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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/04/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1044/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Susanna Mantovani - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2968/2024, estensore dott. Chirieleison, discussa all'udienza collegiale del 23/01/2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 DEFILIPPI CLAUDIO e dell'avv. SAMMICHELI GIANNA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso i difensori APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 TISCI GIANLUCA, elettivamente domiciliata in VIA DEL PARCO MARGHERITA, 33 80121 NAPOLI presso il difensore (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASAGLI MARGHERITA, elettivamente CP_2 P.IVA_2 domiciliato in VIA SAVARE' 1 20122 MILANO presso il difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIFFI ANDREA, elettivamente domiciliato CP_3 P.IVA_3 in VIA MAZZINI, 7 MILANO presso il difensore APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Giudice Relatore adito, previe le declatorie del caso e di legge, c ontrariis reiectis, previo annullamento ovvero in integrale riforma della sentenza impugnata, così giudicare:
In via preliminare sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata per i gravi motivi di cui in narrativa;
nel merito e in via principale accogliere le conclusioni spiegate in primo grado, vinte le spese per i due gradi di giudizio, in ogni caso annullando la condanna alle spese a favore di controparte.”
Per parte appellata : “l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, Controparte_1 disattesa ogni contraria istanza, Voglia rigettare l'impugnazione promossa da Parte_1 in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto e confermare – in ogni sua parte – la
[...] sentenza n.2968/2024 del Tribunale di Milano. Il tutto con condanna alla refusione di spese e compensi del presente grado di giudizio da distrarsi al
1 procuratore antistatario per averne fatto anticipo.”
Per parte appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respingere CP_2 l'avversaria impugnazione per i motivi esposti in narrativa, con la conseguente integrale conferma della sentenza n. 2968/24 resa dal Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 7.08.24, ed ogni conseguente provvedimento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Per parte appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria eccezione ed istanza, CP_3 dichiarare l'appello avversario nullo, inammissibile e comunque infondato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 2968/2024, il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile per mancato rispetto del termine di cui all'art. 617 c.p.c. il ricorso proposto da in opposizione all'intimazione di Pt_1 pagamento notificata l'8/1/2024 avente ad oggetto due AVA (notificati rispettivamente il 23/9/22 per contributi eccedenti il minimale degli anni 2017, 2018, 2019 e il 19/1/2023 per contributi anno 2021) e una cartella di pagamento (notificata il 27/1/2023 per premi riferiti al 2022). CP_3 Ha rilevato che i motivi attinenti alla regolarità della procedura e ai vizi formali (difetto di sottoscrizione, difetto di notificazione dell'intimazione, difetto di motivazione) integrano una opposizione agli atti esecutivi e che il ricorso è stato depositato il 21/2/2024, successivamente al decorso dei venti giorni previsti dall'ar.t 617 c.p.c., risultando, pertanto, inammissibile. In via del tutto subordinata, ha rilevato che l'intimazione di pagamento risulta correttamente notificata mediante notifica diretta dell' ai sensi dell'art. 26 dpr 602/1973; parimenti gli avvisi di addebito CP_4 sono stati notificati a mezzo raccomandata ai sensi dell'art. 30 d.l. 78/2010. La cartella risulta notificata ritualmente tramite pec. L'eccezione di “decadenza e prescrizione” è del tutto generica e deve ritenersi come non proposta. CP_ Inoltre, per quanto riguarda le pretese di l'eccezione è comunque inammissibile con riferimento al periodo antecedente alla notifica degli AVA, stante la loro mancata impugnazione nel termine di 40 giorni. Per il periodo successivo, alcuna prescrizione può dirsi maturata. Analoghe considerazioni vanno svolte per la cartella, posto che afferisce a premi del 2022.
Ha proposto appello con plurimi motivi. Pt_1 Con la prima censura, richiamati i motivi per cui era stata proposta l'opposizione (assenza di sottoscrizione sia dell'intimazione che degli avvisi e del ruolo, mancata indicazione dei termini e dell'autorità innanzi a cui proporre opposizione), che tutti comportano nullità dell'atto, ha evidenziato come la mancata indicazione del termine per proporre opposizione comporti la rimessione in termini del contribuente, vieppiù nel caso di specie ove non risulta neppure la corretta notificazione dell'intimazione. Con il secondo motivo, ha impugnato il capo della sentenza che ha ritenuto correttamente notificati l'intimazione e gli atti presupposti, lamentando il mancato invio della raccomandata informativa e il mancato rispetto dell'ordine dei soggetti a cui può essere consegnato il plico (la consegna al portiere è consentita solo quando non si rinvengono gli altri soggetti indicati dalla norma). Anche la notifica tramite pec della cartella è nulla, in quanto effettuata in data successiva alla cessazione della ditta individuale dell'appellante, e mediante un indirizzo pec non risultante da pubblici elenchi.
Hanno resistito gli appellati, difendendo la sentenza.
2 In particolare ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, poiché avverso la sentenza era CP_4 esperibile unicamente il ricorso in cassazione, l'inammissibilità del primo motivo per difetto di specificità e del secondo per violazione del divieto dei nova, posto che la doglianza relativa alla notifica al portiere non era stata sollevata in primo grado. Parimenti ha eccepito l'inammissibilità del gravame e comunque la propria carenza di CP_3 legittimazione passiva. CP_ ha rilevato che anche a voler ritenere esperibile l'azione recuperatoria, nulla ha contestato Pt_1 in relazione al merito della pretesa dell'Ente.
All'udienza del 23 gennaio 2025, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * * L'appello è inammissibile. In relazione al primo motivo di gravame deve rilevarsi che il Tribunale ha qualificato l'azione dell'odierno appellante, in relazione a tutte le questioni proposte, come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.. Ne consegue che la sentenza del Tribunale, ex art. 618 c.p.c., può solo essere oggetto di ricorso in Cassazione ex art. 111 cod. proc. civ.. La Corte Suprema , con orientamento ormai consolidato, ha infatti affermato che “l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta, in base al principio dell'apparenza, esclusivamente sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza sicchè soltanto nel caso in cui il giudice dell'esecuzione non abbia dato alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta la qualificazione dell'opposizione spetta, d'ufficio, al giudice della impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima” ( così in motivazione Cass. civ. Sez. Lav. 26.5.2017 n. 13381; in senso conforme, fra le tante, Cass. Sez. Un. 25 febbraio 2011 n. 4617; Cass. 13 febbraio 2015 n. 2948). La censura proposta neppure si confronta con la ratio decidendi del primo giudice, limitandosi a lamentare la mancata valutazione dei rilievi mossi, sollecitando in tal senso la Corte, dimostrando, così, di non avvedersi che in ragione della qualificazione delle doglianze come motivi di opposizione agli atti esecutivi, la sentenza doveva essere impugnata in Cassazione e non con l'appello.
Il secondo motivo di appello, che concerne la motivazione sussidiaria del primo giudice, e, attenendo comunque a presunti vizi di notifica, rientra tra le questioni che costituiscono opposizione agli atti esecutivi, risultando assorbito nella superiore declaratoria di inammissibilità del gravame, appare, da un lato inammissibile in relazione alla questione del mancato rispetto dell'ordine dei soggetti – diversi dal destinatario – a cui può essere consegnato il plico, trattandosi di doglianza mai sollevata nel precedente grado di giudizio e pertanto irrimediabilmente tardiva. Quanto alle notifiche effettuate a mezzo pec non risultante da pubblici elenchi, a motivazione della infondatezza della doglianza si richiama la pronuncia di legittimità n. 6015/2023, ove si afferma:
“questa Corte ha recentemente statuito nella sua massima composizione nomofilattica (con la pronuncia Cass. Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, art.
6-ter e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche
3 digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”. A monte, l'appellante non contesta la mancata conoscenza del contenuto della notifica degli atti impositivi avvenuta tramite pec, limitandosi ad addurre nullità formali e senza sollevare questioni circa il merito della pretesa (escludendosi, quindi, un'azione ad “effetto recuperatorio”), sicchè, anche sotto questo profilo è del tutto irrilevante la chiusura della ditta individuale in data antecedente la ricezione della pec. Le Sezioni Unite hanno già affermato in tema che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna in via telematica dell'atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. S.U. 28/09/2018, n. 23620; Cass. S.U. 18/04/2016, n. 7665). E proprio con riferimento alla notifica di una cartella di pagamento, si è chiarito che la natura sostanziale e non processuale dell'atto non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria;
sicchè il rinvio operato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass. 05/03/2019, n. 6417). In conclusione, assorbita ogni altra questione, l'appello va dichiarato inammissibile.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l. 147/2022, considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore di , dichiaratosi antistatario. Controparte_1
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano, n. 2968/2024.
Condanna l'appellante a rifondere le spese di lite del grado, che liquida in € 500, oltre a spese generali e accessori di legge se dovuti in favore di in € 2.000 oltre a spese generali e accessori di legge CP_3 CP_ se dovuti in favore di ed in € 2.000 oltre a spese generali e accessori di legge in favore di
[...]
, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Controparte_1
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
Milano, 23/01/2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Susanna Mantovani - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2968/2024, estensore dott. Chirieleison, discussa all'udienza collegiale del 23/01/2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 DEFILIPPI CLAUDIO e dell'avv. SAMMICHELI GIANNA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso i difensori APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 TISCI GIANLUCA, elettivamente domiciliata in VIA DEL PARCO MARGHERITA, 33 80121 NAPOLI presso il difensore (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASAGLI MARGHERITA, elettivamente CP_2 P.IVA_2 domiciliato in VIA SAVARE' 1 20122 MILANO presso il difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIFFI ANDREA, elettivamente domiciliato CP_3 P.IVA_3 in VIA MAZZINI, 7 MILANO presso il difensore APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Giudice Relatore adito, previe le declatorie del caso e di legge, c ontrariis reiectis, previo annullamento ovvero in integrale riforma della sentenza impugnata, così giudicare:
In via preliminare sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata per i gravi motivi di cui in narrativa;
nel merito e in via principale accogliere le conclusioni spiegate in primo grado, vinte le spese per i due gradi di giudizio, in ogni caso annullando la condanna alle spese a favore di controparte.”
Per parte appellata : “l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, Controparte_1 disattesa ogni contraria istanza, Voglia rigettare l'impugnazione promossa da Parte_1 in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto e confermare – in ogni sua parte – la
[...] sentenza n.2968/2024 del Tribunale di Milano. Il tutto con condanna alla refusione di spese e compensi del presente grado di giudizio da distrarsi al
1 procuratore antistatario per averne fatto anticipo.”
Per parte appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respingere CP_2 l'avversaria impugnazione per i motivi esposti in narrativa, con la conseguente integrale conferma della sentenza n. 2968/24 resa dal Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 7.08.24, ed ogni conseguente provvedimento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Per parte appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria eccezione ed istanza, CP_3 dichiarare l'appello avversario nullo, inammissibile e comunque infondato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 2968/2024, il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile per mancato rispetto del termine di cui all'art. 617 c.p.c. il ricorso proposto da in opposizione all'intimazione di Pt_1 pagamento notificata l'8/1/2024 avente ad oggetto due AVA (notificati rispettivamente il 23/9/22 per contributi eccedenti il minimale degli anni 2017, 2018, 2019 e il 19/1/2023 per contributi anno 2021) e una cartella di pagamento (notificata il 27/1/2023 per premi riferiti al 2022). CP_3 Ha rilevato che i motivi attinenti alla regolarità della procedura e ai vizi formali (difetto di sottoscrizione, difetto di notificazione dell'intimazione, difetto di motivazione) integrano una opposizione agli atti esecutivi e che il ricorso è stato depositato il 21/2/2024, successivamente al decorso dei venti giorni previsti dall'ar.t 617 c.p.c., risultando, pertanto, inammissibile. In via del tutto subordinata, ha rilevato che l'intimazione di pagamento risulta correttamente notificata mediante notifica diretta dell' ai sensi dell'art. 26 dpr 602/1973; parimenti gli avvisi di addebito CP_4 sono stati notificati a mezzo raccomandata ai sensi dell'art. 30 d.l. 78/2010. La cartella risulta notificata ritualmente tramite pec. L'eccezione di “decadenza e prescrizione” è del tutto generica e deve ritenersi come non proposta. CP_ Inoltre, per quanto riguarda le pretese di l'eccezione è comunque inammissibile con riferimento al periodo antecedente alla notifica degli AVA, stante la loro mancata impugnazione nel termine di 40 giorni. Per il periodo successivo, alcuna prescrizione può dirsi maturata. Analoghe considerazioni vanno svolte per la cartella, posto che afferisce a premi del 2022.
Ha proposto appello con plurimi motivi. Pt_1 Con la prima censura, richiamati i motivi per cui era stata proposta l'opposizione (assenza di sottoscrizione sia dell'intimazione che degli avvisi e del ruolo, mancata indicazione dei termini e dell'autorità innanzi a cui proporre opposizione), che tutti comportano nullità dell'atto, ha evidenziato come la mancata indicazione del termine per proporre opposizione comporti la rimessione in termini del contribuente, vieppiù nel caso di specie ove non risulta neppure la corretta notificazione dell'intimazione. Con il secondo motivo, ha impugnato il capo della sentenza che ha ritenuto correttamente notificati l'intimazione e gli atti presupposti, lamentando il mancato invio della raccomandata informativa e il mancato rispetto dell'ordine dei soggetti a cui può essere consegnato il plico (la consegna al portiere è consentita solo quando non si rinvengono gli altri soggetti indicati dalla norma). Anche la notifica tramite pec della cartella è nulla, in quanto effettuata in data successiva alla cessazione della ditta individuale dell'appellante, e mediante un indirizzo pec non risultante da pubblici elenchi.
Hanno resistito gli appellati, difendendo la sentenza.
2 In particolare ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, poiché avverso la sentenza era CP_4 esperibile unicamente il ricorso in cassazione, l'inammissibilità del primo motivo per difetto di specificità e del secondo per violazione del divieto dei nova, posto che la doglianza relativa alla notifica al portiere non era stata sollevata in primo grado. Parimenti ha eccepito l'inammissibilità del gravame e comunque la propria carenza di CP_3 legittimazione passiva. CP_ ha rilevato che anche a voler ritenere esperibile l'azione recuperatoria, nulla ha contestato Pt_1 in relazione al merito della pretesa dell'Ente.
All'udienza del 23 gennaio 2025, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * * L'appello è inammissibile. In relazione al primo motivo di gravame deve rilevarsi che il Tribunale ha qualificato l'azione dell'odierno appellante, in relazione a tutte le questioni proposte, come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.. Ne consegue che la sentenza del Tribunale, ex art. 618 c.p.c., può solo essere oggetto di ricorso in Cassazione ex art. 111 cod. proc. civ.. La Corte Suprema , con orientamento ormai consolidato, ha infatti affermato che “l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta, in base al principio dell'apparenza, esclusivamente sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza sicchè soltanto nel caso in cui il giudice dell'esecuzione non abbia dato alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta la qualificazione dell'opposizione spetta, d'ufficio, al giudice della impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima” ( così in motivazione Cass. civ. Sez. Lav. 26.5.2017 n. 13381; in senso conforme, fra le tante, Cass. Sez. Un. 25 febbraio 2011 n. 4617; Cass. 13 febbraio 2015 n. 2948). La censura proposta neppure si confronta con la ratio decidendi del primo giudice, limitandosi a lamentare la mancata valutazione dei rilievi mossi, sollecitando in tal senso la Corte, dimostrando, così, di non avvedersi che in ragione della qualificazione delle doglianze come motivi di opposizione agli atti esecutivi, la sentenza doveva essere impugnata in Cassazione e non con l'appello.
Il secondo motivo di appello, che concerne la motivazione sussidiaria del primo giudice, e, attenendo comunque a presunti vizi di notifica, rientra tra le questioni che costituiscono opposizione agli atti esecutivi, risultando assorbito nella superiore declaratoria di inammissibilità del gravame, appare, da un lato inammissibile in relazione alla questione del mancato rispetto dell'ordine dei soggetti – diversi dal destinatario – a cui può essere consegnato il plico, trattandosi di doglianza mai sollevata nel precedente grado di giudizio e pertanto irrimediabilmente tardiva. Quanto alle notifiche effettuate a mezzo pec non risultante da pubblici elenchi, a motivazione della infondatezza della doglianza si richiama la pronuncia di legittimità n. 6015/2023, ove si afferma:
“questa Corte ha recentemente statuito nella sua massima composizione nomofilattica (con la pronuncia Cass. Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, art.
6-ter e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche
3 digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”. A monte, l'appellante non contesta la mancata conoscenza del contenuto della notifica degli atti impositivi avvenuta tramite pec, limitandosi ad addurre nullità formali e senza sollevare questioni circa il merito della pretesa (escludendosi, quindi, un'azione ad “effetto recuperatorio”), sicchè, anche sotto questo profilo è del tutto irrilevante la chiusura della ditta individuale in data antecedente la ricezione della pec. Le Sezioni Unite hanno già affermato in tema che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna in via telematica dell'atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. S.U. 28/09/2018, n. 23620; Cass. S.U. 18/04/2016, n. 7665). E proprio con riferimento alla notifica di una cartella di pagamento, si è chiarito che la natura sostanziale e non processuale dell'atto non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria;
sicchè il rinvio operato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass. 05/03/2019, n. 6417). In conclusione, assorbita ogni altra questione, l'appello va dichiarato inammissibile.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l. 147/2022, considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore di , dichiaratosi antistatario. Controparte_1
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano, n. 2968/2024.
Condanna l'appellante a rifondere le spese di lite del grado, che liquida in € 500, oltre a spese generali e accessori di legge se dovuti in favore di in € 2.000 oltre a spese generali e accessori di legge CP_3 CP_ se dovuti in favore di ed in € 2.000 oltre a spese generali e accessori di legge in favore di
[...]
, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Controparte_1
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
Milano, 23/01/2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
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