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20 febbraio 2000
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12 agosto 2012
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24 settembre 2015
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Art. 6. (Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469) 1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 , di seguito denominati "uffici competenti", provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonche' all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato. I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, nonche' il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali accertamenti.
2. All' articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle seguenti: "comparativamente piu' rappresentative";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito di tale organismo e' previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilita', con compiti relativi alla valutazione delle residue capacita' lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilita'. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della commissione di cui al comma 1". ((22)) --------------- AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Ogni riferimento all'organismo di cui all' articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 , contenuto nella legge n. 68 del 1999 si intende effettuato al comitato tecnico di cui all' articolo 8, comma 1-bis, della legge n. 68 del 1999 ".
2. All' articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle seguenti: "comparativamente piu' rappresentative";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito di tale organismo e' previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilita', con compiti relativi alla valutazione delle residue capacita' lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilita'. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della commissione di cui al comma 1". ((22)) --------------- AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Ogni riferimento all'organismo di cui all' articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 , contenuto nella legge n. 68 del 1999 si intende effettuato al comitato tecnico di cui all' articolo 8, comma 1-bis, della legge n. 68 del 1999 ".
Commentari • 12
- 1. Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazionehttps://www.brocardi.it/ · 7.8462925
[…] Nello svolgimento delle attività di cui al comma 3, i centri per l'impiego, al fine di fornire informazioni e supporto ai lavoratori autonomi con disabilità, si avvalgono dei servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
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Giurisprudenza • 108
- 1. Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 06/07/2022, n. 733Provvedimento: […] 6565/2004), e poiché, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 68/1999, l'inserimento e l'integrazione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro attraverso il collocamento mirato è di competenza delle Regioni – deve ritenersi che, in subiecta materia, l' Organizzazione_1Leggi di più...
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