Articolo 4 della Legge 12 ottobre 1966, n. 842
Articolo 3
Versione
6 novembre 1966
Art. 4.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire quattro milioni in ragione di anno, si fara' fronte:
per lire 1.050.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1151 dello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio per l'anno finanziario 1966 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi;
per lire 2.950.000 con l'economia che sara' realizzata a seguito della soppressione dell'Istituto nazionale per l'esame delle invenzioni sul capitolo n. 1464 dello stato di previsione predetto e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 6 novembre 1966