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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/05/2025, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4464/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
SEZIONE COMMERCIALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Commerciale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato all'esito della rimessione della causa per la decisione, sulle conclusioni delle parti come in atti rassegnate, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 4464/2023 R.G. trattenuta in decisione all'udienza del 21.05.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Perrone;
Parte_1
- APPELLANTE -
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Ida Controparte_1
Giannelli;
- APPELLATA -
NONCHÈ CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Eugenia Novembre;
Controparte_2
- APPELLATO - avente ad oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, depositato in data 31.10.2022, Parte_1 aveva convenuto, innanzi al Giudice di Pace di Lecce, il e l Controparte_2 [...] per sentire dichiarare la nullità della cartella esattoriale n. Controparte_3
05920220023510587000, notificatale in data 02.09.2022, per omessa notifica dei presupposti verbali di contestazione di violazione al Codice della Strada n. C53218/19 e n. C54012/19 e, in subordine, per illegittima iscrizione a ruolo delle maggiorazioni, nonché per indeterminatezza delle somme e degli interessi richiesti, con vittoria di spese e competenze di lite.
Al giudizio così incardinato, contraddistinto da R.G. n. 13636/2022, era stato riunito il giudizio R.G. n. 14721/2022, promosso da sussistendo connessione Parte_2 oggettiva e parzialmente soggettiva tra i medesimi.
L , ritualmente costituitasi in giudizio, aveva resistito alla Controparte_1 domanda eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione ex adverso formulata, in quanto introdotta ex art. 615 c.p.c. e non ex art. 7 D.lgs. 160/2011, nonché la sua tardività.
1 L'agente della riscossione convenuto aveva dedotto, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva dichiarandosi estraneo ad eventuali vizi riferiti alla formazione del ruolo ed aveva concluso, quindi, per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il ritualmente costituitosi in giudizio, aveva resistito alla domanda nel Controparte_2 merito, chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e compensi di lite.
Con sentenza n. 3415/2023 il Giudice di Pace di aveva rigettato l'opposizione, CP_2 rilevando, da un lato, la sua tardività e, dall'altro, la circostanza che l'eccepita inesistenza del titolo esecutivo per mancata notifica dei verbali di contestazione avrebbe dovuto essere proposta con ricorso ex artt. 6 e 7 D.lgs. 160/2011.
Con la medesima pronuncia il Giudice di Pace aveva condannato e Parte_1 [...] alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell Parte_2 Controparte_3
e del
[...] Controparte_2
Avverso la suddetta sentenza, depositata in cancelleria il 27.03.2023 e mai notificata, Pt_1 ha proposto il presente appello, chiedendo testualmente di: “in via preliminare e
[...] cautelare sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito accogliere i motivi dedotti nel presente atto di appello e di conseguenza riformare la sentenza n. 3415/23 emessa dal Giudice di Pace di Lecce dichiarando che non sussistono i presupposti a procedere ad esecuzione forzata. con vittoria di spese.” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in appello].
L , costituitasi nel presente giudizio di appello, ne ha Controparte_1 chiesto il rigetto, con conferma della sentenza n. 3415/2023 e vittoria di spese.
In particolare, l'agente della riscossione ha evidenziato come il motivo d'appello relativo all'asserita violazione di legge nella quantificazione dell'importo relativo alla sanzione costituisse domanda nuova non trattata in primo grado e, in quanto tale, inammissibile.
Il costituitosi nel presente grado d'appello, ha eccepito, in via preliminare, Controparte_2 la nullità della citazione per violazione dell'art. 163, co. 7, c.p.c. sia per mancanza degli avvertimenti che per omessa notifica nei confronti di . Parte_2
Nel merito, l'ente appellato ha formulato considerazioni analoghe a quelle svolte dall'agente della riscossione in merito all'inammissibilità del motivo d'appello relativo alla violazione di legge nella quantificazione dell'importo della sanzione, concludendo, pertanto, per il rigetto dell'appello ex adverso formulato, con conferma della sentenza n. 3415/2023 e vittoria di spese.
All'udienza del 21.05.2025, all'esito della concessione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali ex art. 352 cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è inammissibile e non può trovare accoglimento.
Giova rammentare come ai sensi dell'art. 345 c.p.c. “Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio.”
Orbene, nella fattispecie in scrutinio l'appellante ha eccepito per la prima volta in grado d'appello una violazione di legge nell'indicazione dell'importo relativo alla sanzione comminatagli.
Deve evidenziarsi, peraltro, come la lamentata violazione di legge costituisca - insieme alla preliminare richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata - l'unico
2 motivo d'appello formulato dalla che nulla ha dedotto in merito alla dichiarata Pt_1 tardività dell'opposizione o alla ritenuta legittimità della maggiorazione ex art. 27 L. 689/81.
Contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto, tale eccezione non risulta essere stata formulata nell'ambito del giudizio svoltosi innanzi al Giudice di Pace, in occasione del quale si è limitata a dedurre l'omessa notifica dei presupposti verbali di Parte_1 contestazione di violazione al Codice della Strada n. C53218/19 e n. C54012/19 e l'illegittima iscrizione a ruolo delle maggiorazioni, con la conseguenza che la domanda formulata in questa sede non potrà essere esaminata.
Ad ogni buon conto, pare opportuno evidenziare come la sentenza n. 3415/2023 del Giudice di Pace di risulta immune da vizi nella parte in cui ha accertato la tardività CP_2 dell'opposizione proposta da parte di a fronte, infatti, della notificazione Parte_1 della cartella esattoriale n. 05920220023510587000 in data 02.09.2022, l'opposizione - peraltro proposta ex art. 615 c.p.c., anziché ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 150/2011 - risulta essere stata notificata solo il 10.10.2022, ben oltre il termine di trenta giorni.
A tal riguardo, può menzionarsi il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione che ha puntualizzato come “L'opposizione alla cartella di pagamento (o all'Ingiunzione fiscale n.d.r.) emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n 150 e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità
o dell'omissione della notificazione della multa al codice della strada. Pertanto, il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella esattoriale”. (Cass., Sez. Un., Sent., 22.09.2017, n.
22080)
Non può sottacersi, inoltre, che innanzi al Giudice di prime cure gli enti convenuti hanno dato prova, da un lato, della circostanza che la cartella esattoriale n. 05920220023510587000 è stata emessa proprio in relazione ai verbali n. C53218/19 e n. C54012/19 e, dall'altro, che tali verbali risultano essere stati notificati a In particolare: Parte_1
- il verbale n. C54012/19 del 29.04.2019 risulta essere stato notificato in data 14.05.2019;
- il verbale n. C53218/19 risulta essere stato immediatamente contestato e notificato all'odierna appellante.
Sotto altro profilo, la pronuncia del giudice di prime cure risulta adeguatamente motivata in relazione all'accertata legittimità delle maggiorazioni ex art. 27 L. 689/1981, con riferimento alle quali il Giudice di pace ha dato atto del revirement avutosi nella giurisprudenza di legittimità a partire dalla sentenza n. 3621/2017 della Suprema Corte.
Alla luce di quanto innanzi, questo interprete ritiene opportuno dichiarare inammissibile l'appello sì come proposto da Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Civile, pronunciando nella causa civile n. 4464/2023
R.G., così provvede:
• DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello;
3 • CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_3
e del delle spese di lite del presente giudizio quantificate, per ciascuna Controparte_2 parte, in complessivi € 1.700,00, oltre rimborso forfettario ed accessori, se dovuti, a termini di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Lecce in data 22 maggio 2025
Il Giudice
(dott. Italo Mirko De Pasquale)
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TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
SEZIONE COMMERCIALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Commerciale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato all'esito della rimessione della causa per la decisione, sulle conclusioni delle parti come in atti rassegnate, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 4464/2023 R.G. trattenuta in decisione all'udienza del 21.05.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Perrone;
Parte_1
- APPELLANTE -
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Ida Controparte_1
Giannelli;
- APPELLATA -
NONCHÈ CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Eugenia Novembre;
Controparte_2
- APPELLATO - avente ad oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, depositato in data 31.10.2022, Parte_1 aveva convenuto, innanzi al Giudice di Pace di Lecce, il e l Controparte_2 [...] per sentire dichiarare la nullità della cartella esattoriale n. Controparte_3
05920220023510587000, notificatale in data 02.09.2022, per omessa notifica dei presupposti verbali di contestazione di violazione al Codice della Strada n. C53218/19 e n. C54012/19 e, in subordine, per illegittima iscrizione a ruolo delle maggiorazioni, nonché per indeterminatezza delle somme e degli interessi richiesti, con vittoria di spese e competenze di lite.
Al giudizio così incardinato, contraddistinto da R.G. n. 13636/2022, era stato riunito il giudizio R.G. n. 14721/2022, promosso da sussistendo connessione Parte_2 oggettiva e parzialmente soggettiva tra i medesimi.
L , ritualmente costituitasi in giudizio, aveva resistito alla Controparte_1 domanda eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione ex adverso formulata, in quanto introdotta ex art. 615 c.p.c. e non ex art. 7 D.lgs. 160/2011, nonché la sua tardività.
1 L'agente della riscossione convenuto aveva dedotto, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva dichiarandosi estraneo ad eventuali vizi riferiti alla formazione del ruolo ed aveva concluso, quindi, per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il ritualmente costituitosi in giudizio, aveva resistito alla domanda nel Controparte_2 merito, chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e compensi di lite.
Con sentenza n. 3415/2023 il Giudice di Pace di aveva rigettato l'opposizione, CP_2 rilevando, da un lato, la sua tardività e, dall'altro, la circostanza che l'eccepita inesistenza del titolo esecutivo per mancata notifica dei verbali di contestazione avrebbe dovuto essere proposta con ricorso ex artt. 6 e 7 D.lgs. 160/2011.
Con la medesima pronuncia il Giudice di Pace aveva condannato e Parte_1 [...] alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell Parte_2 Controparte_3
e del
[...] Controparte_2
Avverso la suddetta sentenza, depositata in cancelleria il 27.03.2023 e mai notificata, Pt_1 ha proposto il presente appello, chiedendo testualmente di: “in via preliminare e
[...] cautelare sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito accogliere i motivi dedotti nel presente atto di appello e di conseguenza riformare la sentenza n. 3415/23 emessa dal Giudice di Pace di Lecce dichiarando che non sussistono i presupposti a procedere ad esecuzione forzata. con vittoria di spese.” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in appello].
L , costituitasi nel presente giudizio di appello, ne ha Controparte_1 chiesto il rigetto, con conferma della sentenza n. 3415/2023 e vittoria di spese.
In particolare, l'agente della riscossione ha evidenziato come il motivo d'appello relativo all'asserita violazione di legge nella quantificazione dell'importo relativo alla sanzione costituisse domanda nuova non trattata in primo grado e, in quanto tale, inammissibile.
Il costituitosi nel presente grado d'appello, ha eccepito, in via preliminare, Controparte_2 la nullità della citazione per violazione dell'art. 163, co. 7, c.p.c. sia per mancanza degli avvertimenti che per omessa notifica nei confronti di . Parte_2
Nel merito, l'ente appellato ha formulato considerazioni analoghe a quelle svolte dall'agente della riscossione in merito all'inammissibilità del motivo d'appello relativo alla violazione di legge nella quantificazione dell'importo della sanzione, concludendo, pertanto, per il rigetto dell'appello ex adverso formulato, con conferma della sentenza n. 3415/2023 e vittoria di spese.
All'udienza del 21.05.2025, all'esito della concessione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali ex art. 352 cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è inammissibile e non può trovare accoglimento.
Giova rammentare come ai sensi dell'art. 345 c.p.c. “Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio.”
Orbene, nella fattispecie in scrutinio l'appellante ha eccepito per la prima volta in grado d'appello una violazione di legge nell'indicazione dell'importo relativo alla sanzione comminatagli.
Deve evidenziarsi, peraltro, come la lamentata violazione di legge costituisca - insieme alla preliminare richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata - l'unico
2 motivo d'appello formulato dalla che nulla ha dedotto in merito alla dichiarata Pt_1 tardività dell'opposizione o alla ritenuta legittimità della maggiorazione ex art. 27 L. 689/81.
Contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto, tale eccezione non risulta essere stata formulata nell'ambito del giudizio svoltosi innanzi al Giudice di Pace, in occasione del quale si è limitata a dedurre l'omessa notifica dei presupposti verbali di Parte_1 contestazione di violazione al Codice della Strada n. C53218/19 e n. C54012/19 e l'illegittima iscrizione a ruolo delle maggiorazioni, con la conseguenza che la domanda formulata in questa sede non potrà essere esaminata.
Ad ogni buon conto, pare opportuno evidenziare come la sentenza n. 3415/2023 del Giudice di Pace di risulta immune da vizi nella parte in cui ha accertato la tardività CP_2 dell'opposizione proposta da parte di a fronte, infatti, della notificazione Parte_1 della cartella esattoriale n. 05920220023510587000 in data 02.09.2022, l'opposizione - peraltro proposta ex art. 615 c.p.c., anziché ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 150/2011 - risulta essere stata notificata solo il 10.10.2022, ben oltre il termine di trenta giorni.
A tal riguardo, può menzionarsi il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione che ha puntualizzato come “L'opposizione alla cartella di pagamento (o all'Ingiunzione fiscale n.d.r.) emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n 150 e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità
o dell'omissione della notificazione della multa al codice della strada. Pertanto, il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella esattoriale”. (Cass., Sez. Un., Sent., 22.09.2017, n.
22080)
Non può sottacersi, inoltre, che innanzi al Giudice di prime cure gli enti convenuti hanno dato prova, da un lato, della circostanza che la cartella esattoriale n. 05920220023510587000 è stata emessa proprio in relazione ai verbali n. C53218/19 e n. C54012/19 e, dall'altro, che tali verbali risultano essere stati notificati a In particolare: Parte_1
- il verbale n. C54012/19 del 29.04.2019 risulta essere stato notificato in data 14.05.2019;
- il verbale n. C53218/19 risulta essere stato immediatamente contestato e notificato all'odierna appellante.
Sotto altro profilo, la pronuncia del giudice di prime cure risulta adeguatamente motivata in relazione all'accertata legittimità delle maggiorazioni ex art. 27 L. 689/1981, con riferimento alle quali il Giudice di pace ha dato atto del revirement avutosi nella giurisprudenza di legittimità a partire dalla sentenza n. 3621/2017 della Suprema Corte.
Alla luce di quanto innanzi, questo interprete ritiene opportuno dichiarare inammissibile l'appello sì come proposto da Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Civile, pronunciando nella causa civile n. 4464/2023
R.G., così provvede:
• DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello;
3 • CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_3
e del delle spese di lite del presente giudizio quantificate, per ciascuna Controparte_2 parte, in complessivi € 1.700,00, oltre rimborso forfettario ed accessori, se dovuti, a termini di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Lecce in data 22 maggio 2025
Il Giudice
(dott. Italo Mirko De Pasquale)
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