Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 11/12/2025, n. 22464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22464 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22464/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05472/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5472 del 2025, proposto da
ZA BA, rappresentata e difesa dall'avvocato Geremia Biancardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Csm - Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;
nei confronti
SC EN, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Grazia Ingrosso e Enrico Soprano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della deliberazione adottata dal Plenum del Consiglio superiore della magistratura in data 5 marzo 2025, con la quale è stato deliberato il conferimento dell’incarico di Presidente del Tribunale di Avellino alla dott.ssa SC EN.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Csm - Consiglio Superiore della Magistratura, del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di SC EN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. RT UG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con il ricorso in epigrafe la dott.ssa Vicenza BA – magistrato di VII valutazione di professionalità – ha impugnato la delibera del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura del 5 marzo 2025, con la quale è stato disposto il conferimento dell’incarico di Presidente del Tribunale di Avelino alla dott.ssa SC EN.
2. – Nella delibera impugnata il CSM, dopo aver analizzato i profili professionali dei candidati, ha ritenuto che la dott.ssa EN fosse il magistrato più idoneo, per attitudini e merito, al conferimento dell’ufficio in esame.
Quanto alla comparazione tra la dott.ssa EN e la dott.ssa BA, la delibera ha, in sintesi, affermato che vi fosse una piena equivalenza delle stesse sotto il profilo dei parametri attitudinali specifici previsti dal Testo Unico della dirigenza giudiziaria, in ragione:
- della prevalenza della prima con riguardo all’indicatore di cui all’art. 17, lett. a) del Testo Unico ( esperienze maturate nel lavoro giudiziario ),
- della prevalenza della seconda rispetto all’indicatore specifico di cui all’art. 17, lett. b) ( esperienze direttive e semidirettive e esperienze di collaborazione della gestione dell’ufficio ).
Il CSM ha, però, ritenuto che dalla valutazione degli indicatori generali emergesse la complessiva prevalenza del percorso professionale della dott.ssa EN rispetto a quello della dott.ssa BA.
3. – La dott.ssa BA ha impugnato la predetta delibera, articolando censure di difetto di motivazione, eccesso di potere per irragionevolezza e travisamento dei fatti, nonché per violazione del Testo Unico, sotto più profili.
4. – Si sono costituiti in giudizio il CSM e la controinteressata, dott.ssa EN, per chiedere il rigetto del ricorso.
5. – All’udienza pubblica del 26 novembre 2025, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. – Il ricorso è infondato.
7. – Prima di esaminare le singole censure, è necessario premettere, in termini generali, che il procedimento per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi ai magistrati ordinari è disciplinato dal d.lgs. n. 160/2006 e – con riferimento alla procedura di cui è causa – dal Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria adottato dal CSM nella seduta del 28 luglio 2015.
Relativamente al conferimento di funzioni direttive giudicanti di primo grado presso uffici di “piccole e medie dimensioni” (quale quello in esame), l’art. 17 del Testo Unico individua, quali “specifici” indicatori di attitudine direttiva:
a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate nella giurisdizione, e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi valutati in base agli elementi di cui all’articolo 8 del Testo Unico, considerando anche la durata delle esperienze quale requisito di validazione;
b) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in uffici omologhi per funzioni, valutate in base agli elementi di cui all’art. 7 del Testo Unico, tenendo conto anche della loro durata quale requisiti di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all’art. 9 del medesimo Testo Unico.
Per quanto riguarda la valutazione comparativa dei profili degli aspiranti, trova applicazione, oltre agli artt. 25 e 26 del Testo Unico, anche l’art. 28 secondo il quale, per il conferimento della dirigenza di uffici giudicanti e requirenti di piccole e medie dimensioni, hanno speciale rilievo, in posizione pariordinata tra loro, gli indicatori di cui all’articolo 17.
Il medesimo articolo aggiunge che la valutazione del lavoro giudiziario è condotta privilegiando, negli uffici giudicanti, la pluralità di esperienze.
8. – Sempre in termini generali si precisa che, per consolidata giurisprudenza, nel conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi il CSM gode di un ampio margine di apprezzamento, che è sindacabile in sede di legittimità solo se inficiato per irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti, arbitrarietà o difetto di motivazione ( ex multis , Cons. Stato, Sez. VII, 8 luglio 2022, n. 5725).
Resta, invece, preclusa al sindacato giurisdizionale la valutazione del merito della decisione dell’atto dell’organo di governo autonomo, o una decisione che si sostituisca a quella dell’amministrazione.
9. – Ciò premesso, deve essere anzitutto rilevata l’infondatezza della censura, più volte ricorrente nell’atto introduttivo, secondo cui il CSM avrebbe obliterato il profilo della ricorrente e non avrebbe effettuato una reale comparazione tra i profili delle due candidate.
È sufficiente, a tal fine, passare in rassegna il contenuto della delibera impugnata per avvedersi del fatto che il CSM: (i) ha descritto in dettaglio il percorso professionale della nominata e quello della ricorrente, (ii) ha analizzato i due percorsi sulla scorta dei singoli parametri attitudinali, specifici e generali e (pagg. 66 – 71), e infine (iii) ha svolto un’articolata motivazione a supporto della scelta operata in favore della controinteressata (pagg. 71 – 72).
Infondata è anche la doglianza secondo cui il CSM non avrebbe effettuato una specifica comparazione delle due candidate con riferimento all’indicatore di cui all’art. 11 del Testo Unico ( esperienze ordinamentali e organizzative ), atteso che nella delibera impugnata si legge che “ solo la dott.ssa EN possiede una importante esperienza ordinamentale rilevante ai sensi dell’indicatore di cui all’art. 11 T.U.” e più oltre che “né si rinvengono nel curriculum della candidata in comparazione ulteriori esperienze tali da sovvertire il giudizio di prevalenza come sopra formulato”.
Tali espressioni dimostrano chiaramente che il CSM ha preso in esame le esperienze professionali di entrambe le candidate, rilevanti ai sensi dell’art. 11 del Testo Unico, e abbia ritenuto che, sotto questo aspetto, fossero da ritenere prevalenti quelle della controinteressata.
10. – Prive di fondamento sono, inoltre, le doglianze relative ad una presunta omissione, da parte del CSM, della consolidata esperienza della ricorrente nel settore della dirigenza che le avrebbe consentito di acquisire piena padronanza delle conoscenze ordinamentali (§§. 5 e 6 del ricorso).
Invero, la delibera impugnata riferisce (i) che la ricorrente ha svolto funzioni di Presidente del Collegio, (ii) che è Presidente della II sezione civile del Tribunale di Nola e coordinatore del settore civile, (iii) che ha esercitato le funzioni di Presidente f.f. del Tribunale e (iv) che ha formulato diverse proposte operative di natura organizzativa che sono confluite poi nei decreti presidenziali.
10.1. – Infondata è, quindi, anche la doglianza secondo cui “ il CSM non ha neanche tenuto conto che da gennaio 2022 a settembre 2022, in seguito alla decadenza dalle funzioni del dott. Aschettino per cessazione ottennio da Presidente di sezione, la ricorrente ha assunto e svolto, ex art.104 OG, le funzioni di reggenza come Presidente del Tribunale di Nola, in quanto Presidente di sezione più anziano ” (memoria della ricorrente dell’8.11.2025).
La delibera ha richiamato, infatti, espressamente le funzioni di Presidente f.f. della ricorrente alla pag. 71, ove si legge “ Dal 31 gennaio al 12 settembre 2022 ha inoltre esercitato le funzioni di Presidente f.f. ”, specificando poi che “ per una compiuta descrizione delle molteplici e proficue iniziative organizzative assunte non può che rinviarsi alle fonti di conoscenza in atti”.
10.2. – La delibera poi, proprio alla luce di queste rilevanti esperienze direttive maturate dalla ricorrente, ha riconosciuto ad essa una netta prevalenza, rispetto alla controinteressata, con riferimento al parametro attitudinale specifico di cui all’art. 17, lett. b), del Testo Unico, che appunto si riferisce alle “ pregresse esperienze direttive e semidirettive in uffici omologhi per funzioni, valutate in base agli elementi di cui all’articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale requisiti di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all’art. 9 ”.
Contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, dunque, non si ravvisa sul punto alcuna omissione da parte del CSM, il quale – al contrario – ha pienamente riconosciuto il valore delle esperienze direttive della ricorrente, riconoscendo la sua prevalenza rispetto al curriculum della nominata che ne risulta, invece, privo.
10.3. – La prevalenza riconosciuta alla ricorrente rispetto all’indicatore specifico relativo alle esperienze direttive e semidirettive rende, in concreto, irrilevante il fatto che la delibera non abbia espressamente citato il ruolo di VI del Presidente del Tribunale ricoperto dalla ricorrente.
Ad ogni modo, quest’ultima non ha dimostrato in giudizio di aver svolto, in tale veste di VI, delle attività di specifica pregnanza ai fini comparativi.
Tali certamente non sono le attività di cui al “ verbale n° 1 del 14/7/2022, di insediamento, presso il Tribunale di Nola, della Commissione nominata con decreto del Presidente della Corte di Appello di Napoli, per la procedura di conferma nell’incarico dei magistrati onorari ” ( cfr . memoria pag. 3), atteso che la nomina di VI è avvenuta cinque mesi dopo con decreto n. 273 del 21 dicembre 2022.
Quanto alle attività compiute nel corso del 2023 con riferimento ai magistrati onorari, non può dirsi che ne sia stata del tutto omessa l’analisi da parte del CSM, il quale ha comunque fatto rinvio, nella delibera, alle “ fonti di conoscenza in atti ” e ha, inoltre, richiamato proprio il fatto che la “ dott.ssa BA è stata magistrato affidatario di uditori e magistrati onorari ”.
Con riferimento, infine, alle deleghe ricevute nell’anno 2024 e citate sempre nella memoria a pag. 3, non può che osservarsi come le stesse siano successive alla data di vacanza del posto da conferire e dunque legittimamente non sono state prese in esame dal CSM.
10.4. – In ogni caso, riguardo alla formulazione del giudizio comparativo dei candidati, è necessario richiamare l’art. 2 del Testo Unico secondo il quale, ai fini del conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi, si fa riferimento ai parametri delle attitudini e del merito che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo e unitario.
Il CSM può, quindi, formulare un giudizio sintetico ed integrato che non si basi su notarili elencazioni di titoli, ma si fondi sugli elementi che più significativamente denotano l’esistenza di un’idoneità del candidato, in concreto, rispetto al posto messo a concorso ( cfr . T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I, 20 settembre 2022, n. 11990).
Alla luce di tali condivisibili principi, nel caso di specie non si rinviene alcun vizio motivazionale della delibera impugnata per il fatto che essa abbia dato risalto ad alcune esperienze attitudinali piuttosto che ad altre.
11. – Non è meritevole di favorevole accoglimento nemmeno l’ulteriore censura con cui si deduce l’irragionevolezza del giudizio del CSM che avrebbe fatto prevalere un indicatore generale (art. 11 del Testo Unico), peraltro posseduto da entrambe le candidate, sul più importante indicatore specifico (art. 17, lett. b, del Testo Unico) ai fini della scelta di chi nominare per l’incarico di Presidente del Tribunale (§ 6 del ricorso).
11.1. – Al riguardo, deve premettersi che il CSM, dopo aver effettuato una valutazione analitica degli indicatori attitudinali (generali e specifici) posseduti da entrambe le candidate, ha ritenuto, quanto agli indicatori specifici, che:
a) fosse prevalente il profilo della nominata con riferimento al parametro di cui alla lett. a) dell’art. 17 (esperienze maturate nel lavoro giudiziario), perché “ se è vero che entrambe [le candidate] hanno acquisito un consolidato bagaglio esperenziale nei diversi settori della giurisdizione, risulta tuttavia particolarmente pregnante il fruttuoso e brillante esercizio delle funzioni di legittimità da parte della dott.ssa EN idoneo, certo, a completare il percorso professionale e a fornire quella più ampia visione della giurisdizione che solo la specula privilegiata e ad ampio raggio del giudice di legittimità può offrire ”;
b) fosse, invece, prevalente il profilo della ricorrente con riferimento al parametro di cui alla lett. b) dell’art. 17 (pregresse esperienze direttive e semidirettive), in quanto “ oltre alla attività di collaborazione nella gestione dell’ufficio nolano, solo la candidata in comparazione ha proficuamente ricoperto, per formale conferimento, l’incarico semidirettivo di Presidente della sezione civile del citato ufficio ”.
Il CSM, così, ha ritenuto che vi fosse una perfetta parità quanto agli indicatori specifici dei due profili in comparazione, ma che “ sicura prevalenza della candidata proposta si registra, allora, sul piano degli indicatori generali, perché “solo la dott.ssa EN possiede una importante esperienza ordinamentale rilevante ai sensi dell’indicatore di cui all’art. 11 T.U., come componente/segretario del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli nel quadriennio dal 2012 al 2016 . Ne consegue come l’esperienza in parola abbia consentito alla dott.ssa EN di acquisire esperienze variegate e complete afferenti strettamente alla cognizione delle norme ordinamentali e alle problematiche organizzative degli uffici ”.
A ciò si aggiunge il fatto che “ la sola dott.ssa EN, poi, è stata componente della Commissione esaminatrice del concorso a 500 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 1.12.2021 ”.
11.2. – Sul punto osserva, anzitutto, il Collegio che la ritenuta equivalenza complessiva tra le due candidate sotto il profilo attitudinale specifico appare coerente con la previsione dell’art. 28, comma 1, del Testo Unico che prevede che gli indicatori specifici di cui all’articolo 17 debbano avere speciale rilievo “in posizione pariordinata tra loro”.
Una volta riconosciuta, dunque, la prevalenza di un candidato per un parametro (lett. a) e la prevalenza dell’altro candidato per il secondo parametro (lett. b), non appare contrario alle previsioni del Testo Unico, né manifestamente irragionevole concludere per una complessiva parità dei due candidati sul piano attitudinale specifico.
E, ancora, una volta riconosciuta tale parità, il CSM ben doveva esprimere il proprio giudizio finale sulla base di una valutazione complessiva degli indicatori attitudinali, compresi dunque anche quelli generali, senza che ciò comportasse alcun sovvertimento dell’ordine degli indicatori stessi previsto dal Testo Unico.
È noto, infatti, che gli indicatori specifici siano criteri “settoriali”, perché rilevano ai fini della valutazione specifica dell’attitudine direttiva, ma che gli stessi non esauriscano l’intera figura professionale del magistrato, la quale va, piuttosto, ricostruita nella sua complessità, tenendo conto anche degli indicatori generali e del “merito” ( cfr . Cons. Stato, sez. V, 16 ottobre 2017, n. 4786).
Del resto, più volte la giurisprudenza ha evidenziato che anche laddove un candidato possa in concreto vantare indicatori specifici, lo “speciale rilievo” che va ad essi riconosciuto implica che non se ne possa pretermettere la valutazione e il peso, ma non significa che senz’altro essi debbano contrassegnare la prevalenza di quel candidato su altri candidati.
Il mero possesso di un singolo indicatore specifico non comporta, infatti, un’automatica prevalenza rispetto agli altri candidati, perché il CSM è libero di compiere una valutazione più complessiva ed unitaria del profilo professionale dei candidati allo scopo di individuare il miglior dirigente in relazione allo specifico posto messo a concorso.
Non si ravvisa, pertanto, nel caso di specie alcun sovvertimento dei criteri previsti dal Testo Unico.
11.3. – Con riferimento, poi, al merito del giudizio espresso dal CSM, questo Collegio non ritiene che possa essere tacciato di manifesta irragionevolezza.
Non irragionevole risulta, anzitutto, la prevalenza riconosciuta alla nominata con riferimento all’indicatore attitudinale specifico relativo alle esperienze nel lavoro giudiziario (lett. a), art. 17), in quanto, pur avendo entrambe le candidate sperimentato le funzioni civili e penali nelle materie più varie, solamente la nominata ha svolto anche le funzioni di legittimità, peraltro per un periodo temporale piuttosto lungo (otto anni sino alla vacanza).
Ed è ampiamente ragionevole che questa esperienza sia stata considerata, da parte del CSM, il vero elemento di differenziazione tra le esperienze nel lavoro giudiziario della nominata rispetto a quelle della ricorrente.
Del resto, anche l’art. 28, comma 2, del Testo Unico richiede che la valutazione del lavoro giudiziario sia condotta privilegiando la pluralità delle esperienze.
È conseguentemente ragionevole che, sotto questo profilo, sia considerato prevalente un profilo professionale che si sia confrontato anche con le funzioni di legittimità, rispetto ad un altro che ne sia privo.
11.4. – Analogamente, non appare manifestamente irragionevole la valutazione complessiva di preferenza espressa in favore della controinteressata, vero punto nodale dell’impugnazione qui proposta.
Il CSM si è trovato, infatti, a dover individuare la candidata più idonea a ricoprire l’incarico de quo tra due aspiranti che vantano entrambe un elevato percorso professionale.
Da un lato, vi è la ricorrente che ha sì ricoperto funzioni semidirettive e direttive di fatto, ma che, al contempo, ha maturato un’esperienza meno qualificante sul piano del lavoro giudiziario rispetto alla nominata, perché non si è confrontata con le funzioni in Corte di Cassazione.
Dall’altra parte, invece, vi è la controinteressata che, pur non avendo sperimentato funzioni semidirettive o direttive, ha però acquisito una “più ampia visione della giurisdizione” grazie al periodo in Cassazione, aggiungendovi poi un’importante esperienza ordinamentale quale componente e segretario del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Napoli nel quadriennio 2012-2016, che è assente invece nel curriculum della ricorrente.
Questi due elementi attitudinali – esperienza prolungata in Corte di Cassazione unita ad una pregnante esperienza ordinamentale – valutati nel loro complesso, appaiono idonei a rendere non irragionevole la prevalenza espressa dal CSM in favore della controinteressata rispetto alla ricorrente che pur vanta esperienze semidirettive e direttive.
12. – Alla luce di tutte le considerazioni svolte, può concludersi che la delibera impugnata resista alle censure mosse dalla ricorrente.
Il ricorso è, quindi, infondato e deve essere respinto.
13. – Le spese di lite, stante la peculiarità della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO IT, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
RT UG, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT UG | RO IT |
IL SEGRETARIO