/21 R.G.) ed ha Controparte_1
chiesto che, in riforma di tale provvedimento, fosse rigettata integralmente l'opposizione spiegata in primo grado da e per l'effetto Parte_1 fosse confermata integralmente l'ingiunzione di pagamento notificata all'opponente. ha, inoltre, chiesto che fosse disposta una consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare gli indennizzi dovuti all'attualità per l'occupazione “sine titulo” dell'area demaniale di cui all'ingiunzione fiscale.
Con ordinanza del 21.10.21 la corte ha disposto la riunione dei giudizi.
In data 11.10.2023, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 – l'appello di Parte_1
Con un unico motivo di impugnazione la società ha Parte_1
dedotto che avrebbe errato il giudice di prime cure a ritenerla debitrice, per l'intera durata dell'occupazione dell'area denominata “Marimisti”, dei canoni previsti per chi svolge attività di cantieristica navale su aree del demanio pag. 4/10 marittimo, e ciò perché il sito occupato dall'opponente era inidoneo ad essere utilizzato per tale scopo. Tale inidoneità, secondo la ricostruzione di parte appellante, era ben conosciuta anche dall'Autorità Portuale;
si legge infatti nell'atto di appello, a pag. 8, che “Non è un caso che l'Autorità Portuale, successivamente alla consegna provvisoria dell'area non – abbia - mai provveduto a darla formalmente in concessione ad uso cantieristico alla odierna appellante, in quanto ben consapevole della sua inidoneità a tale scopo”. E così, secondo la ricostruzione di parte appellante, “quella che doveva essere una temporanea occupazione, in attesa di un'altra area idonea, è stata detenuta per tanti anni dalla per la inoperosa e forse strumentale Parte_1
condotta della Amministrazione che mai ha voluto concedere un'altra area e nemmeno, a rendere idonea quella consegnata a titolo provvisorio” (cfr atto d'appello a pag. 8).
Il motivo è infondato.
L'art. 822 co. 1 del codice civile stabilisce che “Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti;
i fiumi,
i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia;
le opere destinate alla difesa nazionale”. Tale disposizione è richiamata dall'art. 28 del codice della navigazione, il quale puntualizza che “Fanno parte del demanio marittimo: a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade;
b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare;
c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.
Per beni demaniali, si intendono, dunque, quei beni che, per espressa disposizione di legge, servono a soddisfare bisogni collettivi in modo diretto. Per tale motivo essi sono sottoposti a speciali vincoli (inalienabilità, non usucapibilità, non espropriabilità, inammissibilità di diritti altrui) ed appartengono necessariamente allo Stato o ad altri enti pubblici territoriali.
L'occupazione di aree facenti parte del demanio pubblico da parte di privati per l'esercizio di attività che esulano esigenze di interesse pubblico, è in linea generale vietata. Tuttavia, l'art. 36 co. 1 cod. nav. stabilisce che pag. 5/10 “L'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo”.
Tale occupazione può avvenire in due modi: previa iniziativa del privato che formula apposita istanza per ottenere l'uso del bene a cui è interessato, o mediante bando pubblicato dall'Ente stesso a cui i privati possono aderire inoltrando la propria candidatura, purchè siano in possesso dei requisiti per l'affido indicati dalla stessa P.A.
In ogni caso, l'iter si conclude con l'emanazione di un atto concessorio che ha natura costitutiva mediante il quale la P.A. 'concede' al privato il diritto all'uso dell'area del demanio e l'esercizio su di essa dell'attività di cui all'istanza o al bando di gara.
Nell'atto autorizzativo vengono disciplinati tutti gli aspetti della concessione
(durata, obblighi, eventuali termini e condizioni) e viene indicato il canone da versare alla P.A. quale corrispettivo per l'occupazione del bene pubblico.
Occorre, tuttavia, chiarire che quello di indennizzare la P.A. a seguito dell'occupazione di un'area facente parte del demanio pubblico è un obbligo che esula dalla presenza formale di un titolo concessorio: la mancanza di un formale atto di concessione non impedisce, infatti, la riscossione del relativo canone, atteso che quest'ultimo ha la sua fonte e, quindi, il suo titolo giuridico, non nell'atto formale provvedimentale di concessione, bensì nell'effettivo utilizzo dello spazio demaniale. Tale assunto è corroborato dal fatto che anche l'occupante abusivo è tenuto al pagamento del canone (in tal senso si veda l'art. 8 del D.L. 400/1993 che detta gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali).
Passando ora alla vicenda sub iudice, occorre evidenziare che in nessun punto degli scritti difensivi, né di primo né di secondo grado, l'appellante
[...]
pur contestando le pretese di controparte, ha negato di aver Parte_1
occupato per circa un decennio (precisamente dal 5.10.2001 al 15.2.2011) l'area denominata “Marimisti” facente parte del demanio marittimo. Da tale incontestata occupazione scaturisce, per tutto ciò che si è detto, l'obbligo pag. 6/10 indiscusso a carico della di indennizzare la P.A. Parte_1 mediante la corresponsione dell'indennizzo dovuto (sulla misura dello stesso si dirà nel paragrafo seguente).
§ 4 – l'appello di Controparte_1 Controparte_1
[...]
Con un unico motivo di impugnazione Controparte_1
ha dedotto che avrebbe errato il giudice di prime cure a
[...] ridurre l'importo dovuto a titolo di indennizzo da Parte_1
parametrandolo ai canoni relativi a concessioni demaniali marittime per attività di cantieristica navale, sebbene l'occupazione illegittima, compiuta per un decennio da fosse da qualificarsi come “sine titulo”. Parte_1
Il motivo è infondato.
Il giudice di prime cure, operando una sintesi della copiosa documentazione depositata dalle parti, ha ricostruito nei seguenti termini la complessa vicenda oggetto di causa:
“- previa formale richiesta del 30.12.1997, con atto di sottomissione n. 2 del
22.01.1999, l'Autorità Portuale autorizzava la società opponente alla immediata occupazione dell'area demaniale marittima scoperta di mq 12.170 e del corrispondente specchio acqueo di mq 160, posti nel Comune di in Pt_1 località “Bocche di O”, al fine di realizzarvi un impianto per la costruzione e la riparazione di natanti;
- si prevedeva, tuttavia, l'obbligo a trasferire l'attività su altra area demaniale marittima in concessione in presenza di sopravvenute esigenze di pubblico interesse e laddove vi fosse un provvedimento in tal senso da parte dell'Autorità competente;
- accadeva che a seguito della presentazione del progetto di realizzazione del porto turistico da parte della impresa , l'Autorità Portuale Controparte_2
di revocava l'atto di sottomissione suindicato, intimando alla società Pt_1
opponente di demolire le opere realizzate in loco e di rimettere in pristino l'area utilizzata;
pag. 7/10 - detto provvedimento era impugnato dalla opponente dinanzi al TAR di Lecce, che accoglieva la domanda cautelare, ritenendo che alla stessa non fosse stata indicata altra area idonea su cui trasferire la propria attività. Pronuncia poi confermata anche dal Consiglio di Stato;
- a ciò seguiva altra ingiunzione del 17.7.2001 da parte della Autorità Portuale, con cui si indicava come area su cui trasferire detta attività di impresa quella posta in zona “Marimisti”, sempre nel territorio di Pt_1
- sebbene la impresa opponente avesse manifestato all'Autorità Portuale con precedenti note la necessità di ottenere altra area maggiormente idonea e confacente alla propria attività commerciale, in data 03.10.2001, la medesima faceva istanza alla Autorità Portuale per ottenere in consegna l'area ubicata in zona “Marimisti”;
- in data 05.10.2001 detta area marittima era effettivamente consegnata alla
e di tanto era redatto relativo verbale tra le parti;
Parte_1
- la medesima area era detenuta in uso dalla opponente fino alla data del
15.02.2011, allorquando l'ente opposto ne eseguiva lo sgombero, ritenendo abusiva la occupazione da parte della società opponente;
- a tanto seguiva la emissione della ingiunzione oggetto di opposizione, con cui
l'Autorità Portuale, a fronte di quanto sopra esposto, intimava alla opponente il pagamento degli indennizzi previsti dall'art. 8 del d.l. 400/1993, convertito in l.
494/1993, per l'intera durata della occupazione sine titulo asseritamente protrattasi nel tempo in difetto di idoneo titolo di concessione dell'area del demanio marittimo”.
Operata questa doverosa ricostruzione dei fatti, appare evidente che l'occupazione dell'area “Marimisti” da parte della società Parte_1
protrattasi per un decennio, non può ritenersi abusiva. A tal proposito,
[...]
occorre rammentare, infatti, che è stata la stessa Autorità portuale a consegnare a rappresentante legale della le chiavi Parte_1 Parte_1 dell'area al fine di “provvedere ai rilievi planimetrici necessari alla provvisoria ubicazione delle strutture” (cfr, verbale di consegna del 5.10.2001 allegato al fascicolo di 1° grado da . Parte_1
pag. 8/10 Quella che doveva essere, per stessa ammissione delle parti in causa, un'occupazione “provvisoria” si è protratta per anni, per inerzia ascrivibile in egual misura ad entrambe le parti.
La stessa Autorità, senza preoccuparsi di dare una veste formale all'occupazione in atto, ha continuato ad emettere ed indirizzare all'occupante le fatture per il pagamento dei canoni originariamente previsti per l'occupazione dell'area denominata “Bocche di O”, facendo così, di fatto, intendere che l'attività cantieristica svolta dalla società avesse solo cambiato sede, ma permanesse comunque l'autorizzazione ad occupare l'area demaniale per il medesimo titolo.
Ed invero, se l'occupazione dell'area “Marimisti” fosse stata ab origine abusiva l'Autorità avrebbe dovuto sin da subito rivendicare i corrispettivi previsti per l'occupazione senza titolo di cui all'art. 8 D.L. 400/1993, come convertito dalla
L. 494/93, a cui, invece, l'Autorità ha fatto riferimento solo negli atti di questo giudizio, e mai nelle fatture notificate negli anni alla società opponente.
Occorre evidenziare che anche la società si sarebbe Parte_1
dovuta attivare al fine di ottenere un idoneo titolo autorizzativo che giustificasse la sua permanenza nell'area “Marimisti”. Questa inerzia è verosimilmente riconducibile al fatto che la società non era interessata a rimanere presso quest'ultima area, ritenuta dalla stessa strutturalmente inidonea allo svolgimento dell'attività di cantieristica navale, preferendo, piuttosto, attendere che l'Amministrazione si attivasse per l'assegnazione di altra area di maggior gradimento, come auspicato in fase di rilascio dell'area “Bocche di O”. La società ha più volte manifestato tale richiesta all'Autorità, la quale però non ha mai assunto formalmente l'obbligo di darvi seguito, essendo tenuta solo e per espressa disposizione dell'atto di sottomissione originario, ad indicare altra area idonea dove permettere la prosecuzione dell'attività cantieristica da parte dell'opponente.
Le condotte tenute dalle parti non giustificano le rispettive pretese: certamente non può essere ritenuta esente dall'obbligo di corrispondere un Parte_1 indennizzo per l'occupazione dell'area demaniale;
del pari, Controparte_1
non può pretendere di riscuotere gli importi dovuti per l'abusiva
[...]
pag. 9/10 occupazione dell'area, avendovi dato causa, senza predisporre e attivare adeguati rimedi.
Appare pertanto corretta la decisione del tribunale di quantificare l'indennizzo dovuto per l'occupazione dell'area demaniale, utilizzando come parametro l'importo dei canoni previsti per le attività di cantieristica navale dal decreto interministeriale 15.11.1995, n. 595, attuativo dell'art. 3, c. 2 d.l. 400/1993; il calcolo è stato sviluppato, su richiesta del tribunale, dalla stessa Autorità
Portuale (cfr. la nota protocollo n.0001809 del 22.2.2016 in atti) che ha indicato in € 73.691,82 la somma dovuta per canoni non corrisposti.
Naturalmente sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al saldo, sebbene il primo giudice non abbia esplicitato in dispositivo tale voce di debito.
§ 5
Le spese processuali devono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La corte, rigetta gli appelli proposti da Parte_1
e da;
[...] CP_1 Controparte_1
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di ciascuno degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 6.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Maurizio Petrelli
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Patrizia Evangelista consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 474 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021, a cui è riunita la causa iscritta al n° 479/21 R.G.
TRA
(p.i. Parte_1
) in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Caiulo, come da mandato in Pt_1
atti
APPELLANTE NEL GIUDIZIO 474/21 R.G. e APPELLATA
E
Controparte_1
, (c.f. , succeduta all'Autorità Portuale di Brindisi,
[...] P.IVA_2
dichiarata soppressa nel corso del giudizio di primo grado, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
APPELLANTE NEL GIUDIZIO 479/21 R.G e APPELLATA A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 19.9.2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria, cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con ricorso del 10.6.2011, la società opponente promuoveva opposizione alla ingiunzione fiscale emessa contro la stessa, ai sensi del r.d. n. 639/1910, dalla
l'Autorità Portuale di con cui si intimava il pagamento della somma di Pt_1
€ 463.483,06, dovuta a titolo di indennizzo per asserita occupazione sine titulo di una determinata area del demanio marittimo ubicata in zona “Marimisti” in agro di Riteneva detta opponente che l'atto di ingiunzione fosse Pt_1
illegittimo; pertanto, ne chiedeva il suo annullamento, previa istanza di sospensiva della efficacia esecutiva dello stesso. L'ente opposto si costituiva ritualmente in giudizio, resistendo alla avversa domanda ed insistendo nella conferma della ingiunzione emessa. Il precedente Giudice Istruttore sospendeva inaudita altera parte il provvedimento impugnato;
decisione poi confermata alla udienza di comparizione delle parti nel relativo subprocedimento apertosi. Il giudizio veniva istruito mediante copiosa produzione di prove documentali su iniziativa di entrambe le parti processuali. Alla udienza del 26.9.2017 la causa era dichiarata interrotta per avvenuta soppressione della Autorità Portuale di
Il Giudizio era conseguentemente riassunto nei termini di legge su Pt_1
iniziativa di parte opponente;
a seguito di ciò, si costituiva formalmente in giudizio l' , sempre Controparte_1
a mezzo della Avvocatura Distrettuale di Lecce, che succedeva all'ente precedentemente soppresso, riportandosi alle difese spiegate dalla Autorità
Portuale”.
§ 1.1
pag. 2/10 All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Lecce con sentenza n. 1328 del 3.11.2020 ha parzialmente accolto l'opposizione ed ha annullato l'ordinanza di ingiunzione fiscale opposta, rideterminando l'importo dei canoni dovuti da ed ha condannato l'opponente al pagamento di € Parte_1
73.691,82 (in luogo di € 463.483,06 richiesti con l'ingiunzione fiscale) con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti in causa.
§ 1.2
A fondamento della decisione, il Tribunale ha argomentato come segue:
- ha, innanzitutto, affermato che, a causa dell'occupazione decennale dell'area demaniale denominata “Marimisti” da parte della società Parte_1
la stessa era tenuta al pagamento in favore della P.A. del
[...] corrispettivo previsto per la detezione e l'uso di detta porzione del demanio marittimo (pagamento mai avvenuto, per stessa ammissione di parte opponente);
- ha tuttavia, ritenuto non condivisibile l'applicazione, alla vicenda in esame, dei canoni previsti per l'occupazione abusiva tout court di aree del demanio marittimo;
- in proposito, ha chiarito che l'occupazione operata dalla società
[...]
non poteva essere ritenuta “sine titulo”: con atto di Parte_1 sottomissione n. 2 del 1999, l'autorità Portuale di aveva, infatti, Pt_1
autorizzato parte opposta ad occupare l'area denominata “Bocche di O”
(area che la aveva, in seguito, dovuto sgomberare Parte_1
per sopravvenuti motivi di interesse pubblico); era stata, poi, la stessa
Autorità Portuale ad individuare, in sostituzione dell'originaria area concessa, il sito “Marimisti”, ed a disporre la consegna delle chiavi di quest'ultima area al rappresentante legale della Parte_1
Parte_1
- il primo giudice ha, pertanto, ritenuto che i canoni dovuti da Parte_1
fossero quelli previsti per l'attività cantieristica navale dal decreto
[...] ministeriale 15.11.1995, n. 595, attuativo dell'art. 3, co. 2 d.l. 400/1993,
pag. 3/10 anziché quelli stabiliti in ambito di occupazione “sine titulo” di aree di demanio marittimo e richiesti con l'ingiunzione fiscale opposta.
§ 2
Avverso la sentenza n. 1328/2020 del tribunale di Brindisi ha proposto appello
(iscritto al n. 474/21 R.G) Parte_1
e ha chiesto che, in riforma di tale provvedimento, e previa sospensione della sua efficacia esecutiva, fosse accertata e dichiarata l'insussistenza di alcuna obbligazione a carico di in relazione all'intera durata Parte_1 dell'occupazione dell'area del demanio denominata “Marimisti”, né per le causali di cui all'atto di ingiunzione opposto né per alcuna altra ragione, il tutto con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio.
Avverso la medesima sentenza ha, altresì, proposto appello
[...]
(iscritto al n. 479/21 R.G.) ed ha Controparte_1
chiesto che, in riforma di tale provvedimento, fosse rigettata integralmente l'opposizione spiegata in primo grado da e per l'effetto Parte_1 fosse confermata integralmente l'ingiunzione di pagamento notificata all'opponente. ha, inoltre, chiesto che fosse disposta una consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare gli indennizzi dovuti all'attualità per l'occupazione “sine titulo” dell'area demaniale di cui all'ingiunzione fiscale.
Con ordinanza del 21.10.21 la corte ha disposto la riunione dei giudizi.
In data 11.10.2023, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 – l'appello di Parte_1
Con un unico motivo di impugnazione la società ha Parte_1
dedotto che avrebbe errato il giudice di prime cure a ritenerla debitrice, per l'intera durata dell'occupazione dell'area denominata “Marimisti”, dei canoni previsti per chi svolge attività di cantieristica navale su aree del demanio pag. 4/10 marittimo, e ciò perché il sito occupato dall'opponente era inidoneo ad essere utilizzato per tale scopo. Tale inidoneità, secondo la ricostruzione di parte appellante, era ben conosciuta anche dall'Autorità Portuale;
si legge infatti nell'atto di appello, a pag. 8, che “Non è un caso che l'Autorità Portuale, successivamente alla consegna provvisoria dell'area non – abbia - mai provveduto a darla formalmente in concessione ad uso cantieristico alla odierna appellante, in quanto ben consapevole della sua inidoneità a tale scopo”. E così, secondo la ricostruzione di parte appellante, “quella che doveva essere una temporanea occupazione, in attesa di un'altra area idonea, è stata detenuta per tanti anni dalla per la inoperosa e forse strumentale Parte_1
condotta della Amministrazione che mai ha voluto concedere un'altra area e nemmeno, a rendere idonea quella consegnata a titolo provvisorio” (cfr atto d'appello a pag. 8).
Il motivo è infondato.
L'art. 822 co. 1 del codice civile stabilisce che “Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti;
i fiumi,
i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia;
le opere destinate alla difesa nazionale”. Tale disposizione è richiamata dall'art. 28 del codice della navigazione, il quale puntualizza che “Fanno parte del demanio marittimo: a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade;
b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare;
c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.
Per beni demaniali, si intendono, dunque, quei beni che, per espressa disposizione di legge, servono a soddisfare bisogni collettivi in modo diretto. Per tale motivo essi sono sottoposti a speciali vincoli (inalienabilità, non usucapibilità, non espropriabilità, inammissibilità di diritti altrui) ed appartengono necessariamente allo Stato o ad altri enti pubblici territoriali.
L'occupazione di aree facenti parte del demanio pubblico da parte di privati per l'esercizio di attività che esulano esigenze di interesse pubblico, è in linea generale vietata. Tuttavia, l'art. 36 co. 1 cod. nav. stabilisce che pag. 5/10 “L'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo”.
Tale occupazione può avvenire in due modi: previa iniziativa del privato che formula apposita istanza per ottenere l'uso del bene a cui è interessato, o mediante bando pubblicato dall'Ente stesso a cui i privati possono aderire inoltrando la propria candidatura, purchè siano in possesso dei requisiti per l'affido indicati dalla stessa P.A.
In ogni caso, l'iter si conclude con l'emanazione di un atto concessorio che ha natura costitutiva mediante il quale la P.A. 'concede' al privato il diritto all'uso dell'area del demanio e l'esercizio su di essa dell'attività di cui all'istanza o al bando di gara.
Nell'atto autorizzativo vengono disciplinati tutti gli aspetti della concessione
(durata, obblighi, eventuali termini e condizioni) e viene indicato il canone da versare alla P.A. quale corrispettivo per l'occupazione del bene pubblico.
Occorre, tuttavia, chiarire che quello di indennizzare la P.A. a seguito dell'occupazione di un'area facente parte del demanio pubblico è un obbligo che esula dalla presenza formale di un titolo concessorio: la mancanza di un formale atto di concessione non impedisce, infatti, la riscossione del relativo canone, atteso che quest'ultimo ha la sua fonte e, quindi, il suo titolo giuridico, non nell'atto formale provvedimentale di concessione, bensì nell'effettivo utilizzo dello spazio demaniale. Tale assunto è corroborato dal fatto che anche l'occupante abusivo è tenuto al pagamento del canone (in tal senso si veda l'art. 8 del D.L. 400/1993 che detta gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali).
Passando ora alla vicenda sub iudice, occorre evidenziare che in nessun punto degli scritti difensivi, né di primo né di secondo grado, l'appellante
[...]
pur contestando le pretese di controparte, ha negato di aver Parte_1
occupato per circa un decennio (precisamente dal 5.10.2001 al 15.2.2011) l'area denominata “Marimisti” facente parte del demanio marittimo. Da tale incontestata occupazione scaturisce, per tutto ciò che si è detto, l'obbligo pag. 6/10 indiscusso a carico della di indennizzare la P.A. Parte_1 mediante la corresponsione dell'indennizzo dovuto (sulla misura dello stesso si dirà nel paragrafo seguente).
§ 4 – l'appello di Controparte_1 Controparte_1
[...]
Con un unico motivo di impugnazione Controparte_1
ha dedotto che avrebbe errato il giudice di prime cure a
[...] ridurre l'importo dovuto a titolo di indennizzo da Parte_1
parametrandolo ai canoni relativi a concessioni demaniali marittime per attività di cantieristica navale, sebbene l'occupazione illegittima, compiuta per un decennio da fosse da qualificarsi come “sine titulo”. Parte_1
Il motivo è infondato.
Il giudice di prime cure, operando una sintesi della copiosa documentazione depositata dalle parti, ha ricostruito nei seguenti termini la complessa vicenda oggetto di causa:
“- previa formale richiesta del 30.12.1997, con atto di sottomissione n. 2 del
22.01.1999, l'Autorità Portuale autorizzava la società opponente alla immediata occupazione dell'area demaniale marittima scoperta di mq 12.170 e del corrispondente specchio acqueo di mq 160, posti nel Comune di in Pt_1 località “Bocche di O”, al fine di realizzarvi un impianto per la costruzione e la riparazione di natanti;
- si prevedeva, tuttavia, l'obbligo a trasferire l'attività su altra area demaniale marittima in concessione in presenza di sopravvenute esigenze di pubblico interesse e laddove vi fosse un provvedimento in tal senso da parte dell'Autorità competente;
- accadeva che a seguito della presentazione del progetto di realizzazione del porto turistico da parte della impresa , l'Autorità Portuale Controparte_2
di revocava l'atto di sottomissione suindicato, intimando alla società Pt_1
opponente di demolire le opere realizzate in loco e di rimettere in pristino l'area utilizzata;
pag. 7/10 - detto provvedimento era impugnato dalla opponente dinanzi al TAR di Lecce, che accoglieva la domanda cautelare, ritenendo che alla stessa non fosse stata indicata altra area idonea su cui trasferire la propria attività. Pronuncia poi confermata anche dal Consiglio di Stato;
- a ciò seguiva altra ingiunzione del 17.7.2001 da parte della Autorità Portuale, con cui si indicava come area su cui trasferire detta attività di impresa quella posta in zona “Marimisti”, sempre nel territorio di Pt_1
- sebbene la impresa opponente avesse manifestato all'Autorità Portuale con precedenti note la necessità di ottenere altra area maggiormente idonea e confacente alla propria attività commerciale, in data 03.10.2001, la medesima faceva istanza alla Autorità Portuale per ottenere in consegna l'area ubicata in zona “Marimisti”;
- in data 05.10.2001 detta area marittima era effettivamente consegnata alla
e di tanto era redatto relativo verbale tra le parti;
Parte_1
- la medesima area era detenuta in uso dalla opponente fino alla data del
15.02.2011, allorquando l'ente opposto ne eseguiva lo sgombero, ritenendo abusiva la occupazione da parte della società opponente;
- a tanto seguiva la emissione della ingiunzione oggetto di opposizione, con cui
l'Autorità Portuale, a fronte di quanto sopra esposto, intimava alla opponente il pagamento degli indennizzi previsti dall'art. 8 del d.l. 400/1993, convertito in l.
494/1993, per l'intera durata della occupazione sine titulo asseritamente protrattasi nel tempo in difetto di idoneo titolo di concessione dell'area del demanio marittimo”.
Operata questa doverosa ricostruzione dei fatti, appare evidente che l'occupazione dell'area “Marimisti” da parte della società Parte_1
protrattasi per un decennio, non può ritenersi abusiva. A tal proposito,
[...]
occorre rammentare, infatti, che è stata la stessa Autorità portuale a consegnare a rappresentante legale della le chiavi Parte_1 Parte_1 dell'area al fine di “provvedere ai rilievi planimetrici necessari alla provvisoria ubicazione delle strutture” (cfr, verbale di consegna del 5.10.2001 allegato al fascicolo di 1° grado da . Parte_1
pag. 8/10 Quella che doveva essere, per stessa ammissione delle parti in causa, un'occupazione “provvisoria” si è protratta per anni, per inerzia ascrivibile in egual misura ad entrambe le parti.
La stessa Autorità, senza preoccuparsi di dare una veste formale all'occupazione in atto, ha continuato ad emettere ed indirizzare all'occupante le fatture per il pagamento dei canoni originariamente previsti per l'occupazione dell'area denominata “Bocche di O”, facendo così, di fatto, intendere che l'attività cantieristica svolta dalla società avesse solo cambiato sede, ma permanesse comunque l'autorizzazione ad occupare l'area demaniale per il medesimo titolo.
Ed invero, se l'occupazione dell'area “Marimisti” fosse stata ab origine abusiva l'Autorità avrebbe dovuto sin da subito rivendicare i corrispettivi previsti per l'occupazione senza titolo di cui all'art. 8 D.L. 400/1993, come convertito dalla
L. 494/93, a cui, invece, l'Autorità ha fatto riferimento solo negli atti di questo giudizio, e mai nelle fatture notificate negli anni alla società opponente.
Occorre evidenziare che anche la società si sarebbe Parte_1
dovuta attivare al fine di ottenere un idoneo titolo autorizzativo che giustificasse la sua permanenza nell'area “Marimisti”. Questa inerzia è verosimilmente riconducibile al fatto che la società non era interessata a rimanere presso quest'ultima area, ritenuta dalla stessa strutturalmente inidonea allo svolgimento dell'attività di cantieristica navale, preferendo, piuttosto, attendere che l'Amministrazione si attivasse per l'assegnazione di altra area di maggior gradimento, come auspicato in fase di rilascio dell'area “Bocche di O”. La società ha più volte manifestato tale richiesta all'Autorità, la quale però non ha mai assunto formalmente l'obbligo di darvi seguito, essendo tenuta solo e per espressa disposizione dell'atto di sottomissione originario, ad indicare altra area idonea dove permettere la prosecuzione dell'attività cantieristica da parte dell'opponente.
Le condotte tenute dalle parti non giustificano le rispettive pretese: certamente non può essere ritenuta esente dall'obbligo di corrispondere un Parte_1 indennizzo per l'occupazione dell'area demaniale;
del pari, Controparte_1
non può pretendere di riscuotere gli importi dovuti per l'abusiva
[...]
pag. 9/10 occupazione dell'area, avendovi dato causa, senza predisporre e attivare adeguati rimedi.
Appare pertanto corretta la decisione del tribunale di quantificare l'indennizzo dovuto per l'occupazione dell'area demaniale, utilizzando come parametro l'importo dei canoni previsti per le attività di cantieristica navale dal decreto interministeriale 15.11.1995, n. 595, attuativo dell'art. 3, c. 2 d.l. 400/1993; il calcolo è stato sviluppato, su richiesta del tribunale, dalla stessa Autorità
Portuale (cfr. la nota protocollo n.0001809 del 22.2.2016 in atti) che ha indicato in € 73.691,82 la somma dovuta per canoni non corrisposti.
Naturalmente sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al saldo, sebbene il primo giudice non abbia esplicitato in dispositivo tale voce di debito.
§ 5
Le spese processuali devono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La corte, rigetta gli appelli proposti da Parte_1
e da;
[...] CP_1 Controparte_1
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di ciascuno degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 6.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Maurizio Petrelli
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