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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/10/2025, n. 2046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2046 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 29/10/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 5015/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Vincenzo Parte_1
OS e dall'avv. Ciro OS ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Napoli, corso
A. Lucci n. 130;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_1 bis;
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
PER PARTE RICORRENTE: a) riconoscere e dichiarare la ricorrente invalida civile in misura superiore al 73% sin dall'epoca della domanda amministrativa;
b) condannare, per l'effetto, condannare l' a corrisponderle l'assegno d'invalidità civile dall'epoca della domanda CP_1 amministrativa in uno agli interessi e alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
c) il tutto con vittoria di spese e competenze tutte del giudizio da attribuirsi, con specifica clausola, ai sottoscritti procuratori antistatari.
PER L' : …dichiarare la tardività del ricorso per quanto dedotto e/o l'inammissibilità dello CP_1 stesso per quanto dedotto o, in subordine, rigettarlo per tutti i motivi innanzi esposti, con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 19.09.2023, la ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto per l'accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile, proponeva giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro la sussistenza del requisito sanitario negato dal c.t.u ivi nominato, a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Rinnovate le operazioni peritali, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati sufficientemente evidenziati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di giudizio di ATP non avrebbe correttamente considerato la gravità del quadro patologico, avendo, in particolare, sottostimato le singole patologie obbiettivate, cui andrebbero attribuiti codici tabellari diversi e/o maggiori percentuali invalidanti. Secondo la prospettazione di parte, il c.t.u. avrebbe, altresì, omesso di valutare, sebbene certificate, alcune delle infermità sofferte.
2.1. In considerazione delle censure mosse da parte ricorrente nonché della ulteriore documentazione sanitaria prodotta, si è reputato necessario rinnovare le operazioni peritali ad opera di un diverso consulente d'ufficio, dott. all'esito delle quali ha accertato la Persona_1 sussistenza del requisito sanitario per la concessione dell'assegno di invalidità civile a decorrere dal mese di aprile 2022.
3. Il consulente medico ivi nominato, sulla scorta della documentazione sanitaria prodotta e delle risultanze dell'esame obiettivo praticato, ha formulato la seguente diagnosi:
“cardiopatia ipertensiva con iniziale ipertrofia ventricolare sinistra (13 mm la parete posteriore), aneurisma del setto interatriale e shunt sinistro-destro non confermato da prova alle microbolle.
Nel complesso può considerarsi una cardiopatia in iniziale 2ª classe Nyha;
artrosi diffusa in soggetto con esiti di laminectomia L3-L5; ipoacusia neurosensoriale bilaterale;
vasculopatia cerebrale cronica”, precisando che “altre patologie di interesse valutativo, allo stato, non sono obiettivabili e, in particolare, come emerge dalla visita oculistica dell'11/07/2023, il visus corretto
è di 4/10 a sinistra e di 8/10 a destra. Si tratta di un deficit visivo che, valutato con le previste tabelle, raggiunge solo il 3% e, quindi, non può entrare nel computo complessivo dell'invalidità in quanto non supera la soglia del 10%”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, ha così osservato: “- la cardiopatia ipertensiva con iniziale ipertrofia ventricolare sinistra (13 mm la parete posteriore), aneurisma del setto interatriale e shunt sinistro-destro non confermato da prova alle microbolle. Nel complesso può considerarsi una cardiopatia in iniziale 2ª classe Nyha ed essere valutata con il 41% (voce 6442);
- l'Artrosi diffusa in soggetto di esiti di laminectomia L3-L5 è una patologia che non trova riscontro nelle varie tabelle. Con criterio analogico potrebbe adoperarsi, ancora una volta, la voce relativa all'anchilosi del tratto lombare della colonna, nella sua percentuale minima che è del 31%
(voce 7010). Ovviamente, nella fattispecie oltre al tratto lombare sono interessati da artrosi anche altri segmenti scheletrici ma tale percentuale può ritenersi comunque congrua nel comprendere
l'intera patologia in diagnosi, tenuto conto dell'estrema minore gravità delle limitazioni funzionali del rachide nel caso concreto rispetto all'ipotesi tabellare;
- l'ipoacusia neurosensoriale bilaterale andrebbe valutata con il 21%, tenuto conto dell'entità dell'ipoacusia evincibile nell'audiogramma del 18/11/2020. A tal proposito si ribadisce quanto già detto ovvero che l'esame audiometrico del 23/05/2025 e di oltre un anno successivo al limite temporale massimo di valutazione di nostro interesse;
- la vasculopatia cerebrale cronica con modesti esiti di infarto cerebrale senza importanti limitazioni neuromotorie può valutarsi con il 20% tenuto conto che la ben più grave ipotesi tabellare prevista alla voce 7305 (emiparesi emisoma dominante) parte dal 41%.
In definitiva, tenuto conto delle percentuali appena espresse, può ritenersi raggiunta la soglia del 74% (settantaquattro per cento).
Detta percentuale può ritenersi raggiunta dall'aprile 2022 ovvero a partire dall'aprile 2022 ovvero dalla RM encefalo che evidenziava fatti ischemici”.
3.1. La valutazione del c.t.u. – le cui considerazioni devono ritenersi integralmente trascritte come parte integrante dell'iter logico e motivazionale seguito da questo giudicante – appare corretta sotto il profilo metodologico e logicamente argomentata, alla luce dell'esame obiettivo e della attenta e motivata analisi di tutta la documentazione medica prodotta. In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va accolta per quanto di ragione e, per l'effetto, va dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dal mese di aprile 2022.
4. In ordine alla domanda, pure formulata nel presente giudizio, di condanna dell' CP_1 al pagamento dei ratei della prestazione richiesta, la stessa non può trovare accoglimento.
Ritiene il decidente di dover aderire all'orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui sia il procedimento di ATP che quello conseguente di opposizione vertono esclusivamente sul dato sanitario. Né l'indagine del giudice, né il provvedimento giurisdizionale si occupano degli altri requisiti socio-sanitari o amministrativi o procedurali, cui è subordinata la concessione della prestazione.
Con la conseguenza che, ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta
(ex multis Cass. n. 6085/2014; da ultimo si legga Cass. civ., sez. lav., 30/06/2022, n. 20861 che ha affermato “Questa Corte ha già ripetutamente precisato (da ultimo, Cass. Sez. VI-L, ordinanza n.
4866/2022) che il giudizio di opposizione all'ATP non può concludersi con l'accertamento del diritto alla prestazione e la condanna dell'ente previdenziale al pagamento della stessa, ma solo con l'accertamento delle condizioni sanitarie rilevanti per beneficiare della prestazione in questione”).
5. Tenuto conto del complessivo esito del giudizio e della decorrenza e la prestazione da data antecedente al deposito del giudizio di ATP, va disposta la compensazione parziale nella misura di un terzo delle spese complessivamente considerate di entrambe le fasi del giudizio;
la restante parte va posta a carico dell' soccombente e liquidata come in dispositivo, con CP_1 distrazione ex art. 93 c.p.c. ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Le spese di c.t.u. di entrambi i giudizi, da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dal mese di aprile 2022;
• Compensa le complessive spese di lite nella misura di un terzo e condanna l' al CP_1 pagamento della restante parte che si liquida in complessivi € 2.578,00, oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso forfettario come per legge, con distrazione;
• Pone le spese di c.t.u. di entrambi i giudizi a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 29/10/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 29/10/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 5015/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Vincenzo Parte_1
OS e dall'avv. Ciro OS ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Napoli, corso
A. Lucci n. 130;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_1 bis;
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
PER PARTE RICORRENTE: a) riconoscere e dichiarare la ricorrente invalida civile in misura superiore al 73% sin dall'epoca della domanda amministrativa;
b) condannare, per l'effetto, condannare l' a corrisponderle l'assegno d'invalidità civile dall'epoca della domanda CP_1 amministrativa in uno agli interessi e alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
c) il tutto con vittoria di spese e competenze tutte del giudizio da attribuirsi, con specifica clausola, ai sottoscritti procuratori antistatari.
PER L' : …dichiarare la tardività del ricorso per quanto dedotto e/o l'inammissibilità dello CP_1 stesso per quanto dedotto o, in subordine, rigettarlo per tutti i motivi innanzi esposti, con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 19.09.2023, la ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto per l'accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile, proponeva giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro la sussistenza del requisito sanitario negato dal c.t.u ivi nominato, a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Rinnovate le operazioni peritali, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati sufficientemente evidenziati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di giudizio di ATP non avrebbe correttamente considerato la gravità del quadro patologico, avendo, in particolare, sottostimato le singole patologie obbiettivate, cui andrebbero attribuiti codici tabellari diversi e/o maggiori percentuali invalidanti. Secondo la prospettazione di parte, il c.t.u. avrebbe, altresì, omesso di valutare, sebbene certificate, alcune delle infermità sofferte.
2.1. In considerazione delle censure mosse da parte ricorrente nonché della ulteriore documentazione sanitaria prodotta, si è reputato necessario rinnovare le operazioni peritali ad opera di un diverso consulente d'ufficio, dott. all'esito delle quali ha accertato la Persona_1 sussistenza del requisito sanitario per la concessione dell'assegno di invalidità civile a decorrere dal mese di aprile 2022.
3. Il consulente medico ivi nominato, sulla scorta della documentazione sanitaria prodotta e delle risultanze dell'esame obiettivo praticato, ha formulato la seguente diagnosi:
“cardiopatia ipertensiva con iniziale ipertrofia ventricolare sinistra (13 mm la parete posteriore), aneurisma del setto interatriale e shunt sinistro-destro non confermato da prova alle microbolle.
Nel complesso può considerarsi una cardiopatia in iniziale 2ª classe Nyha;
artrosi diffusa in soggetto con esiti di laminectomia L3-L5; ipoacusia neurosensoriale bilaterale;
vasculopatia cerebrale cronica”, precisando che “altre patologie di interesse valutativo, allo stato, non sono obiettivabili e, in particolare, come emerge dalla visita oculistica dell'11/07/2023, il visus corretto
è di 4/10 a sinistra e di 8/10 a destra. Si tratta di un deficit visivo che, valutato con le previste tabelle, raggiunge solo il 3% e, quindi, non può entrare nel computo complessivo dell'invalidità in quanto non supera la soglia del 10%”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, ha così osservato: “- la cardiopatia ipertensiva con iniziale ipertrofia ventricolare sinistra (13 mm la parete posteriore), aneurisma del setto interatriale e shunt sinistro-destro non confermato da prova alle microbolle. Nel complesso può considerarsi una cardiopatia in iniziale 2ª classe Nyha ed essere valutata con il 41% (voce 6442);
- l'Artrosi diffusa in soggetto di esiti di laminectomia L3-L5 è una patologia che non trova riscontro nelle varie tabelle. Con criterio analogico potrebbe adoperarsi, ancora una volta, la voce relativa all'anchilosi del tratto lombare della colonna, nella sua percentuale minima che è del 31%
(voce 7010). Ovviamente, nella fattispecie oltre al tratto lombare sono interessati da artrosi anche altri segmenti scheletrici ma tale percentuale può ritenersi comunque congrua nel comprendere
l'intera patologia in diagnosi, tenuto conto dell'estrema minore gravità delle limitazioni funzionali del rachide nel caso concreto rispetto all'ipotesi tabellare;
- l'ipoacusia neurosensoriale bilaterale andrebbe valutata con il 21%, tenuto conto dell'entità dell'ipoacusia evincibile nell'audiogramma del 18/11/2020. A tal proposito si ribadisce quanto già detto ovvero che l'esame audiometrico del 23/05/2025 e di oltre un anno successivo al limite temporale massimo di valutazione di nostro interesse;
- la vasculopatia cerebrale cronica con modesti esiti di infarto cerebrale senza importanti limitazioni neuromotorie può valutarsi con il 20% tenuto conto che la ben più grave ipotesi tabellare prevista alla voce 7305 (emiparesi emisoma dominante) parte dal 41%.
In definitiva, tenuto conto delle percentuali appena espresse, può ritenersi raggiunta la soglia del 74% (settantaquattro per cento).
Detta percentuale può ritenersi raggiunta dall'aprile 2022 ovvero a partire dall'aprile 2022 ovvero dalla RM encefalo che evidenziava fatti ischemici”.
3.1. La valutazione del c.t.u. – le cui considerazioni devono ritenersi integralmente trascritte come parte integrante dell'iter logico e motivazionale seguito da questo giudicante – appare corretta sotto il profilo metodologico e logicamente argomentata, alla luce dell'esame obiettivo e della attenta e motivata analisi di tutta la documentazione medica prodotta. In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va accolta per quanto di ragione e, per l'effetto, va dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dal mese di aprile 2022.
4. In ordine alla domanda, pure formulata nel presente giudizio, di condanna dell' CP_1 al pagamento dei ratei della prestazione richiesta, la stessa non può trovare accoglimento.
Ritiene il decidente di dover aderire all'orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui sia il procedimento di ATP che quello conseguente di opposizione vertono esclusivamente sul dato sanitario. Né l'indagine del giudice, né il provvedimento giurisdizionale si occupano degli altri requisiti socio-sanitari o amministrativi o procedurali, cui è subordinata la concessione della prestazione.
Con la conseguenza che, ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta
(ex multis Cass. n. 6085/2014; da ultimo si legga Cass. civ., sez. lav., 30/06/2022, n. 20861 che ha affermato “Questa Corte ha già ripetutamente precisato (da ultimo, Cass. Sez. VI-L, ordinanza n.
4866/2022) che il giudizio di opposizione all'ATP non può concludersi con l'accertamento del diritto alla prestazione e la condanna dell'ente previdenziale al pagamento della stessa, ma solo con l'accertamento delle condizioni sanitarie rilevanti per beneficiare della prestazione in questione”).
5. Tenuto conto del complessivo esito del giudizio e della decorrenza e la prestazione da data antecedente al deposito del giudizio di ATP, va disposta la compensazione parziale nella misura di un terzo delle spese complessivamente considerate di entrambe le fasi del giudizio;
la restante parte va posta a carico dell' soccombente e liquidata come in dispositivo, con CP_1 distrazione ex art. 93 c.p.c. ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Le spese di c.t.u. di entrambi i giudizi, da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dal mese di aprile 2022;
• Compensa le complessive spese di lite nella misura di un terzo e condanna l' al CP_1 pagamento della restante parte che si liquida in complessivi € 2.578,00, oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso forfettario come per legge, con distrazione;
• Pone le spese di c.t.u. di entrambi i giudizi a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 29/10/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno