Art. 2. 1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 , e' sostituito dal seguente:
«5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali».
Nota all'art. 2:
Per il testo dell' art. 2 della legge n. 97 del 1994 , si veda la nota all'art. 1.
«5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali».
Nota all'art. 2:
Per il testo dell' art. 2 della legge n. 97 del 1994 , si veda la nota all'art. 1.